Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 14 du 13 janvier 1981 - Resoconto

OGGETTO N. 14/81 - RIAPPROVAZIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI E FOSSILI".

Presidente - Relatore è l'Assessore all'Agricoltura e Foreste Marcoz, che ha facoltà di svolgere la relazione.

Marcoz (UV) - La Commissione di coordinamento ha fatto rilevare all'art. 5 della legge, che prima recitava: "Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della presente legge gli agenti del Corpo Forestale Valdostano, gli organi di polizia locale e, su richiesta del Presidente della Giunta, gli organi di pubblica sicurezza", che era superfluo mettere quest'ultima parte, che addirittura dicono sia censurabile. Quindi, come Giunta, chiediamo la riapprovazione del disegno di legge con la modifica all'art. 5 e col testo che segue: "Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della presente legge gli organi del Corpo Forestale Valdostano e gli Organi di polizia locale".

Presidente - È aperta la discussione generale. Trattasi di disegno di legge modificato. Lo riapproviamo in tutti i suoi articoli. Qualcuno chiede la parola in sede di discussione generale?

Ci sono dichiarazioni di voto? Non vi sono dichiarazioni di voto, passiamo all'articolato.

Presidente - Do lettura dell'art. 1:

"Ai fini di una migliore conservazione del paesaggio e del patrimonio naturalistico della Regione, ferme restando le vigenti norme in materia di miniere, cave e torbiere, l'estrazione e l'asportazione di minerali e fossili a fini diversi da quelli indicati negli artt. 1 e seguenti del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 è disciplinata dalle norme della presente legge".

Presidente - Pongo in votazione l'art. 1.

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 2:

"L'estrazione di minerali e fossili ai fini di cui all'art. 1 della presente legge è consentita subordinatamente all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Resta salva e impregiudicata la necessità del consenso del proprietario o titolare d'altro diritto reale o del conduttore del fondo per l'estrazione e l'asportazione dei minerali e fossili".

Presidente - Pongo in votazione l'art. 2.

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 3:

"Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, può vietare o limitare l'estrazione di minerali e fossili in determinate zone, con eventuale deroga per motivi di studio, sentito il parere degli Ufficio competenti e, se ritenuto necessario, di un esperto in materia".

Presidente - Pongo in votazione l'art. 3

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 4:

"Nell'estrazione di minerali e fossili è consentito l'impiego dell'usuale attrezzatura costituita da mazze e martelli fino a Kg. 3, scalpelli fino a 40 cm., badili, piccozze ed altri utensili con lunghezza non superiore a mt. 1,60 con esclusione di macchine perforatrici, materiali esplosivi e leve idrauliche, salvo particolare autorizzazione dell'Assessore Regionale all'Agricoltura e Foreste per la raccolta per comprovati motivi scientifici e didattici.

Il luogo di estrazione deve essere rimesso in pristino stato dopo ogni accesso con l'obbligo della ricomposizione del manto vegetale e di ogni altro opportuno rimodellamento da adeguarsi alle particolari caratteristiche della zona".

Presidente - Pongo in votazione l'art. 4

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 5 nella versione modificata:

"Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della presente legge gli agenti del Corpo Forestale Valdostano e gli organi di polizia locale".

Presidente - Pongo in votazione l'art. 5 così modificato.

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 6:

"Per la violazione delle disposizioni della presente legge, oltre al ritiro dell'eventuale autorizzazione e alla confisca amministrativa dei minerali estratti e dell'attrezzatura non consentita, fatte salve le norme in materia di esplosivi, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da £. 20.000 a £. 60.000 per l'estrazione di minerali o fossili senza il consenso del proprietario o titolare di altro diritto reale e del conduttore del fondo;

b) da £. 500.000 a £. 1.500.000 per l'estrazione di minerali o fossili con l'impiego di macchine perforatrici, materiale esplosivo e leve idrauliche;

c) da £. 50.000 a £. 150.000 per l'estrazione di minerali o fossili con l'impiego di altre attrezzature non consentite dalle norme della presente legge;

d) da £. 50.000 a £. 150.000 per chi, nell'estrazione di minerali o fossili, non abbia provveduto alla ricomposizione del manto vegetale e di ogni altro rimodellamento da adeguarsi alle particolari caratteristiche della zona.

Con successivo decreto del Presidente della Giunta verrà di volta in volta stabilita la destinazione o l'impiego del materiale sequestrato".

Presidente - Pongo in votazione l'art. 6.

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 7:

"Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni della legge statale 24 dicembre 1975, n. 706.

I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni qualora l'accertamento dell'infrazione sia avvenuto ad opera di agenti comunali e, negli altri casi, dalla Regione".

Presidente - Pongo in votazione l'art. 7.

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 8:

"I proventi delle sanzioni amministrative di spettanza regionale saranno introitati al Capitolo 7700 'Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni' della parte Entrata del Bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 ed ai corrispondenti capitoli di Bilancio per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta".

Presidente - Pongo in votazione l'art. 8.

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Il Consiglio è chiamato ad esprimersi per votazione segreta sul complesso del disegno di legge.

Votazione segreta

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.