Objet du Conseil n. 3049 du 20 décembre 2023 - Resoconto
OGGETTO N. 3049/XVI - D.L. n. 130: "Disposizioni in materia di disciplina e gestione delle tasse automobilistiche regionali". (Ritiro di un ordine del giorno).
Bertin (Presidente) - Punto n. 3.01. Il D.L. n. 130 è composto da 14 articoli. Sono stati depositati due emendamenti del gruppo Lega e un ordine del giorno sempre del gruppo della Lega. Il relatore è il Presidente della II Commissione, Consigliere Malacrinò, che si è prenotato e a cui passo la parola.
Malacrinò (FP-PD) - Con il presente disegno di legge il legislatore regionale procede alla revisione delle disposizioni di cui al titolo II della legge regionale 15 aprile 2008 n. 9, con la quale sono state definite le modalità gestionali delle tasse automobilistiche in attuazione del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 13 e dell'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 20 novembre 2017 n. 184, che ha ampliato la potestà legislativa della Regione in materia di tasse automobilistiche, estendendola anche alla disciplina del tributo stesso entro i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale.
La necessità di rivedere tale disciplina deriva, inoltre, dal mutamento delle regole riguardo anche la modalità di riscossione del tributo, per effetto dell'introduzione dell'obbligo, posto in capo alle pubbliche amministrazioni, d'incassare tutte le entrate tramite la piattaforma "PagoPA".
La nuova disciplina si applica a far data dal primo gennaio 2024.
Il presente disegno di legge si compone di 14 articoli.
L'articolo 1 enuncia l'oggetto e le finalità del presente disegno di legge e richiama le norme d'attuazione ai sensi delle quali sono disciplinate l'applicazione del tributo e la sua gestione.
L'articolo 2 disciplina la misura delle tasse automobilistiche per la quantificazione dell'importo dovuto.
L'articolo 3 definisce i contenuti e le modalità di gestione dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche.
L'articolo 4 rivede, rispetto alla normativa attualmente vigente, le modalità d'incasso delle tasse automobilistiche e, come previsto dal legislatore statale, la riscossione della tassa automobilistica avviene tramite la piattaforma d'incasso PagoPA.
L'articolo 5 disciplina gli aspetti organizzativi per la gestione regionale delle tasse automobilistiche, della quale è responsabile la struttura regionale competente in materia di tributi.
Gli articoli 6 e 7 riguardano rispettivamente l'accertamento e il recupero delle tasse non regolarmente pagate dai contribuenti, attività fondamentali che caratterizzano la gestione di qualunque tributo, precisando alcuni aspetti organizzativi di tali attività, che saranno svolte dalla competente struttura regionale con la collaborazione dei soggetti terzi incaricati.
L'articolo 8 rinvia alla disciplina statale l'applicazione delle sanzioni e introduce il principio secondo cui, qualora il mancato o non corretto adempimento fiscale sia da imputare a errori, non si procede alle relative sanzioni.
L'articolo 9 disciplina i casi di esenzione del pagamento del tributo e i relativi adempimenti, nonché l'estensione dell'agevolazione riconosciuta dalla normativa statale a favore dei veicoli storici iscritti negli appositi registri.
L'articolo 10 disciplina il rimborso della tassa automobilistica non dovuta.
L'articolo 11 disciplina l'interruzione dell'obbligo di pagamento per i soggetti autorizzati al commercio dei veicoli.
L'articolo 12 introduce una norma che permette di mantenere aggiornati i dati contenuti nell'archivio nazionale cancellando da esso e dal PRA i veicoli per i quali si verificano determinate condizioni.
L'articolo 13 reca "Disposizioni transitorie e abrogazioni", demandando ad una deliberazione della Giunta regionale la definizione di ogni altro aspetto o adempimento utile ai fini dell'applicazione del presente disegno di legge.
L'articolo 14 reca "Disposizioni finanziarie".
La II Commissione consiliare permanente ha preso in esame il disegno di legge n. 130 concernente "Disposizioni in materia di disciplina e gestione delle tasse automobilistiche regionali" e ha espresso all'unanimità parere favorevole.
Presidente - La discussione generale sul disegno di legge è aperta. I Consiglieri che vogliono intervenire in discussione generale sono pregati di prenotarsi. Consigliere Aggravi, a lei la parola.
Aggravi (RV) - Soltanto per una breve rappresentazione di quello che è stato il nostro contributo in Commissione; ringrazio il relatore per aver presentato i contenuti di questo disegno di legge più tecnico che sostanziale.
All'interno del confronto che c'è stato in II Commissione, il gruppo di Rassemblement Valdôtain ha voluto ricordare un passaggio già fatto in quest'aula tramite un'iniziativa in un precedente Consiglio: al di là del contenuto tecnico e del fatto che avrà il nostro voto favorevole, abbiamo voluto sottolineare quella che è un po' una stortura, a nostro avviso, relativamente all'utilizzo del metodo di pagamento di PagoPA, nel senso che sicuramente bisogna rispettare la normativa, ma giustamente noi vogliamo rappresentare qual è la nostra posizione. Laddove un metodo di pagamento è obbligato, a nostro giudizio sarebbe più corretto che la manifestazione di quella possibilità di pagamento si potesse fare con qualsiasi tipo di strumento possibile, ma per un motivo molto semplice: se il metodo di pagamento è obbligato, non si vede perché ci debba essere anche una commissione obbligata.
Questa però è la normativa, questa ce la dice anche lunga magari su delle prospettive che il legislatore, non questo ma quello nazionale e internazionale, dà sull'utilizzo anche soprattutto degli strumenti digitali che dovrebbero semplificare e dovrebbero costare meno, poi sappiamo benissimo che non di soli servizi ma anche di commissioni vivono gli intermediari, però e giustamente è una commissione che, se il metodo di pagamento è obbligato, è ancora più distorsiva rispetto ad altre perché non ho scelta.
Questo è quanto abbiamo voluto rappresentare anche per coerenza rispetto alla nostra azione politica e questo volevamo rappresentare all'Aula oggi nell'esame di questo disegno di legge.
Presidente - Ci sono altri interventi in discussione generale? Non vedo richieste d'intervento, pertanto chiudo la discussione generale. La discussione generale è chiusa. Per il Governo replica il Presidente della Regione, ne ha facoltà.
Testolin (UV) - Due brevi considerazioni in funzione dell'intervento del collega Aggravi che avevamo già analizzato in sede d'illustrazione della norma all'interno della Commissione competente.
L'obbligo di utilizzo dei pagamenti tramite PagoPA deriva da una normativa nazionale alla quale ci siamo adeguati e sulla quale sono state fornite informazioni in merito alla dinamica degli aspetti commissionali, che avrebbe dovuto trovare una risposta nei meccanismi commerciali che dovrebbero mettere in competizione uno con un altro strumento, quindi privilegiare quello più economicamente vantaggioso, da un punto di vista della scelta dell'utente, così come avviene in altri contesti e così come per esempio era stato fatto per il costo delle ricariche telefoniche; è vero che trattasi di situazione leggermente diversa, ma nel tempo, grazie anche alle iniziative delle associazioni dei consumatori e quant'altro, questo tipo di commissione è andata fortunatamente a scemare.
Si attendeva che la concorrenza potesse abbassare i prezzi: per certi versi c'è una distinzione e non c'è ancora una gratuità, e di questo ne prendiamo atto.
Per il resto, laddove era possibile, sono state eliminate tutta una serie d'incombenze anche amministrative che molte volte costano addirittura di più di quello che magari sono minime tasse, ad esempio quella nei confronti dei commercianti di auto, che veniva richiamata e prevista, per cui di suo è un provvedimento che tendenzialmente cerca di dare delle risposte laddove è possibile, prendendo ovviamente atto che non tutte dipendono dalla volontà del legislatore regionale.
Presidente - Ricordo che è stato depositato un ordine del giorno su questo disegno di legge. Possiamo passare all'ordine del giorno? Qualcuno intende illustrare l'ordine del giorno depositato? Consigliere Manfrin, a lei la parola.
Manfrin (LEGA VDA) - Quest'ordine del giorno arriva sulla scorta di un'iniziativa che il gruppo Lega aveva già presentato rispetto alla possibilità di estensione dell'esenzione al pagamento del bollo auto per le persone con disabilità.
Nelle occasioni in cui abbiamo presentato un'interpellanza a questo Governo, , visti i piccoli numeri e vista una sostanziale iniquità in alcuni casi delle attuali disposizioni, avevamo sostanzialmente evidenziato la possibilità di provare a verificare la possibilità di estensione dell'esenzione, perché attualmente la normativa che c'è, sia a livello nazionale sia a livello locale, prevede di poter escludere dal pagamento del bollo soltanto le automobili di proprietà di persone con disabilità che hanno avuto un adattamento strutturale per poter supportare la persona con disabilità, quindi quelle automobili e quei veicoli che hanno avuto quest'adattamento rientrano nella casistica di esenzione.
Tutte le altre fattispecie invece non vi ricadono, ma dobbiamo anche comprendere che ci sono persone che non riescono o non vogliono adattare un mezzo per potersi spostare, ma usufruiscono di questo mezzo per i propri spostamenti necessari e magari hanno anche il supporto di un congiunto che li sostiene.
Da questo punto di vista riteniamo che sia importante provare a verificare la possibilità -riguardo a questa possibilità, c'è anche la questione dei piccoli numeri, che era quello che dicevamo prima: in una regione come la nostra, in cui sono molto poche le concessioni di esenzione fatte alle persone con disabilità - e quindi verificare la possibilità che si possa ampliare questa fattispecie, considerando anche che dai dati forniti in aula, circa il 50% delle richieste di esenzione era stato rifiutato (se non ricordo male, o era il 60 e 40 o 50 e 50, ma più o meno le percentuali erano queste), in questa direzione riteniamo che sia assolutamente giusto e importante dare un segnale d'attenzione e di ascolto verso quelle persone con disabilità che effettivamente hanno questa necessità, magari non sono direttamente proprietari dei mezzi ma i mezzi li utilizzano, e riteniamo sia un segnale di civiltà garantire, magari con un minor aggravio di costi, la possibilità di spostarsi alle persone con disabilità,.
Con quest'ordine del giorno, impegniamo il Governo regionale a verificare, di concerto con il gruppo interistituzionale per la disabilità, la possibilità di estendere l'esenzione del bollo auto anche senza requisito dell'adattamento del veicolo per i casi evidenziati, cioè quelli che abbiamo elencato nel testo dell'ordine del giorno, anche sulla scorta della valutazione del numero di persone disabili rientranti in tale casistica sul territorio regionale.
Presidente - Per il Governo, il Presidente della Regione.
Testolin (UV) - Sull'argomento, come sottolineato nella presentazione dell'ordine del giorno, il collega era già intervenuto con la presentazione di un'interpellanza, alla quale si era risposto, elencando tutti i dati di riferimento che evidentemente vanno a intercettare questo tipo di situazione rispetto alla disabilità; una situazione particolare all'interno di tutto l'universo della disabilità che ha delle agevolazioni per quanto riguarda la tassa bollo, nel momento in cui ci siano degli adattamenti, per cui l'esenzione della tassa bollo va a rifondere per certi versi una spesa che ha dovuto essere operata dalla famiglia per la sistemazione dell'automezzo.
In questo contesto particolare, al netto delle richieste, era stata enunciata - vado a memoria - anche tutta una serie di dati di potenziali richiedenti, che assumeva un valore molto più importante rispetto a quelli che erano in realtà i numeri esplicitanti una richiesta specifica.
Al netto di questo però la tipologia della richiesta in questo momento non è di per sé accoglibile in funzione di una normativa nazionale che non prevede questo tipo di agevolazione, per cui noi chiederemmo il ritiro di quest'istanza, assumendoci comunque l'onere e l'impegno di fare gli eventuali approfondimenti che possono ancora essere sviluppati da parte dei nostri uffici per capire se ci sia una possibilità di trovare una soluzione comunque nel rispetto delle normative nazionali di riferimento.
Se così non fosse, procederemmo comunque a questa verifica astenendoci però dal votare quest'iniziativa.
Presidente - Consigliere Manfrin, ne ha facoltà.
Manfrin (LEGA VDA) - Rispetto alla risposta, accolgo con favore l'esperimento di una verifica rispetto alla possibilità di estendere; questo significa che in ogni caso, ma mi corregga se sbaglio, se venisse evidenziata la possibilità di poterlo estendere, questa sarebbe la direzione che prenderebbe questo Governo. Giusto? Bene.
Se la possibilità fosse evidenziata, la direzione sarebbe quella d'intraprendere questo tipo di strada.
Rispetto a questo, diciamo che tendenzialmente, da quello che abbiamo visto, nell'articolato vengono inserite tutta una serie di categorie, ad esempio sull'articolo 9, "Esenzioni agevolazioni", c'è un comma 1 dove ci sono già le esenzioni previste a livello nazionale, poi c'è un comma 2 dove viene prevista tutta un'altra serie di esenzioni, quindi c'è una parte statale di esenzioni e poi c'è una parte regionale di esenzioni.
A fronte di questo, è evidente che la possibilità di andare a operare ulteriori esenzioni è sicuramente possibile, questo è previsto anche rispetto a quello che l'Agenzia delle Entrate stessa pubblica; l'abbiamo messo nel testo di quest'ordine del giorno, dove c'è scritto che la possibilità di ampliare le categorie o le fattispecie di esenzione è evidenziata.
Certi della possibilità di poterla estendere, come segno d'accoglimento rispetto alla presa in carico della questione, ritiriamo di buon grado l'ordine del giorno, dandoci però appuntamento, spero a breve, magari nel nuovo anno, per una verifica puntuale di quelli che saranno gli approfondimenti fatti per evidenziare se vi sia e quali siano le categorie a cui poter estendere - categorie di persone con disabilità - l'esenzione, per poter facilitare ulteriormente la vita alle persone con disabilità.
Presidente - L'ordine del giorno è ritirato. Passiamo all'analisi dell'articolato della legge.
Iniziamo con l'articolo n. 1. Qualcuno vuole intervenire su quest'articolo? Non vedo richieste d'intervento, mettiamo in votazione l'articolo n. 1 della legge. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti, votanti e favorevoli: 34
L'articolo n. 1 è approvato all'unanimità.
Stesso risultato per l'articolo n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8.
Articolo n. 9, la parola al consigliere Distort per l'illustrazione.
Distort (LEGA VDA) - Accettiamo a priori il fatto che ci sia un'adesione completa di tutta l'Aula a quest'emendamento - che comunque espongo, concepito dal collega Sammaritani, oggi assente, e a cui va il merito - dando lettura della relazione allegata all'emendamento che, preciso e ribadisco, rientra negli obiettivi e nello spirito della tutela dei beni storici.
L'articolo n. 9 del disegno di legge n. 130/23 prevede esenzioni e agevolazioni in materia di tasse automobilistiche per quanto riguarda i veicoli con epoca di costruzione superiore ai 20 anni.
Lo scopo di tale agevolazione è soprattutto quello di favorire la conservazione di un patrimonio automobilistico e motociclistico che, anche alla luce delle nuove tecnologie delle politiche ambientali, probabilmente andrà a scomparire nel volgere di pochi decenni, chiaramente con soddisfazione per un discorso di tutela ambientale, ma parallelamente rendiamoci conto di che cosa significa il valore di conservazione e di tutela di un bene storico.
L'intento degli emendamenti proposti in linea con analoghi provvedimenti presi da altre Regioni italiane è quello d'incentivare ulteriormente e agevolare la cura e la conservazione di questo patrimonio storico, costituito da veicoli, automobili e motocicli di particolare e riconosciuta rilevanza storica, questo è un dato essenziale; veicoli, questi, il cui numero nella nostra regione è molto limitato, e questo rassicura l'aspetto ambientale, e la cui circolazione è quasi sempre saltuaria, ma i cui costi di gestione e di conservazione sono molto onerosi per i proprietari.
Do lettura dell'emendamento che si compone di due commi: all'articolo 9 viene introdotto il comma 10bis: "Sono totalmente esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche di proprietà e di circolazione i veicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti a uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il 30esimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato".
Secondo comma, all'articolo 9 viene introdotto il comma 10ter: "Gli autoveicoli e i motoveicoli d'interesse storico e collezionistico, con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni - se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione - sono totalmente esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche di proprietà e di circolazione".
Ringrazio per l'attenzione.
Presidente - Consigliere Distort, come lei sa quest'emendamento non ha avuto parere favorevole da parte del Dipartimento delle finanze in quanto comporta delle minori entrate e non sono identificate le coperture finanziarie, pertanto non sono messe in votazione ma restano a verbale.
Ha chiesto la parola il Presidente della Regione, ne ha facoltà.
Testolin (UV) - Solo per una rapidissima puntualizzazione rispetto a quest'emendamento e per completezza d'informazione: attualmente esiste un'agevolazione - che penso che i proponenti l'emendamento conoscano e conoscessero - che prevede un abbattimento del costo della tassa automobilistica a 25 euro all'anno per le fattispecie che sono state riconsiderate nell'emendamento stesso. Era solo per dare contezza di cosa stiamo parlando.
Presidente - Gli emendamenti non sono messi in votazione. Votiamo l'articolo n. 9. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti, votanti e favorevoli: 34
L'articolo n. 9 è approvato all'unanimità.
Stesso risultato per l'articolo n. 10, 11, 12, 13 e 14. Mettiamo ora in votazione, se non vi sono interventi, la legge nel suo insieme. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti, votanti e favorevoli: 34
Il disegno di legge è approvato all'unanimità.