Objet du Conseil n. 642 du 15 décembre 1981 - Resoconto
OGGETTO N. 642/81 - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 31 MARZO 1977, N. 17, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLA FLORA ALPINA".
Presidente - Ha chiesto di parlare l'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Marcoz; ne ha facoltà.
Marcoz (UV) - Dopo tre anni di applicazione della legge regionale n. 17, come Assessorato siamo giunti all'idea di dovere modificare alcuni articoli di tale legge, in particolare l'art. 5. Con esso, si mette finalmente in chiaro l'errore di battitura che c'è stato nella legge precedente tra l'art. 24 e l'art. 25, dove da una parte si metteva 20 milioni di contributo e dall'altra si mettevano 30 milioni. La richiesta per far funzionare questa legge è di 30 milioni. Quindi, questo art. 5 viene a chiarire e modificare gli artt. 24 e 25 della legge precedente.
L'art. 3, invece, corregge un errore di battitura, per cui veniva messa una pianta protetta anziché un'altra, e si modifica così l'allegato 1. Viene aggiunta (allegato 3) una pianta in più, in quanto l'Iperico è una pianta di notevole valore per l'impiego della liquirizia e quindi viene anch'essa protetta.
L'art. 2, infine, protegge i canneti e i cariceti dal bruciamento oppure dal taglio, in momenti particolari, soprattutto quando la selvaggina sta nidificando.
Più importante penso sia l'art. 1, dove viene modificato il concetto che, per poter raccogliere le erbe protette e le piante officinali era necessario, avere l'autorizzazione scritta e autenticata dal pubblico ufficiale.
Si è visto che era una vessazione verso coloro che volevano raccogliere in modo particolare l'assenzio romano, in quanto lungo le strade poderali e in quelle locali, era impossibile pretendere da questi raccoglitori la firma di tutti i 300 e più proprietari di terreno lungo le strade poderali, autenticata dal pubblico ufficiale. Si è perciò sopperito con la modifica di questo art. 5 con l'art. 1, sempre tenendo presente che per tutte le altre erbe protette sarà sempre fatta menzione nell'art. 6, come prevede la legge precedente, che dà l'autorizzazione in quanto alla raccolta massima di un chilogrammo o due di quelle piante, si aggiungerà nelle disposizioni del permesso l'autorizzazione per la raccolta di minime quantità. Verrà richiesta sempre e comunque l'autorizzazione del proprietario, controfirmata e autenticata dal pubblico ufficiale. Nel caso dell'assenzio romano, invece, di cui è anche un bene venga fatta pulizia lungo le strade in certi luoghi, si è dovuto modificare questa legge, altrimenti sarebbe stato impossibile concedere la raccolta di questa pianta.
Dopo l'esperienza di tre anni, si modifica solamente per questo caso, confermando che in tutti gli altri casi sarà sempre richiesta, in base all'art. 6, la firma e l'autorizzazione del proprietario del fondo.
Presidente - Voglio ricordare ai colleghi Consiglieri che la Commissione per l'Assetto del Territorio ha espresso il suo parere in data 26 novembre, la Commissione Affari Generali in data 20 novembre, e che esiste il parere favorevole dell'Assessorato alle Finanze. Pertanto, dichiaro aperta la discussione generale.
Nessuno chiede la parola, possiamo quindi passare all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'art. 1:
Art. 1
Il 3° comma dell'art. 5 della legge regionale 31.3.1977, n. 17, è sostituito dai seguenti:
"La domanda di autorizzazione, redatta in carta legale, deve indicare: nome, cognome, data di nascita, occupazione ed indirizzo del richiedente, località di raccolta, specie vegetali interessate e relative quantità allo stato fresco.
Resta salso e impregiudicato il consenso del proprietario e del titolare di altro diritto reale o del conduttore per la raccolta delle specie vegetali autorizzate ai sensi del presente titolo II.".
Presidente - Metto in votazione l'art. 1 del disegno di legge n. 330.
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 26
Maggioranza richiesta: 14
Favorevoli: 26
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'art. 2:
Art. 2
È sempre vietato l'abbruciamento dei canneti e dei cariceti.
Ne è consentito lo sfalcio nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 15 febbraio di ogni anno.
Presidente - Metto in votazione l'art. 2 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 26
Maggioranza richiesta: 14
Favorevoli: 26
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'art. 3:
Art. 3
Nell'allegato n. 1 della legge regionale 31.3.1977, n. 17, in luogo di:
"CARLINA ACAULIS L.
Compositae
Carlina-Carline a tige courte - C. blanche - C. changeante
Chardonnerette Loque Itzardon".
Sostituire:
"CARLINA ACANTHIFOLIA All.
Compositae
Carline à feuilles d'acanthe".
Nell'allegato n. 3 della legge regionale 31.3.1977, n. 17, dopo Imperatoria aggiungere:
"Iperico, nome botanico: Hypericum perforatum; parti usate: parti aeree; quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare: Kg. 2".
Presidente - Metto in votazione l'art. 3 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 26
Maggioranza richiesta: 14
Favorevoli: 26
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'art. 4:
Art. 4
Per la violazione di cui all'art. 2 della presente legge si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 11 della legge 1.3.1975, n. 47.
Presidente - Metto in votazione l'art. 4 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 26
Magg. richiesta: 14
Favorevoli: 26
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'art. 5:
Art. 5
Per le finalità previste dall'art. 17 della legge 31 marzo 1977, n. 17, è autorizzata la spesa annua di Lire 30 milioni, il cui onere graverà sul capitolo 28400 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Al finanziamento della maggiore spesa annua di Lire 10 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - (Spese correnti) - Settore I "Assetto del territorio e tutela dell'ambiente") della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981.
Per gli anni 1982 e 1983 al relativo onere si farà fronte con le disponibilità del settore 2.2.1 "Assetto del territorio e tutela dell'ambiente" programma 2.2.1.6 "Difesa del suolo".
Per gli anni successivi l'onere necessario sarà iscritto con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci preventivi.
Presidente - Metto in votazione l'art. 5 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 26
Maggioranza richiesta: 14
Favorevoli: 26
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'art. 6:
Art. 6
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Spesa
Variazione in diminuzione:
Capitolo 5000 - "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali" (Spese correnti)
L. 10.000.000
Variazione in aumento:
Capitolo 28400 - "Spese per propaganda ed interventi per la protezione della natura"
L. 10.000.000
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Presidente - Metto in votazione l'art. 6 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 26
Maggioranza richiesta: 14
Favorevoli: 26
Il Consiglio approva.
Presidente - Non ci sono dichiarazioni di voto. Il Consiglio è chiamato a votare per scrutinio segreto sul complesso della legge:
Esito della votazione a scrutinio segreto:
Presenti: 27
Votanti: 27
Maggioranza richiesta: 14
Favorevoli: 24
Contrari. 3
Il Consiglio approva.
