Objet du Conseil n. 641 du 24 novembre 1982 - Resoconto
OGGETTO N. 641/VII - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE COMUNITA' MONTANE ED AL COMUNE DI AOSTA PER L'ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI CLIMATICI MARINI DI PERSONE ANZIANE ED INVALIDE DURANTE LA STAGIONE INVERNALE 1982/83. APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 116.000.000.
PRESIDENTE: Do lettura del testo della delibera.
IL CONSIGLIO REGIONALE
- richiamata la legge regionale 20 giugno 1978, n. 47;
DELIBERA
A) di approvare la concessione alle Comunità Montane ed al Comune di Aosta delle somme sottoelencate, a titolo di contributo nelle spese per l'organizzazione di soggiorni climatici marini per anziani ed invalidi, durante la stagione invernale 1982/83:
1) Comune di Aosta £. 36.965.000
2) Comunità Montana "Mont Blanc-Valdigne" £. 6.720.000
3) Comunità Montana "Grand Paradis" £ 9.582.000
4) Comunità Montana "Grand Combin" £. 5.373.000
5) Comunità Montana "Mont Emilius" £. 15.771.000
6) Comunità Montana "Marmore" £. 16.429.000
7) Comunità Montana "Evançon" £. 12.209.000
8) Comunità Montana "Monte Rosa" £. 12.951.000
Totale £. 116.000.000
B) di approvare ed impegnare la spesa di £ 116.000.000 (centosedicimilioni) con imputazione al capitolo del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983, corrispondente al cap. 22805 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982 "Contributi ai Comuni ed altri enti locali nelle spese di gestione di servizi sociali di loro competenza";
C) di stabilire che alla liquidazione dei contributi ai singoli Enti si provveda a richiesta dell'Assessore alla Sanità ai sensi dell'art. 57 della Legge regionale 7.12.1979, n. 68, su trasmissione di idonea documentazione di spesa che non dovrà essere inferiore all'ammontare del contributo come sopra stabilito;
D) di stabilire che al pagamento dei predetti contributi si provveda con le modalità di cui all'art. 58 della Legge regionale 7.12.1979, n. 68;
E) di incaricare il Presidente della Associazione dei Sindaci della Valle d'Aosta a fungere da coordinatore tra gli Enti perché siano fissati criteri uniformi generali per la selezione delle domande di soggiorno, sia dal lato sanitario che economico, e per gli standards di trattamento vittuario ed alloggiativo che debbono fornire gli esercizi alberghieri, criteri analoghi a quelli fissati per i soggiorni 1981/82, sottoponendo tali criteri al parere dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, il quale, in caso di mancato accordo o controversie fra gli Enti, potrà impartire direttive vincolanti al riguardo.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
ANDRIONE - (U.V.): In assenza dell'Assessore Rollandin chiederei al Consiglio di votare comunque questo provvedimento per mettere a disposizione delle Comunità Montane il più celermente possibile le somme relative a questi soggiorni marini come ormai avviene da diversi anni, secondo una divisione che è concordata con le Comunità stesse.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Péaquin, ne ha facoltà.
PEAQUIN - (P.C.I.): Noi votiamo a favore di questo riparto per le Comunità Montane, in quanto ci pare che per il momento questa sia l'unica strada da seguire. Volevo solo farvi rilevare la contraddizione con la legge votata nell'ultimo Consiglio dove si esautoravano le Comunità Montane dell'avere un ruolo preciso nei servizi verso gli anziani. In quell'occasione avevo chiesto come si sarebbe potuto fare ad organizzare il servizio, visto che non esiste un'altra struttura idonea; mi era stato detto che comunque per l'anno 1983 sarebbe stato possibile mettere tutto a posto. Invece dobbiamo rilevare che non c'è altra strada se non quella di rivolgersi ancora alle Comunità Montane e credo sia stato un errore quello di togliere nella passata legge la possibilità delle Comunità Montane come Enti gestori di questi servizi.
PRESIDENTE: Metto in approvazione la delibera in oggetto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
