Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 159 du 30 mars 1981 - Resoconto

OGGETTO N. 159/81 - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA VETERINARIA ED IL RIORDINO DEI SERVIZI VETERINARI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 16 E 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833".

Presidente - Colleghi Consiglieri, prima di dare la parola all'Assessore Rollandin, vi ricordo che al disegno di legge è allegato il parere della Commissione per la Sicurezza Sociale espresso in data 19 marzo.

La parola all'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, Rollandin.

Rollandin (UV) - È già stato richiamato che il presente disegno costituisce applicazione dell'art. 16 della legge n. 833, che demanda alle Regioni il compito di riordinare i servizi veterinari. Va ricordato che la normativa a tale riguardo, anteriormente alla legge n. 833, era abbastanza complessa e rappresentata dal T.U. delle leggi sanitarie, dal D.P.R. del 1961, n. 264, dai provvedimenti legislativi di passaggio delle funzioni dello Stato alle Regioni, dal D.P.R. n. 7 del 1972 e dal D.P.R. n. 616 del 1977. Anche i caratteri dell'organizzazione sono noti e rappresentati dai veterinari provinciali, prima coordinati dal Prefetto poi dalla Regione; dai veterinari comunali; dai veterinari coadiutori che possono eventualmente essere nominati; mentre le funzioni venivano disciplinate principalmente: dall'art. 27 del T.U. delle leggi sanitarie e dal Regolamento di Polizia Veterinaria del 1954, disciplinato dal D.P.R. n. 264.

Con l'entrata in vigore della legge n. 833, la legge di riforma, la materia viene regolamentata dalle seguenti norme: l'art. 2 della legge n. 833, ove si parla della prevenzione delle malattie e della connessione evidente tra animali e salute umana, nonché dell'igiene degli alimenti e dei prodotti di origine animale ai fini di prevenzione e difesa sanitaria degli allevamenti e di controllo della loro alimentazione; l'art. 6, sempre della legge n. 833, che demanda allo Stato le competenze in materia di rapporti internazionali, di profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera anche in materia veterinaria; qui va ricordata l'importanza del problema delle frontiere - ed è un problema che ci investe in modo particolare tenuto conto della nostra situazione geografica -: abbiamo avuto occasione di farne cenno al momento della discussione del problema della rabbia, circa la possibilità di evitare il contagio, così come di altre malattie infettive che in altri tempi hanno devastato il patrimonio zootecnico e compromesso la salute umana. E ancora, vanno ricordati: l'art. 7 della legge n. 833, che al 5° comma contiene una delega al Governo per l'emanazione di decreti concernenti la ristrutturazione e il potenziamento degli uffici veterinari; l'art. 31 del D.P.R. n. 616, che delega alle Regioni le competenze statali in materia.

Nel campo degli interventi contro le epizoozie, l'art. 7 della legge delega le Regioni e prevede sub-delegazioni ai Comuni. Vanno poi ricordate le disposizioni della legge n. 833 relative alla individuazione delle malattie infettive e diffusive del bestiame, alla determinazione degli interventi zooprofilattici obbligatori, alle prescrizioni inerenti i componenti dei prodotti destinati alla alimentazione zootecnica, alla loro produzione e commercializzazione. Questa elencazione viene completata dalle norme previste dall'art. 16, che è quello fondamentale in materia. A norma dell'art. 10 della legge n. 833, l'Unità Sanitaria Locale assolve a tutti i compiti del servizio sanitario nazionale e l'art. 14 prende esplicitamente in considerazione, fra le sue competenze, le profilassi veterinarie, la polizia veterinaria, l'ispezione e vigilanza veterinarie sugli alimenti destinati alla alimentazione umana, sui macelli, sugli alimenti di origine animale, sulle malattie trasmissibili all'uomo e così via; riprende il definitiva alcuni degli argomenti già trattati per individuarli nelle competenze precise dell'Unità Sanitaria Locale. A questo si devono aggiungere varie connessioni normative, come ad esempio l'art. 27 del D.P.R. n. 616, che trasferisce alle Regioni l'igiene, la sanità e l'assistenza veterinaria.

L'aspetto più rilevante e significativo in materia di organizzazione del servizio veterinario è quello del coordinamento tra le norme previste dall'art. 10 della legge su ricordata, che affida tutti i compiti alla Unità Sanitaria Locale ma prevede la possibilità che le U.S.L. si articolino in distretti sanitari di base, cosa che è già stata regolamentata con legge a livello regionale. Con questo si vuole ricordare quali e quante siano le connessioni tra la salute animale, intesa nel senso più lato, e la salute dell'uomo.

Con questo provvedimento normativo si prende in considerazione la necessità della suddivisione della nostra Regione in distretti, la necessità di costruire un quadro organizzativo che preveda l'inserimento del sanitario nelle varie fasi, sia della produzione animale sia della commercializzazione sia della prevenzione, e in particolare per quest'ultimo aspetto è da sottolineare il ruolo preminente del veterinario, che mentre negli altri è essenzialmente una figura di controllo e di prevenzione secondaria, in questo è figura preminente.

Con questo disegno di legge abbiamo diviso le tre aree fondamentali che interessano il campo della azione veterinaria creando una corrispondenza con la suddivisione della Regione in distretti e dando la possibilità ai sanitari di svolgere l'attività in ambiti distrettuali diversi, per il resto, si fa riferimento a una prima applicazione che prevede l'utilizzo dei veterinari che già operano, in parte convenzionati e in parte come veterinari condotti - come gli ex medici condotti - e successivamente, sempre in base all'art. 6 della legge 833, l'adeguamento da parte dell'unità Sanitaria Locale degli organici relativi.

L'intento di questo disegno di legge è quello di dare la possibilità di operare in modo corretto in questo campo preventivo, che riteniamo rilevante nella nostra Regione.

Presidente - È aperta la discussione generale. Colleghi Consiglieri, qualcuno chiede la parola?

Ha chiesto di parlare il Consigliere Péaquin. Ne ha facoltà.

Péaquin (PCI) - La riforma sanitaria ha come obiettivo principale la rivalutazione di tutti i servizi sanitari per garantire al cittadino migliori condizioni di vita e di salute; la riorganizzazione dei servizi veterinari si pone in questa direzione ed è prevista infatti dall'art. 16 e dall'art. 32 della legge di riforma sanitaria.

Abbiamo approfondito questo disegno di legge in sede di Commissione competente e ne abbiamo dato un giudizio favorevole; pertanto, - e questa è una dichiarazione di voto - il nostro Gruppo darà voto favorevole.

Vorrei però fare anche qui una osservazione che ho già avuto occasione di esprimere in sede di Commissione: sarebbe forse stato opportuno, anche se questo disegno di legge non fa altro che sancire il trasferimento di tutte le competenze all'Unità Sanitaria Locale, avere un incontro, un dibattito con le associazioni degli allevatori e dei contadini per far capire passo passo come sta andando avanti l'attuazione del servizio veterinario. Questo non è stato fatto, ma ci auguriamo che in questo senso si provveda quanto prima, perché tutti riescano a capire bene qual è il funzionamento, come devono prevedersi le varie fasi, e quando entrerà in funzione il Piano Sanitario Regionale si dovrà precisare bene, dovranno essere coinvolte tutte le associazioni e tutti i cittadini interessati a questo problema.

Presidente - Altri Consiglieri intendono intervenire in sede di discussione generale? Colleghi, non c'è nessuno iscritto a parlare, nessuno che chiede la parola; dichiaro perciò chiusa la discussione generale. L'Assessore Rollandin intende prendere ancora la parola? No? Allora, si passa all'esame dell'articolato.

Presidente - Do lettura dell'art. 1

Art. 1

(Principi e finalità)

La presente legge disciplina, nell'ambito dell'Unità Sanitaria Locale di cui alla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 e della relativa articolazione organizzativa, l'esercizio delle funzioni in materia veterinaria non espressamente riservate allo Stato ed alla Regione, ivi comprese le funzioni già esercitate dagli uffici del veterinario regionale, del veterinario comunale e consortile, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.

Presidente - Qualcuno chiede la parola? Qualcuno intende pronunciarsi per dichiarazione di voto?

Metto in approvazione l'art. 1.

Esito della votazione:

Presenti: 24

Votanti: 24

Maggioranza: 13

Favorevoli: 24

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 2.

Art. 2

(Attribuzione ed esercizio di funzioni)

Le funzioni di cui al precedente articolo sono esercitate dall'Unità Sanitaria Locale mediante il servizio di igiene ed assistenza veterinaria e comprendono in particolare:

1) la profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali e la profilassi delle zoonosi;

2) la promozione ed il coordinamento di indagini epizootologiche su base locale;

3) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria relativa all'igiene e sanità pubblica veterinaria;

4) la vigilanza sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni animali, sui pubblici abbeveratoi, sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali;

5) la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale e sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali e sulle attività esecutive di dette strutture;

6) la vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e avanzi animali, nonché sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;

7) la vigilanza sulla importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni, dei prodotti ed avanzi animali, ove prevista dalla vigente normativa;

8) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche;

9) la tutela igienico-sanitaria degli allevamenti;

10) la tutela igienico-sanitaria dei mangimi per alimentazione zootecnica;

11) la vigilanza sull'impiego di sostanze ormonali e antiormonali come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale degli animali le cui carni e i cui prodotti siano destinati all'alimentazione umana;

12) la vigilanza sull'utilizzazione degli animali da esperimento;

13) la tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale e dei loro derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione e somministrazione.

Alle funzioni di cui al presente articolo, sono da aggiungere le funzioni indicate nell'art. 7, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, delegate dallo Stato alla Regione e da questa subdelegate ai Comuni, nonché ogni altra funzione in materia veterinaria attribuita ai Comuni dalle leggi dello Stato e della Regione.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 2.

Esito della votazione:

Presenti: 25

Votanti: 25

Maggioranza: 13

Favorevoli: 25

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 3.

Art. 3

(Attribuzioni del Sindaco)

In materia di igiene, sanità e polizia veterinaria spettano al Sindaco, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 i provvedimenti che comportano poteri autorizzativi e di concessione, ivi compresi quelli già demandati al veterinario, regionale, comunale e consortile e l'emanazione delle ordinanze con tingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il Sindaco per l'esercizio delle proprie attribuzioni si avvale del servizio di igiene ed assistenza veterinaria dell'Unità Sanitaria Locale. Tale servizio, nell'ambito dei suoi compiti, propone al Sindaco competente per territorio i provvedimenti di competenza.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 3.

Esito della votazione:

Presenti: 25

Votanti: 25

Maggioranza: 13

Favorevoli: 25

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 4.

Art. 4

(Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)

Al Presidente della Giunta regionale spetta l'emanazione di ordinanze con tingibili ed urgenti in materia di polizia veterinaria interessanti il territorio di più Comuni. La relativa attività istruttoria, tecnica ed amministrativa è espletata dai competenti uffici regionali che possono avvalersi della collaborazione del servizio di igiene ed assistenza veterinaria dell'Unità Sanitaria Locale.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 4.

Esito della votazione:

Presenti: 25

Votanti: 25

Maggioranza: 13

Favorevoli: 25

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 5.

Art. 5

(Articolazione funzionale del Servizio igiene ed assistenza veterinaria)

Il Servizio di igiene ed assistenza veterinaria si articola nelle seguenti aree funzionali:

a) sanità animale;

b) controllo igienico-sanitario sulla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

c) igiene dell'allevamento e delle produzioni animali.

Fanno parte dell'area funzionale della sanità animale le seguenti attività:

- profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e diffusive degli animali soggette a misure di polizia veterinaria;

- programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie di interesse antropozoonosico e zoosanitario;

- organizzazione e vigilanza dell'assistenza zooiatrica;

- vigilanza sulla fecondazione artificiale e sulla riproduzione degli animali;

- osservazione epidemiologica;

- propaganda igienico-sanitaria ed informazione scientifica; prestazioni diagnostiche, accertamenti e certificazioni proprie dell'area funzionale.

Fanno parte dell'area funzionale del controllo igienico-sanitario sulla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale le seguenti attività:

- ispezione e vigilanza veterinaria delle carni, del latte, delle uova, dei prodotti ittici e del miele e rispettivi derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione, somministrazione, relativi accertamenti e certificazioni;

- vigilanza e controllo sull'impiego dei farmaci ad uso veterinario;

- osservazione epidemiologica,

- educazione sanitaria.

Fanno parte dell'area funzionale dell'igiene dell'allevamento e delle produzioni animali le seguenti attività:

- vigilanza preventiva e permanente sugli impianti e concentramenti animali, sugli impianti di raccolta, trasformazione, distribuzione e risanamento dei sottoprodotti, avanzi e rifiuti di origine animale;

- igiene dei ricoveri animali anche in relazione all'ambiente;

- controllo e vigilanza sulla riproduzione animale;

- vigilanza sulla produzione, distribuzione ed impiego dei mangimi e degli integratori;

- ispezione, vigilanza e controllo sulla somministrazione dei farmaci ad uso veterinario;

- vigilanza sull'utilizzazione degli animali da esperimento;

- educazione e propaganda veterinaria;

- vigilanza sull'assistenza zooiatrica;

- osservazione epidemiologica;

- accertamenti e certificazioni connessi all'attività espletata.

Presidente - All'art. 5 è stato presentato il seguente emendamento, proposto dalla Commissione per la Sicurezza Sociale dietro suggerimento dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale: "Dopo il 3° capoverso del 4° comma è inserito il seguente: - prevenzione e cura della sterilità e fecondazione artificiale;".

Qualcuno chiede la parola sull'emendamento?

Presidente - Metto in approvazione l'emendamento testé letto.

Esito della votazione:

Presenti: 25

Votanti: 25

Maggioranza: 13

Favorevoli: 25

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 5 così come emendato.

Art. 5

(Articolazione funzionale del Servizio igiene ed assistenza veterinaria)

Il Servizio di igiene ed assistenza veterinaria si articola nelle seguenti aree funzionali:

a) sanità animale;

b) controllo igienico-sanitario sulla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

c) igiene dell'allevamento e delle produzioni animali.

Fanno parte dell'area funzionale della sanità animale le seguenti attività:

- profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e diffusive degli animali soggette a misure di polizia veterinaria;

- programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie di interesse antropozoonosico e zoosanitario;

- organizzazione e vigilanza dell'assistenza zooiatrica;

- vigilanza sulla fecondazione artificiale e sulla riproduzione degli animali;

- osservazione epidemiologica;

- propaganda igienico-sanitaria ed informazione scientifica; prestazioni diagnostiche, accertamenti e certificazioni proprie dell'area funzionale.

Fanno parte dell'area funzionale del controllo igienico-sanitario sulla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale le seguenti attività:

- ispezione e vigilanza veterinaria delle carni, del latte, delle uova, dei prodotti ittici e del miele e rispettivi derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione, somministrazione, relativi accertamenti e certificazioni;

- vigilanza e controllo sull'impiego dei farmaci ad uso veterinario;

- osservazione epidemiologica;

- educazione sanitaria.

Fanno parte dell'area funzionale dell'igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, le seguenti attività:

- vigilanza preventiva e permanente sugli impianti e concentramenti animali, sugli impianti di raccolta, trasformazione, distribuzione e risanamento dei sottoprodotti, avanzi e rifiuti di origine animale;

- igiene dei ricoveri animali anche in relazione all'ambiente;

- controllo e vigilanza sulla riproduzione animale;

- prevenzione e cura della sterilità e fecondazione artificiale;

- vigilanza sulla produzione, distribuzione ed impiego dei mangimi e degli integratori;

- ispezione, vigilanza e controllo sulla somministrazione dei farmaci ad uso veterinario;

- vigilanza sull'utilizzazione degli animali da esperimento;

- educazione e propaganda veterinaria;

- vigilanza sull'assistenza zooiatrica;

- osservazione epidemiologica;

- accertamenti e certificazioni connessi all'attività espletata.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 5 nel testo di cui ho dato lettura.

Esito della votazione:

Presenti: 25

Votanti: 25

Maggioranza: 13

Favorevoli: 25

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 6.

Art. 6

(Organizzazione del servizio di igiene ed assistenza veterinaria)

Il Servizio di igiene ed assistenza veterinaria si articola in un unità operative, corrispondenti alle aree funzionali di cui al precedente art. 5, che operano in ambiti territoriali pluridistrettuali definiti dalla programmazione sanitaria regionale.

Ai veterinari addetti a ciascuna unità operativa non possono essere attribuite, di regola, funzioni diverse da quelle di competenza della propria area funzionale. Per motivate ragioni operative, le attività delle aree funzionali di cui alle lettere a) e c) del precedente articolo possono essere attribuite ad una stessa unità operativa.

Il personale veterinario che opera negli ambiti territoriali di cui al primo comma assicura, secondo modalità organizzative stabilite dal comitato di gestione - su proposta dell'ufficio di direzione e nel rispetto delle esigenze del Servizio di igiene ed assistenza veterinaria - l'espletamento di prestazioni di assistenza zooiatrica. Tali prestazioni possono espletate anche quale esercizio di attività libero-professionali ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 20 dicembre 1980, n. 761. I veterinari addetti alle unità operative esercitano la loro attività con presenza stabile nell'ambito territoriale di competenza.

Il regolamento dell'Unità Sanitaria Locale assicura le idonee modalità di coordinamento del servizio di igiene ed assistenza veterinaria con gli altri servizi.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 6.

Esito della votazione:

Presenti: 25

Votanti: 25

Maggioranza: 13

Favorevoli: 25

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 7

Art. 7

(Organico del Servizio di igiene ed assistenza veterinaria)

In via transitoria, fino all'approvazione della pianta organica dell'Unità Sanitaria Locale, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 20 dicembre 1980, n. 761, l'organico del personale veterinario del Servizio di igiene ed assistenza veterinaria è composto da:

- un veterinario dirigente;

- tre veterinari coadiutori;

- diciassette veterinari collaboratori.

Nel caso in cui l'Unità Sanitaria Locale non possa provvedere con i propri veterinari ai compiti di cui alla presente legge, stipula apposite convenzioni con i medici veterinari abilitati al libero esercizio professionale ed iscritti all'albo professionale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'attività dei veterinari convenzionati è programmata e coordinata dal servizio di igiene ed assistenza veterinaria.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 7.

Esito della votazione:

Presenti: 25

Votanti: 25

Maggioranza: 13

Favorevoli: 25

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 8

Art. 8

(Attività ispettiva, di vigilanza e controllo)

L'attività ispettiva, di vigilanza e controllo è diretta dal responsabile del Servizio che può avvalersi di personale posto alle sue dipendenze o chiedere di avvalersi di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge e limitatamente all'esercizio delle relative funzioni, il personale incaricato di svolgere attività ispettiva, di vigilanza e controllo svolge le funzioni di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 8.

Esito della votazione:

Presenti: 25

Votanti: 25

Maggioranza: 13

Favorevoli: 25

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 9.

Art. 9

(Sostituzione del veterinario regionale, comunale e consortile nelle commissioni, collegi e comitati)

Il veterinario regionale, comunale e consortile, presidente o componente di commissioni, collegi e comitati, sono sostituiti dal responsabile del Servizio di cui alla presente legge o, per sua delega, da altro veterinario del Servizio.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 9.

Esito della votazione:

Presenti: 25

Votanti: 25

Maggioranza: 13

Favorevoli: 25

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 10.

Art. 10

(Competenza della Regione)

Nelle materie di cui al precedente art. 2 la Regione esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge ed in particolare:

- la programmazione, indirizzo e verifica delle funzioni di competenza veterinaria sulla base delle leggi nazionali e regionali e delle direttive di programmazione impartite;

- i necessari collegamenti con tutte le amministrazioni sanitarie nazionali ed internazionali;

- la raccolta ed elaborazione dei dati statistici relativi alla materia;

- la fissazione delle tariffe stabilite dalla Giunta regionale all'inizio di ogni anno, per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria espletati a favore di privati dai servizi, presidi e strutture dell'Unità Sanitaria Locale;

- esercita le funzioni previste dalla legge regionale sull'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

L'attività istruttoria, tecnica e amministrativa nelle materie indicate nel presente articolo è espletata dalle strutture regionali competenti in materia che si avvalgono dei servizi dell'Unità Sanitaria Locale.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 10.

Esito della votazione:

Presenti: 25

Votanti: 25

Maggioranza: 13

Favorevoli: 25

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 11.

Art. 11

(L'Istituto zooprofilattico sperimentale)

Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, l'Unità Sanitaria Locale si avvale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, al quale continua ad applicarsi la normativa vigente ed in particolare la legge regionale 13 giugno 1979, n. 37.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 11.

Esito della votazione:

Presenti: 25

Votanti: 25

Maggioranza: 13

Favorevoli: 25

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 12

Art. 12

(Trasferimento dei beni e del personale)

Ai beni mobili ed immobili ed alle attrezzature degli uffici dei veterinari comunali e consortili si applicano l'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e le disposizioni della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 61.

Al personale di cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per il trasferimento e l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale, si applicano le norme di cui alla legge regionale 22 dicembre 1980, n. 59.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 12.

Esito della votazione:

Presenti: 25

Votanti: 25

Maggioranza: 13

Favorevoli: 25

Il Consiglio approva.

Presidente - Vi sono dichiarazioni di voto? Il Consiglio è chiamato a pronunciarsi sulla legge nel suo complesso.

Votazione segreta

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 27

Maggioranza: 14

Favorevoli: 24

Contrari: 3

Il Consiglio approva.

Presidente - Passiamo all'esame dell'oggetto n. 21.