Objet du Conseil n. 132 du 30 mai 1974 - Verbale
OGGETTO N. 132/74 - Concessione di premi ai produttori di formaggio "fontina" marchiata, prodotta nell'anno 1973. Delega alla Giunta.
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: Concessione di premi ai produttori di formaggio "fontina" marchiata, prodotta nell'anno 1973, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 30 e 31 maggio 1974:
Analogamente a quanto approvato nei decorsi anni, la Giunta propone di deliberare la corresponsione di premi ai produttori di formaggio "fontina" marchiata, prodotta nell'anno 1973.
I motivi che giustificano l'adozione del provvedimento possono essere così riassunti: incoraggiare i produttori a continuare ed intensificare il miglioramento qualitativo della produzione e a promuovere un sempre più ampio ricorso ai mezzi indicati dalla buona tecnica casearia e suggeriti o messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.
Ciò nell'intento di contenere gli scarti della produzione entro limiti economicamente sopportabili e, quindi, di valorizzare il prodotto sui mercati nazionali ed esteri.
I risultati che sono già derivati e che deriveranno ancora dall'intervento regionale si concreteranno in una maggiore richiesta da parte dei consumatori ed in un aumento del prezzo di vendita del formaggio " fontina".
La Giunta ritiene opportuno corrispondere il premio di cui si tratta per le forme effettivamente marchiate dall'organo competente e la cui marchiatura risulti debitamente documentata.
La Giunta regionale propone che la misura del premio di marchiatura sia confermata in Lire 700 per ogni forma di fontina marchiata, con la maggiorazione del premio di Lire 200 per le forme classificate di categoria 1^ A.
Negli anni decorsi l'ammontare del premio di cui si tratta è stato determinato in Lire 500 per ogni forma prodotta negli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 e in Lire 700 per ogni forma prodotta negli anni 1966, 1967, 1968, 1969 e 1970; per gli anni 1971 e 1972 il premio è stato di Lire 700 per ogni forma, con la maggiorazione di Lire 200 per le forme classificate di 1^ A.
Quanto sopra premesso e richiamati: la legge 10 aprile 1954 n. 125, il D.P.R. 5 agosto 1955 n. 667, il D.P.R. 30 settembre 1955 n. 1269 ed il Decreto Ministeriale 26 giugno 1957, la Giunta propone che il Consiglio regionale
DELIBERI
1°) di approvare la concessione ai produttori di formaggio "fontina" di un premio di marchiatura stabilito nella misura di Lire 700 (settecento) per ogni forma di formaggio "fontina" regolarmente prodotta nell'anno 1973;
2°) di concedere per le forme di "fontina" marchiata classificate di 1^ A una maggiorazione di Lire 200 (duecento) al premio di marchiatura di cui al precedente n. 1;
3°) di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo necessario per la esecuzione della presente deliberazione, sia per la determinazione dei produttori aventi diritto al premio, sia per la concessione dei premi di cui si tratta e per l'approvazione e la liquidazione delle spese relative, previste in complessive Lire 145.000.000 (centoquarantacinquemilioni) circa e da imputare all'apposito capitolo 366 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1974, ("Spese, contributi e premi ad associazioni ed Enti per la tutela e l'incremento dei prodotti tipici"), che presenta la necessaria disponibilità.?
Illustra l'Assessore all'agricoltura e foreste LUSTRISSY.
Intervengono i Consiglieri FOSSON, RAMERA, MANGANONI, BORDON, PARISI, VIGLINO e l'Assessore LUSTRISSY.
IL CONSIGLIO
- preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, e concordando sulle proposte della Giunta;
- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei);
DELIBERA
1°) di approvare la concessione ai produttori di formaggio "fontina" di un premio di marchiatura stabilito nella misura di Lire 700 (settecento) per ogni forma di formaggio "fontina" regolarmente prodotta nell'anno 1973;
2°) di concedere per le forme di "fontina" marchiata classificate di 1^ una maggiorazione di lire 200 (duecento) al premio di marchiatura di cui al precedente n. 1;
3°) di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo necessario per la esecuzione della presente deliberazione, sia per la determinazione dei produttori aventi diritto al premio, sia per la concessione dei premi di cui si tratta e per l'approvazione e la liquidazione delle spese relative, previste in complessive lire 160.000.000 (centosessantamilioni) circa e da imputare all'apposito capitolo 366 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1974 ("Spese, contributi e premi ad associazioni ed Enti per la tutela e l'incremento dei prodotti tipici"), che presenta la necessaria disponibilità.
