Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 182 du 24 mars 1983 - Resoconto

OGGETTO N. 182/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN VALLE D'AOSTA".

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.

ANDRIONE - (U.V.): Poichè l'articolato è stato studiato da una Commissione presieduta dal Consigliere Faval, lascerei a lui il compito di illustrare questo disegno di legge.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Vice Presidente Faval. Ne ha facoltà.

FAVAL - (U.V.): Il disegno di legge in esame è frutto di un lungo lavoro portato avanti non solo dalla Commissione apposita cui ha fatto cenno il Presidente della Giunta, ma del confronto che questa ha cercato e sollecitato con tutte le componenti sociali della Regione. Innanzi tutto in relazione all'importanza - e se mi è consentita questa espressione - allo "spessore" di questo provvedimento di legge, devo ringraziare i membri della Commissione per la fattiva collaborazione ed il lavoro egregio da loro svolto e vorrei nominarli direttamente: la Dott.ssa Bonis, la Dr.ssa Della Guardia, la Dr.ssa Valsania e il Rag. Vuillermoz. Si aggiunga poi che hanno avuto la bontà di sopportarmi per oltre un anno.

Detto questo, credo che sia opportuno illustrare gli obiettivi che questa legge si propone. Come tutti noi ben sappiamo, in Valle d'Aosta attualmente questo settore è curato in modo disorganico, a seconda degli Assessorati e dei vari enti che sono preposti alla formazione professionale. Con questa legge, che è una legge-quadro, si intende innanzi tutto dare delle risposte concrete alle reali esigenze del mondo del lavoro in Valle d'Aosta. Per fare un esempio: questo significa che attraverso l'organizzazione della formazione professionale, così come si propone l'articolato della legge, si vuole evitare di continuare a formare dei meccanici quando invece abbiamo bisogno di camerieri e così via.

Certo l'obiettivo è ambizioso e ci rendiamo conto che non è così facile cercare di ragionare in termini diversi rispetto alla routine alla quale siamo abituati e agli schemi che fin qui erano sembrati validi, anche perchè queste situazioni creano delle incrostazioni che a loro volta generano delle difficoltà per attuare in modo diverso e con maggiore rispondenza alle esigenze reali ciò che si intende fare.

Noi crediamo comunque che il Consiglio regionale sia disponibile a votare questo disegno di legge che ci pone in questo settore con delle proposte nuove e moderne. Infatti, come dicevo, una delle esigenze principali è proprio quella di coordinare tutti gli interventi, ed a questo proposito sono previsti tutta una serie di organismi e procedure per poter far sì che l'intervento non sia più episodico come è stato finora.

Quindi coordinamento degli interventi che sono legati a tutte le fonti di informazione riguardanti sia il mondo del lavoro, sia la capacità da parte delle strutture regionali di rispondere concretamente a questo. Una delle caratteristiche fondamentali per poter dare risposte concrete a queste esigenze è quella di avere soprattutto una struttura flessibile, che ci consenta di avere di anno in anno - e questo si riferisce in modo particolare al corpo insegnante, alla parte didattica del discorso - il personale necessario a dare la formazione professionale nei settori nei quali intendiamo agire attraverso i vari organismi anzichè continuare scleroticamente ad arricchire quei settori che sono già saturi e che non hanno più bisogno di personale qualificato. A questo proposito c'è una delle proposte più nuove che è quella di evitare degli organismi fissi che prevedono graduatorie, albi o cose del genere.

E' chiaro che bisogna fare uno sforzo: in Commissione questa l'avevo definita una sfida, che consiste poi nell'aver fiducia nella capacità da parte dell'ente pubblico di dotarsi degli strumenti più idonei per far fronte alle esigenze della comunità.

Di esempi negativi ne abbiamo: continuiamo a sfornare ragionieri, geometri, maestri, pur sapendo che questi titoli di studio non possono più trovare sul territorio una collocazione nel mondo del lavoro. Sappiamo quali sono le difficoltà: se teniamo conto di questa realtà credo che siamo tutti d'accordo nel cercare, legiferando in questa materia, di evitare di commettere gli stessi errori.

Invece di fare delle graduatorie è stato proposto un albo professionale, perchè come tutti possono ben comprendere con uno dei settori ai quali dovremo rivolgerci per avere il personale insegnante - che deve essere fluttuante e che sarà utilizzato dalla Regione solo quando essa ne ha bisogno - dovremo stabilire dei rapporti di tipo professionale. D'altra parte queste cose altrove si fanno ed hanno dato degli ottimi risultati. Di recente ho avuto una interessante esperienza in questo settore, in Savoia ho visto nella scuola alberghiera locale - che oltre tutto prepara per i vari livelli previsti dalla legislazione francese - quelle che sono le attività che si svolgono in montagna. Hanno, oltre alle guide alpine, ai maestri di sci, anche i pisteurs secouristes. Tutto ciò però è fatto in modo flessibile e modulare: se nel 1983 si devono formare 40 pisteurs secouristes, ci saranno gli insegnanti necessari; se nel 1984 vi è necessità di formarne 20, non avremo lo stesso numero di insegnanti dell'anno precedente, ma un numero ridotto in funzione degli allievi, i quali sono a loro volta selezionati in base al numero dei posti disponibili. E questo è uno degli obiettivi che dobbiamo perseguire. Ci sembra che gli strumenti qui indicati dovrebbero essere quelli giusti.

All'interno di questa legge, per avvicinarci il più possibile a questi obiettivi, è prevista una programmazione degli interventi così come si può anche vedere all'art. 8 dove si parla di un piano triennale. All'art. 9 all'interno di questa programmazione triennale, sempre per essere concreti e pragmatici, si è previsto un programma annuale in relazione a quello che è stato il disegno predisposto per i tre anni. E' naturalmente prevista, sempre e comunque, una programmazione didattica perchè io credo che si debba ipotizzare che i settori nei quali questa legge va ad inserirsi possano e debbano mutare non dico di anno in anno, ma certo con una frequenza maggiore rispetto a quella che magari abbiamo verificato fin qui, e questo dipenderà soprattutto dalla capacità e dalla tempestività con la quale questi organismi che la legge prevede, sapranno cogliere le nuove esigenze della nostra comunità.

E' prevista naturalmente anche una partecipazione di ampio respiro alla gestione, se così si vuol dire, della legge. Abbiamo previsto una Consulta regionale all'art. 10, che certamente penso possa soddisfare tutte le esigenze, nel senso che dovrebbe avere la rappresentanza di un po' tutte le componenti. Abbiamo l'esecutivo regionale, il Consiglio regionale, il responsabile dei vari servizi che sono previsti, il Presidente dei distretti scolastici ecc.. Uno dei criteri con i quali ho cercato di portare avanti il discorso è stato quello - ed è una cosa che mi succede di fare anche il Consiglio regionale - di cercare di ridurre al minimo la composizione di questi organi perchè credo che sia un'esigenza reale di funzionalità. Maggiore è il numero dei membri in organi di questo genere, maggiore è la difficoltà di farli funzionare. Comunque, tenendo conto di questa esigenza, si sono inserite tutte le rappresentanze che si è creduto fossero indispensabili. Abbiamo anche un Comitato di controllo sociale che è quello previsto agli artt. 15 e 16.

Proprio perchè questa legge persegue gli obiettivi che ho enunciato in precedenza e quindi si inserisce come un discorso nuovo nel settore, abbiamo ritenuto opportuno di inserire all'articolo 33 una formula che può essere definita l'abrogazione esplicita di norme e regolamenti che in precedenza riguardavano questo settore. Questo per fare chiarezza e per rispettare un'esigenza espressa più di una volta in Consiglio per i vari settori di intervento dell'Amministrazione.

Nell'ambito dell'esame delle varie esigenze della comunità rispetto al problema della formazione professionale si è ritenuto di non inserire in questo disegno di legge la formazione professionale riguardante il settore della sanità; questo per un motivo ben preciso, cioè per la delicatezza e la complessità del settore stesso. Sappiamo tutti come la riforma sanitaria stia per essere riformata un'altra volta e la delicatezza propria di questo settore circa la formazione professionale è tale da aver fatto considerare alla maggioranza la necessità di intervenire con un provvedimento specifico a parte.

Come ho detto all'inizio, la Commissione ha ritenuto di coinvolgere al massimo la comunità locale ed a questo proposito il 20.7.1982 ha inviato la bozza del disegno di legge a tutti gli Assessori, ai Capi Gruppo consiliari, alle Organizzazioni Sindacali, ai Dirigenti di Assessorato, Sovraintendenti agli Studi, Ufficio regionale del Lavoro e della massima occupazione, Ufficio Programmazione, Statistica, Distretti scolatici, U.S.L., ed alle varie Associazioni esistenti in Valle d'Aosta.

Si è cercato cioè di fare in modo che tutti coloro che avessero delle critiche da farle potessero farla formalmente chiedendo anche un confronto diretto con la Commissione.

A questo proposito devo dire che la delusione è stata fortissima in quanto hanno risposto solo gli Assessorati, compreso il Sovraintendente, i Sindacati e l'Associazione valdostana dei rappresentanti di commercio. Tutti gli altri - e sono numerosi - ai quali abbiamo spedito la bozza, non hanno ritenuto di rispondere.

Detto questo, termino questa illustrazione degli obiettivi e delle caratteristiche essenziali di questo disegno di legge, il quale - ribadisco - si inserisce in una visione moderna e dinamica delle esigenze della nostra comunità regionale.

In Commissione sono stati concordati alcuni emendamenti che vorrei illustrare brevissimamente. All'art. 3 il 2° comma è sostituito dal seguente: "Gli interventi formativi sono altresì destinati a soggetti portatori di handicap, al fine di agevolare l'integrazione sociale e l'inserimento professionale nel mondo produttivo". Questo è un emendamento che ho proposto in sede di discussione, perchè la formulazione che avevamo nel testo che abbiamo distribuito era riduttiva rispetto a questa, che è molto più ampia.

All'art. 11, al 1° comma, dopo le parole "Assessori regionali" sono aggiunte le seguenti "o loro delegati"; questo per facilitare la formazione del numero legale all'interno di quell'organismo. Seguono ancora le parole "due Consiglieri regionali di cui uno appartenente alla minoranza consiliare".

Vorrei far presente un'esigenza che è stata manifestata in Commissione circa l'art. 13, ultimo capoverso; nonostante che la formulazione di tale capoverso, sia dal punto di vista sintattico che grammaticale, a noi sembrasse chiara, a qualcuno è sembrato che si dovesse ribadire che anche questa possibilità è comunque subordinata al parere della Consulta. Ora, per evitare di riformulare un'altra volta questa parte dell'art. 13 diamo la cosiddetta interpretazione autentica qui in Consiglio regionale, dicendo che certamente anche questa possibilità deve essere valutata da parte della Consulta. Quindi in proposito non dovrebbero esserci più dubbi.

Sono a disposizione di tutti coloro che desiderano avere delle delucidazioni sui vari articoli.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare il Consigliere Cout. Ne ha facoltà.

COUT - (P.C.I.): Concordo con il Vice Presidente Faval per la gran parte di quello che ha detto e siamo convinti che quest'ampia illustrazione sia servita a chiarire molte delle questioni che sono contemplate in questa legge e che meritano una riflessione proprio perchè siamo di fronte ad una legge tecnica, ma in più ad una legge con un grosso significato politico nel settore della formazione professionale.

Direi che rispetto al quadro delle azioni formative che ci veniva portato in Consiglio come ratifica di una deliberazione di Giunta, con degli interventi spezzettati, casuali e molte volte inutili, arrivare a porsi il problema di una formazione professionale, programmata, organica, flessibile, moderna come diceva il Consigliere Faval, sia un grosso passo. Sarà veramente necessario che questa legge venga attuata nel più breve tempo possibile, specialmente rispetto agli impegni ed alle scelte che ancora si dovranno fare per mettere in piedi tutti gli uffici e la Consulta, cui già accennava il

Consigliere Faval. Noi siamo sempre stati convinti della necessità di arrivare ad una scelta di questo genere ed anzi a quelle scadenze che il Vice Presidente Faval ricordava per formulare questa legge, io aggiungerei anche altre date; fino al luglio 1980 avevamo chiesto che la Giunta redigesse un testo di legge sulla formazione professionale e sono molto soddisfatto di questa risposta che è venuta con la preparazione di una legge di questo tipo, dopo che un paio di volte in Consiglio regionale alle nostre interpellanze ci era stato risposto che non era necessario arrivare ad una legge di questo tipo.

E' stato fatto un ottimo lavoro; negli incontri che ci sono stati sono state apportate alcune correzioni, su molte delle quali siamo d'accordo, e direi che proprio perchè non concordiamo ancora in tutto sulla legge, non penso sia necessario illustrare alcuni emendamenti che abbiamo preparato e che sarebbe più opportuno esaminare nel corso del dibattito articolo per articolo.

Comunque ci sono ancora alcune carenze che probabilmente era anche difficile superare al momento della stesura della legge, e che si dovrà cercare di colmare in futuro. Ad esempio il maggior raccordo con l'istruzione professionale: a mio avviso, dopo la nuova proposta di modifica dell'IPR in Valle d'Aosta, una serie di connessioni invece di essere risolte sono maggiormente complicate. A nostro avviso però il problema maggiore sarà quello di come verrà attuata questa legge. Si dovrà legiferare per ciò che riguarda il personale, in particolar modo il personale docente che dovrà essere assunto da questi centri, ed io concordo in parte con quello che diceva il Consigliere Faval nella sua relazione. Sono convinto che molto probabilmente si dovrà arrivare in questa Regione - come è stato in altre Regioni - perlomeno ad una graduatoria di insegnanti che dovranno rendersi disponibili per andare ad insegnare in questi centri che avremo in Valle.

In proposito mi era capitato proprio sotto mano "L'informazione del Consiglio Regionale della Basilicata" e leggevo in un articolo sulla formazione professionale che ci sono dei problemi per ciò che riguarda le graduatorie degli insegnanti, che addirittura non dovrebbero essere distinte per centri ma portate a livello regionale perchè bisogna, secondo il nostro parere, arrivare ad un massimo di organicità e coordinamento di questa legge, quindi anche per quanto riguarda il personale. Ci sono e dovranno essere individuate le sedi dei centri in base all'art. 13; l'art. 83, proprio in riferimento a questo, ci dice anche che entro sei mesi la Giunta dovrà scegliere queste sedi e ci vorrà anche un regolamento per l'attuazione di questa legge.

Presenteremo alcuni emendamenti e vorrei solo illustrarne uno, che mi sembra abbia un certo significato.

Chiederemo che venga annullato l'articolo 6 perchè pensiamo che anche se è vero che la Sanità deve formare il personale in base alle leggi nazionali ed anche se aspettiamo la riforma sanitaria, siamo convinti che per ciò che riguarda la formazione professionale non possiamo iniziare a staccare da questa legge dei settori, perchè ciò potrebbe costituire un precedente non solo per la Sanità, ma per qualsiasi altro settore che può andare dall'agricoltura (specialmente se si andrà a delle convenzioni) al settore alberghiero. Per questo pensiamo che, così com'è successo in altre Regioni, per ciò che riguarda la formazione professionale si può benissimo arrivare a far rientrare in questa legge anche la sanità, tenendo presente la normativa vigente in materia sia a livello nazionale che in Valle d'Aosta. Non vediamo quali contraddizioni ci possono essere.

Per ciò che riguarda gli altri emendamenti, che penso siano già stati distribuiti, farò presente di volta in volta la nostra opinione.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Carlassare. Ne ha facoltà.

CARLASSARE - (Nuova Sinistra): Innanzi tutto voglio sottolineare l'importanza di questa legge, partendo dalla constatazione di fatto che la più grande delle ricchezze di una comunità consiste nella sua capacità di portare avanti delle attività in un modo qualificato, al passo con i tempi che la comunità sta vivendo. Quindi è molto importante questa legge anche perchè si introduce in un settore che molte volte viene sottovalutato; quando si parla di formazione professionale il più delle volte si intendono quei corsi professionali dove si trattava di creare della manodopera specializzata, ma non ai massimi livelli, mentre va ribadito che la formazione professionale deve comprendere - come di fatto comprende - l'acquisizione delle nozioni sufficienti per portare avanti le attività umane a tutti i livelli di professionalità e di capacità individuale e collettiva. Va anche precisato che ormai, alle soglie del 2000, si è già modificato in gran parte il concetto stesso di professionalità e di mestiere. Un tempo, fino a non molti anni fa, un individuo acquisiva una capacità professionale che lo accompagnava per tutta la sua esistenza e poteva migliorare la propria capacità professionale, ma senza uscire dall'ambito che si era scelto. Oggi ci troviamo di fronte alla necessità di dover coprire settori che si stanno evolvendo molto rapidamente, quindi la capacità di individui o di gruppi di spostarsi, magari da un settore all'altro e nell'ambito di una stessa attività, molte volte non è più sufficiente l'acquisizione di nuova capacità derivante dalla esperienza, ma è necessario acquisire nuove nozioni con appositi corsi. In questo senso possiamo trarre degli esempi dal comportamento tenuto dalle aziende più avanzate, che della formazione professionale fanno elemento base per poter coprire il mercato e poter essere concorrenziali. Quindi è molto importante questa legge per le motivazioni che ho detto ed in questo concordo con quanto ha asserito il Consigliere Cout, e con lui sono l'autore di una serie di emendamenti che vogliono essere di stimolo e di evidenziazione di quelle che secondo noi sono incongruenze o lacune di questa legge. Ritengo che debba esserci la piena convinzione da parte di tutti che proprio perchè è una legge tutto sommato nuova, con la quale si va ad esplorare un campo che non può basarsi su dei modelli esistenti, debba esserci da parte di tutti la precisa volontà di apportare tutte le modifiche resesi via via necessarie sulla base dell'esperienza.

Gli emendamenti presentati toccano quattro punti che illustro molto rapidamente: uno, il problema della sanità; secondo me, proprio quanto detto dal relatore, un settore così importante e vasto come questo non può essere distaccato dalla formazione professionale che riguarda le altre attività. Ritengo che sia necessario, all'interno di una programmazione dell'attività inerente alla formazione professionale, anche se molto elastica e variabile, far confluire tutte le esigenze che sono proprie di un settore molto particolare come quello della sanità, però ritengo non sia positivo distaccare dalla formazione professionale questo settore.

L'altro elemento molto importante e che mi pare stia assumendo una rilevanza sempre maggiore, proprio sulla base di quanto detto dal Vice Presidente Faval è che ormai il geometra, il ragioniere, rischiano di essere titoli di studio che non servono a niente; probabilmente si sta rivalutando un settore che era stato snobbato per parecchi anni, che è quello della formazione professionale che deriva dall'esercitare un mestiere magari artigianale, che necessita di una formazione culturale e di alcune nozioni, anche sul piano professionale, che lo portino a pari dignità di tutti gli altri. Secondo me, una lacuna di questa legge è che di fatto non si tratta il problema dell'apprendistato. D'accordo che ci dovrà essere una precisa legge che tratti la materia dell'artigianato, però ritengo che l'apprendistato, soprattutto nelle aziende artigiane, debba in qualche misura rientrare anche nella programmazione che riguarda tutta la formazione professionale.

Altro punto importante che mi pare non sia stato sufficientemente colto da questa legge, è che all'interno di questa esigenza di tener conto delle richieste che arrivano dal territorio, è necessario inserire quelle strutture che sono esistenti e che possono svolgere una funzione importante in questo senso e che sono le Comunità Montane. In ultimo, è importante definire bene, all'interno della legge, che la formazione professionale non è fatta una volta per tutte, a livelli bassi, ma deve essere un metodo di intervento, una struttura che è in grado di intervenire a tutti i livelli della professionalità, per cui si propone un emendamento aggiuntivo all'art. 21 per dare la possibilità a questa legge di poter intervenire a livelli anche elevati di capacità professionale, tipo marketing, che non si possono distaccare da un concetto di formazione professionale anche se si tratta di specializzazioni molto avanzate, che possono essere necessarie ad individui che magari dopo moltissimi anni che esercitano una professione o un lavoro si trovano nella necessità di competere con l'evoluzione tecnologica e di mercato.

La Regione pertanto deve poter svolgere un ruolo di indirizzo, di coordinamento e di ausilio anche in questo senso, stabilendo dei rapporti corretti con le aziende che necessitano di avere manodopera ulteriormente specializzata.

Complessivamente il giudizio sulla legge è buono, se si intende accogliere questi emendamenti ritengo che il nostro giudizio diventerà ancora più positivo.

PRESIDENTE: E' chiusa la discussione generale. Ha chiesto di parlare il Vice Presidente Faval. Ne ha facoltà.

FAVAL - (U.V.): Prima di rispondere ai Consiglieri Cout e Carlassare, devo fare ammenda rispetto ad una dimenticanza grave nel mio precedente intervento: non ho menzionato fra coloro che hanno risposto alle nostre sollecitazioni, i Sindacati, con i quali abbiamo avuto un confronto molto utile e valido. Va infatti riconosciuto al Sindacato un grosso sforzo di ricerca e di analisi nei confronti di questa legge e dato loro atto che la collaborazione con essi è stata positiva e concreta.

Detto questo che mi sembrava doveroso, per venire alle osservazioni dei Consiglieri Carlassare e Cout, innanzi tutto prendo atto con soddisfazione dei giudizi positivi che hanno dato al lavoro che è stato compiuto. Circa poi alcune osservazioni puntuali che sono state fatte - e prenderei in considerazione quelle che non riguardano gli emendamenti sui quali discuteremo di volta in volta - il Consigliere Cout dice che è necessario avere una graduatoria composta seguendo dei criteri di un certo tipo che sono esistenti.

Noi abbiamo fatto una scelta precisa che è quella di evitare di avere dei vincoli che invece ci porrebbe una graduatoria. Sappiamo bene come vengono formulate le graduatorie, cioè in base a criteri standard, per cui un titolo di studio ha un certo valore e via di seguito, dando per scontato che il possesso di un titolo di studio corrisponda alla capacità da parte del titolare di svolgere un determinato lavoro. Siccome è dimostrato che ciò non è vero - e ricordo in proposito che un Consigliere, nostro collega diceva qualche tempo fa di aver assunto un geometra, il quale non era capace di calcolare l'area del trapezio - siamo del parere che non dobbiamo dare nulla per scontato, semmai dare per scontato il contrario sulla base dell'esperienza, per cui intendiamo rivolgerci a coloro che hanno dimostrato nei vari settori nei quali agiscono una abilità professionale tale da poter trasmettere con correttezza e validità agli alunni delle capacità professionali che noi vorremmo fossero di altissima qualità.

Non si deve credere infatti che si possa accedere alla formazione professionale in funzione del conseguimento di un pezzo di carta; al contrario, sosteniamo la necessità che la formazione professionale debba essere di qualità talmente elevata per cui siano poi le aziende, i settori interessati, a venire a cercare direttamente nei nostri corsi i ragazzi che ne usciranno. Dobbiamo quindi avere il coraggio di agire con degli strumenti nuovi, se abbiamo verificato, come credo, che gli strumenti fin qui utilizzati non hanno dato dei risultati positivi. Bisogna avere il coraggio di innovare. Questo significa anche che il Consiglio regionale dovrà prestare l'attenzione necessaria perchè di volta in volta si corregga ciò che nella legge si sarà dimostrato non utile o non valido.

Per quanto riguarda invece l'apprendistato che qui viene considerato come una lacuna perchè non viene trattato da questo disegno di legge, dirò che è stata anche questa una scelta precisa, ritenendo che il concetto di apprendistato si collochi in una logica diversa rispetto a quella che qui cerchiamo di mettere in atto.

A nostro avviso la figura dell'apprendista si rifà piuttosto ad un concetto di carattere giuridico-sindacale, di rapporti fra il datore di lavoro e l'apprendista, pertanto la materia, vista in questa luce, non poteva essere trattata in questo disegno di legge.

C'è un aspetto di carattere generale molto importante al quale hanno accennato i Consiglieri Cout e Carlassare ed è quello relativo alla Sanità, all'art. 6.

Ribadisco quanto ho espresso in precedenza ed aggiungo che questa è una scelta politica che, ci rendiamo conto, può essere condivisa oppure no. E' una scelta politica precisa che tiene conto di quella che è la delicatezza del settore in relazione anche a quel subbuglio che ha rappresentato la riforma che non soddisfa nessuno, che non riesce ad incidere in termini concreti la realtà, per cui pensiamo che sia utile esaminarla e trattarla con un rendimento specifico del settore. Si citano esempi di altre Regioni che hanno inserito questo settore nella formazione professionale generale: è pur vero, però insisto sulla necessità che noi in Valle d'Aosta facciamo i Consiglieri regionali della Valle d'Aosta e questo significa tener conto di quella che è la nostra realtà, le disponibilità che abbiamo anche sul piano tecnico-giuridico, sulla base di quanto lo Statuto ci consente di fare ed in relazione a ciò accentuare al massimo le nostre capacità di intervento.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 1:

TITOLO I

SISTEMA DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 1

Finalità

La Valle d'Aosta per le competenze che le derivano dallo Statuto, dalla legge 16 maggio 1978,. n. 196 e dal D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, disciplina le attività di orientamento e formazione professionale quali settori di intervento di un sistema formativo unitario.

Le attività di orientamento, promosse e attuate dalla Regione, sono finalizzate ad una scelta autonoma e consapevole dei giovani per il loro primo inserimento nell'attività formativa, nonchè all'inserimento degli adulti ed alla mobilità, all'interno del mercato del lavoro, dei lavoratori occupati.

La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, ha per scopo di rendere effettivo l'esercizio del diritto al lavoro e alla sua libera scelta e di favorire la cultura professionale dei lavoratori.

La formazione professionale si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e del piano regionale di sviluppo e tende a favorire l'occupazione, la produzione, l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:

TITOLO II

CRITERI, PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

CAPO I

CRITERI, DESTINATARI, TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Art. 2

Criteri informatori

Il sistema formativo regionale è:

programmato, in quanto riconduce tutte le attività formative ad un unico momento programmatorio;

organico, in quanto coordina le molteplici esigenze di formazione e le correla in un quadro omogeneo di obiettivi formativi;

flessibile, in quanto organizzato in cicli formativi rispondenti alle esigenze differenziate degli utenti, alla dinamica del mondo del lavoro ed alla evoluzione tecnologica;

pluralistico, in quanto valorizza come servizio pubblico le proposte formative e le possibilità gestionali, purchè rispondenti alla programmazione regionale, presenti nel territorio.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:

Art. 3

Destinatari

Gli interventi formativi sono destinati a tutti i cittadini che abbiano assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti e mirano ad offrire opportunità formative ricorrenti lungo l'intero arco della vita di lavoro, in un quadro di educazione permanente.

Gli interventi formativi sono altresì destinati alla riqualificazione dei soggetti portatori di handicaps, che necessitano di riconversione professionale.

E' impedita a norma della legge 9. 12.1977, n. 903, qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di corso ed i contenuti stessi.

PRESIDENTE: All'art. 3 ci sono due emendamenti che si sovrappongono.

Ha chiesto di parlare il Consigliere Cout. Ne ha facoltà.

COUT - (P.C.I.): Dato che è lo stesso emendamento, ritiriamo il nostro.

PRESIDENTE: Viene ritirato l'emendamento proposto dai Consiglieri Cout e Carlassare, metto in approvazione l'emendamento proposto dalla Commissione consiliare che consiste nel sostituire il secondo comma con il seguente: "Gli interventi formativi sono altresì destinati alla riqualificazione dei soggetti portatori di handicaps, che necessitano di riconversione professionale".

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3 nel testo emendato:

Art. 3

Destinatari

Gli interventi formativi sono destinati a tutti i cittadini che abbiano assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti e mirano ad offrire opportunità formative ricorrenti lungo l'intero arco della vita di lavoro, in un quadro di educazione permanente.

Gli interventi formativi sono altresì destinati a soggetti portatori di handicaps, al fine di agevolarne l'integrazione sociale e l'inserimento professionale nel mondo produttivo.

E' impedita a norma della legge 9 dicembre 1977, n. 903, qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di corso e i contenuti dei corsi stessi.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:

Art. 4

Tipologia degli interventi

In relazione ai fini di cui all'art. 1, la Regione attua un sistema di formazione atto ad assicurare le conoscenze teoriche-tecnologiche e le abilità pratico-operative relative ai vari ruoli professionali nei settori produttivi di beni e di servizi, pubblici e privati, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di lavoro associato, di attività professionali libere.

Il sistema formativo regionale è rivolto all'orientamento, alla qualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento, al perfezionamento, alla riqualificazione dei lavoratori e ad ogni altra iniziativa finalizzata a soddisfare particolari esigenze formative e rientranti nelle finalità della presente legge. In particolare la Regione promuove interventi volti:

a) alla qualificazione, per l'inserimento nelle attività lavorative dei giovani usciti dalla scuola dell'obbligo o in possesso di una preparazione superiore;

alla qualificazione, riqualificazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione per i lavoratori occupati, disoccupati o in C.I.G. ad ogni livello tecnico professionale;

all'orientamento-preformazione per soggetti portatori di handicap al fine di agevolarne l'inserimento nelle iniziative di formazione professionale.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 4:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5:

Art. 5

Struttura ciclica e modulare degli interventi

Le iniziative di formazione professionale sono realizzate attraverso corsi professionali.

I corsi consistono in un insieme organico di attività pratico-teoriche e possono prevedere fasi o periodi di tirocinio pratico in azienda.

Constano di uno o più cicli e in ogni caso non più di quattro, ciascuno di durata non superiore alle seicento ore.

Il ciclo è un periodo di formazione, a struttura modulare, rivolto ad un gruppo di utenti definito per indirizzo professionale e per livello di conoscenze teorico-pratiche di base ed è finalizzato al conseguimento di un prefissato obiettivo formativo.

Non è ammessa la percorrenza continua di più di quattro cicli non intercalata da idonee esperienze di lavoro fatta eccezione per gli allievi portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 5:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6:

Art. 6

Personale sanitario e socio-assistenziale

Alla formazione professionale del personale del servizio socio-sanitario regionale si provvede mediante apposita legge e secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Cout. Ne ha facoltà.

COUT - (P.C.I.): Avevo già spiegato prima le motivazioni per le quali abbiamo presentato questo emendamento; vorrei solo aggiungere due osservazioni.

Noi abbiamo appena votato l'art. 2 dove si dice che il sistema formativo regionale è programmato in quanto riconduce tutte le attività formative ad un unico momento programmatorio. Ho anche letto abbastanza attentamente l'art. 34 - che fra l'altro aveva citato in parte il Vice Presidente Faval - per il quale penso non siano stati presentati degli emendamenti, che dice al secondo comma che "dall'entrata in vigore della presente legge ricadono nella normativa in essa prevista tutti gli interventi comunque inerenti alla formazione professionale, realizzati in qualsiasi settore dell'attività produttiva e dei servizi, gestiti direttamente o sovvenzionati dalla Regione in applicazione di disposizioni regionali".

Mi sembra che con questa modifica all'art. 6, fatta all'ultimo momento dopo che già erano avvenuti incontri e la Commissione aveva elaborato questo progetto di legge, si vada completamente contro lo spirito con cui si era impostata questa legge. Vorrei anche aggiungere che non vedo i motivi per cui questa attività di formazione del personale sanitario, pur facendo riferimento alle disposizioni nazionali, al piano sanitario regionale, non possa rientrare in una programmazione. Se si incomincia a tener fuori un settore e in futuro la cosa si ripeterà, si potrà fare al limite il 10% di formazione attraverso i centri pubblici, penso che ci rimarrà ben poco di programmato in questo settore.

Quindi il nostro emendamento propone di eliminare l'art. 6 o arrivare in via subordinata ad una definizione diversa di questo articolo.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Rollandin. Ne ha facoltà.

ROLLANDIN - (U.V.): Au moment de la discussion de la loi, j'avais prié M. Faval de prendre en considération cet amendement à cause du fait que dans la plupart des régions qui ont déjà légiféré, on a prévu une loi particulière dans le domaine de la santé, à la suite des questions qu'il y a encore à discuter à niveau national sur les professions sanitaires. Si on prévoit à l'intérieur de cette loi le tout, sans faire exception dans le domaine de la santé, ce sera impossible de faire les cours et ce sera même difficile de gérer ceux qu'on est déjà en train d'effectuer. C'est uniquement dans ce sens qu'on a prié d'ajouter cet article, mais on prévoit que la matière soit réglée par une loi régionale, qui devra tenir compte de l'existence d'une loi-cadre.

Pour le reste, je pense qu'on peut faire référence aux lois du Veneto et de l'Emilia-Romagna, qui ont déjà fait une loi dans ce secteur en prévoyant une loi particulière dans le domaine de la santé.

Quant à la proposition d'amendement qui propose "in alternativa con le leggi dello Stato", si ça peut ranger les choses, je pense que c'est possible.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Vice Presidente Faval. Ne ha facoltà.

FAVAL - (U.V.): L'emendamento recita così: "Il personale sanitario e socio-assistenziale, le attività rivolte all'aggiornamento e alla riqualificazione degli operatori dei vari settori, sono disciplinate dalla presente legge, nel quadro di una normativa statale e vigente in materia, e tenendo conto delle indicazioni del piano socio-sanitario regionale".

Allora insisterei sulla necessità di lasciarlo così ed aggiungerei che rispetto alle osservazioni fatte dal Consigliere Cout circa altri articoli della legge che prevedono che questa deve essere una normativa che riguarda tutta la formazione professionale, è chiaro che questo si rivolge a tutto ciò che non è previsto dalla legge stessa. Se la legge dice che il settore sanitario verrà regolamentato con una normativa specifica, è chiaro che così si farà.

PRESIDENTE: C'è un emendamento soppressivo dell'art. 6; lo metto in approvazione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 28

Votanti: 27

Favorevoli: 7

Contrari: 20

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Il Consiglio non approva

PRESIDENTE: In via subordinata c'è un altro emendamento che propone la sostituzione con un altro articolo 6.

Ha chiesto di parlare il Consigliere Cout. Ne ha facoltà.

COUT - (P.C.I.): Vorrei chiarire meglio questo emendamento subordinato, nel senso che la differenza che c'è fra l'art. 6 e questo sta nel fatto che queste attività che sono rivolte alla formazione, all'aggiornamento e riqualificazione, pur tenendo conto delle indicazioni del piano socio-sanitario di tutta la normativa vigente statale, secondo l' emendamento sostitutivo devono rientrare in questa legge, questo vuol dire che faranno parte di un'attività programmatoria ed andranno avanti assieme agli altri. C'erano delle difficoltà per fare entrare nella programmazione annuale e pluriennale le attività che dipendono dai fondi CEE a disposizione; alla fine si è capita l'importanza di inserire anche queste attività in una programmazione pluriennale e annuale, e penso che anche questo possa rientrare in questa logica.

Per quanto riguarda le esperienze di altre Regioni, è vero che siamo Consiglieri della Regione Valle d'Aosta, ma possiamo tenere conto di quello che è stato detto in Emilia, possiamo anche tenere conto di quello che è stato messo nella legge n. 8 del 1980, sulla formazione professionale, dove allo articolo 21, per ciò che riguarda le norme per la formazione degli operatori sanitari, si dice che l'attività rivolta alla formazione, aggiornamento e riqualificazione degli operatori sanitari è disciplinata dalla presente legge nel quadro delle normative statali vigenti in materia.

Mi sembra che sono interpretazioni diverse che si possono fare; se in Valle d'Aosta vogliamo fare una buona legge sulla formazione professionale, dobbiamo farla in modo che comprenda tutte le attività nel modo programmato, coordinato ed organico.

L'emendamento sostitutivo chiede che si faccia questo.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Vice Presidente Faval. Ne ha facoltà.

FAVAL - (U.V.): Solo per ribadire che non è il caso che ripeta quanto detto prima per spiegare che non accettiamo l'emendamento.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 26

Favorevoli: 7

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Contrari: 19

Il Consiglio non approva

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 6 nel testo originario:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 26

Favorevoli: 19

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: C'è un articolo 6 bis presentato dai Consiglieri Cout e Carlassare. Ha chiesto di parlare il Consigliere Cout. Ne ha facoltà.

COUT - (P.C.I.): E' vero che la discussione per ciò che riguarda la legge sull'artigianato è ferma perchè si aspetta la normativa nazionale, anche se la cosa può essere abbastanza discutibile, però penso che il problema degli apprendisti, pur essendo in gran parte riferiti all'artigianato, possa cominciare a vedere un minimo di soluzione per ciò che riguarda il collegamento con la formazione professionale.

Noi con questo emendamento non andiamo ad incidere su quelli che possono essere i contratti di lavoro o su questioni sindacali; è solo un emendamento che dà la possibilità agli apprendisti di disporre di ore e di denari anche per poter partecipare a questa attività di formazione professionale. Naturalmente queste agevolazioni si prevede che possano anche andare nei confronti di artigiani e piccoli imprenditori, che possano mettere a disposizione i loro locali per questa attività di formazione professionale. Altrimenti siamo convinti che per ciò che riguarda questo settore l'attività di formazione professionale la si dovrebbe aspettare ancora per un bel po'.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Carlassare. Ne ha facoltà.

CARLASSARE - (Nuova Sinistra): Vorrei ribadire un concetto cui ho già fatto cenno in sede di dibattito generale. Proprio perchè noi ci troviamo di fronte ad una profonda modifica del mestiere, dell'attività umana, dove i canoni che avevano una loro validità fino a dieci anni fa sono praticamente scomparsi o stanno scomparendo, ritengo che un settore molto importante come quello dell'artigianato, soprattutto in una Regione come la nostra, dove si utilizzano gli apprendisti, debba rientrare pienamente all'interno di una legge di formazione professionale. Dobbiamo tener presente che ormai dire artigiano non vuol dire solo barbiere o sarto o calzolaio, ci troviamo di fronte ad attività artigiane con relativo utilizzo di apprendista, perchè è soprattutto in questi tipi di aziende che c'è l'apprendista che non troviamo invece nella grande industria, ma in attività artigiane che sono, dal punto di vista tecnologico e dal punto di vista della capacità professionale, decisamente all'avanguardia, per cui la formazione professionale di questa figura non può essere demandata solo alla pratica che il ragazzo acquisisce all'interno di quella che una volta era la bottega e adesso diventa un laboratorio molto avanzato dal punto di vista tecnologico, ma deve essere inserita nella programmazione generale che riguarda la formazione professionale.

Teniamo presente che in questo senso, oltre che ad una legge che regolamenti tutto l'artigianato stanno venendo avanti delle richieste per quanto riguarda gli artigiani, proprio di avere delle agevolazioni a tutti i livelli, quindi anche per quanto riguarda la formazione professionale per poter avere degli apprendisti che, diversamente si trovano in difficoltà ad assumere sia per i costi che per la normativa che molte volte impedisce di formare della manodopera qualificata usufruendo solo delle strutture aziendali.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Minuzzo. Ne ha facoltà.

MINUZZO - (P.S.D.I.): Concordo con l'emendamento presentato dai Consiglieri Cout e Carlassare, anche perchè ho presentato la proposta di legge n. 496, che forse i colleghi più solerti hanno già letto, di modifica alla legge regionale 10.5.1957, che disciplina l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.

Fra l'altro in questa proposta di legge viene previsto che per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane il titolare possieda una adeguata capacità professionale (e segue un elenco di cosa si intende per adeguata capacità professionale) per cui i corsi per l'istituzione dei quali è stato presentato l'emendamento, poi si identificano nella legge regionale sull'artigianato.

Non so ancora se il Vice Presidente Faval, che è stato il maggior artefice della presentazione di questa legge sulla formazione professionale, accetterà l'emendamento or ora proposto, e abbia già preso visione della proposta di legge che ho presentato, ma vorrei che ne tenesse conto in quanto questa dovrebbe andare in discussione fra breve.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Vice Presidente Faval. Ne ha facoltà.

FAVAL - (U.V.): Ho detto in precedenza che la questione dell'apprendistato, a nostro parere, si colloca in una logica diversa rispetto a quella che stiamo regolamentando qui, nel senso che l'apprendista è più che altro una figura tecnico-giuridica e sindacale che deve essere ridefinita e sappiamo tutti che ci sono in questa materia delle proposte anche a livello nazionale, per cui ci è sembrato che non fosse opportuno inserire la figura dell'apprendista in questa legge, proprio perchè - come anche il Consigliere Minuzzo dice nell'illustrare ciò che sta per proporre al Consiglio regionale - l'apprendista deve avere un'adeguata formazione professionale. Noi qui stiamo trattando di questo: cosa poi diventerà colui che tale formazione ha ricevuto non sappiamo. Quindi ribadisco che quella figura non possa essere regolamentata perchè occorre prima ride-finire i rapporti giuridico-sindacali fra l'apprendista e il datore di lavoro.

Noi facciamo formazione professionale che è una fase precedente rispetto a questa. Pertanto l'emendamento riteniamo di non poterlo accogliere.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Carlassare. Ne ha facoltà.

CARLASSARE - (Nuova Sinistra): Per dichiarazione di voto. Vorrei ribadire che per formazione professionale non si può intendere solo quella che si fa prima dell'immissione nel mondo del lavoro, ma deve necessariamente intendersi - e mi pare che questo spirito accompagni tutta la legge - anche quella formazione professionale che è conseguente allo svolgimento di un'attività o che accompagna una specializzazione ulteriore o diversa.

Senza entrare nel merito della definizione della figura giuridico-sindacale dell'apprendista, ritengo che però dare la possibilità all'apprendista di inserirsi in un progetto di formazione professionale sia un aspetto positivo e per l'apprendista e per il titolare dell'azienda dove l'apprendista esercita la sua attività.

Diversamente ci troviamo di fronte ad un aspetto della formazione professionale che sfugge totalmente dalla volontà programmatoria della Regione, in quanto formazione professionale in ogni caso accompagna il maturare dell'apprendimento e sarà demandata solo all'imprenditore con tutti i limiti e le contraddizioni che ne derivano.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento presentato dai Consiglieri Cout e Carlassare:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 27

Favorevoli: 9

Contrari: 18

Il Consiglio non approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7

CAPO II

PROGRAMMAZIONE

Art. 7

Criteri di programmazione

La Regione adotta per le attività di orientamento e formazione professionale il metodo della programmazione che costituisce il momento attuativo del piano regionale di sviluppo.

La programmazione è ispirata al principio della flessibilità e non ripetitività dei corsi di formazione professionale e si articola in piani triennali e programmi annuali.

PRESIDENTE: All'art. 7 c'è un emendamento dei Consiglieri Cout e Carlassare. Ha chiesto di parlare il Consigliere Cout. Ne ha facoltà.

COUT - (P.C.I.): Prima di chiarire i motivi che ci hanno portato a presentare questo emendamento, vorrei dire che rispetto all'emendamento che abbiamo votato adesso, era nostra intenzione presentare, in caso fosse respinto, un ordine del giorno in cui si impegna la Giunta regionale di presentare al più presto un'apposita proposta in Consiglio, per definire meglio il problema degli apprendisti e della relativa formazione professionale.

Non abbiamo potuto presentarlo perchè la rigidità del Regolamento imporrebbe di votare questo ordine del giorno durante la discussione generale della legge e ci sarebbe piaciuto sentire in proposito quale impegno si prenderebbe la Giunta su questo problema, per cui presenteremo un'interpellanza o mozione in proposito.

Per quanto riguarda l'art. 7, abbiamo inteso aggiungere questo nuovo comma perchè secondo noi è importante far sì che le Comunità Montane, che sono l'unità territoriale minima di programmazione, vengano tenute in considerazione proprio in questa che vuol essere un'attività che va a fare riferimento ad una programmazione regionale.

Ed anche all'art. 11 nella composizione della Consulta, chiediamo che ci siano dei rappresentanti delle Comunità Montane che dovrebbero essere sentiti.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Vice Presidente Faval. Ne ha facoltà.

FAVAL - (U.V.): Per quanto riguarda l'impegno che il Consigliere Cout chiede alla Giunta regionale per la definizione del problema degli apprendisti, io non faccio parte della Giunta ma penso di poter dire che l'esecutivo ha dimostrato, nel presentare questo disegno di legge, la volontà e disponibilità a concludere il discorso; pertanto non appena avremo terminato l'iter di questo provvedimento legislativo, inizieremo l'altro nell'ordine che avevamo previsto.

Per quel che riguarda le Comunità Montane, abbiamo ritenuto di non inserirle con tutti gli organi della nostra Regione. Anche qui si tratta di una scelta precisa, che conoscete e che potete anche non condividere, così come noi ci permettiamo di non condividere alcune delle vostre valutazioni politiche, perchè riteniamo che non sia un organismo che possa, in termini pratici, partecipare a questo tipo di funzioni.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 27

Favorevoli: 9

Contrari: 18

Il Consiglio non approva

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 7 nel testo originario:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 18

Favorevoli: 18

Astenuti: 9 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 8:

Art. 8

Procedure

La Giunta regionale, nell'ambito delle linee del piano di sviluppo regionale di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 12, sulla base delle indicazioni fornite dal servizio di formazione e orientamento professionale di cui al successivo art. 27, tenuto conto dei pareri espressi dalla Consulta regionale per la formazione professionale di cui all'art. 11 della presente legge, presenta una proposta di piano triennale per la formazione professionale.

Tale proposta è presentata entro il 31 marzo al Consiglio regionale che, previo parere della Commissione consiliare competente, la approva entro 60 giorni dalla data di presentazione.

La Giunta regionale, sulla base del piano triennale, presenta una proposta di programma annuale che deve essere approvata dal Consiglio regionale entro il mese di giugno di ogni anno.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 8:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 9:

Art. 9

Piano triennale

Il piano triennale della formazione professionale specifica:

le linee di intervento e le priorità per i vari settori, ivi compresi i progetti speciali da proporre per il finanziamento da parte del Fondo Sociale Europeo;

la previsione globale di spesa e la sua ripartizione per esercizi finanziari e per i settori di intervento;

i tempi, i criteri e i finanziamenti degli interventi rivolti all'adeguamento delle strutture regionali di formazione, nonchè alla installazione di nuove sedi;

gli interventi rivolti a sostenere ed a migliorare sotto il profilo contenutistico, tecnico e metodologico-didattico il sistema formativo regionale, compresi i corsi di formazione e aggiornamento per i docenti e per gli operatori della formazione professionale e relativa previsione di spesa;

le modalità degli interventi di orientamento di cui all'art. 26 della presente legge e relativa previsione di spesa;

le ricerche e gli studi per iniziative di osservazione permanente sul mercato del lavoro di cui all'art. 30 della presente legge e relativa previsione di spesa;

il censimento delle strutture scolastiche pubbliche presenti nella Regione, con particolare riferimento alla localizzazione, alla tipologia degli indirizzi didattici, alla capacità ricettiva di allievi e alla dotazione di strumentazione elaboratori didattici, ai fini di una eventuale loro utilizzazione per la formazione professionale;

il volume e la tipologia delle iniziative formative da riservare alla gestione regionale o alla gestione convenzionata;

le previsioni di massima del numero delle unità da qualificare, specializzare, riqualificare, aggiornare nei diversi settori di intervento. Il piano deve prevedere il massimo utilizzo delle strutture regionali di formazione professionale.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 9:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 10:

Art. 10

Programma annuale

Il programma annuale, tenuto conto delle previsioni, dei criteri e delle modalità stabiliti dal piano triennale, specifica:

l'impegno di spesa riferibile all'esercizio finanziario nell'ambito della previsione globale di finanziamento triennale, con l'indicazione dei costi delle attività programmate;

i settori di intervento, il numero delle unità da qualificare, specializzare, riqualificare o aggiornare nell'anno, in ciascuno di essi;

il numero, il tipo e la durata dei corsi, la loro articolazione in cicli formativi, la loro localizzazione, il numero degli allievi per ogni corso;

i progetti speciali da proporre per il finanziamento da parte del Fondo Sociale Europeo;

le unità di personale docente e non docente;

gli interventi da realizzarsi mediante gestione regionale o gestione convenzionata;

l'ammodernamento o l'ampliamento delle sedi e delle attrezzature dei Centri di Formazione Professionale a gestione regionale;

le tipologie degli interventi, la produzione di sussidi e materiali multimediali eventualmente da affidare ad Istituti specializzati, le attività seminariali e di convegni da realizzare relativamente al settore dell'orientamento;

gli oggetti degli studi e delle ricerche da attivare ed eventualmente affidare ad Istituti specializzati, nonchè le modalità ed i termini di convenzionamento, in relazione alla attività dell'ufficio per l'osservazione sul mercato del lavoro, di cui al successivo art. 30.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 10:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 11:

Art. 11

Consulta regionale per la formazione professionale

E' istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Consulta regionale per la formazione professionale con compiti di consultazione e proposta.

Tale Consulta è composta da:

il Presidente della Giunta regionale o suo delegato - Presidente;

gli Assessori regionali;

il Sovraintendente agli Studi della Valle d'Aosta;

il responsabile del Servizio di Formazione e Orientamento Professionale;

tre rappresentanti degli enti territoriali designati dall'Associazione Sindaci;

il Direttore dell'Ufficio regionale del Lavoro e della Massima Occupazione;

tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti;

tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e del movimento cooperativo;

i Presidenti dei distretti scolastici della Regione;

un esperto designato dal Presidente della Giunta;

il responsabile dell'Ufficio Studi e Programmazione regionale;

un esperto dell'I. S. F. O. L.

Per la formulazione dei pareri richiesti ai sensi della presente legge è previsto un termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal momento della richiesta del parere stesso, trascorso il quale l'atto si considera valido a tutti gli effetti, anche in assenza del parere.

Ai compiti di segreteria della Consulta provvede l'Ufficio per gli interventi formativi di cui all'art. 28 della presente legge.

PRESIDENTE: All'art. 11 vi sono due emendamenti, due della Commissione e due dei Consiglieri Cout e Carlassare. Fra gli emendamenti della Commissione uno è identico a quello dei Consiglieri Cout e Carlassare.

Metto in approvazione il primo emendamento della Commissione che è uguale a quello dei Consiglieri Cout e Carlassare e che aggiunge dopo le parole: "Assessori regionali" le parole "o loro delegati"; successivamente si dice sia nell'uno che nell'altro emendamento, "due Consiglieri regionali di cui uno appartenente alla minoranza consiliare":

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: C'è ancora un emendamento presentato dai Consiglieri Cout e Carlassare che riguarda i rappresentanti degli enti territoriali. C'è la proposta di portare a nove i tre rappresentanti degli enti territoriali, di cui otto delle Comunità Montane e uno del Comune di Aosta. Questa è la sostanza dell'emendamento. Lo metto in approvazione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 27

Favorevoli: 9

Contrari: 18

Il Consiglio non approva

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 11 nel testo emendato:

Art. 11

Consulta regionale per la formazione professionale

E' istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Consulta regionale per la formazione professionale con compiti di consultazione e proposta.

Tale Consulta è composta da:

il Presidente della Giunta regionale o suo delegato - Presidente;

gli Assessori regionali o loro delegati;

due Consiglieri regionali di cui uno appartenente alla minoranza consiliare;

il Sovraintendente agli Studi della Valle d'Aosta;

il responsabile del Servizio di Formazione e orientamento professionale;

tre rappresentanti degli enti territoriali designati dall'Associazione Sindaci;

il Direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione;

tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti;

tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e del Movimento cooperativo;

i Presidenti dei Distretti scolastici della Regione;

un esperto designato dal Presidente della Giunta;

il responsabile dell'Ufficio Studi e Programmazione Regionale;

un esperto dell'I. S. F. O. L..

Per la formulazione dei pareri richiesti ai sensi della presente legge è previsto un termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal momento della richiesta del parere stesso, trascorso il quale l'atto di considera valido a tutti gli effetti, anche in assenza del parere.

Ai compiti di segreteria della Consulta provvede l'ufficio per gli interventi formativi di cui all'art. 28 della presente legge.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 18

Astenuti: nove (Bajocco, Carlassare, Carrai, Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin, Tonino)

Favorevoli: 18

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 12:

CAPO III

GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 12

Strutture e attività di formazione professionale

Il sistema di formazione professionale può essere realizzato in strutture e attività a gestione regionale e in strutture e attività a gestione convenzionata.

Le strutture di formazione professionale vengono denominate Centri di formazione professionale.

I Centri di formazione professionale sono unità logistiche con carattere di stabilità e continuità, impegnate in attività formative mono o plurisettoriali, dotate in misura adeguata di ambienti, laboratori, servizi, attrezzature e del personale necessario idonei ad assicurare la progettazione, l'organizzazione e lo svolgimento degli interventi formativi previsti dal piano triennale e dal programma annuale.

Le attività di cui al primo comma sono unità didattiche progettate in presenza di fabbisogni specifici, senza carattere ricorrente, realizzate in ambienti idonei.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 12:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 13:

Art. 13

Centri e attività di formazione professionale a gestione regionale

I Centri di formazione professionale a gestione regionale fanno capo funzionalmente e organizzativamente al Servizio di Formazione e Orientamento Professionale ed hanno autonomia didattica e amministrativa nell'ambito delle direttive emanate dal succitato Servizio.

Spetta alla Giunta regionale, sentita la Consulta:

l'individuazione delle sedi da destinare a Centri di formazione professionale a gestione regionale indicando, per ciascuna di esse, la finalizzazione di massima per grossi settori di intervento;

l'istituzione, la riconversione e l'eventuale soppressione dei Centri in coerenza con le indicazioni contenute nel piano triennale.

La Regione può, inoltre, gestire attività formative specifiche e a carattere non ricorrente, anche in sedi occasionali pubbliche, private o aziendali.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 13:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 14:

Art. 14

Centri e attività di formazione professionale a gestione convenzionata

Per l'attuazione nel piano triennale e nel programma annuale, la Regione può stipulare una convenzione con:

Centri di formazione professionale degli enti locali;

Centri di formazione professionale di enti che siano emanazione: del le organizzazioni democratiche dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori; di associazioni con finalità formative e sociali; di imprese e loro consorzi; del movimento cooperativo.

Per poter avere accesso al regime di convenzione, gli enti di cui al comma precedente, lettera b), devono possedere i seguenti requisiti:

avere come fine la formazione professionale;

disporre di strutture, capacità organizzative e attrezzature idonee;

non perseguire scopi di lucro;

garantire il controllo sociale delle attività tramite appositi comitati che verranno costituiti ad hoc dalla Giunta regionale;

applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;

rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun Centro di attività;

7) accettare il controllo della Regione, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

Per poter avere accesso al regime di convenzione, gli enti locali di cui alla lettera a) devono possedere i requisiti indicati ai numeri 4, 6, 7 del comma precedente.

Per la realizzazione di attività formative specifiche ed a carattere non ricorrente, la Regione può altresì stipulare convenzioni con gli enti di cui al primo comma, lettere a) e b), nonché con le imprese o loro consorzi purchè dispongano di ambienti, capacità organizzative e attrezzature idonee ed accettino il controllo della Regione.

PRESIDENTE: All'art. 14 c'è un emendamento dei Consiglieri Cout e Carlassare al 4° comma.

Ha chiesto di parlare il Consigliere Cout. Ne ha facoltà.

COUT - (P.C.I.): Dapprima avevamo presentato in Commissione un emendamento anche per gli articoli 16 e 17, per quanto riguarda i comitati di controllo sociale dei vari corsi di formazione professionale, poi abbiamo pensato che forse con un impegno affinché questo controllo sociale sia effettivamente realizzato secondo le funzioni ed i fini che vengono proposti all'art. 16, si potrebbe avere un unico comitato per quanto riguarda la formazione professionale nei centri pubblici ed avere a parte gli altri comitati di controllo sociale. Ma ci pare che si possa avere questa garanzia all'art. 14 al 4° punto, benchè sia necessario chiarire alcune cose.

Qui si parla di controllo sociale che deve avvenire attraverso appositi comitati e perciò riguarda i centri a gestione convenzionata con comitati che verranno costituiti ad hoc dalla Giunta regionale.

Ecco, questo "ad hoc" a noi non basta e chiediamo che questi comitati vengano invece costituiti dalla Giunta regionale con funzioni di cui al successivo art. 16 e con composizione rispondente alle esigenze specifiche del centro e con la presenza di studenti e insegnanti.

Dico questo perchè se noi andassimo a costituire questi comitati secondo la composizione dell'art. 17 non andrebbe bene in questo caso laddove ci sono corsi specifici o di settore, che devono avere una composizione diversa e tenere conto di quella che è la realtà del centro che si vuole controllare.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Vice Presidente Faval. Ne ha facoltà.

FAVAL - (U.V.): La proposta di emendamento del Consigliere Cout si rifà a quella che è la situazione attuale, cioè in ogni centro praticamente esiste una forma di controllo. Gli stessi Sindacati ci hanno confessato che spesso si suddividono le presenze in questi settori senza che le persone da loro stessi designate e che dovrebbero essere le più qualificate a seguire l'attività, siano sempre in grado di farlo.

Noi abbiamo ritenuto invece di rifarci ad un unico comitato di controllo sociale di questa attività, ritenendo che questo potrebbe essere finalmente composto da veri professionisti della formazione professionale, cioè da persone che in effetti conoscono tutte le procedure riguardanti la formazione professionale, perchè la cosa che si deve capire è questa: il controllo non significa che i membri di questo comitato debbano verificare ad esempio alla Rossignol se durante il corso di formazione professionale è stato insegnato a fare bene i bastoncini da sci, anche perchè nessuno di coloro che fa parte del comitato sa come si fanno i bastoncini da sci.

Il problema è invece quello di verificare che i denari, che sono denari pubblici, vengano utilizzati correttamente. Riteniamo che sia valida questa proposta di avere un comitato di controllo composto da veri professionisti. Siccome anche qui il discorso è che siamo in Valle d'Aosta, con un'estensione territoriale relativamente ristretta ed abbiamo la possibilità, anche dal punto di vista logistico, di muoverci con sufficiente agilità, è meglio se abbiamo in funzione un organismo che è conscio delle proprie funzioni.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento dei Consiglieri Cout e Carlassare:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 24

Votanti: 24

Favorevoli: 7

Contrari: 17

Il Consiglio non approva

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 14 nel testo originario:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 25

Votanti: 18

Favorevoli: 18

Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 15:

Art. 15

Criteri e oggetto delle convenzioni

La Giunta regionale stipula le convenzioni con gli enti, le imprese e loro consorzi previsti dall'art. 14. Le convenzioni si ispirano ai seguenti principi:

ai soggetti convenzionati sono assicurati:

omogeneità di trattamento e parità di condizioni;

rispetto della proposta formativa;

responsabilità della gestione, sottoposta alla vigilanza della Regione.

Le convenzioni, predisposte dal Servizio di Formazione ed Orientamento Professionale, stabiliscono:

la tipologia, la durata dei corsi e il relativo numero di allievi;

i Centri di formazione professionale o le sedi in cui si svolgono gli interventi;

il numero delle unità di personale (direttivo, amministrativo, docente, ausiliario) necessario;

l'obbligo di applicare agli operatori dipendenti dai Centri di formazione professionale degli enti di cui all'art. 14, 1° comma, lettera b), il relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;

l'entità del finanziamento regionale, le modalità di erogazione, rendicontazione e restituzione di eventuali somme non utilizzate;

l'obbligo di rendere pubblico il bilancio annuale relativo alle attività formative;

l'obbligo di accettare il controllo della Regione sullo svolgimento delle attività e sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati, anche mediante ispezioni;

l'obbligo di sottostare al controllo sociale delle attività;

l'obbligo di applicare le norme in materia di contratto collettivo nazionale di lavoro di gente in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella convenzione, la Giunta regionale, previa diffida a regolarizzare entro congruo termine gli adempimenti dovuti, dichiara la risoluzione della convenzione e dispone la revoca dei finanziamenti.

PRESIDENTE: all'art. 15 c'è un emendamento della Commissione che prevede l'aggiunta al punto 9 dopo le parole "lavoro vigenti" di "e in materia di igiene e sicurezza del lavoro". Lo metto in approvazione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 15 nel testo emendato:

Art. 15

Criteri e oggetto delle convenzioni

La Giunta regionale stipula le convenzioni con gli enti, imprese e loro consorzi previsti dall'art. 14.

Le convenzioni si ispirano ai seguenti principi:

ai soggetti convenzionati sono assicurati:

omogeneità di trattamento e parità di condizioni;

rispetto della proposta formativa;

responsabilità della gestione, sottoposta alla vigilanza della Regione.

Le convenzioni, predisposte dal Servizio di Formazione e Orientamento Professionale, stabiliscono:

la tipologia, la durata dei corsi e il relativo numero di allievi;

i Centri di formazione professionale o le sedi in cui si svolgono gli interventi;

il numero delle unità di personale (direttivo, amministrativo, docente, ausiliario) necessario;

l'obbligo di applicare agli operatori dipendenti dai Centri di formazione professionale degli enti di cui all'art. 14, 1° comma, lettera b), il relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;

l'entità del finanziamento regionale, le modalità di erogazione, rendicontazione e restituzione di eventuali somme non utilizzate;

l'obbligo di rendere pubblico il bilancio annuale relativo alle attività formative;

l'obbligo di accettare il controllo della Regione sullo svolgimento delle attività e sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati, anche mediante ispezioni;

l'obbligo di sottostare al controllo sociale delle attività;

l'obbligo di applicare le norme in materia di contratto vigenti ed in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella convenzione, la Giunta regionale, previa diffida a regolarizzare entro congruo termine gli adempimenti dovuti, dichiara la risoluzione della convenzione e dispone la revoca dei finanziamenti.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 16:

CAPO IV

CONTROLLO SOCIALE E DIRITTO DEGLI ALLIEVI

Art. 16

Funzioni del Comitato di controllo sociale

Il controllo sociale della gestione degli interventi di formazione professionale è assicurato da un apposito Comitato.

Tale Comitato:

formula proposte per la migliore organizzazione didattica dei Centri di formazione professionale, per le iniziative sperimentali e integrative e per eventuali attività di recupero in favore degli allievi;

esprime pareri sull'attuazione dei servizi sociali a favore degli allievi;

esprime una valutazione sull'organizzazione degli interventi formativi e sui rendiconti finanziari.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 16.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 17:

Art. 17

Composizione del Comitato di controllo sociale

Il Comitato di controllo sociale, istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da:

i Direttori dei Centri di Formazione professionale;

il responsabile del Servizio di Formazione e Orientamento professionale o un suo delegato;

tre membri designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano regionale;

tre membri designati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e del movimento cooperativo.

Il Comitato di controllo sociale dura in carica due anni ed è validamente costituito anche nel caso in cui manchino una o più designazioni, purché si raggiungano almeno i due terzi della composizione prevista.

Nella sua prima adunanza il Comitato elegge fra i componenti in carica il Presidente.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 17:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 18:

Art. 18

Provvidenze e diritti degli allievi

La Regione contribuisce a rendere effettivo il diritto alla formazione professionale mediante provvidenze e agevolazioni da stabilire con appositi provvedimenti.

Tutti gli utenti dei corsi di formazione professionale di cui alla presente legge sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro.

Per quanto concerne le agevolazioni relative ai mezzi di trasporto stabilite da disposizioni regionali, la frequenza di corsi di formazione professionale previsti dalla presente legge è equiparata a quella dei corsi scolastici.

Per quanto riguarda la facoltà di differire il servizio militare di leva, l'utilizzo delle tariffe preferenziali relative ai mezzi di trasporto statali, le agevolazioni di carattere fiscale e previdenziale, le agevolazioni previste dall'art. 10 della legge 20.5.1970, n. 300, si fa rinvio alla normativa statale.

Gli allievi hanno il diritto di riunione in assemblea nei locali del Centro, fuori dell'orario scolastico, compatibilmente con la disponibilità dei locali e del personale addetto, e in orario scolastico, per non più di due ore al mese.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 18:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 19:

CAPO V

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Art. 19

Indirizzi di programmazione didattica.

La Regione stabilisce gli indirizzi di programmazione didattica per gli interventi formativi di cui all'art. 4 della presente legge, in conformità alla disciplina nazionale delle qualifiche professionali in rapporto a fasce di mansioni e funzioni professionali omogenee.

Gli indirizzi di programmazione didattica devono:

conformarsi a criteri di brevità ed essenzialità dei corsi e dei cicli formativi, anche attraverso una strutturazione modulare e l'adozione di sistemi di alternanza tra esperienze formative ed esperienze di lavoro;

favorire la crescita della personalità degli allievi attraverso la acquisizione di una cultura professionale non puramente addestrativa e mansionale;

rispettare l'unitarietà metodologica tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali;

tener conto dei livelli scolastici di partenza e dell'esperienza professionale degli allievi;

essere adattati alle esigenze locali.

Gli indirizzi di programmazione didattica definiscono:

gli obiettivi, il grado di preparazione e le capacità operative da raggiungere ai vari livelli di formazione mediante gli interventi di cui all'art. 4 della presente legge; le materie di insegnamento e gli eventuali periodi di tirocinio pratico, la durata dei corsi e dei cicli in cui si articolano;

i requisiti di ammissione;

le attrezzature necessarie;

i contenuti e le modalità di esecuzione delle prove finali di accertamento.

La Giunta regionale approva gli indirizzi di programmazione didattica predisposti dal servizio di formazione e orientamento professionale che si avvale di un comitato tecnico-scientifico, organismo consultivo designato dalla Giunta regionale, composto da esperti per profilo professionale, da esperti sul piano formativo, della programmazione didattica e della evoluzione della organizzazione del lavoro e delle figure professionali e da equipe di docenti incaricati della conduzione di corsi. Gli esperti potranno essere reperiti nel mondo della scuola, fra tecnici delle imprese delle aziende e delle associazioni di categoria o presso centri e istituti operanti nel campo della formazione professionale, anche esterni alla Regione.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 19:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 20:

Art. 20

Raccordi con il sistema scolastico

La formazione professionale non è un canale formativo alternativo alla scuola secondaria superiore.

La Regione, nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 30 della legge 16.5.1978, n. 196, coordina le iniziative dei competenti organi regionali, tenuto conto anche dei pareri espressi ai sensi dell'art. 3, 1° comma, lettera a), della L.R. 8.8.1977, n. 55, al fine di assicurare il necessario raccordo tra lo sviluppo e la distribuzione territoriale di nuove istituzioni scolastiche e le strutture di formazione professionale previste dalla presente legge.

La Regione, per le competenze che le derivano dall'art. 2, lettera r) dello Statuto speciale, definisce, attraverso i suoi organi scolastici e sentito l'I.R.R.S.A.E. di cui alla L.R. 25. 8.1980, n. 43, le modalità di accesso alle diverse classi delle istituzioni scolastiche previste dalla citata lettera r), per gli allievi di formazione professionale che abbiano conseguito un attestato di qualifica.

La Regione, al fine di facilitare la cooperazione fra le iniziative di formazione professionale e le istituzioni scolastiche, adotta provvedimenti intesi a consentire l'utilizzazione reciproca delle relative strutture, delle attrezzature e del personale, anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni.

Per gli allievi della formazione professionale che abbiano superato l'età dell'obbligo scolastico, senza aver conseguito il relativo titolo di studio, la Regione adotta, con il consenso degli interessati, misure idonee a favorire la necessaria integrazione con le attività didattiche che dovranno essere attuate dalla competente autorità scolastica, cui spetta il conferimento del titolo.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 20.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 21:

Art. 21

Raccordi con il sistema produttivo

La Regione e gli enti di cui all'articolo 14 stipulano convenzioni con le imprese di tutti i settori produttivi per consentire agli allievi che frequentano iniziative formative professionali periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione, oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio ed esperienze di lavoro.

Il tirocinio e le esperienze di cui al comma precedente costituiscono attività formative e pertanto non possono essere utilizzati per scopi di produzione aziendale.

La Regione provvede a coprire gli allievi e il personale docente contro particolari rischi di infortunio connessi alla suddetta attività.

PRESIDENTE: All'art. 21 c'è un emendamento al 4° comma; si tratta di un emendamento aggiuntivo presentato dai Consiglieri Cout e Carlassare:

"Nelle convenzioni con le piccole medie imprese la Regione può stipulare accordi per favorire le imprese ad usufruire, presso i centri qualificati nei diversi settori, di servizi di consulenza nel campo del marketing, delle tecnologie ad alto livello, della conduzione amministrativa".

Lo metto in approvazione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 21 nel testo emendato:

Art. 21

La Regione e gli enti di cui all'articolo 14 stipulano convenzioni con le imprese di tutti i settori produttivi per consentire agli allievi che frequentano iniziative formative professionali periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione, oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio ed esperienze di lavoro.

Il tirocinio e le esperienze di cui al comma precedente costituiscono attività formative e pertanto non possono essere utilizzati per scopi di produzione aziendale.

La Regione provvede a coprire gli allievi e il personale docente contro particolari rischi di infortunio connessi alla suddetta attività.

Nelle convenzioni con le piccole e medie imprese la Regione può stipulare accordi per favorire le imprese ad usufruire, presso i centri qualificati nei diversi settori, di servizi di consulenza nel campo del marketing, delle tecnologie ad alto livello, della conduzione amministrativa.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 22:

Art. 22

Attestato di qualifica e certificato di frequenza

Al termine dei corsi di qualificazione, riqualificazione, specializzazione, ai partecipanti ritenuti idonei a seguito di una prova d'esame, la Regione rilascia un attestato in base al quale gli Uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.

L'attestato di cui sopra costituisce titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Al termine dei corsi di aggiornamento viene rilasciato ai partecipanti un certificato di frequenza.

Il passaggio di un ciclo formativo all'altro di un medesimo corso avviene, alla fine del ciclo, tramite prove intermedie interne, espletate dai docenti del corso, secondo le modalità stabilite dalla direzione del Centro.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 22:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 23:

Art. 23

Esami

Le prove finali per il conseguimento dell'attestato di qualifica rilasciato dalla Regione, si svolgono alla presenza di Commissioni esaminatrici costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Le singole Commissioni sono così composte:

un rappresentante della Regione in qualità di Presidente;

un esperto designato dal Sovraintendente agli Studi per la Valle d'Aosta;

un esperto designato dal Direttore dell'Ufficio regionale del Lavoro e della Massima Occupazione;

un esperto designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro;

un esperto designato dalle Organizzazioni Sindacali di lavoro;

i docenti del corso.

Ai membri delle commissioni d'esame, eccezion fatta per i docenti del corso e per i dipendenti della Regione spetta un gettone di presenza la cui entità è fissata dalla Giunta regionale in misura non superiore ai compensi spettanti ai componenti le commissioni di esame nelle scuole statali. A coloro che risiedono in Comuni diversi da quel li in cui ha svolgimento l'esame, spetta inoltre il trattamento in missione previsto per il personale regionale.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'ar