Objet du Conseil n. 2938 du 21 septembre 2017 - Verbale

Oggetto n. 2938/XIV

del 21/09/2017

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ARTICOLO 24, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100. ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 4 DEL MEDESIMO DECRETO A SINGOLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE E MANTENIMENTO DELLE STESSE.

Il Presidente ROSSET, in relazione al dibattito avvenuto (oggetto n. 2937/XIV), invita il Consiglio a procedere alla votazione della proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 22.01 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

IL CONSIGLIO

Richiamato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'articolo 18, della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (di seguito indicato con "TUSP"), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Dato conto che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto TUSP le "Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società";

Atteso che la Regione, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

a) esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, del TUSP, ovvero:

1) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

2) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

3) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

4) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

5) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

b) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

c) "sono, altresì, ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili";

Considerato che l'articolo 4, comma 9, del TUSP, come modificato dal Decreto correttivo, prevede nel secondo periodo che "i Presidenti di Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle Province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti";

Rilevato che, per effetto dell'articolo 24 del TUSP, a seguito del correttivo, la Regione deve provvedere, entro il 30 settembre 2017, ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute, direttamente e indirettamente, alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o devono essere oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Precisato che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del TUSP, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

a) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie espressamente individuate dall'articolo 4;

b) non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP;

c) ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'articolo 20, comma 2, del TUSP ovvero:

1) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP;

2) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

3) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

4) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

5) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 26, comma 12-quater, per le società di cui all'articolo 4, comma 7, del TUSP, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

7) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del TUSP;

Dato atto che non risulta possibile ricondurre nell'ambito delle fattispecie tipizzate dall'articolo 4 del TUSP, per caratteristiche e oggetto sociale, le seguenti società:

- Società: Progetto Formazione scrl - Projet Formation, partecipata indirettamente al 91,77% dalla Regione per il tramite di Finaosta, senza scopo di lucro e avente per oggetto l'attività di formazione professionale attraverso l'erogazione di servizi destinati ad utenti privati e pubblici;

- Società: SIMA S.p.A., partecipata indirettamente al 49% dalla Regione per il tramite di Finaosta, avente come oggetto sociale la locazione di beni immobili e mobili; l'acquisto, cessione, conferimento e affitto di complessi aziendali o porzioni di essi; l'acquisto, la costruzione, la gestione e la vendita di immobili strumentali, commerciali, rustici ed urbani, nonchè di beni mobili; la fornitura di servizi di assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e commerciale a imprese singole o consorziate; la realizzazione di strutture destinate alla nascita e allo sviluppo di iniziative imprenditoriali;

Verificato, in collaborazione con il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, per Progetto Formazione scrl - Projet Formation, e con Finaosta S.p.A., per la predetta società e per Sima S.p.A., che sussistono adeguate ragioni per il mantenimento della partecipazione pubblica nelle società, ai sensi e con le modalità indicate dall'articolo 4, comma 9, del medesimo decreto legislativo del TUSP, per le seguenti motivazioni:

- Società: Progetto Formazione scrl - Projet Formation:

Tipologia dell'attività svolta:

la formazione professionale, rivolta a tutti i settori produttivi riveste carattere di interesse pubblico e costituisce, per la Regione, ambito particolarmente rilevante.L'articolo 2, comma 1, lettera r), dello Statuto speciale attribuisce, infatti, alla Regione competenza legislativa primaria in materia di istruzione tecnico-professionale. In attuazione del citato disposto statutario, l'articolo 2 del d.lgs. 433/1989 ha trasferito alla Regione le funzioni amministrative relative alle "attività di orientamento, formazione, perfezionamento, qualificazione e riqualificazione professionale, che si realizzano anche attraverso la formazione continua, permanente e ricorrente". Fin dalla sua costituzione, avvenuta nel 1995, la società è stata intesa come centro di formazione professionale, orientata principalmente alla formazione continua, inizialmente per i settori dell'industria e dell'artigianato, per rispondere, in particolare, alle esigenze formative delle piccole e medie imprese operanti sul territorio, e successivamente estesa anche a tutti gli altri settori, pubblici e privati.

Indicatori di mantenimento ai sensi dell'articolo 20 del TUSP:

a) la società non ha prodotto risultati negativi nei cinque esercizi precedenti;

b) ha conseguito un fatturato medio superiore a euro 500.000;

c) presenta un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;

d) non svolge attività analoghe o similari ad altre società partecipate.

Entità della partecipazione regionale:

il capitale sociale della società ammonta a 1,5 milioni di euro e la partecipazione regionale, di nominali 1,4 milioni di euro, per il tramite di Finaosta S.p.A., è pari al 91,77%. I restanti soci sono rappresentati da associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, istituti professionali ed altri enti ed associazioni non aventi scopo di lucro operanti sul territorio regionale. Tale compagine societaria conferma l'importanza strategica che riveste la società per il settore della formazione in Valle d'Aosta. Tale composizione dell'assetto societario determinerebbe la concreta difficoltà a cedere le quote sociali di proprietà regionale ai soci privati, rendendo, quindi, percorribile, come unica opzione, la messa in liquidazione della società.

Ulteriori considerazioni:

la società ha assunto negli anni un ruolo di primaria importanza nel settore della formazione professionale, sviluppando commesse e incrementando il livello occupazionale e le conoscenze professionali, soprattutto nella veicolazione delle risorse pubbliche, di derivazione europea, mediante la predisposizione di progetti rivolti a numerosi settori produttivi. La società, infatti, risulta essere tra i soggetti maggiormente attivi nella partecipazione ai bandi pubblici a valere sulle programmazioni del Fondo sociale europeo, emanati dalla competente struttura regionale, nonché la più strutturata agenzia formativa presente sul territorio regionale, in linea con le recenti disposizioni in materia di accreditamento. Il mantenimento della società, che, per quanto sopra rappresentato, non presenta elementi di criticità sotto il profilo della sana e corretta gestione economico-finanziaria, risulta pertanto opportuno in ragione dell'interesse pubblico a sostenere, in ambito regionale, mediante operatori qualificati, il settore della formazione e dell'impatto positivo che essa genera sul "sistema lavoro" della Regione, sia per il mantenimento di posti di lavoro che del know how acquisito, che deriva dall'attività svolta dalla società prevalentemente tramite la partecipazione a procedure competitive e che andrebbe altrimenti disperso in caso di messa in liquidazione. Il valore aggiunto della società è altresì rafforzato da alcune recenti direttrici di azione, che la vedono assumere ruolo di capofila nell'ambito di iniziative progettuali portate avanti in collaborazione con altri enti di formazione presenti sul territorio, in un'ottica di sinergia virtuosa.

- Società: SIMA S.p.A.:

Tipologia dell'attività svolta:

la società in oggetto risulta essere veicolo per l'attuazione dell'Accordo Industriale, di durata decennale, sottoscritto in data 31 marzo 2015 (dunque anteriormente all'entrata in vigore del TUSP) tra la Finaosta S.p.A. e Heineken Italia S.p.A., deliberato dall'Amministrazione regionale con DGR 423 del 27 marzo 2015 e finalizzato a dare continuità operativa ad Heineken Italia nello stabilimento di Pollein, con un organico di oltre 70 unità. Heineken Italia S.p.A. ha inserito lo stabilimento di Pollein in un piano di investimenti pluriennale e l'Accordo sottoscritto garantisce per un periodo più lungo l'esercizio diretto dell'attività industriale nello stabilimento di Pollein con tutela degli effetti occupazionali.

Il predetto accordo si inserisce nell'ambito delle finalità che la Regione persegue in tema di accrescimento dell'attrattività e della competitività del sistema economico valdostano, favorendo l'afflusso di investimenti nazionali ed esteri nel territorio regionale e promuovendo la stipulazione di Accordi, aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi, progetti di crescita delle imprese esistenti e programmi di riconversione produttiva.

Si precisa che Finaosta S.p.A. e Heineken Italia S.p.A. hanno già pattuito che alla scadenza dell'Accordo (31/12/2026) provvederanno alla liquidazione della Sima S.p.A.

Indicatori di mantenimento ai sensi dell'articolo 20 del TUSP:

- la società ha prodotto risultati negativi in quattro dei cinque esercizi precedenti:

il Business Plan redatto dalla società presenta a partire dall'esercizio 2017 e fino all'esercizio 2026 un risultato economico sempre positivo;

- ha conseguito un fatturato medio superiore a euro 500.000;

- presenta un numero di amministratori (5 in totale) superiore a quello dei dipendenti (1 in totale):

la Finaosta avanzerà al socio di controllo la proposta di modifica del sistema di governance della società, istituendo la figura dell'Amministratore Unico;

- non svolge attività analoghe o similari ad altre società partecipate.

Entità della partecipazione regionale:

il capitale sociale - pari a nominali euro 5.000.000 - è detenuto per il 51% da Heineken Italia S.p.A. e per il restante 49% indirettamente dalla Regione per il tramite di Finaosta S.p.A.. Tale composizione dell'assetto societario è funzionale al proseguimento dell'accordo.

Ulteriori considerazioni:

la valorizzazione del ruolo svolto dalla società ha permesso di rinnovare l'Accordo che mirava a definire un quadro idoneo a creare le condizioni ottimali per i futuri programmi di Heineken nell'ambito della Regione e massimizzare il contributo dato da Heineken alla crescita sostenibile ed armonica dell'economia regionale ed al mantenimento dell'occupazione;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del TUSP, di approvare l'esclusione totale dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo medesimo e il mantenimento senza applicazione di azioni di razionalizzazione, per le società Progetto Formazione scrl - Projet Formation e SIMA S.p.A., sulla base delle sopra illustrate motivazioni con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, demandando il Presidente della Regione all'adozione del conseguente provvedimento di esclusione;

Dato atto, altresì, che il predetto provvedimento verrà trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura del Ministero dell'economia e delle finanze nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, come previsto dall'articolo 4, comma 9, del TUSP;

Richiamata la legge regionale 10 aprile 1997, n. 12, "Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta", e in particolare l'articolo 32, comma 2, che stabilisce che per le partecipazioni superiori al cinquanta per cento è competente il Consiglio regionale;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30 dicembre 2016 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 534 in data 28 aprile 2017;

Visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura società partecipate, credito e previdenza integrativa ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Visto il parere della II Commissione consiliare permanente;

Con voti favorevoli trentatré (presenti: trentaquattro; votanti: trentatré; astenuto: uno, il Consigliere COGNETTA);

DELIBERA

1) di approvare l'esclusione totale dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 del d.lgs. 175/2016 e il mantenimento senza applicazione di azioni di razionalizzazione, per le società Progetto Formazione scrl - Projet Formation e SIMA S.p.A., sulla base delle sopra illustrate motivazioni con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a esse connessi e al tipo di attività svolta;

2) di demandare al Presidente della Regione l'adozione del conseguente provvedimento di esclusione per le società Progetto Formazione scrl - Projet Formation e SIMA S.p.A., ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del TUSP;

3) di incaricare i competenti uffici di inviare copia del provvedimento di esclusione, di cui al punto 2) e adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del TUSP, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

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