Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 3518 du 17 avril 2024 - Resoconto

OGGETTO N. 3518/XVI - D.L. n. 139: "Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale)".

Bertin (Presidente) - Punto n. 4 all'ordine del giorno. Il disegno di legge n. 139 è composto da cinque articoli, il redattore è il consigliere Malacrinò, che si è prenotato e ne ha facoltà.

Malacrinò (FP-PD) - Il disegno di legge all'ordine del giorno reca: "Puntuali modificazioni alla l.r. 10 aprile 1997 n. 11. Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionali", modifiche volte sia ad aggiornare i richiami di legge ivi contenuti che a coordinare la disciplina regionale vigente in materia di durata massima e di cumulo degli incarichi negli organi d'amministrazione e di controllo degli enti partecipati e delle società partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione.

Il disegno di legge si compone di 5 articoli. L'articolo 1 prevede la sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 11/1997, in particolare al comma 1 è stato eliminato il riferimento a normative statali puntuali, alcune delle quali abrogate, prevedendo un invio dinamico alle disposizioni normative statali vigenti in materia d'incandidabilità e d'inconferibilità.

Al comma 2 è invece disciplinata la durata massima degli incarichi, in particolare è previsto che chi ha ricoperto il medesimo incarico per 15 anni consecutivi non possa essere immediatamente riconfermato nello stesso incarico e che ogni causa di cessazione anticipata, diversa dalle dimissioni volontarie, rileva ai fini dell'interruzione della consecutività.

In questo modo, e con lo scopo di arginare possibili meccanismi elusivi del divieto di riconferma, si prevede che lo stesso soggetto possa essere riconfermato nel medesimo incarico solo nel caso in cui la consecutività della durata temporale massima di 15 anni non sia stata interrotta per dimissioni volontarie.

Con il comma 3 si dispone che il sopravvenire di una causa d'incandidabilità o d'inconferibilità nel corso dell'incarico determina la decadenza.

L'articolo 2 reca: "Modificazioni all'articolo 6 comma 6 e 7 della l.r. 11/1997", al fine di meglio coordinare le previsioni della stessa con quelle della legge regionale 14 novembre 2016 n. 20.

In particolare, proprio per garantire maggiore chiarezza e coerenza normativa con la modificazione proposta, vengono previsti con il comma 1 casi di esclusione dal computo del numero degli incarichi che un singolo soggetto può ricoprire negli enti societari e con il comma 2 l'eliminazione del limite di cumulo degli incarichi di mero componente supplente degli organi di controllo, in linea con quanto già previsto per le società a partecipazione pubblica, per le quali non è prevista alcuna limitazione a detto cumulo, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della legge regionale 20/2016.

L'articolo 3 reca: "Le necessarie disposizioni transitorie" prevedendo, ai fini dell'applicazione e della durata massima temporale delle cariche, ostativa a una riconferma dello stesso soggetto, che si tenga conto della durata dei mandati già decorsi alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.

Allo stesso modo, ai fini del cumulo degli incarichi, è previsto che si tenga conto del numero degli incarichi già ricoperti, sempre alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.

Gli articoli 4 e 5 recano infine rispettivamente la clausola d'invarianza finanziaria e la dichiarazione d'urgenza.

La II Commissione consiliare permanente, riunitasi in data 8 aprile 2024, ha espresso a maggioranza parere favorevole.

Presidente - Possiamo aprire la discussione generale sul D.L. n. 139. Siete invitati, chi lo volesse, a prenotarvi. Il consigliere Aggravi si è prenotato, ne ha facoltà, siamo in discussione generale.

Aggravi (RV) - Intervengo in discussione generale anche per esprimere la posizione di voto del gruppo Rassemblement Valdôtain, un po' in linea con quella che è già stata la nostra posizione e dichiarazione di voto in II Commissione, e cercherò di portare all'attenzione dell'Aula gli argomenti che abbiamo espresso relativamente al nostro voto.

Andando per ordine rispetto alla relazione del Presidente di II Commissione Malacrinò, lo abbiamo detto, nulla quaestio su due punti. Il primo: il necessario aggiornamento relativamente al meccanismo del riferimento alle normative puntuali, che sappiamo implica correre dietro a una legislazione che non è gestita direttamente da questo ente, e quindi ben venga un meccanismo più dinamico che permetta di volta in volta di valutare le normative d'incompatibilità o comunque d'incandidabilità e d'inconferibilità, come anche relativamente alla gestione dei supplenti, chiamiamoli così, negli organismi di controllo, dove sappiamo che la nomina è di fatto effettiva soltanto nel momento in cui il supplente diventa effettivo.

Ci sono però alcune considerazioni che ci hanno portato a votare contrariamente, in senso più politico che formale o sostanziale di questa norma. La prima è il fatto che secondo noi si è persa l'occasione di riformare nel complesso la procedura di nomina che interessa non soltanto la legge 11/97 - che riguarda gli enti, le fondazioni e anche quanto riportato nei relativi allegati della norma - ma anche la legge 20 che riguarda gli enti partecipati.

Vero è - è stato rappresentato dai Commissari di maggioranza in II Commissione e anche, se non erro, dal Presidente nell'interlocuzione che abbiamo avuto in Commissione - che le due leggi hanno un perimetro di riferimento diverso, ma dal nostro punto di vista - non abbiamo partecipato alla creazione della legge 20 perché non ci eravamo, banalmente - riteniamo che la procedura di nomina (quindi la Regione che nomina in enti, società partecipate, enti e quant'altro) forse meriterebbe un'unica legge e una riforma complessiva, perché un conto è la gestione dei rapporti tra l'ente e le società o gli enti partecipati, un altro sono i meccanismi di nomina della Regione all'interno dei vari enti, ma questa è una posizione che, ripeto, secondo noi poteva meritare una gestione diversa. Prendiamo atto di quello che ha fatto la maggioranza però permetteteci di rappresentare quello che noi pensiamo.

Per quello che riguarda invece la durata massima degli incarichi, c'è un po' questo volo pindarico tra 15 e 10... è bellissimo il passaggio in cui si parla di arginare possibili meccanismi elusivi del divieto di riconferma, ma, detto questo, prima c'era un limite di 10 anni, adesso c'è un limite di 15 anni e vero è che ci sono delle normative, vedi quelle dei revisori contabili, che generano un punto di riferimento molto lungo ma ci sono nomine e nomine e soprattutto c'è anche la facoltà di essere più restrittivi, altre realtà regionali sono rimaste sui 10 anni ma, ripeto, è una scelta che fa chi propone la legge.

È vero che ci sono due considerazioni che si possono anche fare - e forse si devono fare - che interessano tra l'altro non soltanto i percorsi di nomina o di scelta degli amministratori o dei controllanti, dei soggetti che sono membri degli organismi di controllo delle società o degli enti partecipati; da un lato, l'annosa questione delle remunerazioni - se vogliamo tocca anche altri temi che sono quelli degli amministratori degli enti locali - noi l'abbiamo sempre detto, io personalmente ritengo che la miglior misura che si possa dare a una remunerazione è quella che si basa sul rischio che il soggetto corre nell'ambito dell'esercizio della sua carica: se vogliamo trovare una misura comune, a volte non sono gli abitanti di un villaggio o i residenti ma è la magnitudo del bilancio che ricopre, perché poi sappiamo benissimo come vengono fatte alcune quantificazioni, anche se gli algoritmi lì sono un po' particolari, ma lo scopriremo purtroppo solo vivendo.

Detto questo, forse anche perché vengo dal mondo del privato, io penso che il primo meccanismo, soprattutto di alcune realtà, che possa giustamente giustificare una giusta o una più adeguata remunerazione, sia quello del rischio e anche delle deleghe che uno ha nel suo portafoglio all'atto della nomina, ma sappiamo che ci sono state stagioni di un populismo pauperista che hanno portato a questa problematica e anche a generare, in alcuni casi, una difficoltà forte a essere attrattivi nei confronti di professionisti che ovviamente guardano ad altri lidi.

Sulla difficoltà di trovare candidati, diciamo che sicuramente l'ambito delle remunerazioni, della giusta remunerazione, è uno dei problemi, però oggettivamente riteniamo che, per quello che riguarda altri enti e altre realtà, i candidati spesso e volentieri non ci sono perché si sa già come va a finire la nomina. Questo è il segreto di Pulcinella, però forse una revisione anche del meccanismo di partecipazione alle nomine potrebbe essere più utile relativamente all'aumentare e allungare le possibilità d'incarico.

Ripeto, queste sono delle considerazioni che noi facciamo da osservatori e non da proponenti di questo disegno di legge, per questo motivo voteremo contro a tutte le previsioni contenute e, nel suo complesso, al disegno di legge, sperando che questa nostra spiegazione possa giustificare una posizione che è coerente con quella già tenuta in II Commissione.

Presidente - Ricordo che siamo in discussione generale. Chi vuole intervenire è pregato di prenotarsi. Non vedo nessuna prenotazione, chiudo pertanto la discussione generale. La discussione generale è chiusa. Per la replica del Governo, il Presidente della Regione ne ha facoltà.

Testolin (UV) - Molto brevemente, nel ringraziare, per lo sviluppo del contenuto della legge i Commissari che hanno voluto prendere in esame il disegno di legge e il Presidente della II Commissione, riprendo semplicemente due concetti, che poi sono stati messi in luce anche nel dibattito, quindi la necessità con questa norma di coprire gli incarichi che, di fatto, in molti casi, proprio per una modestia del riconoscimento finanziario riconosciuto all'interno dei Consigli d'Amministrazione o quant'altro, trova molte volte difficoltà nella copertura di questi stessi incarichi, soprattutto in quelli degli enti partecipati, non tanto delle società, anche se poi anche nelle società la valutazione fatta dal collega Aggravi è assolutamente condivisibile: quando non c'è proporzionalità tra le remunerazioni e i rischi che uno si assume nel suo percorso di amministratore, non c'è questa corsa a ricoprire questo tipo di cariche, quindi nel suo insieme la norma cerca di trovare un equilibrio tra le disponibilità e le necessità di avere delle persone che siano qualificate in queste stesse posizioni.

Sulla durata dell'incarico fino a 15 anni, crediamo che sia anche qua una questione d'opportunità da parte dell'amministratore, poter andare a fare delle scelte che possano dare una continuità amministrativa, anche al netto di quella che può essere una discontinuità politica, che permetta all'ente di avere comunque un punto di riferimento certo - come dicevo, almeno da un punto di vista di gestione di percorso - laddove può succedere, e succede sovente, che ci siano delle iniziative, anche d'investimento e importanti, o dei percorsi di modernizzazione o di crescita dell'azienda che necessitino di tempistiche che travalicano il decennio, con magari un cambio di referente politico, quindi può essere una scelta anche del subentrante il potersi appoggiare su qualcuno che abbia già seguito in precedenza le iniziative.

Crediamo quindi che questo possa essere un vantaggio, messo a disposizione del decisore politico.

Inoltre rimane comunque una durata equilibrata e consona anche ad altri incarichi, vedi quello dei Consiglieri regionali che possono essere rieletti per tre mandati consecutivi. Non è banale il fatto di non considerare plausibile un'interruzione per dimissione volontaria, che evidentemente potrebbe essere artificiosa nel contesto d'interrompere volontariamente per poco tempo una Presidenza o una partecipazione in un Consiglio d'Amministrazione.

Gli altri sono aspetti molto più tecnici che richiamano il dinamismo della normativa statale per un adeguamento automatico e dei meccanismi che evidentemente terranno conto degli anni di mandato effettuati al momento dell'entrata in vigore per il calcolo della durata dei 15 anni all'interno dei consigli d'amministrazione.

Questa è la modifica nel suo insieme, che crediamo possa essere considerata come qualcosa di positivo nelle opportunità delle amministrazioni a venire.

Presidente - Vi sono altri interventi in dichiarazioni di voto? Se non vi sono altre richieste, metterei in votazione l'articolato della legge. Iniziamo con l'articolo n. 1. Non vedo interventi, mettiamo in votazione. La votazione è aperta. Invito gli Assessori a rimanere in aula. La votazione è chiusa.

Presenti: 34

Votanti: 24

Favorevoli: 18

Contrari: 6

Astenuti: 10 (Baccega, Distort, Foudraz, Ganis, Lavy, Manfrin, Marquis, Perron, Restano, Sammaritani)

L'articolo n. 1 è approvato.

Mettiamo in votazione l'articolo n. 2. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.

Presenti: 34

Votanti: 34

Favorevoli: 18

Contrari: 5

Astenuti: 11 (Baccega, Distort, Foudraz, Ganis, Guichardaz Erika, Lavy, Manfrin, Marquis, Minelli, Perron, Sammaritani)

L'articolo n. 2 è approvato.

Stesso risultato per l'articolo n. 3, n. 4, n. 5. Mettiamo in votazione la legge nel suo insieme. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.

Presenti: 34

Votanti: 23

Favorevoli: 18

Contrari: 5

Astenuti: 11 (Baccega, Distort, Foudraz, Ganis, Guichardaz Erika, Lavy, Manfrin, Marquis, Minelli, Perron, Sammaritani)

Il disegno di legge è approvato.