Objet du Conseil n. 30 du 13 janvier 1983 - Resoconto
OGGETTO N. 30/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE FORESTALE E DELLE STRUTTURE PRODUTTIVE PER LA PRIMA LAVORAZIONE DEL LEGNO".
PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.
ANDRIONE - (U.V.): Questo importante disegno di legge è il frutto di quasi 40 anni di sforzi fatti dal Servizio Forestale Valdostano e dalle amministrazioni che ci hanno preceduto. Gli interventi fatti nell'investimento boschivo cominciano adesso ad essere produttivi, quindi è opportuno e necessario che la Regione intervenga con una legge precisa onde poter sfruttare questa ricchezza regionale, ricchezza che è destinata a diventare sempre più importante, man mano che i rimboschimenti e le colture fatte aumentano naturalmente ed anche più importante per il fatto che il legno sta diventando nel mondo una materia prima sempre più rara e sempre più preziosa.
La legge è fatta in modo da garantire un intervento regionale a favore delle imprese che si occupano del settore del legno, 27 boschive e 54 segherie, ma al tempo stesso è fatta in modo da proteggere questo patrimonio. Infatti è previsto che siano premiate le imprese che nello sfruttamento dei boschi rispetteranno perfettamente le regole dettate dalla Forestale, mentre non saranno favorite, anzi saranno punite quelle imprese che, per mancanza di professionalità, dovessero danneggiare - com'è avvenuto sovente - il bosco nel momento dello sfruttamento. Ritengo che questa breve introduzione sia sufficiente ad illustrare il disegno di legge in questione. Articolo per articolo potranno essere date le spiegazioni del caso. Noi siamo convinti che anche attraverso questa legge e un giusto ordinamento del settore del legno saranno reperibili numerosi nuovi posti di lavoro.
PRESIDENTE: E' iscritto a parlare il Consigliere Tamone. Ne ha facoltà.
TAMONE - (U.V.): Je veux simplement annoncer notre accord sur le projet de loi et je n'entrerai pas dans les détails, que nous avons déjà longuement discutés avec les fonctionnaires intéressés lors de la discussion qui a eu lieu dans la I.ère Commission. Je voudrais quand même, au nom de l'Union Valdôtaine faire un compliment au gouvernement régional pour la méthode de financement qui a été employé dans cette loi. Nous pensons que c'est la méthode la meilleure qui devrait aussi être suivie plus souvent dans les interventions de l'Administration régionale en général.
PRESIDENTE: Altri che chiedono la parola? Siamo in sede di discussione generale. La parola al Consigliere Mafrica. Ne ha facoltà.
MAFRICA - (P.C.I.): Secondo il nostro gruppo il disegno di legge è comunque da approvare. Esso dà alcuni indirizzi positivi per una utilizzazione razionale dei boschi e per promuovere anche l'artigianato nel campo della lavorane del legno. Riteniamo che possa essere approvato così com'è perché è stato predisposto dagli uffici con adeguata consultazione anche delle Commissioni competenti.
PRESIDENTE: Altri chiedono la parola in sede di discussione generale? Nessun altro chiede la parola. Possiamo ritenere chiusa la discussione generale. Il Presidente della Giunta vuole aggiungere qualcosa?
Passiamo allora all'esame dell'articolato.
"Art. 1
Al fine di promuovere l'ammodernamento ed il potenziamento della meccanizzazione e delle strutture produttive nel settore forestale ed in quello di prima trasformazione e commercializzazione dei suoi prodotti, vengono istituite delle agevolazioni creditizie a favore di operatori pubblici e privati operanti nella Regione ed ivi aventi domicilio legale.
I limiti e la natura delle agevolazioni di cui al precedente comma sono stabiliti negli articoli successivi".
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.
"Art. 2
Le agevolazioni di cui all'art. 1 consistono nel concorso del pagamento in conto interessi, per la differenza fra 1'8%, posto a carico dei beneficiari, ed il tasso praticato dagli istituti ed Enti esercenti il credito agrario.
Tali agevolazioni sono concesse in alternativa a quelle, contributive o creditizie, disposte dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti locali.
Il tasso d'interesse dell'8% posto a carico dei beneficiari può essere modificato con deliberazione del Consiglio regionale, che, nel farlo, tiene conto di eventuali variazioni del tasso di riferimento stabilito a norma dell'articolo 36 della legge di Stato 2 Giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni".
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3.
"Art. 3
Sono ammessi ai prestiti e ai mutui a tasso agevolato di cui all'art. 2 con le seguenti priorità:
gli Enti che intendano utilizzare direttamente i soprassuoli boschivi di loro proprietà e quelli eventualmente affidati alla loro gestione, le cooperative forestali e le ditte boschive regolarmente iscritte come tali presso l'Assessorato all'Industria e Commercio, e su parere conforme dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste.
Per essere ammesse, le cooperative forestali e le ditte boschive devono avere utilizzato nei boschi del territorio regionale almeno 500 mc. di legname nel biennio precedente alla data della domanda.
Non sono ammessi gli operatori privati, singoli od associati, che abbiano con Enti Pubblici pendenze per l'alienazione di lotti boschivi, o quelli che siano incorsi in contravvenzioni forestali nel biennio antecedente la data della domanda.
Per le domande di agevolazioni inerenti le strutture di prima lavorazione e commercializzazione del legname, vigono le stesse priorità di cui al primo comma, con un privilegio ulteriore nei riguardi delle imprese che utilizzino materiale di provenienza locale".
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4.
"Art. 4
Costituiscono oggetto di prestito o mutuo:
Acquisto di attrezzatura e macchinari per l'abbattimento di alberi e per l'allestimento dei prodotti legnosi.
Acquisto di attrezzature necessarie all'installazione di pescanti e teleferiche per il concentramento e l'esbosco dei prodotti delle utilizzazioni forestali.
Acquisto di verricelli e gru per le operazioni di accatastamento e di carico dei tronchi.
Acquisto di automezzi abilitati al contemporaneo trasporto di uomini e macchinari necessari alle lavorazioni in bosco.
Acquisto di macchine scortecciatrici fisse, seghe a nastro e circolari, semplici e multiple; intestatrici, elevatori e refendini.
Acquisto ed installazione di impianti di aspirazione, e di macchinari fissi e mobili per la manipolazione l'impaccamento dei segati grezzi.
Acquisto di trattori forestali e di automezzi pesanti abilitati all'autocaricamento ed al trasporto del legname.
Costruzione ed ampliamento degli edifici necessari alla prima lavorazione del legname ed all'immagazzinamento dei segati grezzi.
Acquisto, installazione e ammodernamento di impianti di automazione connessi con le operazioni di segazione.
Costruzione, ammodernamento ed ampliamento di impianti ed acquisto di macchinari per la produzione e l'insilamento dei cippati, per l'essicazione, la vaporizzazione e la preservazione del legname".
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 4 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5.
"Art. 5
L'importo minimo agevolabile è di £.20.000.000 e quello massimo di Lire 200. 000. 000.
I prestiti hanno durata quinquennale. I mutui hanno durata decennale.
I prestiti e i mutui sono concessi nella misura massima del 75% della spesa riconosciuta ammissibile, se a favore degli operatori privati, e del 100%, se a favore degli Enti e delle Cooperative forestali".
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 5 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6.
"Art. 6
L'ammortamento dei prestiti e dei mutui ha inizio dal giorno di perfezionamento dell'operazione e viene effettuato in rate costanti posticipate.
Nel caso di estinzione anticipata dei prestiti o dei mutui, le rate di concorso regionale vengono corrisposte agli istituti mutuanti per tutto il periodo di ammortamento, a condizione che risulti accertato che i finanziamenti sono stati utilizzati per le finalità per le quali sono stati concessi.
Alla liquidazione del concorso negli interessi, pari alla differenza fra le rate di ammortamento calcolate al tasso di interesse posticipato praticato dagli istituti di credito nei limiti del tasso di riferimento e le rate a carico dei beneficiari, si provvede in base ad appositi elenchi trimestrali prodotti dagli istituti medesimi.
Il concorso negli interessi può essere anticipato agli istituti di credito attualizzando le rate del concorso medesimo al tasso di riferimento, ridotto dell'1,5%".
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 6 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7.
"Art .7
I prestiti e i mutui di cui alla legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni".
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 7 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 8.
"Art. 8
In via transitoria sono ammessi alle agevolazioni di cui alla presente legge anche gli operatori di cui all'art. 3 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiamo già iniziato la costruzione di fabbricati destinati alla prima lavorazione del legname o che abbiano in corso l'acquisto di mezzi e macchinari".
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 8 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 9.
"Art. 9
Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, purché non contrasti con essa, si applicano le norme di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni".
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 10 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 10.
Art. 10
La Giunta regionale provvederà all'adozione di provvedimenti deliberativi per l'esecuzione della presente legge.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 10 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: All'art. 11 come per la precedente legge devono essere apportate variazioni, che si considerano d'ufficio. Laddove è scritto 1982 sarà variato con 1983. Laddove è scritto 1983 sarà variato con 1984/1985.
Nell'art. 11 il programma le cifre 2.1.1.07 saranno corrette con 2.2.1.07. Pertanto do lettura dell'art. 11 con le correzioni d'ufficio che ho testé annunciato.
Art. 11
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue £.80.000.000 graverà sull'istituendo capitolo n. 28740 "Contributi in conto interessi a favore di ditte forestali per l'acquisto di macchinari ed impianti - Prime rate" del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:
- per l'anno 1983 mediante prelievo della somma di £.80.000.000 dallo stanziamento del capitolo 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese di investimento" del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 (Allegato 8 - Settore I - Assetto del territorio e tutela dell'Ambiente) che presenta la necessaria disponibilità.
- per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo delle risorse disponibili relative al programma 2.2.1.07 - Forestazione e difesa dei boschi - del bilancio pluriennale 1983/1985.
- per gli anni successivi gli oneri previsti dalla presente legge saranno iscritti con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci,
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 11 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 12 con le correzioni d'ufficio relative al cambiamento da "1982" a "1983".
Art. 12
Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione
Capitolo 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese di investimento L. 80. 000. 000.
Variazione in aumento
Settore 2.2.1.- Assetto del territorio e tutela dell'ambiente
Programma 2.2.1.07 - Forestazione e difesa dei boschi
Capitolo 28740 (di nuova istituzione) Contributi in conto interessi a favore di ditte forestali per l'acquisto di macchinari ed impianti - Prime rate. Legge regionale £.80.000.000
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 12 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 13:
Art. 13
"La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo canna dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle di Aosta".
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 13:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24 Votanti: 24
Maggioranza:18 Favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Ci sono dichiarazioni di voto?
Il Consiglio passa alla votazione segreta sul complesso della legge.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Résultat de vote rélatif à l'objet inscrit à l'ordre du jour au n. 28. Il s'agit de la loi n. 443.
Présents, votants et avis favorables:25
Le Conseil approuve à l'unanimité
