Objet du Conseil n. 467 du 13 mai 2026 - Verbale

Oggetto n. 467/XVII del 13/05/2026

PRESA D'ATTO DEL REINTEGRO DEL CONSIGLIERE REGIONALE RENZO TESTOLIN NELLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE. (REIEZIONE DI DUE RISOLUZIONI).

Il Presidente AGGRAVI dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, iscritto al punto 1 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Dopo una breve introduzione del Presidente AGGRAVI, intervengono i Consiglieri MINELLI, CAMPOTARO, FORCELLATI, ZUCCHI, MANFRIN, CENTOZ e TORRIONE.

Prende la parola il Consigliere CARREL per chiedere una sospensione dei lavori.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 15,51 alle ore 17,02.

Alla ripresa dei lavori, il Presidente AGGRAVI comunica che sono state depositate, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, del Regolamento interno, due risoluzioni presentate rispettivamente dal gruppo Alleanza Verdi e Sinistra e dai gruppi Autonomisti di Centro, PD - Federalisti Progressisti VdA, Lega Vallée d'Aoste, Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni e La Renaissance Valdôtaine, collegate al punto 1 dell'ordine del giorno dell'adunanza in corso.

Prende la parola il Consigliere MARTINET per chiedere una sospensione dei lavori.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 17,05 alle ore 17,13.

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- con sentenza n. 110/2026, pubblicata e comunicata al Consiglio regionale in data 2 maggio 2026, il Tribunale di Aosta ha dichiarato che Renzo Testolin è ineleggibile alla carica di Presidente della Regione Valle d’Aosta in relazione alla XVII legislatura e, per l’effetto, lo ha dichiarato decaduto con medesima decorrenza;

- con proprio atto n. 465/XVII in data 5 maggio 2026 ha:

- preso atto della suddetta sentenza del Tribunale di Aosta n. 110/2026;

- dato atto che la Giunta regionale, la cui Presidenza è assunta dal Vice-Presidente Luigi Giovanni BERTSCHY, continua in prorogatio ad assicurare l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente della Regione e della nuova Giunta, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 21 (Disposizioni in materia di modalità di elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale);

- dato atto che, come disposto dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 21/2007, il termine massimo per l'esercizio dell'ordinaria amministrazione da parte della Giunta è di sessanta giorni, a partire dal 2 maggio 2026, decorsi i quali si verificherà ex lege lo scioglimento funzionale del Consiglio regionale, ove non siano eletti il nuovo Presidente della Regione e la nuova Giunta;

Preso atto che, in data 8 maggio 2026, il difensore del Consigliere Renzo Testolin ha comunicato, con posta elettronica certificata acquisita al prot. n. 2852, di aver provveduto, nella medesima data, alla notificazione dell'atto di citazione in appello - per la riforma della sentenza del Tribunale di Aosta n. 110/2026 del 2 maggio 2026 - alle parti costituite nel giudizio di primo grado, nonché al successivo deposito presso la Corte di Appello di Torino, comprovato con la trasmissione, con posta elettronica certificata in data 11 maggio 2026, prot. n. 2860, delle relative ricevute;

Visto l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69) e, in particolare, il comma 8, che dispone che"L'efficacia esecutiva della sentenza pronunciata dal tribunale è sospesa in pendenza di appello";

Considerato che il suddetto articolo 22 rappresenta la disciplina di riferimento cui il Tribunale di Aosta si è attenuto nella decisione della controversia in questione;

Considerato che, trattandosi di norma derogatoria e speciale rispetto al rito ordinario d'appello di cui all'articolo 283 c.p.c., la proposizione dell'appello sospende automaticamente l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado senza che sia necessaria, quindi, un'apposita istanza in tal senso da parte dell'appellante e l’emissione di un provvedimento da parte del Giudice dell’appello;

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dalla notificazione dell'atto di citazione in appello e dal successivo deposito presso la Corte di Appello di Torino, in data 8 maggio 2026, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e della declaratoria di decadenza comporta il ripristino della situazione antecedente fino alla definizione del giudizio di appello, con conseguente reintegro del Consigliere regionale Renzo TESTOLIN nella carica di Presidente della Regione e cessazione del regime di ordinaria amministrazione della Giunta regionale;

PRENDE ATTO

- della notificazione, in data 8 maggio 2026, dell'atto di citazione in appello - per la riforma della sentenza del Tribunale di Aosta n. 110/2026 del 2 maggio 2026 - alle parti costituite nel giudizio di primo grado, nonché del successivo deposito presso la Corte di Appello di Torino, con conseguente sospensione dell'efficacia esecutiva della suddetta sentenza e della declaratoria di decadenza sino all'esito del giudizio d'appello, ai sensi dell'art. 22, comma 8, del d.lgs 150/2011;

- del reintegro, a far data dall'8 maggio 2026, del Consigliere regionale Renzo TESTOLIN nella carica di Presidente della Regione, della conseguente cessazione del regime di ordinaria amministrazione della Giunta regionale nonché del ripristino delle piene attribuzioni in capo ai predetti organi;

- del venir meno dei presupposti stabiliti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 21/2007, per lo scioglimento funzionale del Consiglio regionale;

- della ripresa dell'attività ordinaria degli organi consiliari.

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Successivamente, il Presidente AGGRAVI invita il Consiglio a procedere all'esame e alla votazione della risoluzione n. 1 presentata dal gruppo Alleanza Verdi e Sinistra.

Illustra la Consigliera MINELLI.

Intervengono il Presidente della Regione TESTOLIN, i Consiglieri MINELLI, che chiede il voto per appello nominale a nome dei gruppi di minoranza, ZUCCHI e FORCELLATI.

Procedutosi alla votazione per appello nominale, a cura del Consigliere segretario Laurent VIÉRIN, ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento interno, il Presidente accerta e comunica che

IL CONSIGLIO

con il seguente risultato:

- Consiglieri presenti: trentatré;

- Consiglieri votanti: trentatré;

- voti favorevoli: tredici;

- voti contrari: venti;

i Consiglieri si sono così espressi:

AGGRAVI: contrario

BACCEGA: contrario

BACCINI: favorevole

BELLORA: favorevole

BERTSCHY: contrario

BORRE: contrario

CAMPOTARO: favorevole

CARREL: favorevole

CENTOZ: favorevole

DOMANICO: favorevole

FORCELLATI: favorevole

GIROD: contrario

GROSJACQUES: contrario

GUICHARDAZ: assente

JORDAN: contrario

LATTANZI: assente

LAVEVAZ: contrario

LOTTO: contrario

MANFRIN: favorevole

MARGUERETTAZ: contrario

MARQUIS: contrario

MARTINET: contrario

MARZI: contrario

MINELLI: favorevole

PERRON: favorevole

PETEY: contrario

SAPINET: contrario

SORBARA: contrario

TESTOLIN: contrario

TORRIONE: favorevole

TRIONE: contrario

TUCCARI: favorevole

VIÉRIN Laurent: contrario

VIÉRIN Marco: contrario

ZUCCHI: favorevole

NON APPROVA

la sottoriportata

RISOLUZIONE N. 1

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

RICHIAMATO che con sentenza n. 110/2026 il Tribunale di Aosta ha dichiarato ineleggibile Renzo Testolin alla carica di Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta e per l'effetto lo ha dichiarato decaduto;

EVIDENZIATO che in data 8 maggio 2026 Renzo Testolin ha depositato presso la Corte di Appello di Torino l'atto di citazione in appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Aosta sopracitata;

PRESO ATTO che con la notifica del ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale di Aosta R.G. 915/2025 del 22 aprile 2026, il Presidente Testolin è rientrato nell'esercizio ordinario delle proprie funzioni;

SOTTOLINEATO che tale ricorso potrà proseguire indipendentemente dal permanere o meno di Renzo Testolin nella carica di Presidente della Regione;

RILEVATA la richiesta della data del 28 settembre 2026 per l'udienza in Corte d'Appello e il possibile ulteriore allungamento dei tempi per il pronunciamento della Corte stessa;

CONSIDERATO che ciò comporta una situazione di prolungata incertezza che incide sull'azione di governo regionale di fatto risulta sub iudice;

RITENUTO indispensabile adottare un atteggiamento responsabile e rispettoso della comunità, nominando un nuovo Presidente e di conseguenza un nuovo vice Presidente e una nuova Giunta pienamente legittimati;

EVIDENZIATO che la sentenza del Tribunale di Aosta ha già chiarito che la norma sul limite dei mandati contenuta nella legge regionale n. 21/2007 risponde ai principi più volte affermati dalla Corte Costituzionale quali favorire il ricambio, evitare concentrazione e personalizzazione del potere, garantire la par condicio;

INVITA

Il Presidente della Regione, per i motivi sopracitati, a rassegnare immediatamente le dimissioni dalla carica.

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Successivamente il Presidente AGGRAVI invita il Consiglio a procedere all'esame e alla votazione della risoluzione n. 2 presentata dai gruppi Autonomisti di Centro, PD - Federalisti Progressisti VdA, Lega Vallée d'Aoste, Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni e La Renaissance Valdôtaine.

Illustra il Consigliere CARREL che chiede il voto per appello nominale a nome dei gruppi di minoranza.

Intervengono il Presidente della Regione TESTOLIN, i Consiglieri MINELLI, BELLORA, CENTOZ, ZUCCHI e CARREL.

Procedutosi alla votazione per appello nominale, a cura del Consigliere segretario Laurent VIÉRIN, ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento interno, il Presidente accerta e comunica che

IL CONSIGLIO

con il seguente risultato:

- Consiglieri presenti: trentatré;

- Consiglieri votanti: trentatré;

- voti favorevoli: tredici;

- voti contrari: venti;

i Consiglieri si sono così espressi:

AGGRAVI: contrario

BACCEGA: contrario

BACCINI: favorevole

BELLORA: favorevole

BERTSCHY: contrario

BORRE: contrario

CAMPOTARO: favorevole

CARREL: favorevole

CENTOZ: favorevole

DOMANICO: favorevole

FORCELLATI: favorevole

GIROD: contrario

GROSJACQUES: contrario

GUICHARDAZ: assente

JORDAN: contrario

LATTANZI: assente

LAVEVAZ: contrario

LOTTO: contrario

MANFRIN: favorevole

MARGUERETTAZ: contrario

MARQUIS: contrario

MARTINET: contrario

MARZI: contrario

MINELLI: favorevole

PERRON: favorevole

PETEY: contrario

SAPINET: contrario

SORBARA: contrario

TESTOLIN: contrario

TORRIONE: favorevole

TRIONE: contrario

TUCCARI: favorevole

VIÉRIN Laurent: contrario

VIÉRIN Marco: contrario

ZUCCHI: favorevole

NON APPROVA

la sottoriportata

RISOLUZIONE N. 2

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

PREMESSO che con la notifica dell'atto di citazione in appello avverso la sentenza del Tribunale di Aosta R.G. 915/2025 del 22 aprile 2026, il Presidente Testolin ha ripreso l’esercizio ordinario delle proprie funzioni;

PRESO ATTO che il Tribunale di Aosta ha già rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, l.r. n. 21/2007, ritenendola non manifestamente fondata;

RICHIAMATO che la Corte d'Appello di Torino conserva la facoltà di sollevare d’ufficio questione di legittimità costituzionale, indipendentemente dalle difese delle parti;

CONSIDERATO che tale eventualità comporterebbe un prolungamento significativo e indeterminato dell’incertezza istituzionale, con un esecutivo la cui legittimità rimane sospesa;

RITENUTO che la stabilità istituzionale costituisca un interesse primario per la comunità valdostana;

IMPEGNA

il Presidente della Regione, nell'ipotesi in cui la Corte d’Appello di Torino sollevi d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, l.r. n. 21/2007, a rassegnare le proprie dimissioni dalla carica nell'interesse della continuità e della stabilità dell’azione amministrativa;

INVITA

i gruppi di maggioranza, nel caso in cui il Presidente non intenda rassegnare le dimissioni, a depositare tempestivamente una mozione di sfiducia costruttiva ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 21/2007, al fine di garantire alla Regione un esecutivo di piena legittimità nelle more della pronuncia definitiva.

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