Objet du Conseil n. 15 du 10 janvier 1975 - Verbale
OGGETTO N. 15/75 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "NORME PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO REGIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL D.L. 8 LUGLIO 1974, N. 264, CONVERTITO IN LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386".
Dolchi (P.C.I.) - I lavori proseguono nella seduta pomeridiana con 32 Consiglieri presenti.
Siamo al punto 15 dell'ordine del giorno. Se lo avete sottomano, possiamo rivedere la situazione assieme: sono stati esaminati e approvati questa mattina, con un testo unico, il disegno di legge iscritto al punto n. 14 e la proposta di legge iscritta al punto n. 21; è ancora in discussione la proposta di legge iscritta al punto n. 18, trasformata in un testo unico; deve considerarsi decaduta la proposta di legge di cui al punto n. 19, perché contenente norme che sono state già votate e respinte come emendamento al disegno di legge n. 84. Rimangono quindi in discussione il punto n. 18, che chiederei al Consiglio e soprattutto al Presidente della Giunta se ritiene che possa essere discusso subito, in modo poi da continuare con gli altri progetti di legge, e i punti n. 15 e n. 22 che, se vogliamo, possiamo discutere in abbinamento. È solo per procedere nel migliore dei modi. La parola al Presidente della Giunta.
Andrione (U.V.) - Mi sembra sia urgente discutere abbinati i punti n. 15 e n. 22 che riprendono anche parte del punto n. 19, adesso superato. Per quanto riguarda la risposta alla nuova proposta di legge n. 78, l'articolo unico presentato dal Gruppo Comunista, mi riserverei di darla risposta più tardi. Grazie.
Relazione al disegno di legge n. 85
Come è noto, le norme statali che danno l'avvio alla riforma sanitaria prevedono il trasferimento, da data non successiva al 31 dicembre 1974, dei compiti in materia di assistenza ospedaliera degli enti di assistenza contro le malattie e delle casse mutue alle Regioni.
La data di effettivo trasferimento di detti compiti alle Regioni dovrebbe essere determinata con decreto ministeriale: ma si deve ritenere che, non potendo - almeno a norma della legislazione in vigore - essere fissata in data successiva al 31 dicembre p.v., in ogni caso da questa data il trasferimento abbia, comunque, luogo.
Ne discende la necessità che la Regione provveda agli adempimenti per rendere operante l'assunzione dei nuovi compiti.
A tal fine, si rende improcrastinabile l'istituzione dei ruoli previsti dall'art. 13 del decreto-legge n. 264, convertito nella legge n. 386, per la concessione dell'assistenza ospedaliera ai soggetti non assistibili dagli enti o dalle casse di cui sopra si è detto.
Il presente disegno di legge, oltre a disciplinare l'iscrizione nei ruoli, secondo il disposto dell'art. 13 del decreto legge sopra citato, prevede anche le modalità di erogazione dell'assistenza ai non aventi diritto ed a coloro che intendano fruire di trattamenti speciali sotto il profilo della degenza.
In particolare, dopo aver individuato i soggetti che hanno diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione, il disegno di legge prevede l'istituzione del ruolo regionale e le procedure per l'iscrizione, facendo rilevare in ogni caso che la mancanza di titolo all'assistenza da parte della Regione non può comportare il rifiuto delle prestazioni ospedaliere d'urgenza.
L'iscrizione si otterrà presentando apposita domanda all'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale che rilascerà subito al richiedente una ricevuta da sostituirsi, una volta che le iscrizioni saranno state deliberate dalla Giunta Regionale, con un apposito documento comprovante il diritto all'assistenza ospedaliera.
Si prevede che l'iscrizione al ruolo decorra, per i primi sei mesi dell'anno in corso, dalla data di presentazione della domanda e, per il futuro, dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, per incentivare gli interessati ad iscriversi senza attendere l'insorgere di forme morbose che richiedano il ricovero, oppure dalla data di decadenza del diritto all'assistenza ad altro titolo.
Le iscrizioni si prevede siano operanti per i successivi tre anni solari, tacitamente rinnovabili di triennio in triennio, al fine di facilitare le procedure amministrative facendo scadere tutte le iscrizioni alla stessa data.
Agli iscritti nei ruoli ed agli altri aventi titolo è concesso di fruire di ricoveri in camere speciali pagando in proprio esclusivamente i maggiori oneri derivanti dalla differenza della prestazione alberghiera.
La quota annua di iscrizione è stata fissata per il 1975 in £. 60.000 pro-capite, (valutando grosso modo la spesa media INAM 1973 aumentata del tasso di incremento del costo della vita), salvo conguaglio all'atto del pagamento della successiva quota sulla base della comunicazione INAM relativa alla spesa media capitaria sostenuta nel 1974.
I fondi per l'iscrizione al ruolo verranno riscossi con la procedura prevista per le imposte dirette dalle esattorie sulla base di apposite convenzioni stipulate tra queste ultime e la Regione.
Si prevede la possibilità di una cancellazione anticipata dai ruoli qualora gli iscritti acquisiscano altro titolo all'assistenza ospedaliera, siano deceduti ovvero abbiano trasferito la propria residenza fuori del territorio regionale.
Infine, per i non aventi diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione, l'allegato d.d.l. prevede le modalità di pagamento delle prestazioni e di determinazione dei relativi importi che verranno fissati annualmente dalla Giunta regionale per singole specialità, su proposta dell'Assessore alla Sanità ed all'Assistenza Sociale, oppure, nel caso di ricovero in Istituti di Cura convenzionati, sulla base delle rette giornaliere di degenza stabilite nelle convenzioni.
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Disegno di legge regionale n. 85
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale _____________________ n. _______ : NORME PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 13 DEL D.L. 8 LUGLIO 1974, N. 264, CONVERTITO IN LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
(Soggetti aventi diritto all'assistenza ospedaliera)
La Regione eroga l'assistenza ospedaliera a norma degli articoli 12 e 13 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386:
a) ai soggetti che ne abbiano titolo in base agli ordinamenti degli enti, istituti e casse mutue anteriormente competenti, o comunque agli aventi diritto all'assistenza ospedaliera ai sensi di norme vigenti, ivi compresi gli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro ed ai marittimi ricoverati all'estero residenti nei Comuni della Valle d'Aosta;
b) ai soggetti non abbienti i quali si trovino nelle condizioni che anteriormente costituivano titolo all'assistenza ospedaliera a carico dei Comuni;
c) ai soggetti iscritti, presso qualsiasi Regione, nei ruoli di cui all'art. 13 dei D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.
Articolo 2
(Ruolo regionale)
È istituito il ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 13 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386. Possono iscriversi al ruolo, facendone apposita richiesta, i cittadini residenti in un comune della Regione, nonché gli stranieri dimoranti stabilmente in un comune della Regione, che non abbiano altro titolo all'assistenza erogata dalla Regione.
La mancanza di titolo all'assistenza da parte della Regione non può comportare il rifiuto delle prestazioni ospedaliere d'urgenza.
Articolo 3
(Procedure di iscrizione)
Le domande di iscrizione al ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera devono essere presentate all'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.
All'atto della presentazione della domanda è rilasciata al richiedente una ricevuta, valida ai fini dell'erogazione dell'assistenza, con la decorrenza di cui all'art. 4, fino al rilascio del documento di cui al successivo quarto comma.
Le iscrizioni sono deliberate dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.
Agli iscritti al ruolo viene rilasciato a cura dell'Amministrazione Regionale apposito documento comprovante il diritto all'assistenza ospedaliera.
I ruoli sono dati in carico all'esattore a cura dell'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale a termini di legge e delle relative convenzioni.
Articolo 4
(Decorrenza dell'iscrizione)
L'iscrizione al ruolo ha decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero dalla data di decadenza del diritto all'assistenza ad altro titolo ove la domanda sia anteriore a tale data.
L'iscrizione al ruolo è operante per i successivi tre anni solari e si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio ove non venga notificata disdetta all'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale almeno un mese prima della scadenza del triennio.
Articolo 5
(Assistenza agli iscritti al ruolo regionale)
L'assistenza ospedaliera agli iscritti presso qualsiasi Regione nei ruoli di cui all'art. 13 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella Legge 17 agosto 1974, n. 386, è erogata dall'Ente Ospedaliero Regionale in forma diretta.
Articolo 6
(Passaggi di classe)
I soggetti che abbiano titolo all'assistenza erogata dalla Regione e si ricoverino a richiesta in camere speciali presso gli istituti di cura gestiti dall'Ente Ospedaliero Regionale, sono tenuti al pagamento in proprio esclusivamente dei maggiori oneri derivanti dalla differenza della prestazione alberghiera.
L'Ente Ospedaliero Regionale determina annualmente l'importo giornaliero per il ricovero in camere speciali da addebitare ai sensi del comma precedente sulla base di criteri determinati dall'Assessorato Regionale della Sanità.
Per le strutture pubbliche e private di ricovero e cura convenzionate, di cui all'art. 18 del D.L. 8.7.1974 n. 264, convertito in Legge 17.8.1974 n. 386, tale importo sarà fissato nell'atto di convenzione.
Articolo 7
(Quota di iscrizione)
La quota annua di iscrizione è fissata in un importo pari alla spesa media capitaria annua per l'assistenza ospedaliera rilevata dall'INAM per il 1974 e dalla Giunta Regionale per gli anni successivi.
La quota annua per il 1975 è provvisoriamente determinata in lire 60.000 salvo conguaglio all'atto del pagamento della successiva quota annua sulla base della comunicazione dell'INAM relativa alla spesa media capitaria per il 1974.
Qualora la domanda di iscrizione venga presentata nel corso dell'anno, la quota dovuta per l'anno stesso è pari a tanti dodicesimi quanto sono i mesi successivi a quello di presentazione della domanda.
Per i lavoratori stagionali all'estero l'importo di cui al primo comma viene commisurato al periodo medio di permanenza della categoria di appartenenza nel territorio nazionale.
Articolo 8
(Convenzioni esattoriali)
Ai fini delle riscossioni delle quote annue di iscrizione la Regione stipula apposite convenzioni con le Esattorie.
La riscossione delle quote avviene con la procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette da parte delle esattorie, sulla base dei ruoli loro rimessi dall'Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.
Articolo 9
(Cancellazione dai ruoli)
La cancellazione anticipata dai ruoli di cui all'art. 2 è deliberata dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale, dietro richiesta dell'iscritto, o degli aventi causa in caso di morte, ovvero d'ufficio:
a) quando l'iscritto acquisisce altro titolo all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione;
b) in caso di morte dell'iscritto;
c) in caso di trasferimento della residenza o, per gli stranieri di cui all'art. 2, della dimora abituale, fuori del territorio della Regione.
L'Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale comunica l'avvenuta cancellazione dal ruolo regionale alle esattorie, le quali provvedono al rimborso delle somme indebitamente percepite per il periodo di riscossione successivo alla cancellazione dal ruolo.
Articolo 10
(Ricovero dei non aventi diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione)
Il ricovero dei soggetti non aventi diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione ai sensi dell'articolo 1 comporta il pagamento della degenza.
L'importo dovuto a tale titolo è determinato per l'Ente Ospedaliero sulla base di costi giornalieri fissati annualmente dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità per singole specialità; per le strutture convenzionate di cui all'art. 18 del D.L. 8.7.1974 n. 264, convertito in legge 17.8.1974 n. 386, l'importo è determinato sulla base della retta giornaliera di degenza stabilita dalla convenzione.
In caso di inadempienza l'Ente Ospedaliero ne dà comunicazione alla Regione che dà corso nei confronti dell'interessato, alle procedure previste dal T.U. 14.4.1910 numero 369.
Nel caso di ricovero in strutture convenzionate, le quote sono versate direttamente agli Enti o Istituti gestori quale corrispettivo del ricovero.
Articolo 11
Fino al 30 giugno 1975 l'iscrizione a ruolo di cui all'art. 4 ha decorrenza dalla data di presentazione della relativa domanda.
Articolo 12
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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Relazione alla proposta di legge regionale n. 82 del Consigliere Chanu
Come è noto, le norme statali che danno l'avvio alla riforma sanitaria prevedono il trasferimento, da data non successiva al 31 dicembre 1974, dei compiti in materia di assistenza ospedaliera degli enti di assistenza contro le malattie e delle casse mutue alle Regioni.
La data di effettivo trasferimento di detti compiti alle Regioni dovrebbe essere determinata con decreto ministeriale: ma si deve ritenere che, non potendo - almeno a norma della legislazione in vigore - essere fissata in data successiva al 31 dicembre p.v., in ogni caso da questa data il trasferimento abbia, comunque, luogo.
Ne discende la necessità che la Regione provveda agli adempimenti per rendere operante l'assunzione dei nuovi compiti.
A tal fine, si rende improcrastinabile l'istituzione dei ruoli previsti dall'art. 13 del decreto legge n. 264, convertito nella legge n. 386, per la concessione dell'assistenza ospedaliera ai soggetti non assistibili dagli enti e dalle casse di cui sopra si è detto.
Il presente disegno di legge, oltre a disciplinare l'iscrizione nei ruoli, secondo il disposto dell'art. 13 del decreto legge sopra citato, prevede anche le modalità di erogazione dell'assistenza ai non aventi diritto ed a coloro che intendano fruire di trattamenti speciali sotto il profilo della degenza.
In particolare, dopo aver individuato i soggetti che hanno diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione, il disegno di legge prevede l'istituzione del ruolo regionale e le procedure per l'iscrizione, facendo rilevare in ogni caso che la mancanza di titolo all'assistenza da parte della Regione non può comportare il rifiuto delle prestazioni ospedaliere d'urgenza.
L'iscrizione si otterrà presentando apposita domanda all'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale che rilascerà subito al richiedente una ricevuta da sostituirsi, una volta che le iscrizioni saranno state deliberate dalla Giunta Regionale, con un apposito documento comprovante il diritto all'assistenza ospedaliera.
Si prevede che l'iscrizione al ruolo decorra dal mese successivo a quello di presentazione della domanda per incentivare gli interessati ad iscriversi senza attendere l'insorgere di forme morbose che richiedano il ricovero, ed inoltre che tali iscrizioni siano operanti per i successivi tre anni solari, tacitamente rinnovabili di triennio in triennio, al fine di facilitare le procedure amministrative facendo scadere tutte le iscrizioni alla stessa data.
Agli iscritti nei ruoli ed agli altri aventi titolo è concesso di fruire di ricoveri in camere speciali pagando in proprio esclusivamente i maggiori oneri derivanti dalla differenza della prestazione alberghiera.
La quota annua di iscrizione è stata fissata per il 1975 in £. 60.000 pro-capite, (valutando grosso modo la spesa media INAM 1973 aumentata del tasso di incremento del costo della vita), salvo conguaglio all'atto del pagamento della successiva quota sulla base della comunicazione INAM relativa alla spesa media capitaria sostenuta nel 1974.
I fondi per l'iscrizione al ruolo verranno riscossi, con la procedura prevista per le imposte dirette dalle esattorie sulla base di apposite convenzioni stipulate tra queste ultime e la Regione.
Si prevede la possibilità di una cancellazione anticipata dei ruoli qualora gli iscritti acquisiscano altro titolo all'assistenza ospedaliera, siano deceduti ovvero abbiano trasferito la propria residenza fuori del territorio regionale.
Infine, per i non aventi diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione, l'allegato d.d.l. prevede le modalità di pagamento delle prestazioni e di determinazione dei relativi importi che verranno fissati annualmente dalla Giunta regionale per singole specialità, su proposta dell'Assessore alla Sanità ed all'Assistenza Sociale, oppure, nel caso di ricovero in Istituti di Cura convenzionati, sulla base delle rette giornaliere di degenza stabilite nelle convenzioni.
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Proposta di legge regionale n. 82
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale .................................. n. ........: NORME PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 13 DEL D.L. 8 LUGLIO 1974, N. 264, CONVERTITO IN LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
(Soggetti aventi diritti all'assistenza ospedaliera)
La Regione eroga l'assistenza ospedaliera a norma degli articoli 12 e 13 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito in Legge 17 agosto 1974, n. 386:
a) ai soggetti che ne abbiano titolo in base agli ordinamenti degli enti, istituti e casse mutue anteriormente competenti, o comunque agli aventi diritto all'assistenza ospedaliera ai sensi di norme vigenti, ivi compresi gli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro ed ai marittimi residenti nei Comuni della Valle d'Aosta;
b) ai soggetti non abbienti i quali si trovino nelle condizioni che anteriormente davano titolo all'assistenza ospedaliera a carico dei Comuni;
c) ai soggetti iscritti, presso qualsiasi Regione, nei ruoli di cui all'art. 3 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito in Legge 17 agosto 1974, n. 386.
Articolo 2
(Ruolo regionale)
È istituito il ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 13 del decreto legge 8 luglio 1974 n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386. Possono iscriversi al ruolo, facendone apposita richiesta, i cittadini residenti in un comune della Regione, nonché in conformità al disposto dell'art. 1 della legge 12.2.1968 n. 132, i cittadini stranieri dimoranti stabilmente in un comune della Regione, che non abbiano altro titolo dell'assistenza erogata dalla Regione.
La mancanza di titolo all'assistenza da parte della Regione non può comportate il rifiuto delle prestazioni ospedaliere d'urgenza.
Articolo 3
(Procedure di iscrizione)
Le domande di iscrizione al ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera devono essere presentate all'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.
All'atto della presentazione della domanda è rilasciata al richiedente una ricevuta, valida ai fini dell'erogazione dell'assistenza, con la decorrenza di cui all'art. 4, fino al rilascio del documento di cui al successivo quarto comma.
Le iscrizioni sono deliberate mensilmente dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale e disposte con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Agli iscritti al ruolo viene rilasciato a cura dell'Amministrazione Regionale un apposito documento comprovante il diritto all'assistenza ospedaliera.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale comunica mensilmente alle Esattorie di cui all'art. 13, secondo comma, del D.L. 8 luglio 1974 n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386, le avvenute iscrizioni al ruolo regionale.
Articolo 4
(Decorrenza dell'iscrizione)
L'iscrizione al ruolo ha decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero dalla data di decadenza del diritto all'assistenza ad altro titolo.
L'iscrizione al ruolo è operante per i successivi tre anni solari e si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio ove non venga notificata disdetta all'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.
Articolo 5
(Assistenza agli iscritti al ruolo regionale)
L'assistenza ospedaliera agli iscritti presso qualsiasi Regione nei ruoli di cui all'art. 13 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386, è erogata dall'Ente Ospedaliero Regionale in forma diretta.
Articolo 6
(Passaggi di classe)
I soggetti che abbiano titolo all'assistenza erogata dalla Regione e si ricoverino a richiesta in camere speciali presso gli Istituti di cura gestiti dall'Ente Ospedaliero Regionale, sono tenuti al pagamento in proprio esclusivamente dei maggiori oneri derivanti dalla differenza della prestazione alberghiera.
L'Ente Ospedaliero Regionale determina annualmente l'importo giornaliero per il ricovero in camere speciali da addebitare ai sensi del comma precedente sulla base di criteri determinati dall'Assessorato Regionale della Sanità.
Per le strutture pubbliche e private di ricovero e cura convenzionate, di cui all'art. 18 del D.L. 8.7.1974 n. 264, convertito in legge 17.8.1974 n. 386, tale importo sarà fissato nell'atto di convenzione.
Articolo 7
(Quota di iscrizione)
La quota annua di iscrizione è fissata in un importo pari alla spesa media capitaria annua per l'assistenza ospedaliera rilevata dall'I.N.A.M. per il 1974 e dalla Giunta Regionale per gli anni successivi.
La quota annua per il 1975 è provvisoriamente determinata in lire 60.000 salvo conguaglio all'atto del pagamento della successiva quota annua sulla base della comunicazione dell'INAM relativa alla spesa media capitaria per il 1974.
Qualora la domanda di iscrizione venga presentata nel corso dell'anno, la quota dovuta per l'anno stesso è pari a tanti dodicesimi quanto sono i mesi successivi a quello di presentazione della domanda.
Per i lavoratori stagionali all'estero l'importo di cui al 1° comma viene commisurato al periodo medio di permanenza della categoria di appartenenza nel territorio nazionale.
Articolo 8
(Convenzioni esattoriali)
Ai fini delle riscossioni delle quote annue di iscrizione la Regione stipula apposite convenzioni con le esattorie.
La riscossione delle quote avviene con la procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette da parte delle esattorie, sulla base degli elenchi loro rimessi dall'Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.
Articolo 9
(Cancellazione dei ruoli)
La cancellazione anticipata dei ruoli di cui all'art. 2 è proposta, deliberata e disposta con la stessa procedura prevista per l'iscrizione, dietro richiesta dell'iscritto, o degli aventi causa in caso di morte, ovvero d'ufficio:
a) quando l'iscritto acquisisce altro titolo all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione;
b) in caso di morte dell'iscritto;
c) in caso di trasferimento della residenza o, per gli stranieri di cui all'art. 2, della dimora abituale, fuori del territorio della Regione.
L'Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale comunica l'avvenuta cancellazione dal ruolo regionale alle Esattorie, le quali provvedono al rimborso delle somme indebitamente percepite per il periodo di riscossione successivo alla cancellazione del ruolo.
Articolo 10
(Ricovero dei non aventi diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione)
Il ricovero dei soggetti non aventi diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione ai sensi dell'art. 1 comporta il pagamento della degenza.
L'importo dovuto a tale titolo è determinato per l'Ente Ospedaliero sulla base di costi giornalieri fissati annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità per singole specialità; per le strutture convenzionate di cui all'art. 18 del D.L. 8.7.1974 n. 264, convertito in legge 17.8.1974 n. 386, l'importo è determinato sulla base della retta giornaliera di degenza stabilita dalla Convenzione.
Nel caso di ricovero in ospedali gestiti dall'Ente Ospedaliero Regionale tali quote sono versate direttamente all'Ente che le trattiene quale anticipazione sulle quote del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera di sua competenza.
In caso di inadempienza l'Ente Ospedaliero ne dà comunicazione alla Regione che dà corso nei confronti dell'interessato, alle procedure previste dal T.U. 14.4.1910 n. 369.
Nel caso di ricovero in strutture convenzionate, le quote sono versate direttamente agli Enti o istituti gestori quale corrispettivo del ricovero.
Articolo 11
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Dolchi (P.C.I.) - Il disegno di legge n. 85, scusate, tanto per intenderci, all'articolo 1 reca la rubrica: "Soggetti aventi diritto all'assistenza ospedaliera", in modo che lo troviate più facilmente in questo numero notevole di testi. La parola al Presidente della Giunta.
Andrione (U.V.) - La riforma che, per intenderci, adesso chiameremo ospedaliera, limitata quindi a quella parte della riforma sanitaria che è stata delegata dal 1° gennaio 1975 alla Regione, prevede tre categorie di soggetti che hanno diritto all'assistenza ospedaliera a norma degli articoli 12 e 13 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge n. 386. Questi soggetti assistibili sono ripartiti in tre categorie principali, come è stato illustrato da un manifesto affisso sui muri di tutti i Comuni. Le tre categorie comprendono: i soggetti che avevano titolo all'assistenza mutualistica (non entro nei dettagli, si tratta soltanto di tutti coloro che, per una ragione o per l'altra avevano titolo alle assistenze mutualistiche); i poveri, chiamati "soggetti non abbienti" (iscritti in particolari elenchi che i Comuni sono tenuti a fornire entro un certo limite) e, infine (quella che potremmo chiamare la parte più originale della riforma), coloro che possono volontariamente accedere alle provvidenze garantite dalla riforma ospedaliera iscrivendosi negli appositi ruoli e pagando correlativamente l'imposta per l'assistenza ospedaliera così come essa sarà stabilità dalla Giunta regionale. Questa è una legge tipicamente tecnica. Chiedo scusa, non voglio fare discussioni, ma si tratta di come il ruolo regionale sarà stabilito dalla sua esazione.
Dopo confronto ed esame vi è stata concordanza fra la proposta di legge a firma del Vice Presidente Chanu, iscritta al punto n. 22 di questo ordine del giorno presentato dalla Giunta, e il disegno di legge di cui al punto n. 15, anche perché le differenze sono minime.
Vi è invece una differenza fondamentale con la proposta di legge n. 80 - che in questo ordine del giorno corrisponde al punto n. 20, se non vado errato - presentata dal Gruppo Comunista e che concerne un aspetto tecnico di questa riforma ospedaliera, e cioè come e quali saranno i documenti che daranno titolo all'assistenza ospedaliera da parte della Regione.
Il disegno di legge proposto dalla Giunta e concordato con i Democratici Popolari prevede un semplice meccanismo per il quale vi è un tesserino che garantisce al soggetto l'assistenza ospedaliera; sono previsti i casi particolari del ricovero di urgenza o altri casi analoghi per i quali non entriamo nei dettagli.
La proposta di legge comunista, invece, prevede fin da questo momento l'istituzione del libretto sanitario, e cioè di una documentazione personale analitica e tecnica iscritta su un particolare tipo di registro che documenta tutte le fasi della vita di un uomo relativa all'assistenza sanitaria in genere e non soltanto all'assistenza ospedaliera.
Non vorrei riprendere la discussione di questa mattina, ancora una volta comprendendo le apprezzabili ragioni che spingono il Gruppo Comunista a voler realizzare in anticipo l'oggetto della riforma sanitaria che dovrà essere delegata alla Regione, ma che, per adesso, non è ancora delegata. Noi riteniamo che il discorso è tanto più incisivo quanto più irrealistico e tanto meno valido quanto più propone come obbligo legislativo delle affermazioni che la Regione ora non è in grado di realizzare, e questa è una differenza fondamentale.
Il Consigliere Monami questa mattina ha parlato di logica delle riforme e di volontà riformatrice.
Secondo noi la volontà riformatrice si prova agendo concretamente, agendo nella realtà effettuale, agendo cioè nel campo specifico della Regione, quello che è stato delegato con la riforma ospedaliera. Per questo motivo la Giunta chiede che il disegno di legge iscritto al punto n. 15 dell'ordine del giorno sia approvato secondo i canoni presentati dalla Giunta e non con l'ambizioso progetto - anche se questa mattina è stato detto di non fissare termini rigidi - di fissare termini lunghi; piuttosto approviamo, di qui a qualche mese, una legge che istituisca il libretto sanitario se effettivamente saremo in grado di garantire che tale libretto sanitario sia serio, valido e nelle possibilità tecnico-operative della Regione. In questo momento e in tutta coscienza posso dire che non è vero che sarebbe una cambiale firmata in bianco, sarebbe una promessa fatta che non può essere mantenuta.
Noi non ci sentiamo di fare promesse di questo genere e chiediamo che, vista l'enorme difficoltà, la riforma ospedaliera si realizzi nel migliore dei modi possibili con serietà e con onestà. Il lavoro che abbiamo svolto è più che sufficiente per impegnarci tutti a fondo e, se risolviamo insieme questo primo scoglio, è probabile che, nella realtà, accelereremo in concreto il tempo in cui sarà possibile fare l'ambizioso discorso riformatore che viene portato avanti oggi dal Partito Comunista e che, inserito in questo contesto di disordine e di necessaria coordinazione dei differenti provvedimenti - mi scuserà l'amico Monami - è prematuro.
Chiediamo quindi che il disegno di legge regionale n. 85 sia approvato - per le ragioni che ho esposto - nel testo presentato dalla Giunta e che gli emendamenti presentati dal Gruppo Comunista siano respinti.
Dolchi (P.C.I.) - È aperta la discussione. La parola al Consigliere Monami.
Monami (P.C.I.) - Debbo innanzitutto apprezzare la sincerità del Presidente della Giunta che, in ordine alle nostre proposte, le ritiene inattuabili per la semplice ragione di non voler correre il rischio di non poter mantenere le promesse che verrebbero fatte.
Apprezzo questa sincerità, anche se essa si scontra con quanto io invece ebbi a dire sul programma della Giunta Andrione definendolo un programma che garantiva soltanto dell'efficientismo. Mi debbo correggere e devo modificare questo mio giudizio parzialmente positivo su tale programma, e devo dire che non è neppure efficientistico; noi ci illudevamo che fosse almeno così, Signor Presidente! Il programma - lo abbiamo detto allora e non voglio rifare il discorso - mancava di tutta una serie di indicazioni valide per poter esprimere un giudizio su questa Giunta, su questa maggioranza e sul programma stesso. Avevamo però individuato questo aspetto efficientistico - definito da qualcuno "alla Giscard D'Estaing" - ma è strano ed è peccato - e faccio qui un'autocritica profonda - dover dire che, vedi un po', a 15 giorni di distanza non è neppure più valido il giudizio dell'efficientismo di questa Giunta e di questa maggioranza.
Le colpe d'altra parte non sono certamente del Presidente Andrione, che è Presidente da soli 15 giorni, ma sono di una maggioranza che non ha saputo esprimere un Assessore alla Sanità, una maggioranza che qui dentro non ha saputo tirare fuori il numero vincente per ricoprire quella sedia che si mantiene al caldo e che continua a essere una delle sedie più scottanti, se si vogliono fare le cose serie. Dopo 15 giorni si fa la proposta di un Assessore - approfitto per inviargli gli auguri di pronta guarigione - che non sarà neppure in condizione di prendere servizio oggi, in questo momento in cui è così delicata la questione dei trapassi dei poteri. Si è quindi detto: vogliamo un tecnico per queste grandi difficoltà che le leggi statali ci mettono di fronte e così non abbiamo neanche il tecnico, perché non è un tecnico in materia sanitaria e per lo più è impedito per ragioni di salute, ma questa è la triste realtà politica della maggioranza e della Giunta.
Quali erano le nostre proposte? Noi proponevamo che la Regione istituisse - come già altre Regioni molto meno efficienti della nostra hanno fatto prevedendo in legge che tutti i cittadini della Regione abbiano diritto all'assistenza - un libretto sanitario attraverso il quale si potesse vedere la storia igienico-sanitaria di prevenzione, di condizione dell'individuo dalla nascita alla morte; questo lo dicevamo all'articolo 2, mi pare, precisando poi all'articolo 6 cosa dovesse essere questo documento.
Mi consenta Presidente, mi pare che lei, con una pennellata di delicate affermazioni, abbia messo quasi in burletta questo nostro documento importante, perché ha detto: "la differenza fra noi e i Comunisti è di definire quel documento che dà titolo all'assistenza" (ho riportato le testuali parole mentre lei le proferiva, potremo controllare dal nastro).
II documento che dà titolo all'assistenza e di iscriversi al ruolo è una semplice ricevutina con la quale un impiegato qualunque scrive che Rossi Giovampiero si è iscritto nell'elenco e quindi ha diritto all'assistenza. Il nostro documento è però molto di più: non dà solo titolo all'assistenza, è quel documento sanitario cui facevo cenno prima che prefigura (e lo dicevamo nella relazione della nostra proposta di legge). Inoltre la nostra proposta di legge inserisce all'articolo 6 un fatto innovativo: l'istituzione di un libretto sanitario individuale per tutti gli aventi diritto, non solo quelli del ruolo, e che, contenendo indicazioni di tutti i dati sanitari nonché degli interventi curativi e preventivi, prefigura di già ciò che sarà il futuro schedario anagrafico e sanitario regionale per quando si passerà in effetti dalla riforma del servizio mutualistico a quello di sicurezza nazionale.
Ecco che cos'era il nostro documento: esso voleva dire, in altre parole, non arrivare come siamo arrivati adesso a dover approvare precipitosamente quattro leggi perché lo Stato ha fatto la "386" trovando la nostra Regione profondamente impreparata ad assolvere i suoi compiti. Noi prefiguravamo questo servizio proprio perché volevamo mettere la Regione nelle condizioni di affrontare subito quei compiti che lo Stato le darà quando la riforma sanitaria sarà fatta e non è un documento che testimonia il titolo dell'assistenza, tanto è vero che, nella nostra proposta, si diceva "entro 60 giorni". Capisco, Signor Presidente, che è un termine breve, non è che non ce ne rendiamo conto, ma non ci rendiamo conto del perché si voglia respingere la nostra proposta. I 60 giorni possono diventare 3-4 mesi, possono diventare 6 mesi, ma è uno strumento fondamentale di lavoro, se vogliamo avere statisticamente e da qualsiasi punto di vista un'organizzazione sanitaria che incomincia a impiantarsi con radici buone e pronte a far mettere la Regione nelle condizioni di assolvere ai suoi futuri compiti.
Il frutto del nostro dibattito non è come dice il Presidente (e ritorno a questa semplificazione che ho trascritto): mentre la nostra proposta è un tesserino, la proposta della Giunta per l'avente diritto è una semplice ricevuta, ancora più semplice del tesserino. No, la nostra proposta è il libretto e non si vuol capire che è un qualche cosa di più, che è necessario e utile, a meno che - e allora ritorno al discorso di stamane che non voglio rifare qua - non ci si ponga in un atteggiamento di attendismo passivo con la speranza che le riforme non avvengano, anzi, con la speranza che con la nostra resistenza passiva contribuiamo, forse in modo decisivo, a non giungere a queste riforme che la gente aspetta, che il popolo italiano, i valdostani e i lavoratori aspettano.
Se non ci confrontiamo su questo terreno, Signor Presidente, allora la difficoltà non è neanche più dell'efficientismo che io voglio ancora benevolmente attribuirle. Si tratta proprio di avere di mira un determinato obiettivo che non deve essere realizzato subito, ma che si lavori attorno ad esso da oggi affinché lo stesso sia realizzato nel momento in cui saremo chiamati ad affrontarlo, sennò, veramente, come Regione si pecca - o quantomeno rischiamo di peccare - di "miopismo politico". Essere miopi per quanto è il lavoro futuro da svolgere, essere miopi per quello che sarà domani, perché ci attestiamo sempre sull'oggi, ci attestiamo artigianalmente e falsamente sul lavoro quotidiano di routine che noi non possiamo considerare valido per una Giunta efficiente, per un Presidente efficiente, per una maggioranza efficiente.
Insistiamo sui nostri emendamenti e preghiamo il Consiglio di effettuare una riflessione seria, perché non si tratta di dire: voglio subito una cosa che non si può fare in contrapposizione ad un tesserino; noi vogliamo già dire che la prefigurazione della riforma sanitaria si può fare soltanto se abbiamo la capacità di sapere, di vedere cosa ci sta dinnanzi. Se non lo ha dimostrato la Giunta, almeno il Consiglio dimostri di avere la capacità di capire cosa ci sta davanti e di affrontare in questo modo il problema della riforma.
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Vice Presidente Chanu.
Chanu (D.P.) - Io ritengo che il problema - in termini terra a terra lo vorrei qualificare come "libretto-tesserino" - debba essere visto nella sua reale entità dal punto di vista della sua attuazione pratica. Precisamente le previsioni poste ad hoc dal disegno di legge presentato dalla Giunta - che ricalcano quelle che portano la mia modesta e disonorevole firma - sono in relazione ad una situazione, diciamo, particolare. In questo senso il famoso - chiamiamolo così per semplificare - tesserino o documento o ricevuta sarebbe rilasciato a quella particolare categoria di soggetti che si iscrivono non avendo i cittadini possibilità di essere iscritti d'ufficio, cioè non essendo essi titolari o beneficiari di assistenza mutualistica, se ho capito bene.
Il libretto sanitario di cui alla proposta di legge Monami, invece, se ho ben capito, non riguarda soltanto questa particolare tranche di soggetti che sappiamo essere limitata ad una percentuale relativamente bassa, ma dovrebbe riguardare l'intera popolazione potenzialmente o attualmente bisognosa di assistenza sanitaria nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
Ora, io sono dell'idea che il concetto alla base della proposta di legge presentata dai Comunisti è validissimo, dovrà essere senz'altro preso in considerazione nell'ambito dell'evolversi della riforma delle strutture di assistenza sanitaria ospedaliera, perché effettivamente si deve arrivare a quel punto.
Il problema pratico che la Giunta ha posto e che evidentemente si poneva anche la Giunta passata sulla proposta di legge con la mia firmetta, diciamo che è sull'attuazione, perché è evidente che adottare il sistema della ricevuta o del tesserino per quella particolare limitata percentuale di aventi diritto all'assistenza - quelli che non godono di assistenza mutualistica attualmente - aveva delle dimensioni che, dal punto di vista "bassamente burocratico", chiamiamolo pure così, potevano essere sopportate dalla Giunta o comunque dall'Amministrazione regionale nel suo attribuirsi queste competenze. Effettivamente, però, non possiamo - io qui dissento decisamente dalle parole del Presidente della Giunta - mettere da parte con l'etichetta di ambizioso l'idea base che ha mosso i Comunisti nel portare avanti questo problema.
Ripeto, si tratta di un problema che, dal punto di vista dell'attuazione pratica, può presentare delle difficoltà nel senso di poter dire: diamo, a partire da 60 giorni dall'entrata in vigore, l'onere, la possibilità da parte dell'Amministrazione di predisporre questo famoso libretto, che non è né una semplice ricevuta, né un semplice documento, ma che è un qualcosa di più completo e di più pregnante, anche per quello che riguarda la possibilità da parte di tutti di poter fruire di questa assistenza sanitaria dando, nello stesso tempo, una documentazione valida. Ma perché la documentazione sia valida deve essere completa e perché sia completa evidentemente deve essere approfondita sullo status di ciascun soggetto che ha diritto - vuoi per un verso, vuoi per l'altro - di beneficiare di questa assistenza.
Io, d'altra parte - e qui mi rivolgo al Presidente della Giunta - non faccio che ripetere quanto ho già detto ieri in occasione dell'entretien en privé che abbiamo avuto: l'idea portante della proposta di legge comunista è valida, non possiamo scartarla come idea ambiziosa. Mi rendo conto che dal punto di vista cronologico e dei tempi possa mettere in difficoltà, in questo periodo di marasma, una qualsiasi Amministrazione regionale che si trovi di fronte ad un "badò" [traduzione letterale dal patois: "peso, carico"] dell'incameramento di tutti gli oneri dell'assistenza ospedaliera che ci stanno venendo addosso.
Qui vorrei proprio ancora spezzare quella lancia che ieri ho spezzato forse invano: non so se è fattibile, ma io credo che con un po' di buona volontà si possa introdurre il libretto sanitario. Ed effettivamente, Signori della Giunta, d'accordo che i problemi sono difficili, d'accordo che non si vuole da questi banchi strangolarvi con termini iugulatori (e non so se si possa), in questo caso, dato atto che non è una petizione di principio che contrasta con disposizioni di carattere costituzionale o legislativo che potrebbero far cadere nel vuoto una legge o una deliberazione - non so se si possa, con un po' di buona volontà, puntualizzare chiaramente questo intendimento, cioè che il fenomeno della ricevutina o del documentino dato soltanto a quella particolare categoria sia limitato nel tempo - sul termine, che non sarà quello dei 60 giorni di cui alla proposta di legge comunista, ci si può trovare d'accordo. Sarà un termine molto e molto più ampio, dovrà essere riassorbito in questa nuova visione, nell'impostazione di questo famoso "libretto sanitario", in cui certamente non si vedrà soltanto beneficiare di questo documento quella minima tranche di non iscritti o di non beneficiari di mutue, ma tutte le persone che necessitino di un'assistenza ospedaliera, abbiano o non abbiano la mutua o questa o quell'altra mutua.
Inviterei quindi proprio il Presidente della Giunta e la Giunta a fare uno sforzo di buona volontà non formale, ma sostanziale. È vero, bisogna stare con i piedi sulla terra, ma d'altra parte, se siamo costretti a fare dei passi che ci sembrano anche forse un po' più lunghi delle nostre gambe - e le gambe del Presidente della Giunta sono abbastanza lunghe - io dico: prendiamoci questo impegno. Non voglio qualificarlo come impegno d'onore o come impegno di non rimanere sulla bambagia di questa piccola mini riforma che vogliamo portare avanti, ma di mettere già in cantiere - e lo si può fare, a mio avviso, con termini adeguati - nelle nostre previsioni la prospettiva di arrivare ad una soluzione, come questa che effettivamente è stata portata avanti e realizzata da parte dei Comunisti. L'ho detto ieri e oggi lo riconfermo: ritengo questo un modo razionale, efficiente, soprattutto utile per il futuro, per amministrare questa grossa e difficile "patata calda" dell'assistenza sanitaria da parte della Regione.
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Presidente della Giunta.
Andrione (U.V.) - È chiaro che alcune critiche fatte sono giustificate perché, volendo essere conciso, ho finito per confondere certi concetti, che però sono venuti fuori molto bene dalle dichiarazioni dell'Avvocato Chanu e da quelle del Consigliere Monami.
È evidente che l'attuale sistema di assistenza ospedaliera vigente dal 1° gennaio è un fenomeno limitato nel tempo - ripeto le parole che sono state dette - ed è evidente che, da quanto appare dalla volontà del legislatore in materia di riforma sanitaria, vi sarà un anno - speriamo molto approssimato, ma immaginiamo il 1976 - in cui tutti cittadini italiani avranno un libretto sanitario. Il libretto sanitario sarà al tempo stesso il documento che giustifica certe prestazioni, anche ospedaliere (ma non solo) e, da un altro punto di vista, e che costituisce una scheda individuale, quello che l'individuo è nei confronti di questo tipo di servizio sociale.
Avendo voluto concentrare troppo il discorso, mi sono fatto prendere in fallo dal Consigliere Monami. È vero che è un documento-tesserino, hai capito benissimo, ma hai volutamente complicare il discorso parlando di categorie. L'hai spiegato molto bene, te ne do atto, ma io volevo semplicemente affermare che però rimane questo concetto proprio in relazione a quell'efficientismo a cui tu hai fatto generosamente allusione, rimane questo concetto fondamentale che chi è efficiente non promette quello che non può mantenere in questo momento.
Per quanto riguarda le "sedie al caldo", io dovrei dire che vi è una certa contraddizione tra quello che il Consigliere Monami ha sottolineato ancora una volta adesso e la sua affermazione che non credeva alle Giunte transitorie - come del resto non ci credeva l'Avvocato Chanu - perché se vi sono delle sedie al caldo vuol dire che la Giunta è transitoria. Tu mi avevi gettato in faccia il fatto che io, disgraziatamente, avevo fatto una citazione storica dicendo che Luigi XIV aveva spostato provvisoriamente il Ministero delle Finanze francesi al Louvre dov'è ancora adesso, quindi: il n'y a rien de plus durable que le provisoire. Vero, verissimo, però dopo quello che mi è successo in materia di pretoriani per colpa di Bondaz, Chanu e Manganoni, io prometto che cercherò di non fare mai più delle citazioni e, se le faccio, prego i colleghi di non sentirle e di non approfittarne.
Vi è questa contraddizione: efficientismo vuol dire esattamente specificare al Consiglio quello che la Giunta si sente di fare. Per esempio è di oggi la notizia che l'I.N.A.M. richiede alla Giunta di pagare immediatamente il personale che credo il 4 dicembre sia stato comandato per un certo servizio di assistenza ospedaliera. Il termine "ambizioso", Consigliere Chanu, non è in relazione ai giusti concetti di una riforma sanitaria, ma è in relazione alle possibilità della Regione. Noi possiamo anche progettare una stazione spaziale per l'esplorazione di Marte, però è un progetto ambizioso rispetto alla Regione, non è ambizioso rispetto all'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Noi vogliamo dire quello che possiamo fare e non prendiamo impegni che sono poi promesse mal formulate - questo dal punto di vista tecnico e legislativo - e che non vengono mantenute.
E perché - dice Chanu - non è possibile mettere in questa legge il libretto sanitario? E perché non è possibile invece fare adesso la riforma ospedaliera, accettare il trasferimento al 1° gennaio di tutte le competenze in materia ospedaliera e, immediatamente dopo, interessarci insieme - nessuno ha inventato la polvere da sparo, su questo siamo d'accordo - di presentare, non più in ritardo, non più a termini scaduti - dovevano essere presentate entro il 30 novembre, non il 9 gennaio - non più dopo che altre Regioni hanno presentato le loro leggi? Perché non presentare noi delle leggi innovative in materia sanitaria e fungere da elemento propulsore della riforma che deve avvenire e che noi vogliamo che avvenga? Noi vogliamo attestarci all'oggi, secondo la tua espressione, però vogliamo che l'oggi sia esattamente la rappresentazione delle nostre competenze in questo momento.
Vogliamo che la Regione legiferi nella sfera che le è trasferita e, legiferando in quella sfera, assicuri tutti i servizi dipendenti da quella sfera, che non faccia in una legge affermazioni di contenuto politico che sarebbero certamente - proprio quanto dicevi tu - dei termini elastici, i quali causerebbero certamente un rinvio. Per cui, ancora una volta, non si tratta certamente di resistenza passiva. Noi chiediamo ancora una volta che questo disegno di legge della Giunta, che ha una sua logica - la logica di accettare che la Regione dal 1° gennaio 1975 gestisca gli ospedali ma non tutta la riforma sanitaria - sia rispettato e che sia votato così come è stato presentato.
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Consigliere Pedrini.
Pedrini (P.L.I.) - Due parole soltanto, Signor Presidente, su questo argomento, per esprimere il nostro concetto che evidentemente è molto vicino, sotto un profilo non immediato, a quello che hanno detto i Consiglieri Monami e Chanu. Nei Paesi progrediti ormai tutti i cittadini hanno il libretto sanitario, cosa a cui evidentemente si arriverà non soltanto in Valle d'Aosta, ma - io mi auguro - anche in tutta Italia.
Vorrei sottolineare che il Presidente della Giunta - non sono io il suo difensore di ufficio, sia ben chiaro - ha detto cose molto concrete. Ritengo che effettivamente non si possa fare così, a cuor leggero, un qualcosa che sarebbe soltanto una promessa; probabilmente rimarrebbe tale senza alcun costrutto, senza delle verità a venire, dando così l'impressione alla popolazione esterna che qua si dicono e si promettono cose che poi in realtà non si mantengono o si mantengono in uno spazio di tempo talmente lungo e distante da essere addirittura dimenticate. Su questo siamo perfettamente d'accordo e io voterò a favore di questo disegno di legge.
Volevo soltanto permettermi di dire al Presidente della Giunta che ho notato, più di una volta in questo poco tempo che egli è stato Presidente della Giunta, come si è rivolto all'opposizione, in maniera molto forbita, molto elegante, chiedendo con educazione e con un fair play politico veramente al di fuori del normale, quasi quasi come se contattasse non già degli oppositori, bensì degli amici o dei presunti tali che lo potrebbero divenire nel futuro, dicendo: ma in fondo, capite, è così - è la verità ve lo ha detto più di una volta - e si è rivolto specialmente proprio a voi, Comunisti e D.P. Volevo soltanto dire al Presidente della Giunta - non so se me ne vorrà per questa mia chiara esposizione, abituato come sono a dire quel che penso - che stia tranquillo perché, nel momento in cui potremmo discolparlo, non si ricorderanno certamente di questo suo fair play politico: non ci conti minimamente! Ora, se lo vuol fare perché è un suo modo di vedere le cose fa benissimo e, anzi, porta questo Consiglio a un certo livello, il che è piacevole, ma si ricordi, lo ripeto: al momento opportuno nessuno si ricorderà di questa sua elegante educazione politica. In politica esiste un insegnamento (lo sa chi ne fa da tanto tempo): non c'è pietà per quello che perde.
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Vice Presidente Chanu.
Chanu (D.P.) - Io non lo so, noi non abbiamo mai cercato il fair play, ma devo dare atto al Presidente della Giunta che, nel momento ancora in cui doveva sciogliere le riserve, ci ha gratificato di un suo certo fair play. Ora, io ritengo che l'educazione nel modo di comportarsi, sia come maggioranza, sia come opposizione, sia un dato positivo.
Mi stupisce l'affermazione del Consigliere Pedrini - diciamo supporter non richiesto di questa maggioranza che certamente potrebbe venire utile ed anche indispensabile, perché abbiamo già avuto ieri qualche avvisaglia - anche se ha ragione di dire: state attenti all'opposizione.
Io vorrei tranquillizzare l'amico Presidente della Giunta. Noi, nonostante il fair play - perché a noi piace fare del fair play, a noi piace soprattutto vedere i problemi nella loro concretezza - se ci sarà da dare sulla testa a chi dobbiamo dare sulla testa lo daremo, lo daremo con il fair play, ma lo daremo. D'altra parte non abbiamo mai preteso che fair play volesse dire supina acquiescenza quando eravamo in maggioranza da parte dell'opposizione di cui l'amico Andrione era uno dei più valenti esponenti. Niente da aggiungere, quindi, su questo punto.
Quello che però vorrei dire - rientrando in argomento e rispondendo al Presidente della Giunta - è che sì, è vero, non facciamo delle promesse più lunghe della gamba, però pensiamo bene a che cos'è che ci si richiede. Ci si richiede un impegno di razionalizzazione non limitato a periodi stretti, ma certamente necessari dell'assistenza ospedaliera qui nella Regione, e quindi io credo che effettivamente non cascherà il mondo, non credo che questa Giunta - nonostante non abbia saputo trovare un Assessore alla Sanità e Assistenza nell'ambito dei Consiglieri ed abbia dovuto avvalersi di un valente tecnico per poter coprire questo posto - debba trovarsi in assoluta difficoltà nel paventare in un futuro che non vogliamo limitare strettamente, come nella proposta di legge comunista, questo che ritengo possa senz'altro essere fatto con un po' di buona volontà e con un po' di efficientismo nei fatti e non soltanto a parole.
Io non ho altro da aggiungere, quindi direi: Andrione, guarda, io credo che forse lo si possa fare o comunque ci si può impegnare seriamente su questo punto e senza avere la coscienza - in questo caso coscienza equivarrebbe a pavidità - di non riuscire ad arrivare a questo che, effettivamente, non è il creare il tutto dal niente, ma imporrebbe un impegno, uno studio, imporrebbe anche da parte di uffici o sottouffici burocratizzati della Regione di lavorare un po' di più di quanto non lavorino adesso. Effettivamente non è una cosa campata in aria e non costituisce un limite insormontabile per una Giunta che si vuole dimostrare nei fatti efficientistica.
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Presidente della Giunta.
Andrione (U.V.) - Per quanto riguarda il Consigliere Pedrini, il fair play di cui mi ha dato atto è una questione personale, perché non ho dimenticato il modo inglorioso con cui, alcuni anni or sono, siamo stati cacciati da questo Palazzo regionale sotto delle etichette che adesso ci vengono rimproverate. È semplicemente una questione personale, e mi sembra sia molto meglio discutere dei problemi concreti.
So benissimo che quanto dice molto cortesemente l'Avvocato Chanu è un suo profondo desiderio e che, non appena ne avrà la possibilità, con tutto il fair play necessario, ci darà una durissima battuta sulla testa. Si tratta solo, quindi, di discutere di questi problemi. Chanu ha detto che cosa ci si chiede, è questo il punto: ci si chiede di fare un libretto sanitario. È un impegno enorme se si vuole fare una questione seria, e lo è per una Regione che ci mette nove mesi per pagare delle fatture, che distribuisce i buoni della benzina ed è riuscita a fare quello che ha fatto. Allora non mi si venga a dire che io sono un pavido quando dico che il libretto sanitario in questo momento non lo possiamo fare, perché - è la realtà dei fatti - siete stati quattro anni in Giunta e sappiamo benissimo in che stato è l'Amministrazione! Allora non si dica che si possono prendere degli impegni di questo genere, come quello del libretto sanitario, e che si possono prendere seriamente sapendo, a priori, che non saranno rispettati.
Per quanto mi riguarda, io so che tali impegni non possono essere rispettati; se il Consiglio, a maggioranza, approva il libretto sanitario, la Giunta farà i salti mortali, farà quello che potrà. Anche in questo caso, però, è mio dovere ribadire che il libretto sanitario riguarda la riforma sanitaria, non la riforma ospedaliera, e che la delega che la Regione ha ricevuto dal 1° gennaio 1975 è per la riforma ospedaliera.
Qui, secondo la tecnica illustrata questa mattina molto eloquentemente dalla Signora Siggia e dal Consigliere Monami, si vuole ancora una volta forzare la mano, si vogliono anticipare i tempi, è discorso politico e su di esso i Comunisti, che in questo campo hanno del fair play, possono ammettere che ci siano persone che la pensano differentemente da loro.
Noi vogliamo soltanto applicare la riforma ospedaliera. Questo non vuol dire assestarsi sull'oggi, vuol dire rifiutare una logica vostra, validissima, che però per noi non è in questo momento politicamente accettabile. Ancora una volta, quindi, chiediamo che venga approvato dal Consiglio il disegno di legge presentato dalla Giunta.
Dolchi (P.C.I.) - Colleghi Consiglieri, per facilitare l'approvazione articolo per articolo vi viene distribuito il testo che chiameremo ancora disegno di legge regionale n. 85, anche se è il testo della Giunta concordato nella riunione di ieri sera a cui è stato già fatto richiamo parecchie volte.
Vorrei essere sicuro che ci fossero copie per tutti, semmai diamole prima ai Capi Gruppo... ce ne sono per tutti. C'è qualcuno che chiede ancora la parola in sede di discussione generale? Allora passiamo alla discussione articolo per articolo. Si richiede la lettura dell'articolo, ma mi sembra che questo testo abbia solamente delle lievissime variazioni dai testi che sono stati iscritti ai punti n. 15 e n. 22 dell'ordine del giorno; quindi passiamo all'approvazione, articolo per articolo, leggendo solamente il numero dell'articolo.
Andrione (U.V.) - All'articolo 7, terzo comma, dove c'è scritto: "Qualora la domanda di iscrizione venga presentata nel corso dell'anno, la quota dovuta per l'anno stesso è pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi successivi a quelli di presentazione della domanda", per uno scrupolo si è pensato ancora di aggiungere "questo ultimo compreso", per evitare che, se uno si iscrive il 2 febbraio debba pagarsi dal 2 al 31 gennaio, perché dal mese successivo si intende dal primo del mese; ecco, l'unica variazione è quella.
Per il resto è esattamente il testo che abbiamo visto ieri sera.
Dolchi (P.C.I.) - Articolo 1. C'è qualcuno che chiede la parola sull'articolo 1? Chi è d'accordo per l'articolo 1 è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 2. Nessuno chiede la parola? Stesso risultato.
Articolo 3. La parola al Consigliere Monami.
Monami (P.C.I.) - All'articolo 3, secondo comma, presentiamo un emendamento che consiste nel secondo comma dell'articolo 3 della nostra proposta di legge e che così recita: "All'atto della presentazione della domanda è rilasciata al richiedente una ricevuta, valida ai fini dell'erogazione dell'assistenza, con la decorrenza di cui all'articolo 4, fino al rilascio del libretto sanitario individuale di cui al successivo articolo 6".
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Presidente della Giunta.
Andrione (U.V.) - È una variazione necessaria se si vuole istituire il libretto sanitario. Poiché la Giunta ha detto che è contraria a questa istituzione in quanto fa parte della riforma sanitaria per le altre ragioni tecniche che ho esplicitato.
Chiedo al Consiglio di respingere l'emendamento presentato dal Gruppo Comunista.
Dolchi (P.C.I.) - Nel testo fotocopiato che è stato distribuito in calce alla pagina trovate anche l'emendamento proposto, frutto del lavoro di coordinazione che è stato fatto. Metto pertanto in approvazione, per alzata di mano, l'emendamento aggiuntivo proposto dal Consigliere Monami. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti e votanti: 33
Maggioranza: 17
Voti favorevoli: 15
Voti contrari: 18
Il Consiglio non approva.
C'è qualcuno che chiede la parola sul testo completo dell'articolo 3? Allora metto in approvazione l'articolo 3. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: 33
Votanti: 18
Maggioranza: 17
Voti favorevoli: 18
Astenuti: 15 (Albaney, Benzo, Chanu, Chincheré, Crétier, Dolchi, Dujany, Lanivi, Lustrissy, Manganoni, Maquignaz, Monami, Pollicini, Siggia Giovanna, Tonino)
Il Consiglio approva.
Articolo 4. C'è qualcuno che chiede la parola sull'articolo 4? Metto in approvazione, per alzata di mano, l'articolo 4. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 5. Stesso risultato.
Articolo 6. La parola al Consigliere Monami.
Monami (P.C.I.) - ... in quanto il Consiglio non ha accettato l'emendamento all'articolo 3 - e mi spiace che i Compagni Socialisti e anche i Democratici Cristiani che su questo problema sono avanzatissimi abbiano preso la posizione contraria - sennò avrei proposto, come emendamento, l'articolo 6 della nostra proposta di legge che è quello che prevede l'istituzione del libretto sanitario.
Dolchi (P.C.I.) - La parola all'Assessore Fosson.
Fosson (U.V.) - ... Nel testo che è stato distribuito c'è una correzione. Al secondo comma, dove praticamente si parlava dei "criteri determinati dall'Assessorato regionale della Sanità ", c'è una correzione, che non so se c'è e che recita: "criteri determinati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale".
Dolchi (P.C.I.) - Sì, è scritto a matita, su questa copia fotostatica è stata riprodotta la correzione a matita, quindi l'approvazione dell'articolo 6 si intende comprensiva dell'aggiunta a matita e che nell'ultimo testo distribuito già compare. Chi è d'accordo sull'articolo 6 formulato con questa aggiunta, con la precisazione fatta dall'Assessore Fosson, è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 7. L'ultimo testo, come è stato precisato anche dal Presidente della Giunta, al terzo comma aggiunge le parole: "questo ultimo compreso". Nessuno chiede la parola? Stesso risultato.
Articolo 8. Stesso risultato.
Articolo 9. Stesso risultato.
Articolo 10. Stesso risultato.
Articolo 11. Stesso risultato.
Si passa alla votazione segreta.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti e votanti: 33
Maggioranza: 17
Voti favorevoli: 30
Voti contrari: 3
Il Consiglio approva il sottoriportato disegno di legge regionale n. 85.
---
Disegno di legge regionale n. 85
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale _____________________ n. _______ : NORME PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 13 DEL D.L. 8 LUGLIO 1974, N. 264, CONVERTITO IN LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
(Soggetti aventi diritto all'assistenza ospedaliera)
La Regione eroga l'assistenza ospedaliera a norma degli articoli 12 e 13 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386:
a) ai soggetti che ne abbiano titolo in base agli ordinamenti degli enti, istituti e casse mutue anteriormente competenti o, comunque, agli aventi diritto all'assistenza ospedaliera ai sensi di norme vigenti, ivi compresi gli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro ed ai marittimi ricoverati all'estero residenti nei Comuni della Valle d'Aosta;
b) ai soggetti non abbienti i quali si trovino nelle condizioni che anteriormente costituivano titolo all'assistenza ospedaliera a carico dei Comuni;
c) ai soggetti iscritti, presso qualsiasi Regione, nei ruoli di cui all'art. 13 dei D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.
Articolo 2
(Ruolo regionale)
È istituito il ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 13 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386. Possono iscriversi al ruolo, facendone apposita richiesta, i cittadini residenti in un comune della Regione, nonché gli stranieri dimoranti stabilmente in un Comune della Regione, che non abbiano altro titolo all'assistenza erogata dalla Regione.
La mancanza di titolo all'assistenza da parte della Regione non può comportare il rifiuto delle prestazioni ospedaliere d'urgenza.
In caso di ricovero d'urgenza e fino al momento della dimissione potrà essere compilata dall'interessato, dal coniuge, da un parente od affine la richiesta di iscrizione nei ruoli di cui alla presente legge.
Articolo 3
(Procedure di iscrizione)
Le domande di iscrizione al ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera devono essere presentate all'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.
All'atto della presentazione della domanda è rilasciata al richiedente una ricevuta, valida ai fini dell'erogazione dell'assistenza, con la decorrenza di cui all'art. 4, fino al rilascio del documento di cui al successivo quarto comma.
Le iscrizioni sono deliberate dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.
Agli iscritti al ruolo viene rilasciato, a cura dell'Amministrazione Regionale, apposito documento comprovante il diritto all'assistenza ospedaliera.
I ruoli sono dati in carico all'esattore a cura dell'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale a termini di legge e delle relative convenzioni.
Articolo 4
(Decorrenza dell'iscrizione)
L'iscrizione al ruolo ha decorrenza dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di decadenza del diritto all'assistenza ad altro titolo ove la domanda sia anteriore a tale data.
L'iscrizione al ruolo è operante per i successivi tre anni solari e si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio ove non venga notificata disdetta all'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale almeno un mese prima della scadenza del triennio.
Articolo 5
(Assistenza agli iscritti al ruolo regionale)
L'assistenza ospedaliera agli iscritti presso qualsiasi Regione nei ruoli di cui all'art. 13 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella Legge 17 agosto 1974, n. 386, è erogata dall'Ente Ospedaliero Regionale in forma diretta.
Articolo 6
(Passaggi di classe)
I soggetti che abbiano titolo all'assistenza erogata dalla Regione e si ricoverino a richiesta in camere speciali presso gli istituti di cura gestiti dall'Ente Ospedaliero Regionale sono tenuti al pagamento in proprio esclusivamente dei maggiori oneri derivanti dalla differenza della prestazione alberghiera.
L'Ente Ospedaliero Regionale determina annualmente l'importo giornaliero per il ricovero in camere speciali da addebitare ai sensi del comma precedente sulla base di criteri determinati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.
Per le strutture pubbliche e private di ricovero e cura convenzionate, di cui all'art. 18 del D.L. 8.7.1974 n. 264, convertito in Legge 17.8.1974 n. 386, tale importo sarà fissato nell'atto di convenzione.
Articolo 7
(Quota di iscrizione)
La quota annua di iscrizione è fissata in un importo pari alla spesa media capitaria annua per l'assistenza ospedaliera rilevata dall'INAM per il 1974 e dalla Giunta Regionale per gli anni successivi.
La quota annua per il 1975 è provvisoriamente determinata in lire 60.000, salvo conguaglio all'atto del pagamento della successiva quota annua sulla base della comunicazione dell'INAM relativa alla spesa media capitaria per il 1974.
Qualora la domanda di iscrizione venga presentata nel corso dell'anno, la quota dovuta per l'anno stesso è pari a tanti dodicesimi quanto sono i mesi successivi a quello di presentazione della domanda, questo ultimo compreso.
Per i lavoratori stagionali all'estero l'importo di cui al primo comma viene commisurato al periodo medio di permanenza della categoria di appartenenza nel territorio nazionale.
Articolo 8
(Convenzioni esattoriali)
Ai fini delle riscossioni delle quote annue di iscrizione la Regione stipula apposite convenzioni con le esattorie.
La riscossione delle quote avviene con la procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette da parte delle esattorie, sulla base dei ruoli loro rimessi dall'Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.
Articolo 9
(Cancellazione dai ruoli)
La cancellazione anticipata dai ruoli di cui all'art. 2 è deliberata dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale, dietro richiesta dell'iscritto o degli aventi causa in caso di morte ovvero d'ufficio:
a) quando l'iscritto acquisisce altro titolo all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione;
b) in caso di morte dell'iscritto;
c) in caso di trasferimento della residenza o, per gli stranieri di cui all'art. 2, della dimora abituale fuori del territorio della Regione.
L'Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale comunica l'avvenuta cancellazione dal ruolo regionale alle esattorie, le quali provvedono al rimborso delle somme indebitamente percepite per il periodo di riscossione successivo alla cancellazione dal ruolo.
Articolo 10
(Ricovero dei non aventi diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione)
Il ricovero dei soggetti non aventi diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione ai sensi dell'articolo 1 comporta il pagamento della degenza.
L'importo dovuto a tale titolo è determinato dall'Ente Ospedaliero sulla base di costi giornalieri fissati annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale per singole specialità; per le strutture convenzionate di cui all'art. 18 del D.L. 8 luglio 1974 n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974 n. 386, l'importo è determinato sulla base della retta giornaliera di degenza stabilita dalla convenzione.
In caso di inadempienza, l'Ente Ospedaliero Regionale ne dà comunicazione alla Regione che dà corso, nei confronti dell'interessato, alle procedure previste dal T.U. 14 aprile 1910 n. 369.
Nel caso di ricovero in strutture convenzionate, le quote sono versate direttamente agli Enti o Istituti gestori quale corrispettivo del ricovero.
Articolo 11
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
