Objet du Conseil n. 731 du 16 décembre 1982 - Resoconto
OGGETTO N. 731/VII - RIAPPROVAZIONE CON MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRlTURISMO".
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Martin. Ne ha facoltà.
MARTIN - (U.V.P.): Molto brevemente in quanto su questa legge c'è poco da dire avendone già discusso ampiamente durante il Consiglio passato in cui si è approvato il disegno di legge che poi è stato respinto dalla Commissione di Coordinamento. La Commissione Affari Generali ha ritenuto, vista l'importanza del disegno di legge, di riunirsi tempestivamente per esaminare le richieste formulate dalla Commissione di Coordinamento e poter quindi ripresentare al Consiglio convocato per oggi questo disegno di legge. Dopo ampia discussione, la I^ Commissione ha ritenuto di aderire alle richieste della Commissione di Coordinamento, il disegno di legge è stato modificato e penso che quest'oggi possa essere votato nuovamente da tutto il Consiglio, come è già successo nella prima votazione.
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'art. 1:
Art. 1
(Finalità)
La Regione Valle d'Aosta promuove l'attività agrituristica allo scopo di integrare il reddito degli operatori agricoli, valorizzare i prodotti locali, ampliare la gamma tipologica dell'offerta turistica, intensificare i rapporti tra la cultura urbana e cultura rurale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:
Art. 2
(Definizione)
Ai fini della presente legge, l'attività agrituristica comprende l'espletamento, anche contestuale, dei seguenti servizi:
a) locazione, ad uso turistico, di stanze o alloggi siti in fabbricati rurali o risultanti dalla ristrutturazione di fabbricati già rurali;
b) somministrazione di pasti costituiti da cibi e bevande provenienti in prevalenza dall'utilizzazione dei prodotti agricoli della Regione;
c) vendita di prodotti dell'azienda agricola e di prodotti prevalentemente lavorati in proprio, ivi compresi quelli a contenuto alcoolico e superalcoolico;
d) prestazioni di servizi collaterali a quelli sopraelencati. ùà
Le strutture da destinarsi all'attività agrituristica devono essere congruamente connesse alle dimensioni e all'organizzazione dell'azienda agricola ed in ogni caso rapportate ad un'utenza non superiore ad otto unità, esclusi i bambini di età non superiore ai 12 anni eccezion fatta per i servizi di cui alle lettere b) e c) del comma precedente.
L'attività agrituristica dovrà comunque essere effettuata esclusivamente con manodopera di origine familiare.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:
Art. 3
(Elenco degli operatori e iscrizioni)
E' istituito presso l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, Servizio di Assistenza Tecnico Economico e Sociale, un elenco degli operatori agri-turistici della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
All'iscrizione all'elenco provvede, previa valutazione dei requisiti di cui al successivo art. 4, ed il superamento di apposito esame di idoneità, una Commissione nominata dalla Giunta regionale e composta come segue:
a) dall'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste, con funzione di Presidente;
b) da due funzionari dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, esperti in agricoltura, di cui uno con qualifica di componente effettivo e l'altro con qualifica di supplente, designati dall'Assessore;
c) da due funzionari dell'Assessorato al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, esperti in turismo, di cui uno con qualifica di componente effettivo e l'altro con qualifica di supplente, designati dall'Assessore;
d) da due funzionari dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, esperti in agriturismo, di cui uno con qualifica di componente effettivo e l'altro con qualifica di supplente, designati dall'Assessore;
e) da quattro rappresentanti delle Associazioni agricole di categoria, maggiormente rappresentative nell'ambito regionale, di cui due con qualifica di componente effettivo e gli altri due con qualifica di supplente;
f) da sei rappresentanti designati dalle Associazioni di agriturismo, di cui tre con qualifica di componenti effettivi e tre con qualifica di supplente.
I membri supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o impedimento.
Ai componenti della Commissione di cui ai punti e) e f) è corrisposta una indennità di presenza nella misura prevista per i componenti della Commissione regionale di controllo e, qualora non risiedano nel Comune di Aosta, il rimborso delle spese di viaggio.
Ai soggetti iscritti all'elenco è rilasciato dal Presidente della Giunta regionale un certificato di operatore agrituristico, indicante i limiti e le modalità per l'esercizio dell'attività agrituristica.
Gli iscritti all'elenco possono esercitare l'attività agrituristica senza l'obbligo di altre iscrizioni in registri professionali e senza che ciò comporti la perdita della qualifica di agricoltore.
Fermi restando gli obblighi previsti dalle leggi in tema di igiene, salute pubblica, pubblica sicurezza e dagli adempimenti fiscali, ove previsti, nessun'altra formalità può richiedersi dai competenti organi regionali per l'esercizio dell'attività agrituristica di cui alla presente legge.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:
Art. 4
(Soggetti)
Ai soggetti che abbiano superato l'esame di idoneità di cui al precedente art. 3 è attribuibile la qualifica di operatore agrituristico a condizione che svolgano abitualmente attività agricola e che da tale attività conseguano un reddito non inferiore alla metà del reddito globale di lavoro, secondo criteri di valutazione stabiliti con apposito Regolamento della Commissione di cui al precedente art. 3.
Tali soggetti devono risultare proprietari o titolari, in base ad altri diritti reali di godimento, di immobili o fabbricati rurali destinabili, anche previa nuova costruzione, ampliamento, trasformazione ad attività di ricettività agrituristica ed essere residenti e domiciliati in Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 4:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5:
Art. 5
(Cancellazione)
Il mancato rispetto degli obblighi di cui all 'art. 7 o la perdita dei requisiti di cui all'art. 4 determinano la cancellazione dall'elenco con provvedimento motivato della Commissione di cui all'art. 3. L'operatore cancellato dall'elenco è tenuto alla restituzione del certificato di iscrizione.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 5:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6:
Art. 6
(Ricorsi)
E' ammesso ricorso alla Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, sia contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione all'elenco, sia contro il provvedimento di cancellazione.
La Giunta decide entro sessanta giorni con provvedimento definitivo.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 6:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7:
Art. 7
(Obblighi)
L'operatore agrituristico, oltre ad essere tenuto, nell'esplicazione della propria attività, all'osservanza dei limiti e delle modalità indicati nel certificato di cui all'art. 3 è soggetto ai seguenti obblighi:
a) esporre al pubblico il certificato di operatore agrituristico;
b) osservare le vigenti disposizioni di Pubblica Sicurezza in merito alla segnalazione degli ospiti;
c) denunciare all'Assessorato all'Agricoltura e Foreste ed al Comune entro il 15 ottobre di ogni anno i prezzi minimi e massimi dei vari servizi, con esclusione della sola vendita dei prodotti, comprensivi di IVA ed imposta di soggiorno, qualora applicabili;
d) esporre al pubblico le tariffe munite del visto comunale, in conformità a quelle denunciate;
e) consentire alla Regione l'espletamento di controlli sulla gestione della attività agrituristica;
f) osservare le disposizioni che saranno emanate in materia amministrativa dalla Giunta regionale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 7:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 8:
Art. 8
(Benefici)
L'operatore agrituristico può beneficiare:
a) di mutui ventennali agevolati o di contributi una tantum per:
- la ristrutturazione e la costruzione di locali da destinarsi all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui all'art. 2;
- la realizzazione di opere di carattere aziendale o interaziendale - complementari alle attività di turismo rurale - che comunque abbiano lo scopo di consentire l'insediamento, il coordinamento e lo sviluppo di attività agrituristiche;
- Sistemazione ed arredamento, realizzati in stile tipico locale, di stanze destinate all'utilizzo agrituristico, e di locali per la conservazione e la vendita al dettaglio o per il consumo in loco, dei prodotti agricoli dell'azienda;
- Installazione o miglioramento delle opere igienico-sanitarie termiche, idriche, elettriche, telefoniche nei fabbricati da destinarsi all'agriturismo;
b) delle attività di formazione e aggiornamento professionale promosse e organizzate dalla Regione o da altri Enti;
c) delle iniziative di promozione e di propaganda dell'attività agrituristica realizzate o patrocinate dalla Regione o da altri Enti.
I mutui di cui al precedente punto a) possono essere concessi, ivi comprese le spese di preammortamento e accessorie, per l'intera spesa ritenuta ammissibile, al tasso del 7%, e per un importo non inferiore ai 15 milioni.
La Giunta regionale provvede, con sua deliberazione, a modificare il tasso indicato ogni qualvolta si renda necessario modificare i tassi per effetto di norme cogenti emanate dallo Stato ovvero in applicazione di direttive della Comunità Economica Europea aventi efficacia obbligatoria sulle legislazioni regionali.
I contributi di cui al precedente punto a) possono essere concessi nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile. I contributi non potranno in ogni caso superare la somma di £. 7.500.000.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 8:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 9:
Art. 9
(Norme procedurali)
Presso l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, Servizio di Assistenza Tecnico Economico e Sociale è istituito l'ufficio agriturismo cui vanno indirizzate le domande di iscrizione allo elenco di cui al precedente art. 3, e le domande per la concessione dei mutui e dei contributi previsti dall'art. 8.
Le domande di iscrizione all'elenco devono contenere la descrizione della attività agrituristica che gli interessati intendono svolgere, indicando anche la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4.
Per le opere di cui all'art. 8, punto a), le domande dovranno essere accompagnate da una relazione tecnico-illustrativa dei lavori da un preventivo di spesa, da una descrizione delle attività che si intendono esercitare, della relativa autorizzazione o concessione edilizia.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 9:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 10:
Art. 10
I beneficiari delle provvidenze previste dalla presente legge devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere e dei locali ammessi a mutuo o a contributo, per tutta la durata originaria del mutuo e comunque per un periodo non inferiore a 15 anni consecutivi a partire dalla data di erogazione delle spese.
Al fine di verificare l'esatta esecuzione di quanto sopra, l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, dispone accertamenti ogni due anni, riferendone l'esito alla Commissione di cui all'articolo 3.
Il cambiamento di destinazione delle opere ammesse a mutuo o contributo, compreso un eventuale ampliamento della capacità ricettiva, oltre i limiti di cui all'art. 2 punto d), comporta la revoca degli stessi e la perdita della qualifica di operatore agrituristico.
I benefici di cui all'art. 8 della presente legge non sono cumulabili per le medesime opere od iniziative, con analoghi benefici previsti da altre provvidenze legislative regionali, nazionali o comunitarie.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 10:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 11:
Art. 11
Ai fini urbanistico-edilizi, la destinazione dei fabbricati da adibire ad attività agrituristica, di cui allo art. 2 della presente legge, è equiparata alla destinazione agricola.
Il volume relativo alla costruzione e all'ampliamento di fabbricati da destinare all'attività agrituristica non può essere superiore a quello afferente, ai sensi della disciplina urbanistico-edilizia operante nei singoli Comuni, alla residenza agricola dell'azienda condotta dai rispettivi operatori agrituristici. Tale volume non può essere comunque superiore a 500 mc.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 11:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 12:
Art. 12
Qualora venga modificata la destinazione d'uso delle opere di cui al 2° comma dell'art. 11 nei 15 anni successivi all'ultimazione dei lavori, il Sindaco applica una sanzione pecuniaria amministrativa pari al loro valore venale valutato dall'Ufficio Tecnico Erariale.
La valutazione dell'Ufficio Tecnico Erariale è notificata alla Giunta dal Sindaco osservando le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981, n. 689.
La vigilanza è esercitata dal Sindaco ai sensi dell'art. 32 della legge 17.8. 1942, n. 1150 e successive modificazioni.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 12:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 13:
Art. 13
L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 3, 4° comma, della presente legge, valutato in annue £. 600.000 graverà sul Cap. 22200 "Spese per il funzionamento dei Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio ai membri estranei all'Amministrazione regionale" del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi successivi.
A decorrere dall'anno 1983 l'onere necessario sarà iscritto con legge di approvazione dei relativi bilanci.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 13:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 14:
Art. 14
L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 8 della presente legge, previsto in annue £. 500.000.000 graverà per £. 150.000.000 sul Cap. 31755 e per £. 350.000.000 sul Cap. 31760 che si istituiscono nella Parte Spesa del bilancio della Regione per l'anno 1982 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi successivi.
Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede:
- per il 1982 mediante riduzione di £. 500.000.000 dello stanziamento iscritto al Cap. 50050 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese d'investimento);
- per gli esercizi 1983-1984, mediante utilizzo per £. 1.000.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.2.02. - Infrastrutture nell'agricoltura del bilancio pluriennale 1982-1984.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 14:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 15:
Art. 15
Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione:
Cap. 50050: Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)
L. 500. 000. 000
Variazioni in aumento:
Settore 2.2.2. - Sviluppo economico - Programma 2.2.2.02. - Infrastrutture in agricoltura
Cap. 31755 (di nuova istituzione): Contributi per l'attuazione della L.R. a favore dell'agriturismo:
L.R. .....art. 8 lett. a)
£. 150.000.000
Cap. 31760 (di nuova istituzione): Concorso nel pagamento di quote di interessi per prestiti per gli scopi di cui alla L.R. a favore dell'agriturismo - Prime rate.
L.R. ..... art. 8 lett. a)
£. 350.000.000
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione la legge nel suo complesso per votazione a scrutinio segreto:
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
