Objet du Conseil n. 258 du 28 octobre 1974 - Verbale

OGGETTO N. 258/74 - Disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6, sulla corresponsione di un assegno forfettario "una tantum" ai dipendenti regionali".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6, sulla corresponsione di un assegno forfettario "una tantum" ai dipendenti regionali", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 28 e 29 ottobre 1974:

Con legge 15 novembre 1973, n. 734, ai dipendenti civili dello Stato venne attribuito un assegno perequativo, con decorrenza dal 1 gennaio 1973.

Ai dipendenti della Regione venne corrisposto, per l'anno 1973, con legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6, un assegno "una tantum" di lire 200.000 nette e, con legge regionale 15 maggio 1974, n. 14, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, un assegno pensionabile in misura variabile, a seconda degli stipendi in godimento, da lire 38.052 a lire 50.363 lorde mensili (pari a nette lire 30.000 circa).

L'attribuzione dell'assegno forfettario "una tantum" in luogo dell'assegno pensionabile ha rappresentato un danno per i dipendenti collocati a riposo nel corso dell'anno 1973, poiché il secondo è pensionabile ed è computato agli affetti del la determinazione delle indennità dovute per la cessazione del rapporto di impiego, mentre il primo non lo è.

In considerazione del fatto che si tratta di persone che hanno trascorso decine di anni al servizio della Regione, la Giunta regionale ha ravvisato l'opportunità di trasformare, limitatamente al personale collocato a riposo nell'anno 1973, lo assegno forfettario "una tantum" di lire 200.000 nette in un assegno mensile pensionabile di lire 16.700 nette.

I dipendenti interessati all'applicazione del presente di segno di legge sono 19.

(SEGUE: Disegno di legge regionale) (...Omissis...)

Illustra brevemente il Presidente della Giunta DUJANY.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Crétier, Mappelli e Maquignaz, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trenta;

- Voti favorevoli: ventinove;

- Voti contrari: uno.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6, sulla corresponsione di un assegno forfettario "una tantum" ai dipendenti regionali".

(SEGUE: Disegno di legge regionale n. 72)

---

Disegno di legge regionale n. 72

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale .................. n. ..............: MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1974, N. 6, SULLA CORRESPONSIONE DI UN ASSEGNO FORFETTARIO "UNA TANTUM" AI DIPENDENTI REGIONALI.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 1 della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6, è sostituito dal seguente:

"Ai dipendenti regionali in servizio nell'anno 1973, con esclusione del personale di cui al terzo comma del presente articolo, è concesso un assegno forfettario "una tantum" nella misura di lire duecentomila nette.

L'assegno di cui al comma precedente è ridotto in proporzione alla minore durata del servizio nel caso di assunzione o di cessazione dal servizio intervenuta nel corso dell'anno.

Ai dipendenti regionali collocati a riposo nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1973 è corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1973, un assegno pensionabile, utile anche ai fini della determinazione delle indennità dovute per la cessazione del rapporto dì impiego, nella misura di lire sedicimilasettecento nette mensili.

È escluso dalla corresponsione dell'assegno di cui ai commi precedenti il personale retribuito mediante indennità forfettaria di incarico, il personale avente un rapporto di lavoro retribuito in base alle norme dei contratti collettivi di lavoro o in base ad un incarico sottoposto a particolari condizioni contrattuali".

Art. 2

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in Lire 1.500.000, graverà sul capitolo 59 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974.

Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul capitolo 16 della parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte ENTRATA

Variazione in aumento

Capitolo 16: "Proventi della Casa da gioco di Saint-Vincent"

L. 1.500.000

Parte SPESA

Variazione in aumento

Capitolo 59: "Spese per conguaglio stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali e assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale"

L. 1.500.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì