Objet du Conseil n. 221 du 3 octobre 1974 - Verbale
OGGETTO N. 221/74 - Disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 26 settembre 1974:
Proposta di legge n. 50 presentata il 25 giugno 1974 dal Consigliere Andrione concernente: "MODIFICAZIONI DELLE NORME SULL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI REGIONALI E SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DELLA REGIONE".
Relazione del proponente
Nella seduta del 30/31 maggio c.a. veniva approvato il progetto di legge n. 37 all'unanimità di voti con l'impegno da parte della Giunta Regionale, condiviso da tutte le forze politiche presenti, di presentare entro il 30 giugno un progetto di legge atto a risolvere i casi analoghi a quelli sistemati con l'accennato progetto di legge.
La presente proposta costituisce solo una applicazione parziale di quanto previsto in quella seduta e, per quanto riguarda la sua illustrazione dettagliata, si rimanda a quanto esposto nella relazione del progetto di legge n. 37 e alla discussione seguita in aula.
Illustra il Consigliere ANDRIONE.
Interviene il Presidente della Giunta DUJANY.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i sette articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Mappelli e Maquignaz, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventisette;
- Voti favorevoli: ventidue;
- Voti contrari: cinque.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuri dico ed economico del personale della Regione".
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 50)
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Proposta di legge regionale n. 50
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... n. ...: MODIFICAZIONE DELLE NORME SULL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI REGIONALI E SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DELLA REGIONE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 22 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti.
Art. 2
Nell'art. 78 secondo comma delle norme suindicate, ove scritto "urbanista", si modifica come in appresso: "Dirigente dell'Ufficio Urbanistica e tutela del paesaggio; Urbanistica".
Art. 3
Nell'organico dell'Assessorato al Turismo, Antichità e Belle Arti - Ufficio Urbanistica e tutela del paesaggio - è istituito il posto di Dirigente dell'Ufficio Urbanistica e tutela del paesaggio, appartenente alla carriera direttiva, gruppo A/2.
Art. 4
Nella prima applicazione della presente legge il titolare del posto di Urbanista è inquadrato nel posto di Dirigente dell'Ufficio Urbanistica e tutela del paesaggio, con un'attribuzione di anzianità nel relativo grado pari al 50% dell'anzianità di ruolo maturata nel grado precedente.
L'inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La Giunta regionale determinerà il trattamento economico spettante all'interessato a partire dalla data suddetta.
Art. 5
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 7.200.000 graverà sul capitolo 777 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul capitolo 16 della parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974.
Art. 6
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
Variazioni in aumento:
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- Capitolo 16 "Proventi della Casa da gioco di St. Vincent".- |
L. 7.200.000 |
PARTE SPESA
Variazioni in aumento:
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- Capitolo 777 "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio Antichità, Monumenti e Belle Arti". |
L. 7.200.000 |
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
