Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 212 du 30 avril 1981 - Resoconto

OGGETTO N. 212/81 - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "ULTERIORI MODIFICAZIONI DELLA L.R. 15 GIUGNO 1978, N. 14: NORME IN MATERIA URBANISTICA E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA L.R. 22 LUGLIO 1980, N. 34: DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI RICEZIONE TURISTICA ALL'APERTO".

Presidente - Per la realizzazione, la parola all'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni culturali, Pollicini.

Pollicini (DP) - Il disegno di legge in oggetto, presentato dalla Giunta fino da dicembre, viene in Consiglio solo oggi, l'ultimo giorno di aprile, perché io avevo chiesto un rinvio alla Commissione competente in quanto ritenevo possibile in tempi brevi presentare la nuova legge urbanistica; se ciò fosse accaduto, sarebbe stato un lavoro non dico inutile, ma comunque superato da una successiva serie di disposizioni complete in materia urbanistica.

Il gruppo di lavoro incaricato di predisporre uno schema di proposte tenendo presenti le direttive e gli obiettivi che la Giunta si era prefissata con la nuova legge urbanistica, non ha dato risposte complete o comunque soddisfacenti; perciò si è resa necessaria una revisione delle proposte, che è tuttora in corso, mentre si è posta l'esigenza di discutere il disegno di legge in oggetto non potendosi rinviare ulteriormente la modifica di alcuni articoli della legge 15 giugno 1978, n. 14 e della successiva legge n. 11.

Sono da considerare due aspetti secondo me rilevanti: il primo, che una legge così importante, così delicata e per certi aspetti innovativa come la legge n. 14 del 15 giugno 1978, dopo circa tre anni di adozione ha evidenziato l'esigenze di alcuni adattamenti, di alcuni miglioramenti nati dall'esperienza della sua applicazione; e proprio perché si fa riferimento all'esperienza della sua applicazione, sono nel frattempo subentrate altre valutazioni che hanno portato a formulare un emendamento alla proposta emendante la legge stessa - è un bisticcio di parole, ma è proprio così -; questo è stato definito ieri in Commissione ed è presentato dalla stessa Commissione che all'unanimità ha approvato questo nuovo testo.

Il risultato che si vuole raggiungere con questo disegno di legge è di rendere applicabili tutta una serie di norme che hanno mostrato notevole difficoltà di attuazione, vuoi per problemi di definizione, vuoi per casi di non attuazione di articoli previsti dalla legge stessa: ad esempio, non essendo state predisposte le cartografie del territorio comunale su basi catastali come l'ultimo comma dell'art. 1 della legge n. 14 prevede, chiaramente si sono riproposte interpretazioni e applicazioni diverse di tutti gli articoli che facevano riferimento a questa norma di fatto non attuata; in effetti, è previsto tuttora che sia applicata, però si tiene conto che in pratica non è osservata perché la cartografia comunale su basi catastali non c'è più.

Oltre a questo, si è considerata la necessità di chiarire meglio la definizione di alcuni termini che nella legge attuale sono troppo generici e quindi di applicazione piuttosto difficile e di interpretazione molto soggettiva; si è voluto chiarire meglio, ad esempio il significato dell'espressone "area boscata", definendone il concetto in senso tecnico ed escludendo i parchi urbani che, con l'interpretazione restrittiva, erano anch'essi considerati boschi; considerando gli impianti artificiali di pioppo per la lavorazione industriale non come boschi ma come coltura, e quindi con un significativo diverso da quello della silvicoltura tipica di coltivazione naturale; considerando le aree boscate marginali contigue agli insediamenti come non facenti parte del concetto di "area boscata" in senso tecnico, perché questo avrebbe comportato il divieto di costruire a una distanza inferiore a certi valori. Si è cercato quindi di definire con una certa precisione il significato di "area boscata" e i limiti che impone per la edificazione. Allo stesso modo, è stato definito in maniera più chiara il concetto di "zona umida" e - pur in mancanza di cartografie, il che costituisce uno degli aspetti più importanti - quello di "terreno soggetto al rischio di valanghe o slavine, sede di frane, smottamenti e alluvioni " allo scopo di definire, con una specificazione più precisa e più aderente alla possibilità di individuarle, quelle caratteristiche che condizionano la possibilità di dare la concessione edilizia.

Si sono poi valutati i criteri per la applicazione del divieto di edificazione, previsto nell'art. 2 della legge n. 14. Premesso che i Comuni sono tenuti a dotarsi di cartografia catastale come elaborato integrativo del piano regolatore generale - adempimento a cui sono tenuti anche i Comuni già dotati di piano regolatore - noi però non fissiamo dei tempi precisi, perché ci siamo resi conto che nonostante l'attuale legge già preveda quest'obbligo, in pratica non è stato possibile attuarla; non rinunziamo comunque a richiedere che i Comuni siano dotati di una cartografia per le proprie zone. Si è tenuta presente quella che è la funzione, il ruolo del Comune, quindi una funzione specifica del singolo in ordine all'accertamento delle zone che sono da vietare ai fini della edificazione.

Sempre in considerazione dei divieti di edificazione, ai fini della realizzazione di infrastrutture e servizi sia pubblici che privati, si è considerata la possibilità di costruire nel sottosuolo nelle zone di particolare interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale. Lo scopo di questa deroga, cioè il poter costruire servizi pubblici o privati nel sottosuolo in quelle zone che in base all'art. 2, 1° comma, della legge sono in edificabili, è di consentire la vivibilità di queste zone, costruite in epoche molto lontane con un concetto di spazio molto diverso da quello attuale; è necessario insomma che certi servizi si possano realizzare senza rovinare l'aspetto ambientale o artistico o architettonico dell'agglomerato stesso.

In questo disegno di legge si è introdotto il concetto di normativa omogenea fra i Comuni provvisti e non di piano regolatore comunale, in materia di applicazione della legge n. 457; altri elementi presenti nel disegno di legge sono: la possibilità di recuperare il rudere diroccato, che prima era escluso esplicitamente da qualsiasi tipo di recupero; la possibilità di demolire fabbricati, anche se diroccati, solo però per realizzare infrastrutture pubbliche - strade, parcheggi, ecc. -; la possibilità di interventi di manutenzione, di restauro conservativo delle zone cui fa riferimento l'art. 2, 1° comma, della legge n. 14. A questo riguardo, quindi, da un lato si intende migliorare la funzionalità delle infrastrutture pubbliche o private attraverso la possibilità di costruire nel sottosuolo, dall'altro si intende consentire un recupero degli edifici nei centri di particolare interesse storico o ambientale.

Un comma aggiuntivo recepisce quanto era previsto dalla legge sui campeggi, votata lo scorso anno, legge che ha evidentemente delle implicazioni di ordine urbanistico - vedi ad esempio la costruzione dell'edificio del titolare per la custodia -; è stato quindi recepito quanto in campo urbanistico prevede la legge sui campeggi.

Un'altra modificazione riguarda la possibilità per le aziende agricole di costruire fabbricati residenziali connessi alla conduzione dell'azienda agricola stessa, sia nel corpo della medesima sia nelle aree di pertinenza del fondo. Un'altra innovazione, mi pare importante, è quella per la quale è consentito non soltanto al proprietario del fondo ma anche all'affittuario di ottenere la concessione edilizia per la realizzazione di una abitazione civile all'interno dell'azienda che conduce: questa è una norma che non era prevista in nessun'altra legge.

C'è poi un emendamento presentato dal Consigliere Nebbia, e penso che sarà lui ad illustrarlo, inerente l'integrazione dei compiti del C.R.P.T.. Ancora a proposito del C.R.P.T., è stato previsto di designare il sostituto dell'esperto in ordine ai problemi dell'assetto geofisico del territorio e dell'esperto in materia giuridico-amministrativo, perché ci pare importante garantire anche in assenza del titolare la presenza di questa persona al C.R.P.T., il quale deve giudicare le questioni riguardanti il territorio e quelle di carattere giuridico-amministrativo.

Un'altra modifica consiste nel prevedere ampliamenti volumetrici diretti a migliorare l'efficienza e la qualificazione del servizio alberghiero; il volume aggiunto non può superare il 20% di quello esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. Qui ci riferiamo in particolare agli alberghi nei centri storici, alla qualificazione alberghiera sotto forma di servizio o di mezzo per rendere economicamente valido l'esercizio stesso.

In conclusione, queste sono le modificazioni alla legge n. 14 proposte allo scopo di migliorarne l'applicazione, in attesa di quel disegno di legge complessivo che io mi auguro di riuscire a concludere in tempi ragionevoli sì da vederne la discussione e l'approvazione entro l'anno in quest'Aula.

Presidenza del Vice Presidente Renato Faval.

Presidente - È aperta la discussione generale. Chi chiede di parlare? La parola al Consigliere Voyat.

Voyat (UV) - Il mio non sarà un intervento sul merito in quanto siamo d'accordo su questo disegno di legge; vorrei solo fare una raccomandazione a tutti gli Assessori quando presentano delle proposte di legge: la legge n. 14, approvata nel '78, ha già avuto altre modifiche e oggi di nuovo se ne propongono diverse. Io ritengo che quando si presentano delle modifiche così sostanziali e numerose ad una legge che altre ne ha avute precedentemente, si debba presentare un testo completo con il quale si abrogano i vari articoli della legge originaria e di quella di modifica. Altrimenti per avere un'idea chiara bisogna avere sotto gli occhi sia la legge n. 14 del '78 sia la legge n. 32 del '79 o '80 che sia e poi ancora questo disegno di legge.

Questa osservazione non vale soltanto per l'Assessore al Turismo, ma anche ovviamente per tutti gli altri.

Presidente - Altri chiedono di intervenire? La parola al Consigliere Nebbia.

Nebbia (PSI) - Dirò subito che questo disegno di legge è stato esaminato a fondo dalla II Commissione consiliare permanente e gli emendamenti sono stati apportati con il concorso di tutti i componenti.

Io vorrei però trattare due questioni: la prima è che negli emendamenti presentati questa mattina in Consiglio ne è compreso anche uno relativo ai nuovi attributi del Comitato Regionale per la Pianificazione Territoriale, il C.R.P.T., attributi che fanno riferimento alla proposta di legge iscritta al n. 36 dell'ordine del giorno e presentata dal Consigliere Tripodi e da me concernente: "Organi consultivi in materia di opere pubbliche di interesse regionale". Questa proposta di legge prevede la costituzione di un organo consultivo che avrebbe molte delle competenze già proprie del C.R.P.T.. In accordo con l'Assessore Borbey si è ipotizzato - e questo è stato accolto dalla Commissione, per cui il testo della proposta di legge è stato inserito fra i nuovi emendamenti - di attribuire queste competenze in materia di opere pubbliche di interesse regionale al C.R.P.T., in quanto in questa maniera si potrebbe evitare un doppione e quindi assicurare una maggiore funzionalità dell'organo stesso. La proposta di legge che abbiamo presentato ha la funzione di definire, di determinare l'unitarietà delle iniziative relative ai lavori pubblici e un coordinamento tra i diversi Assessorati. Oggi sappiamo che le iniziative di tipo edilizio, di tipo stradale, comunque tutte le iniziative che concernono il territorio sono di competenza o dell'Assessorato ai Lavori Pubblici o dell'Assessorato al Turismo o dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, con una mancanza di criteri uniformi di progettazione, di esecuzione e di direzione lavori e una carenza nel coordinamento tra le diverse iniziative, il che non può che nuocere alla attività della Regione. La proposta di un organo consultivo della Giunta regionale, e quindi degli Assessorati, era nata da queste motivazioni anche in sintonia con quanto praticamente è sempre avvenuto negli organismi dello Stato e con quanto avviene oggi nelle altre Regioni.

Ora, per evitare che due disegni di legge discussi uno successivamente all'altro prevedessero modifiche alla stessa legge, la n. 14, e allo stesso art. 7, si è ipotizzato di riunificate in un testo unitario questi due disegni di legge e di portarli contemporaneamente alla discussione del Consiglio.

È evidente che se verrà approvato questo testo unitario la proposta di legge iscritta all'oggetto n. 36 dell'ordine del giorno dell'adunanza in corso non sarà posta in discussione.

Per quanto riguarda invece il disegno di legge presentato dall'Assessore e gli emendamenti che successivamente sono stati discussi e concordati, noi ci dichiariamo d'accordo con quanto è stato previsto, pur dovendo fare necessarie puntualizzazioni sulla consistenza e sul tipo di disegno di legge che viene presentato e discusso. Ha detto l'Assessore che si tratta di un disegno di legge di modifica, di adeguamento e di aggiornamento di leggi esistenti nel settore dell'urbanistica e nel settore del turismo, specie per quanto riguarda le attività ricettive all'aria aperta; quindi sono modifiche necessarie, indispensabili e alcune anche leggermente innovative. Si tratta comunque di modifiche che non cambiano assolutamente la consistenza legislativa della Regione in campo urbanistico, consistenza decisamene deficitaria in questo momento. Praticamente tutte le Regioni a Statuto Speciale e a Statuto Ordinario da anni hanno normato la loro competenza legislativa, hanno prodotto leggi regionali in materia, e addirittura alcune di queste hanno già approvato leggi successive di modifica: mi riferisco ad esempio alla Regione Piemonte, che con la legge n. 56 del 5.12.77 concernente: "Tutela ed uso del suolo" aveva già legiferato in materia urbanistica ma nel maggio del 1980 ha modificato questa sua prima legge. Negli stessi tempi e negli stessi termini ha operato la Regione Emilia Romagna. Hanno invece legiferato ex novo la Regione Veneto e la Regione Lazio, mentre la Regione Sicilia ha già modificato due o tre volte la propria legislazione urbanistica, che è globale e non parziale come la nostra. Solamente la Valle d'Aosta finora è rimasta un po' alla finestra, perché forse non ha voluto fare scelte, scelte che del resto già nel 1973 erano state ipotizzate: era stato elaborato allora uno schema di Piano territoriale regionale, dibattuto in Consiglio per parecchie ore durante varie sedute, ma dopo la discussione il tutto non ha avuto seguito ed è morto e sepolto.

Per questi motivi il Consiglio l'anno scorso aveva deliberato di creare una Commissione Speciale per l'Urbanistica in modo da esaminare tutti i problemi connessi a questa materia e studiare le soluzioni. La Commissione ha svolto un lavoro che personalmente ritengo valido; ha elaborato una bozza di relazione provvisoria che è stata comunicata alle forze sociali, che l'anno discussa, e che durante una serie di incontri con la Commissione hanno avuto occasione di esprimere il loro parere che è stato, praticamente da parte di tutte, positivo. Sono state anche sollevate alcune critiche e sono stati dati suggerimenti che la Commissione prenderà ora in esame per concludere i lavori entro l'estate. Il Consiglio stabilirà poi le modalità per il rapporto finale della Commissione e sarà libero di prendere le iniziative necessarie, di fare proposte di legge o di vagliare quelle che verranno presentate. Credo che questa iniziativa, tutto sommato, sia stata positiva perché ha permesso di uscire dal ristretto ambito tecnico nel quale normalmente si è sempre mosso il Consiglio. Appoggiandosi giustamente agli uffici regionali e agli esperti la Commissione si è aperta alle forze sociali interessate a questo problema. Una discussione più ampia su questi argomenti è dunque certamente necessaria, vista l'enorme confusione che esiste e anche la difficoltà da parte delle forze sociali di esprimersi concretamente in proposito.

Voglio ricordare che la legislazione urbanistica ha sempre ipotizzato una fase di consultazione delle forse sociali, ma finora questa si limitava alle osservazioni agli strumenti urbanistici. Ritengo personalmente, e così ha ritenuto anche la Commissione, che questa fase dovrebbe essere precedente alla definizione degli stessi strumenti e quindi contemporanea alla formulazione delle proposte e delle iniziative.

Ecco, questa è la direzione che io mi auguro la Commissione e il Consiglio seguano per arrivare entro l'anno a una legislazione urbanistica non solo corrispondente a quella delle altre Regioni, ma finalmente anche adeguata alle necessità effettive della Valle d'Aosta.

Presidente - Altri chiedono di parlare? La parola al Consigliere Tonino.

Tonino (PCI) - Quando abbiamo approvato la legge n. 14, in sede di dichiarazione di voto avevamo sottolineato come questo provvedimento fosse necessario ma ancora limitato; l'avevamo chiamato nuova legge-ponte regionale perché si preoccupava prevalentemente di cosa fare nei Comuni sprovvisti di Piano regolatore piuttosto che di dare indicazioni di metodo di lavoro per i Comuni che si apprestavano alla redazione del Piano; solo l'art. 12 dava indicazioni più concrete su come affrontare la pianificazione nella regione.

Oggi le modifiche che apportiamo alla legge n. 14 sono necessarie, anzi indispensabili dopo tre anni di applicazione della legge, ma ancora una volta devo sottolineare come la gran parte di queste interessi anche ora i Comuni privi o momentaneamente sprovvisti dello strumento urbanistico: si cambia infatti l'art. 2, che riguarda i Comuni sprovvisti di Piano, per facilitare interventi nei centri storici; fuori dai centri storici, sempre in assenza di Piano, si aggiustano le richieste di opere di urbanizzazione necessarie; si ammettono facilitazioni, senz'altro utili, per la fabbricazione degli edifici rurali e si concedono deroghe all'art. 20, in materia di edilizia alberghiera: il grosso perciò ritocca ancora competenze dei Comuni che non hanno approntato lo strumento urbanistico.

Poiché siamo convinti che si tratta di modificazioni necessarie, approveremo questo disegno di legge; tuttavia credo che sia opportuno ribadire ancora una volta che è necessario superare la confusa legislazione urbanistica regionale ancora troppo dipendente da quella statale; è dunque necessario uno sforzo per arrivare ad una legge urbanistica regionale che sia opportunamente calata nella realtà della Valle d'Aosta. In questo senso deve essere sottolineato positivamente, a nostro avviso, il lavoro della Commissione Speciale, soprattutto nel metodo: infatti si è partiti da una critica della legislazione esistente con un ripensamento sul ruolo dell'urbanistica e della Regione in Valle d'Aosta e si dovrebbe arrivare alla definizione di alcuni obiettivi che sono anche frutto di consultazioni secondo me estremamente interessanti ed utili.

Ecco, tutto questo lavoro deve essere la base necessaria per discutere qualsiasi provvedimento legislativo nuovo; in sostanza, io credo che ci sia la necessità di un documento che fissi obiettivi a ruolo della Regione e che raccolga il consenso di tutto il Consiglio; sulla base di questo noi potremo in seguito discutere di proposte di legge, altrimenti ancora una volta rischiamo di cadere negli errori del passato, quando ci limitavamo a discutere di leggi che, di solito, rincorrevano l'iniziativa legislativa dello Stato e cercavano semplicemente di adeguare la normativa della Regione ai nuovi orientamenti della legislazione statale; mai, nel passato, si è proceduto con metodo, con analisi e riflessioni sulla situazione regionale, ma è proprio in questo modo di procedere che ci consente tra l'altro di utilizzare appieno le nostre potestà legislative primarie.

Ecco, queste sono le considerazioni che ritenevo di dover fare; ci auguriamo anche noi che si arrivi entro l'anno ad avere un testo organico, che elimini la confusione legislativa esistente e che trovi l'unità del Consiglio sulla base di obiettivi estremamente chiari.

Presidente - Altri chiedono di parlare? La parola al Consigliere Viberti.

Viberti (DPROL) - Sarò più che breve, in quanto non ho avuto la possibilità di consultare chi per il nostro Gruppo meglio di me potrebbe esprimersi circa gli emendamenti che vengano presentati e che sono stati ricordati in parte soltanto ieri dalla Commissione permanente; visto però che si tratta di una proposta sulla quale la Commissione ha manifestato accordo generale, e sentiti gli interenti dei Consiglieri Nebbia e Tonino e dell'Assessore che ha illustrato compiutamente gli intendimenti di queste modifiche, sono rimasto abbastanza convinto. Accolgo e sottolineo l'invito del Consigliere Voyat, che mi sembra particolarmente utile e non solo in questa occasione ma sempre, proprio perché diventa sempre più difficile riuscire a leggere una legge, soprattutto quando c'è una successione di modifiche dovute all'adeguamento della legislazione al mutare della realtà. Sono anche d'accordo con il collega Tonino quando dice che la Commissione per l'Urbanistica ha lavorato seguendo un metodo corretto, perché avendo io scarsissime conoscenze in questo campo sono riuscito, pur faticando, a seguire abbastanza bene i lavori della Commissione e penso che se avessimo avuto un maggiore contatto con l'Assessorato e l'Assessore probabilmente oggi ci troveremmo di fronte ad un lavoro definitivo.

Io vorrei però rivolgere una richiesta all'Assessore, il quale durante uno scambio di battute a quattr'occhi mi disse che questa Commissione era ormai scaduta; vorrei che lui mi spiegasse se non ritiene che questa Commissione debba continuare il suo lavoro, e possibilmente in collaborazione con l'Assessore, proprio perché tende a risolvere una situazione che sia da un punto di vista territoriale sia da un punto di vista legislativo definirei caotica, e che invece necessita di un intervento legislativo che permetta ai Comuni, agli Amministratori e agli stessi privati richiamarsi a norme precise da seguire. Mi interessa in modo particolare conoscere il pensiero dell'Assessore relativamente al lavoro che deve svolgere questa Commissione; tra l'altro mi permetto di ricordare che una delibera di Giunta, proposta appunto dall'Assessore Pollicini, aveva dato il via a una Commissione di esperti che dovevano predisporre, se ho ben capito, una sorta di legge-quadro riguardante il territorio regionale, legge-quadro che avrebbe dovuto essere portata in Consiglio, secondo quanto aveva affermato l'Assessore Pollicini già da tempo. Siamo al corrente che il testo di legge consegnato all'Assessorato non ha rispettato - questo almeno è quanto ci ha riferito l'Assessore - gli indirizzi che la Giunta aveva dato a questa Commissione; io penso però che sarebbe stato un utile contributo al lavoro della Commissione speciale per l'Urbanistica fornire copia di questa elaborazione, perché può darsi benissimo che in essa non fossero stati seguiti gli orientamenti e gli indirizzi dati dalla Giunta, tuttavia può darsi che contenga elementi utili e interessanti per le forze politiche, per i Consiglieri che volessero aggiornarsi ulteriormente sulla materia. Quindi mi permetto di fare un appunto all'Assessore: è vero che il lavoro è stato commissionato dalla Giunta, ma sarebbe stato forse opportuno, una volta terminato e anche se non conforme a quanto richiesto, che fosse messo a disposizione per la consultazione della Commissione per l'Urbanistica.

Presidente - Altri chiedono di parlare? Se nessuno chiede la parola dichiaro chiusa la discussione generale.

Per la replica, la parola all'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni culturali, Pollicini.

Pollicini (DP) - Devo ricordare innanzitutto una cosa che mi pare importante e che forse non è stata sufficientemente considerata. La Giunta ha assunto autonomamente una decisione in ordine alla materia urbanistica, e si era trovata di fronte a tre possibili strade da percorrere: la prima era quella di emendare la legge n. 14, come sta avvenendo oggi; la seconda era quella di fare un testo unico delle sedici norme di legge che interessano l'urbanistica allo scopo di facilitarne la lettura; la terza era quella di predisporre un nuovo testo che facesse, diciamo così, tabula rasa di tutte le leggi e le delibere di Giunta e del Consiglio esistenti in materia e rappresentasse in sostanza la nuova legge urbanistica, unica, completa. La Giunta ha scelto questa strada, quella cioè di elaborare una nuova legge urbanistica che compendiasse esaurientemente tutta la materia; a tal fine, ha dato a un gruppo di lavoro tre direttive principali, oltre ad altre diciamo secondarie, ma sempre con un loro significato: la prima era che questa nuova legge doveva puntare - e questo è il suo significato politico, la cui carenza lamentava il Consigliere Tonino - al recupero dell'edilizia esistente; il secondo obiettivo - l'ho già detto altre volte, ma pare opportuno ripeterlo di nuovo - era quello della incentivazione dell'edilizia alberghiera data la vocazione turistica della nostra Regione; il terzo obiettivo era quello della disincentivazione della seconda casa, perché ormai si sono raggiunti i limiti fisiologici e si rischia di avere conseguenze molto gravi. Non è vero quindi che non c'è una linea chiara da parte della Giunta regionale; c'è una linea!

A questi obiettivi il gruppo di lavoro ha risposto nei termini temporali prefissati, che erano di sei mesi, e alla fine di dicembre ha consegnato la sua proposta che noi non abbiamo considerata rispondente agli indirizzi dati dalla Giunta; dopo la verifica abbiamo riaffermato certe direttive e fatto certe puntualizzazioni, ed è chiaro che quando sarà pronta la nuova elaborazione la Giunta la passerà a tutti i Consiglieri e a tutti gli organismi che sono preposti alla discussione del problema. Ma non ha senso distribuire un testo su cui noi non intendiamo basarci! Per correttezza, non è per non volerlo dare! Quel testo non ci convince, è inutile che lo diamo a discutere, perché avendolo rifiutato è già un qualcosa su cui non si può discutere, proprio per la serietà che il problema richiede. Quello che invece mi pare di estrema importanza è quanto è contenuto in questo disegno di legge di modificazione, proposto proprio per motivi di tempo, convinti che comunque gli emendamenti migliorano l'applicazione della legge n. 14 dopo tre anni di attuazione.

Accetto la richiesta del Consigliere Voyat di ricostruire un testo unico per facilitarne la lettura; questo sarà distribuito non solo ai Consiglieri ma anche ai professionisti in materia, in modo che sia facile intendersi.

Il discorso che invece faceva il Consigliere Tonino non lo posso accettare, almeno quando dice che anche questo disegno di legge, come già la legge n. 14, è privo di indicazioni: ma la legge n. 14 ha il significato preciso di scoraggiare l'inerzia di molti Comuni nel non voler fare il Piano regolatore; nonostante gli sforzi abbiamo ancora 55 Comuni sprovvisti di Piano regolatore, ecco perché la legge cerca di costringerli a dotarsi di uno strumento urbanistico!

L'art. 12, quello degli equilibri funzionali, è l'articolo più discusso e per certi aspetti più incompreso; è anche qui un discorso di indirizzo, perché mi pare importante considerare che gli equilibri funzionali vogliono dire proprio una scelta politica dello strumento urbanistico per il Comune, e i rapporti di questi equilibri sono scelte politiche. Non è vero che non ci sono queste scelte politiche! Quindi non credo che qui manchiamo totalmente di originalità, credo invece che la nuova legge urbanistica probabilmente avrà un suo taglio originale, ma poi vorremo vedere se allora chiederemo di tornare alla tradizione! E questo non mi stupirebbe! Ci misureremo quindi su questo tipo di proposta, e certamente utilizzeremo la nostra potestà primaria in materia urbanistica per approntare il disegno di legge che poi sarà dibattuto a livello consiliare.

Vorrei poi precisare che io non ho detto soltanto nelle orecchie di Viberti che quella Commissione che è stata nominata dal Consiglio il 14 maggio 1980 è scaduta; l'ho detto anche alla Commissione, ma con questo non volevo significare - e l'ho affermato chiaramente - che non la ritenevo più valida: ho detto semplicemente che questa Commissione, alla quale il Consiglio aveva dato sei mesi di attività, se ha un senso stabilire un termine, in questo senso è scaduta; il nostro Regolamento interno stabilisce un termine massimo, e allora ai Regolamenti o ci crediamo o non ci crediamo! Se c'è un termine, vuol dire che si ritiene possibile svolgere in questo arco di tempo l'impegno che ci si è presi partecipando a quella Commissione. Però io ho detto anche che accetto il contributo della Commissione per l'Urbanistica, sarebbe ipocrita nasconderlo, ma è una situazione non molto corretta da un punto di vista di rapporti; d'altra parte, se non si vuole rinunciare ad una preziosa collaborazione non si devono stabilire i termini, e allora si modifichi il Regolamento! Molte volte siamo ligi al Regolamento al limite della pignoleria, altre volte facciamo conto che non esiste! Ripeto, io accetto le proposte e i suggerimenti della Commissione, ma non posso non far notare questa incongruenza, questa incoerenza!

Presidente - A questo punto possiamo passare all'esame dell'articolato e, se il Consiglio è d'accordo, io proporrei di prendere come testo di riferimento quello elaborato dalla Commissione.

Presidente - Do lettura dell'art. 1.

Art. 1

L'art. 1 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dagli artt. 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, seguenti:

Art. 1

(Campo di applicazione del divieto)

L'edificazione è vietata:

a) sui terreni ubicati a distanza inferiore di m. 10 dalle rive dei corsi d'acqua pubblici;

b) sui terreni sedi di frane o alluvioni o di smottamenti, in atto o potenziali, e sui terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine;

c) nelle aree boscate, nonché nelle aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto per cause dolose, colpose o accidentali;

d) nelle zone umide.

In relazione alle disposizioni che precedono, all'atto della richiesta di concessione, il Sindaco deve preliminarmente accertare se il terreno su cui l'opera che si intende realizzare sia ubicato o meno in una delle zone indicate nel primo comma. Ove l'accertamento dia esito positivo, il Sindaco può assentire la concessione esclusivamente per opere di straordinaria manutenzione di edifici esistenti, sempreché il richiedente provveda preventivamente, a proprie spese, all'esecuzione di opere di bonifica o di consolidamento dei terreni medesimi, tali da eliminare i dissesti e i rischi esistenti. In tal caso è altresì necessario che il Sindaco richieda previamente parere del competente ufficio regionale o statale operante nel settore dei lavori pubblici e vi si attenga. La richiesta di detto parere deve essere preceduta dalla consultazione dei Servizi Forestali ove si tratti di eseguire opere nell'ambito dei aree boscate.

In caso di motivata necessità nelle aree boscate, nelle zone circostanti le zone umide e i laghi naturali e artificiali, è ammessa l'esecuzione di opere infrastrutturali direttamente attinente al soddisfacimento di interessi generali. La concessione per tali opere è assentita dal Sindaco su conforme parere della Giunta regionale sentito il Comitato Regionale per la Pianificazione Territoriale (C.R.P.T.) di cui all'art. 18.

Art. 1 bis

(Definizione di area boscata)

Per quanto concerne le finalità e le prescrizioni della pronte legge, per aree boscate si intendono i terreni sui quali esistano o vengano comunque a costituirsi, per via tanto naturale che artificiale, dei popolamenti di specie legnose forestali a portamento arboreo o arbustivo, costituenti un soprassuolo continuo anche se rado, a qualunque stadio di sviluppo essi si trovino, ed aventi superficie non inferiore a 2.500 metri quadrati, indipendentemente dalla loro designazione catastale, nonché le zone circostanti per una larghezza di 30 metri, con esclusione degli impianti artificiali di pioppo, dei parchi urbani e delle aree boscate marginali e contigue agli insediamenti esistenti e destinate all'edificazione dai Piani regolatori generali vigenti.

Art. 1 ter

(Definizione di zona umida)

Per quanto concerne le finalità e le prescrizioni della presente legge, per zone umide si intendono gli specchi d'acqua privi di affluenti superficiali o servitù da affluenti superficiali di portata minima, caratterizzati dalla bassa profondità delle acque, dalla diffusa presenza di vegetazione acquatica emersa e dall'assenza di stratificazione termica o di termoclino durevoli sull'intera superficie o sulla massima parte di essa, nonché i laghi naturali o artificiali e le zone circostanti entro un ambito di 100 metri dalle sponde.

Art. 1 quater

(Definizione di terreno soggetto al rischio di valanga o slavine, sede di frane, smottamenti e alluvioni)

Per quanto concerne le finalità e le prescrizioni della presente legge, per terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine, sedi di frane, smottamenti e alluvioni, si intendono, rispettivamente:

- terreni che, a memoria d'uomo e per loro stessa conformazione orografica, siano soggetti a cadute di valanghe e slavine nonché agli effetti rovinosi del conseguente spostamento d'aria;

- terreni in cui siano in atto smottamenti o frane intesi come movimenti di terreno tali da pregiudicare la stabilità dei versanti, e sui terreni in cui, per loro caratteristiche idrogeologiche e orografiche, detti fenomeni siano prevedibili, nonché sui terreni soggetti agli effetti dei fenomeni stessi;

- terreni soggetti a inondazioni prodotte dai corsi d'acqua naturali.

Art 1 quinquies

(Criteri per l'applicazione del divieto)

Le norme di divieto di cui all'art. 1, si applicano in base alle indicazioni e definizioni contenute nei precedenti artt. 1 bis, 1 ter, e 1 quater.

I Comuni sono, comunque, tenuti a individuare e delimitare in cartografia catastale i terreni di cui al primo comma dell'art. 1 in base alle indicazioni e definizioni richiamate nel comma precedente con deliberazione del Consiglio comunale; tale cartografia costituisce elaborato integrativo del Piano regolatore generale ed è approvato anche dai Comuni già dotati di Piano regolatore generale.

Presidente - Nessuno chiede di intervenire?

Presidente - Metto in approvazione l'art. 1.

Esito della votazione:

Presenti: 28

Votanti: 28

Maggioranza: 15

Favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 2.

Art. 2

Alla fine del primo comma dell'art. 2 della L.R. 15 giugno 1978, n. 14, il "punto" è sostituito con un "punto e virgola" e sono aggiunte le parole seguenti: "nel sottosuolo di dette aree è ammessa l'esecuzione di infrastrutture e servizi anche di privati".

Il secondo comma dell'art. 2 della L.R. 15 giugno 1978, n. 14, è sostituito dai commi seguenti:

"Sui fabbricati compresi negli agglomerati di cui al comma precedente sono ammessi interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della legge statale 5 agosto 1978, n. 457, e, ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti, l'ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dall'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11. Sui fabbricati diroccati compresi negli agglomerati di cui al comma precedente sono ammessi interventi di ripristino mediante l'esecuzione di un insieme sistematico di opere che - nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e strutturali, desumibili dallo stato attuale dei fabbricati medesimi o da documentazione fotografica o scritta - ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Nei casi in cui lo stato attuale di detti fabbricati non consenta di desumere i relativi elementi tipologici, formali o strutturali e non esista, in merito, documentazione fotografica o scritta, gli interventi di ripristino non sono ammessi e il sedime del fabbricato costituisce area libera ai sensi e per gli effetti del primo comma. Detti interventi sono sempre ammessi sempreché sussistano la strada pubblica, anche soltanto pedonale, e lo acquedotto pubblico o di uso pubblico"

"Fatta salva la possibilità di eseguire piccole demolizioni funzionali all'esecuzione degli interventi di cui al comma precedente, sui fabbricati, anche se diroccati, sono ammessi interventi di demolizione parziale o totale solo nei casi in cui ciò sia necessario per dare esecuzione a opere dirette a migliorare la funzionalità di infrastrutture pubbliche".

Per gli interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ripristino, ampliamento in elevazione, demolizione e di costruzione di infrastrutture e servizi, la concessione è assentita dal Sindaco su conforme parere della Sovrintendenza per i Beni Culturali e Ambientali".

"I fabbricati alberghieri compresi negli agglomerati di cui al primo comma sono soggetti alle suesposte limitazioni salvo quanto previsto nel successivo art. 20".

Presidente - Nessuno chiede di intervenire?

Presidente - Metto in approvazione l'art. 2.

Esito della votazione:

Presenti: 28

Votanti: 28

Maggioranza: 15

Favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 3.

Art. 3

Il primo comma dell'art. 3 della L.R. 15 giugno 1978, n. 14, è sostituito dal seguente:

"Fuori degli ambiti di cui all'art. 1 e dagli agglomerati di cui all'art. 2 sono ammessi l'esecuzione di nuovi fabbricati, nonché interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e di ampliamento di quelli esistenti destinati o da destinare a uso abitativo, commerciale, industriale e artigiano, solo ove sussistano le opere seguenti:

a) strada carrabile;

b) fognatura pubblica;

c) acquedotto pubblico o di uso pubblico;

e ove sia anche assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi".

Dopo il secondo comma dell'art. 3 della L.R. 15 giugno 1987, n. 14, è inserito il comma seguente:

"Fuori dagli ambiti di cui all'art. 1 e dagli agglomerati di cui all'art. 2, sui fabbricati esistenti sono ammessi interventi di manutenzione, ai sensi dell'art. 31, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, prescindendo dalla verifica della sussistenza delle opere di cui al primo comma. In questi casi è altresì ammesso l'ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascuno piano, dei seguenti valori: metri 2,55 nelle località site fino a 500 metri sul livello del mare;

metri 2,40 nelle località site da 500 a 1000 metri sul livello del mare;

metri 2,20 nelle località site oltre 1000 metri sul livello del mare;

Il punto 5) del quinto comma dell'art. 3 della L.R. 15 giugno 1978, n. 14, è integrato con il comma seguente:

"L'esistente acquedotto, ove non sia adeguato a soddisfare i fabbisogni di un nuovo insediamento, può essere considerato idoneo, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, nei casi in cui il concessionario dimostri di disporre, nella quantità unitaria di cui al comma precedente, di altra acqua dichiarata potabile ai sensi delle norme vigenti e si impegni per sé, successori o aventi causa, con atto unilaterale d'obbligo ad allacciare su richiesta del Comune l'insediamento realizzando o realizzato all'acquedotto pubblico o di uso pubblico non appena esso acquedotto sia adeguato a soddisfare i fabbisogni dell'insediamento stesso. L'atto unilaterale d'obbligo è trascritto nei registri immobiliari a cura del Comune e a spese del concessionario".

Alla fine dell'art. 3 della L.R. 15 giugno 1978, n. 14, sono aggiunti i commi seguenti:

"I fabbricati destinati ai servizi e gli allestimenti fissi unifamiliari aventi le caratteristiche di fabbricati di un parco di campeggio, ai sensi della vigente legislazione regionale concernente la disciplina delle attività di ricezione turistica all'aperto, ivi compreso l'eventuale alloggio del gestore o del custode la cui superficie lorda non può essere superiore a metri quadrati 150, non possono avere superficie coperta superiore a un venticinquesimo della intera superficie del parco di campeggio relativo. Detti fabbricati non possono presentare più di due piani e altezza superiore a sei metri e cinquanta centimetri e devono distare dai confini di proprietà non meno di cinque metri e dagli altri fabbricati non meno di dieci metri. Nel caso in cui i fabbricati anzidetti siano realizzati in tutto o in parte con due piani sovrapposti, la superficie coperta è ridotta in misura pari a quella del primo piano dedotta la quota parte relativa all'eventuale alloggio del gestore o del custode. Per quanto attiene alla viabilità, all'approvvigionamento idrico e allo smaltimento delle acque luride e dei rifiuti solidi, si applicano le disposizioni di cui alla vigente legislazione regionale concernente la disciplina delle attività di ricezione turistica all'aperto".

"I villaggi turistici, di cui alla vigente legislazione regionale concernente la disciplina delle attività di ricezione turistica all'aperto, devono rispettare la prescrizioni del presente articolo relativo ai fabbricati ad uso abitativo".

La seconda parte del punto b) del secondo comma dell'art. 3 della L.R. 22 luglio 1980, n. 34, che recita: "stabilendo che i fabbricati destinati a servizi, ivi compreso l'eventuale alloggio del gestore o del custode, debbano rispettare le disposizioni concernenti l'edificazione a scopo abitativo e commerciale" è abrogata.

Presidente - Nessuno chiede di intervenire?

Presidente - Metto in approvazione l'art. 3.

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 29

Maggioranza: 15

Favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 4.

Art. 4

I primi cinque commi dell'art. 5 della L.R. 15 giugno 1978, n. 14, sono sostituiti dai seguenti:

"La costruzione di fabbricati rurali ad uso aziendale destinati al ricovero del bestiame, a deposito degli attrezzi, alla raccolta, lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, nonché di fabbricati residenziali congruamente connessi alla conduzione dell'azienda, è ammessa ove sui terreni coltivati dell'azienda non esistano fabbricati aventi dette destinazione, ovvero nei casi in cui i fabbricati esistenti non siano più idonei, neppure mediante l'esecuzione di opere di ristrutturazione e di ampliamento, a soddisfare le esigenze derivanti dalla conduzione della azienda e ove sussistano le opere seguenti:

a) strada anche soltanto pedonale;

b) acquedotto anche se privato"

"I fabbricati rurali ad uso aziendale - di nuova costruzione o soggetti ad ampliamento - destinati a ricovero del bestiame, deposito degli attrezzi, alla raccolta, lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, non possono avere superficie coperta superiore a un terzo del terreno edificabile su cui sorgono, non possono presentare più di due piani, devono distare dai confini di proprietà di una misura non inferiore alla metà della propria altezza con un minimo assoluto di cinque metri e devono distare dai fabbricati residenziali di una misura non inferiore alla propria altezza con un minimo assoluti di dieci metri".

I fabbricati residenziali - di nuova costruzione o soggetti ad ampliamento - connessi alla conduzione di una azienda e previsti nello stesso corpo della sede dell'azienda stessa o siti nelle aree di pertinenza, devono essere ragguagliati alla dimensione aziendale secondo l'indice volumetrico di metri cubi 0,03 per ogni metro quadrato di terreno coltivato dall'azienda e compreso nel territorio del Comune in cui la sede dell'azienda è situata con un limite massimo di metri cubi 500. La concessione edilizia relativa a detti fabbricati può essere assentita esclusivamente a favore di imprenditori agricoli a titoli principale di cui all'art. 4, ultimo comma, della L.R. 28 luglio 1978, n. 49, previo nullaosta dell'Assessore regionale all'Agricoltura e alle Foreste concernente l'accertamento del requisito anzidetto. L'istanza di concessione deve essere proposta, in ogni caso, dal proprietario dell'immobile o da chi ne abbia titolo per diritto reale di godimento del medesimo anche se persona diversa all'imprenditore agricolo a titolo principale".

"Per un impianto zootecnico dimensionato per accogliere un numero di capi bovini adulti non inferiore a 20 e per le strutture di una cooperativa per la produzione, trasformazione e commercializzazione non industriale dei prodotti agricoli è ammessa la costruzione dell'abitazione del custode nella misura massima di metri cubi 500".

Presidente - Qualcuno chiede la parola? Nessuno?

Presidente - Metto in approvazione l'art. 4.

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 29

Maggioranza: 15

Favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 5.

Art. 5

L'art. 6 della L.R. 15 giugno 1978, n. 14, è sostituito dal seguente:

"Fino a quando non siano stati delimitati gli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale di cui all'art. 2, su tutto il territorio comunale è vietato eseguire nuovi fabbricati e sui fabbricati esistenti, ovunque situati, sono ammessi soltanto interventi di manutenzione , di restauro e di risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 31, lettera a), b), c) ella legge 5 agosto 1978, n. 457, purché non sia prevista modificazione della destinazione d'uso".

Al primo comma, punti 1), 2) e 3) dell'art. 14 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, le parole: "per le operazioni di risanamento conservativo", sono sostituite con le seguenti: "per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo"; le parole: "per l'ammodernamento funzionale" sono sostituite con le seguenti: "per gli interventi di ristrutturazione edilizia" e le parole: "di ammodernamento funzionale" sono sostituite con le parole seguenti: "di ristrutturazione edilizia".

Al secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, le parole: "le operazioni di ammodernamento funzionale", sono sostituite con le seguenti: "gli interventi di ristrutturazione edilizia".

Presidente - Nessuno chiede di intervenire sull'art. 5.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 5.

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 29

Maggioranza: 15

Favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'art. 6 deve ancora essere indicata la cifra da inserire al capoverso che inizia con le parole: "Il C.R.P.T. esprime inoltre..."; alle lettere b), c), c), g) della elencazione successiva alle parole: "Il Comitato si pronuncia anche:"; all'ultimo capoverso.

Chiedo quindi all'Assessore di fare la sua proposta. Propone 400 milioni? Il Consiglio è d'accordo? Non vi sono obiezioni?

Presidente - Do lettura dell'articolo 6 così completato.

Art. 6

Il punto c) del secondo comma dell'art. 18 della L.R. 15 giugno 1978, n. 14, è sostituito col seguente:

"c) negli altri casi previsti dalla presente legge e da altre leggi regionali".

L'ultimo comma del'art. 18 della L.R. 15 giugno 1978, n. 14 come modificato dall'art. 2 della L.R. 31 maggio 1979, n. 32, è abrogato.

All'art. 18 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, dopo il secondo comma sono aggiunti i commi seguenti:

"Il C.R.P.T., esprime inoltre parere sui seguenti argomenti, per importi di spesa oltre la cifra di 400 milioni, restando competenza degli organi consultivi individuali gli argomenti di importo inferiore:

a) problemi e procedure di massima interessanti l'esecuzione di opere pubbliche;

b) progetti tipo e criteri di progettazione per categoria di opere pubbliche;

c) schemi di capitolati speciali di appalto per categorie di opere;

d) ogni altra questione in materia di opere pubbliche che il Consiglio, la Giunta regionale e i singoli Assessori intendano sottoporre al C.R.P.T..

Il Comitato si pronuncia anche:

a) sui progetti di opere pubbliche di qualunque importo interessanti due o più Comuni,quando insorgono contestazioni in merito agli oneri attribuibili agli enti interessati;

b) sui progetti di massima ed esecutivi, o sui capitolati-programma in caso di appalto concorso, di importo superiore a 400 milioni afferenti ad opere da eseguirsi dalla Regione, oppure dai Comuni o da altri enti quando per l'esecuzione sia richiesta la concessione, a termine di legge, di contributi o concorsi regionali;

c) sulle vertenze sorte con le imprese, in corso d'opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali quando ciò che si chiede all'Amministrazione di promettere, di abbandonare o di pagare sia determinato o determinabile in somma superiore a lire 400 milioni;

d) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratto di lavori pubblici per contratti superiori a lire 400 milioni;

e) sulla classificazione di strade regionali;

f) sulle richieste di autorizzazione di linee di distribuzione di energia elettrica con tensione non superiore a 150 mila volte;

g) su ogni altra opera pubblica, di importo superiore a 400 milioni, attinente a materie di interesse regionale per la quale competenza a provvedere sia della Regione.

La Giunta regionale è delegata a variare con proprio provvedimento l'importo di 400 milioni di cui alla presente legge in base alla variazioni annuali dell'indice ISTAT del costo della vita".

Presidente - Metto in approvazione l'art. 6.

Esito della votazione:

Presenti: 30

Votanti: 30

Maggioranza: 16

Favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 7.

Art. 7

L'art. 19 della L.R. 15 giugno 1978, n. 14, come modificato dall'art. 3 della L.R. 31 maggio 1979, n. 32, è sostituito col seguente:

"Il Comitato Regionale per la Pianificazione Territoriale è composto da:

1) il Segretario generale dell'Amministrazione regionale, con funzioni di coordinatore;

2) il Dirigente dell'Ufficio regionale di urbanistica e tutela del passaggio o suo sostituto;

3) il Sovrintendente regionale per i beni culturali e ambientali o suo sostituto;

4) il Dirigente dei Servizi forestali regionali o suo sostituto;

5) l'Ingegnere capo dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici o suo sostituto;

6) il Capo Ufficio studi e programmazione regionale o suo sostituto

7) un architetto, un ingegnere e un geometra designati di rispettivi ordini e collegio professionale della Valle d'Aosta;

8) un esperto in ordine ai problemi dell'assetto geofisico del territorio;

9) un esperto in materia giuridico-amministrativo.

La Giunta può designare altro esperto per ciascuna delle materie indicate ai punti 8) e 9) del comma precedente per i casi di assenza del titolare.

Il Comitato è integrato dal Dirigente dell'Assessorato regionale all'industria, al commercio e all'artigianato o suo sostituto per i pareri di cui, rispettivamente, all'art. 19 ter e all'art. 20 della presente legge.

I membri non appartenenti all'Amministrazione regionale sono designati dal Consiglio regionale e non possono essere Consiglieri regionali.

Gli esperti di cui al punto 7) del primo comma del presente articolo sono designati su terne di nominativi segnalate dai rispettivi ordini e collegio professionali.

Il C.R.P.T. è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è rinnovato all'inizio di ogni legislatura regionale. I poteri del C.R.P.T. sono prorogati fino al suo rinnovo.

Il C.R.P.T. designa, come primo atto dopo l'insediamento, fra i membri appartenenti all'Amministrazione regionale, il sostituto del coordinatore delle rispettive adunanze per i casi di assenza di quest'ultimo.

Per i pareri sui piani urbanistici e sui regolamenti comunali e comunitari devono essere sentiti, rispettivamente, i Sindaci dei Comuni e i Presidenti delle Comunità Montane interessate.

Il C.R.P.T., ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti o rappresentanti di enti, uffici ed associazioni operanti nella regione.

Il C.R.P.T. è convocato d'ufficio dal coordinatore ogni qualvolta è chiamato a esprimere parere.

Il C.R.P.T. è legalmente riunito quando sono presenti sei dei suoi componenti, fra i quali comunque il coordinatore o il suo sostituto; tuttavia per la validità delle sedute in cui partecipano i membri di cui, rispettivamente, agli artt. 19 ter e 20, il numero dei componenti presenti è fissato in sette anziché sei. Le decisioni sono assunte per votazione palese e sono verbalizzate in apposito registro a pagine numerate.

Le funzioni di segretario, senza diritto di voto, sono esercitate da un funzionario dell'Ufficio di urbanistica e tutela del paesaggio. Il segretario ha l'obbligo di segnalare al C.R.P.T. i casi in cui i membri del C.R.P.T. i casi in cui i membri del C.R.P.T. hanno il dovere di astenersi dal partecipare ad atti ai quali siano interessati essi stessi".

Presidente - Nessuno chiede di intervenire sull'art. 7.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 7.

Esito della votazione:

Presenti: 30

Votanti: 30

Maggioranza: 16

Favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 8.

Art. 8

Nell'ultimo comma dell'art. 19 bis della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, e successive modificazioni, la parola "Sottocomitato" è abrogata.

Nell'ultimo comma dell'art. 19 ter della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, e successive modificazioni, le parole: "del Sottocomitato" sono abrogate.

Presidente - Nessuno chiede di intervenire sull'art. 8.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 8.

Esito della votazione:

Presenti: 30

Votanti: 30

Maggioranza: 16

Favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 9.

Art. 9

Il primo comma dell'art. 20 della L.R. 15 giugno 1978, n. 14, come modificato dall'art. 4 della L.R. 31 maggio 1979, n. 32, è sostituito dal seguente:

"Per i nuovi fabbricati con destinazione alberghiera e per l'adeguamento funzionale dei fabbricati esistenti, sono ammesse deroghe all'indice di fabbricazione,al numero dei piani ed al limite di altezza di cui all'art. 3".

Dopo il secondo comma dell'art. 20 della L.R. 15 giugno 1978, n. 14, come modificato dall'art. 4 della L.R. 31 maggio 1979, n. 32, è inserito il comma seguente:

"Sui fabbricati alberghieri compresi negli agglomerati di cui all'art. 2 sono ammessi, oltre agli interventi di cui ai primi due commi dell'art. 2 medesimo, ampliamenti volumetrici diretti a migliorare l'efficienza dell'organismo edilizio in rapporto a una maggiore qualificazione del servizio alberghiero. Tali ampliamenti devono rispettare le disposizioni seguenti:

- il volume aggiunto non può superare la misura del 20% del volume esistente alla data di entrata in vigore della presente legge: il conteggio del volume esistente e aggiunto è effettuato ai sensi della lettera a) dell'art. 7, come integrato dall'art. 9 della legge 2 marzo 1979, n. 11;

- in ordine alle distanze degli edifici vicini il volume aggiunto deve rispettare le disposizioni dell'art. 873 del Codice Civile.

Presidente - Nessuno chiede di intervenire?

Presidente - Metto in approvazione l'art. 9.

Esito della votazione:

Presenti: 30

Votanti: 30

Maggioranza: 16

Favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 10.

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 10.

Esito della votazione:

Presenti: 30

Votanti: 30

Maggioranza: 16

Favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Qualcuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto? La parola al Consigliere Nebbia.

Nebbia (PSI) - Avevamo annunciato il voto favorevole già in precedenza e quindi non ho altro da aggiungere su questo punto.

Vorrei dire però che le affermazioni dell'Assessore mi hanno lasciato piuttosto perplesso, almeno due di queste: la prima è quella relativa alla opzione che ha fatto la Giunta di fronte alle diverse possibilità di scelta in materia urbanistica. L'Assessore ha detto che era stata scartata quella che oggi in realtà viene realizzata, cioè un intervento parziale e, diciamo così di sanatoria; aveva detto che era stata scartata l'ipotesi di riscrivere un testo unico che accorpasse le sedici norme oggi esistenti, e ha detto che era stata invece adotta l'idea di realizzare un nuovo testo unico in materia urbanistica e che un'équipe incaricata dalla Giunta di realizzarlo sul piano tecnico non aveva risposto adeguatamente alle richieste della Giunta. Io voglio innanzitutto ringraziare l'Assessore di avere personalmente consegnato a me e ad altri Consiglieri, in via ufficiosa, questo testo, ma non esprimo alcun parere perché mi pare giusto rispettare l'intenzione dell'Assessore di non voler dare a questo testo una qualche validità. Esprimo però un parere sui presupposti e sui punti fissi che la Giunta invece aveva elencato nella sua delibera e in base ai quali questa équipe doveva lavorare e fornire risposte. Posso dire che da questi punti non si comprende quale nuovo testo unico in materia urbanistica potrebbe derivarne, perché direi che viene toccato un 10% delle questioni, l'altro 90% è assolutamente nebuloso, anzi non esiste. In questo senso, anche l'affermazione dell'Assessore circa la possibilità che il Consiglio rischi di tornare indietro piuttosto che andare avanti, per me non ha alcun significato, in quanto non vedo in che cosa potrebbe tornare indietro se esaminasse dei disegni di legge che trattano i veri argomenti dell'urbanistica e del territorio. Se ricordo bene, i punti elencati nella delibera di Giunta riguardavano soprattutto il recupero dei vecchi fabbricati e le attrezzature alberghiere; non parlavano assolutamente di ambiente naturale, non parlavano di parchi naturali, non parlavano di tecnica urbanistica, non parlavano di standards urbanistici, non parlavano di zonizzazione e di un'infinità di altri problemi risolti più o meno bene da altre Regioni e rispetto ai quali noi invece procediamo ancora sulla falsariga di una normativa nazionale che risale addirittura al 1942: a 40 anni di distanza, unica regione in Italia, la Valle d'Aosta segue ancora le norme del '42!

L'altro fatto che mi ha lasciato perplesso sono le affermazioni dell'Assessore relative alla validità della Commissione per l'Urbanistica, che da un punto di vista formale possono avere un certo valore, ma da un punto di vista politico non ce l'hanno assolutamente, perché se una Commissione opera validamente - almeno io ho sentito solo valutazioni di questo tipo, positive - non vedo perché il Consiglio non se ne debba valere. D'altra parte, nel deliberato di Consiglio, tra le varie incombenze della Commissione c'erano anche quelle di mantenere dei rapporti stretti e continui con l'Assessorato e l'Assessore. In realtà questi rapporti, salvo se ricordo bene la prima e la seconda riunione, non ci sono mai stati o sono stati veramente minimi, a fronte delle esigenze e delle necessità della Commissione: quindi se la Commissione ha ritardato, questo è dipeso anche da carenze dell'Assessorato. Ora, per ovviare ad eventuali intoppi di ordine burocratico, io propongo al Consiglio un ordine del giorno molto breve, che recita: "Il Consiglio regionale, valutato favorevolmente il lavoro sino ad ora svolto dalla Commissione Speciale per l'Urbanistica, ritenendo che detto lavoro debba essere portato a termine entro l'estate 1981, rinnova sino a tale data l'incarico a suo tempo affidato alla Commissione".

Presidente - A rigore di Regolamento, gli ordini del giorno dovrebbero essere presentati durante la discussione generale quindi chiedo al Consiglio.

Nebbia - (intervento fuori microfono) Posso obiettare sul piano formale che la discussione generale è stata chiusa dall'intervento dell'Assessore , secondo quanto ha detto il Presidente; se l'intervento dell'Assessore riapre nuove questioni, è chiaro che la discussione generale deve essere riaperta!

Presidente - Io capisco le obiezioni del Consigliere Nebbia; d'altra parte esiste un Regolamento, ce lo siamo dato noi e dobbiamo rispettarlo, non possiamo ogni volta adattarlo a seconda delle esigenze che ciascuno di noi può avere! Comunque, io stavo chiedendo al Consiglio se non ha nulla da obiettare all'accoglimento dell'ordine del giorno. Ci sono obiezioni sulla opportunità di porre in votazione quest'ordine del giorno? Poiché il Consiglio lo richiede, rileggo il testo dell'ordine del giorno proposto dal Consigliere Nebbia: "Il Consiglio regionale, valutato favorevolmente il lavoro sino ad ora svolto dalla Commissione Speciale per l'Urbanistica, ritenendo che detto lavoro debba essere portato a termine entro l'estate del 1981, rinnova sino a tale data l'incarico a suo tempo affidato alla Commissione". Questo è il testo dell'ordine del giorno; una mozione in tal senso presentata da quasi tutti i Gruppi, mi pare.

Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.

Andrione (UV) - Questa è una Commissione Speciale a termine; se viene confermata, quali sono in nuovi termini di scadenza del suo mandato?

Presidente - Fino all'estate 1981!

Andrione (UV) - Dovrebbe scadere verso settembre, va bene? Sarà prorogata di tre mesi! Ma bisogna spiegare, bisogna farsi capire!

Nebbia (PSI) - Da oggi fino alla fine dell'estate 1981?

Andrione (UV) - Sì, va be', allora tanto vale dire fino al 30 settembre 1981, perché se poi ci riuniamo il 22 settembre qualcuno può obiettare che l'estate è già finita! Quindi sarebbe confermata fino al 30 settembre! Allora, visto che noi siamo favorevoli al prorogare i termini fino anche a settembre, e visto che il Consiglio voterà nella prossima seduta, chiedo alla cortesia del Consigliere Nebbia di non creare la difficoltà di presentare l'ordine del giorno a questo punto, perché altrimenti si crea un precedente e potrà accadere che altre volte, a discussione generale chiusa, qualcuno abbia un ordine del giorno da proporre. Oppure modifichiamo il Regolamento, perché noi non riteniamo possibile che, secondo le circostanze, si forzi il Regolamento.

Presidente - In ogni caso, anche se il Consiglio prende atto, qui stiamo scavalcando le norme del Regolamento; d'altra parte, si è innescato un certo tipo di discorso e credo che a questo punto dobbiamo riaprire la discussione. Se il Consigliere Nebbia chiede di parlare, la Presidenza gliene dà facoltà.

Nebbia (PSI) - Io accetto l'invito del Presidente della Giunta; voglio però rilevare una questione: la discussione generale non può essere chiusa alla fine degli interventi dei Consiglieri dopo di che l'Assessore risponde senza possibilità di repliche! La discussione generale può essere chiusa dopo che siano intervenuti tutti, Assessore compreso!

Presidente - Consigliere Nebbia, questa è una valutazione senz'altro valida; d'altra parte per il momento abbiamo questo Regolamento e dobbiamo rispettare questo! Va bene?

Nebbia (PSI) - No, ma io...

Presidente - C'è una Commissione ad hoc!

Andrione (UV) - Prego il Presidente del Consiglio di mettere in discussione questi argomenti sotto la voce mozione d'ordine.

Chiedo poi scusa al Consigliere Nebbia: il Regolamento prevede oggi che ci sia, a chiusura della discussione generale, la replica dell'Assessore competente e del Presidente della Giunta, e questo vale per tutti i Parlamenti di tutto il mondo! Da qualche parte bisogna pur chiuderla la discussione generale! Il problema che pone il Consigliere Nebbia è quello di avere diritto di replica alle dichiarazioni fatte dall'Assessore; quindi in questo caso bisogna che ci sia una riserva nel senso che il Consigliere in questione si alza e chiede al Presidente del Consiglio di considerare l'intervento dell'Assessore come una questione di discussione generale - cosa che è già successa moltissime volte - dopo di che eventualmente ci saranno altri interventi e, in chiusura, nuovamente la replica dell'Assessore.

Presidente - Allora, il Consiglio è d'accordo nel votare l'ordine del giorno? Ah, è ritirato?! Va bene, d'accordo!

Vi sono altri che chiedono di parlare per dichiarazione di voto prima di passare alla votazione sul complesso del disegno di legge iscritto al n. 32 dell'ordine del giorno? Nessuno chiede di parlare?

Presidente - Metto in approvazione la legge nel suo complesso.

Votazione segreta

Président - Résultat du vote relatif à l'objet inscrit à l'ordre du jour au n° 32:

Présents: 32

Votants: 32

Majorité: 17

Avis favorable pour: 31

Avis contraire: 1

Le Conseil approuve.

Esito della votazione:

Presenti: 32

Votanti: 32

Maggioranza: 17

Favorevoli: 31

Contrari: 1

Il Consiglio approva.