Objet du Conseil n. 247 du 7 octobre 1974 - Verbale
OGGETTO N. 247/74 - Disegno di legge regionale concernente: "Aumento limitatamente all'anno 1974 e per la concessione di contributi per le costruzioni di acquedotti rurali della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, recante provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Aumento limitatamente all'anno 1974 e per la concessione di contributi per le costruzioni di acquedotti rurali della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, recante provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari" disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 3 e 4 ottobre 1974:
Con legge regionale 3.5.1972, n. 19 veniva autorizzato l'intervento finanziario regionale nel settore dell'elettrificazione rurale, degli acquedotti rurali, dei miglioramenti fondiari negli alpeggi e mayens, al fine di sopperire alle carenze venutesi a creare in seguito alla scadenza delle leggi statali 25 luglio 1952 n. 991, 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni.
La spesa annua prevista dalla legge regionale sopra citata ammonta a Lire 250.000.000. così ripartita:
a) Elettrificazione rurale L. 25.000.000.
b) Acquedotti rurali L. 25.000.000.
c) Fabbricati rurali al servizio di alpeggi e mayens L. 200.000.000.
L'esperienza acquisita in questo primo periodo di applicazione della legge ha consigliato una revisione degli stanziamenti per l'esercizio 1974 per quanto riguarda gli acquedotti rurali. Più precisamente si ritiene necessario stanziare per l'esercizio finanziario in corso L. 75.000.000. per l'applicazione di tali iniziative.
Infatti lo stanziamento di L. 25.000.000. per esercizio finanziario si è dimostrato del tutto inadeguato a soddisfare le esigenze delle aziende agrarie della Regione, tanto più se si tiene conto che questo tipo di opere assume caratteristiche sociali e di progresso civile, oltre che tecniche ed economiche.
È ancora da osservare che per tutte le opere di miglioramento fondiario, ed in particolare per quelle da realizzarsi in montagna, si è verificato un notevole aumento dei costi necessari per la loro esecuzione; di conseguenza si rende necessario lo stanziamento di una maggiore spesa per poter dare corso alle domande di contributo che pervengono all'Amministrazione Regionale.
Per i motivi sopra esposti si sottopone all'esame del Consiglio Regionale apposito disegno di legge.
Segue: allegato disegno di legge regionale. (...Omissis...)
Illustra brevemente l'Assessore all'agricoltura e foreste LUSTRISSY.
Interviene il Consigliere FOSSON.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Maquignaz. Il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trenta;
- Voti favorevoli: ventotto;
- Voti contrari: due.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Aumento limitatamente all'anno 1974 e per la concessione di contributi per le costruzioni di acquedotti rurali della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, recante provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari".
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 67)
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Disegno di legge regionale n. 67
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... n....: AUMENTO, LIMITATAMENTE ALL'ANNO 1974 E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE DI ACQUEDOTTI RURALI, DELLA SPESA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 3.8.1972, N. 19, RECANTE PROVVIDENZE NEL SETTORE DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Per l'anno 1974 e per la concessione di contributi per la costruzione di acquedotti rurali è autorizzata la maggiore spesa di lire cinquanta milioni per l'applicazione delle norme della legge regionale 3.8.1972, n. 19, recante provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari.
Art. 2
Limitatamente all'anno 1974 le spese annue a carico della Regione di cui all'articolo 13 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19 sono autorizzate nei seguenti importi:
a) titolo I - Elettrificazione rurale L. 25.000.000.
b) titolo II - Acquedotti rurali L. 75.000.000.
c) titolo III - Fabbricati rurali al servizio di alpeggi e di mayens L. 200.000.000.
Art. 3
La maggiore spesa di lire cinquanta milioni graverà sull'apposito capitolo 372 della parte SPESA del bilancio preventivo della Regione (Provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari) per l'anno 1974: a tal fine, lo stanziamento del capitolo stesso è aumentato di Lire cinquanta milioni.
Al finanziamento della maggiore spesa di cui sopra si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione della Parte Entrata e della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1974
PARTE ENTRATA
- variazione in aumento: lo stanziamento del capitolo 16 (Proventi della Casa da Gioco di Saint Vincent) è aumentato di L. 50.000.000.
PARTE SPESA
- variazione in aumento: lo stanziamento del capitolo 372 (Provvidenze nel settore dei miglioramenti Fondiari) aumentato di L. 50.000.000.
È approvata per l'anno 1974 la spesa di lire cinquanta milioni, con impegno al precitato capitolo di spesa 372 del bilancio.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
