Objet du Conseil n. 2983 du 9 juillet 1987 - Resoconto
OGGETTO N. 2983/VIII - ISTITUZIONE DI ASSEGNI DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI FREQUENTANTI CORSI DI LAUREA IN MATEMATICA O IN FISICA. - ANNO ACCADEMICO 1987-88. - APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.
PRESIDENTE: Do lettura della deliberazione in oggetto:
IL CONSIGLIO
Ricordato che:
- con deliberazione del Consiglio regionale n. 250 in data 14 dicembre 1983, sono state approvate norme per l'istituzione, nell'anno accademico 1983/84, di n. 8 assegni di studio da lire 2.000.000 cadauno, di cui n. 5 da attribuire a studenti già beneficiari nei precedenti anni accademici e n. 3 da attribuire a studenti universitari iscritti a corsi di laurea in matematica o in scienze matematiche o in fisica o in matematica e fisica o in scienze fisiche e matematiche.
- con successivi provvedimenti consiliari n. 815, 1517 e 2264 rispettivamente in data 5 ottobre 1984, 26 settembre 1985 e 6 ottobre 1986, sono stati istituiti, per gli anni accademici 1984/85, 1985/86 e 1986/87 analoghi assegni di studio ed approvate alcune modifiche ed integrazioni alle precedenti norme di attribuzione.
DELIBERA
1°) di approvare l'istituzione, per l'anno accademico 1987/88, di n. 5 assegni di studio di lire 2.300.000 cadauno, di cui n. 2 da attribuire, se in regola con gli esami richiesti, agli studenti LOCCI Alessandra e CAPUTO Edoardo, già beneficiari negli anni accademici precedenti di tali assegni, e n. 3 da attribuire a studenti che intraprendano, nell'anno accademico 1987/88, corsi di laurea in matematica o in fisica, per una spesa complessiva di lire 11.500.000;
2°) di impegnare la suddetta spesa di lire 11.500.000 con imputazione della stessa al capitolo del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 corrispondente al capitolo 44200 del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio 1987 ("Concessione di borse, assegni e sussidi straordinari di studio");
3°) di confermare, per l'attribuzione dei predetti assegni di studio, le norme approvate con i provvedimenti consiliari citati in premessa, con i seguenti adeguamenti:
ART. 1
- i riferimenti agli anni scolastici o accademici 1985/86 e 1986/87 devono intendersi fatti rispettivamente al 1986/87 e 1987/88;
lettera d): sono eliminate le seguenti parole "o in scienze matematiche o in matematica e fisica o in scienze fisiche e matematiche";
lettera e): il reddito è elevato a lire 27.000.000.
ART. 2
- la data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30 novembre 1987;
- al terzo punto, il riferimento all'anno 1985 deve intendersi fatto al 1986.
ART. 6
- i riferimenti al 30 aprile 1988 e all'anno accademico 1986/87 devono intendersi fatti rispettivamente al 30 aprile 1989 e al 1987/88;
- l'ammontare delle due rate è ripartito nel modo seguente: la prima rata di lire 1.600.000 e la seconda di lire 700.000.
ART. 7
- il primo comma viene così riformulato:
gli assegni di studio verranno confermati e liquidati, in un'unica soluzione, dalla Giunta regionale agli studenti già beneficiari, a condizione che gli stessi superino, entro il 30 aprile 1989, tutti gli esami degli anni accademici precedenti e quelli dell'anno accademico 1987/88 meno due esami.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione per scrutinio segreto la delibera testé letta:
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 25
Favorevoli: 23
Contrari: 2
Il Consiglio approva
