Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 52 du 27 janvier 1982 - Resoconto

OGGETTO N. 52/VII - GRADUATORIA REGIONALE PREVISTA DALL'ACCORDO TIPO PER LE CONVENZIONI NAZIONALI UNICHE PER LA DISCIPLINA NORMATIVA E PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI GENERICI E PEDIATRI - (Interpellanza).

PRESIDENTE: Do lettura dell'interpellanza in oggetto presentata dal Consigliere Carlassare:

"Presa visione della delibera di Giunta n. 5434 del 13 novembre 1981 avente per oggetto l'"Istituzione della graduatoria regionale prevista dall'art. 3 dell'Accordo nazionale tipo per le Convenzioni nazionali uniche per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici generici e pediatri";

Constatato che la Convenzione richiamata è superata dall'Accordo Collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78, reso esecutivo con il D.P.R. del 13.8.1981 e valevole agli effetti giuridici dal 1°.1.1982;

INTERPELLA

la Giunta regionale per sapere:

1) se l'aver dato applicazione ad un accordo non solo scaduto ma anche reso inefficace dalla sentenza del T.A.R. del Lazio del 27.11.1978 è frutto di non conoscenza del D.P.R. del 13.8.1981 o di deliberata scelta;

2) se nella seconda ipotesi la Giunta era consapevole di adottare un provvedimento suscettibile di annullamento nel caso che o la Commissione di Coordinamento fosse più attenta o che un qualsiasi cittadino decidesse di impugnarlo di fronte al T.A.R.".

PRESIDENTE: II Consigliere Carlassare illustra l'interpellanza che è rivolta all'Assessore Rollandin.

CARLASSARE (Dem.Prol.-Nuova Sin.): Nella mia scarsa esperienza di Consigliere regionale mi pare di cogliere qui un dato abbastanza costante: spesso e volentieri si fa riferimento alla legge precedente, che c'era prima, per adottare i provvedimenti che competono alla Giunta, che competono agli Assessorati.

Ora l'art. 48 della legge istitutiva del servizio sanitario n. 833 del 23.12.1978 dispone testualmente: "Art. 48 - Personale a rapporto convenzionale - L'uniformità del trattamento economico normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni aventi durata triennale del tutto conformi" - ripeto, "del tutto conformi" - "agli accordi collettivi nazionali stipulati tra Governo, Regioni, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) e Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle Regioni, dell'A.N.C.I. per la stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente dai Ministri della Sanità, del Lavoro, della Previdenza Sociale, del Tesoro, da 5 rappresentanti designati dalle Regioni attraverso la Commissione Interregionale di cui all'art. 13 della legge 16.5.1970, n. 281, da 6 rappresentanti designati dall'A.N.C.I.. L'accordo nazionale" - e questo è il punto fondamentale - "di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano, entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto, i necessari e dovuti atti deliberativi".

Ora, in precedenza c'era un accordo stipulato il 7.1.1978 che è decaduto con la stipula in data 30.1.I981 del nuovo accordo reso esecutivo a tutti gli effetti con decreto del Presidente della Repubblica in data 8.9.1981. Tra le altre cose è prevista la stipulazione di un elenco di medici generici e pediatri per accedere ai vari posti che si rendono disponibili. Tra l'accordo precedente e l'accordo attuale ci sono delle importantissime modifiche per quanto riguarda la assegnazione del punteggio spettante ai singoli operatori sanitari interessati. Ora, l'aver adottato, come risulta dalla delibera della Giunta n. 5434 del 13.11.1981, i criteri dell'accordo precedente all'ultimo in vigore, fa sì che questa graduatoria sia non dico illegale, ma illegittima, in quanto non tiene conto dei nuovi parametri resi operativi dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica. Perciò noi ci troviamo nella situazione, che penso si concretizzerà molto rapidamente, che un Pinco Pallino qualsiasi faccia ricorso al T.A.R. e il T.A.R. sulla base di questa precisa normativa di legge credo non possa fare altro che annullare questa graduatoria, facendo cadere nel caos questa situazione proprio perchè non si sa più quali graduatorie siano in vigore in Valle d'Aosta.

Un'altra osservazione riguarda il fatto che prima di pubblicare la graduatoria come previsto da questo accordo collettivo, esecutivo in seguito a decreto del Presidente della Repubblica, la Giunta avrebbe dovuto redigere tutta una serie di graduatorie provvisorie ed esporle: non mi pare che queste graduatorie provvisorie siano mai state esposte e non so se siano mai state fatte. Un terzo elemento, in ultima analisi di illegalità, è derivato dal fatto che questo accordo prevede nell'art. 2 titolato "Incompatibilità" al punto f), l'incompatibilità degli operatori sanitari che operino all'interno della USL ad avere un rapporto di lavoro, diverso da quello con la USL, con Enti, Associazioni o strutture a loro volta convenzionate con la USL. E qui, in Valle e questo lo discuteremo probabilmente questa sera o nel pomeriggio - abbiamo una situazione di questo tipo all'IRV, ed è un elemento di ulteriore irregolarità che si aggiunge a quelli che io, ma anche altri Consiglieri, abbiamo cercato di sottolineare per quanto riguarda la situazione dell' IRV. Ecco quindi, il senso dell'interpellanza è questo: sapere se si è trattato di una scelta, e se si ha l'esatta nozione del. fatto che tutto questo può essere invalidato dal T.A.R. semplicemente richiamandosi alle leggi in vigore.

PRESIDENTE: La parola all' Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Rollandin.

ROLLANDIN (U.V.): Nel prendere questi provvedimenti si è tenuto conto di un punto essenziale: assicurare un servizio e dare la possibilità di avere medici in tutte le zone carenti. Se si esclude questa osservazione di base, si può guardare la normativa secondo una certa prospettiva. Penso che a livello locale una delle prime preoccupazioni sia quella di garantire un servizio all'utenza, perchè troppe volte si fa un bel discorso teorico che poi calato nella pratica non regge; ma indipendentemente da queste osservazioni c'è da dire che quanto è stato affermato poc'anzi in merito alla applicazione dell'art. 48 della 833 è ben noto, tant'è vero che nella precedente convenzione tra i firmatari, come rappresentanti delle Regioni, c'era la Valle d' Aosta, firmataria anche della precedente convenzione. Questo per dire che non è che non si conoscesse la validità di un articolo di legge; ma la graduatoria che è stata predisposta secondo la vecchia normativa non è stata fatta a caso o contro qualcuno o per favorire qualcuno, è stata fatta in ossequio a quanto è previsto nell'accordo vigente - quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell' 8.9.1981 - che alla norma transitoria n. 4 dice espressamente: "Per l'anno 1981 valgono le graduatorie formate ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 della precedente convenzione unica ai fini della copertura delle zone carenti". Questo è un articolo della nuova convenzione, che forse è sfuggito a qualcuno. Questo, dunque, per precisare come mai si è fatto riferimento alla vecchia normativa. Teniamo conto poi che le domande di iscrizione dovevano essere presentate da parte dei medici. entro il 30.4.1981, mentre la Gazzetta Ufficiale con la nuova normativa è uscita a settembre. Questo è un altro dei motivi per i quali si era scelta quella via.

Ancora, c'è da dire che nella formazione della graduatoria sono previsti i rappresentanti dell'A.N.C.I., come è stato detto giustamente. Ora, secondo la precedente normativa, si era stabilito che a livello regionale in sostituzione venivano designati rappresentanti dell'Associazione Sindaci; poi a questo si era fatta obiezione, allora al momento di fare le nomine ho fatto una lettera, di cui posso dare fotocopia, chiedendo se al posto dei rappresentanti dell'A.N.C.I. potevano essere nominati i rappresentanti dei Sindaci. Questo l'ho fatto a novembre; passati tre mesi senza che io abbia ottenuto risposta, ho fatto un sollecito chiedendo che ci fosse un pronunciamento su questo punto perchè se non si costituiva la Commissione non si potevano fare le graduatorie. Quale era l'effetto pratico? Che di fatto si nullificavano tutti gli atti che erano stati presi! E il telegramma che ci è stato inviato e che tra l'altro non è ad hoc, è arrivato stamattina dopo quattro mesi: ce l'ho qui e posso dare la fotocopia sia delle lettere che sono state inviate tre mesi fa, sia del telegramma. In esso si dice: "Disposizioni normative legittimano esclusivamente A.N.C.I. a nomina rappresentanti autonomie locali; non est possibile delega suddette funzioni ad altri Enti". Questo mi sembra che sia un punto da tenere in seria considerazione, perchè questo vuol dire che fintanto che non c'è la Commissione, fintanto che non vengono applicate le nuove normative, se non si fa riferimento alla normativa precedente, le zone carenti non vengono coperte. Cosa succederà? Che poi bisognerà spiegare agli utenti che per questo motivo non hanno un medico; bisognerà dire con chiarezza quali sono gli effetti pratici, perchè una cosa è la possibilità di un ricorso al T.A.R. - e per inciso, non è un Pinco Pallino qualsiasi, ma è uno che tu conosci benissimo: questo non toglie niente alla validità dell'azione, comunque non è un Pinco Pallino qualsiasi! - e altra cosa è considerare che la delibera che era stata presa e che poteva naturalmente essere annullata, giustamente, a seguito dell'accettazione del ricorso, rispondeva a certi criteri e a certe esigenze.

Comunque, la delibera precedente, tenuto conto di queste nuove disposizioni, è stata già annullata; noi abbiamo preso un'altra delibera, nella quale diciamo che la graduatoria non si può fare; quando la gente chiederà come mai manca il medico e come mai i medici che erano già stati interpellati non possono venire, diremo che ciò dipende da questi motivi; questo bisognerà dirlo molto chiaramente, perchè se si dice che bisogna applicare la nuova convenzione, il che è giusto ed io concordo pienamente, teniamo però presente che il principio di massima era che nella nuova convenzione si desse priorità a chi è disoccupato: questo mi sembra un criterio anche giusto, però porta ad alcuni inconvenienti, come ho espresso prima. La nuova graduatoria sarà pronta chissà quando e i medici, anche quelli disoccupati, aspetteranno chissà quanto tempo prima di essere interpellati, perchè se non ci sono gli strumenti per avviare la procedura burocratica tutto si ferma; così le valli, le zone che erano rimaste scoperte e a cui si intendeva venire incontro con questa normativa transitoria, rimarranno di nuovo senza medico: questo è l'effetto pratico dell'applicazione della nuova normativa. Bisogna sapere anche gli effetti dell'applicazione di una normativa che non tiene conto di una nostra realtà, perchè L'A.N.C.I. non è rappresentata. Bisogna che le nomine riguardino gente che viene da fuori, perchè qui non ci sono: questi sono gli effetti!

Ripeto, quindi, che la normativa era da noi conosciuta perchè ne eravamo i firmatari, e vorrei ancora precisare che la delibera era già stata annullata, quando siamo venuti a conoscenza del ricorso, perchè non volevamo prolungare una situazione che diventava per certi versi non pienamente sostenibile: si metteva a repentaglio l'occupazione di una serie di medici che si erano presi determinati impegni, quindi abbiamo dovuto dire chiaramente quale era la nostra situazione. Nell'interpellanza è scritto: "se l'aver dato applicazione ad un accordo non solo scaduto ma anche reso inefficace ..."; ora, se si teneva conto dell'inefficacia dovuta alla sentenza del T.A.R. diventava difficile sostenere come mai si era applicato fino ad ora. Tutte le Regioni l'hanno applicato, il che penso che fosse a conoscenza anche dell'interpellante, e non si è tenuto conto della sentenza del T.A.R..

Ripeto, il provvedimento che consentiva la graduatoria fatta con i vecchi criteri, è già stato rivisto; è stata adottata una delibera nella quale si tiene conto di questo e si rinvia il tutto a quando le nuove graduatorie saranno pronte, redatte secondo i criteri della nuova convenzione.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Carlassare per la replica.

CARLASSARE: (Dem. Prol.-Nuova Sin.): Mi fa piacere che l'Assessore Rollandin dica che ho ragione e che la legge è quella di cui ho parlato io. Mi pare però che la necessità di coprire determinate zone sarebbe stata soddisfatta pienamente in un modo molto semplice: è vero che mancavano i rappresentanti dell'A.N.C.I., però si potevano, allo stesso modo in cui si è adottato un provvedimento che non è legale perchè è superato da una norma successiva, adottare i criteri che erano ben conosciuti; perchè questo non è arrivato a novembre, questo accordo è staio stipulato il 30.1.1981 ... - Interruzione - ... il 30 giugno c'è stato un protocollo aggiuntivo e questo accordo che è stato firmato il 30 gennaio si sa che è legge; l'unica difficoltà era che mancava la sigla delle autorità preposte alla ufficializzazione, però per la legge 833 questo accordo integralmente è la normativa che regola per i prossimi tre anni, a partire dalla stipula del contratto, la situazione dei medici generici e pediatri. Se si fosse tenuto conto, nella stipula di queste graduatorie, di questo accordo collettivo nazionale per il regolamento dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta ecc. ecc., questa situazione si sarebbe superata pienamente ... - Interruzione - ... Scusa, il fatto è questo, che noi in effetti abbiamo adottato dei criteri per i quali ci sono state persone sfavorite e altre favorite dall'applicazione di questa normativa; era più che prevedibile che ci fosse un ricorso da parte di chi si ritiene, a buon diritto, discriminato sulla base di una legge vigente.

PRESIDENTE: Colleghi Consiglieri, passiamo alla trattazione dell'oggetto iscritto al n. 17 dell'ordine del giorno. Per cortesia, richiamate in Aula il Consigliere Berti che era qui presente.