Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 215 du 30 avril 1981 - Resoconto

OGGETTO N. 215/81 - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "PROROGA CON MODIFICAZIONI AL 31.12.1981 DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1976, N. 33 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE RICREATIVO-SPORTIVE DI INTERESSE TURISTICO".

Presidente - Illustra la relazione l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni culturali, Pollicini.

Pollicini (DP) - Come è riportato nella relazione, è stato necessario portare questo disegno di legge in Consiglio perché in esso è prevista la proroga della legge n. 33 del '76, non più operativa a decorrere dal 1° gennaio 1981. Questa legge prevedeva un Piano di infrastrutture turistico-sportive che però non è stato realizzato o comunque votato in Consiglio e allora, valutando l'attuale situazione di fatto, si è ritenuto di prorogare ancora per quest'anno l'efficacia della legge n. 33 perché fosse possibile attraverso due tipi di intervento - uno diretto, da parte della Regione, e uno della Regione a favore degli Enti locali - intervenire per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse turistico; in effetti, si trattava di ripristinare la parte relativa alla copertura finanziaria per il completamento delle iniziative relative alle infrastrutture ricreativo-sportive. Attraverso gli emendamenti proposti dalla Commissione per lo Sviluppo Economico e, se non sbaglio, dalla Commissione Affari Generali si prevede la possibilità per tutti i Comuni o Comunità montane che hanno già avuto un contributo regionale per la realizzazione di infrastrutture di completarle attingendo ai fondi regionali specificamente destinati a favore degli Enti locali per la realizzazione di infrastrutture turistico-sportive. La legge prevedeva che la possibilità di accedere a questo contributo fosse riservata esclusivamente agli Enti locali, e ai Comuni in particolare, che avessero ricevuto in precedenza dei contributi in base alla legge n. 33 del 1976; ora, il concetto è stato allargato, perché in alcuni Comuni gli interventi regionali sono avvenuti in maniera diversa rispetto a quanto disposto dalla legge n. 33 e cioè, ad esempio, attraverso l'intervento dei Lavori Pubblici; questo è comunque un intervento regionale, ma a stretto rigore della legge n. 33 questi Comuni non avrebbero potuto accedere ad ulteriori contributi regionali per il completamento delle opere.

È chiaro che questa proposta vale per un anno, nella prospettiva che nel corso di quest'anno si possa approvare il Piano triennale e quindi provvedere alla programmazione di infrastrutture turistico-sportive e i relativi finanziamenti; evidentemente la legge in materia, che seguirà al Piano triennale sarà strettamente collegata con questo; perciò è giusto limitare a un solo anno un intervento che è meramente provvisorio e di proroga di una legge che aveva scadenza quinquennale, in attesa di una nuova normativa che, adeguatamente finanziata, dovrà sostituire la legge n. 33.

Presidente - È aperta la discussione generale. Chi chiede di parlare? Nessuno chiede la parola? Faccio presente ai colleghi Consiglieri che sono stati presentati due emendamenti, uno da parte del Consigliere Martin e l'altro da parte dell'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni culturali, Pollicini; essi devono ancora essere formalizzati e invito dunque i proponenti a farlo, se lo ritengono opportuno. Oltretutto, bisogna essere chiari, perché l'emendamento proposto dall'Assessore è antitetico a quello presentato dal Consigliere Martin, quindi non potranno essere accolti tutti e due.

Ha chiesto di parlare il Consigliere Martin. Ne ha facoltà.

Martin (UVP) - Mi pare di aver capito dalla relazione dell'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni culturali, Pollicini, che egli accetta l'emendamento proposto dalla Commissione Affari Generali, che è successivo a quello presentato dall'Assessore stesso e fatto proprio dalla Commissione per lo Sviluppo Economico; a questo punto, quindi, l'unico emendamento da sottoporre alla votazione del Consiglio ritengo che sia quello presentato dal sottoscritto ed accettato in sede di Commissione Affari Generali.

Presidente - Benissimo! Allora, tanto per essere chiari, l'emendamento presentato dalla Commissione Affari Generali e proposto in quella sede dal Presidente Martin, è il seguente: "Inserimento di un nuovo articolo 1/bis - Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 giugno 1978, n. 39 è sostituito dal seguente: "I contributi di cui alla legge regionale 11 agosto 1976, n. 33, possono essere concessi a Comuni e Consorzi di Comuni al fine di consentire il completamento di infrastrutture".

La parola all'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni culturali, Pollicini.

Pollicini (DP) - Per evitare equivoci, visto che qui giustamente si verbalizza tutto, vorrei precisare che l'emendamento da me proposto non è antitetico - come è stato detto - a quello presentato dal Consigliere Martin, anzi propone all'incirca le stesse cose; infatti esso modifica il 1° comma dell'art. 1 della legge regionale 20 giugno 1978, n. 39 nel modo seguente: "I contributi di cui alla legge regionale 11 agosto 1976, n. 33 possono essere concessi a Comuni e Consorzi di Comuni al fine di consentire il completamento di infrastrutture per le quali siano stati già erogati finanziamenti dall'Amministrazione regionale". Questo significa che non ci si richiama esclusivamente al disposto della legge n. 33, ma si considerano anche gli interventi di altri organismi, come l'Assessorato ai lavori Pubblici. È chiaro?

Comunque volevo soltanto precisare, per evitare che si ritenesse che l'emendamento da me proposto escludeva l'altro; per il resto, mi sta bene l'emendamento proposto dal Consigliere Martin.

Presidente - Poiché nessuno prende la parola in sede di discussione generale e poiché non credo che sia il caso di concedere la replica all'Assessore, passiamo all'esame dell'articolato.

Art. 1

L'applicazione della legge regionale 11 agosto 1976, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni è prorogata a tutto il 31 dicembre 1981.

Presidente - Nessuno chiede la parola sull'art. 1?

Presidente - Metto in approvazione l'art. 1.

Esito della votazione:

Presenti: 20

Votanti: 20

Maggioranza: 11

Favorevoli: 20

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Come già chiarito, l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni culturali accetta l'emendamento proposto in sede di Commissione Affari Generali dal Presidente Martin; ne do lettura: "Inserimento di un nuovo articolo 1/bis - Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 giugno 1978, n. 39 è sostituito dal seguente: "I contributi di cui alla legge regionale 11 agosto 1976, n. 33 possono essere concessi a Comuni e Consorzi di Comuni al fine di consentire il completamento di infrastrutture".

Presidente - Metto in approvazione l'emendamento testé letto.

Esito della votazione:

Presenti: 21

Votanti: 21

Maggioranza: 11

Favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Occorre precisare che in conseguenza dell'approvazione dell'inserimento dell'art. 1/bis, è necessario modificare anche il titolo del disegno di legge: esso diventa dunque il seguente: "Proroga con modificazioni al 31.12.1981 dell'applicazione della legge regionale 11 agosto 1976, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni: Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse turistico".

Presidente - Do lettura dell'art. 2.

Art. 2

Le spese derivanti dall'applicazione del precedente articolo, previste e autorizzate in complessive lire 700 milioni, sono finanziate, quanto a lire 500 milioni, sul capitolo 47650 ("Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive") del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981, e quanto a lire 200 milioni, sul capitolo 47700 ("Contributi per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive") del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981, previo prelievo di pari somme dal capitolo 50050 della Parte Spesa del bilancio stesso.

Presidente - Nessuno chiede la parola sull'art. 2?

Presidente - Metto in approvazione l'art. 2.

Esito della votazione:

Presenti: 21

Votanti: 21

Maggioranza: 11

Favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 3.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in aumento:

Capitolo 47650 "Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive L. 500.000.000

Capitolo 47700 "Contributi per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive L. 200.000.000

Variazioni in diminuzione:

Capitolo 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento, settore 4, promozione sociale) L. 700.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 3.

Esito della votazione:

Presenti: 21

Votanti: 21

Maggioranza: 11

Favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto? Se non vi sono richieste in tal senso, passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Presidente - Metto in approvazione il disegno di legge nel suo complesso.

Votazione segreta

Esito della votazione:

Presenti: 25

Votanti: 25

Maggioranza: 13

Favorevoli: 23

Contrari: 2

Il Consiglio approva.

Presidente - Passiamo quindi all'esame dell'oggetto iscritto al n. 36 dell'ordine del giorno.