Objet du Conseil n. 1853 du 25 février 2016 - Resoconto
OGGETTO N. 1853/XIV - Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa), e alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 9 (Disposizioni per il finanziamento regionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo)".
Viérin M. (Presidente) - Punto n. 55 dell'ordine del giorno. La parola al collega Restano.
Restano (UV) - Grazie Presidente.
Il disegno di legge reca modificazioni alla legge n. 32/2001 (Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa) e alla legge regionale n. 9/2005, che riguarda il soccorso sulle piste di sci di fondo, con un particolare riferimento all'organizzazione e alla gestione del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo.
Il disegno si può sostanzialmente dividere in due parti:
- una che riguarda gli articoli 1 e 2 che modificano "l'obbligo" da parte della Regione di corrispondere le spese di soccorso in "possibilità" sia per le piste di discesa, sia per quelle di fondo;
- gli articoli da 3 a 7 rivedono le modalità di soccorso nel settore dello sci di fondo, partendo da una manutenzione della legge di riferimento. Pare doveroso evidenziare che, relativamente alle piste di fondo, si è arrivati a questa proposta normativa previa sollecitazione degli enti gestori, che evidenziavano - così come confermato in sede di audizione - l'assoluta necessità di semplificare la legge regionale in maniera da rendere il servizio di soccorso sulle piste meno oneroso, ma soprattutto più efficace di quello attuale. Nel corso degli anni sono infatti emerse delle criticità legate alla lunghezza dei percorsi, a volte superiori ai 20-30 e anche 40 chilometri e all'impossibilità materiale di monitorare costantemente le piste e, di conseguenza, di poter intervenire con tempestività. A tale proposito, va precisato che in via sperimentale in due stazioni sciistiche (Saint-Barthélemy e Brusson) durante la stagione invernale 2014-2015 si sono introdotti dei pannelli segnaletici lungo le piste che permettono agli utenti di chiamare telefonicamente i soccorsi e di indicare con precisione il punto dove si trovano, richiamando il numero indicato sull'ultimo cartello che hanno superato.
In particolare, il disegno di legge rinvia ad apposita deliberazione della Giunta regionale l'individuazione delle linee di indirizzo e le modalità per l'organizzazione del soccorso sulle piste, affinché dia attuazione al principio di razionalizzazione delle attività e dei costi gestionali del servizio di soccorso, favorendo inoltre un coordinamento tra i comprensori sciistici. Ciò potrà avvenire tramite servizi in regime di reperibilità degli addetti al soccorso, o introducendo i sistemi di allerta delle emergenze, con pannelli di segnalazione sulle piste come sperimentato favorevolmente a Saint-Barthélemy e Brusson, come già detto in precedenza. La proposta di deliberazione della Giunta dovrà tenere conto, così com'è stato fatto in norma, di tutto quanto sopra detto, ma anche dell'analisi dei report riguardanti i soccorsi effettuati sulle piste durante le stagioni 2012, 2013 e 2014, dove il numero medio di interventi espletati sulle 22 piste è inferiore al numero di 40, pari a 2 interventi annui a pista.
Gli articoli 1 e 2 sostituiscono rispettivamente l'articolo 1 della legge n. 32/2001 e l'articolo 1 della legge n. 9/2005, chiarendo che le spese per le infrastrutture, per le attrezzature e per la gestione del servizio di soccorso sulle piste di discesa e di fondo sono a carico del gestore delle piste stesse. Gli articoli precisano inoltre la possibilità della Regione di intervenire a sostegno di tali spese, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in considerazione del rilevante interesse pubblico che riveste il servizio di soccorso.
L'articolo 3 sostituisce l'articolo 2 della legge n. 9/2005, come già detto in precedenza, e introduce sostanziali modifiche al modello di gestione del soccorso attualmente in vigore, indicando che la responsabilità gestionale del soccorso sulle piste di sci di fondo è affidata ai gestori e ai soggetti dagli stessi all'uopo incaricati. L'inserimento della figura dell'incaricato della gestione del servizio di soccorso favorisce il coordinamento tra stazioni e la gestione di più piste in località diverse, ma curate da un unico ente gestore. L'articolo prevede le modalità telematiche per la comunicazione delle date di apertura e chiusura al pubblico delle piste e rinvia, come già detto, alla deliberazione della Giunta regionale l'individuazione delle linee di indirizzo e delle modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio, al fine di contenere le spese e razionalizzare le attività. È introdotto inoltre il regime di reperibilità per gli addetti al soccorso ove le condizioni di affluenza e difficoltà delle piste lo permettano.
L'articolo 4 sostituisce l'articolo 3 della predetta legge, chiarendo in particolare che la spesa destinata al funzionamento del servizio di soccorso è ripartita dalla Giunta regionale tenuto conto della lunghezza delle piste regolarmente classificate e del periodo di apertura, che non deve comunque essere inferiore a 30 giorni in presenza di sufficienti condizioni di innevamento e fatte salve le esigenze di sicurezza.
L'articolo 5 reca modificazioni all'articolo 4 della legge n. 9/2005, semplificando le modalità di liquidazione della spesa di cui all'articolo 3 della predetta legge. In particolare, il pagamento dell'eventuale contributo destinato al funzionamento del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo avverrà in un'unica soluzione entro la fine dell'anno successivo a quello della domanda, in ragione dei principi di efficienza della spesa e certezza delle liquidazioni. Grazie.
Presidente - C'è qualcuno che vuole intervenire in discussione generale? Nessuno. Chiudiamo la discussione generale. Per dichiarazione di voto, la parola al collega Gerandin.
Gerandin (UVP) - Merci Président.
Solo per dire che noi su questo testo ci asterremo per il semplice fatto che se, da una parte, indubbiamente si semplifica, per quello che riguarda gli enti gestori, l'obbligo di avere tutta una serie di figure per il soccorso e quant'altro, dall'altra, ci preoccupa molto che all'articolo 1 - quello in cui era previsto che la Regione assumeva a proprio carico le spese necessarie per assicurare l'effettuazione del servizio di soccorso - in questo momento sia stata ridotta la possibilità di intervenire dato che si dice: "nei limiti delle risorse finanziarie, può intervenire a sostegno delle spese di cui al comma 1...". Noi pensiamo che in questo momento in cui c'è grande difficoltà per gli enti gestori non è un bel segnale, nel senso che è pur vero che negli anni abbiamo avuto un continuo decremento degli aiuti, ma quanto meno qualcosa c'era, questa a me pare che sia l'anticamera per dire: "ognuno se la sbrogli alla sua maniera e chi si è visto si è visto". Grazie.
Presidente - La parola alla Consigliera Morelli.
Morelli (ALPE) - Merci Président.
Il nostro sarà un voto favorevole confermando quanto abbiamo già detto in Commissione, pur condividendo le preoccupazioni per la situazione di difficoltà, tra l'altro, espressa in Commissione dal Presidente delle società degli impianti a fune. Se da un lato è vero che con questa modifica di legge le spese del soccorso andranno a gravare sulle società degli impianti, è anche vero che però rimane la possibilità per la Regione di contribuire compatibilmente naturalmente con le disponibilità finanziarie della Regione, che anche queste non sono così rosee.
Per quanto riguarda la modifica invece per le piste di fondo, il nostro voto è favorevole anche in virtù del fatto che in audizione proprio è stata sostenuta con molta convinzione questa modifica poiché le norme precedenti erano norme complesse, onerose per le società di gestione delle piste di fondo e, visto poi il numero esiguo di incidenti, anche sostanzialmente ingiustificate. Il nostro quindi è un voto favorevole.
Presidente - La parola al collega Cognetta.
Cognetta (M5S) - Grazie Presidente.
Per annunciare il nostro voto contrario a questo provvedimento. Noi crediamo che con questo provvedimento affossiamo ancora di più le piccole stazioni, di conseguenza, visti i problemi economici che già ci sono, non ci sembra il caso di caricare ulteriormente di costi società che hanno già grossi problemi. La nostra posizione quindi resta questa.
Presidente - Grazie. Non ci sono altre dichiarazioni di voto, mettiamo in votazione l'atto. La votazione è aperta sull'articolo 1. La votazione è chiusa.
Presenti: 34
Votanti: 27
Favorevoli: 25
Contrari: 2
Astenuti: 7 (Bertschy, Fabbri, Gerandin, Grosjean, Nogara, Rosset, Laurent Viérin)
Il Consiglio approva.
Articolo 2. Possiamo dare lo stesso risultato? Dichiaro aperta la votazione sull'articolo 2. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 28
Favorevoli: 26
Contrari: 2
Astenuti: 7 (Bertschy, Fabbri, Gerandin, Grosjean, Nogara, Rosset, Laurent Viérin)
Il Consiglio approva.
Articolo 3. Stesso risultato. Articolo 4. Stesso risultato. Articolo 5. Stesso risultato. Articolo 6. Stesso risultato. Articolo 7. Stesso risultato. Articolo 8. Stesso risultato. Metto ora in votazione la legge nel suo complesso. Dichiaro aperta la votazione. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 28
Favorevoli: 26
Contrari: 2
Astenuti: 7 (Bertschy, Fabbri, Gerandin, Grosjean, Nogara, Rosset, Laurent Viérin)
Il Consiglio approva.