Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 230 du 13 mai 1981 - Resoconto

OGGETTO N. 230/81 - NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE IN SENO ALLA COMMISSIONE REGIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE STATALE 18 DICEMBRE 1973, N. 877: "NUOVE NORME PER LA TUTELA DEL LAVORO A DOMICILIO".

Presidente - Dò lettura dell'allegato all'oggetto n. 23.

L'articolo 5 della legge statale 18 dicembre 1973, n. 877, recita quanto segue:

"Presso ogni ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita una Commissione per il controllo del lavoro a domicilio.

La Commissione cura la tenuta e l'aggiornamento del registro dei committenti il lavoro a domicilio e, su proposta o segnalazione del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o del Capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, può disporre la iscrizione d'ufficio degli imprenditori inadempienti nel registro dei committenti lavoro a domicilio. La commissione dispone l'iscrizione d'ufficio nel registro di cui al precedente articolo 4 dei lavoratori che non vi abbiano provveduto, su proposta della commissione comunale o su segnalazione dell'ispettorato provinciale del lavoro.

La commissione ha, inoltre, il compito di accertare e studiare le condizioni in cui si svolge il lavoro a domicilio e proporre all'ufficio o all'ispettorato del lavoro competente gli opportuni provvedimenti.

La commissione, nominata con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, è dallo stesso presieduta ed è composta:

a) dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro o da un suo delegato;

b) da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due rappresentanti degli artigiani e da cinque rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, avendo riguardo all'effettiva rappresentatività in sede provinciale;

c) da due rappresentanti dell'amministrazione provinciale eletti dal consiglio provinciale, con rappresentanza della minoranza.

Avverso i provvedimenti di iscrizione e di cancellazione nel registro dei committenti il lavoro a domicilio e in quello dei lavoratori a domicilio è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica delle decisioni, alla commissione regionale di cui all'articolo 6, che decide in via definitiva.

Le decisioni della commissione regionale sono notificate agli interessati entro il termine di sessanta giorni dalla data del ricorso.

(.......omissis.........)

I membri delle Commissioni provinciali e comunali durano in carica due anni."

Con provvedimento n. 65, in data 15 febbraio 1979, il Consiglio aveva eletto quali rappresentanti della Regione in seno alla predetta Commissione, il Signor Daniele Vincenti, da Verrès, per la maggioranza consiliare, ed il Signor Francesco Frassy, da Aosta, per la minoranza consiliare.

La Commissione stessa era poi stata nominata con decreto n. 162, in data 14 marzo 1979, del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Aosta.

Il biennio di durata in carica di detta Commissione è dunque scaduto il 13 marzo 1981.

Si propone pertanto di eleggere due nuovi rappresentanti della Regione, uno per la maggioranza e uno per la minoranza consiliari, in seno alla Commissione in questione per il prossimo biennio.

Presidente - Colleghi credo che non ci sia molto da aggiungere all'allegato all'oggetto 23, solo da precisare che la votazione avviene per scheda segreta. In questo caso ci sono il rappresentante della maggioranza e della minoranza nelle Commissioni provinciali e comunali che durano in carica due anni. Vi ricordo che già l'ultima volta avevamo sottolineato la possibilità o meno di insistere sul termine "provinciale" e, pertanto, la Presidenza vi propone di procedere, con un'unica votazione, alla designazione di un rappresentante per la maggioranza e uno per la minoranza consiliare in seno alla Commissione in questione, ed esattamente la Commissione per la tutela del lavoro a domicilio.

Ci sono delle proposte?

La parola al Consigliere Lanièce. Ne ha facoltà.

Lanièce (DC) - Come maggioranza richiediamo la riconferma di Daniele Vincenti.

Presidente - La parola al Consigliere Minuzzo. Ne ha facoltà.

Minuzzo (PSDI) - Per l'opposizione propongo Zardo Adalberto.

Presidente - Colleghi Consiglieri sono state fatte due proposte. Vi ricordo che nella relazione scritta avevamo già precisato che il Signor Daniele Vincenti rappresentava la maggioranza e il Signor Francesco Frassy la minoranza consiliare.

Sono state fatte due proposte: Daniele Vincenti quale conferma per la maggioranza; una proposta per la minoranza per il Signor Zardo Adalberto.

Ci sono delle proposte? La parola al Consigliere Viberti. Ne ha facoltà.

Viberti (DPROL) - Per dichiarazione di voto faccio presente che voterò per il candidato proposto dal Collega Minuzzo per la minoranza e faccio auguri di un altrettanto proficuo lavoro anche per il futuro, a questa Commissione.

Presidente - Chiedo se esistono opposizioni per cui la votazione avvenga al posto. Distribuiamo le schede.

Signori Consiglieri, sulla scheda, anche se ci sono molte righe perché usiamo sempre lo stesso tipo, sia quando ci sia da votare maggioranza che minoranza; va usata la prima riga per quelli che intendono votare per la maggioranza e sotto per la minoranza.

I voti che i Consiglieri possono esprimere possono essere anche due; l'importante è che quello della maggioranza sia scritto fra la maggioranza e quello della minoranza fra la minoranza. Vi ricordo che i nominativi proposti sono Daniele Vincenti e Zardo Adalberto.

(Viene effettuata la votazione a schede segrete)

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 29

Schede valide: 26

Schede bianche: 2

Schede nulle: 1

Hanno riportato voti:

Vincenti Daniele: 20

Zardo Adalberto: 11

Vigna Caterina: 3

Di conseguenza proclamo l'elezione concernente l'oggetto n. 23: per la maggioranza, il Signor Vincenti Daniele con 20 voti; per la minoranza il Signor Adalberto Zardo con 11 voti.

Passiamo adesso alla trattazione dell'oggetto n. 24.