Objet du Conseil n. 122 du 11 mars 1981 - Resoconto
OGGETTO N. 122/81 - INIZIO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "PREVENZIONE E TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO".
Presidente - La parola all'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, Rollandin.
Rollandin (UV) - Già in una precedente riunione, rispondendo a una interpellanza, avevo fatto presente come la materia al momento attuale sia regolata da diversi istituti e sia regolata da diversi istituti e sia anche legata a competenze che comportano l'interferenza di più Enti: basta ricordare le regolamentazioni dell'ENPI, dell'ANCC, delle competenze statali e dell'Istituto Superiore per la Prevenzione. Il disegno di legge si richiama all'articolato della legge n. 833, che di queste questioni fa menzione in diversi punti e in particolare: nell'art. 4, dove precisa le competenze dello Stato; nell'art. 6 ove precisa le competenze delegate; negli artt. 20, 21 e 24 dove vengono stabiliti i criteri per la definizione di una prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro che sia il più possibile efficiente. Queste norme costituiscono la base per individuare quale sia la possibilità e la competenza regionale di legiferare in materia; si tratta di compiti legati alla istituzione del nuovo servizio che è delegato alla gestione delle U.S.L. e poiché sono di competenza dei Comuni è giusto che sia la U.S.L. a gestirli.
Le norme che ho richiamato vanno ad integrarne altre già vigenti in più regolamenti e sono volte ad assicurare nei diversi luoghi di lavoro una maggiore prevenzione dei possibili incidenti. Per non svuotare questo termine del suo significato, ci si è sforzati di cercare il più possibile un coinvolgimento delle varie parti in questa formulazione, una formulazione che tiene conto del lavoro interregionale, dell'apporto delle forze sindacali e sociali che sono state coinvolte e hanno fatto presenti le loro necessità, tenuto conto anche dello Statuto dei Lavoratori.
Se ne faceva menzione prima, ed è importante soprattutto per il riferimento ad un problema altrettanto serio: nella inaugurazione dell'anno internazionale dell'handicappato si è fatto cenno alla necessità di vedere l'inserimento di persone con menomazioni fisiche e psichiche nell'ambiente di lavoro. Una giusta e adeguata tutela va anche in questa direzione, ed è opportuno quindi anche da parte della Regione un tentativo di puntare su questo tipo di inserimento che superi anche le norme della legge vigente, quindi del collocamento obbligatorio, e porti a un coinvolgimento delle piccole industrie che hanno meno di 35 addetti e dei laboratori di artigianato che potrebbero dare una mano non indifferente in questo campo essendo interessati ad un ambiente di lavoro in grado di predisporre degli strumenti anche per queste persone.
È necessario inoltre intervenire tempestivamente per eliminare i fattori di nocività ambientale, come previsto dall'art. 20: noi abbiamo un servizio, istituito con legge regionale, che prevede dei controlli a livello delle singole aziende. Tale attività era stata svolta in questi anni, in rapporto alla normativa vigente, quindi con dei vincoli abbastanza stretti per cui solo con un coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori dei grossi settori c'era la possibilità di intervenire.
Con questo disegno di legge è fatto obbligo di intervenire per regolamentare e disciplinare gli ambienti di lavoro, al fine di assicurare un ambiente ideale. Anche nell'ultimo congresso che c'è stato a Saint-Vincent e a cui ho partecipato in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, sono emerse queste esigenze fondamentali, cioè di predisporre una normativa che sia il più possibile rigorosa, soprattutto nel pretendere al momento dell'istituzione di un posto di lavoro le condizioni di lavoro ideali, perché altrimenti, se non si tiene conto delle misure preventive che potrebbero essere adottate, il recupero a posteriori diventa estremamente difficoltoso, e quindi oneroso, e questo onere va poi a carico come al solito della collettività. Non faccio riferimento ai convegni che si sono svolti su questa materia e che tendono ad auspicare una normativa che più o meno ricalca quanto noi abbiamo proposto e tiene anche conto delle leggi regionali che già sono state attuate e per altro verso, senza interferire con esse, tiene conto anche delle norme di una legge statale che già avrebbe dovuto essere emanata - la 833 diceva che doveva essere emanata entro la fine del '79 - e che invece stiamo ancora aspettando. Questa legge statale deve dare delle indicazioni di base per evitare che ci siano delle sperequazioni eccessive tra la regolamentazione regionale di una Regione rispetto a un'altra.
A questo disegno di legge sono stati presentati degli emendamenti che in sede di Commissione sono stati già in parte illustrati ma che nel corso dell'esame dell'articolato si vedrà di spiegare meglio; verrà poi distribuita una ulteriore precisazione scritta che chiarifica l'aggancio necessario a livello sostanziale tra questa legge e quella, che dovremmo discutere dopo, dei servizi specifici della Unità Sanitaria Locale. Questo aggancio, a cui si fa riferimento nella nostra legge, poteva dar adito a delle difficoltà di interpretazione negli articoli successivi in cui si parlava di "servizio" in modo equivoco, cioè non facendo riferimento ai servizi specifici dell'Unità Sanitaria Locale. Ma ciò verrà precisato al momento della discussione generale sulla legge, quando saranno anche illustrati gli emendamenti portati e discussi in Commissione.
Posso già anticipare che alcune osservazioni che erano state fatte dal Presidente della Commissione, Péaquin, nella illustrazione degli emendamenti, in parte coincidevano con quelle avanzate dalle organizzazioni sindacali, che sono state sentite e che in una prima riunione avevano chiesto un ulteriore periodo di tempo per potersi fare interpreti delle volontà delle forze lavorative e in particolare per poter discutere questa legge nelle singole aziende, nelle singole fabbriche; ciò è stato poi fatto in un incontro con le forze sindacali che hanno portato osservazioni che hanno permesso di spiegare alcuni degli articoli. Osservazioni sono state portate anche dall'Associazione Industriali, ma di tutto questo farò menzione quando discuteremo il disegno di legge articolo per articolo.
Presidente - Colleghi Consiglieri, vi viene distribuito in questo momento un foglio contenente i due emendamenti che sono stati or ora annunciati dall'Assessore: il primo, riguarda gli artt. 4, 5, 6 e 7 e propone di sostituire le parole "servizio per la prevenzione igiene e medicina del lavoro" con le parole "servizio di cui al precedente art. 3".
Il secondo, è un emendamento all'art. 5, sostitutivo dell'intero 3° comma.
È aperta la discussione generale, a meno che il Consiglio non ritenga opportuno, per non interromperla o per non correre il rischio che ci siano poi delle ripetizioni, sospendere adesso i lavori e iniziare la discussione nel pomeriggio alle ore 16,00.
C'è qualcuno che vuole iscriversi per la discussione generale? Il Consiglio è d'accordo con la proposta di sospendere? Allora, colleghi Consiglieri, interrompiamo qui i nostri lavori; essi riprenderanno alle ore 16,00 con l'inizio della discussione generale sull'oggetto n. 22.
La seduta è sospesa.
La seduta termina alle ore 12,25.
