Objet du Conseil n. 616 du 31 mai 1984 - Resoconto
OGGETTO N. 616/VIII - RIAPPROVAZIONE AI SENSI DELL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 31 DELLO STATUTO DELLA LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "MODIFICAZIONI DELLA PIANTA ORGANICA DEI POSTI E DEL PERSONALE DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA' ED ASSISTENZA SOCIALE".
PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione generale.
Ha chiesto la parola l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Marcoz; ne ha facoltà.
MARCOZ (U.V.): Nella relazione abbiamo cercato di essere piuttosto precisi e di ribadire i criteri indicati dalla Commissione di Coordinamento. Non occorre aggiungere, credo, che le chiarificazioni dell'Assessorato sono più che sufficienti e che la Giunta ripropone questo disegno di legge al Consiglio regionale per l'approvazione.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
RICCARAND (N.S.): Io credo che alcune osservazioni della Commissione di coordinamento siano effettivamente criticabili perchè entrano nel merito del provvedimento. Se non sbaglio, però, il giudizio che il nostro gruppo aveva dato sul disegno di legge non era del tutto positivo: avevamo criticato alcune impostazioni del disegno di legge ed avevamo proposto delle modifiche che non erano state accolte. Quindi noi confermiamo la nostra astensione come nelle altre occasioni.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.
MAFRICA (P.C.I.): Anche il nostro gruppo si astiene su questo provvedimento che avevamo già cercato inutilmente di modificare e non ci sembra che la ripresentazione sia una questione di principio ma di tecnica-amministrativa, perciò non ci sentiamo di approvarla.
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato.
Se nessuno chiede la parola do lettura dell'articolo 1:
Art. 1
In attesa del riordino delle funzioni in materia di servizi socio-assistenziali, nelle tabelle organiche dei posti del personale dell'Amministrazione regionale, nonchè nelle tabelle di attuazione della carriera economica, di cui agli allegati A) e C) della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, sono istituiti i seguenti nuovi posti:
- 4 posti di assistente sociale (8° livello - ruolo speciale);
- 32 posti di assistente educatore (7° livello - ruolo del personale addetto all'assistenza educativa);
- 5 posti di assistente (5° livello - ruolo del personale addetto all'assistenza).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola per dichiarazioni di voto, pongo in votazione l'articolo 1.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet e Riccarand)
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2:
Art. 2
Per la nomina al posto di assistente educatore è richiesto il titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado integrato da attestato di assistente educatore conseguito a seguito di specifico corso di formazione professionale.
Per la nomina al posto di assistente è richiesto il titolo di istruzione secondaria di primo grado integrato da attestato conseguito a seguito di specifico corso regionale di qualificazione professionale.
Le modalità di svolgimento, la durata e i programmi dei corsi di formazione professionale, di cui ai precedenti commi, saranno stabiliti dalla Giunta regionale su proposta dei competenti assessori.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in approvazione l'articolo 2:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet e Riccarand)
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3:
Art. 3
Nell'allegato A) alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 32, sono aggiunte le seguenti qualifiche:
QUINTO LIVELLO - Assistente;
SETTIMO LIVELLO - Assistente educatore.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in approvazione l'articolo 3.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet e Riccarand)
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4:
Art. 4
Alla copertura dei posti di assistente sociale e di assistente educatore di cui al precedente articolo 1 l'Amministrazione regionale provvede con concorsi pubblici per titoli ed esami.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in approvazione l'articolo 4.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet e Riccarand)
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5:
Art. 5
Alla copertura dei posti di assistente di cui all'articolo 1 della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede con concorso interno, per titoli ed esami, al quale saranno ammessi i dipendenti in possesso dei prescritti titoli di studio e di qualificazione professionale.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'articolo 5.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 29
Favorevoli: 23
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Riccarand)
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 6:
Art. 6
Il personale inquadrato nelle qualifiche di assistente educatore e di assistente è utilizzato nei servizi, anche domiciliari, e nelle strutture assistenziali e scolastiche di sostegno ai soggetti portatori di handicaps operanti sul territorio della Regione.
L'utilizzazione di cui al comma precedente è disposta con decreto dell'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale. Per il personale da utilizzare nei servizi scolastici il decreto è assunto di intesa con l'Assessore regionale alla pubblica istruzione.
Nei casi di assenza prolungata e, limitatamente al periodo di svolgimento delle lezioni, il personale in servizio nelle scuole potrà essere sostituito, su segnalazione del preside o direttore didattico, anche con il conferimento di supplenze secondo l'ordine delle graduatorie di merito dell'ultimo concorso regolarmente espletato, relativo alla qualifica.
Con successivi regolamenti regionali saranno determinate le modalità di espletamento del servizio del personale di cui alla presente legge.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'articolo 6.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Riccarand)
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 7:
Art. 7
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in £. 350.000.000 per l'anno 1984 e in annue £. 700.000.000 a decorrere dall'anno 1985, graverà sul capitolo 20900 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:
per l'anno 1984: mediante l'utilizzo per lire 350.00.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) del bilancio di previsione per l'esercizio 1984.
(Allegato n. 8 - Spese di funzionamento istituzionale);
per gli anni 1985 e 1986 mediante utilizzo per £. 1.400.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 1.2. personale regionale del bilancio pluriennale 1984/1986.
A decorrere dal 1987 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'articolo 7.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Riccarand)
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 8:
Art. 8
Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte spesa
Variazione in diminuzione
Cap. 50.000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti")
£. 350.000.000=
Variazioni in aumento
Cap. 20900 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente"
£. 350.000.000=
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'articolo 8.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Riccarand)
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora ad esprimersi per votazione segreta sul complesso della legge.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 31
Votanti: 25
Favorevoli: 24
Contrari: 1
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet e Riccarand)
Il Consiglio approva.
