Objet du Conseil n. 486 du 17 septembre 1982 - Resoconto
OGGETTO N. 486/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, DI MEDICINA LEGALE, DI VIGILANZA SULLE FARMACIE ED ASSISTENZA FARMACEUTICA".
PRESIDENTE: Prima di dare la parola all'Assessore Rollandin per la relazione, richiamo l'attenzione del Consiglio sul parere della IV^ Commissione, che vi sarà distribuito. In data 8 settembre, presenti il Presidente Péaquin e i componenti Bajocco, Lustrissy e Voyat, la IV^ Commissione ha preso in esame il disegno di legge e soprattutto gli emendamenti presentati dall'Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale Rollandin.
Dopo ampio dibattito, i presenti, in sede di Commissione, hanno espresso parere in linea di massima favorevole all'approvazione del progetto di legge nel testo emendato, con la riserva di sentire, eventualmente, l'Associazione dei Biologi.
Io richiamo la vostra attenzione soprattutto sul fatto che vi sono degli emendamenti su cui si è pronunciata la Commissione e che quindi, nel corso dell'esame dell'articolato, il Consiglio deve tener presente non solo il testo degli articoli che vi è stato già distribuito ma anche gli emendamenti che sono stati oggetto di discussione in sede di Commissione.
Ritenevo necessaria questa precisazione perché il dibattito e ancor prima la relazione dell'Assessore Rollandin saranno ispirati non solo al testo fondamentale ma anche a questi emendamenti.
La parola all'Assessore Rollandin.
ROLLANDIN - (U.V.): Le projet de loi qu'on est en train de discuter a été longuement examiné par les Commissions. En effet, il y a eu aussi plusieurs rencontres avec les représentants des médecins, des biologistes, des pharmaciens, pour déterminer les différentes positions en matière de ce projet de loi. A la suite des observations faites, certaines modifications ont été acceptées.
Je pense donc que ce projet de loi, qui va compléter toute la législation régionale, est nécessaire pour établir quelles sont les compétences au niveau des Commissions, pour les Communes, les Unités Sanitaires Locales et la Région.
Il s'agit d'un projet de loi assez complexe. Dans le titre premier on parle des tâches du Président de la Junte, des Unités Sanitaires Locales, des laboratoires.
C'est surtout à cet égard qu'on a discuté longtemps pour voir quelle organisation on pouvait donner au laboratoire qui est actuellement de la Région et au laboratoire de l'Hôpital.
Pour faire avancer le discours de la réforme sanitaire, il faut arriver à une intégration des deux laboratoires. Cette intégration ne signifie pas une confusion ou un mélange, mais la collaboration entre les opérateurs des deux laboratoires. C'est surtout cela qui a prolongé la discussion. En effet, les articles 7 et 8 ont été modifiés et changés entièrement.
Pour le reste, il y ale titre 2 qui parle d'un organisme collégial, c'est-à-dire des Commissions. A c'est égard, compte tenu de la réforme, il fallait remplacer les fonctions du médecin régional par les services des Unités Sanitaires Locales. Dans les titres 3 e 4, on parle de la médecine légale et des attributions en matière de pharmacie. Pour la plus part, on reprend une réglementation qui est à peu près commune a toutes les Régions. Au niveau local, il fallait voir quelles étaient les possibilités de gérer l'intégration des services entre le territoire et l'Hôpital.
Je pense que les modifications qui ont été apportées vont dans la bonne direction et les discussions ont éclairci plusieurs points et possibilités de changement dans cette loi. Les observations que Monsieur le Président vient de dire à propos des médecins ont été acceptées et aussi celles des pharmaciens.
Le problème subsiste dans les cas où on renvoie les tâches de certains services au plan sanitaire régional. Or, je pense que le projet de loi correspondant sera présenté comme un objet de travail et donc seulement pour la consultation et pour voir quels sont les avis à ce sujet, au cours du mois d'octobre prochain, et en suite on verra chapitre par chapitre, section par section, les possibilités d'organisation de tous les services de la Région.
PRESIDENT: La discussion générale est ouverte.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Péaquin. Ne ha facoltà.
PEAQUIN - (P.C.I.): Certamente questa è una legge importante, che va a concludere il quadro delle leggi sulla riforma sanitaria; è una legge importante perché cambierà profondamente il modo di lavorare in diversi settori.
Io credo che bene abbia fatto il Consiglio regionale, nell'ultima seduta del mese di luglio, a rimandare l'approvazione di questa legge dopo la pausa estiva; infatti è stato possibile, in questo periodo di tempo, avere degli incontri con diverse categorie interessate al problema e il fatto che siano stati presentati una serie di emendamenti ci dà la riprova che la legge poteva essere migliorata, ed è stata senz'altro migliorata in questo ultimo mese.
Crediamo però che, almeno per quanto ci riguarda, non tutti i punti siano stati chiariti; noi avevamo dato un parere favorevole, nelle Commissioni, agli emendamenti presentati, però ad un esame più approfondito, fatto nella Commissione Sanità del nostro Partito, ci è parso che molti punti richiedano ancora delle spiegazioni; sono questioni che avevamo anche sollevato all'interno della Commissione e che vengono rimandate al Piano Sanitario Regionale.
Ecco, a noi pare che essendo così delicata e complessa la materia, sarebbe stato opportuno poter discutere questa legge conoscendo le proposte che dall'Assessorato competente ci verranno fatte in merito al Piano Sanitario Regionale.
Pertanto, sebbene il giudizio complessivo sia stato positivo, dalla Commissione Sanità del nostro Partito sono stati avanzati dei dubbi a causa della mancanza di chiarezza che esiste, poiché non conosciamo oggi quello che il Piano Sanitario Regionale proporrà.
Sono parecchi gli articoli che rimandano a questo Piano e alcuni dubbi, ma non di grossa entità, riguardano ad esempio gli artt. 7 e 8 dove si prevedono i compiti dei due laboratori che saranno istituiti nella nostra Regione.
Ci è stato detto dall'Assessore Rollandin, in sede di Commissione, che tutti questi chiarimenti verranno con l'approvazione del Piano Sanitario Regionale. Non ci auguriamo di poter discutere questo Piano profondamente, e che esso ci venga portato dall'Assessorato e dalla Giunta come una proposta aperta ai possibili mutamenti e non come un Piano chiuso, dove non sia più possibile intervenire e dove si debba o prendere o lasciare quello che ci viene proposto.
Crediamo che il Piano Sanitario Regionale sia lo strumento base sul quale si dovrà svolgere tutta la nostra politica sanitaria in Regione.
Comunque, dopo aver fatto queste premesse, dichiaro che il nostro Partito si asterrà complessivamente su questo disegno di legge ma voglio precisare che non si tratta di un'astensione di completa negazione di quanto contenuto nel disegno di legge ma di un'astensione motivata dalla mancanza di chiarimenti che ci paiono basilari e dai continui riferimenti che vengono fatti al Piano Sanitario Regionale.
PRESIDENTE: Altri prendono la parola in sede di discussione generale? Nessun altro chiede la parola? Possiamo, quindi, considerare chiusa la discussione generale.
La parola all'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Rollandin.
ROLLANDIN - (U.V.): Je peux dire seulement qu'en effet, avec le Plan Sanitaire Régional, on pourra fixer les compétences, par exemple pour les deux laboratoires.
Ici on dit seulement quels sont les services pour le laboratoire régional et le laboratoire de l'Hôpital.
Je pense qu'on aura la possibilité, comme Monsieur Péaquin a dit, de faire une discussion approfondie sur cette matière. On pourra donc s'exprimer et éventuellement faire des changements sur la base des propositions du Conseil sur ce projet.
PRESIDENTE: Non vi sono altre dichiarazioni di voto, oltre a quella già espressa dal Consigliere Péaquin?
Il Consiglio è dunque chiamato ad esaminare l'articolato.
Prego i Consiglieri di rientrare.
Do lettura dell'art. 1:
TITOLO I - IGIENE E SANITA' PUBBLICA
Capo I - Attribuzioni
art. 1
Fatte salve le competenze espressamente riservate allo Stato ed alla Regione, le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del Medico regionale e dagli uffici di igiene comunali e consortili, sono attribuite ai Comuni che le esercitano attraverso l'Unità Sanitaria Locale, indicata con l'abbreviazione U.S.L., a norma della presente legge ed in armonia con i principi e le previsioni delle leggi regionali 22.1.1980, n. 2 e 21.4.1981, n. 21, ferme restando le attribuzioni di ciascun Sindaco quale autorità sanitaria locale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 18
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica e Péaquin)
Favorevoli: 18
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:
art. 2
Competenze della Regione
In materia di igiene e sanità pubblica spettano alla Regione:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di assicurare, nello ambito della programmazione regionale, l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio regionale;
b) la classificazione dei Comuni, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.7. 1966, n. 615;
c) la formulazione di direttive, anche vincolanti, in applicazione dell'art. 42 della legge regionale 22. 1.1980, n. 2;
d) i provvedimenti igienici previsti dall'art. 26 della legge 10.5.1976, n. 319, quando siano richiesti da condizioni territoriali interessanti più Comuni;
e) tutte le altre funzioni attribuite ad essa dalla legge statale e regionale e non delegate alla U.S.L.
L'attività istruttoria, tecnica ed amministrativa nelle materie indicate dal presente articolo, è espletata dai competenti uffici regionali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei servizi della U.S.L.
E' attribuita, altresì, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli, alla competenza regionale, la nomina di Commissioni, collegi e comitati disciplinati dalla presente legge.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica e Péaquin)
Favorevoli:. 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:
art. 3
Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale
Spetta al Presidente della Giunta regionale l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica interessanti il territorio di uno o più Comuni.
La relativa attività istruttoria, tecnica ed amministrativa, è espletata dai competenti uffici regionali che possono avvalersi della collaborazione dei servizi e presidi dell'U.S.L.
L'esecuzione delle ordinanze di cui al primo comma del presente articolo, è demandata ai sindaci; in caso di inadempienza entro il termine indicato nel provvedimento, provvede il Presidente della Giunta regionale attraverso la nomina di un commissario ad acta.
Spetta, altresì, al Presidente della Giunta regionale il rilascio delle autorizzazioni all'apertura, esercizio, ampliamento o trasformazione di:
a) case di cura e/o di riabilitazione e presidi residenziali socio-assistenziali privati;
b) istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, ambulatori, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, sia per gli aspetti concernenti le attività di esecuzione che le attività di prelievo, stabilimenti di cure fisiche di qualsiasi natura, gabinetti per indagini radio diagnostiche e radio-terapiche, siano essi gestiti da persone fisiche o giuridiche o associazioni non riconosciute;
c) stabilimenti termali, pubblici e privati, e di produzione di acque minerali naturali e artificiali;
d) centri di raccolta di sangue, ad eccezione di quelli previsti dallo art. 2, 1° comma, della legge regionale 22.12.1980, n. 60;
e) servizi di trasporto infermi.
Non sono soggetti ad autorizzazione per la loro apertura ed esercizio, gli studi professionali ed i locali destinati all'esercizio professionale del singolo medico, semprechè non rientrino per complessità di strutture o per le attrezzature ivi impiegate in uno dei tipi di cui al precedente comma e dispongano del previsto decreto di usabilità.
Spetta altresì al Presidente della Giunta regionale l'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti radioattivi nei casi contemplati dall'art. 105 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185.
Le autorizzazioni di cui al presente articolo saranno disciplinate con separata legge regionale non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Fino a tale termine, il rilascio delle autorizzazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), è sospeso.
PRESIDENTE: All'articolo 3, in sede di Commissione, sono stati proposti due emendamenti. Chiedo che il Consiglio mi consenta di metterli in approvazione contemporaneamente.
Metto in approvazione gli emendamenti dell'art. 3:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica e Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3 così emendato:
art. 3
Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale
Spetta al Presidente della Giunta regionale l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica interessanti il territorio di due o più Comuni.
La relativa attività istruttoria, tecnica ed amministrativa, è espletata dai competenti uffici regionali che possono avvalersi della collaborazione dei servizi e presidi dell'U.S.L.
L'esecuzione delle ordinanze di cui al primo comma del presente articolo, è demandata ai Sindaci; in caso di inadempienza entro il termine indicato nel provvedimento, provvede il Presidente della Giunta regionale attraverso la nomina di un commissario ad acta.
Spetta altresì al Presidente della Giunta regionale il rilascio delle autorizzazioni all'apertura, esercizio, ampliamento o trasformazione di:
a) case di cura e/o di riabilitazione e presidi residenziali socio-assistenziali privati;
b) istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, ambulatori, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, sia per gli aspetti concernenti le attività di esecuzione che le attività di prelievo, stabilimenti di cure fisiche di qualsiasi natura, gabinetti per indagini radio diagnostiche e radio-terapiche, siano essi gestiti da persone fisiche o giuridiche o associazioni non riconosciute;
c) stabilimenti termali, pubblici e privati, e di produzione di acque minerali naturali e artificiali;
d) centri di raccolta di sangue, ad eccezione di quelli previsti dallo art. 2, primo comma, della legge regionale 22.12.1980, n. 60;
e) servizi di trasporto infermi.
Non sono soggetti ad autorizzazione per la loro apertura ed esercizio, gli studi professionali ed i locali destinati all'esercizio professionale del singolo medico, sempre che non rientrino per complessità di strutture o per le attrezzature ivi impiegate in uno dei tipi di cui al precedente comma e dispongano del previsto decreto di usabilità.
Spettano altresì al Presidente della Giunta regionale i provvedimenti di cui agli artt. 93, 96 e 105 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185.
Le autorizzazioni di cui al presente articolo saranno disciplinate con separata legge regionale non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a tale termine, il rilascio delle autorizzazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), è sospeso.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3 emendato:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica e Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:
art. 4
Competenze dell'U.S.L.
Le funzioni di competenza dell'U.S. L. riguardano in particolare:
1) la profilassi delle malattie infettive e diffusive e relativi accertamenti e certificazioni;
2) la promozione ed il coordinamento di indagini epidemiologiche su base locale;
3) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all'igiene e sanità pubblica;
4) il controllo di bevande ed alimenti per l'alimentazione umana, compresi gli alimenti dietetici e per l'infanzia, inteso come:
a) controllo degli alimenti, delle strutture e delle apparecchiature dove avviene la produzione, manipolazione, vendita e consumo degli alimenti e bevande, compreso il parere di idoneità ai fini dell'autorizzazione sanitaria ex art. 2 della legge 30.4.1962, n. 283;
b) il controllo diretto degli alimenti e delle bevande, compresi gli imballaggi;
5) il controllo della produzione, manipolazione e vendita dei cosmetici;
6) la prevenzione nelle collettività ed il controllo della salubrità degli ambienti di vita;
7) i controlli e le iniziative per la salubrità dell'acqua, aria, suolo e abitato, anche mettendo a disposizione le proprie strutture per l'esercizio delle funzioni e competenze residuali statali;
8) la formulazione di pareri e proposte: per progetti di bonifica, qual impianti di depurazione, reflui d qualsiasi origine; su insediamenti abitativi, anche per ristrutturazione o modifiche, compresi gli impianti sportivi, commerciali, ricreative culturali; su insediamenti industriali e su attività lavorative relativamente ai reflui biologici chimici e fisici;
9) la formulazione di pareri sanitari su attività commerciali, ricreative culturali, turistiche e sportive;
10) i compiti di cui all'art. 4 della legge regionale 21.4.1981, n. 19;
11) la predisposizione di mappe di rischio, anche in collaborazione cogli altri servizi competenti;
12) il controllo e la sorveglianza su gas tossici, sulle radiazioni ionizzanti, sui fitofarmaci e sui presi di sanitari delle derrate alimentar immagazzinate, secondo disposizioni legislative;
13) la vigilanza sull'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie, compresa la pubblicità sanitaria;
14) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e regolamene vigenti, della compatibilità colle esigenze igienico-sanitarie de piani regolatori e degli strumenti urbanistici;
15) la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni;
16) la tutela igienico-sanitaria degli stabilimenti termali e di quelli di produzione di acque
17) l'allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, di qualunque origine e composizione, nonché dei fanghi, secondo le vigenti disposizioni di legge;
18) gli accertamenti di polizia mortuaria.
Il piano socio-sanitario regionale prevede le modalità di svolgimento delle attività di guardia igienica permanente e di pronta reperibilità, al fine di garantire la vigilanza igienica continua sull'ambiente e la pronta risposta a chiamate di utenti per segnalazioni di inconvenienti igienici e per interventi di profilassi.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 4:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica e Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5:
art. 5
Attribuzioni del Sindaco
Il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, adotta - avvalendosi dei servizi della U.S.L. ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 22.1.1980, n. 2
- i provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica che comportano, secondo le vigenti disposizioni, poteri autorizzativi, prescrittivi o di concessione, ivi compresi quelli già demandati all'Ufficiale sanitario, e che non rientrino nella competenza della Regione o della U.S.L.
Ai sensi del precedente comma, spetta al Sindaco in particolare:
1) l'emissione di provvedimenti ingiunzionali di cui all'art. 151 del testo unico leggi comunali e provinciali;
2) l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica, di cui all'art. 153 del testo unico delle leggi comunali e provinciali, approvato con regio decreto 4.2.1915, n. 148;
3) l'emissione di ordinanze di ricovero degli affetti da malattie infettive, ai sensi dell'art. 280 del testo unico leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27.7.1934, n. 1265 e dell'art. 33 della legge 23.12. 1978, n. 833;
4) il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività di barbiere, parrucchiere ed affini e Presidenza della relativa Commissione
comunale di cui aLl'art. 3 della legge 23.12.1970, n. 1142;
5) il rilascio di concessioni alle opere di edilizia, previo esame igienistico dei relativi progetti di costruzione e ristrutturazione;
6) il rilascio ed adozione di ogni altro provvedimento in materia di edilizia, previo accertamento dei requisiti per l'abitabilità ed usabilità degli edifici e/o dell'idoneità. igienica degli alloggi;
7) il rilascio delle autorizzazioni per l'uso dei combustibili ai sensi dell'art. 3 della legge 13.7.1966, n. 615;
8) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 44, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26.3.1980, n. 327;
9) il rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi nel suolo e nel sottosuolo, nei limiti e con l'osservanza delle norme vigenti in materia;
10) l'emissione di provvedimenti di propria competenza ai sensi della legge 10.5.1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni;
11) l'emissione di ordinanze per la regolamentazione delle attività rumorose, ai sensi dell'art. 66 del testo unico leggi di pubblica sicurezza e della vigente legislazione;
12) il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio alberghiero e affini e per autorimesse;
13) il rilascio di autorizzazioni per trasporto di salme da Comune a Comune;
14) l'adozione di provvedimenti relativi ai trattamenti sanitari obbligatori, di cui alla legge 13. 5.1978, n. 180 e alla legge 23.12. 1978, n. 833;
15) la vidimazione dei registri relativi alle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui agli artt. 60 e 64 della legge 22.12.1976, n. 685.
Il Sindaco trasmette i provvedimenti adottati al responsabile del competente servizio dell'U.S.L. ai fini dell'esecuzione degli stessi.
PRESIDENTE: All'art. 5, in sede di Commissione, è stato proposto un emendamento.
Metto in approvazione l'emendamento all'art. 5:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 16
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5 così emendato:
art. 5
Attribuzioni del Sindaco
Il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, adotta - avvalendosi dei servizi dell'U.S.L. ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 22.1.1980, n. 2 - i provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica che comportano, secondo le vigenti disposizioni, poteri auto rizzativi, prescrittivi o di concessione, ivi compresi quelli già demandati all'Ufficiale sanitario, e che non rientrino nella competenza della Regione o dell'U.S.L.
Ai sensi del precedente comma, spetta al Sindaco, in particolare:
1) l'emissione di provvedimenti ingiunzionali di cui all'art. 151 del testo unico leggi comunali e provinciali;
2) l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica, di cui all'art. 153 del testo unico leggi comunali e provinciali, approvato con regio decreto 4.2.1915, n. 148;
3) l'emissione di ordinanze di ricovero degli affetti da malattie infettive, ai sensi dell'art. 280 del testo unico leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27.7.1934, n. 1265 e dell'art. 33 della legge 23.12.1978, n. 833;
4) il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività di barbiere, parrucchiere ed affini e Presidenza della relativa Commissione comunale di cui all'art. 3 della legge 23.12. 1970, n. 1142;
5) il rilascio di concessioni alle opere di edilizia, previo esame igienistico dei relativi progetti di costruzione e ristrutturazione;
6) il rilascio ed adozione di ogni altro provvedimento in materia di edilizia, previo accertamento dei requisiti per l'abitabilità ed usabilità degli edifici e/o dell'idoneità degli alloggi;
7) il rilascio delle autorizzazioni per l'uso dei combustibili ai sensi dell'art. 3 della legge 13.7.1966, n. 615;
8) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 44, 3° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26.3.1980, n. 327;
9) il rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi nel suolo e nel sottosuolo, nei limiti e con l'osservanza delle norme vigenti in materia;
10) l'emissione di provvedimenti di propria competenza ai sensi della legge 10.5.1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni;
11) l'emissione di ordinanze per la regolamentazione delle attività rumorose, ai sensi dell'art. 66 del testo unico leggi di pubblica sicurezza e della vigente legislazione;
12) il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio alberghiero e affini e per autorimesse;
13) il rilascio di autorizzazioni per trasporto di salme da Comune a Comune;
14) l'adozione di provvedimenti relativi ai trattamenti sanitari obbligatori di cui alla legge 13.5.1978, n. 180 e alla legge 23.12.1978, n. 833;
15) la vidimazione dei registri relativi alle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui agli artt. 60 e 64 della legge 22.12.1975, n. 685.
Il Sindaco trasmette i provvedimenti adottati al responsabile del competente servizio dell'U.S.L. ai fini dell'esecuzione degli stessi.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 5 così emendato:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6:
art. 6
Organizzazione delle attività
Le funzioni indicate al presente art. 4 vengono esercitate dall'U.S.L. attraverso il servizio di igiene pubblica ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsto dall'art. 3, punto 1), della legge regionale 21.4.1981, n. 21, ad eccezione di quelle in materia di tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale demandate al servizio di igiene ed assistenza veterinaria.
Tale servizio opera in coincidenza con l'ambito territoriale dell'U.S.L. ed a livello di ciascun distretto sanitario di base, con eventualità organizzative interdistrettuali determinate dal piano sanitario regionale, ed è composto da medici possibilmente igienisti, operanti preferibilmente a tempo pieno, laureati non medici, operatori con funzioni di vigilanza ed ispezione ed altro personale inquadrato nei ruoli nominativi dell'U.S.L., che è tenuto a prestare la propria opera in relazione alle proprie specifiche attribuzioni.
Il servizio di igiene pubblica ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, svolge compiti di indirizzo unitario, coordinamento e gestione di tutte le attività a salvaguardia dell'ambiente di vita e di lavoro. Esso agisce direttamente sia a supporto ed integrazione del personale operante nei distretti sanitari di base, sia su previsioni attuatine di specifici programmi di intervento.
In particolare, a livello di distretto sanitario di base, il servizio cura - tramite l'organizzazione distrettuale - lo svolgimento delle attività di primo livello e di pronto intervento e, comunque, almeno i seguenti interventi:
a) la vigilanza igienico-sanitaria delle scuole e degli ambienti culturali e ricreativi e di quelli destinati all'ospitalità;
b) i rilievi microclimatici negli ambienti di vita;
c) i sopralluoghi igienici nelle abitazioni e nei locali privati destinati all'esercizio di attività di diagnosi e terapia;
d) i sopralluoghi igienici di semplice rilevamento e di interesse territorialmente limitato, in ambiente libero;
e) la vigilanza sugli esercizi di generi alimentari, i prelievi di campioni, le prime analisi alimentari, il controllo dei libretti sanitari degli addetti agli esercizi stessi;
f) i compiti di cui ai punti 2) e 6) dell'art. 4 della legge regionale 21.4.1981, n. 19;
g) gli accertamenti necroscopici;
h) le prime segnalazioni di situazioni di emergenza;
i) le prime attività di prevenzione della patologia umana, con particolare riguardo alle comunità;
l) gli accertamenti e le certificazioni correnti, ivi comprese le attività medico-legali espletabili dal medico e dal pediatra di base;
m) la raccolta dei dati igienico-sanitari ed ambientali del distretto.
La determinazione delle unità operative in cui si articola il servizio e dei relativi compiti, nonché la consistenza numerica del personale dello stesso sono stabiliti dal piano sociosanitario regionale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 6:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7:
art. 7
Strutture - Laboratorio di sanità pubblica
Il servizio di igiene pubblica ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza dei luoghi di lavoro, deve disporre delle strumentazioni fisse e mobili per l'esecuzione di accertamenti strumentali di primo livello e per la raccolta di campioni.
Per l'esercizio di indagini di laboratorio nelle attività di cui all'articolo 4, il servizio si avvale del laboratorio regionale di igiene e profilassi, il quale costituisce presidio di laboratorio di sanità pubblica dell'U.S.L. e, a tal fine, è organizzato nelle seguenti sezioni di lavoro:
a) fisico-ambientale;
b) chimico-ambientale;
c) microbiologica - viro logica e siero-logica;
d) impiantistico - antinfortunistica.
Tali sezioni costituiscono strutture di supporto tecnico-specialistico dei servizi dell'U.S.L. nell'ambito delle specifiche competenze di ciascuno ed hanno il dovere della reciproca collaborazione nell'espletamento dei compiti ad esse assegnati.
I compiti, il funzionamento e la dotazione organica del personale del presidio, sono determinati dal piano sanitario regionale.
A ciascuna delle sezioni è preposto un dipendente dell'U.S.L. - nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 20.12. 1979, n. 761 - il quale coinciderà con uno dei responsabili delle unità operative in cui si articola il servizio di cui al primo comma, tenuto conto dei compiti attribuiti a ciascuna unità operativa e dei requisiti di professionalità necessari per il loro esercizio.
Il coordinamento e la vigilanza sull'attività del presidio di laboratorio di sanità pubblica, spettano ad uno dei responsabili delle sezioni in cui si articola il presidio, nominato dal comitato di gestione dell'U.S.L. in conformità al parere espresso dall'ufficio di direzione.
I responsabili delle sezioni, pur in posizione apicale, rispondono della propria attività al responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
PRESIDENTE: All'articolo 7, in sede di Commissione, è stato proposto un emendamento sostitutivo dell'intero articolo.
Do lettura dell'articolo 7, nella nuova formulazione:
art. 7
Laboratorio di sanità pubblica
Il servizio di igiene pubblicati ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro deve disporre delle strumentazioni fisse e mobili per l'esecuzione di accertamenti strumentali di primo livello e per la raccolta di campioni.
Per l'esecuzione di indagini di laboratorio nell'esercizio delle attività di cui all'art. 4, il servizio si avvale del laboratorio di sanità pubblica dell'U.S.L. costituito mediante il riordino del laboratorio regionale di igiene e profilassi nelle seguenti sezioni di lavoro:
a) fisico-ambientale;
b) chimico-ambientale;
c) microbiologica - virologica e siero-logica;
d) impiantistico - antinfortunistica.
Il laboratorio di sanità pubblica costituisce struttura di supporto tecnico-specialistico dei servizi dell'U.S.L. nell'ambito delle specifiche competenze di ciascuno. Le sezioni hanno il dovere della reciproca collaborazione nell'espletamento dei compiti loro assegnati.
La direzione delle sezioni è attribuita ai responsabili delle unità operative in cui si articola il servizio di cui al primo comma, nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 20.12.1979 n. 761, e sulla base dei compiti attribuiti a ciascuna unità operativa, nonché dei requisiti di professionalità necessari per il loro esercizio.
Il responsabile del servizio di cui al primo comma sovraintende alle attività del laboratorio di sanità pubblica e disciplina, d'intesa con i responsabili delle sezioni, l'impiego del personale e della struttura secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale e le direttive impartite dal comitato di gestione.
I compiti, il funzionamento e la dotazione organica del personale di cui deve avvalersi il laboratorio di sanità pubblica sono stabiliti dal piano socio-sanitario regionale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 7 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 8:
art. 8
Attività di analisi cliniche
La sezione microbiologica-virologica-sierologica di cui al precedente articolo, svolge indagini su materiale proveniente dal corpo umano e non, dirette a fornire risultati analitici o risultati analitici con giudizi diagnostici.
Tale sezione opera in modo integrato con l'unità operativa di laboratorio di analisi del presidio ospedaliero - della quale costituisce supporto specifico per lo svolgimento di indagini nel settore della microbiologia, sierologia e virologia - nonché le unità operative trasfusionale-immunoematologica e di anatomia ed istologia patologica del suddetto presidio.
Le unità operative di cui al precedente comma costituiscono struttura di laboratorio di analisi cliniche dell'U. S.L. per lo svolgimento, ai fini diagnostici, preventivi ed epidemiologici, di prelievi ed eventuali somministrazioni per prove funzionali, nonché di indagini su materiale proveniente dal corpo umano dirette a fornire risultati analitici o risultati analitici con giudizi diagnostici.
Il coordinamento e la vigilanza sull'attività della struttura di laboratorio di analisi cliniche spetta a uno dei responsabili delle unità operative suddette - ivi compreso il responsabile della sezione di cui al 1° comma, purché non svolga già analoghe funzioni operative ai sensi del precedente art.
7 - il quale è nominato dal comitato di gestione dell'U.S.L. in conformità al parere espresso dall'ufficio di direzione.
I responsabili di cui al precedente comma, pur in posizione apicale, rispondono della propria attività al responsabile del servizio di assistenza sanitaria specialistica, ospedaliera ed extra-ospedaliera, integrativa dell'assistenza di base.
I compiti, l'organizzazione e la dotazione organica della struttura di cui al presente articolo, sono stabiliti dal piano socio-sanitario regionale, tenuto anche conto delle norme e delle indicazioni dello schema di cui, rispettivamente, agli artt. 17 e 25, 7° comma, della legge 23.12.1978, n. 833.
PRESIDENTE: All'art. 8, in sede di Commissione, è stato proposto un emendamento sostitutivo dell'intero articolo.
Do lettura dell'art. 8 nella nuova formulazione proposta:
art. 8
Analisi cliniche
La sezione microbiologica-virologica e sierologica di cui al precedente articolo svolge indagini su materiale proveniente dal corpo umano e non, dirette a fornire risultati analitici o risultati analitici con giudizi diagnostici.
Tale sezione si articola in due nuclei di lavoro ubicati nell'ambito del Laboratorio di sanità pubblica di cui al precedente articolo è nell'ambito del laboratorio di analisi del presidio ospedaliero.
Tale sezione opera in modo integrato con l'unità operativa di laboratorio di analisi del presidio ospedaliero - della quale costituisce supporto specifico per lo svolgimento di indagini nel settore della microbiologia - sierologia e virologia - e collabora con le unità operative trasfusionale-immunoematologica e di anatomia-istologia patologica del suddetto presidio.
Le unità operative di cui al precedente comma, ivi compreso il nucleo di cui al secondo comma operante nel presidio ospedaliero, costituiscono la struttura di laboratorio di analisi cliniche dell'U.S.L. per l'espletamento, ai fini diagnostici, preventivi ed epidemiologici: di prelievi ed eventuali somministrazioni funzionali, nonché di indagini su materiale proveniente dal corpo umano dirette a fornire risultati analitici o risultati analitici con giudizi diagnostici.
Tali unità operative hanno il dovere della reciproca collaborazione nell'espletamento dei compiti loro assegnati ed i rispettivi responsabili, pur in posizione apicale, rispondono della propria attività al responsabile del servizio di assistenza sanitaria specialistica, ospedaliera ed extra-ospedaliera, integrativa dell'assistenza di base.
I compiti, l'organizzazione e la dotazione organica della struttura di cui al presente articolo, sono stabiliti dal piano socio-sanitario regionale, tenuto conto delle norme e delle indicazioni dello schema di cui, rispettivamente, agli artt. 17 e 25, 7° comma, della legge 23.12.1978, n. 833.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 8 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral. Cout. Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 9:
art. 9
Attività ispettiva, di vigilanza e controllo
L'attività ispettiva, di vigilanza e controllo è diretta dal responsabile del servizio di igiene pubblica ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei responsabili di unità operativa in cui si articola il servizio stesso, che sia medico ed abbia maggior anzianità di servizio. Il responsabile del servizio può avvalersi di personale posto alle sue dipendenze o chiedere di avvalersi di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale.
La funzione ispettiva di controllo è organizzata a livello di U.S.L.
Nell'ambito delle attività predette, spetta all'ufficio di direzione fissare idonee modalità di coordinamento con gli altri servizi dell'U.S.L., i quali, comunque, sono tenuti a svolgere, nell'ambito delle proprie competenze, attività di vigilanza igienico-sanitaria.
Nell'ambito dell'attività istruttoria nelle materie di cui al precedente art. 4, le valutazioni di ordine tecnico spettano al responsabile del servizio di cui al 1° comma al quale spetta altresì l'adozione dei provvedimenti, già di competenza del medico regionale e dell'ufficiale sanitario.
Di tali provvedimenti deve essere fatta immediata comunicazione al Presidente del comitato di gestione dell'U.S.L. ed all'ufficio di direzione.
Le persone che esercitano attività ispettive e di controllo, individuate periodicamente con decreto del Presidente della Giunta regionale - su indicazione dell'U.S.L. - nel rispetto delle attribuzioni previste ai sensi del D.P.R. 20.12. 1979, n. 761, svolgono funzioni di ufficiale od agente di polizia giudiziaria.
A tal fine detti operatori sono muniti di un apposito tesserino di riconoscimento recante la loro fotografia, rilasciato dal Presidente del comitato di gestione dell'U.S.L.
Tali operatori, fermo restando l'obbligo del segreto d'ufficio, non possono rilasciare dichiarazioni o informazioni di alcun tipo e con qualsiasi mezzo, relative all'attività svolta, senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio di direzione, fatti salvi i casi previsti dalla legge.
Tale divieto è altresì esteso a tutto il personale dei servizi dell'U.S.L. che, in rapporto alle specifiche attribuzioni, operi su dati od elementi conoscitivi raccolti nell'ambito delle attività di cui al presente articolo.
Il personale di cui al presente articolo che opera anche a livello di distretto di base e che abbia la qualifica di ufficiale od agente di polizia giudiziaria adotta i primi provvedimenti urgenti in materia igienico-sanitaria, compreso il sequestro di sostanze destinate all'alimentazione ed al consumo che risultano pregiudiziali della salute umana. Di tali provvedimenti deve essere data immediata comunicazione al responsabile del servizio di cui al 1° comma ed all'ufficio di direzione.
PRESIDENTE: All'art. 9, in sede di Commissione, sono stati proposti due emendamenti.
Metto in approvazione gli emendamenti all'art. 9:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 9 emendato:
art. 9
Attività ispettiva, di vigilanza e controllo
L'attività ispettiva, di vigilanza e controllo è diretta dal responsabile del servizio di igiene pubblica ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza dei luoghi di lavoro o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei responsabili di unità operativa in cui si articola il servizio stesso, che sia medico ed abbia maggior anzianità di servizio. Il responsabile del servizio può avvalersi di personale posto alle sue dipendenze o chiedere di avvalersi di altro personale, dipendente da altre pubbliche amministrazioni, con qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria.
La funzione ispettiva e di controllo è organizzata a livello di U.S.L.
Nell'ambito delle attività predette, spetta all'ufficio di direzione fissare idonee modalità di coordinamento con gli altri servizi dell'U.S.L., i quali, comunque, sono tenuti a svolgere, nell'ambito delle proprie competenze, attività di vigilanza igienico-sanitaria.
Nell'ambito dell'attività istruttoria nelle materie di cui al precedente art. 4, le valutazioni di ordine tecnico spettano al responsabile del servizio di cui al 1° comma al quale spetta altresì l'adozione dei provvedimenti già di competenza del medico regionale e dell'ufficiale sanitario.
Di tali provvedimenti deve essere fatta immediata comunicazione al Presidente del comitato di gestione dell'U. S.L. ed all'ufficio di direzione.
Le persone che esercitano attività ispettiva e di controllo, individuate periodicamente con decreto del Presidente della Giunta regionale - su indicazione dell'U.S.L. - nel rispetto delle attribuzioni previste ai sensi del D.P. R. 20.12.1979, n. 761, svolgono funzioni di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e godono dell'autonomia tecnico-funzionale necessaria a garantire la dovuta indipendenza alle attività di vigilanza.
A tal fine detti operatori sono muniti di un apposito tesserino di riconoscimento recante la loro fotografia, rilasciato dal Presidente del comitato di gestione dell'U.S.L.; tali operatori, fermo restando l'obbligo del segreto d'ufficio, non possono rilasciare dichiarazioni o informazioni di alcun tipo e con qualsiasi mezzo, relative all'attività svolta, senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio di direzione, fatti salvi i casi previsti dalla legge.
Tale divieto è altresì esteso a tutto il personale dei servizi dell'U.S.L. che, in rapporto alle specifiche attribuzioni, operi su dati od elementi conoscitivi raccolti nell'ambito delle attività di cui al presente articolo. Il personale di cui al presente articolo che opera anche a livello di distretto di base e che abbia la qualifica di ufficiale od agente di polizia giudiziaria adotta i primi provvedimenti urgenti in materia di igiene e sanità, compreso il sequestro di sostanze destinate all'alimentazione ed al consumo che risultano pregiudiziali alla salute umana. Di tali provvedimenti deve essere data immediata comunicazione al responsabile del servizio di cui al 1° comma ed all'ufficio di direzione.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 9 emendato:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 10:
art. 10
Regolamento di igiene dell'U.S.L.
L'assemblea Generale dell'U.S.L. approva, su proposta del comitato di gestione dell'U.S.L., il regolamento di igiene per il territorio di propria competenza e le eventuali modifiche ed aggiornamenti in conformità a quanto previsto dalla presente legge.
La deliberazione di approvazione è soggetta all'omologazione della Giunta regionale.
Copia del regolamento approvato deve essere trasmesso a tutti i Comuni compresi nell'U.S.L.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 10:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 11:
art. 11
Attività nell'interesse dei privati
Le tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica, espletati dai servizi dell'U.S.L. a favore di privati, sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
Con lo stesso provvedimento saranno disciplinate le modalità di riscossione delle somme da introitare e la loro destinazione, tenendo conto della legislazione vigente e degli accordo nazionali di lavoro.
Le tariffe sono soggette a revisione periodica.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 11:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 12:
art. 12
Soppressione dei servizi ed uffici medico regionale ed ufficiali sanitari
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi e gli uffici del medico regionale e degli ufficia li sanitari comunali o consortili sono soppressi; il relativo personale è trasferito al servizio sanitario regionale e iscritto nei ruoli nominativi regionali, in applicazione delle norme di cui alla legge regionale 22.1.1980, n. 29, ed in base alle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761.
Al medico regionale ed all'ufficiale sanitario subentra il responsabile del servizio di igiene pubblica ed ambienta le, dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro o, per sua delega, altro medico del predetto servizio, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.
Le disposizioni di cui al 1° comma si riferiscono anche ai servizi delle ostetriche condotte.
Il personale sanitario condotto che non intende essere trasferito ed iscritto nei ruoli nominativi suddetti, deve comunicarlo mediante lettera raccomandata A.R., indirizzata al Presidente della Giunta regionale ed al Comune o consorzio di appartenenza entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica Italiana, concernente l'accordo nazionale unico di cui all'art. 47 della legge 23.12.1978, n. 833.
Tale comunicazione, decorsi 180 giorni dalla data di trasmissione, costituisce atto di dimissione dal servizio.
I diritti e gli obblighi inerenti gli immobili sede dei servizi ed uffici di cui al presente articolo, nonché i relativi arredamenti sono trasferiti ai Comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione all'U.S.L. fatta eccezione per i locali e gli arredamenti dell'ufficio del medico regionale, che continueranno ad essere desti nati alle esigenze funzionali dell'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.
Le disposizioni di cui al comma precedente si riferiscono anche ai servizi ed uffici veterinari.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 12:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 13:
art. 13
Funzioni già di competenza del consorzio antitubercolare
Le funzioni già espletate dal consorzio antitubercolare sono svolte dai servizi dell'U.S.L., secondo l'organizzazione prevista dalla legge regionale 31.4.1981, n. 21 e le indicazioni e previsioni del piano sanitario regionale.
Il relativo personale è trasferito al servizio sanitario nazionale ed iscritto nei ruoli nominativi regionali in base alle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2 del D.P.R. 20.12. 1979, n. 761.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 13:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 14:
art. 14
Funzioni sanzionatorie
Le funzioni amministrative per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie in materia di igiene e profilassi sono esercitate dall'U.S.L.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 14:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 15:
Capo II - Organismi collegiali
art. 15
Commissione regionale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi di radiazioni ionizzanti
Ai compiti previsti dall'art. 90 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185, provvede la Commissione regionale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti costituita presso l'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.
La Commissione predetta è organo consultivo della Regione e dell'U.S.L. in materia di rischi da radiazioni ionizzanti.
La stessa è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della medesima ed è composta:
a) dall'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) dal responsabile del servizio di igiene pubblica ed ambientale dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'U.S.L.;
c) da un medico dipendente dell'U.S.L. specialista in radiologia;
d) di un esperto qualificato iscritto nell'elenco di cui al n. 3 dell'art. 90 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185;
e) da un medico specialista in medicina legale o del lavoro, esperto in sorveglianza medica per la protezione sanitaria della popolazione;
La segreteria della Commissione affidata ad un dipendente dell'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 15:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 16:
art. 16
Commissione regionale per la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano
Ai compiti tecnico-consultivi per le attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano, ivi compresi quelli previsti dall'art. della legge 14.7.1967, n. 592, provvede la Commissione di cui all'art. 7 della legge regionale 22.12.1980, n. 60.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 16:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 17:
art. 17
Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico
Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, di cui all'art. 5 della legge 13.7.1966, n. 615, ha sede presso l'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale.
Il Presidente della Giunta può delegare di volta in volta l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale a presiedere il Comitato.
Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della medesima con le seguenti variazioni:
a) il medico regionale e l'ufficiale sanitario del Comune di Aosta sono sostituiti dal responsabile del servizio di igiene pubblica ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'U.S.L.;
b) i direttori del laboratorio di igiene e profilassi sono rispettivamente sostituiti dai responsabili della sezione microbiologica - virologica e sierologica e della sezione chimico-ambientale del laboratorio di sanità pubblica dell'U.S.L. di cui al precedente art. 7;
c) il capo dell'ispettorato medico regionale del lavoro è sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro o in medicina legale, dipendente dell'U.S.L.;
d) il direttore della sezione dell'Associazione nazionale controllo combustione (A. N. C. C.) è sostituito, a decorrere dal 1° luglio 1982, dal responsabile della sezione impiantistico-infortunistica del laboratorio di sanità pubblica dell'U.S.L., di cui al precedente art. 7.
La segreteria del Comitato è affidata ad un dipendente dell'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 17:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 18:
art. 18
Commissione regionale tecnica per i gas tossici
Ai compiti previsti dall'art. 24 del D.P.R. 9.1.1927, n. 147, così come sostituito dall'art. 39 del D.P.R. 10. 6.1955, n. 854, provvede la Commissione tecnica permanente per i gas tossici, costituita presso l'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima ed è composta da:
a) l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) il responsabile del servizio di igiene pubblica ed ambientale, della alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'U.S.L.;
c) l'ingegnere capo del genio civile, salvo quanto previsto dall'art. 7 della legge 16.5.1978, n. 196;
d) il responsabile della sezione chimico-ambientale del laboratorio di sanità pubblica, di cui al precedente art. 7.
Fanno parte, altresì, quali membri di diritto, il questore di Aosta od un suo delegato ed il comandante dei vigili del fuoco o suo delegato.
La segreteria della Commissione è affidata ad un dipendente dell'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 18:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 19:
art. 19
Commissione esaminatrice per gli aspiranti all'idoneità all'impiego dei gas tossici
Ai compiti previsti dall'art. 3. del R.D. 9.1.1927, n. 147 provvede i Commissione regionale per gli aspiranti al certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici, costituito presso lo Assessorato regionale alla Sanità e l Assistenza Sociale.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della medesima ed è composto da:
a) l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) il responsabile della sezione chimico-ambientale del laboratorio d sanità pubblica di cui al precedente art. 7;
c) il responsabile del servizio di igiene pubblica ed ambientale, della alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'U.S.L.
Fanno altresì parte, quali membri di diritto, il questore di Aosta o un suo delegato ed il comandante dei vigili del fuoco o suo delegato.
La segreteria della Commissione è affidata ad un dipendente dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 19:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 20:
art. 20
Commissione sanitaria regionale per la formulazione dei programmi di risanamento degli allevamenti nei confronti della tubercolosi e della brucellosi
La Commissione regionale per la formulazione dei programmi di risanamento degli allevamenti nei confronti della tubercolosi e della brucellosi di cui all'art. 4 della legge 9.6.1964, n. 615, così come sostituito dall'art. 3 della legge 23.1.1968, n. 33, opera nell'ambito dell'U.S.L. ed ha sede in Aosta.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, ed è composta:
a) dal responsabile del servizio di igiene- ed assistenza veterinaria dell'U.S.L., in funzione di presidente;
b) da un veterinario, esperto zootecnico, appartenente al predetto servizio;
c) dal dirigente dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Foreste;
d) da un funzionario dell'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale;
e) dal dirigente dell'Assessorato regionale dell'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti;
f) da tre rappresentanti designati dalle associazioni regionali allevatori.
La segreteria della Commissione è affidata ad un dipendente del ruolo amministrativo dell'U.S.L., designato dal Comitato di gestione.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 20:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 21:
art. 21
Commissione sanitaria per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli e natanti
La Commissione sanitaria prevista dall'art. 481 del D.P.R. 30.6.1959, n. 420, così come sostituito dall'art. 12 del D.P.R. 23.9.1976, n. 995, opera nell'ambito dell'U.S.L. ed ha sede in Aosta ed, eventualmente, in altri Comuni dell'U.S.L. previamente individuati con provvedimento della Giunta regionale - su richiesta del comitato di gestione dell'U.S.L. - la quale determina altresì l'ambito di competenza territoriale coincidente con quello di più distretti base.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:
a) dal responsabile del servizio di medicina legale dell'U.S.L. ovvero, per sua delega, da altro medico del predetto servizio, in funzione di presidente;
b) da due medici appartenenti alle categorie indicate nell'art. 12, 2° comma, del D.P.R. 23.9.1976, n. 995,
designati dal Comitato di gestione dell'U.S.L.
Qualora, in quest'ultimo caso, la scelta debba farsi con riguardo alla lettera c) del citato art. 12, la stessa ha luogo fra medici appartenenti al servizio di igiene pubblica ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La segreteria della Commissione affidata ad un dipendente del ruolo amministrativo dell'U.S.L., designata dal Comitato di gestione.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 21:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 22:
art. 22
Concessione sanitaria per l'ampliamento dei cimiteri
La Commissione di cui all'art. 53 del D.P.R. 21.10.1977, n. 803, opera nell'ambito dell'U.S.L. ed ha sede in Aosta. Essa è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e la sua composizione è così modificata:
a) il medico igienista dei ruoli regionali è sostituito dal responsabile del servizio di igiene pubblica ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'U.S.L. o, per sua delega, da altro medico dello stesso servizio;
b) l'ufficiale sanitario è sostituito da altro medico del predetto servizio, designato dal Comitato di gestione dell'U.S.L.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 22:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 23:
art. 23
Membri supplenti, durata in carica, sostituzioni, compensi
In seno alle Commissioni sanitarie di cui al presente capo per i membri effettivi non di diritto, nonché per i segretari, devono essere nominati altrettanti supplenti, i quali partecipano alla seduta in caso di assenza o di impedimento dei titolari.
Le dimissioni di un componente devono essere indirizzate alla Giunta regionale che provvederà a sostituirlo con le stesse modalità seguite per la nomina.
Le Commissioni sanitarie durano in carica per un triennio.
In caso di vacanza dalla carica nel corso del triennio per qualsiasi causa, il rinnovo del componente relativo ha luogo per il tempo necessario alla scadenza del triennio stesso.
Ai componenti le Commissioni sanitarie di cui al presente capo, vengono corrisposti compensi secondo quanto previsto al successivo art. 40.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 23:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 24:
art. 24
Soppressione organismi collegiali
Sono soppresse:
a) il Consiglio di Sanità della Valle d'Aosta di cui al decreto legislativo del C.P.S. 23.12.1946, n. 532;
b) la Commissione di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di refezione e sugli analoghi istituti che provvedono all'assistenza agli illegittimi, prevista dall'art. 17 del regio decreto-legge 8.5.1927, n. 798;
c) la Commissione di cui all'art. 3 della legge 14.7.1967, n. 592;
d) la Commissione di cui all'art. 89 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 24:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 25:
TITOLO II - MEDICINA LEGALE
Capo I - Attribuzioni e funzioni
art. 25
Le funzioni in materia di medicine legale previste dall'art. 14, 3° comma, lett. a), e dall'art. 19 della legge 23.12.1978, n. 833, ed attribuite alle U.S.L., vengono svolte mediante il servizio di medicina legale di cui alle art. 3, punto 3), della legge regionale 21.4.1981, n. 21, fatto salvo quante disposto al precedente art. 6.
L'U.S.L. stipula - sulla base d uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale - convenzioni con gli enti gestori delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per la realizzazione delle finalità medico-legali, in relazione al coordinamento previsto dall'art. 57, ultimo comma, della legge 23.12. 1978, n. 833.
Fino all'entrata in vigore della normativa di cui all'art. 75 della legge 23.12.1978, n. 833, il servizio di medicina legale dell'U.S.L. assolve anche i compiti connessi alla istruttoria delle pratiche previdenziali affidate all' 'U.S.L., a norma delle convenzioni previste dal 3° comma del suddetto art. 75.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 25:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 26:
art. 26
Funzioni medico-legali
Le funzioni medico-legali ineriscono a valutazioni di ordine clinico-biologico connesso a specificare norme di legge nell'ambito dell'ordinamento del servizio sanitario nazionale e si esplicano mediante accertamenti, certificazioni e ogni altra prestazione avente finalità e natura medico-legale.
Le attività medico-legali sono:
a) gli accertamenti preventivi di idoneità generica e/o specifica psicofisica prevista quali obbligatori da leggi e regolamenti;
b) la disposizione e l'esecuzione degli accertamenti medico-legali per idoneità lavorativa temporanea, ai sensi degli artt. 5 e 30 della legge 30.12.1971, n. 1204, nonché dell'art. 2 del decreto-legge 30.12.1979, n. 663, convertito nella legge 29.2. 1980, n. 33;
c) l'esecuzione degli accertamenti medico-legali sull'idoneità lavorativa e sull'idoneità psico-fisica e sulle assenze per infermità, per malattia o infortunio dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 20.5.1970, n. 300;
d) l'esecuzione degli accertamenti medico-legali sull'idoneità lavorativa e sull'idoneità psico-fisica e sulle assenze dal lavoro per infermità, gravidanza, parto, puerperio, malattie professionali o infortuni di lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni;
e) l'esecuzione di altri accertamenti concernenti l'invalidità temporanea e/o permanente previsti dalle leggi e regolamenti e già demandati al medico regionale, o ufficiali sanitari o medici dell'Ispettorato del Lavoro;
f) l'attività, anche collegiale, per l'accertamento dell'invalidità permanente per infortunio sul lavoro o malattia professionale, per causa di servizio, per riduzione della capacità di guadagno, per riduzione della capacità di lavoro generico o specifico, per cecità, sordomutismo o altre malformazioni o difetti fisici o psichici, con esclusione dei giudizi medico-legali nei confronti del personale militare;
g) l'attività, anche collegiale, per l'accertamento dell'idoneità alla guida di autoveicoli e natanti, con esclusione dei giudizi medico-legali nei confronti del personale militare o dipendente dall'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato;
h) l'attività, anche collegiale, per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alle leggi 30.3.1971, n. 118 e 11.2.1980, n. 18;
i) il servizio necroscopico di cui agli arti. 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21.10.1975, n. 803, che è coordinato dal responsabile del servizio medico-legale della U.S.L.;
l) l'assistenza tecnica medico-legale nelle controversie civili e nei procedimenti penali a tutela degli interessi del servizio sanitario gestito dalle U.S.L.;
m) ogni altra attività prevista dalle norme vigenti.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 26:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carrai, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 27:
art. 27
Esercizio delle funzioni medico-legali
Per l'espletamento delle relative funzioni il servizio medico-legale dell'U.S.L. si avvale, oltre che del personale medico specializzato e qualificato e del personale infermieristico e amministrativo previsto dalla relativa pianta organica, anche dell'apporto di altri servizi, presidi, uffici e strutture delle unità sanitarie locali.
L'attività del servizio medico-legale si caratterizza per l'apporto multidisciplinare nella fase di definizione diagnostica e per la specificità nella fase valutativa.
Il piano socio-sanitario regionale dispone le forme ed i modi di integrazione, collegamento funzionale e coordinamento tra il servizio di medicina legale e gli altri servizi della U.S.L. allo scopo di perseguire l'utilizzazione integrativa dei dati clinici, l'economicità delle valutazioni medico-legali, la corretta utilizzazione di queste ai fini della prevenzione, della riabilitazione e del reinserimento sociale del cittadino.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 27:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 28:
art. 28
Sostituzione del medico regionale e dell'ufficiale sanitario
Le funzioni medico-legali attribuite dalle leggi in vigore alla competenza del medico regionale e degli ufficiali sanitari sono svolte dall'U.S.L., che le esercita avvalendosi dei sanitari appartenenti al servizio di medicina legale.
Il medico regionale e gli ufficiali sanitari sono sostituiti dal responsabile del servizio di medicina legale o, per sua delega, da altro medico del servizio.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 28:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 29:
Capo II - Organismi collegiali di prima e di seconda istanza
art. 29
Commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità
Ai compiti previsti dall'art. R della legge 30.3.1971, n. 118, provvede, nell'ambito dell'U.S.L., la Commissione sanitaria costituita in Aosta presso l'U.S.L.
La Commissione è nominata col decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:
a) dal responsabile del servizio di medicina legale dell'U.S.L. o, per sua delega, da un altro medico del predetto servizio, in funzione di presidente;
b) da un medico specialista in medicina del lavoro o disciplina affine, scelto fra i medici iscritti nei ruoli nominativi regionali del S.S. N., designato dal Comitato di gestione dell'U.S.L.
La segreteria della Commissione è affidata ad un dipendente del ruolo amministrativo dell'U.S.L., designato dal Comitato di gestione.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 29:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 30:
art. 30
Commissione di prima istanza per l'accertamento delle condizioni visive
Ai compiti previsti dall'art. 10 della legge 27.5.1970, n. 382, provvede, nell'ambito dell'U.S.L., la Commissione sanitaria costituita in Aosta presso
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:
a) dal responsabile del servizio di medicina legale dell'U.S.L. o, per sua delega, da un altro medico del predetto servizio, in funzione di presidente;
b) da un medico specialista in oculistica, scelto fra i medici iscritti nei ruoli nominativi regionali del S.S.N., designato dal Comitato di gestione dell'U.S.L.
La segreteria della Commissione è affidata ad un dipendente del ruolo amministrativo dell'U.S.L., designato dal Comitato di gestione.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 30:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 31:
art. 31
Commissione di prima istanza per l'accertamento del sordomutismo
Ai compiti previsti dall'art. 3 della legge 26.3.1970, n. 382, provvede, nell'ambito dell'U.S.L., la Commissione sanitaria costituita in Aosta presso la U.S.L.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:
a) dal responsabile del servizio di medicina legale dell'U.S.L. o, per sua delega, da un altro medico del predetto servizio, in funzione di presidente;
b) da un medico specialista in otorinolaringoiatria, iscritto nei ruoli nominativi regionali del S.S.N., designato dal Comitato di gestione dell'U.S.L.
La segreteria della Commissione affidata ad un dipendente del ruolo amministrativo dell'U.S.L., designata dal Comitato di gestione.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 31:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 32:
art. 32
Funzionamento delle Commissioni di prima istanza
Le domande di accertamento degli stati di invalidità di cui ai precedenti artt. 29, 30, 31, devono essere presentate, su apposito modulo, dagli interessati alla competente Commissione di prima istanza dell'U.S.L., corredate da un certificato medico attestante la natura dell'infermità invalidante, nonché dei prescritti certificati anagrafici.
Le Commissioni devono pronunciarsi sulle domande presentate entro 90 giorni dalla data di ricevimento.
Le Commissioni, previa verifica che la causa invalidante - di origine fisica, psichica o sensoriale - rientra nella propria sfera di competenza, accerta l'esistenza dello stato di invalidità e valuta il grado di minorazione, facendo riferimento alle tabelle approvate con decreto del Presidente della Repubblica.
Le Commissioni svolgono altresì attività di consulenza e di orientamento ai competenti servizi dell'U.S.L. e all'interessato al fine di tutelare la salute ed il recupero funzionale e sociale.
In relazione al flusso delle domande ed al fine di facilitare l'accesso dell'utenza, la Giunta regionale - su richiesta del Comitato di gestione dell'U.S.L. - può nominare più Commissioni, stabilendone altresì l'ambito di competenza territoriale coincidente con uno o più distretti di base, ovvero autorizzare la Commissione stessa ad effettuare sedute in individuate sedi decentrate.
Entro 15 giorni dalla data della decisione, il segretario della Commissione deve comunicare all'interessato l'esito dell'accertamento medico-legale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, qualora il grado di invalidità dia diritto a provvidenze economiche in base alla vigente legislazione, all'Assessorato al-la Sanità ed Assistenza Sociale, per i conseguenti adempimenti amministrativi.
La richiesta di nuovo accertamento è sempre ammessa dopo che siano sopraggiunti nuovi fattori determinanti un effettivo e persistente peggioramento dello stato di salute, comprovato con idonea certificazione sanitaria.
I compiti amministrativi connessi agli accertamenti medico-legali espletati dalle Commissioni saranno trasferiti all'U.S.L. con provvedimento del Presidente della Giunta regionale - su conforme deliberazione della medesima - da adottarsi entro il 31 dicembre 1983.
Nelle more del trasferimento i suddetti compiti saranno esercitati dall'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale presso il quale, in relazione alle domande presentate ed agli accertamenti da espletare, sarà comandato, ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, un dipendente del ruolo amministrativo dell'U.S.L.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 32:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 33:
art. 33
Commissione sanitaria regionale per l'accertamento dell'invalidità civile
Fermo restando il disposto degli artt. 9, ultimo comma, 10 e 11 della legge 30.3.1971, n. 118, contro il giudizio della Commissione sanitaria della U.S.L. di cui al precedente art. 28 ed entro 30 giorni dalla relativa notifica, a pena di decadenza, l'interessato può presentare ricorso in carta libera alla Commissione sanitaria regionale per l'accertamento dell'invalidità civile costituita presso l'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della medesima, ed è composta:
a) da un medico appartenente al ruolo del personale regionale o altro medico di livello apicale iscritto nel ruolo regionale del S.S.N., in funzione di presidente;
b) da un medico specialista in medicina del lavoro ovvero in medicina legale o igiene;
c) da altro medico specialista in neurologia e/o in psichiatria o in discipline equipollenti.
La segreteria della Commissione affidata ad un funzionario dell'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 33:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 34:
art. 34
Commissione sanitaria regionale per l'accertamento delle condizioni visive
Contro il giudizio della Commissione sanitaria dell'U.S.L. di cui al precedente art. 29 ed entro 30 giorni dalle relativa notifica, a pena di decadenza, l'interessato può presentare ricorse in carta libera alla Commissione sanitaria regionale per l'accertamento delle condizioni visive, costituita presso l'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, ed è composta:
a) da un medico appartenente al ruolo del personale regionale o da altro medico di livello apicale iscritto nel ruolo regionale del S.S.N., in funzione di presidente;
b) da un medico specialista in oculistica, di livello apicale;
c) da un medico specialista in oculistica.
La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario dell'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 34:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 35:
art. 35
Commissione sanitaria regionale per l'accertamento del sordomutismo
Contro il giudizio della Commissione sanitaria dell'U.S.L. di cui al precedente art. 30 ed entro 30 giorni dalla relativa notifica, a pena di decadenza, l'interessato può presentare ricorso in carta libera alla Commissione sanitaria regionale per l'accertamento del sordomutismo, costituita presso l'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale - su conforme deliberazione della medesima - ed è composta:
a) da un medico appartenente al ruolo del personale regionale o da altro medico di livello apicale iscritto nel ruolo regionale del S.S.N., in funzione di presidente;
b) da un medico specialista in medicina del lavoro ovvero in medicina legale o igiene;
c) da due medici specialisti in otorinolaringoiatria ovvero in audiologia o in disciplina affine.
La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario dell'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 35:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 36:
art. 36
Funzionamento delle Commissioni sanitarie regionali
I componenti delle Commissioni sanitarie regionali di cui ai precedenti artt. 32, 33, 34, non possono essere componenti di Commissioni di prima istanza.
La Commissione si pronuncia entro 90 giorni dalla data di ricevimento dei relativi ricorsi; la decisione è atto definitivo.
Entro 15 giorni dalla data di decisione, il segretario deve comunicare all'interessato ed alla competente Commissione di prima istanza l'esito dello accertamento medico-legale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Nei casi in cui l'invalidità dia diritto a provvidenze economiche in base alla legislazione vigente, l'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale provvede ai conseguenti compiti amministrativi.
Per l'esercizio della propria attività, le Commissioni possono avvalersi
dei verbali e di ogni altra documentazione acquisita dalle Commissioni d prima istanza. A tale scopo la Giunta regionale può stabilire che le Commissioni operino in coincidenza con l sede delle Commissioni di prima istanza.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 36:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 37
art. 37
Norme comuni per le Commissioni sanitarie regionali e dell'U.S.L.
Per ciascun membro effettivo delle Commissioni di cui al presente titolo, nonché per i segretari, deve esser nominato, con gli stessi criteri previsti per i membri effettivi, un supplente che partecipi alle sedute in caso di assenza o di impedimento del titolare.
La rappresentanza delle associazioni di categoria dei cittadini interessati agli accertamenti viene determinata sulla base della normativa nazionale vigente.
Le dimissioni di un componente devono essere indirizzate alla Giunta regionale, che provvederà a sostituirlo con le stesse modalità seguite per la nomina.
Le Commissioni durano in carica per un triennio.
In caso di vacanza della carica nel corso del triennio, per qualsiasi causa, il rinnovo del componente relativo ha luogo per il tempo necessario alla scadenza del triennio stesso.
Fino alla nomina delle nuove Commissioni, che deve comunque essere deliberata entro 190 giorni dalla data di scadenza, restano in carica le precedenti Commissioni.
Ciascuna decisione delle Commissioni è espressa a maggioranza di voti, con la presenza di tutti i componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Le Commissioni, ove lo ritengono necessario, a causa della gravità della minorazione, possono effettuare l'accertamento al domicilio dell'interessato, delegando all'uopo due componenti. La relativa decisione è comunque adottata sulla base delle risultanze della visita domiciliare.
Le Commissioni, al fine di un migliore apprezzamento diagnostico, di una più esatta valutazione della minorazione e di un corretto recupero funzionale e sociale dell'interessato, possono avvalersi dei competenti servizi dell'U.S.L.
Le Commissioni di prima istanza sono tenue a trasmettere all'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale i dati sull'attività svolta e sul numero delle domande in atteso di esame.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 37:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 38:
art. 38
Collocamento obbligatorio al lavoro
L'accertamento dello stato di invalidità, della causa invalidante, la valutazione del grado di minorazione, hanno efficacia anche ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro degli interessati, secondo le leggi vigenti.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 38:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 39:
art. 39
Collegio medico l'accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare
Ai compiti previsti dall'art. 20 della legge 2.4.1968, n. 482, provvede, nell'ambito dell'U.S.L., il collegio medico costituito in Aosta, presso l'U. S. L.
Il medico è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) dal responsabile del servizio di medicina legale dell'U.S.L. o, per sua delega, da altro medico del predetto servizio, in funzione di presidente;
b) da due medici, dei quali uno specialista in medicina del lavoro o in disciplina affine, uno specialista in igiene o medicina legale o in altra disciplina affine, salti fra i medici iscritti nei ruoli nominativi regionali del S.S.N., designati dal Comitato di gestione dell'U.S.L.
La rappresentanza delle associazioni di categoria dei cittadini interessati agli accertamenti viene determinata sulla base della vigente normativa.
La segreteria del collegio è affidata ad un dipendente del ruolo amministrativo dell'U.S.L.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 39:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 40:
art. 40
Compensi Ai componenti le Commissioni di cu al presente titolo, sono corrispose compensi secondo quanto previsto dalla legge regionale 9.12.1981, n. 78.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 40:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 41:
TITOLO III - ATTIVITA' IN MATERIA
FARMACEUTICA
Capo I - Organizzazione
art. 41
Attribuzioni
Nel quadro delle indicazioni del piano socio-sanitario regionale - fatto salvo quanto disposto in merito ai servizi dell'U.S.L. - allo sviluppo, coordinamento e controllo dell'attività farmaceutica espletata nell'ambito dell'U.S.L., provvede il servizio di cui all'art. 3, 2° comma, punto 4), della legge regionale 21.4.1981, n. 21, mediante apposita unità operativa per l'attività farmaceutica.
Tale unità operativa esercita in particolare le seguenti funzioni:
a) predisposizione e realizzazione delle iniziative di documentazione e informazione scientifica sulle caratteristiche e sull'uso dei farmaci;
b) collaborazione alle iniziative di aggiornamento professionale in tema di farmaci e nella realizzazione di programmi di insegnamento in ambito farmacologico e terapeutico;
c) collaborazione alla realizzazione di particolari progetti-direttivo previsti dal piano sanitario regionale;
d) consulenza sull'uso dei farmaci agli operatori dei presidi, servizi e distretti sanitari di base dell'U.S.L.;
e) collaborazione nella stesura, aggiornamento e gestione del Prontuario Terapeutico dell'U.S.L., predisposto dalla Regione;
f) predisposizione, gestione e aggiornamento del Repertorio dell'U.S.L., indicante i reagenti ed i presidi medico-chirurgici da utilizzare nei presidi e servizi dell'U.S.L.;
g) raccolta dei dati quantitativi e qualitativi su consumo e spesa per farmaci, reagenti, presidi medico-chirurgici utilizzati dall'U.S.L.;
h) predisposizione dei piani di acquisto dei medicinali e del restante materiale sanitario nell'ambito del le indicazioni del Prontuario e del Repertorio dell'U.S.L.;
i) approvvigionamento di farmaci essenziali non reperibili in commercio, secondo le modalità previste dalle norme vigenti;
l) definizione di programmi per la produzione di preparati magistrali;
m) espletamento di controlli di qualità e quantità sui medicinali e su altro materiale sanitario acquistato dall'U.S.L.;
n) tenuta e aggiornamento del Prontuario terapeutico del S.S.N.;
o) ricezione delle ricette dalle farmacie;
p) revisione delle ricette per la liquidazione;
q) raccolta dei dati quantitativi su consumo e spesa per farmaci distribuiti tramite le farmacie pubbliche e private dell'U.S.L. al fine di condurre indagini di tipo epidemiologico e statistico relative a:
- indice di prescrizione secondo distretto sanitario e secondo prescrivente;
- andamento del consumo e della spesa per gruppi di farmaci e per classi terapeutiche;
- individuazioni di eventuali aree di iperconsumo;
r) collaborazione con il servizio economico-finanziario per le liquidazioni alle farmacie e le elaborazioni meccanizzate sulle ricette;
s) vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione nazionale per l'assistenza farmaceutica di cui all'art. 48 della legge 23.12.1978, n. 833;
t) ispezione e controllo sulle farmacie pubbliche e private, secondo le norme vigenti;
u) attività istruttoria nella materia di competenza del Comitato di gestione in tema di farmacie, inclusi gli aspetti amministrativi.
PRESIDENTE: All'art. 41, in sede di Commissione, sono stati proposti tre emendamenti.
Metto in approvazione gli emendamenti all'art. 41:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4: così emendato:
TITOLO III - ATTIVITA' IN MATERIA
FARMACEUTICA
Capo I - Organizzazione
art. 41
Attribuzioni
Nel quadro delle indicazioni del piano socio-sanitario regionale - fatto salvo quanto disposto in merito ai servizi dell'U.S.L. - allo sviluppo, coordinamento e controllo dell'attività farmaceutica espletata nell'ambito dell'U.S.L., provvede il servizio di cu all'art. 3, 2° comma, punto 4), della legge regionale 21.4.1981, n. 21, mediante apposita unità operativa per l'attività farmaceutica.
Tale unità operativa esercita in particolare le seguenti funzioni:
a) predisposizione e realizzazione delle iniziative di documentazione e informazione scientifica sulle caratteristiche e sull'uso dei farmaci;
b) collaborazione alle iniziative di aggiornamento professionale in tema di farmaci e nella realizzazione di programmi di insegnamento in ambito farmacologico e terapeutico;
c) collaborazione alla realizzazione di particolari progetti-direttivo previsti dal piano sanitario regionale;
d) consulenza sull'uso dei farmaci agli operatori dei presidi, servizi e distretti di base dell'U.S.L.;
e) collaborazione nella stesura, aggiornamento e gestione del Prontuario Terapeutico predisposto dalla Regione ad uso interno dei presidi e servizi dell'U.S.L.;
f) predisposizione, gestione e aggiornamento del Repertorio dell'U.S.L., indicante i reagenti ed i presidi medico-chirurgici da utilizzare nei presidi e servizi dell'U.S.L.;
g) raccolta dei dati quantitativi e qualitativi su consumo e spesa per farmaci, reagenti, presidi medico-chirurgici utilizzati dall'U.S.L.;
h) predisposizione dei piani di acquisto dei medicinali e del restante materiale sanitario nell'ambito delle indicazioni del Prontuario e del Repertorio dell'U.S.L.;
i) approvvigionamento di farmaci essenziali non reperibili in commercio, secondo le modalità previste dalle norme vigenti ad uso sperimentale all'interno dei presidi ospedalieri
l) definizione di programmi per la produzione di preparati magistrali ad uso interno;
m) espletamento di controlli di qualità e quantità sui medicinali e su altro materiale sanitario acquistato dal l'U.S.L.;
n) tenuta di aggiornamento del Prontuario Terapeutico del S.S.N.;
o) ricezione delle ricette dalle farmacie;
p) revisione delle ricette per la liquidazione;
q) raccolta dei dati quantitativi su consumo e spesa per farmaci distribuiti tramite le farmacie pubbliche e private dell'U.S.L. al fine di condurre indagini di tipo epidemiologico e statistico relative a:
- indice di prescrizione secondo distretto sanitario e secondo prescrivente;
- andamento del consumo e della spesa per gruppi di farmaci e per classi terapeutiche;
- individuazioni 'di eventuali aree di iperconsumo;
r) collaborazione con il servizio economico-finanziario per le liquidazioni alle farmacie e le elaborazioni meccanizzate sulle ricette;
s) vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione nazionale per l'assistenza farmaceutica di cui all'art. 48 della legge 23.12.1978, n. 833;
t) ispezione e controllo sulle farmacie pubbliche e private, secondo le norme vigenti;
u) attività istruttoria nella materia di competenza del Comitato di gestione in tema di farmacie, inclusi gli aspetti amministrativi.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 41 emendato:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 42:
art. 42
Esercizio delle funzioni
L'attività farmaceutica dell'U.S.L. deve essere diretta a realizzare una adeguata informazione scientifica e documentazione sui farmaci, la razionalizzazione del loro impiego ed il contenimento della spesa farmaceutica.
A tal scopo, annualmente, il responsabile dell'unità operativa di cui al precedente articolo 41 predispone, d'intesa con l'ufficio di direzione dell'U.S.L., una relazione da sottoporre al Comitato di gestione, sul consumo dei medicinali e del restante materiale sanitario nei servizi dell'U.S.L. e sulla quantificazione della spesa con
conseguenti proposte per la sua eventuale riduzione.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 42:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 43:
art. 43
Apertura ed esercizio delle farmacie
Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni amministrative con cernenti la formazione e la revisione della pianta organica delle farmaci e l'istituzione di dispensari farmaceutici.
Spetta al Comitato di gestione del l'U.S.L., nel rispetto della vigente normativa statale e regionale, adottare i provvedimenti in tema di:
a) autorizzazione all'apertura ed al l'esercizio delle farmacie, incluse le farmacie succursali, purché comprese nella pianta organica;
b) gestione provvisoria delle farmacie ai sensi dell'art. 129 del test unico delle leggi sanitarie;
c) decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;
d) chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico nei casi stabiliti dal testo unico delle leggi sanitarie;
e) indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni;
f) erogazione dell'indennità di residenza ai farmacisti rurali, dell'indennità spettante al farmacista o al sanitario incaricato della gestione del dispensario farmaceutico e del contributo spettante al Comune gestore della farmacia rurale;
g) regolazione del servizio farmaceutico in ordine alla fissazione dei turni delle farmacie e della disciplina dell'apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali, sino ad un massimo di 30 giorni, come da legge regionale in materia;
h) ogni altra funzione relativa al servizio farmaceutico, non riservata alla competenza dello Stato o della Regione.
Il Comitato di gestione adotta i provvedimenti indicati alle lettere c), d), e), f), g), sentita una apposita Commissione formata dal coordinatore sanitario che la presiede, dal responsabile dell'unità operativa di cui al precedente art. 41, da un funzionario amministrativo dell'U.S.L., che svolge anche funzioni di segretario, e da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti rispettivamente su terne fornite dall'ordine dei farmacisti della Regione entro il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta.
Per ciascun farmacista componente è designato, con la stessa procedura, il relativo supplente.
E' soppressa la Commissione di cui all'art. 8 della legge 4.4.1968, n. 475. Le funzioni già attribuite alla predetta Commissione sono svolte nei modi indicati al precedente 3° comma del precedente articolo.
PRESIDENTE: All'art. 43, in sede di Commissione, sono stati proposti tre emendamenti.
Metto in approvazione gli emendamenti all'art. 43.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carrai, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 43 così emendato:
art. 43
Apertura ed esercizio delle farmacie
Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni amministrative concernenti la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie e l'istituzione di dispensari farmaceutici.
Spetta al Comitato di gestione dell'U.S.L., nel rispetto della vigente normativa statale e regionale, adottare i provvedimenti esecutivi in base alle decisioni della Giunta regionale in tema di:
a) autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, incluse le farmacie succursali, purché comprese nella pianta organica;
b) gestione provvisoria delle farmacie, ai sensi dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie;
c) decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;
d) chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico nei casi stabiliti dal testo unico delle leggi sanitarie;
e) indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni;
f) erogazione dell'indennità di disagiato servizio ai farmacisti rurali, dell'indennità spettante al farmacista o al sanitario incaricato della gestione del dispensario farmaceutico e del contributo spettante al Comune gestore della farmacia rurale;
g) regolazione del servizio farmaceutico in ordine alla fissazione dei turni delle farmacie e della disciplina dell'apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali, sino ad un massimo di 30 giorni, come da legge regionale in materia;
h) ogni altra funzione relativa al servizio farmaceutico, non riservati, alla competenza dello Stato o della Regione.
Il Comitato di gestione adotta i provvedimenti indicati nelle lettere
c), d), e), f), g), sentita una apposita Commissione formata dal coordinatore sanitario, che la presiede, dal responsabile dell'unità operativa di cui a precedente art. 41, da un funzionario amministrativo dell'U.S.L., che svolge anche funzioni di segretario, e da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui almeno uno farmacista rurale, scelti rispettivamente su terne fornite dall'ordine del farmacisti della Regione entro il termine perentorio di 1 giorni dalla richiesta.
Per ciascun farmacista componente è designato, con la stessa procedura il relativo supplente.
E' soppressa la Commissione di cu all'art. 8 della legge 4.4.1968, n. 475 Le funzioni già attribuite alla predetta Commissione sono svolte nei modi indicati al precedente 3° comma de precedente articolo.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 43 emendato:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 44:
art. 44
Vigilanza sulle farmacie
Fatte salve le competenze della Commissione di cui all'art. 15 del D.P. R. 15.9.1979, per la disciplina del rapporto con le farmacie, l'attività ispettiva di vigilanza e di controllo sulle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e sulle farmacie di cui sono titolari i privati, è esercitata dall'unità operativa di cui al precedente art. 41, intendendosi sostituito al medico regionale il responsabile dell'unità stessa.
In relazione all'art. 127 del testo unico delle leggi sanitarie del regio decreto 27.7.1934, n. 1265, e successive modificazioni, tutte le farmacie, nel corso di ciascun biennio, devono essere ispezionate da una Commissione nominata dal Comitato di gestione e costituita:
a) dal responsabile dell'unità operativa di cui al precedente art. 41;
b) da un medico dipendente dell'U.S.L. designato dalla Giunta regionale;
c) da un farmacista designato dall'ordine dei farmacisti della Regione.
Assiste in qualità di segretario un funzionario dell'U.S.L.
La predetta Commissione può anche compiere ispezioni straordinarie.
Copia del verbale dell'ispezione è inviata al Comitato di gestione dell'U.S.L. e all'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
La Commissione che procede all'ispezione, ove nel corso di essa ravvisi situazioni di pericolo, provvede immediatamente a rimuoverle impartendo ogni opportuna disposizione al responsabile della farmacia e si assicura della loro esecuzione. I provvedimenti amministrativi adottati in via d'urgenza devono essere segnalati senza ritardo al Presidente del Comitato di gestione ed all'ufficio di direzione dell'U.S.L.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 44:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 45:
art. 45
Concorsi per il conferimento di farmacie - Commissione giudicatrice
I concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione, sono indetti dalla Giunta regionale.
La Commissione giudicatrice è presieduta dall'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale o suo delegato, ed è composta:
- da un professore di ruolo, ordinario o associato, titolare di insegnamento in disciplina farmaceutica;
- da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare scelti su due terne, una di farmacisti titolari e una di farmacisti esercenti, proposte dall'ordine dei farmacisti;
- da un farmacista dei ruoli nominativi regionali del S.S.N., designato dalla Giunta regionale.
Esercita le funzioni di segretario un funzionario amministrativo dell'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale.
La Giunta regionale nomina la Commissione indicata nel 2° comma, approva le relative graduatorie, nomina i vincitori, fissa i compensi da corrispondere ai componenti e al segretario della Commissione stessa in quanto dovuti.
L'elenco dei vincitori è trasmesso al Presidente dell'U.S.L. per i provvedimenti di competenza.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 45:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 46:
Capo II - Assistenza farmaceutica
art. 46
Approvvigionamento dei farmaci
L'U.S.L. provvede all'approvvigionamento dei farmaci impiegati presso i propri servizi e presidi secondo criteri di efficacia, qualità ed economicità.
A tal fine, l'approvvigionamento è effettuato in conformità al Prontuario Terapeutico Regionale per i farmaci adottato dalla Giunta regionale secondo un elenco di specialità medicinali o prodotti galenici, derivanti dal prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale, predisposto da una apposita Commissione regionale per l'elaborazione, la gestione e l'aggiornamento del Prontuario Terapeutico Regionale costituita presso l'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.
Tale Commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima.
La distribuzione dei medicinali nei presidi ospedalieri è, di norma, personalizzata. Nel regolamento di cui allo art. 4 - ultimo comma, della legge regionale 21.4.1981, n. 21, è disciplinate: specificamente, in conformità alle presenti norme, l'attività farmaceutica espletata nell'ambito dei presidi ospedalieri.
PRESIDENTE: All'art. 46, in sede di Commissione, sono stati proposti due emendamenti.
Metto in approvazione gli emendamenti all'art. 46:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 46 emendato:
Capo II - Assistenza farmaceutica
art. 46
Approvvigionamento dei farmaci
L'U.S.L. provvede all'approvvigionamento dei farmaci impiegati presso i propri presidi e servizi secondi criteri di efficacia, qualità ed economicità per il consumo interno.
A tal fine l'approvvigionamento è effettuato sulla base di un elenco-tipo adottato dalla Giunta regionale, su proposta di uno apposita Commissione tecnica locale coordinata dall'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale e formala da esperti e da sanitari operanti nell'ambito dei servizi della U.S.L.
Tale Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della medesima.
La distribuzione dei medicinali nei presidi ospedalieri è, di norma, personalizzata. Nel regolamento di cui all'art. 4, 2° comma, della legge regionale 21.4.1981, n. 21, è disciplinata specificamente, in conformità alle presenti norme, l'attività farmaceutica espletata nell'ambito dei presidi ospedalieri.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 46 emendato:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 47:
art. 47
Disciplina degli acquisti di medicinali e del restante materiale sanitario
Gli acquisti di medicinali e del restante materiale sanitario da destinare all'U.S.L. sono disciplinati dalla legge regionale 22.12.1980, n. 61.
Gli acquisti, nei casi consentiti, sono effettuati con lo sconto previsto dalla vigente normativa.
L'U.S.L. può acquistare direttamente dalle imprese o dai depositi o magazzini all'ingrosso i medicinali ed il restante materiale sanitario, indicati nel Prontuario Terapeutico regionale e del Repertorio dei reagenti e dei presidi medico-chirurgici dell'U.S. L., da destinare ai propri presidi e servizi, nonché alle farmacie ubicate nel proprio territorio di cui sono titolari gli enti pubblici.
L'acquisto viene attuato su indicazione del responsabile dell'unità operativa di cui al precedente art. 41.
PRESIDENTE: All'art. 47, in sede di Commissione, è stato proposto un emendamento.
Metto in approvazione l'emendamento all'art. 47:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 47 emendato:
art. 47
Disciplina negli acquisti di medicinali e del restante materiale sanitario
Gli acquisti di medicinali e del restante materiale sanitario da destinare all'U.S.L. sono disciplinati dalla legge regionale 22.12.1980, n. 61.
Gli acquisti, nei casi consentiti, sono effettuati con lo sconto previsto dalla vigente normativa.
L'U.S.L. può acquistare direttamente dalle imprese o dai depositi o magazzini all'ingrosso i medicinali ed il restante materiale sanitario, indicati nell'elenco di cui al precedente art. 46 e nel Repertorio dei reagenti e dei presidi medico-chirurgici dell'U.S.L., da destinare al consumo interno dei propri presidi e servizi, nonché alle farmacie ubicate nel proprio territorio di cui sono titolari gli enti pubblici.
L'acquisto viene attuato su indicazione del responsabile dell'attività operativa di cui al precedente art. 41.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 47 emendato:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin) Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 48:
art. 48
Approvvigionamento di medicinali e materiale sanitario in caso di urgenza
In caso di comprovata necessità ed urgenza, l'U.S.L. può acquistare medicinali e materiale sanitario occorrenti per l'utilizzo delle proprie strutture presso depositi all'ingrosso, farmacie comunali e farmacie private.
Nei casi previsti dal comma precedente, spetta al dirigente del presidio interessato effettuare l'acquisto, previa autorizzazione del coordinatore del distretto sanitario in cui il presidio è ubicato.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 48:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art, 49:
art. 49
Acquisto da parte dell'U.S.L. di preparazioni farmaceutiche per la distribuzione agli assistiti attraverso le farmacie pubbliche e private
L'U.S.L. nei termini indicati dalla convenzione nazionale, può acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche comprese nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari gli enti pubblici e nelle farmacie private.
PRESIDENTE: All'art. 49, in sede di Commissione, è stato proposto un emendamento.
Metto in approvazione l'emendamento all'art. 49:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 49 emendato:
art. 49
Acquisto da parte dell'U.S.L. di preparazioni farmaceutiche per la distribuzione agli assistiti attraverso le farmacie pubbliche
L'U.S.L. nei termini indicati dalla convenzione nazionale, può acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche comprese nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari gli enti pubblici.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 49 emendato:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolci, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 50:
art. 50
Coordinamento delle farmacie con
i servizi dell'U.S.L.
L'U.S.L. può avvalersi della collaborazione delle farmacie comunali e di quelle private per la realizzazione di programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria e per le valutazioni di ordine statistico-epidemiologico in materia sanitaria, nonché per ogni altra finalità core indicato nella convenzione nazionale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 50:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 51:
art. 51
Disciplina per la consegna di medicinali o altro materiale sanitario a pazienti da parte di strutture sanitarie pubbliche e private
L'U.S.L. può autorizzare il rilascio di buoni di prelevamento presso i propri ospedali o presidi ambulatoriali soltanto di materiale sanitario non ammesso alla prescrizione ai sensi dell'art. 28, 2° comma, della legge 23.12.1978, n. 833, in favore di assistiti che ne facciamo documentata richiesta convalida) a dal competente servizio dell'unità sanitaria locale, purché affetti da malattie a lungo decorso o da lesioni comportanti invalidità per qualunque causa, nonché di farmaci utilizzati da assistiti dimessi che praticano terapie domiciliari, sotto il diretto controllo della struttura specialistica.
In ogni altro caso è fatto divieto agli ospedali, ai e ai servizi dell'Unità Sanitaria Locale di consegnare e direttamente ai pazienti assistiti propri medicinali o altro: materiale sanitario.
PRESIDENTE: All'art. 51 è stato presentato un emendamento.
Metto in approvazione l'emendamento all'art. 51:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carrai, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 51 emendato:
art. 51
Disciplina per la consegna di materiale sanitario a pazienti da porte di strutture sanitarie pubbliche e private
L'U.S.L. può autorizzare il rilascio di buoni di prelevamento presso i ospedali o presidi ambulatoriali soltanto di materiale sanitario non ammesso alla prescrizione ai sensi dell'art. 28, 2° comma, della legge 23.12.1978, n. 833 o di accordi applicativi alla convenzione stipulati fra l'Amministrazione regionale e l'Associazione titolari di farmacie della Valle d'Aosta, in favore di assistiti che ne facciano documentata richiesta convalidata dal competente servizio dell'Unità Sanitaria Locale, purché affetti da malattie a lungo decorso o da lesioni comportanti invalidità per qualunque causa.
In ogni altro caso è fatto divieto agli ospedali, ai presidi e ai servizi dell'U.S.L. di consegnare direttamente ai pazienti assistiti propri medicinali o altro materiale sanitario.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 51 emendato:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 52:
art. 52
Acquisto di stupefacenti e sostanze psicotrope da parte delle farmacie degli ospedali e dei presidi e servizi dell'U.S.L.
La vendita o cessione a qualsiasi titolo di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'art. 12 della legge 22.12.1975, n. 685, è fatta al dirigente della farmacia ospedaliera, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario buoni acquisto conformi al modello predisposto dal Ministero della Sanità.
La richiesta è inviata alle ditte dall'unità operativa di cui al precedente art. 41.
La terza sezione del buono acquisto di cui all'art. 39 della legge 22.12. 1975, n. 685, deve essere inviata al responsabile dell'unità operativa suddetta, che provvede a comunicare trimestralmente all'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale la qualità e quantità dei relativi acquisti.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 52:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 20
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 20
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 53:
TITOLO IV - OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE
art. 53
Finalità
Ai fini dell'esercizio delle propri funzioni di valutazione, verifica, in dirizzo e programmazione delle attività del servizio socio-sanitario regionale oltrechè in attuazione dell'art. 5 della legge 23.12.1978, n. 833, è istituito ed opera nell'ambito dell'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale, l'osservatorio epidemiologico regionale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 53:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 20
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 20
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 54:
art. 54
Compiti
L'osservatorio epidemiologico costituisce, in particolare, supporto tecnico-scientifico al fine di:valutare lo stato di salute della popolazione in relazione al tempo, allo spazio ed alle caratteristiche individuali dei gruppi;
- individuare i fattori di rischio negli ambienti di vita e di lavoro;
- valutare la compatibilità dei programmi con le risorse disponibili;
- valutare l'efficacia degli interventi e i benefici prodotti in relazione alle risorse utilizzate;
- valutare il modello organizzativo del servizio socio-sanitario regionale;
- predisporre una relazione annuale sullo stato sanitario della Regione;
- predisporre la relazione sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari di cui all'art. 49 della legge 23.12.1978, n. 80;
- favorire e promuovere la ricerca finalizzata alla realizzazione degli obiettivi del servizio sanitario regionale;
- favorire, fra tutti gli operatori del servizio socio-sanitario regionale, con particolare riguardo a quelli operanti nei distretti sanitari di base, la diffusione della conoscenza dei principi fondamentali dell'approccio epidemiologico.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 54:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 20
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 20
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 55:
art. 55
Organizzazione
L'osservatorio epidemiologico svolge i propri compiti mediante i servizi e gli uffici dell'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale e si avvale della collaborazione dei servizi e delle strutture dell'U.S.L.
L'osservatorio epidemiologico può altresì avvalersi delle strutture della università nel quadro delle convenzioni di cui all'art. 39 della legge 23.12. 1978, n. 833, nonché di altri istituti o enti pubblici che svolgono attività di ricerca, mediante apposite convenzioni.
Le istituzioni pubbliche e private, operanti nell'ambito del territorio regionale, sono tenute a fornire allo osservatorio epidemiologico le informazioni di carattere sanitario e sociale, dallo stesso richieste per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.
L'individuazione, la raccolta, la classificazione, la memorizzazione, la diffusione delle informazioni statistiche attinenti ai compiti dell'osservatorio epidemiologico sono svolte nel quadro dei programmi e delle attività del sistema informativo socio-sanitario di cui all'art. 17 della legge regionale 21.4.1981, n. 21.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 55:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 20
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 20
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 56:
TITOLO V - NORME FINALI E FINANZIARIE
art. 56
Norme abrogate
Le norme della presente legge abrogano, qualora contrastante, ogni disposizione contenuta in precedenti normative regionali.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 56:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 20
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 20
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 57:
art. 57
Norme finanziarie
La Regione assicura il finanziamento delle attività svolte in attuazione della presente legge con la quota annua del fondo sanitario nazionale assegnato ai sensi dell'art. 51 della legge 23.12 1978, n. 833, nonché con eventuali fondi integrativi annualmente messi a disposizione della Regione con la procedura di cui all'art. 19 della legge regionale 7.12.1979, n. 68.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 57:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 20
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Favorevoli: 20
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 58:
art. 58
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 58, ricordando al Consiglio che per questo articolo è richiesta la maggioranza speciale dei componenti il Consiglio, secondo quanto disposto dall'art. 31 dello Statuto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 20
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Maggioranza: 18
Favorevoli: 20
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Per dichiarazione di voto ha chiesto di parlare il Consigliere Fosson. Ne ha facoltà.
FOSSON - (D.C.): Questa legge era già stata presentata nell'ultima adunanza prima delle ferie e ne avevo chiesto il rinvio per approfondimenti, insieme ad altri Consiglieri di maggioranza. Ora possiamo dire che il rinvio è stato positivo, nel senso che l'Assessorato e la Commissione preposta a questa materia hanno potuto consultarsi con le categorie interessate e produrre gli emendamenti che oggi il Consiglio ha approvato. Ciò significa che il dialogo è positivo e produttivo e che non sempre le cose presentate immediatamente sono le migliori.
Sicuramente il disegno di legge da come è stato presentato nel mese di luglio a come viene approvato oggi ha subìto dei miglioramenti. Rimane però un dubbio, che ha espresso il Consigliere Péaquin, e che è stato ripreso anche dall'Assessore Rollandin, per quanto riguarda i laboratori. Ecco, al di là di quelle che possono essere le giuste rivendicazioni o le giuste visioni degli operatori o dei dirigenti dei laboratori, c'è il rischio che unificando queste strutture si operi di fatto in regime di monopolio, senza possibilità di controllo.
Questo è un rischio che noi sottolineiamo, ma d'altra parte siamo convinti che con la presentazione e l'approvazione, che speriamo se non imminente almeno sollecita, del piano socio-sanitario, si potrà avere un quadro generale della sanità in Valle d'Aosta, con norme accettabili da parte nostra per quanto riguarda la situazione dei laboratori di analisi.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere De Grandis. Ne ha facoltà.
DE GRANDIS - (P.R.I.): Soltanto per ribadire la preoccupazione che è stata espressa dal Consigliere Fosson.
Non sono riuscito ad afferrare il motivo per cui nella discussione che c'è stata nella Commissione Sanità (a cui non ho potuto partecipare perché ero assente da Aosta) pur avendo affrontato i problemi con una certa serietà, perché gli emendamenti sono stati numerosi e i miglioramenti al disegno di legge sono stati, a mio avviso, importanti, sia sfuggito questo problema dei laboratori. Ma è poi sfuggito o si è voluto lasciarlo sfuggire? Questo è il punto, perché mi sembra strano che non si sia potuto modificare questa dizione così restrittiva in una dizione più ampia, dal momento che questa modifica non avrebbe di fatto compromesso alcunché e questo perché lo stesso art. 7 nella sua parte terminale rinvia per la determinazione dei compiti dei singoli laboratori, delle singole sezioni di laboratorio, al piano socio-sanitario.
Ora, c'era tutto il tempo, attraverso il piano socio-sanitario di meditare profondamente su questo problema e di risolverlo in maniera soddisfacente per tutti.
Io mi auguro che, a prescindere da questa dizione restrittiva, l'Assessore alla Sanità voglia tenere conto di questo problema e affrontarlo anche attraverso il dibattito in Commissione, in modo che nel piano sanitario si possano superare quelle contrapposizioni che oggi creano perplessità e preoccupazioni e che in questa materia è bene poter superare con maggiore spirito di collaborazione.
PRESIDENTE: Altri chiedono la parola per dichiarazione di voto? Non c'è pi nessuno che chiede di parlare?
Il Consiglio è ora chiamato, per votazione segreta, ad esprimersi su complesso della legge.
VOTAZIONE SEGRETA
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 22
Astenuti: 7 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin)
Maggioranza: 15
Favorevoli: 19
Contrari: 3
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Passiamo alla trattazione dell'oggetto iscritto al n. 39 dell'on dine del giorno.
