Objet du Conseil n. 236 du 25 juin 1976 - Verbale
OGGETTO N. 236/76 - Subconcessione, in via di sanatoria, all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ENEL, di derivare ed utilizzare le acque della Dora Baltea per produzione di energia elettrica nella Centrale di Saint-Clair (Châtillon) chiesta dalla SIP ora ENEL con domanda 28.5.1962.
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Subconcessione, in via di sanatoria, all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ENEL, di derivare ed utilizzare le acque della Dora Baltea per produzione di energia elettrica nella Centrale di St-Clair (Châtillon) chiesta dalla SIP ora ENEL con domanda 28.5.1962", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 28 maggio 1976 e successiva relazione trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza dell'11 giugno 1976.
Il Vice Presidente CHABOD, constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola su questo argomento dell'ordine del giorno, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della proposta di subconcessione presentata dalla Giunta.
IL CONSIGLIO
visto il parere favorevole della Commissione consiliare permanente per i Lavori Pubblici;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venti);
DELIBERA
1) di subconcedere, in via di sanatoria, all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ENEL, di derivare dalla sponda destra della Dora Baltea, nei Comuni di St. Marcel e Nus, a circa 150 metri a valle del ponte ferroviario fra le stazioni ferroviarie di St. Marcel e di Nus, la quantità d'acqua sino ad un massimo uguale e non superiore a mod 541,60, risultando la quantità media pari a mod 341,50 per produrre nel salto di mt 69,51la potenza nominale media di Kw 23.272,22 alle condizioni del sottoriportato disciplinare;
2) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del sottoriportato disciplinare da parte del legale rappresentante dell'ENEL;
3) di ordinare l'introito delle seguenti somme:
a) pagamento alla Tesoreria dell'Amministrazione regionale della somma di L. 140.136.729 (centoquarantamilionicentotrentaseimilasettecentoventinove) a titolo di canoni arretrati per il periodo 26.10.1950 - 31.1.1976 da introitare al capitolo 34 della Parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976 ("Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere, artt. 811 Statuto speciale L.C. 26.2.1948, n. 4 e legge 5.7.1975, n. 304");
b) pagamento, presso la Tesoreria regionale, della somma di L. 763.329 (settecentosessantatremilatrecentoventinove) pari ad un quarantesimo del canone annuo in vigore alla data della domanda, da introitare al capitolo 34 della Parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976 ("Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere ecc...");
c) pagamento, presso la Tesoreria regionale della somma di L. 500.000 (cinquecentomila) a disposizione dell'Ufficio Acque per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori, ecc. da introitare al capitolo 183 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976 ("Gestione fondi per spese istruttorie domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere");
4) di stabilire, come specificato all'art. 12 del disciplinare di subconcessione, in Lire 30.533.153 (trentamilionicinquecentotrentatremilacentocinquantatre) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, a partire dall'1.2.1976 in poi; somma da introitare al capitolo 34 sopracitato ed agli istituendi capitoli di entrata dei bilanci della Regione per gli anni successivi corrispondenti a tale capitolo della Parte Entrata del bilancio preventivo per il corrente anno.
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REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Assessorato dei Lavori Pubblici
Ufficio Acque e Miniere
Rep. n.
Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni alle quali dovrà essere vincolata la subconcessione di derivare acqua dalla Dora Baltea per produzione di energia elettrica nella centrale di St. Clair (Châtillon), chiesta in via di sanatoria, dalla Società Idroelettrica Piemonte ora Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ENEL, con domanda 28.5.1962 corredata da progetto di consistenza, bollato in data 28.5.1962.
Art. 1
Quantità ed uso dell'acqua da derivare
La quantità d'acqua che si deriva dalla sponda destra della Dora Baltea, a valle della frazione Surpian del Comune di Saint-Marcel a circa 250 mt a valle del ponte ferroviario fra le stazioni ferroviarie di Saint-Marcel e di Nus potrà variare sino ad un massimo uguale e non superiore a moduli 541,60 (litri secondo cinquantaquattromila centosessanta), risultando la quantità media pari a moduli 341,50 (litri secondo trentaquattromila centocinquanta).
L'acqua verrà utilizzata per produzione di energia elettrica nella centrale di Saint-Clair in Comune di Châtillon.
Art. 2
Dislivello del pelo d'acqua fra la presa e la restituzione
Il dislivello fra il pelo d'acqua alla presa dalla Dora Baltea a quota 518,30 ed il pelo d'acqua allo scarico nella Dora a quota 439 è di mt 79,30.
Art. 3
Dislivello e potenza nominale in base alla quale è stabilito il canone
Il dislivello fra la quota di mt 508,51 di ritenuta delle acque alla camera di carico e la quota di mt 439,00 del livello medio delle acque allo scarico nella Dora Baltea in Comune di Châtillon è di mt. 69,51.
Di conseguenza la potenza nominale media in base alla quale è stabilito il canone è di: 34.150 x 69,51 : 102 = Kw 23.272,22
Art. 4
Luogo e modo di presa d'acqua
Le opere di presa dalla Dora Baltea in località Surpian del Comune di Saint-Marcel sono costituite:
a) da una traversa di sbarramento sulla Dora composta di una platea di calcestruzzo e da due spalle e due pile fisse in muratura racchiudente tre luci, provviste di paratoie mobili a settore, due uguali di mt. 20 ciascuna e soglia a quota 514 ed una minore di mt. 6,00 con soglia a quota 513,50 in funzione di sghiaiatrice;
b) da una presa, in sponda destra, subito a monte della traversa di sbarramento, costituita da un callone sghiaiatore, che mette capo alla luce sghiaiatrice dello sbarramento, e da una soglia provvista di griglia, di mt. 30,92, divisa in sei luci di presa e sormontata di passerella. Alle luci di presa segue il canale moderatore-dissabbiatore diviso in due canali paralleli a sezione rettangolare, provvisto di coppie di paratoie piane all'imbocco ed al termine. Lo sviluppo del canale moderatore fra le due coppie di paratoie è di mt. 157,50. Al termine del canale moderatore-dissabbiatore si inizia il canale derivatore.
Tutte le opere sopra descritte sono conformi al progetto di consistenza dell'impianto, bollato in data 28.5.1962 a firma degli ingegneri Riccio e Gentile, formante parte integrante del presente disciplinare, costituito da una relazione tecnica e da n. 19 tavole di disegni, da un computer estimativo e da un programma elettrico.
Art. 5
Regolazione della portata
Affinché la portata massima di subconcessione non possa essere superata e non scorra nel canale derivatore una quantità d'acqua maggiore di quella subconcessa si dovrà conservare lo sfioratore di mt. 40,00 esistente in sponda sinistra del canale derivatore fra le progressive 295,91 e 335,91, risultante dal progetto di consistenza di cui al precedente articolo 4.
L'amministrazione subconcedente si riserva tuttavia di prescrivere, in qualsiasi momento, quelle ulteriori provvidenze e dispositivi tecnici che riterrà necessario prescrivere per modulare la portata entro i limiti di subconcessione.
Art. 6
Canale di carico
Il canale di carico a pelo libero che si inizia subito al termine del canale moderatore di cui si è detto al precedente articolo 4 ha un complessivo sviluppo di circa mt. 13.884,28 e si svolge parte in galleria, parte all'aperto. L'insieme dei tratti all'aperto ha una lunghezza di mt. 6.276,16 a sezione trapezia. L'insieme dei tratti in galleria è di mt. 768,12 con sezione a ferro di cavallo.
Detto canale sarà mantenuto in conformità del progetto di consistenza ricordato al precedente articolo 4 riservandosi l'Amministrazione subconcedente di imporre, ove necessario le previdenze indispensabili per impedire infiltrazioni d'acqua e franamenti delle sponde.
Art. 7
Canale di scarico
Il canale di scarico in destra della Dora Baltea in Comune di Châtillon sarà mantenuto conforme a quanto previsto dal progetto di consistenza di cui al precedente articolo 4.
Art. 8
Condizioni particolari cui deve soddisfare la derivazione
Nell'interesse della pubblica incolumità l'Ente subconcessionario resta obbligato a non attuare, salvo necessità contingente, improvvisi scarichi d'acqua, di una certa entità, con la manovra delle paratoie alle opere di presa o di scarico dell'impianto onde evitare defluenze, nei corsi d'acqua interessati, che possono determinare pregiudizi all'incolumità pubblica ed in genere alla stabilità delle opere e dei manufatti costituiti sui corsi stessi.
Nell'eventualità di danni a tali opere e manufatti, l'Ente subconcessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al loro ripristino od indennizzo, impregiudicata ogni eccezione o difesa nei confronti del danneggiato.
Qualora gli scarichi si rendessero necessari per inderogabili necessità, l'Ente subconcessionario potrà attuarli dandone immediato avviso sia all'Ufficio Acqua e Miniere della Regione, sia ai Comuni interessati, sia ai relativi Comandi di Carabinieri.
In ogni caso è fatto obbligo all'Ente di graduare il deflusso degli scarichi in modo da attuare un lento progressivo aumento del livello delle acque dei corsi d'acqua interessati, così che chiunque si trovasse nelle zone influenzate abbia la possibilità di rendersi conto dell'eventualità di un pericolo.
A rendere poi più manifesto tale pericolo, l'Ente dovrà provvedere se necessario a porre in opera, bene in vista, appositi cartelli in lamiera, ammonitori del pericolo, nei punti delle località da esso ritenute più esposte ed in quelle altre che saranno segnalate dall'Amministrazione regionale dopo aver ricevuto dal subconcessionario comunicazione del piano di dislocazione dei cartelli stessi. L'Amministrazione regionale, darà la sua assistenza per la conservazione dei cartelli, escluso ogni suo onere di spesa.
L'Ente subconcessionario sarà in ogni caso responsabile di tutti i danni che potranno essere causati dagli scarichi stessi, impregiudicata ogni ragione e difesa da parte di esso. Sempre nell'interesse dell'incolumità pubblica è fatto obbligo all'ENEL di eseguire a sua cura e spese le opportune opere di protezione e segnalazione sulle sponde dei canali derivatori scoperti per i tratti nei quali se ne ravvisasse la necessità.
Art. 9
Garanzie da osservarsi
Restano a carico dell'Ente subconcessionario tutte le spese di sistemazione e manutenzione di quelle nuove opere che il subconcessionario ha dovuto eseguire durante la costruzione dei suoi impianti, per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, per la difesa delle proprietà e del buon regime dei corsi d'acqua interessati dagli impianti stessi. Qualora si rilevasse la necessità futura di altre simili opere da eseguirsi in dipendenza dell'impianto, la loro esecuzione e manutenzione sarà sempre a carico dell'Ente subconcessionario.
È fatto altresì obbligo all'ENEL di provvedere al soddisfacimento dei bisogni d'acqua di tutte le utenze a scopo irriguo, civico e domestico, il cui uso interferisca con l'utilizzazione d'acqua che l'Ente subconcessionario ha realizzato.
L'Ente subconcessionario, salvo diversi accordi fra le parti, deve lasciar defluire a valle delle proprie prese di derivazione:
a) durante il periodo irriguo
i quantitativi d'acqua indispensabili alle necessità delle utenze irrigue esistenti, aventi le prese d'acqua a valle di quelle dei canali derivatori dell'ENEL, così da consentire che esse utenze possano derivare alle proprie prese le portate occorrenti allo scopo irriguo, in modo da lasciare inalterato il loro stato sino a che non venga chiarita e definita la loro situazione amministrativa. Quando poi, per il diminuito livello dei corsi pubblici da cui si derivano dette utenze, dovuto ai prelievi d'acqua effettuati dall'ENEL, si renda precaria e più onerosa l'entrata alle prese di tali utenze delle acque di competenza, l'ENEL deve eliminare l'inconveniente provvedendo ad eseguire a propria cura e spese la sistemazione delle prese stesse, nonché alla loro straordinaria manutenzione resa necessaria dalla realizzazione dell'impianto ENEL. La manutenzione ordinaria di tali prese resta a carico degli utenti.
Le prese debbono essere sempre tali non solo da rendere facile il deflusso, ma anche da non essere causa agli utenti di oneri più laboriosi e dispendiosi di quelli preesistenti alla subconcessione. Al riguardo l'Ente subconcessionario dovrà prendere opportuni accordi con gli utenti stipulando eventuali convenzioni e pattuizioni le cui spese saranno a suo carico.
Nell'eventualità che a seguito di eccezionali scarichi di acque effettuati dall'impianto dell'ENEL si determinino interramenti, inghiaiamenti o, comunque, ostruzioni alle prese delle utenze, è fatto obbligo all'ENEL di provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione dei relativi materiali ed alla pulizia delle prese.
Quando in seguito ai prelievi d'acqua fatti dall'impianto dell'ENEL, si sia determinato un abbassamento della falda del sottosuolo per cui si siano inariditi, parzialmente o totalmente, i terreni adiacenti ai corsi d'acqua da cui si effettuano i prelievi, la cui precedente floridità proveniva dall'umidità del sottosuolo dovuta a fenomeno di risalienza capillare, è fatto obbligo all'Ente subconcessionario di provvedere, a propria cura e spese, alla loro irrigazione con acqua di superficie, salve ed impregiudicate le sue ragioni.
b) durante tutto l'anno
i quantitativi d'acqua necessari al fabbisogno civico e domestico della popolazione interessata, derivati con gli stessi canali d'irrigazione esistenti ovvero con appositi canali.
Acque di sorgenti, di pozzi, di fontanili.
Se a causa della costruzione delle opere dell'impianto si siano inaridite, parzialmente o totalmente, le acque, a qualunque scopo utilizzate, di sorgenti, pozzi e fontanili, ricadenti nella sfera dell'impianto, è fatto obbligo all'Ente subconcessionario, salvo diversi accordi fra le parti, di provvedere a sua cura e spese a soddisfare, a norma di legge, le preesistenti utilizzazioni, preferibilmente fornendo l'acqua necessaria, ed in tal caso in misura pari per qualità, quantità e tempo a quanto sempre praticato.
L'ENEL resta in ogni caso obbligato a provvedere a norma di legge al risarcimento agli aventi diritto dei danni dovuti al parziale o totale inaridimento delle acque delle sorgenti, pozzi e fontanili della zona interessata dalla subconcessione a causa della costruzione dell'impianto.
Nuove esigenze pubbliche d'acqua.
Nell'eventualità di future nuove esigenze pubbliche di acqua per usi irrigui e per usi civici nelle zone interessate dall'impianto, accertate nei modi di legge dall'Amministrazione regionale e non altrimenti soddisfacibili, può essere fatto obbligo all'Ente subconcessionario di lasciare a disposizione di chi ne abbia fatto formale domanda entro 5 anni dalla data del decreto di suboncessione, i quantitativi di acqua minimi indispensabili, da stabilirsi come in appresso, però senza onere di spesa per l'ENEL e previo congruo indennizzo al medesimo a carico del richiedente, e con proporzionale riduzione del canone e sovracanoni.
Il quantitativo massimo da rilasciare non potrà globalmente superare quella percentuale della portata minima naturalmente fluente non regolata, utilizzata dall'impianto, che sarà determinata all'occorrenza e che comunque non sia tale da alterare l'economia e la finalità dell'impianto.
La nuova domanda di subconcessione d'acqua, dovrà essere comunicata al subconcessionario affinché manifesti la sua adesione o la sua opposizione.
In caso di opposizione l'Amministrazione regionale deciderà in contraddittorio degli interessati la ricorrenza o meno di tutte le condizioni sopra previste per l'accoglibilità della nuova domanda, ed in caso affermativo indicherà pure il massimo quantitativo d'acqua prelevabile.
Contro tale decisione il subconcessionario potrà appellarsi, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui uno da designarsi dall'Amministrazione regionale, un altro dal subconcessionario ed il terzo, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche di Torino.
Se non vi è opposizione del subconcessionario o se la sua opposizione sarà rigettata dalla decisione arbitrale di cui sopra, l'Amministrazione metterà in istruttoria la nuova domanda, invitando il postulante ad accordarsi con il subconcessionario circa:
a) le modalità tecniche del rilascio dei quantitativi di acqua richiesti;
b) la congrua indennità da corrispondersi al subconcessionario per l'integrale risarcimento dei danni derivantigli dal rilascio di acqua e che dovrà essere versata prima dell'inizio del rilascio stesso.
In caso di mancato accordo, il postulante dovrà deferire la determinazione dei punti controversi ad un Collegio di tre arbitri, di cui uno nominato dal postulante, un altro dal subconcessionario ed il terzo, in difetto di concorde designazione, da parte del Presidente del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche di Torino.
Determinate, o per accordo o per decisione arbitrale, le modalità tecniche del rilascio e l'indennità da corrispondersi previamente al subconcessionario, l'Amministrazione regionale completerà l'istruttoria sulla nuova domanda secondo le norme del Testo Unico sulle Acque Pubbliche, e della legge regionale 8.11.1956, n. 4, restando vincolata soltanto nei riguardi del subconcessionario dagli accordi raggiunti o dalle decisioni arbitrali intervenute sui punti controversi provvederà inoltre a stabilire la riduzione di canone e sovracanoni da praticare al subconcessionario con il definitivo accoglimento della nuova domanda.
Nell'interesse dei canali demaniali.
Naviglio d'Ivrea, Depretis, Del Rotto e Farini (derivati dalla Dora Baltea) e Lanza (derivato dal fiume Po a valle della confluenza con la Dora Baltea) dovrà sempre essere assicurata l'integrale restituzione delle acque derivate onde evitare ogni causa di perturbamento del normale regime fluviale.
Nell'interesse del Turismo
L'Amministrazione subconcedente si riserva di imporre all'Ente subconcessionario di coprire con piantagioni arboree e con inerbimenti, quelle discariche di materiali prevenienti dai lavori di scarico e di galleria dell'impianto, che siano pregiudizievoli all'estetica del paesaggio.
Nell'interesse Militare
L'Ente subconcessionario deve sottostare a tutte quelle clausole limitative e cautelative che l'Autorità Militare ha ritenuto o ritiene necessario imporre, ai fini della difesa nazionale con apposito disciplinare.
Nell'interesse ittiogenico
L'Ente subconcessionario resta obbligato a sottostare alle condizioni a suo tempo convenute con il Consorzio regionale di Aosta per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca, come da atto 16.1.1954.
Nell'interesse idrografico
L'Ente subconcessionario resta obbligato a sottostare alle condizioni relative prescritte dalla Sezione Idrografica del Po di Torino.
Infine, a propria cura e spese deve provvedere a collocare appositi caposaldi quotati, ai quali poter fare riferimento per gli eventuali riscontri, alla presa del canale derivatore, nelle camere di carico dell'impianto, nella centrale e nel relativo canale di scarico.
Art. 10
Collaudo
Il collaudo dell'impianto sarà eseguito dall'Ufficio Acque e Miniere della Regione. Eseguita la relativa visita, detto Ufficio potrà autorizzare la continuazione dell'esercizio della derivazione dandone atto nel relativo certificato. Qualora l'Ufficio riconosca la necessità di maggiori lavori e di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno continuare la derivazione.
Art. 11
Durata della subconcessione
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la subconcessione è accordata per un periodo di tempo uguale alla concessione novanta novennale accordata dallo Stato alla Regione Valle d'Aosta con legge costituzionale 26.2.1948 n. 4.
Art. 12
Canone
L'Ente subconcessionario deve corrispondere all'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, di anno in anno, anticipatamente, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto od in parte della subconcessione, salvo il diritto di rinuncia, ai sensi del penultimo comma dell'articolo unico della legge 18.10.1942 n. 1434, i seguenti canoni:
1) per il periodo dal 26 ottobre 1950 data d'inizio dell'esercizio della derivazione, fino al 31 gennaio 1962, annue lire 15.266.576, in ragione di L. 656 per Kw, sulla potenza nominale media di Kw 23.272,22;
2) per il periodo dal 1° febbraio 1962 data di entrata in vigore della legge 21.12.1961 n. 1501 in poi annue L. 30.533.153, in ragione di L. 1.312 per Kw sulla anzidetta potenza di Kw 23.272,22.
I canoni suddetti potranno però essere modificati, con effetto dalle date sopradistinte, in relazione alle eventuali variazioni della potenza nominale. Al riguardo, e per un periodo di anni 5, dalla data del decreto di subconcessione, l'Ufficio Acque e Miniere della Regione e l'Ufficio Idrografico del Po di Torino avranno la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata nonché di esercitare un controllo periodico regolare degli impianti e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui al Regolamento sulle acque approvato con R.D. 14.8.1920, n. 1285.
Di conseguenza, l'Ente subconcessionario è tenuto a prestarsi, a sua cura e spese, ad eseguire le constatazioni e le variazioni che i predetti uffici riterranno necessarie, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che fossero richiesti, ed a permettere il loro libero accesso agli impianti relativi alla subconcessione.
Pertanto il debito dell'Ente subconcessionario per canoni arretrati a decorrere dal 26 ottobre 1950 fino al 31 gennaio 1976 è di lire 599.495.449, da tale somma vanno dedotte lire 459.358.720, già corrisposte in precedenza e di conseguenza rimane da versare da parte dell'ENEL la somma di lire 140.136.729.
Art. 13
Pagamenti e depositi
All'atto della firma del presente disciplinare l'Ente subconcessionario ha dimostrato con la presentazione delle regolari quietanze di aver effettuato:
a) il versamento, quali canoni arretrati, presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale dell'importo di L. 140.136.729, come da quietanza n. in data L'importo di lire 140.136.729 per canoni arretrati è stato calcolato come specificato nell'articolo precedente;
b) il versamento presso la suddetta Tesoreria della somma di L. 763.329, come da quietanza n. in data pari ad 1/40 del canone annuo in vigore al momento della domanda a termine e per gli scopi di cui al secondo comma dell'articolo 7 del T.U. 11.12.1933, n. 1775;
c) il versamento presso la stessa Tesoreria, a disposizione dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione, della somma di Lire 500.000, come da quietanza n. in data per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo di lavori ed altre analoghe spese dipendenti dalla subconcessione.
Restano poi a carico dell'Ente subconcessionario tutte le spese inerenti alla subconcessione, per registrazione di atti, copia dei disegni, dei documenti, ecc., spese che dovranno essere versate a semplice richiesta dell'Ufficio Acque e Miniere dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Valle d'Aosta.
Art. 14
Sovracanoni
Per il sovracanone annuo a favore dei Comuni ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea, in Valle d'Aosta, valgono le norme contenute nell'accordo ENEL/Consorzio 23.4.1975. Per il sovracanone a favore sia dei Comuni rivieraschi dei corsi d'acqua interessati dall'impianto dell'Ente subconcessionario sia dell'Amministrazione regionale, valgono le norme contenute nella convenzione SIP/Regione 28.9.1962.
Art. 15
Richiamo a leggi e regolamenti
Oltre alle condizioni del presente disciplinare, l'Ente subconcessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle Acque ed Impianti Elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e relative norme regolamentari, della legge sulla frequenza degli impianti elettrici 17.12.1942 n. 1745, dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, per la parte riguardante le acque pubbliche, promulgato con legge costituzionale 26.2.1948 n. 4 della legge 5.7.1975 n. 304 e delle leggi regionali in materia di Acque Pubbliche n. 4 e 5 dell'8.11.1956, nonché di tutte le norme legislative regolamentari statali e regionali in materia di acque, impianti elettrici, agricoltura, piscicoltura, industria, igiene e sicurezza pubblica.
Art. 16
Domicilio legale
Per ogni effetto di legge l'Ente subconcessionario elegge il proprio domicilio a Châtillon presso la centrale.
Aosta, lì
L'ENTE SUBCONCESSIONARIO
ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica
Compartimento di Torino
