Objet du Conseil n. 195 du 11 juillet 1974 - Verbale

OGGETTO N. 195/74 - Disegno di legge regionale concernente: "Interventi a favore dello sport". Discussione generale.

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Interventi a favore dello sport", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 28 giugno 1974:

L'allegato disegno di legge ha lo scopo di regolamentare nella maniera più completa possibile la materia dei contributi a favore delle società sportive.

Da un punto di vista sostanziale una certa normativa era già stata adottata da tempo dall'Assessorato del Turismo, di intesa con le varie federazioni sportive; tuttavia si trattava di norme evidentemente non codificate e soprattutto non coprenti in materia adeguata tutto il campo delle contribuzioni a favore dello sport.

D'altra parte sia i responsabili dello sport regionale che l'Assessorato medesimo avevano da tempo avvertito la necessità di dare un assetto più stabile alla materia, introducendo alcuni concetti innovativi e soprattutto fornendo, a mezzo appunto di una disciplina organica, una garanzia di continuità e di prevedibilità all'intervento regionale.

Tali esigenze delle società sportive trovano un adeguato accoglimento nel disegno di legge in questione, mentre d'altra parte anche l'ente pubblico viene messo al riparo, per effetto del meccanismo delle norme, dalla possibilità che si verifichino abusi e distorsioni da parte degli enti beneficiari dei contributi. È peraltro giusto puntualizzare che la normativa proposta non ha la pretesa di risolvere, in questa fase almeno, tutti i problemi dello sport: in particolare essa può solo attenuare ma non eliminare il fatto modale costituito dal la scarsa accessibilità e quindi dalla insufficiente pratica delle discipline sportive da parte dei giovanissimi.

Con questo provvedimento si vogliono apportare miglioramenti e introdurre elementi di chiarezza, ormai non più procrastinabili, all'attuale confusa situazione del sovvenzionamento regionale in tema di sport; sarà dopo opera più facile individuare i difetti di base del sistema e cercare, soprattutto attraverso la scuola, di introdurre radicali ed efficaci innovazioni nella materia.

I concetti fondamentali ispiratori del presente disegno di legge possono pertanto essere così sintetizzati:

1) Introduzione dell'albo regionale delle federazioni, società ed associazioni sportive e degli enti di promozione sportiva; in tale albo troveranno tra l'altro riconoscimento ufficiale quegli organismi che al momento attuale, non avendo sempre una figura giuridica precisa, sono assai spesso soggetti a mutamenti di denominazione, di direzione e di fisionomia. L'albo comprenderà, per ragioni di sistema, an che le federazioni e gli enti di promozione sportiva, pur se per essi non si pongono problemi di riconoscimento, trattandosi di organismi ufficialmente operanti su scala nazionale. L'inclusione nell'albo avrà peraltro, anche nei confronti di questi ultimi, una efficacia ricognitiva ai fini della legge in argomento.

2) Distinzione dei contributi in ordinari e straordinari, con conseguente diversa procedura di concessione. Le norme che disciplinano questo aspetto della legge sono preordinate da un lato a dare una conoscenza preliminare dell'entità del contributo ai soggetti beneficiari, e dall'altra a far sì che i contributi straordinari non vengano in qualche modo a mascherare una forma di intervento aggiuntivo avente in realtà carattere di ordinarietà. I contributi straordinari sono pertanto riservati esclusivamente al finanziamento di manifestazioni non rientranti nel normale svolgimento della cosiddetta attività di calendario.

L'esclusione esplicita di altre forme contributive al di fuori di quelle sopra menzionate ha lo scopo di assicurare una rigorosa applicazione dei principi di giustizia distributiva che vogliono caratterizzare la legge.

3) Rinvio, in linea normale, dell'erogazione del contributo regionale per le società di nuova costituzione al termine del primo anno di effettiva attività; con questo principio potrà evitarsi che, come talora già avvenuto in passato, società nate da iniziative non sufficientemente ponderate e serie interrompano la loro attività nel corso dell'annata sportiva, pur avendo ricevuto e speso nel frattempo il contributo regionale.

4) Introduzione di criteri per la concessione dei contributi; è questa una delle innovazioni fondamentali della legge, collegata strettamente all'istituzione dell'Assemblea generale sportiva. Con il nuovo sistema i contributi non dovranno più fare riferimento esclusivo a entrate e uscite sulla cui validità e entità il giudizio è sempre aleatorio, bensì a un complesso di elementi dai quali potranno desumersi con maggiore certezza le reali esigenze degli organismi richiedenti.

5) Istituzione dell'Assemblea generale sportiva e della Consulta per la promozione sportiva: è l'innovazione di maggior rilievo pratico ed ideologico.

Il primo organismo dovrà svolgere un compito chiave nella pratica operatività della legge, essendo a esso affidata la elaborazione dei criteri contributivi. Attraverso tale funzione l'Assemblea potrà dare di fatto precise indicazioni sulle linee tendenziali di sviluppo dello sport regionale nelle varie discipline e nelle sue diverse connotazioni e forme di estrinsecazione (agonismo, formazione fisico-psichica dell'individuo, servizio sociale, ecc.).

Oltre a quanto espressamente previsto nella legge, l'Assemblea sarà in grado di svolgere un'attiva opera di consulenza e di indirizzo nei confronti dell'Assessorato del Turismo e della Regione in genere, fornendo costanti e aggiornate informazioni sulla situazione generale dello sport in Valle d'Aosta, nonchè tutte quelle notizie che i suoi componenti riterranno opportuno portare a conoscenza dell'Amministrazione Regionale.

La composizione della Consulta è rappresentativa di tutte le discipline sportive nonchè di quegli organismi che si ritiene possano e debbano dare un diretto contributo a un corretto sviluppo dello sport in tutti i suoi aspetti: gli enti di promozione sportiva, il C.O.N.I., la medicina sportiva, l'amministrazione della Pubblica Istruzione, le comunità montane in quanto enti comprensoriali decentranti.

Una presenza particolare è stata assicurata al Comune capoluogo della Regione, in considerazione della sua preponderante importanza demografica e dei riflessi, anche in questo settore, del suo ruolo economicamente e geograficamente baricentrico. La presenza di tre consiglieri regionali garantisce un costante e reciproco collegamento dell'attività dell'Assemblea generale sportiva con l'organo legislativo regionale.

Analoghi compiti dì indirizzo generale svolge la Consulta per la promozione sportiva nell'importante settore di attività degli enti di promozione sportiva.

La composizione di questo secondo consesso è lievemente diversa da quella dell'Assemblea generale sportiva in relazione alla diversa sfera dei rispettivi compiti di consulenza; pertanto è qui prevalente la voce degli organismi politico-sindacali.

6) Ultima innovazione è costituita infine dal riconoscimento formale dell'opportunità dell'esistenza di una pubblicazione periodica regionale a carattere sportivo, il cui finanziamento pubblico è autorizzato dalla norma di cui all'art. 10 del disegno di legge.

La previsione di spesa derivante dall'entrata in vigore del disegno di legge in questione potrà ammontare a circa 300 milioni all'anno.

Tale cifra si desume dalle esperienze degli ultimi esercizi, nei quali l'onere per il sovvenzionamento dell'attività sportiva ha subito un costante incremento, raggiungendo una somma massima di lire 270 milioni nell'anno 1973, cui deve aggiungersi una maggiore spesa di lire 30 milioni derivante dall'incremento dei contributi a favore degli enti di promozione sportiva.

Illustra l'Assessore al turismo, antichità e belle arti, MILANESIO.

Intervengono i Consiglieri BORDON, CAVERI, MAPPELLI, JORRIOZ, FOSSON, CHINCHERÉ, VIGLINO e BORBEY.

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Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 19,20 alle ore 19,26 per mancanza di corrente elettrica.

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Alla ripresa dei lavori interviene l'Assessore MILANESIO per rispondere alle varie domande.

Intervengono i Consiglieri PARISI, FOSSON, RAMERA e l'Assessore MILANESIO.

L'Assessore MILANESIO chiede di procedere all'esame della legge e in seguito, di ogni articolo.

Prende la parola il Consigliere FOSSON che annuncia la presentazione di alcuni emendamenti.

Il Presidente DOLCHI apre la discussione sugli articoli della legge e sugli emendamenti presentati.

Intervengono i Consiglieri CHINCHERÉ, FOSSON e l'Assessore MILANESIO.

Il Presidente, vista l'ora, sospende la seduta e rinvia la trattazione del disegno di legge all'indomani.

Il Consiglio prende atto.

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Si dà atto che la seduta termina alle ore 20,55.