Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 125 du 11 mars 1981 - Resoconto

OGGETTO N. 125/81 - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "NUOVE NORME PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO OSPEDALIERO A FAVORE DEI COLTIVATORI DIRETTI, DEGLI ARTIGIANI E DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI".

Relazione

Con legge regionale 5 giugno 1974, n. 16 è stata prevista la concessione di una indennità giornaliera, in caso di ricovero ospedaliero per malattia, alle unità attive dei coltivatori diretti ed agli artigiani, titolari d'impresa e rispettivi collaboratori.

La successiva legge regionale 20 giugno 1978, n. 45, ha esteso tale indennità ai commercianti e ai loro collaboratori d'impresa.

Per fruire del beneficio assistenziale è stato fissato il requisito dell'iscrizione dei lavoratori autonomi alle rispettive casse mutue di malattia.

È noto che, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1980, n. 441, è cessata l'attività di assistenza sanitaria da parte degli enti mutualistici e quindi anche la tenuta dello schedario dei rispettivi iscritti.

Di conseguenza si rende necessario prevedere nuovi requisiti amministrativi di assistibilità per gli aventi titolo all'indennità giornaliera.

Nell'occasione di dover modificare le norme regionali in materia, la Giunta regionale ritiene di proporre un nuovo testo di legge unificato che, pur mantenendo i contenuti fondamentali già fissati dalle precedenti leggi, introduce quei perfezionamenti integrativi che scaturiscono dall'esperienza di applicazione della precedente legislazione.

Tali modificazioni integrative consistono:

1°) nell'ammissione all'indennità giornaliera dei pazienti ricoverati, oltre che per malattia, anche in seguito ad incidenti per i quali non vi sia responsabilità di terzi;

2°) nell'escludere dal beneficio i ricoverati per la cura della tbc o per infortunio agricolo, nei quali casi operano altre leggi regionali, rispettivamente la n. 42 del 20 agosto 1976 e la n. 30 del 31 agosto 1972 e successive modificazioni;

3°) nel prolungare a sei mesi dalla data di dimissione ospedaliera, anziché a due mesi, il termine per la presentazione delle domande di indennità;

4°) nel prevedere la possibilità di liquidare agli eredi l'indennità giornaliera, nel caso di sopravvenuto decesso del paziente.

Quanto sopra premesso, la Giunta regionale propone che il Consiglio regionale approvi l'allegato disegno di legge regionale recante: "Nuove norme per la concessione dell'indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali".

Presidente - Colleghi Consiglieri, io darei la parola all'Assessore Rollandin per l'illustrazione, tenendo conto che c'è il parere della Commissione Consiliare per la Sicurezza Sociale.

Lo dico subito in modo che se ci sono in sede di discussione generale delle obiezioni, queste vengano fatte in sede di discussione generale stessa; all'art. 4 una proposta di emendamento che viene dalla Commissione.

La parola all'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, Rollandin, per l'illustrazione.

Rollandin (UV) - Nella relazione si dice che con legge regionale n. 16 del 5.6.1974 era prevista una concessione di indennità giornaliera per ricovero ospedaliero per malattia alle unità attive dei coltivatori diretti, artigiani, titolari di impresa e ai rispettivi collaboratori.

Questa norma era stata estesa, con legge successiva - la n. 45 - anche ai commercianti e ai loro collaboratori d'impresa.

Per avere la possibilità di fruire di questo beneficio assistenziale era necessario il requisito di iscrizione alle casse mutue che, come è noto, sono state abolite. Per l'applicazione corretta dell'art. 1 del decreto 285, poi modificato in legge n. 441, è cessata l'attività di assistenza sanitaria da parte degli Enti mutualistici in base alle categorie e secondo il tipo di lavoro.

Di conseguenza era necessario rivedere la normativa delle leggi esistenti. Ma la parte sostanziale di questa legge tiene conto dell'esigenza, più volte fatta presente da parte degli interessati, di avere un margine di tempo superiore per presentare l'istanza per il riconoscimento di questa indennità riconosciuta, perché il termine previsto antecedentemente - cioè i 60 giorni - era troppo ristretto. Difatti le modificazioni principali consistono nell'ammissione all'indennità giornaliera dei pazienti ricoverati oltre che per malattia, come lo era finora nelle norme delle leggi che ho richiamato prima, anche in seguito ad incidente dove non vi siano responsabilità di terzi, cioè dove non ricadano già sotto le previdenze delle forme assistenziali delle leggi vigenti; nell'escludere poi dal beneficio i ricoverati per la cura della tbc o infortunio agricolo, per i quali operano le leggi regionali di previdenza integrativa a quelle statali. Queste modificazioni consistono anche nel prolungare a sei mesi dalla data di dimissione ospedaliera, anziché ai due mesi previsti in precedenza, il termine per la presentazione delle domande di indennità, proprio per favorire quella richiesta che menzionavo prima; ed infine nel prevedere la possibilità di liquidare agli eredi l'indennità giornaliera nel caso di sopravvento decesso del paziente, casi che purtroppo ci troviamo ad affrontare in quanto sovente, quando i parenti dell'assistito deceduto presentavano istanza per l'ottenimento dell'indennità, questa non poteva essere elargita perché questo caso non era previsto dalla normativa.

Quindi penso che i 4 punti che ho ricordato siano essenziali e sostanziali, e vadano incontro alle esigenze delle categorie interessate, formate interamente da lavoratori che svolgono varie attività, e possano supplire ad alcune deficienze delle leggi che ho citato prima.

Per il resto la normativa è abbastanza semplice e non penso che abbisogni di ulteriori spiegazioni.

Presidente - È aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare il Consigliere Minuzzo, ne ha facoltà.

Minuzzo (PSDI) - Bisogna dire che è apprezzabile l'impegno dell'Assessore per far sì che gli artigiani, i commercianti, gli agricoltori vengano agevolati soprattutto, come ha sottolineato l'Assessore , nei tempi di presentazione della domanda per quest'indennità.

Volevo chiedere all'Assessore se era possibile introdurre all'art. 4 un meccanismo tale per cui questo rimborso di indennità venga effettuato, diciamo così, automaticamente. Siccome per il ricovero è necessaria un'impegnativa, sia per il ricovero che poi per la degenza, a cui segue poi la dimissione dall'istituto ospedaliero, chiedevo, a titolo informativo e senza voler creare grossi problemi, se non vi è la possibilità di introdurre un meccanismo per cui questa indennità fosse corrisposta senza la necessità di dover presentare delle domande, in quanto chiaramente il tempo di ricovero è documentato, perciò una persona non potrà avere delle indennità che non le spettano, in quanto c'è l'impegnativa di ricovero ed il successivo documento di dimissioni dall'istituto ospedaliero.

Presidente - Ci sono altri in sede di discussione generale? Ha chiesto di parlare il Consigliere De Grandis, ne ha facoltà.

De Grandis (PRI) - Se non ho compreso male, si tratta di erogare un'indennità giornaliera ai coltivatori diretti, agli artigiani, ai commercianti quando, per effetto di un ricovero ospedaliero dovuto a malattia o incidenti non cautelati da altre forme di tutela, subiscono una perdita economica, nel senso che non hanno più la capacità di produrre il loro reddito.

Se così stanno le cose, mi sembrerebbe opportuno che questa indennità fosse ancorata alla dichiarazione IRPEF di queste categorie. Vale a dire che non mi sembra corretto che un commerciante, un artigiano, un coltivatore diretto che non ha reddito, per effetto del fatto che è ricoverato in ospedale, ne acquisisca uno che lavorando non ha.

Allora vorrei che l'art. 2 fosse emendato in questo senso: l'indennità giornaliera è prevista in misura pari a un trecentesimo del reddito denunciato con la dichiarazione IRPEF dell'anno precedente, la cui misura massima può essere fissata in base all'art. 213 del T.U. del 1924; questa potrebbe essere una strada. Oppure, per dare un carattere più equo a questo tipo di indennizzo, rapportare a un trecentesimo l'indennità giornaliera e fissare un limite più elevato all'indennizzo di quello che è previsto da questo tipo di legge.

Questo mi sembrerebbe un modo di procedere più morale per indennizzare chi in effetti subisce il danno di non poter produrre il proprio redito per malattia o per un qualsivoglia incidente che lo costringe in ospedale. Ma evitiamo di premiare i furbi: in tempi in cui evadere è diventata una norma di cui ci si vanta credo che scoraggiare forme di questo tipo, ed in qualunque occasione, sia opportuno. Non voglio certamente dire che i coltivatori diretti, i commercianti e gli artigiani siano per antonomasia degli evasori fiscali, me ne guardo bene, però ce ne sono anche in queste categorie, e credo che questi casi non debbano essere premiati.

Presidente - Altri che chiedono la parola? Il Consigliere De Grandis è pregato di formalizzare l'emendamento. Altri che chiedono la parola?

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, Rollandin, ha facoltà di parlare, non per la conclusione della discussione generale, ma sulla proposta De Grandis, che si riserva di formalizzarla.

Rollandin (UV) - Penso che le osservazioni avanzate dal Consigliere Minuzzo e dal Consigliere De Grandis siano in antitesi: mentre da una parte c'è la proposta della massima semplificazione, dall'altra c'è la proposta non dico di complicare, comunque di adoperarsi al massimo perché questo indennizzo sia ancorato a dei parametri che possono avere una loro giustificazione. Minuzzo infatti diceva che l'indennizzo dovrebbe essere automatico per una persona che vada in ospedale, abbia la dichiarazione di ricovero del medico, la presenti e ottenga quindi automaticamente il rilascio di questa indennità. Questo non viene fatto, e quando si è alzato De Grandis pensavo che volesse già rispondere, perché essendo stato all'INAIL da tempo sa quale sia la prassi seguita.

Noi facevamo affidamento per la liquidazione sugli accertamenti che venivano effettuati anche con quella procedura tramite l'INAIL, per evitare che ci fossero - non voglio rubare terminologie - i classici furbi che ne facevano domanda pur sapendo di non averne diritto perché già godevano di altre previdenze. E senza questo controllo che, come dicevo, nell'art. 4 riduciamo al minimo, non è possibile, perché al livello ospedaliero si rifiutano di fare questo controllo che effettivamente sarebbe funzionale, cioè il fatto di prevedere che fosse rilasciato, al momento della dimissione ospedaliera, un attestato che verifichi se il ricovero è di fatto legato ad una causa - infortunio sul lavoro che è già previsto sotto altre voci - oppure è al di fuori e quindi legato ad una normativa che ha compreso queste eventualità.

Purtroppo questo non è possibile, e quindi di solito gli accertamenti seguono questa trafila e si cerca di semplificare al massimo la procedura: viene richiesta l'iscrizione allo SCAU (?) o alle altre forme; difatti è stato presentato anche un emendamento proprio per tener conto di questo aggancio con un minimo di controllo.

Dalla parte opposta c'è la richiesta del Consigliere De Grandis che - penso un po' per deformazione professionale - vuole agganciare una Normativa regionale alle liquidazioni di indennità INAIL, richiamandosi all'art. 213 ed al trecentesimo per stabilire le indennità. Io non voglio entrare in quelle che sono le norme, per carità, rispettabilissime, però dico che le pratiche che vengono espletate - che tengono conto di questi casi il cui numero è abbastanza limitato seguendo quell'accertamento che già facciamo - dicevo, l'attestato che viene fatto e l'indennità che viene data pensiamo che seguano un determinato indirizzo che è quello di dare, per quel periodo, un indennizzo per la perdita di capacità lavorativa. Non penso che si verifichi il caso per cui una persona, stando all'ospedale, guadagni di più di quello che guadagnava lavorando.

Al livello di agricoltura è difficile formalizzare in termini precisi la diaria, così come è difficile al livello di commercio, mentre nel caso del lavoratore dipendente la divisione matematica ti può dare la diaria in termini abbastanza esatti; al limite dovremmo essere rigorosi fino ad andare al periodo di produzione, perché se ci si ammala nel periodo in cui il lavoro è intenso, se per l'agricoltore o per il commerciante coincide con un determinato periodo di attività più elevata, la perdita è maggiore.

Per dire che una sperequazione, comunque la si articoli, diventa sempre estremamente difficile, anche con questo aggancio; capisco l'aggancio all'IRPEF per verificare la somma guadagnata, ma qui non si tratta di aggancio alla dichiarazione IRPEF. A nostro avviso è corretto dare quest'indennità - che ha subito diversi aggiornamenti perché è agganciata ad una determinata scala progressiva - che dovrebbe, ripeto, essere abbastanza equa per queste categorie, tenendo conto del fatto che prendiamo in considerazione il periodo di ricovero ospedaliero.

Chiaramente, se lo avessi saputo prima, avrei potuto fare dei confronti, perché a questo livello non so dire e non so fare delle cifre su quella che potrebbe essere questa quantificazione, però ritengo che, se questo dovesse essere fatto, non si arriverebbe comunque ad una situazione di equità.

Noi riteniamo che come è parametrato al momento attuale l'indennizzo sia abbastanza valido; mi riservo di fare questi conteggi ed eventualmente apportare delle modifiche. Al momento attuale non sono in grado di dare delle quantificazioni, e infatti non è stata toccata la parte finanziaria per quanto riguarda la normativa che assegna il quid, ma è stato rivisto il periodo, quei punti; per il resto sono state solo riprese le varie leggi. Quindi non so dare delle differenziazioni; non so se il Consigliere De Grandis ha fatto dei calcoli su quali differenze risulterebbero facendo un calcolo a campione, perché in questo caso è molto difficile dal momento che si tratta di lavoratori autonomi per cui non si può prendere in esame la busta paga e fare un parametro. Almeno, quando mi sono avventurato in questo tipo di inventario mi sono reso conto che ci sono delle difficoltà estreme; in particolare, quando abbiamo voluto trovare dei parametri per certi tipi di assistenza, anche ospedaliera, ci siamo resi conto che è molto difficile arrivare a delle categorie che siano riportabili in legge, perché molto sovente si diventa penalizzanti rispetto a delle situazioni che poi di fatto analizzate, caso per caso, sono abbastanza chiare. Con questo non voglio dire che l'osservazione non sia giusta: ripeto, non ho elementi sufficienti per formalizzare questo emendamento.

Non so se il Consigliere De Grandis può accettare queste giustificazioni.

Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere De Grandis ancora sulla discussione generale, ne ha facoltà.

De Grandis (PRI) - Mi stanno bene alcuni chiarimenti forniti dall'Assessore Rollandin, e dal canto mio mi scuso se non ero presente all'ultima riunione pre-consiliare, per cause indipendenti dalla mia volontà. Poi ho dovuto assentarmi da Aosta, quindi non mi è stato possibile parlare prima di questo problema.

In effetti non sono nemmeno io documentato su quello che è il costo di questo testo di legge, e delle eventuali modifiche, ragione per cui non mi sento di insistere nell'emendamento.

Però, siccome ritengo che la strada sia quella giusta, mi riservo, dopo avere avuto dall'Assessore Rollandin una serie di dati che mi interessano e aver fatto ricerche - d'altro lato - per conto mio, eventualmente in un secondo tempo di proporre una modifica al testo di legge, che per adesso lascio passare.

Presidente - Colleghi, ci sono altri che intendono prendere la parola? Non ci sono altri che chiedono la parola, possiamo passare all'articolato.

Presidente - Do lettura dell'art. 1.

Articolo 1

Alle unità attive dei coltivatori diretti, agli artigiani, titolari d'impresa e rispettivi collaboratori; agli esercenti attività commerciali, titolari e collaboratori d'impresa, è corrisposta un'indennità giornaliera per ricovero ospedaliero dipendente da malattia oppure da incidente per il quale non vi sia responsabilità di terzi.

Sono esclusi i ricoveri ospedalieri per la cura della tubercolosi o per infortuni sul lavoro per i quali provvedano altre leggi.

Presidente - Sull'art. 1 c'è qualche Collega che intende prendere la parola? Nessuno intende prendere la parola.

Ci sono dichiarazioni di voto? Non ce ne sono.

Metto in approvazione l'art. 1.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 2.

Articolo 2

L'importo della indennità giornaliera è parificata a quella dovuta ai lavoratori in agricoltura per inabilità assoluta, per infortunio sul lavoro, di cui all'art. 213 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni.

L'importo è adeguato automaticamente ogni triennio, a norma dell'art. 234 del soprarichiamato D.P.R.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 2.

Il Consiglio approva (con l'astensione del Consigliere De Grandis)

Presidente - Do lettura dell'art. 3.

Articolo 3

L'indennità giornaliera è concessa a partire dal quarto giorno successivo a quello in cui è occorso il ricovero ospedaliero e per un periodo massimo di centoottanta giorni di degenza nell'anno solare.

Essa è liquidata in una unica soluzione, salvo che il ricovero ospedaliero si protragga oltre il novantesimo giorno, nel qual caso la liquidazione del beneficio può avvenire a trimestri posticipati.

In caso di decesso dell'assistibile, l'indennità maturata può essere corrisposta agli eredi, previa presentazione della documentazione prescritta dalle norme che regolano le successioni.

L'indennità giornaliera è concessa con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.

Presidente - C'è qualcuno che chiede la parola sull'art. 3? Nessuno chiede la parola. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ce ne sono.

Metto in approvazione l'art. 3.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 4.

Articolo 4

Gli aspiranti alla concessione dell'indennità giornaliera debbono presentare all'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale domanda in carta libera, a pena di decadenza, entro sei mesi dall'avvenuta dimissione ospedaliera, corredata da una documentazione dell'ospedale o della casa di cura, attestante il periodo di degenza e la natura dell'infermità e dal certificato; di residenza anagrafica in un comune della regione.

Inoltre le categorie interessate debbono produrre:

- i coltivatori diretti, dichiarazione di iscrizione al Servizio dei contributi agricoli unificati della Valle d'Aosta;

- gli artigiani, dichiarazione di iscrizione all'albo regionale delle imprese artigiane;

- gli esercenti attività commerciali, dichiarazione di iscrizione all'elenco nominativo regionale degli esercenti attività commerciali.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 4.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 5.

Articolo 5

Le spese derivanti a carico della Regione dell'applicazione della presente legge graveranno sul capitolo 41450 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981 il cui limite di spesa rimane fissato dalle leggi regionali 5 giugno 1974, n. 16 e 20 giugno 1978, n. 45.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 5.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 6.

Articolo 6

Le norme previste dalla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1981 e da tale data sono abrogati gli articoli 1, 2, 3,4, 5 e 6 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 16 e l'articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1978, n. 45.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 6.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 7.

Articolo 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 7.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Ci sono dichiarazioni di voto? Non ce ne sono. Il Consiglio è chiamato a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge.

Presidente - Proclamo l'esito della votazione concernente l'oggetto n. 23: approvazione del disegno di legge n. 249.

Votazione segreta

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 27

Maggioranza: 14

Voti favorevoli: 24

Voti contrari: 3

Il Consiglio approva.