Objet du Conseil n. 729 du 13 juillet 1984 - Resoconto
OGGETTO N. 729/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "PROROGA AL 31.12.1984 DELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 16.5.1977, N. 36: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI PISTE SCIISTICHE".
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Borbey, ne ha facoltà.
BORBEY - (D.C.): Ritengo che la relazione sia sufficientemente esplicativa anche perché si tratta della proroga di una legge già in applicazione.
PRESIDENTE: Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:
ART. 1
L'applicazione della L.R. 16.5.1977, n. 36, è prorogata a tutto il 31.12.1984 e l'ammontare dello stanziamento annuo previsto all'art. 6 della legge medesima è elevato, con riferimento all'esercizio 1984, a lire 400 milioni. Il relativo onere graverà sul cap. 37585 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente, previsto in lire 400 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 ("Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali" spese di investimento - settore II, sviluppo economico) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984.
PRESIDENTE; Metto in approvazione l'articolo 1:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2:
ART. 2
Limitatamente allo stanziamento recato dalla presente legge, la concessione dei contributi di cui alla citata L.R. 16.5.1977, n. 36 può aver luogo solo in riferimento a lavori eseguiti o da eseguirsi negli anni 1983 e 1984 e per cui la relativa domanda sia stata inoltrata all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali in data non anteriore al 1° gennaio 1983, purché sempre prima dell'inizio dei lavori stessi.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3:
ART. 3
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione
Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) settore II, sviluppo economico.
£ 400.000.000
Variazione in aumento
Cap. 37585 - Contributi per la costruzione e sistemazione di piste sciistiche
£ 400.000.000
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4:
ART. 4
La presente legge e dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 4:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 26
Maggioranza: 18
Favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Metto in approvazione la legge nel suo complesso per votazione a scrutinio segreto
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
