Objet du Conseil n. 3216 du 12 novembre 1987 - Resoconto
OGGETTO N. 3216/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "DESTINAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1983, N. 217: LEGGE QUADRO PER IL TURISMO".
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, Lanièce; ne ha facoltà.
LANIECE (D.C.): La legge quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica prevede, tra l'altro, l'assegnazione, da parte dello Stato alle regioni, di fondi da destinarsi allo sviluppo dell'attività di interesse turistico, nonché all'ammodernamento ed alla riqualificazione delle strutture ricettive dei servizi turistici, oltre che alla creazione di strutture e servizi nuovi.
I fondi attribuiti alla Regione Valle d'Aosta, con riferimento all'esercizio 1987, risultano pari a 2 miliardi, 568 milioni e 174 mila lire e si è ritenuto opportuno destinarli interamente ad integrare gli stanziamenti previsti nell'ambito della legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive.
Tale scelta è motivata, non solo dalla necessità di procedere con maggiore sollecitudine ad una sostanziale riqualificazione delle nostre località turistiche, sovente penalizzate sul piano concorrenziale, tanto in Italia che all'estero, da una obiettiva insufficienza di infrastrutture, ma anche dalla considerazione che, per l'attuazione della citata legge regionale, si fa riferimento ad un preciso programma di sviluppo, in grado si soddisfare le condizioni poste dall'articolo 13 della legge quadro, in materia di investimenti destinati alle nuove strutture.
In particolare, questi finanziamenti sono destinati per la pista di bob al Breuil, allo stadio del ghiaccio e del padiglione coperto per il tennis di Courmayeur, per il complesso sportivo di Gressoney-St-Jean e per l'impianto di pattinaggio su ghiaccio di Ayas; il che comporta un investimento di oltre 32 miliardi, 22 dei quali sono da impegnare nel corso dei prossimi esercizi finanziari.
PRESIDENTE: Passiamo ora all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
Articolo 1
1. I fondi assegnati dallo Stato, per l'anno 1987, ai sensi dell'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ammontanti a complessive lire 2.568.174.000, vengono destinati a integrare gli stanziamenti previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, primo comma, punto a), della legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, concernente "Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 1 (Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.
Articolo 2
1. I fondi statali di cui al precedente articolo 1 saranno introitati sul capitolo n. 02850 della Parte Entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 1987.
2. Le spese per gli interventi di cui al medesimo articolo 1 graveranno sul capitolo n. 37576 della parte spesa del bilancio stesso.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 1 (Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3.
Articolo 3
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:
Parte Entrata
Cap. 02850 "Fondi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica"
L. 17 maggio 1983, n. 217 art. 13
lire 2.568.174.000
Parte Spesa
Cap. 37576 (la cui denominazione viene così modificata)
"Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il potenziamento delle infrastrutture ricreativo-sportive"
L. 17 maggio 1983, n. 217, art. 13
L.R. 1987, n.
lire 2.568.174.000
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 1 (Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4.
Articolo 4
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 1 (Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 25
Favorevoli: 22
Contrari: 3
Il Consiglio approva
