Objet du Conseil n. 2986 du 9 juillet 1987 - Resoconto
OGGETTO N. 2986/VIII - APPROVAZIONE DI UNA BOZZA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON IL "REFUGE PERE LAURENT", DI AOSTA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 1987, N. 3.
PRESIDENTE: Do lettura della delibera in oggetto e del testo della Convenzione che già comprende la riformulazione dell'articolo 5, secondo il testo suggerito dalla IV Commissione consiliare permanente:
IL CONSIGLIO
- richiamata la legge regionale 15 gennaio 1987, n. 3;
- sentita la IV Commissione consiliare permanente e con l'emendamento dalla stessa suggerito;
DELIBERA
1°) di approvare la sottoriportata bozza di convenzione e relativo protocollo d'intesa allegato con la Casa di Riposo "Réfuge Père Laurent" di Aosta, demandando la sottoscrizione al Presidente della Giunta regionale;
2°) di approvare e impegnare la spesa di lire 285.000.000 (duecentottantacinquemilioni), imputando la stessa:
- quanto a lire 235.000.000 sul Capitolo 42705 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 "Contributi alle istituzioni private ed agli enti morali nelle spese di gestione di case di riposo convenzionate per anziani ed inabili";
- quanto a lire 50.000.000 sul Capitolo 42706 del citato bilancio "Contributi alle istituzioni private ed agli enti morali nelle spese di adeguamento delle attrezzature e di manutenzione straordinaria di case di riposo convenzionate per anziani ed inabili", che presentano la necessaria disponibilità;
3°) di stabilire che alla liquidazione del contributo si provveda:
a) a rate trimestrali posticipate per quanto attiene all'art. 3 della convenzione;
b) su presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare le spese sostenute per quanto attiene agli articoli 2, 4, 10 e 13 della convenzione;
4°) di stabilire che al pagamento si provveda ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 7.12.1979, n. 68.
CONVENZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E IL "REFUGE PERE LAURENT".
TRA
La REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, (di seguito indicata "Regione"), (Codice Fiscale n. 80002270074), rappresentata dal Presidente della Giunta regionale, sig. Augusto ROLLANDIN, a questo atto autorizzato in esecuzione della deliberazione di Giunta n., in data, controllata senza osservazioni dalla Commissione di Coordinamento, al n., in data
E
il Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo REFUGE PERE LAURENT (ex Rifugio dei Poveri e Ma Maison, di seguito indicata "Refuge"), (Codice Fiscale n. 00125220079), rappresentato dal suo Presidente e procuratore dell'Opera Pia delle Missioni, sig. Careggio Attilio, nato a Caluso (TO) il 26/6/1929 e residente in Aosta, viale Gran San Bernardo 27/1;
- in applicazione della legge regionale 15 gennaio 1987, n. 3;
SI STIPULA
la seguente convenzione:
Art. 1
A decorrere dal 1° gennaio 1987, la Regione eroga al "Refuge" un contributo finanziario mensile per le persone accolte dall'istituzione, su proposta o previo parere dei servizi sociali della Regione.
Tale contributo è fissato nella misura derivante dalla seguente formula: retta mensile meno reddito dell'ospite dal quale è detratta la somma da lasciare a disposizione dell'ospite stesso.
La retta e la somma da lasciare a disposizione degli ospiti sono concordate annualmente tra le parti.
I contributi regionali sono versati in rate trimestrali posticipate.
Art. 2
La Regione eroga al "Refuge" un contributo annuo, sulla base di un apposito programma per servizi riabilitativi, di animazione, culturali e del tempo libero e per soggiorni climatici a favore degli ospiti.
Art. 3
La Regione può erogare un contributo annuo "una tantum" per le spese generali di gestione, oltre agli interventi finanziari di cui all'articolo 1.
Art. 4
La Regione può intervenire nelle spese giudicate necessarie dalla Commissione di cui all'art. 5, per la manutenzione straordinaria degli immobili e per la loro attrezzatura.
Il finanziamento sarà erogato in base allo stato di avanzamento dei lavori, con saldo allo stato finale.
Art. 5
È costituita una Commissione paritetica con funzioni consultive formata da tre rappresentanti della Regione nominati dal Consiglio regionale e tre membri del Consiglio di Amministrazione del "Refuge".
Art. 6
Tutti i provvedimenti di spesa del Consiglio di Amministrazione del "Refuge" sono inviati per conoscenza alla Regione, Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale.
Art. 7
Per le ammissioni e le dimissioni dei soggetti segnalati dal servizio sociale del territorio, valgono le procedure, i requisiti soggettivi ed oggettivi degli ammittendi e le modalità fissati dalla Regione per le micro-comunità dei Comuni o di loro consorzi. In particolare, le ammissioni e le dimissioni debbono essere atti inequivocabilmente volontari delle persone; nel caso in cui le condizioni psico-fisiche non permettano di manifestare scientemente tale volontà, l'entrata e l'uscita devono essere precedute da un benestare del servizio sociale.
Nel caso di soggetti rivelatisi inadatti alla vita di comunità, la dimissione avviene su decisione del Consiglio di Amministrazione, previa notifica al servizio sociale competente.
Art. 8
L'organizzazione assistenziale interna deve, progressivamente, articolarsi in gruppi omogenei di non oltre 15 persone e strutturati per soddisfare gli specifici bisogni degli ospiti.
Art. 9
L'organico del personale è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione di cui all'art. 5. L'assunzione del personale avviene secondo le disposizioni di legge vigenti.
Art. 10
Il "Refuge" provvede ad organizzare corsi di aggiornamento al personale, in servizio o da assumere secondo i programmi proposti dalla Commissione di cui all'art. 5; le relative spese sono a totale carico della Regione.
Art. 11
Il Consiglio di Amministrazione riconosce alla Regione il diritto di prelazione in caso di alienazione di beni immobili, di proprietà del "Refuge" al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
Art. 12
Le parti fissano annualmente, con un protocollo d'intesa:
1) la retta di ospitalità omnicomprensiva nonché la somma da lasciare a disposizione degli ospiti (art. 1);
2) il contributo annuo per il programma di animazione, culturale e del tempo libero, nonché per servizi riabilitativi (art. 2);
3) il contributo "una tantum" per le spese di gestione (art. 3);
4) il contributo, in conto investimenti, per la manutenzione straordinaria e per le attrezzature (art. 4);
5) il rimborso delle spese per l'organizzazione di corsi di aggiornamento per il personale in servizio o da assumere (art. 10).
Art. 13
L'Amministrazione regionale si impegna a rifondere in rate semestrali le spese vive per il volontariato a norma della legge regionale 4 agosto 1981, n. 46.
Art. 14
La presente convenzione scadrà il 31 dicembre 1987 e potrà essere rinnovata tacitamente salvo disdetta di una delle due parti almeno 3 mesi prima del termine della fine di ogni anno.
Art. 15
Le spese di registrazione della presente convenzione sono assunte a carico del "Refuge".
PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE E IL REFUGE PERE LAURENT DI AOSTA PER L'ANNO 1987 (art. 12 Convenzione).
Art. 1
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della convenzione tra le parti, la retta di ospitalità è fissata per l'anno 1987 in Lire =800.000= mensili e la quota da lasciare a disposizione degli ospiti in lire =120.000= mensili.
Art. 2
Il contributo annuo di cui all'art. 2 è stabilito in lire =15.000.000=.
Art. 3
Il contributo "una tantum" per le spese di gestione è fissato in lire =200.000.000=.
Art. 4
L'importo del contributo, in conto investimenti, viene fissato in lire =60.000.000=.
Art. 5
Per l'organizzazione di corsi di aggiornamento per il personale, la spesa massima ammissibile è stabilita in lire 5.000.000=.
Art. 6
Per il rimborso delle spese vive per il volontariato, di cui all'art. 13, la spesa massima ammissibile è fissata in lire =5.000.000=.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la deliberazione testé letta:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
