Objet du Conseil n. 346 du 29 juin 1981 - Resoconto
OGGETTO N. 346/81 - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO NEL SETTORE SOCIO-SANITARIO".
Presidente - Do lettura del testo dell'oggetto n. 22:
Il Consiglio regionale
Approva
l'allegato disegno di legge regionale concernente: "Associazioni di volontariato nel settore socio-sanitario".
Presidente - Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità e Assistenza sociale, Rollandin, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) - Questo provvedimento che, come detto nella relazione è in armonia con quanto previsto dalla legge 833, vuol dettare delle norme molto semplici per permettere - possibilmente sviluppare - il volontariato. La funzione del volontariato potrebbe trovare un suo ruolo specifico nel momento dell'attuazione della riforma, quindi essere inquadrato adeguatamente a patto che vengano garantiti determinati criteri e che queste associazioni trovino un valido fondamento ed abbiano quella concretezza e validità necessaria a svolgere un lavoro costruttivo. Abbiamo già numerosi esempi di associazioni di volontariato di cui alcune funzionano e altre purtroppo hanno notevoli carenze e l'unico momento valido, in cui si rinnova questo spirito associativo, è quando si presentano a richiedere l'organizzazione della festa annuale del rinnovo dei soci, al quale però non segue la revisione dell'attività né di come essa venga svolta nell'ambito regionale.
Questo disegno di legge dà la possibilità di valutare la validità di questi tipi di associazioni e di provvederne il convenzionamento con le USL, in modo che si possa portare avanti insieme lo svolgimento di un determinato problema e la relativa gestione. Abbiamo parlato stamani della Croce Rossa, naturalmente questo potrà essere uno degli esempi; già leggi regionali prevedono le convenzioni con associazioni tipo Avis e simili con le quali potrà essere avviato un lavoro comune e un discorso fattivo di collaborazione.
Presidente - È aperta la discussione generale. In sede di discussione generale, Il Consigliere Péaquin ha presentato alla Presidenza un emendamento aggiuntivo all'art. 3, che data la sua brevità eviterei di fotocopiare, il quale dice che all'art. 3, 1° comma, dopo "previa deliberazione della Giunta medesima" si aggiunge "sentito il Consiglio comunale ove ha sede l'istituzione".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Viberti, ne ha facoltà.
Viberti (DPROL) - Cercherò di essere breve visto che dopo c'è un argomento che interessa l'Assessore Rollandin.
L'Assessore Rollandin non avrebbe neppure avuto bisogno di venire in Consiglio, almeno con il primo di questi due provvedimenti, perché questa legge non solo non è necessaria, ma è anche inutile in quanto va ad aumentare quell'enorme massa di norme, regolamenti, leggi che esistono in campo sanitario, e la cui unica utilità, per altro indicata dall'Assessore Rollandin, mi pare sia quella di effettuare un controllo sui contributi che ci vengono, ma io credo che questo controllo non ha bisogno di una legge per l'erogazione del contributo. Quando verrò in questo Consiglio a parlarvi del conto consuntivo e del rendiconto generale - così detto conto consuntivo - mi premurerò di fare alcuni esempi circa i contributi che la Giunta potrebbe di per sé valutare e bloccare quando non sono necessari. Ripeto, secondo noi, non c'è nessuna utilità in questo provvedimento, a meno che non se ne nasconda una che ha poco a che vedere con l'erogazione di assistenza, ma che può essere messa più facilmente in relazione con la creazione di nuove potenziali clientele, che non voglio assolutamente ascrivere all'Assessore, ma a chi poi direttamente gestirà queste attività - sempre naturalmente sotto la supervisione dell'Assessore che non è il Nembo Kid che è stato votato, ma un essere umano al quale possono facilmente sfuggire delle cose non per mala fede, ma anzi per l'eccessiva buona volontà che mette nell'affrontare i problemi.
Allora gravissimo ci sembra quanto ha detto in relazione; il volontariato che noi anziché definire depresso come fa la relazione, definiremmo invece represso, è stato nella nostra Regione abbondantemente sfruttato, anche dalla stessa Amministrazione regionale a tutti i livelli. Se consideriamo depresso il volontariato, non sappiamo cosa dovremmo dire delle strutture pubbliche, assenti dal territorio e carenti nell'assistenza sociale. Il volontariato non è di per sé negativo, semmai è negativo che si sia permesso a certe - chiamiamole così - associazioni di proliferare e di poter arrivare a raggiungere il contributo, che è l'unico scopo della loro esistenza. E non voglio nemmeno attaccarmi a tutte quelle associazioni che possono essere assimilate al volontariato e che sono religiose, perché non voglio avvalermi di una parte che nei secoli ha dato ed ancora oggi riesce ad erogare - con tutti i limiti che si vuole - un certo tipo di assistenza.
Quindi credo possiamo tranquillamente dire che il volontariato non è certo mancato; ma semmai è stato ignorato e snobbato quando si prendevano le decisioni, quando chiedeva di essere consultato per discutere, salvo poi dover supplire alle mancanze delle strutture pubbliche, nelle situazioni di emergenza e di disagio.
I primi due articoli di questa legge sono inutili; basta confrontare il testo dell'art. 1 con quanto dice l'articolo a cui si richiama - art. 45 delle legge 833 - il cui 1° comma dice: "È riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato liberamente costituite, aventi la finalità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario nazionale". Non c'è nessun bisogno dunque di ribadire questo concetto, perché è già garantito da questo articolo. Anche l'art. 2 della proposta che ci viene dalla Giunta è inutile, in quanto si riferisce all'ultimo comma dell'art. 45; questo articolo dice: "L'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, sulla base delle leggi regionali attuative del servizio socio-sanitario e delle previsioni e dell'attuazione del piano sanitario regionale, stipula convenzioni con le associazioni di volontariato secondo uno schema-tipo approvato dal Consiglio regionale". E sentite ora cosa dice l'ultimo comma dell'art. 45 della legge 833: "I rapporti fra le U.s.l. e le associazioni del volontariato ai fini del loro concorso alle attività sanitarie pubbliche sono regolati da apposite convenzioni nell'ambito della programmazione, della legislazione sanitaria regionale". Non si fa che riprendere quello che è già detto, per creare una legge che - ripeto - non ha ragione di esistere.
Ma è all'art. 3 che si dimostra la incompetenza o - quello che io presupponevo prima - la malafede degli estensori di questa legge. Infatti all'art. 3 si afferma che le associazioni di volontariato debbono essere riconosciute da parte della Regione. Noi sosteniamo che il carattere di libera associazione di volontariato ci pare limitato dall'imposizione di un riconoscimento da parte dell'Ente Regione, il quale non è preposto a questo compito. A noi risulta - dalla normativa vigente - che queste associazioni sono regolate dal diritto comune. L'art. 45 della legge 833 non va letto senza aver presente il contesto generale in cui è inserito, ovvero bisogna aver presente la regolamentazione dei servizi privati nell'ambito della riforma sanitaria. Molto brevemente, perché i colleghi Consiglieri riescano ad inquadrare il problema e perché noi non vogliamo sostenere delle cose che non siano poi capite - diciamo che questa regolamentazione può essere facilmente suddivisa in 4 Gruppi: il primo è quello che regolamenta appunto la integrazione - realizzata in base all'art. 41 della legge 833 - con il servizio sanitario nazionale e le istituzioni sanitarie che erogano assistenza pubblica, come ad esempio il Mauriziano ed altri Enti gestiti da ordini religiosi e non, che sono stati riconosciuti in base alla legge 132 del '68, o alla 817 del '73.
Il secondo gruppo comprende quanti, istituzioni sanitarie private gestite da privati, o private ma gestite da Enti ecclesiastici, non si erano fatte classificare in base alla legge 132 del '68. Per questi, ci sono gli artt. 43-44 della legge 833, che ci insistevano insieme alle aziende termali ed anche questi non ci interessano.
Il terzo punto è quello normato dall'art. 46 che parla della mutualità volontaria ed è ancora una cosa diversa.
Ed ecco che arriviamo alla conclusione: per esclusione ci restano l'art. 45 e le associazioni del volontariato, le quali - lo ribadisco - trovano riconoscimento della loro funzione nel 1° comma dell'art. 45, il che non comporta la necessità di uno nuovo da parte di una legge regionale.
Per quanto concerne la loro esistenza, queste associazioni sono regolate dal diritto comune, quindi semmai l'Assessore avrebbe dovuto portarci lo schema di convenzione tipo e poi dare, attraverso i canali opportuni, delle indicazioni all'USL affinché la convenzione venisse rispettata in modo da evitare che ci sia chi può profittare del denaro pubblico. Ma non avrebbe dovuto sottoporre delle associazioni di libero volontariato a dei controlli che non sono permessi dall'attuale legislazione. Purtroppo il nostro mal consigliato Assessore ancora una volta si espone al pubblico ludibrio di pochi che ancora riescono ad arrabattarsi, correndo dietro alla miriade di disposizioni che esistono, e fra i quali noi ci troviamo, e ancora una volta dobbiamo dire che in questa ingarbugliata situazione della legislazione socio-sanitaria non ci troviamo in accordo con l'Assessore, ma stavolta siamo convinti che non dipende da lui l'errore che ci pare palese e di semplice acquisizione ancorché uno abbia intenzione di rileggere i due commi che ho letto, dell'art. 45 della legge 833. Certo che a questo livello non so a cosa possa essere servita un'altra decina di minuti spesi nel cercare di spiegare le nostre ragioni: devo dire che sono contento che alla fine di ottobre me ne andrò da questo Consiglio, perché non ne posso più di parlare solo all'Assessore Rollandin che gode di tutta la mia simpatia, ma che - come pubblico - non mi può, da solo, soddisfare.
Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Péaquin, ne ha facoltà.
Péaquin (PCI) - Avevamo già avuto modo di discutere in commissione di questo disegno di legge. Noi diamo grande importanza al fattore del volontariato per quello che esso può fare per arrivare ai fini previsti di una maggiore difesa della salute nel nostro paese, e non solo in questo campo. Devo dire che anch'io - come il Consigliere Viberti - non condivido l'opinione espressa dalla relazione che il fenomeno volontaristico è alquanto depresso nella nostra Regione. Tuttavia non sempre il volontariato è stato preso nella giusta considerazione; in alcuni casi è vero che è stato forse mortificato.
A differenza del Consigliere Viberti, riteniamo - forse diamo un'interpretazione diversa della lettura dell'ultimo comma dell'art. 45 - che il disegno di legge presentato dalla Giunta debba essere fatto, perché riteniamo che questa legge debba essere vista come una legge quadro, seppure ridotta nelle dimensioni.
Come il Presidente del Consiglio prima ha annunciato, abbiamo presentato un emendamento che tende a migliorare la legge proprio perché cerca di interessare anche i Comuni a questo tipo di discussione. Tale emendamento prevede che alla fine del 1° comma dell'art. 3 sia aggiunto: "sentito il Consiglio comunale ove ha sede l'istituzione" e questo ci sembra voler avere garanzie più precise. È vero che la nostra Regione è di dimensioni talmente ridotte che si possono anche conoscere; però in un determinato paesino della nostra Regione può nascere un tipo di volontariato importante: pertanto sentire il Comune, coinvolgerlo ed avere un rapporto fra questi Enti diversi, ci sembra un fatto positivo.
La nostra posizione è favorevole a questo disegno di legge e speriamo venga accolto l'emendamento che abbiamo presentato.
Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Viberti per un secondo intervento, ne ha facoltà.
Viberti (DPROL) - Solo per dire al collega Consigliere Péaquin, che è evidente che diamo una diversa interpretazione all'ultimo comma dell'art. 45 della legge 833. Secondo noi, nell'ambito del piano socio-sanitario e della legislazione regionale, non vuol dire che bisognerà fare una legge che fra l'altro serve poi in pratica - secondo quanto è detto dall'art. 1 - a riconoscere la funzione sociale delle associazioni di volontariato che è già riconosciuta dal 1° comma. Certo, non stiamo qui a fare delle disquisizioni perché non abbiamo da difendere gli interessi di nessuno e pensiamo che certe associazioni che ho nominato, siano in grado di dimostrare tranquillamente la loro validità. Piuttosto devo dire che non ci soddisfa il fatto che si vada contro la normativa vigente che fornisce già tutte le garanzie perché tutto vada nel modo giusto. Certo che se questa Giunta continuerà a dare contributi a capocchia come le pare, è chiaro che non servirà neanche una legge quadro, Assessore Rollandin.
Se l'Assessore Rollandin non dà più i contributi a chi se ne serve per farci le feste o gli affari suoi, ecco che abbiamo eliminato questa legge e abbiamo risolto il problema. Mi stupisco che lui - una persona che va dritta al sodo - si lasci prendere in questa occasione nelle pastoie dell'elucubrazione di qualche pazzoide che stende a tutto spiano sproloqui e che definisce leggi e venga a difendere cose che probabilmente lui non ha contribuito a creare neppure a livello di intenzione.
Presidente - Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, Rollandin, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) - Consigliere Viberti, la validità di questa legge sta nel fatto che le Regioni hanno dovuto fare questo provvedimento legislativo per poter far passare determinate convenzioni e schemi tipo. Sono d'accordo che la parte normativa sia altrettanto importante in quanto vi si dice quali sono i requisiti per il riconoscimento. Nei primi due articoli è riconoscibile il dettato della legge, senz'altro; ma per spiegarla, si doveva dire a cosa si riferisce questo tipo di impostazione. Qui si dice una cosa molto semplice: si va incontro ad un'esigenza che è prescritta per legge.
Per quanto riguarda il riconoscimento, non è giusto quanto veniva citato in riferimento all'art. 45, il cui 3° comma dice espressamente come questo dev'essere fatto. Noi precisiamo solo quali criteri debbano essere portati a giustificazione del riconoscimento perché il 3° comma dice: "A tal fine le predette istituzioni avanzano documentata istanza" - ora questa documentata istanza può voler dire tutto o nulla - "al Presidente della Giunta che con proprio decreto provvede" - ecco qui c'era già - "sentito il Consiglio comunale ove ha sede l'istituzione" - quindi mi sta bene che sia ribadito all'art. 3 come presentato dal Consigliere Péaquin - il coinvolgimento del Consiglio comunale. Abbiamo dato un modo per vedere come riconoscere queste associazioni, vi abbiamo detto quali sono i criteri, nulla più. Quindi non è assolutamente una legge inutile né tanto meno si sprecano le parole, e contrariamente a quanto dice il Consigliere Viberti, questa legge ha senso esclusivamente per quel motivo. L'associazionismo può essere rinvigorito richiedendo una normativa precisa in base alla quale debba funzionare.
Presidente - Do lettura dell'art. 1:
In armonia con i disposti degli artt. 1, 45 e 71 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione Valle d'Aosta riconosce la funzione sociale delle associazioni di volontariato liberamente costituite per concorrere al conseguimento degli obiettivi del servizio socio-sanitario regionale.
Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Viberti, ne ha facoltà.
Viberti (DPROL) - Solo per ribadire che l'art. 1 è stato, come ha ammesso lo stesso Assessore, copiato con le opportune modifiche dal 1° comma dell'art. 45. Nell'interpretazione dell'ultimo comma voi avete tirato per i capelli il fatto che si parli di legislazione regionale, considerando nell'ambito la necessità di avere una legge specifica proprio per quello. L'interpretazione giusta da dare è che la convenzione va fatta nell'ambito del piano sanitario regionale, vista naturalmente la legislazione vigente intendendo che è il Codice Civile che regola la loro attività. Quello che noi non sopportiamo è che si voglia effettuare un controllo a questo livello, perché se vogliamo fare un controllo su chi ha diritto o meno a prendere il contributo, Assessore, questo controllo di merito la Giunta lo può fare benissimo, ma senza fare una legge che è in contraddizione con la normativa vigente. Ripeto - lo faremo presente anche in altra sede - che qui si va a ledere la legislazione e soprattutto il diritto di libera associazione per questo quarto tipo di associazioni private, chiamiamole così, del volontariato che dev'essere lasciato com'è e deve seguire la legislazione vigente. Se abbiamo torto, ce lo diranno chiaramente e faremo il possibile perché gli organi competenti si pronuncino in modo chiaro.
Voto contro l'art. 1 come pure contro gli altri.
Presidente - Metto in votazione l'art. 1.
Esito della votazione:
Presenti: 19
Votanti: 19
Favorevoli: 18
Contrari: 1
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'art. 2.
L'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, sulla base delle leggi regionali attuative del servizio socio-sanitario e delle previsioni e dell'attuazione del piano sanitario regionale, stipula convenzioni con le associazioni di volontariato secondo uno schema-tipo approvato dal Consiglio regionale.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 2.
Esito della votazione:
Presenti: 19
Votanti: 19
Favorevoli: 18
Contrari: 1
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'art. 3.
Le associazioni di volontariato che intendono accedere al convenzionamento con l'Unità Sanitaria Locale, debbono ottenere da parte della Regione il riconoscimento di idoneità.
Tale riconoscimento è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.
L'idoneità è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) gratuità delle prestazioni dei soci;
b) assenza di fini di lucro;
c) adeguati livelli di funzionalità e continuità organizzativa ed operativa, di prestazioni e di qualificazione del personale;
d) pubblicità dei bilanci.
Presidente - All'art. 3 c'è l'emendamento del Consigliere Péaquin che è stato accettato dall'Assessore Rollandin, di cui do lettura; al primo comma, dopo "previa deliberazione della Giunta medesima" aggiungere: "sentito il Consiglio comunale ove ha sede l'istituzione".
Presidente - Metto in approvazione l'emendamento testé letto.
Esito della votazione:
Presenti: 19
Votanti: 18
Astenuti: 1 (Viberti)
Favorevoli: 18
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'art. 3 emendato.
Le associazioni di volontariato che intendono accedere al convenzionamento con l'Unità Sanitaria Locale, debbono ottenere da parte della Regione il riconoscimento di idoneità. Tale riconoscimento è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il Consiglio comunale ove ha sede l'istituzione.
L'idoneità è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) gratuità delle prestazioni dei soci;
b) assenza di fini di lucro;
c) adeguati livelli di funzionalità e continuità organizzativa e operativa, di prestazioni e di qualificazione del personale;
d) pubblicità dei bilanci.
Esito della votazione:
Presenti: 19
Votanti: 19
Favorevoli: 18
Contrari: 1
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'art. 4.
I soci delle associazioni di volontariato convenzionate, sono tenuti a partecipare, a richiesta dell'Unità Sanitaria Locale regionale, a corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento promossi o organizzati dalla Regione.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 4.
Esito della votazione:
Presenti: 19
Votanti: 19
Favorevoli: 18
Contrari: 1
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'art. 5.
Fermo restando il carattere disinteressato dell'apporto dei soci volontari, le convenzioni di cui al precedente articolo 2, possono prevedere la attribuzione in uso alle associazioni di attrezzature e di strutture, nonché la corresponsione di contributi annuali per il loro funzionamento e per spese vive sostenute e opportunamente documentate.
A tal fine, nel bilancio di previsione dell'Unità Sanitaria Locale è previsto un apposito capitolo di spesa.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 5.
Esito della votazione:
Presenti: 19
Votanti: 19
Favorevoli: 18
Contrari: 1
Il Consiglio approva.
Presidente - Metto in approvazione l'oggetto n. 22 nel suo complesso.
Votazione a scrutinio segreto
Esito della votazione:
Présents: 20
Votants: 20
Majorité: 11
Avis favorables: 19
Avis contraires: 1
Il Consiglio approva.
Presidente - Passiamo alla trattazione dell'oggetto n. 23.
