Objet du Conseil n. 231 du 4 octobre 1974 - Resoconto
OGGETTO N. 231/74 - Disegno di legge regionale concernente: "Concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione di urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni".
Dolchi (Presidente) - Mentre incaricherei di distribuire il testo concordato dell'art. 4 e il testo concordato dell'art. 13 che erano rimasti da approvare.
Mentre vengono distribuiti darei la parola al Vice-Presidente Fosson che ha presieduto nella sua qualità di Vice Presidente per mio incarico, ai lavori di questa Commissione.
Fosson (UV) - Cercherò di essere brevissimo perché praticamente credo che il lavoro che è stato fatto in Commissione ha evitato delle lunghe discussioni in Consiglio e ha permesso di formulare questi articoli in maniera che riteniamo che siano più chiari e permettano di non fare confusione nell'applicazione della legge perché così ci siamo chiariti bene quali erano i concetti.
Allora l'art. 4 che viene riformulato e distribuito, noto soltanto quelle che sono le differenze con il vecchio art. 4 c'era già una formulazione fatta dal Consigliere Caveri che aveva scisso il terzo comma in due specificando meglio quelli che erano, ai proprietari appartenenti ai sensi dell'art. 48, della legge statale 2.6.1941 n. 454 alla categoria dei coltivatori diretti e si specificava quelli per i coltivatori diretti, e si era scisso per quelli che erano i conduttori, ad un certo momento, qui adesso, a questo comma, si è fatta sola un'aggiunta cioè si è messo in questo comma "e ai conduttori diretti di aziende agricole".
Non so se....
Dolchi (Presidente) - È stato distribuito il testo?
Fosson (UV) - ...Allora guardiamo il vecchio testo, no, ai proprietari appartenenti a' sensi dell'art. 48 lettera a) della legge statale 2 giugno 1961 n. 454 alla categoria dei coltivatori diretti, in questo punto viene aggiunto "e ai proprietari conduttori diretti di azienda agricole", perché lo scopo era questo che tutti erano d'accordo che si facesse lo stesso trattamento per i conduttori di aziende agricole, come per i coltivatori diretti, perché praticamente c'è già una differenza nella legge che deve essere applicata per la questione, da parte dei Comuni, e quindi per quello che è il contributo integrativo viene parificato per gli uni e gli altri.
E poi non c'è più il quarto comma che prima si riferiva ai conduttori proprietari, ai conduttori non coltivatori diretti, siccome nella modifica già apportata faceva riferimento al terzo comma, automaticamente resta quella modifica già formulata ieri dal Consigliere Caveri e non cambia niente, quindi ai proprietari di cui al terzo comma che sarebbero poi coltivatori diretti e conduttori, e proprietari, ai proprietari di cui al terzo comma per le aree situate nei centri storici e nei centri edificati è concesso il contributo commisurato al prodotto per dodici, questo è già quel chiarimento che era stato, la formulazione già fatta ieri, del giusto prezzo agricolo medio corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare, diminuito dell'importo dell'indennità spettante ai proprietari per dette aree ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge stessa, cioè praticamente l'art. 16 e 17 nei centri storici fa una differenza, questa differenza rimane in questo articolo, quindi credo che in formulazione di questi due commi con quell'aggiunta al terzo comma dei proprietari conduttori diretti di aziende agricole permetta di chiarire tutto questo.
L'ultimo comma su cui avevo sollevato delle obiezioni nel senso di una certa paura che venissero ad essere danneggiati i proprietari, attraverso la discussione di quella che era la volontà della Commissione, era quella di lasciare una certa, prima di tutto di affermare che il contributo della Regione era solo al di là del contributo massimo che poteva stabilire il Comune e dicevamo se il Comune non applica il contributo massimo finisce a essere danneggiato il proprietario, è stato chiarito che la legge prevede anche qui un valore nei centri storici ed edificati da due a quattro volte e tutta la Commissione, ha fatto, passando a degli esami concreti; ha detto potrebbe darsi che in un centro edificato, ci fosse l'orto e quindi il Comune può applicare il massimo, potrebbe esserci anche nel concentrico edificabile un terreno che invece è sterile e praticamente lasciare quindi questa possibilità al Comune di fare una certa differenza.
Quello che è il contributo regionale, in base alla formulazione che c'era già e che abbiamo lasciato in definitiva tale e quale, il contributo regionale è sempre uguale e parte sempre dal massimo che potrebbe stabilire il Comune, se il Comune stabilisce meno, effettivamente c'è una diminuzione per il proprietario, ma si è pensato di lasciare questa latitudine che è solo dovuta alla legge 865 dalle 2 alle 4 volte che viene preso in considerazione, in maniera che il contributo regionale e sempre uguale?
Questo è quanto si riferisce all'art. 4.
Siggia (PCI) - Solo per ricordare che sempre nell'ex articolo 13, adesso diventato 12.
Dolchi (Presidente) - Quattro, siamo all'art. 4.
Siggia (PCI) - Ma siccome la Commissione ha avuto compito di modificare l'articolo negli emendamenti ripropongo quello che avevo detto stamattina, nel successivo, perché credo che la discussione sia per tutti e due, non credo che.....
Dolchi (Presidente) - No, non siamo all'art. 4, articolo per articolo... Dobbiamo votare quindi non possiamo... Ci sono altri che chiedono la parola sull'art. 4?
Allora io penso, visto che si è realizzato un accordo e di questo diamo atto, ringraziando i componenti della Commissione Conferenza dei Capigruppo che si sono adoperati in questo senso, di non mettere in votazione i singoli commi che sostituiscono, gli altri che mantengono, ma proprio per questo accordo raggiunto mettere in una unica votazione il nuovo testo definitivo dell'art. 4 come vi è stato distribuito.
Siamo d'accordo su questa procedura?
Allora chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
L'art. 4 nella nuova formulazione è approvato dal Consiglio con 24 voti favorevoli su 24 presenti e votanti.
Passiamo ora all'art. 13.
Fosson (UV) - Io prendo la formulazione della Commissione degli Affari Generali, tanto praticamente nella sostanza era uguale, nel punto che noi dovevamo eventualmente, avevamo dei dubbi e che abbiamo chiarito, quindi prendo già direttamente quella formulazione.
Allora qui c'era già una proposta che era venuta fuori mi sembra in Consiglio, nella discussione in Consiglio ieri, e c'era su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste; sentita la Commissione competente, qui nella nota che ho qui dice per l'agricoltura, non so se bisogna mettere la Commissione per l'agricoltura o la Commissione competente, noi non abbiamo fatto nessuna discussione su questo.
Dolchi (Presidente) - La proposta è della Presidenza, se volete, che sia precisato quale Commissione competente, cioè la Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura.
Fosson (UV) - Questa mi sembra che sia la Commissione per l'Agricoltura, perché tratta dei prezzi dei terreni agricoli che devono essere stabiliti dall'Assessorato all'Agricoltura.
Va bene, allora su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sentita la Commissione per l'Agricoltura, la Commissione consiliare per l'agricoltura, la Giunta regionale determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito del territorio della Regione il giusto prezzo agricolo medio nel precedente anno solare, dei terreni da considerarsi liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, da valere ai fini della concessione dei contributi straordinari previsti dalla presente legge e fin qui salvo quella variazione che abbiamo detto, è tutta la formulazione della Commissione degli Affari Generali, continuo con la formulazione senza variazioni e dirò dopo dove c'è la variazione della Commissione Affari Generali, qualora il giusto prezzo agricolo medio di una coltura risulti inferiore di almeno il 50% al giusto prezzo agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che nella Regione coprono una superficie superiore al 5% su quella coltivata il prezzo attribuibile per la determinazione dei predetti contributi straordinari, è moltiplicato per cancellato "un coefficiente da 1 a 5 inversamente proporzionale all'entità del prezzo stesso" questa parte viene soppressa perché effettivamente non c'era la possibilità di fare una proporzione inversamente, un coefficiente inversamente proporzionale, e quindi si è pensato di stabilire senz'altro questi coefficienti, una volta chiarito quello che si voleva ottenere, e quindi abbiamo detto in questo caso, i seguenti coefficienti e si è ripetuto facendo riferimento alla tabella e per non mettere nella tabella allegata A-B-C si è ripetuto, non so se il Consiglio ritiene di ripetere in questo senso; castagneto, bosco alto fusto, bosco ceduo, bosco misto, quattro virgola cinque, cioè si è stabilito il coefficiente; pascolo, pascolo arborato, pascolo cespugliato, incolto produttivo 4,75, incolto sterile; 5; risultato in base alla tabella che era stata elaborata dagli uffici prendendo questo sistema detto erroneamente di proporzionalità, inversamente proporzionale, siccome per i prati asciutto, prato arborato asciutto, seminativo asciutto, seminativo arborato asciutto, i giusti prezzi medi corretti sono 220 e questo è quello che determina la massima superficie e questo non viene toccato, l'aggiustamento di questi coefficienti vale per gli altri, che in base ai calcoli prima erano 185, per quel coefficiente 4,5 con il coefficiente 4 e 5 viene 184,5, quindi praticamente siamo lì, per il pascolo, pascolo arborato e via dicendo, prima dava una somma di 140 con il coefficiente 4,75, viene 142,5, incolto sterile dà quello che dava prima perché c'era cinque tondo.
Quindi la differenza agli effetti pratici è pochissima ma non c'è più nessun dubbio sull'interpretazione perché il coefficiente è stabilito.
Come dico l'unica questione è di sapere se si vuole ripetere qui, castagneto, bosco alto fusto, bosco ceduo, bosco misto, con il coefficiente oppure se nella tabella, ma allora bisognerebbe rielaborare l'articolo per dire: di cui al punto b) o c) o d) della tabella, ecco.
Se si vuole poi lasciare anche la latitudine di metterla, se si ritiene, nella formulazione, non lo so, ad ogni modo non cambierebbe niente, una volta che è stabilito questo principio.
Dolchi (Presidente) - Ma mi sembra che visto che è stato fatto un lavoro per ricercare il più possibile la precisione e che non ci siano equivoci, è che la tabella, anche se può sembrare un eccesso di precisione, ci stia benissimo nel testo della legge.
D'accordo?
Allora io vorrei ricapitolare. C'è qualcuno che chiede ancora la parola sull'articolo.
Fosson (UV) - Siamo sempre nell'art. 13, l'ultima parte, un momento, la tabella contenente i giusti prezzi agricoli medi dei terreni di cui al primo comma del presente articolo è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Dolchi (Presidente) - Ecco, allora se nessuno chiede la parola, metto in votazione l'art. 13 che diventa 12 e che è composto dai seguenti commi:
1° comma - quello proposto dalla Commissione Affari Generali e Finanze con l'emendamento aggiuntivo, dopo le parole "e foreste" alla prima riga, sentita la Commissione consiliare permanente all'Agricoltura;
il secondo comma è quello che è stato distribuito adesso ai Consiglieri e che è il frutto del lavoro della Commissione;
il terzo comma è quello proposto dalla Commissione Affari Generai e Finanze;
il quarto comma è quello del testo originale della legge.
Fosson (UV) - Se permette, Presidente, noi abbiamo preso tutta la variazione che è stata stabilita....
Dolchi (Presidente) - Prendete il testo della legge; l'art. 13; c'erano uno due, tre, quattro comma, la Commissione Affari Generali e Finanze ha proposto la sostituzione dei primi tre, il quarto comma proponeva che fosse approvato così com'era.
L'unica variazione è che siccome questo quarto comma si riferisce ad un articolo della legge, e precisamente all'art. 10, deve essere corretto in articolo 9, perché è cambiata la numerazione degli articoli.
Allora la precisione: 1° comma emendato - proposto dalla Commissione Affari Generali e Finanze;
2° comma - proposto dalla Commissione che ha lavorato in questi due giorni e che è stato distribuito adesso ai Signori Consiglieri;
3° comma - proposto dalla Commissione Affari Generali e Finanze;
4° comma - quello inserito nel disegno di legge iniziale, il disegno di legge su cui abbiamo incentrato tutte le discussioni e le votazioni.
Questo è l'art. 12 che io metto in votazione per alzata di mano.
Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.
Chi si astiene?
25 presenti; 25 votanti; il Consiglio approva, con 25 voti favorevoli.
Siamo giunti al punto della votazione, complessiva della legge, la votazione segreta, chiedo se ci sono dichiarazioni di voto.
Prima di iniziare la votazione, mi sembra doveroso e penso di interpretare il vostro pensiero nel ringraziare per il lavoro che hanno fatto e la Commissione speciale, così detta... e la Commissione Affari Generali e Finanze, e la Commissione che ha lavorato in questi due giorni e i servizi funzionari della Segreteria della Presidenza del Consiglio, in particolare, il collaboratore Pramotton, che con passione e dedizione si è dedicato alla stesura del provvedimento e prima i ancora di iniziare la votazione, siccome poi rapidamente vi avviate verso l'uscita, vorrei confermare al Consiglio che come d'accordo, nella conferenza dei Capi Gruppo, il Consiglio prosegue i suoi lavori per l'esame dell'ordine del giorno ancora da discutere per le sedute 3, 4 e seguenti lunedì mattina alle ore 9,30.
Viglino (RV) - Stamattina alcuni Consiglieri tra cui il Dott. Andrione e l'Avv. Caveri, hanno chiesto la possibilità di iniziare i lavori alle ore 16 di lunedì perché si trovano impegnati a Donnaz in un processo e sembrava che almeno la proposta quasi quasi era stata accolta, comunque io lo faccio presente.
Dolchi (Presidente) - Colleghi Consiglieri, se il Consiglio intende con la precisione con cui ha discusso questi argomenti, discuteremo tutti quelli che sono iscritti, non basta la giornata di lunedì ma ci vorrà anche quella di martedì e di mercoledì.
Possiamo secondo me, iniziare alle 9,30, tenendo presente che se ci sono interpellanze o interrogazioni di Consiglieri assenti, non li consideriamo assenti e quindi non decadono dall'interpellanza o dall'interrogazione ma le discuteremo nel pomeriggio o martedì mattina quando potranno essere presenti.
Monami (PCI) - ... mercoledì pomeriggio per il nostro gruppo sarà impossibile essere presenti.
Dolchi (Presidente) -
Signori Consiglieri, vi avevo detto che vi precipitate all'uscita, dopo la votazione, però la votazione bisogna farla.
Si passa alla votazione segreta della legge.
