Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 807 du 8 novembre 1989 - Resoconto

OGGETTO N. 807/IX - DISEGNO DI LEGGE: "INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DELLE IMPRESE ADERENTI AI CONSORZI GARANZIA FIDI".

PRESIDENTE:Comunico che questo provvedimento è accompagnato dal parere favorevole delle tre Commissioni competenti (1a, 3a e 4a).

Ha chiesto la parola l'Assessore alle Finanze, Voyat; ne ha facoltà.

VOYAT (UV):E' già la seconda volta che quest'anno il Consiglio si interessa di questo problema. La prima volta accadde il 27 aprile, in occasione dell'approvazione di un disegno di legge in cui si prevedeva un intervento sulle spese di esercizio.

Questa legge venne allora rinviata dal Presidente della Commissione di Coordinamento. Successivamente, in data 7 giugno 1989, è stata riapprovata dal Consiglio regionale, ma è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e la Regione si è poi costituita di fronte alla Corte Costituzionale per sostenere la propria competenza in materia.

Ora, su richiesta delle varie Confidi e con il loro accordo, si presenta questa legge per finanziare le Confidi previste dall'articolo 3: Confidi Industriali (3 miliardi), Commercianti (1 miliardo 500 milioni), Artigiani (1 miliardo 200 milioni) ed Albergatori (1 miliardo 500 milioni). Vi si prevede inoltre di finanziare con 500 milioni il factoring della Confidi Industriali.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, passiamo all’esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1.

Art. 1

1. Al fine di consolidare lo sviluppo della Valle d'Aosta consentendo la prosecuzione del programma di trasformazione socio-economica in atto, sono prorogati gli incentivi finanziari in favore dei Consorzi Garanzia Fidi di cui alle leggi regionali 11.8.1976 n. 32, 16.6.1978 nn. 22, 25 e 24.8.1982, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I finanziamenti regionali devono essere destinati all'abbattimento, fino al massimo del 50%, del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del Tesoro per ciascun settore di competenza, per le seguenti operazioni di investimento:

a) acquisto (compreso il terreno), ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento di immobili nonché di attrezzature, impianti, arredi e infrastrutture, comprese quelle relative al risparmio energetico e all'antinquinamento, da destinare all'attività dell'impresa;

b) spese per l'acquisto, e l'impianto delle imprese, comprese quelle relative alla promozione e distribuzione di prodotti aziendali nonché all'attività di ricerca e acquisto di brevetti;

c) acquisto di scorte nel limite del 20% dell'investimento con un massimo di Lire 50.000.000.

3. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari non potrà comunque essere inferiore a quello minimo stabilito, per lo stesso settore, dalla corrispondente normativa emanata dagli organi centrali dello Stato sul credito agevolato.

4. I Consorzi Garanzia Fidi dovranno presentare all'Assessorato delle Finanze, all'inizio di ciascun esercizio un programma degli incentivi che intendono attuare, indicando la misura dell'intervento proposto per ciascun tipo di operazione nonché una rendicontazione delle somme utilizzate nell'esercizio precedente. Le imprese beneficiarie dovranno impegnarsi a consentire, in qualsiasi momento, il controllo sulla destinazione dei finanziamenti in esame.

PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 1, proposto dalle tre Commissioni consiliari competenti.

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di consolidare lo sviluppo della Valle d'Aosta consentendo la prosecuzione del programma di trasformazione socio-economica in atto, sono prorogati gli incentivi finanziari in favore dei Consorzi Garanzia Fidi di cui alle leggi regionali 11 agosto 1976, n. 32, 16 giugno 1978, n. 22, 16 giugno 1978, n. 23, 16 giugno 1978, n. 25 e 24 agosto 1982, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti adesione della Regione ai Consorzi Garanzia Fidi fra gli industriali, gli albergatori, gli artigiani, i commercianti e gli agricoltori della Valle d'Aosta"

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all’unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 1 emendato.

Art. 1

1. Al fine di consolidare lo sviluppo della Valle d'Aosta consentendo la prosecuzione del programma di trasformazione socio-economica in atto, sono prorogati gli incentivi finanziari in favore dei Consorzi Garanzia Fidi di cui alle leggi regionali 11 agosto 1976, n. 32, 16 giugno 1978, n. 22, 16 giugno 1978, n. 23, 16 giugno 1978, n. 25 e 24 agosto 1982, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti adesione della Regione ai Consorzi Garanzia Fidi fra gli industriali, gli albergatori, gli artigiani, i commercianti e gli agricoltori della Valle d'Aosta.

2. I finanziamenti regionali devono essere destinati all'abbattimento, fino al massimo del 50%, del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del Tesoro per ciascun settore di competenza, per le seguenti operazioni di investimento:

a) acquisto (compreso il terreno), ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento di immobili nonché di attrezzature, impianti, arredi e infrastrutture, comprese quelle relative al risparmio energetico e all'antinquinamento, da destinare all'attività dell'impresa;

b) spese per l'acquisto, e l'impianto delle imprese, comprese quelle relative alla promozione e distribuzione di prodotti aziendali nonché all'attività di ricerca e acquisto di brevetti;

c) acquisto di scorte nel limite del 20% dell'investimento con un massimo di Lire 50.000.000.

3. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari non potrà comunque essere inferiore a quello minimo stabilito, per lo stesso settore, dalla corrispondente normative emanate dagli organi centrali dello Stato sul credito agevolato.

4. I Consorzi Garanzia Fidi dovranno presentare all'Assessorato delle Finanze, all'inizio di ciascun esercizio un programma degli incentivi che intendono attuare, indicando la misura dell'intervento proposto per ciascun tipo di operazione nonché una rendicontazione delle somme utilizzate nell'esercizio precedente. le imprese beneficiarie dovranno impegnarsi a consentire, in qualsiasi momento, il controllo sulla destinazione dei finanziamenti in esame.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 emendato, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2.

Art. 2

1. Sono prorogate, per l'anno 1989, le agevolazioni per operazioni di factoring, di cui alla legge regionale 23. 12.1988, n. 69, con contributi in conto interessi fino al limite massimo del 50% del tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro per il settore industria.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per le operazioni di cui al comma precedente, al Consorzio Garanzia Fidi tra gli Industriali della Valle d'Aosta, un contributo di Lire 500.000.000

3. Al termine di ciascun esercizio il Consorzio interessato presenterà all'Assessorato regionale alle Finanze un elenco delle ditte beneficiarie e dell'ammontare dell'intervento finanziario a ciascuno assegnato.

4. Le somme non erogate nell'esercizio saranno, per le stesse finalità, utilizzate nell'anno successivo.

PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento sostitutivo di tutto l'articolo 2, proposto dalle tre Commissioni competenti.

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

1. Sono prorogate, per l'anno 1989, le agevolazioni per operazioni di factoring, di cui alla legge regionale 23 dicembre 1988, n. 69, recante erogazione al Consorzio Garanzia Fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta di un contributo per l'anno 1988 per l'abbattimento del tasso d’interesse delle anticipazioni successioni di crediti commerciali (factoring) perfezionate da aziende valdostane, con contributi in conto interessi fino al limite massimo del 50% del tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro per il settore industria.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per le operazioni di cui al comma precedente, al Consorzio Garanzia Fidi tra gli industriali della Valle d'Aosta un contributo di Lire 500.000.000".

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2 bis, proposto dalle tre Commissioni consiliari competenti.

EMENDAMENTO

Dopo l’art. 2 è inserito il seguente art. 2 bis:

"Art. 2 bis

1. Al termine di ciascun esercizio il Consorzio interessato presenterà all'Assessorato regionale alle Finanze un elenco delle ditte beneficiarie e dell'ammontare dell'intervento finanziario a ciascun assegnato.

2. Le somme non erogate nell'esercizio saranno, per le stesse finalità utilizzate nell'anno successivo".

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 bis testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3.

Art. 3

1. Per l'anno 1989, la Giunta regionale è autorizzata, in base ai programmi d'intervento presentati da ciascun consorzio, ad erogare i seguenti finanziamenti:

a) Consorzio Garanzia Fidi tra gli Industriali della Valle d'Aosta (Legge regionale 11.8.1976, n. 32) Lire 3.000.000.000;

b) Consorzio Garanzia Fidi tra i Commercianti della Valle d'Aosta (Legge regionale 16.6.1978, n. 25) Lire 1.500.000.000;

c) Consorzio Garanzia Fidi tra gli Artigiani della Valle d'Aosta (Legge regionale 16.6.1978, n. 23) Lire 1.200.000.000;

d) Consorzio Garanzia Fidi tra gli Albergatori della Valle d'Aosta (Legge regionale 16.6.1978, n. 22) Lire 1.500.000.000.

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

MAFRICA (PCI):Siccome siamo alla fine del 1989 ed i finanziamenti sono relativi al 1989, vorrei avere conferma dall'Assessore sulla congruità degli stanziamenti, tenuto anche conto del fatto che, mentre in precedenza si finanziavano sia gli investimenti sia le spese di esercizio, adesso invece si finanziano soltanto gli investimenti. Vorrei sapere, in sostanza, se servono comunque e se saranno utilizzati tutti i fondi o no.

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l’Assessore alle Finanze, Voyat; ne ha facoltà.

VOYAT (UV):Questi stanziamenti ci sono stati richiesti dalle Confidi, le quali dovrebbero poi provvedere ai finanziamenti sulla base di programmi da loro stesse approvati. Stando ai programmi che loro ci avevano fatto vedere a suo tempo, c'era effettivamente questa necessità; comunque noi abbiamo previsto che, se i finanziamenti non saranno utilizzati nell'anno 1989, saranno considerati validi per il 1990, per il quale anno non saranno ulteriormente finanziabili.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 del quale abbiamo già dato lettura.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 4.

Art. 4

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in complessive Lire 7.700.000.000 per l'anno 1989 graverà sui capitoli del bilancio di previsione per l'anno in corso come indicato al successivo art. 5.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento previsto al capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento)" a valere sugli appositi accantonamenti iscritti all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 5.

Art. 5

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione:

Cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento)"

£. 7.700.000.000

Totale in diminuzione £. 7.700.000.000

=================

in aumento:

Cap. 36000 "Contributo al Consorzio Garanzia Fidi tra gli Industriali

- L.R. 11.8.1976, n. 32

- L.R. 16.6.1978, n. 24

- L.R. 19.6.1984, n. 85"

£. 3.500.000.0000

Cap. 36670 "Contributo al Consorzio Garanzia Fidi fra gli Artigiani della Valle d'Aosta

- L.R. 16.6.1978, n. 23

- L.R. 19.6.1984, n. 25"

£. 1.200.000.000

Cap. 36900 "Contributo al Consorzio Garanzia Fidi tra i Commercianti

- L.R. 16.6.1978, n. 25

- L.R. 19.6.1984, n. 25"

£. 1.500.000.000

Cap. 37850 "Contributo al Consorzio Garanzia Fidi tra gli Albergatori

- L.R. 16.6.1978, n. 22

- L.R. 1.6.1984, n. 19

- L.R. 2.11.1987, n. 90"

£. 1.500.000.000

Totale in aumento £. 7.700.000.000

=================

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, che sarà assente questo pomeriggio, ci ha chiesto di trattare il punto n. 25 all'ordine del giorno.

Se non ci sono obiezioni, ritengo che il Consiglio possa accogliere questa sua richiesta.