Objet du Conseil n. 3333 du 27 mars 2018 - Resoconto
OGGETTO N. 3333/XIV - Discussione generale congiunta sulle relazioni approvate dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e sul disegno di legge n. 133 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2018/2020. Modificazioni di leggi regionali.).
Farcoz (Président) - Les points nos 16, 17 et 18 seront discutés conjointement avec le point n° 20.01 de l'ordre du jour. La parole au rapporteur Fabbri pour l'illustration.
Fabbri (UVP) - Questo provvedimento legislativo, che oggi il Consiglio regionale è chiamato a prendere in esame, deriva dalla necessità di assicurare l'equilibrio del bilancio regionale in seguito all'accantonamento necessario a far fronte a quanto stabilito dalla legge finanziaria dello Stato 2018/2020 per il maggiore contributo richiesto alla Regione per gli obiettivi complessivi di finanza pubblica. Tale maggiore contributo non era stato infatti previsto nella legge finanziaria regionale 2018/2020, in accordo a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale che escludeva tale prelievo sicuramente dal 2018. Fatti noti e più volte discussi in Consiglio regionale. In attesa dell'esito del ricorso presentato dalla Regione dinanzi alla Corte costituzionale si rende quindi necessaria questa variazione per assicurare il rispetto dell'equilibrio di bilancio cui la Regione è tenuta in ossequio del nuovo regime di contabilità in vigore dal 2017.
Le maggiori cifre da accantonare sono di euro 99.326.970,22 per l'anno 2018, 28.615.505,22 per l'anno 2019 e 8.615.505,75 euro per l'anno 2020. Il disegno di legge prevede la possibilità di utilizzare 45,464 milioni di euro di maggiori entrate al fine di incrementare di pari cifra lo stanziamento del capitolo relativo al "concorso della Regione al riequilibrio della finanza pubblica", riducendo così l'impatto negativo sul bilancio regionale provocato da quanto lo Stato ha imposto con la sua legge finanziaria.
Il disegno di legge, nel testo emendato, si compone di quattro capi e diciannove articoli. Nel capo I (articolo 1) si descrive l'oggetto della legge e nel capo II (articoli dal 2 al 5) si esplicitano le entrate aggiuntive iscritte a bilancio e le modalità con cui vengono reperite. Il capo III, che si compone di 12 articoli, reca le variazioni nella spesa del bilancio regionale. Vado nel dettaglio. Articoli 6 e 6-bis: riduzione delle risorse in finanza locale come da allegato B alla legge e ripristino ai Comuni per gli investimenti in settori strategici. Articolo 7: riduzione del trasferimento al bilancio dell'Azienda sanitaria locale per le spese correnti e di investimento. Articolo 8: riduzione per l'anno 2019 per investimenti FESR nella parte riguardante l'overbooking. Articolo 9: riduzione di spesa per gli interventi di politica del lavoro. Articolo 10: rideterminazione della spesa prevista per la legge regionale n. 43/2009 (Bon de chauffage). Articolo 11: rideterminazione, solo per l'anno 2019, del finanziamento del piano straordinario per i Comuni. Articolo 12: posticipazione al 2020 del trasferimento finanziario a favore dell'Istituto previdenziale dei Consiglieri regionali. Articolo 12-bis: riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale n. 21/2017 nell'articolo 26, comma 2, prevista per le leggi regionali n. 84/1993 e n. 6/2003. Articolo 12-ter: prevede il ripristino a tre ore settimanali dell'insegnamento della tecnologia nelle scuole medie e il finanziamento per la realizzazione dei progetti di alternanza scuola/lavoro. Articolo 13: modifica delle autorizzazioni di spesa come previsto nell'allegato della legge regionale n. 21/2017. L'articolo 14 riassume le variazioni alla parte spesa sulle missioni, i programmi e i titoli di bilancio. Il capo IV detta, negli articoli 15 e 16, le disposizioni finali per la riapprovazione del prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e la dichiarazione d'urgenza della legge.
Président - S'il n'y a pas d'interventions, je ferme la discussion générale. Il n'y a pas non plus de requêtes d'intervention en réplique.