Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 312 du 9 mai 1983 - Resoconto

OGGETTO N. 312/VII - RIAPPROVAZIONE CON MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "NORME CONCERNENTI L'ISTITUZIONE DELLE SCUOLE ED ISTITUTI SCOLASTICI REGIONALI, LA FORMAZIONE DELLE CLASSI, GLI ORGANICI DEL PERSONALE ISPETTIVO, DIRETTIVO E DOCENTE, IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO E NON DI RUOLO, L'IMMISSIONE STRAORDINARIA IN RUOLO DI INSEGNANTI PRECARI E L'UTILIZZAZIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE".

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Pubblica Istruzione Viglino, ne ha facoltà.

M.IDA VIGLINO - (U.V.): Je dois vous dire tout de suite que ça n'a pas été facile de représenter cette loi à cause des nombreuses observations qui avaient été faites par la Commission de Coordination, mais nous avons pu arriver à une formulation qui pourra être acceptée par tout le monde, qui est beaucoup plus générique en ce qui concerne la formation des classes, en spécifiant un peu mieux certains articles qui avaient été mis sous accusation. La relation est extrêmement claire: nous avons à peu près accepté toutes les observations qui avaient été faites, sauf en ce qui concerne la création des directions didactiques de l'école maternelle, parce que nous retenons qu'il est indispensable, vu l'augmentation des sections de l'école maternelle régionale, arriver à créer deux ou peut-être même trois directions didactiques dans notre Région.

Je dois présenter ici des nouveaux amendements: à l'art. 7 nous avions oublié de citer une loi et nous la citons dans l'alinéa correspondant; à l'art. 8 il y a un paragraphe que nous ajoutons parce que nous l'avions malheureusement oublié et qui concerne le fait que dans les cas de concours qui sont publiés ensemble, les candidats ne font qu'une seule épreuve de pleine connaissance de la langue française.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Cout, ne ha facoltà.

COUT - (P.C.I.): Noi avevamo dato un giudizio positivo su questa legge, soprattutto perchè veniva conservata in qualche modo la possibilità per la Regione di definire il numero delle classi, ed alcune altre questioni. Ci dispiace che ancora una volta queste possibilità di decisione ci vengano negate, e riteniamo che si dovrebbe modificare quello che è l'atteggiamento nei confronti del governo quando si preparano queste leggi, cioè non aspettare che ci sia l'urgenza di definire alcune questioni con leggi che devono essere fatte all'ultimo momento, proprio per le necessità degli insegnanti che devono essere immessi in ruolo, per cui è indispensabile anche mandare avanti questo e nello stesso momento riproporre altre questioni che invece sono annose, tra cui il numero delle classi. Un riferimento potrebbe essere anche ad altre questioni che non stiamo ad indicare, cioè se non è forse il caso di andare a individuare alcuni problemi, estrapolarli da queste leggi e su queste fare una battaglia nei confronti del Governo perchè ci vengano riconosciute certe possibilità, proprio per le particolarità cha abbiamo in Valle d'Aosta. Nonostante tutto, si tratta ora di far approvare la legge con urgenza, quindi non è il caso di stare li a sollevare dei problemi che ne intralcerebbero l'iter.

Ci sono alcune questioni, comunque, che vorremmo ancora sollevare: la prima che questa legge va a creare nuovamente un po' di confusione in quella che sarà la determinazione del numero delle classi che era molto più chiara nella legge precedente, e se questo è avvenuto per colpa del Ministero. Se noi andassimo ad individuare alcuni criteri per la determinazione di queste classi con un'ordinanza dell'Assessore che esce di anno in anno, forse creeremmo meno problemi per l'inizio degli anni scolastici. A questo proposito, all'art. 3 proporremmo che verso la fine le parole "disposizioni impartite dalla Giunta", siano modificate con le parole "e criteri impartiti con apposita ordinanza dell'Assessore alla Pubblica Istruzione". Così potrebbe essere anche per la questione dell'inserimento degli alunni portatori di handicaps. In conclusione questa scelta non dovrebbe essere fatta in un periodo successivo, con criteri che potrebbero variare di anno in anno, ma è necessario che con un certo anticipo la Giunta si ponga il problema e determini alcuni criteri con un'apposita ordinanza.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Pubblica Istruzione Viglino, ne ha facoltà.

M.IDA VIGLINO - (U.V.): Je sais que la loi précédente était certainement beaucoup plus précise, mais puisqu'elle nous a été contestée, il fallait absolument changer les articles que nous avions écrits. La formulation que nous avons trouvée, nous laisse encore beaucoup de liberté et je retiens que les amendamements qui sont présentés par le parti communiste ne peuvent qu'augmenter la confusion. Donc, je ne suis pas d'accord sur ces amendements. Je préfère ce texte car je rappelle que la formation des classes signifie également une question financière, parce que si nous avons une classe ou deux en plus, il y a l'augmentation des dépenses et c'est toujours la Junte régionale qui doit se prononcer sur cet argument.

PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1:

ART. 1

(Istituzione e soppressione delle scuole dipendenti dalla Regione)

L'istituzione e la soppressione delle scuole materne ed elementari e delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica dipendenti dalla Regione sono disposte annualmente dalla Giunta regionale entro i termini fissati per la determinazione delle dotazioni organiche dei ruoli del personale docente, su proposta dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione, sentita la competente sezione orizzontale del consiglio scolastico regionale.

Con la stessa procedura la Giunta regionale provvede all'istituzione e soppressione delle sezioni staccate di scuole ed istituti di istruzione secondaria, all'istituzione di sezioni di diverso tipo indirizzo e specializzazione presso scuole ed istituti esistenti e alla loro soppressione, alla trasformazione delle sezioni staccate o di diverso tipo, indirizzo e specializzazione in istituzioni autonome, nonché alla determinazione del numero delle direzioni didattiche delle scuole materne ed elementari.

Ai fini indicati nei commi precedenti il sovraintendente agli studi della Regione forma, entro il mese di gennaio, un piano annuale, tenuto conto delle esigenze e delle condizioni accertate sulla base delle norme vigenti in materia, delle proposte eventualmente formulate dai consigli scolastici distrettuali e delle eventuali richieste dei comuni o di altri enti interessati.

Alla delimitazione territoriale dei circoli didattici di scuola materna e di scuola elementare provvede con proprio decreto l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, tenute presenti le indicazioni contenute nell'art. 1, commi 4° e 5°, della legge 8.8.1977, n. 595 e sentita la competente sezione orizzontale del consiglio scolastico regionale.

Le disposizioni dei primi tre commi del presente articolo non si applicano all'Istituto professionale regionale, di cui alla L.R. 17.11.1960, n. 8 e successive modificazioni e integrazioni.

Il 1° comma dell'art. 1 della legge regionale 3.8.1972, n. 22 è abrogato.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:

ART. 2

(Norme particolari relative alla scuola materna)

A decorrere dalla data della prima istituzione dei circoli didattici di scuola materna è soppresso l'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico, di cui all'art. 4 della Legge Regionale 21.6.1977, n. 45; sono altresì soppressi gli incarichi di collaboratrice, di cui all'articolo stesso. Ad ogni circolo è preposto un direttore didattico di scuola materna, il quale esercita le funzioni attribuite al personale direttivo delle corrispondenti scuole dello

Stato e si avvale, nell'espletamento della sua attività, della collaborazione di insegnanti del proprio circolo eletti numero e con le modalità indicate dal 2° comma dell'art. 4 del Decreto Presidente della Repubblica 31.5.1974, n. 416. Uno degli insegnanti eletti sostituisce il direttore didattico in caso di assenza o impedimento.

Nella determinazione dei circoli didattici di scuola materna, in presenza di particolari situazioni ambientali, il numero degli insegnanti di ruolo assegnati all'organico di un circolo potrà essere inferiore al limite indicato nel 4° comma dell'art. 1 della legge 8.8.1977, n. 595, purchè non inferiore a trenta.

Ad ogni direzione didattica di scuola materna, sarà assegnato, per i compiti di segreteria, personale non insegnante nelle quantità organiche previste dalle vigenti norme regionali per i corrispondenti servizi delle scuole elementari.

Dalla stessa data indicata nel precedente primo comma sono altresì soppressi gli organi collegiali contemplati dagli articoli 14, 15 e 16 della Legge

Regionale 21.6.1977, n. 45. Essi sono costituiti con gli stessi organi previsti, a livello di circolo, per le scuole elementari dalla L.R. 5.11.1976, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dei consigli di interclasse.

Le attribuzioni degli organi collegiali suddetti sono le stesse indicate dal D.P.R. 31.5.1974, n. 416 e successive modificazioni ed integrazioni per i corrispondenti organi delle scuole materne statali e quelle demandate da altre leggi dello Stato e della Regione.

I Consigli di circolo di scuola materna, istituiti ai sensi del presente articolo, partecipano all'assegnazione dei contributi regionali per le spese di funzionamento amministrativo e didattico ai sensi dell'art. 14, comma 3°, della L.R. 5.11.1976, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni volta che nella L.R. 27.6.1977, n. 45 ed in altre leggi e regolamenti regionali anteriori all'entrata in vigore della presente legge sono indicati la "coordinatrice didattico-pedagogica", l"'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico" ed il "consiglio di gestione"; tali indicazioni devono intendersi sostituite, rispettivamente, con "direttore" o "direttori didattici di scuola materna", "direzione" o "direzioni didattiche di scuola materna", e "consiglio" o "consigli di circolo di scuola materna".

L'art. 3, 3° comma, della Legge Regionale 27.6.1977, n. 45, è abrogato.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:

ART. 3

(Norme generali sulla formazione delle classi)

A partire dall'anno scolastico 1983-1984 il numero delle sezioni di scuola materna e delle classi di scuola elementare, secondaria ed artistica, funzionanti in ogni scuola o istituto, è determinato annualmente secondo i criteri di cui ai successivi articoli 4, 5, 6 e 7. Le relative operazioni sono effettuate dal sovraintendente agli studi della Regione, sentita la Commissione sindacale di cui al successivo articolo 24. Ogni diversa disposizione è abrogata.

Variazioni in aumento o in diminuzione del numero degli alunni, che si verifichino dopo l'inizio dell'anno scolastico, non comportano, di norma, contrazioni o sdoppiamenti di classi o sezioni; eventuali deroghe possono essere autorizzate dal sovraintendente regionale agli studi, sentita la Commissione sindacale di cui al successivo art. 24, nei casi in cui sia accertata la possibilità di grave pregiudizio al regolare funzionamento didattico delle classi o sezioni.

A richiesta del capo di istituto, il sovraintendente agli studi può autorizzare eccezionalmente anche la costituzione di classi con un numero di alunni inferiore ai limiti normalmente previsti, nei casi in cui accerti una insufficiente capienza dei locali e tenuto conto, altresì, della possibilità di assorbire eventuali eccedenze in classi parallele.

PRESIDENTE: All'art. 3 c'è l'emendamento proposto dal Consigliere Cout: sostituire al 2° comma dopo le parole "secondo disposizioni", le parole "impartite dalla Giunta regionale" con le parole "e criteri impartiti con apposita ordinanza dell'Assessore alla Pubblica Istruzione".

Lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 27

Favorevoli: 6

Contrari: 21

Il Consiglio non approva.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione dell'emendamento sostitutivo concernente l'art. 3, per cui se è approvato sostituisce l'art. 3 del testo originario:

Il numero delle classi di scuola elementare, secondaria ed artistica, funzionanti nelle singole scuole o istituti della Regione è determinato annualmente dal sovraintendente regionale agli studi in conformità delle disposizioni vigenti nella materia, sentita la commissione sindacale di cui al successivo art. 20.

Eventuali deroghe ai limiti numerici previsti dalle vigenti disposizioni per la costituzione delle classi sono consentite in presenza di particolari situazioni ambientali e di esigenze locali, oltre che per ragioni di continuità didattica, secondo disposizioni impartite dalla Giunta regionale, tenuto conto delle istruzioni generali del Ministro della Pubblica Istruzione.

In ogni caso le disposizioni della Giunta regionale non potranno prevedere deroghe alle vigenti disposizioni, che negli istituti di istruzione secondaria superiore, compresi i corsi sperimentali di istituto professionale, consentano la costituzione di prime classi con meno di dieci alunni quando nel territorio del distretto scolastico o nella regione funzionano altre classi parallele dello stesso tipo, nonché di classi con orario serale in presenza di meno di dodici iscritti che si trovino nelle condizioni di frequenza richiesta dalle disposizioni vigenti.

Nei Comuni in cui funzionano più scuole medie la ripartizione degli alunni tra le diverse scuole terrà conto delle zone di provenienza degli alunni medesimi, per quanto possibile e compatibilmente con la capacità ricettiva delle singole scuole. I capi d'istituto definiranno di comune accordo i criteri territoriali di ripartizione degli alunni secondo le indicazioni dell'ufficio scolastico regionale.

Nelle sedi d'istituto professionale in cui funzionano sezioni di diversa qualifica, il preside o direttore, alla occorrenza, curerà, per le materie comuni, gli opportuni abbinamenti tra classi parallele di diversa qualifica.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 28

Votanti: 22

Astenuti: 6 (Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin, Tonino)

Favorevoli: 22

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:

ART. 4

(Costituzione delle sezioni di scuola materna)

Il numero delle sezioni di scuola materna funzionanti in ciascuna scuola è determinato secondo le norme di cui all'art. 3 della L.R. 3.8.1972, n. 22; nel relativo testo la parola "frequentanti" è sostituita con la parola "iscritti".

Su proposta del consiglio di circolo territorialmente competente, può essere autorizzato annualmente il funzionamento di sezioni con orario di apertura prolungato sino ad un massimo di dieci ore giornaliere, quando sia accertata la presenza nella scuola di almeno dieci bambini interessati al prolungamento d'orario tutti i bambini di una stessa sezione, se il loro numero complessivo è inferiore a dieci.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 4.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento proposto dall'Assessore Viglino che riguarda la soppressione degli articoli 5, 6 e 7 del testo originario.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 8, che diventa art. 5:

ART. 8

(Dotazioni organiche dei ruoli del personale docente ed educativo)

La dotazioni organiche dei ruoli del personale docente delle scuole dipendenti dalla Regione, compresi gli istituti professionali, i licei artistici e gli istituti d'arte, e la dotazione organica del ruolo del personale educativo del convitto regionale "Federico Chabod" di Aosta sono definite annualmente dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo, su proposta dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, secondo le disposizioni vigenti per i corrispondenti ruoli del personale dello Stato, sentita la commissione sindacale di cui al successivo art. 24.

Nel definire le dotazioni organiche dei ruoli del personale docente della scuola materna ed elementare, il numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di handicap potrà essere determinato, distintamente per minorati della vista, minorati dell'udito e altri minorati psicofisici, in ragione di un posto per meno di quattro bambini o alunni portatori di handicap, con riferimento a quelle scuole materne ed a quei plessi di scuola elementare nei quali i bambini o gli alunni portatori di handicap sono in numero inferiore a quattro.

Nel disporre l'utilizzazione degli insegnanti per le attività di sostegno nella scuola media, fermo restando il rapporto medio tra posti di sostegno e alunni portatori di handicap indicato dall'art. 12, sesto comma, della legge 20.5.1982, n. 270, il sovraintendente regionale agli studi, ove non sia possibile procedere ad abbinamenti tra scuole diverse, provvederà a ridurre l'orario di cattedra di ciascun insegnante assegnato all'attività di sostegno proporzionalmente al numero degli alunni portatori di handicap presenti nella scuola.

PRESIDENTE: All'art. 8 c'è un emendamento sostitutivo del 2° comma che recita: dopo le parole "è determinato" aggiungere "con ordinanza dell'Assessore alla Pubblica Istruzione".

Lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 29

Contrari: 22

Favorevoli: 7

Il Consiglio non approva

PRESIDENTE: C'è ancora un emendamento sostitutivo dell'Assessore, al 2° comma

Nel definire le dotazioni organiche dei ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e media, il numero dei posti di sostegno a favore dei bambini e degli alunni portatori di handicap è determinato secondo i criteri indicati nell'art. 12 della legge 20.5.1982, n. 270, tenuto conto delle esigenze locali, in relazione alla distribuzione dei bambini o alunni portatori di handicap nei diversi plessi e scuole della Regione.

Si sopprime il 3° comma.

Lo metto in approvazione

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 22

Astenuti: 7 (Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino)

Favorevoli: 22

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 8 nel testo emendato:

ART. 8

Le dotazioni organiche dei ruoli del personale docente delle scuole dipendenti dalla Regione, compresi gli istituti professionali, i licei artistici e gli istituti d'arte, e la dotazione organica del ruolo del personale educativo del convitto regionale "Federico Chabod" di Aosta sono definite annualmente dalla Giunta regionale entro il 31 marzo su proposta dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, secondo le disposizioni vigenti per i corrispondenti ruoli del personale dello Stato, sentita la commissione sindacale di cui al successivo art. 20.

Nel definire le dotazioni organiche dei ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e media, il numero dei posti di sostegno a favore dei bambini e degli alunni portatori di handicap è determinato secondo i criteri indicati nell'art. 12 della legge 20.5.1982, n. 270, tenuto conto delle esigenze locali, in relazione alla distribuzione dei bambini o alunni portatori di handicap nei diversi plessi e scuole della Regione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 22

Astenuti: 7 (Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino)

Favorevoli: 22

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 9, che ora diventa art. 6:

(Determinazione di dotazioni aggiuntive agli organici)

Le dotazioni aggiuntive agli organici previste dall'art. 13 della legge 20.5.1982, n. 270, sono determinate ogni anno, salvo quanto disposto nel comma successivo, contestualmente alla definizione delle dotazioni organiche dei singoli ruoli del personale docente, aumentando la consistenza di ciascun ruolo nella misura del 5%.

Per l'anno scolastico 1983-84 le dotazioni aggiuntive sono determinate in numero di 12 unità per la scuola materna, 54 unità per la scuola elementare, 48 unità complessive per la scuola media e 40 unità complessive per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi gli istituti professionali e gli istituti d'arte.

Alla ripartizione delle dotazioni aggiuntive fra distretti scolastici e tra le singole scuole, istituti e direzioni didattiche, nonché alla ripartizione tra i singoli insegnamenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica provvede il sovraintendente regionale agli studi in proporzione alle relative esigenze ed al numero degli alunni di ciascun distretto, scuola, istituto o direzione didattica, sentita la commissione sindacale di cui al successivo art. 24.

PRESIDENTE: All'art. 9 c'è un emendamento dell'Assessore Viglino, ne do lettura:

Le dotazioni aggiuntive agli organici previste dall'art. 13 della legge 20.5.1982, n. 270, sono determinate ogni anno, salvo quanto disposto nel comma successivo, contestualmente alla definizione delle dotazioni organiche dei singoli ruoli del personale docente, secondo i criteri indicati nel citato art. 13. In prima applicazione le dotazioni aggiuntive sono determinate in numero di 12 unità per la scuola materna e 54 unità per la scuola elementare.

3° comma: immutato.

Lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 9 nel testo emendato;

ART. 9

Le dotazioni aggiuntive agli organici previste dall'art. 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono determinate ogni anno, salvo quanto disposto nel comma successivo, contestualmente alla definizione delle dotazioni organiche dei singoli ruoli del personale docente, secondo i criteri indicati nel citato art. 13.

In prima applicazione le dotazioni aggiuntive sono determinate in numero di 12 unità per la scuola materna e 54 unità per la scuola elementare.

Alla ripartizione delle dotazioni aggiuntive tra distretti scolastici e tra le singole scuole, istituti e direzioni didattiche, nonché alla ripartizione tra i singoli insegnamenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica provvede il sovraintendente regionale agli studi in proporzione alle relative esigenze ed al numero degli alunni di ciascun distretto, scuola, istituto o direzione didattica, sentita la commissione sindacale di cui al successivo art. 20.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 10, che diventa art. 7:

ART. 10

(Accesso ai ruoli del personale docente ed educativo)

Fatte salve le norme sui trasferimenti dai corrispondenti ruoli dello Stato, di cui all'art. 6 del D.P.R. 31.10.1975, n. 861, l'accesso ai ruoli regionali del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e del personale educativo del convitto regionale "Federico Chabod" di Aosta avviene mediante concorsi per esami e titoli, secondo modalità analoghe a quelle stabilite per l'accesso ai corrispondenti ruoli dello Stato e previo accertamento della piena conoscenza della lingua francese, da effettuarsi nei modi previsti dai primi tre commi dell'art. 6 della L.R. 26.4.1977, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, con le eccezioni di cui all'8° comma dell'articolo stesso.

Sino al termine indicato nel 1° comma dell'art. 1 della legge 20.5.1982, n. 270, le prove scritte e orali dei concorsi di cui al precedente comma hanno anche funzione di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti, qualora tale titolo sia richiesto per l'accesso al ruolo. A tal fine sono ammessi alle prove di concorso anche i candidati che non avessero superato con esito positivo l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese.

Le cattedre o posti da mettere a concorso sono determinati, sentita la commissione sindacale di cui al successivo art. 24, in relazione al 50% delle cattedre o posti che si prevede siano vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico a decorrere dal quale sono da effettuare le nomine.

I concorsi sono indetti dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione; almeno dodici mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico da cui decorreranno le nomine dei vincitori, in concomitanza, di regola, con i corrispondenti concorsi indetti nel restante territorio dello Stato; ai soli fini dell'abilitazione all'insegnamento i concorsi sono indetti, limitatamente ai tipi di cattedre e posti di insegnamento esistenti nelle scuole dipendenti dalla Regione, anche quando non vi sia disponibilità di cattedre o posti.

A tutti gli adempimenti concorsuali provvede il sovraintendente regionale agli studi, compresa l'approvazione delle graduatorie, la nomina dei vincitori, l'assegnazione della sede ed il rilascio dei titoli di abilitazione.

Le graduatorie conservano validità per due anni, ai fini della copertura dei posti che, entro tale termine, si rendano disponibili.

Coloro i quali superano il concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione, valido come periodo di prova.

Durante l'anno di formazione l'Assessore regionale alla pubblica istruzione assicura, mediante le opportune intese con l'istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione con carattere bilingue.

PRESIDENTE: All'art. 10 vi è l'emendamento annunciato poco fa dall'Assessore che recita: "alla fine del 1° comma dopo le parole "dell'articolo stesso" sono aggiunte le seguenti ", come modificato dalla L.R. 8.8.1977, n. 54".

Lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 10 nel testo emendato:

ART. 10

Fatte salve le norme sui trasferimenti dai corrispondenti ruoli dello Stato, di cui all'art. 6 del D.P.R. 31.10.1975, n. 861, l'accesso ai ruoli regionali del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte del personale educativo del convitto regionale "Federico Chabod" di Aosta avviene mediante concorsi per esami e titoli, secondo modalità analoghe a quelle stabilite per l'accesso ai corrispondenti ruoli dello Stato e previo accertamento della piena conoscenza della lingua francese, da effettuarsi nei modi previsti dai primi tre commi dell'art. 6 della legge regionale 26.4.1977, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni, con le eccezioni di cui all'8° comma dell'articolo stesso, come modificato dalla L.R. 8.8.1977, n. 54.

Sino al termine indicato nel 1° comma dell'art. 1 della legge 20.5.1982, n. 270, le prove scritte e orali dei concorsi di cui al precedente comma hanno anche funzione di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti, qualora tale titolo sia richiesto per l'accesso al ruolo. A tal fine sono ammessi alle prove di concorso anche i candidati che non avessero superato con esito positivo l'accertamento della piena conoscenza della Lingua francese.

Le cattedre o posti da mettere a concorso sono determinati, sentita la commissione sindacale di cui al successivo art. 20, in relazione al 50% delle cattedre o posti che si prevede siano vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico a decorrere dal quale sono da effettuare le nomine.

I concorsi sono indetti dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione; almeno dodici mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico da cui decorreranno le nomine dei vincitori, in concomitanza, di regola, con i corrispondenti concorsi indetti dallo Stato, ai soli fini dell'abilitazione all'insegnamento i concorsi sono indetti, limitatamente ai tipi di cattedre e posti di insegnamento esistenti nelle scuole dipendenti dalla Regione, anche quando non vi sia disponibilità di cattedre o posti.

A tutti gli adempimenti concorsuali provvede il sovraintendente regionali agli studi, compresa l'approvazione delle graduatorie, la nomina dei vincitori, l'assegnazione della sede ed il rilascio dei titoli di abilitazione.

Le graduatorie conservano validità per due anni, ai fini della copertura dei posti che, entro tale termine, si rendano disponibili.

Coloro i quali superano il concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione, valido come periodo di prova.

Durante l'anno di formazione l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione assicura, mediante le opportune intese con l'istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione con carattere bilingue.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 11 che diventa ora art. 8:

ART. 11

(Modalità di svolgimento dei concorsi commissioni giudicatrici)

Con proprio decreto l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentito il consiglio scolastico regionale, apporta le necessarie integrazioni alle disposizioni sui concorsi, emanate dal Ministro per la pubblica istruzione, adattandole, in particolare, alla situazione di bilinguismo esistente nella Regione.

In ossequio al principio statutario della parità linguistica tra italiano francese nella Valle d'Aosta, le prove di concorso scritte e orali potranno essere svolte indifferentemente nell'una o nell'altra lingua, a scelta del candidato. Almeno uno degli argomenti della prova orale dovrà essere trattato nella Lingua diversa da quella utilizzata dal candidato per le restanti prove. Fanno eccezione le prove dei concorsi a cattedre di insegnamento della Lingua francese o di una lingua estera, che dovranno essere svolte nella lingua di insegnamento della lingua italiana devono essere svolte esclusivamente in detta lingua.

L'obbligo di trattare almeno un argomento in lingua francese, se per le restanti prove il candidato ha usato l'italiano, non sussiste per i candidati che, non avendo superato l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese, siano stati ammessi alle prove di concorso ai soli fini del conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dal sovraintendente agli studi della Regione. Esse sono formate, di norma, da personale che abbia conoscenza della Lingua italiana e francese e sono integrate da un docente ordinario di lingua francese; quest'ultimo partecipa alle operazioni di concorso, non attinenti alle prove di accertamento del la conoscenza della lingua francese, con voto consultivo.

Il presidente ed i componenti delle commissioni saranno scelti tra il personale in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nette scuole statali, secondo modalità stabilite dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentito il consiglio scolastico regionale.

Ai membri delle commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni dell'art. 5 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Il 4° comma dell'art. 6 delta Legge regionale 26.4.1977, n. 23, è abrogato.

PRESIDENTE: All'art. 11 vi è l'altro emendamento che riguarda la proposta di un comma aggiuntivo dopo il 3° che recita: "Nel caso di concorsi indetti contemporaneamente per l'accesso a cattedre e posti di insegnamento nelle scuole di uno stesso grado, i candidati sosterranno un'unica prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese anche se concorrono per più classi di concorso. Le modalità di partecipazione a detta prova saranno stabilite nel bando di concorso".

Lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 11 nel testo così emendato:

ART. 11

Con proprio decreto l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentito il consiglio scolastico regionale, apporta le necessarie integrazioni alle disposizioni sui concorsi, emanate dal Ministro per la Pubblica Istruzione, adattandole, in particolare, alla situazione di bilinguismo esistente nella Regione.

In ossequio al principio statutario della parità linguistica tra italiano e francese nella Valle d'Aosta, le prove di concorso scritte e orali potranno essere svolte indifferentemente nell'una o nell'altra lingua, a scelta del candidato. Almeno uno degli argomenti della prova orale dovrà essere trattato nella lingua diversa da quella utilizzata dal candidato per le restanti prove. Fanno eccezione le prove dei concorsi a cattedre di insegnamento della lingua francese o di una lingua estera, che dovranno essere svolte nella lingua di insegnamento; analogamente le prove relative all'insegnamento della lingua italiana devono essere svolte esclusivamente in detta lingua.

L'obbligo di trattare almeno un argomento in lingua francese, se per le restanti prove il candidato ha usato l'italiano, non sussiste per i candidati che, non avendo superato l'accertamento della piena conoscenza della Lingua francese, siano stati ammessi alle prove di concorso ai soli fini del conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento.

Nel caso di concorsi indetti contemporaneamente per l'accesso a cattedre e posti di insegnamento nelle scuole di uno stesso grado, i candidati sosterranno un'unica prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese anche se concorrono per più classi di concorso. Le modalità di partecipazione a detta prova saranno stabilite nel bando di concorso.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dal sovraintendente agli studi della Regione. Esse sono formate, di norma, da personale che abbia conoscenza della lingua italiana e francese e sono integrate da un docente ordinario di Lingua francese; quest'ultimo partecipa alle operazioni di concorso, non attinenti alle prove di accertamento della conoscenza della lingua francese, con voto consultivo.

Il Presidente ed i componenti delle Commissioni saranno scelti tra il personale in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole statali, secondo modalità stabilite dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentito il consiglio scolastico regionale.

Ai membri delle commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni dell'art. 5 della legge 20.5.1982, n. 270.

Il 4° comma dell'art. 6 della Legge Regionale 26.4.1977, n. 23 è abrogato.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 12, che diventa art. 9:

ART. 12

(Norme transitorie sui concorsi)

Ai concorsi ordinari indetti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge è assegnato il 50% dei posti compresi nelle dotazioni aggiuntive di cui al precedente art. 6, 2° comma.

Ai predetti concorsi si applicano le riserve previste dagli artt. 27, 31,1 °comma e 38, 1° comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 12.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 13, che diventa art. 10:

ART. 13

(Organico degli ispettori tecnici periferici e norme particolari per i concorsi ispettivi e direttivi)

Le variazioni di organico del ruolo regionale degli ispettori tecnici periferici sono disposte con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentito il consiglio scolastico regionale.

La ripartizione funzionale per ordini di scuola e settori di insegnamento dei posti di organico del ruolo suddetto è disposta con decreto dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentito il consiglio scolastico regionale, tenuto conto prioritariamente delle esigenze della scuola materna, elementare e media.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli degli ispettori tecnici periferici e del personale direttivo delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione sono nominate dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione. A detti concorsi si applicano le disposizioni riportate nel precedente art. 11.

Sino a quando non saranno costituite le direzioni didattiche della scuola materna statale, i concorsi a posti di direttore didattico di scuola materna saranno indetti, in presenza di posti vacanti, anche in deroga ai termini stabiliti dall'art. 1 della L.R. 17.7.1981, n. 42.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 13.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 14, che diventa art. 11:

ART. 14

(Norme transitorie di immissione in ruolo del personale docente ed educativo)

Gli insegnanti incaricati, di cui ai commi 1°, 2° e 3° dell'art. 2 della Legge Regionale 3.12.1982, n. 86, che abbiano superato con esito positivo la prova di verifica della piena conoscenza della lingua francese, e gli insegnanti incaricati, di cui ai commi 5° e 6° dello stesso articolo, sono immessi in ruolo con le decorrenze giuridiche previste dagli articoli 24, 25, 29, 30, 33, 34, 36 e 37 della legge 20.5.1982, n. 270 e con le modalità indicate negli articoli citati e negli articoli 58, commi 3° e seguenti, e 59 della legge medesima, salvo quanto diversamente disposto con la presente legge.

Per il personale immesso in ruolo ai sensi del comma precedente, che superi la prova di verifica della piena conoscenza della lingua francese in data posteriore alla decorrenza giuridica della nomina in ruolo, è valido, agli effetti del compimento del periodo di prova, l'anno scolastico nel quale la prova di verifica è sostenuta con esito positivo, sempre che il servizio effettivamente prestato nel corso dell'anno scolastico non sia inferiore a 180 giorni.

Agli insegnanti di ruolo, i quali abbiano prestato servizio di insegnamento in posizione di comando a tempo indeterminato presso scuole di grado superiore, si applicano le disposizioni di cui al 4° comma dell'art. 33 della citata legge 20 maggio 1982, n. 270.

Gli insegnanti che si trovano nelle condizioni previste dagli art. 27, 2° comma, 31, 2° comma, e 38, 2° comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, hanno titolo a essere gradualmente immessi nei corrispondenti ruoli regionali, con le decorrenze, le modalità e nei limiti previsti dai predetti commi, qualora abbiano prestato nelle scuole dipendenti dalla Regione il periodo minimo di servizio in essi prescritto.

L'inclusione nelle apposite graduatorie regionali, da compilare secondo le dette modalità, è subordinata al superamento di una prova di verifica della piena conoscenza della lingua francese, da effettuarsi con modalità che saranno stabilite dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentito il consiglio scolastico regionale; dalla verifica sono esonerati i docenti di scuola materna che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito del concorso ordinario indetto dalla Regione in data 21.1.1980.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale educativo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 48, 2° comma, della legge 20.5.1982, n. 270.

I provvedimenti di nomina in ruolo del personale di cui al presente articolo e quelli di assegnazione della sede sono adottati dal sovraintendente agli studi della Regione. L'assegnazione della sede di servizio può essere disposta anche prima delle decorrenze previste dalla legge 20.5.1982, n. 270, qualora venga a determinarsi disponibilità di posti dopo aver assegnato la sede alla categoria cui spetta a tal fine la precedenza ai sensi della legge medesima.

Nell'ordine di assegnazione della sede di servizio agli insegnanti di ruolo che ne sono ancora sprovvisti, di cui all'art. 33, comma 7°, della legge 20 maggio 1982, n. 270, l'assegnazione della sede agli insegnanti di educazione fisica immessi in ruolo per effetto dell'articolo 13, comma 13°, della legge 9 agosto 1978, n. 463, sarà disposta dopo l'esaurimento del ruolo istituito ai sensi del 5° comma dell'art. 16 del decreto legge 30.1.1976, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 30 aprile 1976, n. 88. I passaggi al ruolo dei docenti degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado degli insegnanti ancora inquadrati nel ruolo ad esaurimento potranno essere disposti, per l'anno scolastico 1983-84, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 77 del D.P.R. 31.5.1974, n. 417.

I provvedimenti di nomina in ruolo, di assegnazione della sede e gli atti da essi presupposti sono definitivi.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 14.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 15, che diventa art. 12:

ART. 15

(Esperti nell'istituto professionale regionale)

Gli esperti in servizio presso l'istituto professionale regionale di cui alla L.R. 17.11.1960, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano fruito della proroga della nomina per effetto del decreto-legge 6.9.1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8.11.1979, n. 566, e non rientrino nelle ipotesi previste dall'art. 41, commi 1°, 2° e 3° della legge 20.5.1982, n. 270, sono immessi nei ruoli regionali del personale non docente della scuola, anche in soprannumero, nella carriera esecutiva od ausiliaria, secondo il titolo di studio posseduto, previo accertamento, mediante colloquio, della conoscenza della lingua francese. L'immissione in ruolo decorre dal 10.9.1983.

Al personale immesso in ruolo ai sensi del precedente comma il servizio non di ruolo prestato in qualità di esperto è riconosciuto nella misura prevista dall'art. 5 della legge regionale 30 apri le 1980, n. 18.

Il personale stesso, a domanda, può continuare ad essere utilizzato nelle attività che svolgeva in qualità di esperto, a condizione che vi sia disponibilità di posti, in tal caso a detto personale compete, a titolo di indennità non pensionabile, l'eventuale differenza tra il trattamento iniziale previsto per il posto di insegnamento ricoperto e la retribuzione in godimento nel posto di titolarità.

PRESIDENTE: All'art. 15 vi è un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, di cui do lettura:

Agli esperti in servizio presso l'Istituto professionale regionale di cui alla L.R. 17.11.1960, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano fruito della proroga della nomina per effetto del decreto legge 6.9.1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8.11.1979, n. 566, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 41 della legge 20.5.1982, n. 270.

Nell'ipotesi prevista dal 4° comma del citato articolo 41 della legge 20.5.1982, n. 270, l'immissione è disposta nei ruoli regionali del personale non docente della scuola, anche in sovrannumero, nella carriera esecutiva od ausiliaria, secondo il titolo di studio posseduto, previo accertamento, mediante colloquio, della conoscenza della lingua francese. L'immissione in ruolo decorre dal 10.9.1983.

Al personale immesso in ruolo ai sensi del precedente comma si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato. Il personale stesso può chiedere l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 41 della legge 20.5.1982, n. 270.

Lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 16, che diventa art. 13:

ART. 16

(Norme particolari per i docenti di educazione fisica e di educazione musicale)

Ai docenti di educazione fisica e di educazione musicale, sprovvisti dello specifico titolo di studio o diploma, in servizio nette scuole e istituti dipendenti dalla Regione nell'anno scolastico 1980-81 e riassunti in servizio nel corrente anno scolastico, che siano in possesso dei titoli di servizio prescritti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 43 e 44 della legge 20.5.1982, n. 270.

L'immissione in ruolo del personale di cui al precedente comma è subordinata dalla verifica della piena conoscenza della lingua francese, da effettuarsi nei modi che saranno stabiliti con ordinanza dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentito il consiglio scolastico regionale.

I docenti di educazione fisica e di educazione musicale, in servizio nelle scuole e istituti dipendenti dalla Regione nell'anno scolastico 1980-81 senza il possesso dello specifico titolo di studio e riassunti in servizio nel corrente anno scolastico, che abbiano conseguito il titolo di studio nel corso dell'anno scolastico 1980-81 o successivamente, hanno titolo a partecipare alle sessioni riservate di esami di abilitazione all'insegnamento indette ai sensi dell'art. 1 della L.R. 3.12.1982, n. 86, fermo restando che la loro immissione in ruolo avverrà dopo l'immissione in ruolo dei docenti di cui all'art. 38 della legge 20.5.1982, n. 270.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 16.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 17, che diventa art. 14:

ART. 1 7

(Norme per il personale assegnato a particolari compiti)

Il personale ispettivo, direttivo e docente, che si trovi a prestare servizio, ai sensi delle disposizioni vigenti, presso gli uffici dell'amministrazione regionale, può ottenere, a domanda il passaggio nei ruoli del personale della Regione, di cui alla legge 28.7.1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il passaggio è effettuato in una qualifica vicedirigenziale oppure in una qualifica funzionale dell'ex carriera di concetto di corrispondente livello retributivo, secondo che il dipendente sia in possesso di diploma di laurea o di diploma di scuola secondaria superiore, ed è subordinato alla disponibilità di un posto nella relativa pianta organica. Sono fatte salve, in ogni caso, le posizioni economiche già acquisite dagli interessati.

Al personale di cui al presente articolo si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato. Il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.

La domanda dovrà pervenire alla Presidenza della Giunta regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il provvedimento di inquadramento nel ruolo dovrà essere adottato entro il 31 agosto 1983 ed avrà effetto dal 10 settembre successivo.

PRESIDENTE: All'art. 17 vi è un emendamento modificativo del 4° comma che recita:

La domanda dovrà pervenire alla Presidenza della Giunta regionale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il provvedimento di inquadramento nel ruolo dovrà essere adottato entro il 31 agosto 1983 e avrà effetto dal 10 settembre successivo.

Lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 17 nel testo emendato

ART. 17

Il personale ispettivo, direttivo e docente, che si trovi a prestare servizio, ai sensi delle disposizioni vigenti, presso gli uffici dell'amministrazione regionale, può ottenere, a domanda, il passaggio nei ruoli del personale della Regione, di cui alla legge 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il passaggio è effettuato in una qualifica vicedirigenziale oppure in una qualifica funzionale dell'ex carriera di concetto di corrispondente livello retributivo, secondo che il dipendente sia in possesso di diploma di laurea o di diploma di scuola secondaria superiore, ed è subordinato alla disponibilità di un posto nella relativa pianta organica. Sono fatte salve, in ogni caso, le posizioni economiche già acquisite dagli interessati.

Al personale di cui al presente articolo si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato. Il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.

La domanda dovrà pervenire alla Presidenza della Giunta regionale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il provvedimento di inquadramento nel ruolo dovrà essere adottato entro il 31 agosto 1983 e avrà effetto dal 10 settembre successivo.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Si propone la soppressione dell'art. 18; lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 19, che diventa art. 15:

ART. 19

(Utilizzazione del personale ispettivo, direttivo e docente in particolari compiti culturali e di ricerca e per iniziative nel campo educativo scolastico).

Per particolari compiti culturali e di ricerca e per iniziative nel campo educativo scolastico ritenuti di rilevante interesse regionale, l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione può disporre l'utilizzazione di personale ispettivo, direttivo e docente appartenente ai ruoli regionali, che abbia superato il periodo di prova, presso organi dell'amministrazione scolastica regionale, presso istituzioni regionali culturali o di ricerca, nonché presso enti e associazioni aventi personalità giuridica e funzionanti nella Regione, che, per finalità statutarie, operino nel campo formativo e scolastico.

L'utilizzazione nelle attività di cui al precedente comma può essere disposta a partire dall'anno scolastico 1983-84, anche per periodi di tempo determinati, ma comunque di durata non superiore a quella indicata nell'art. 14, penultimo comma, della legge 20.5.1982, n. 270, in numero non superiore a 30 unità, ripartite tra i diversi ordini e gradi della scuola.

A partire dall'inizio dell'anno scolastico 1983-84 sono soppressi i comandi di cui all'art. 1 della L.R. 24.7.1979, n. 48.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 19.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 20 che diventa art. 16:

ART. 20

(Norme sui collocamenti fuori ruolo)

I collocamenti fuori ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente appartenente ai ruoli regionali possono essere disposti nei casi previsti dalle disposizioni vigenti per il corrispondente personale statale.

Per esigenze di altri uffici dell'amministrazione regionale, che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione scolastica, il collocamento fuori ruolo può essere disposto dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione unicamente in presenza di posti vacanti del ruolo organico o di posti fuori ruolo di qualifica non superiore a vice-dirigente, nel limite di un posto per assessorato o settore corrispondente.

Ai collocamenti fuori ruolo previsti dal precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 58, 2° comma, del D.P.R. 10.1.1957, n. 3.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 20.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 21 che diventa art. 17:

ART. 21

(Norme particolari sui passaggi di cattedra e di presidenza e sui passaggi di ruolo)

Nell'applicazione dell'art. 75 del D.P.R. 31.5.1974, n. 417, qualora i posti disponibili dopo i trasferimenti annuali siano più di uno, ma meno di cinque, un posto deve essere comunque riservato ai passaggi di cattedra e di presidenza.

Analogamente, nell'applicazione dell'art. 77 del citato D.P.R. 31.5.1974, n. 417, qualora i posti disponibili dopo i trasferimenti siano più di uno, ma meno di dieci, un posto deve essere comunque riservato ai passaggi di ruolo.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 21.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 22 che diventa art. 18:

ART. 22

(Personale docente non di ruolo)

Per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti nelle scuole ed istituti dipendenti dalla Regione e per la sostituzione del personale docente temporaneamente assente si applicano le disposizioni vigenti per le corrispondenti scuole e istituti statali.

Con propria ordinanza l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentita la commissione sindacale di cui al successivo art. 20, apporta le necessarie integrazioni alle ordinanze del Ministro per la Pubblica Istruzione, di cui al 4° comma dell'art. 2 della legge 9.8.1978 n. 463 e ad ogni altra disposizione ministeriale, per adeguarle alle necessità locali con particolare riferimento alla situazione di bilinguismo della regione ed ai requisiti di conoscenza della lingua francese da parte degli aspiranti alle supplenze.

Al personale docente non di ruolo si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico ed il trattamento economico, assistenziale e previdenziale, le norme vigenti per il corrispondente personale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche funzionanti nel restante territorio dello Stato.

Per il prolungamento d'orario derivante dall'attività didattica bilingue, al personale docente non di ruolo delle scuole materne ed elementari compete il trattamento integrativo di cui alla L.R. 2.2.1968, n. 1 e successive modificazioni. Detto personale, con esclusione di quello contemplato dall'art. 4 della legge 6.12.1966, n. 1077, è altresì iscritto al fondo di previdenza di cui all'art. 5 della citata legge regionale 2.2.1968, n. 1.

L'iscrizione dei docenti non di ruolo della scuola materna agli istituti previdenziali e assistenziali secondo la normativa vigente per il corrispondente personale delle scuole statali decorre dal 1° settembre 1983.

E' soppresso l'art. 12 della L.R. 21 giugno 1977, n. 45.

Ove non sia possibile provvedere ai sensi dell'art. 14 della legge 20.5.1982, n. 270, è consentito il ricorso alla assunzione di personale supplente per il tempo strettamente necessario, per la sostituzione del personale impegnato nelle attività di formazione con carattere bilingue durante il periodo di prova e nelle attività obbligatorie di aggiornamento.

I provvedimenti di conferimento di supplenze adottati in difformità dalle disposizioni di legge sono privi di effetto, ferma restando la responsabilità diretta di coloro che li abbiano disposti.

Non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale non di ruolo i posti delle dotazioni aggiuntive agli organici.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 22.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 23 che diventa art. 19:

ART. 23

(Conferimento delle supplenze-ricorsi)

La formazione delle graduatorie regionali degli aspiranti a supplenze annuali di insegnamento e nelle istituzioni educative ed il conferimento delle relative nomine sono di competenza del sovraintendente agli studi della Regione.

Avverso i provvedimenti di conferimento delle supplenze è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, nei termini e con le modalità indicati nell'art. 2 della legge 9.8.1978, n. 463, ad apposite commissioni, distintamente costituite per la scuola materna, le scuole elementari e le istituzioni educative, le scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Ciascuna commissione è così composta:

il sovraintendente regionale agli studi o un funzionario della sovraintendenza agli studi con la qualifica di vice-dirigente, da lui delegato, che la presiede;

un preside di scuola secondaria o un direttore didattico, secondo l'ordine di scuola cui la commissione si riferisce;

un impiegato della carriera di concetto della sovraintendenza agli studi;

quattro insegnanti appartenenti all'ordine di scuola cui la Commissione si riferisce.

Il personale direttivo e gli impiegati della sovraintendenza agli studi sono nominati dal sovraintendente agli studi, che nomina anche gli altri componenti della commissione fra gli insegnanti proposti dai rappresentanti dei sindacati più rappresentativi, che organizzano su base regionale le categorie del personale docente. Nello stesso modo vengono nominati, per supplire eventuali assenze, un preside o direttore didattico, un impiegato della carriera di concetto ed un insegnante per ciascuna commissione.

Le Commissioni di cui ai precedenti commi rimangono in carica due anni, e all'occorrenza, sino a quando non siano rinnovate.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 23.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 24 che diventa art. 20:

ART. 24

(Commissione sindacale regionale)

Per l'espletamento dei compiti conferiti dalla presente legge è costituita una commissione sindacale regionale, composta di due rappresentanti designati da ciascuno dei sindacati che organizzano su base regionale le categorie del personale direttivo, docente ed educativo delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle istituzioni educative.

Tale commissione è nominata dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, che, al di fuori dei casi espressamente previsti, può convocarla ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità o la commissione medesima ne faccia richiesta in relazione a specifiche questioni attinenti alle categorie del personale rappresentato.

La suddetta commissione, inoltre, svolge, con modalità analoghe, i compiti attribuiti alle corrispondenti commissioni provinciali, di cui al 1° comma dell'art. 24 della legge 9.8.1978, n. 463, in tal caso la commissione è convocata dal sovraintendente regionale agli studi.

Per le esigenze di funzionamento della commissione, i rappresentanti sindacali, ove non siano collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 24.7.1979, n. 48, possono beneficiare dei permessi retribuiti di cui all'art. 47 della legge 18.3.1968, n. 249, nel limite globale delle giornate di permesso di cui dispone mensilmente ciascuna organizzazione sindacale.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 24.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 25 che diventa art. 21:

ART. 25

(Adattamenti dei programmi di insegnamento alle necessità locali)

Gli adattamenti alle necessità locali ed alla situazione di bilinguismo della regione dei programmi di insegnamento nelle scuole materne, elementari e di istruzione secondaria ed artistica, di cui all'art. 40 della legge costituzionale 26.2.1948, n. 4, e le materie da insegnare in lingua francese nelle scuole predette vengono definiti secondo le procedure indicate nel primo comma dell'art. 28 della legge 16.5.1978, n. 196 e sono approvati e resi esecutivi dalla Giunta regionale.

L'art. 2 della L.R. 3.8.1972, n. 22, è abrogato.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 25.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 26 che diventa art. 22:

ART. 26

(Utilizzazione dei locali scolastici e delle relative attrezzature)

I locali e le attrezzature didattiche delle scuole, istituti scolastici ed istituzioni educative della Regione, comprese le palestre esistenti negli edifici scolastici o annesse ai medesimi e le relative attrezzature, possono essere utilizzati durante l'orario scolastico da altre scuole che ne facciano richiesta per lo svolgimento delle attività didattiche, comprese le esercitazioni di avviamento alla pratica sportiva previste dall'art. 13 della legge 7.2.1958, n. 88.

La relativa concessione è disposta dal consiglio di circolo o d'istituto dal consiglio d'amministrazione delle istituzioni educative, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio scolastico distrettuale ai sensi dell'art. 12, 1° comma, della legge 4.8.1977 n. 517, e con le modalità indicate nel 3° comma dell'articolo stesso, dando la precedenza a quelle scuole o istituti che non dispongono di propri analoghi impianti.

Nel caso di conflitto con i criteri deliberati dal consiglio scolastico distrettuale decide il sovraintendente regionale agli studi, sentito il consiglio scolastico regionale, in conformità all'ultimo comma dell'art. 15 della Legge Regionale 5.11.1976, n. 47 e successive modificazioni.

Fuori dell'orario del servizio scolastico l'uso dei locali e delle attrezzature delle istituzioni scolastiche ed educative della Regione può essere disposto esclusivamente per attività che realizzino le funzioni della scuola come centro di promozione culturale, sociale civile, esclusa in ogni caso qualunque finalità di lucro.

Ove l'uso sia preordinato allo svolgimento di attività direttamente realizzate dalla Regione o di attività di prevalente interesse generale, al riguardo dispone l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione. Se l'attività rientra nelle attribuzioni di altri enti locali territoriali nelle materie contemplate dal capo V del titolo III del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e trattasi di utilizzazione permanente o ricorrente, essa è consentita dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione in base ad apposita convenzione.

In tutti gli altri casi dispone il direttore didattico o preside, sentito il consiglio di circolo o d'istituto, previo assenso dell'ente proprietario nel rispetto dei criteri generali d'utilizzazione e dell'ordine di priorità deliberati dal consiglio scolastico regionale ai sensi dell'art. 3, 1° comma, lettera f), della L.R. 8.8.1977, n. 55.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 26.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 27 che diventa art. 23:

ART. 27

(Utilizzazione delle palestre scolastiche per attività sportive)

L'uso al di fuori dell'orario scolastico delle palestre e delle attrezzature sportive esistenti negli edifici sedi di scuole ed istituti scolastici dipendenti dalla Regione o annesse ai medesimi è concesso con priorità assoluta per lo svolgimento delle normali attività preparatorie delle società regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e la delegazione regionale del CONI, sentito il consiglio scolastico regionale;

L'uso degli impianti suddetti e della relativa attrezzatura per lo svolgimento di attività agonistica da parte di associazioni sportive è concesso dal capo d'istituto ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 26; le relative richieste devono essere inoltrate per il tramite della competente federazione sportiva nazionale e con il parere favorevole della stessa.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 27.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 28 che diventa art. 24:

ART. 28

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge regionale con essa comunque incompatibili.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 28.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 29 che diventa art. 25:

ART. 29

L'applicazione della presente legge non comporta, per l'anno 1983, oneri superiori a quelli iscritti nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio corrispondente. Agli eventuali maggiori oneri per gli esercizi finanziari successivi si provvederà annualmente con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 29.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 30 che diventa art. 26:

ART. 30

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3 comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 30.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 29

Maggioranza: 18

Favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Metto in approvazione la legge nel suo complesso per votazione segreta.

VOTATION A SCRUTIN SECRET

RESULTAT DU VOTE

Présents: 29

Votants: 29

Favorables: 27

Contraires: 2

Le Conseil approuve

PRESIDENTE: Terminiamo qui i lavori del Consiglio; riprenderanno domani mattina alle ore 9.30.

La seduta è tolta.

La seduta termina alle ore 20.51.