Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 816 du 5 octobre 1984 - Resoconto

OGGETTO N. 816/VIII - ISTITUZIONE DI ASSEGNI DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI FREQUENTANTI CORSI DI LAUREA IN LETTERE AD INDIRIZZO CLASSICO ANNO ACCADEMICO 1984/1985 - APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.

PRESIDENTE: Do lettura del testo della delibera:

IL CONSIGLIO REGIONALE

- richiamata la propria deliberazione n. 252 in data 14 dicembre 1983;

DELIBERA

1°) di approvare l'istituzione, per l'anno accademico 1984/85, di n. 3 assegni di studio di lire 2.000.000 cadauno, di cui n. 1 da attribuire alla studentessa BARON Antonella già beneficiaria nell'anno accademico 1983/84 di assegno analogo, e n. 2 a studenti che intraprendano, nell'anno accademico 1984/85, i corsi di laurea in lettere ad indirizzo classico, per una spesa complessiva di lire 6.000.000 da imputare al capitolo 44200 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 ("Spese per la concessione di borse, assegni e sussidi straordinari di studio") che presenta la necessaria disponibilità;

2°) di confermare le norme approvate con la propria deliberazione n. 252 in data 14.12.1983, con le seguenti modifiche ed integrazioni:

ART. 1

- i riferimenti agli anni scolastici o accademici 1982/83 e 1983/84 devono intendersi fatti rispettivamente al 1983/84 e 1984/85;

- al punto e) il reddito è elevato a lire 16.000.000.

ART. 2

- la data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 15.1.1985;

- al terzo punto il riferimento all'anno 1982 deve intendersi fatto al 1983.

ART. 6

- sostituito come segue:

gli assegni di studio saranno attribuiti e liquidati dalla Giunta regionale in due rate: la prima di lire 1.500.000 a condizione che gli studenti superino, entro la sessione estiva, almeno due esami previsti dal piano di studi dell'anno accademico in corso; la seconda di lire 500.000 a condizione che gli studenti superino, entro il 30 aprile 1986, tutti gli esami previsti dal piano di studi dell'anno accademico 1984/85.

ART. 7

- gli assegni di studio verranno confermati e liquidati dalla Giunta regionale agli studenti già beneficiari, a condizione che gli stessi superino, entro il 30 aprile 1986, tutti gli esami degli anni accademici precedenti e quelli dell'anno accademico 1984/85 meno due esami.

Nel caso in cui lo studente interrompa gli studi intrapresi o cambi indirizzo di laurea, l'assegno di studio sarà revocato per l'intero importo.

PRESIDENTE: Metto in approvazione la delibera in oggetto per scrutinio segreto, essendoci nel dispositivo riferimento specifico a delle persone:

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti 28

Votanti 28

Favorevoli 27

Contrari 1

Il Consiglio approva