Objet du Conseil n. 117 du 27 mars 1975 - Verbale
OGGETTO N. 117/75 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLO STATUTO REGIONALE. DISCUSSIONE GENERALE.
Gli articoli 28, 30 e 42 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta sono volti ad assicurare al popolo valdostano la partecipazione - seppure in differenti forme e per differenti scopi - all'attività legislativa dell'ente esponenziale della Comunità.
Infatti, il primo, collegandosi con l'articolo 27 dello Statuto, sancisce il potere di iniziativa legislativa del popolo; il secondo il potere del popolo di interferire sulla produzione legislativa dell'organo rappresentativo, con la possibilità di caducare disegni di legge adottati da detto organo; il terzo, infine, con il subordinare l'emanazione di norme legislative in materia di enti locali alla consultazione delle popolazioni interessate.
Si è, pertanto, predisposto l'allegato disegno di legge, che segue il seguente ordine: 1) referendum ex articolo 30 Stat.; 2) consultazione delle popolazioni a norma dell'articolo 42 Stat.; 3) iniziativa legislativa del popolo.
1) Referendum ex articolo 30 dello Statuto.
È noto che in dottrina il referendum ex articolo 30 dello Statuto valdostano - così come quello ex articolo 32 dello Statuto sardo - è considerato non un referendum abrogativo, del tipo di quello previsto dall'articolo 75 della Costituzione, bensì un referendum sospensivo (analogo, nelle finalità a quello di cui all'articolo 138 Cost., concernente le leggi costituzionali).
Tuttavia, pur dovendosi ammettere che l'interpretazione letterale della norma (confortata altresì da considerazioni di carattere sistematico, come acutamente nota l'Onida) non può che suffragare tale tesi, si deve rilevare che, sul piano pratico e funzionale, essa presenterebbe non pochi inconvenienti.
La sospensione dell'entrata in vigore di tutte le norme legislative regionali - con la sola eccezione di quelle tributarie e di approvazione dei bilanci, ma, ovviamente, comprese quelle di cui al terzo comma dell'articolo 31 Stat. - comporterebbe evidenti disfunzioni dell'attività regionale nei suoi aspetti più significanti. A parte, poi, la macchinosità della doppia pubblicazione dei testi nel Bollettino Ufficiale.
Pertanto, il meccanismo previsto in campo nazionale soltanto per alcune leggi costituzionali (non approvate, in seconda votazione, da entrambe le Camere con la maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti), se ha una sua ragion d'essere per norme cui la Costituzione attribuisce particolari forza ed importanza (si pensi, ad esempio, alle modifiche della Costituzione medesima), non approvate con maggioranza qualificata, e che, per ciò stesso, sono ben poco frequenti, non può certamente applicarsi sic et simpliciter al caso dell'articolo 30 dello Statuto valdostano, senza provocare grave turbamento all'attività legislativa della Regione.
Del resto, non differentemente è stata risolta la questione in Sardegna - il cui Statuto, come si è detto, ha una norma analoga a quella qui esaminata -, dove la legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 sul referendum popolare ha qualificato e disciplinato il referendum su disegni di legge adottato dal Consiglio come abrogativo.
2) Consultazione delle popolazioni a norma dell'articolo 42 dello Statuto.
Lo Statuto non reca espressamente, al riguardo, il termine "referendum". Ma non sembra che altro significato possa darsi all'espressione "sentite le popolazioni interessate".
3) Iniziativa legislativa del popolo.
In verità, esistono già al riguardo alcune disposizioni regionali, ed esattamente quelle di cui all'articolo 28 dell'attuale regolamento interno per il funzionamento del Consiglio.
Tuttavia, sia pur per questioni di forma (la materia va regolata nella forma tipica delle norme di attuazione dello Statuto, di competenza regionale, vale a dire la legge, salvo che - come appunto all'articolo 19 Stat. - non sia diversamente disposto; la sedes materiae - conformemente a quanto statuito con la legge dello Stato 25 maggio 1970, n. 532 - rende preferibile l'unicità del testo legislativo per le varie espressioni di partecipazione popolare) sia per questioni di contenuto (le norme del Regolamento interno non possono disciplinare tutti gli aspetti dell'iniziativa, specie nelle parti di dettaglio), appare opportuno inserire accanto alle norme sui referendum quelle sulla iniziativa legislativa del popolo, che ricalcano ed integrano le anzidette norme regolamentari.
Il quadro che ne deriva si presenta, quindi, come un organico corpus di disposizioni sulle manifestazioni della partecipazione del popolo valdostano alla vita pubblica della Regione nel suo settore più qualificante.
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Disegno di legge n. 92
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ................................................ n. ............ : "NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLO STATUTO SPECIALE PER LA VALLE D'AOSTA E SULL'INIZIATIVA LEGISLATIVA DEL POPOLO VALDOSTANO".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
Referendum abrogativo previsto dall'articolo 30 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
Articolo 1
Il Presidente della Giunta regionale deve indire il referendum previsto dall'articolo 30 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, deliberato dalla Giunta regionale per promuovere l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale nei modi e nei termini di cui all'articolo 11.
Dell'iniziativa è dato annuncio, entro cinque giorni dalla deliberazione di cui al comma precedente, nel Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione - preceduta dalla formula "Volete che sia abrogata..." - della legge che si intende sottoporre a referendum abrogativo e del numero del Bollettino Ufficiale nel quale la legge stessa è stata pubblicata. Quando si richiede referendum per abrogazione parziale, deve essere indicato il numero dell'articolo o degli articoli oppure del comma o dei commi di cui si propone l'abrogazione.
Qualora l'abrogazione riguardi soltanto uno o più commi di uno o più articoli, dovrà essere aggiunta anche la trascrizione integrale del testo delle disposizioni delle quali si proponga l'abrogazione.
Articolo 2
La richiesta di referendum popolare di cui all'articolo 1 della presente legge, da parte di almeno dodici Consiglieri regionali; con l'indicazione della legge regionale o degli articoli di essa, di cui si promuove l'abrogazione, è presentata alla Presidenza del Consiglio regionale, che la comunica entro quindici giorni al Consiglio in seduta pubblica, nel corso della quale deve essere accertata la legalità della richiesta. Effettuato tale accertamento con esito positivo, il Presidente del Consiglio trasmette la richiesta di referendum, entro cinque giorni dalla seduta, al Presidente della Giunta regionale, il quale indice il referendum nei modi e nei termini di cui all'articolo 11.
Si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo precedente. I termini ivi menzionati decorrono dalla trasmissione della richiesta di cui al comma precedente.
Articolo 3
Al fine di raccogliere le firme di almeno quattromila elettori necessarie per il referendum popolare di cui all'articolo 1 della presente legge, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a quattro, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Valle d'Aosta, alla Cancelleria del Tribunale di Aosta, che ne dà atto con verbale - copia del quale viene rilasciata ai promotori medesimi - e ne dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
Si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 1. I termini decorrono dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
Articolo 4
Nel caso previsto dall'articolo 3 della presente legge, devono essere usati, per la raccolta delle firme, fogli di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, ciascuno dei quali deve contenere, all'inizio della prima facciata, la dichiarazione della richiesta di referendum, con le indicazioni prescritte dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 1.
Successivamente alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, i fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati, a cura di uno o più promotori o di qualsiasi elettore, alla Cancelleria del Tribunale di Aosta. Il Cancelliere del Tribunale appone sui fogli il bollo della Cancelleria, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla ricezione.
Articolo 5
Non può essere presentata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi per le elezioni del Consiglio. La disposizione vale anche per i casi previsti negli articoli 1 e 2.
Articolo 6
Le firme apposte sui fogli vidimati a norma del secondo comma dell'articolo 4 della presente legge devono essere autenticate da un Notaio oppure dal Sindaco o dal Segretario del Comune di residenza.
I richiedenti che non siano in grado - perché menomati, anche temporaneamente, o analfabeti - di apporre la propria firma possono ugualmente manifestare la loro volontà attraverso la dichiarazione di un pubblico ufficiale legittimato all'autenticazione delle firme.
Articolo 7
I fogli contenenti le firme, o le dichiarazioni sostitutive di cui al secondo comma dell'articolo precedente, ed i certificati elettorali dei sottoscrittori, o dei richiedenti mediante le dette dichiarazioni sostitutive, devono essere depositati presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli anzidetti a norma dell'articolo 4, secondo comma, della presente legge.
Tale deposito deve essere effettuato da almeno due dei promotori, i quali rendono al Cancelliere del Tribunale dichiarazione relativa al numero delle firme raccolte.
Il Cancelliere rilascia ricevuta, nella quale deve essere indicato il numero delle firme raccolte.
Nei casi previsti dagli articoli 1 e 2, il deposito della richiesta di referendum, ai fini di cui al terzo comma dell'articolo 9, è effettuato a cura del Presidente della Giunta regionale, a mezzo di persona all'uopo delegata, entro dieci giorni dalla deliberazione di cui all'articolo 1 o dalla trasmissione della richiesta di cui all'articolo 2.
Articolo 8
Salvo il disposto dell'articolo 5 della presente legge, tutte le richieste di referendum devono essere depositate presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta in ciascun anno dal primo gennaio al 30 settembre.
Il Presidente del Tribunale di Aosta, entro cinque giorni dal deposito della richiesta, istituisce, nell'ambito del tribunale medesimo, un ufficio regionale per il referendum popolare.
Articolo 9
Nei dieci giorni successivi alla scadenza del 30 settembre, l'Ufficio regionale per il referendum popolare, costituito presso il Tribunale di Aosta a norma dell'articolo 8 della presente legge, esamina tutte le richieste di iniziativa popolare depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, compresa la cognizione della ammissibilità.
Entro il 10 novembre l'Ufficio regionale per il referendum popolare rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste di iniziativa popolare, assegnando ai presentatori un termine, per l'inoltro di controdeduzioni circa le irregolarità contestate.
Sempre entro il 10 novembre l'Ufficio regionale per il referendum popolare propone, con ordinanza, la concentrazione delle richieste - comprese quelle di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge - che rivelano uniformità o analogia di materia, assegnando un termine per le eventuali opposizioni alla proposta.
Le ordinanze di cui ai due commi precedenti devono essere notificate, entro cinque giorni, ai presentatori, a mezzo di Ufficiale Giudiziario.
Articolo 10
La scadenza del termine fissato nell'ordinanza non può essere successiva al 30 novembre, sia nel caso del terzo comma che nel caso del quarto comma dell'articolo precedente.
Sia le controdeduzioni che le opposizioni devono essere presentate per iscritto all'Ufficio regionale per il referendum popolare.
Successivamente alla scadenza del termine fissato nella ordinanza ed entro il 31 dicembre, l'Ufficio regionale per il referendum popolare decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimità di tutte le richieste depositate, provvedendo alla concentrazione di quelle tra esse che rivelano uniformità o analogia di materia e mantenendo distinte le altre che non presentino tali caratteri. L'ordinanza definitiva deve essere comunicata e notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 9, ultimo comma, della presente legge e trasmessa, negli stessi termini, al Presidente della Giunta regionale.
Articolo 11
Il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla ricezione dell'ordinanza definitiva di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente e, in ogni caso, nel periodo compreso fra il 1 e il 16 gennaio, indice, con decreto, il referendum, fissando la convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 1 maggio ed il 30 giugno.
Il decreto deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni dalla data della sua emanazione.
In caso di più referendum, saranno emanati tanti decreti quanti sono i referendum richiesti; i decreti rispetteranno l'ordine cronologico della presentazione delle singole richieste.
Articolo 12
Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio, il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto del Presidente della Repubblica di cui al terzo comma dell'articolo 48 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere a datare dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data delle elezioni.
Non può effettuarsi referendum nella stessa data di svolgimento di elezioni per le Camere del Parlamento nazionale o di referendum disciplinati dalla legge dello Stato 25 maggio 1970, n. 352.
Articolo 13
Qualora siano stati richiesti, nei termini di cui al primo comma dell'articolo 8 e non siano stati unificati, a norma del terzo comma dell'articolo 10, due o tre referendum per l'abrogazione di leggi regionali diverse, essi si svolgono contemporaneamente.
Qualora i referendum richiesti siano più di tre, quelli che, in ordine cronologico - e, a parità di data, numerico - dei decreti di cui all'articolo 11, risulteranno successivi al terzo, si svolgeranno in successive convocazioni a gruppi di tre.
Articolo 14
Le schede per il referendum sono di carta consistente e di tipo unico: sono fornite dalla Presidenza della Giunta regionale, con le caratteristiche analoghe a quelle indicate nell'articolo 35 della legge dello Stato 25 maggio 1970, n. 352, e nelle tabelle C e D annesse a detta legge.
Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sulle quali si vota nello stesso giorno.
L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita copiativa fornitagli dal personale dell'Ufficio di sezione un segno sulla risposta al quesito, di cui al secondo comma, da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.
Articolo 15
La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle medesime disposizioni concernenti l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.
I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto o del primo dei decreti di cui all'articolo 11 e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.
Articolo 16
Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni dell'Ufficio regionale per il referendum popolare, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo o supplente di ognuno dei gruppi consiliari regionali e - in caso di referendum di iniziativa popolare - anche un rappresentante effettivo o supplente dei promotori del referendum.
Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del capo gruppo consiliare e, rispettivamente, dei promotori di cui all'articolo 3.
Articolo 17
Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli Uffici di sezione per il referendum di tutti i Comuni della Valle d'Aosta, l'Ufficio regionale per il referendum popolare, di cui al secondo comma dell'articolo 8, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e, se esso costituisce almeno un terzo dell'intero elettorato regionale, dà altresì atto dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
L'Ufficio regionale per il referendum popolare dichiara non valido il referendum se non vi ha partecipato almeno un terzo degli elettori.
Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta agli atti dell'Ufficio, uno viene depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta ed uno viene trasmesso al Presidente della Giunta regionale.
Al verbale che resta agli atti dell'Ufficio regionale per il referendum popolare vanno allegati i verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il referendum ed i documenti annessi.
I delegati o i promotori della richiesta di referendum hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta.
Articolo 18
Il Tribunale di Aosta, appena in possesso del verbale di cui al terzo comma dell'articolo 17, procede, in pubblica adunanza, presieduta dal Presidente del Tribunale e costituita da tutti i componenti dell'Ufficio regionale per il referendum popolare, con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Aosta e con l'assistenza, per l'esecuzione materiale dei calcoli, di esperti designati dallo stesso Presidente del Tribunale, all'accertamento del numero dei votanti, della somma dei voti validi favorevoli e dei voti contrari e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.
Articolo 19
Il risultato del referendum, salvo quanto disposto dall'articolo 17, secondo comma, è favorevole all'abrogazione se, considerando i voti validi, si è avuto un numero di voti affermativi, cioè favorevoli all'abrogazione, maggiore dei voti negativi, cioè contrari all'abrogazione. È contrario all'abrogazione in ogni altro caso.
Articolo 20
Le funzioni di segretario dell'adunanza di cui all'articolo 18 sono esercitate dal Cancelliere capo del Tribunale di Aosta, che redige il verbale delle operazioni in tre esemplari. Un esemplare è depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta, gli altri due sono trasmessi, rispettivamente, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale.
Articolo 21
Il Tribunale di Aosta, nell'adunanza di cui all'articolo 18, decide, prima di procedere alle operazioni ivi previste, sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati all'Ufficio regionale per il referendum popolare.
Articolo 22
Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione, il Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dalla proclamazione del risultato, dichiara, con decreto, l'abrogazione della legge regionale o delle disposizioni di essa sottoposte a referendum.
Il decreto è pubblicato entro cinque giorni nel Bollettino ufficiale della Regione. Di esso si dà notizia al Rappresentante del Ministero dell'Interno, Presidente della Commissione di Coordinamento, di cui all'articolo 45 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, e si dà avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Articolo 23
L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Articolo 24
Nel caso che il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione di una legge regionale o di alcune sue disposizioni, ne è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La legge o singole disposizioni di essa sottoposte a referendum e non abrogate non possono essere nuovamente sottoposte a referendum, prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di effettuazione del precedente referendum.
Articolo 25
Se prima della data dello svolgimento del referendum, la legge o le singole disposizioni di essa cui il referendum si riferisce siano state abrogate, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dispone che le relative operazioni non abbiano più corso ed invita l'Ufficio regionale per il referendum popolare a prenderne atto.
TITOLO II
Referendum consultivo previsto dall'articolo 42 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
Articolo 26
Agli effetti dell'articolo 42 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, le popolazioni interessate si sentono interpellando con referendum gli elettori iscritti nelle liste dei Comuni di cui si intende variare la circoscrizione o la denominazione.
Articolo 27
I quesiti da sottoporre a referendum per l'istituzione di nuovi Comuni o per la modificazione delle circoscrizioni comunali o della denominazione di Comuni devono essere espressi, rispettivamente, con le seguenti formule:
a) "Volete che il territorio della frazione (o delle frazioni)... sia separato dal Comune (o dai Comuni) di... per formare Comune a sé stante?"; oppure "Volete che i Comuni di... siano fusi tra loro per costituire insieme un nuovo Comune?";
b) "Volete che il territorio della frazione (o delle frazioni)... sia separato dal Comune di... per entrare a far parte integrante del Comune di...?";
c) "Volete che la denominazione del Comune di... sia mutata in quella di...?".
Le formule sono completate con le indicazioni del caso. Nel caso sub a) del comma precedente, deve essere inserita anche l'indicazione del nome del nuovo Comune del quale si propone l'istituzione per separazione o per fusione.
Articolo 28
Il referendum di cui ai due articoli precedenti è indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale, ad iniziativa della Giunta regionale o di membri del Consiglio regionale oppure del popolo valdostano, secondo le norme degli articoli 27 e 28 dello Statuto speciale per Valle d'Aosta, nonché degli articoli 26, 27 e 28 del Regolamento interno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, approvato nelle adunanze consiliari del 16 ottobre e 21 novembre 1970.
Articolo 29
Se l'esito del referendum consultivo di cui all'articolo 26 della presente legge è favorevole, la Giunta regionale provvede a presentare al Consiglio la proposta di legge di cui all'articolo 42 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, in armonia con i risultati del referendum, entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato del medesimo.
Articolo 30
Per quanto non previsto dal presente Titolo, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al Titolo I.
TITOLO III
Iniziativa del popolo valdostano nella formazione delle leggi regionali.
Articolo 31
La proposta, da parte di almeno tremila elettori, di disegni di legge ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, deve essere presentata - corredata delle firme e dei certificati elettorali dei proponenti - al Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.
Per quanto riguarda l'autenticazione delle firme e le eventuali dichiarazioni sostitutive, si applica quanto previsto dall'articolo 6 della presente legge.
Articolo 32
Il Presidente del Consiglio regionale trasmette ai Consiglieri copia conforme dei disegni di legge di iniziativa popolare e li iscrive all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla data della loro presentazione, per la preliminare trattazione da parte del Consiglio, che li sottoporrà, poi, all'esame della Giunta e della Commissione o delle Commissioni consiliari competenti.
Articolo 33
Spetta al Consiglio regionale provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti, al fine di accertare la regolarità della richiesta.
Per le proposte viziate da irregolarità sanabili nella presentazione della documentazione, il Consiglio regionale può stabilire un termine di trenta giorni per la sanatoria, dandone notizia, tramite il proprio Ufficio di Presidenza, al Presidente della Giunta regionale, il quale è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai promotori dell'iniziativa popolare, perché provvedano a sanare le irregolarità riscontrate dal Consiglio.
Articolo 34
Il Consiglio regionale deve prendere una decisione definitiva in merito ai disegni di legge di iniziativa popolare entro sei mesi dalla data di presentazione dei disegni di legge medesimi alla Presidenza del Consiglio.
Articolo 35
Il disegno di legge di iniziativa popolare deve essere redatto in articoli.
Articolo 36
I fogli recanti le firme - analoghi a quelli indicati nell'articolo 4 della presente legge - devono riprodurre il testo del disegno di legge ed essere vidimati secondo il disposto del citato articolo 4.
Non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre sei mesi prima della presentazione della proposta.
Articolo 37
Se il testo del disegno di legge supera le tre facciate di ogni foglio, esso va unito a quello contenente le firme, in modo che non possa esserne distaccato, e da vidimarsi contemporaneamente a quello.
Articolo 38
Qualora, in caso di rinnovazione del Consiglio regionale, sulla proposta d'iniziativa popolare non sia stata adottata la decisione di cui all'articolo 34 della presente legge, la proposta medesima si intende automaticamente sospesa.
Il Presidente del nuovo Consiglio regionale, indipendentemente dallo stadio di esame al quale la proposta sospesa era pervenuta nella precedente legislatura, deve, non oltre sei mesi dalla data della prima convocazione del Consiglio stesso, iniziare nuovamente l'iter del procedimento previsto dall'articolo 32 della presente legge.
TITOLO IV
Disposizioni finali.
Articolo 39
Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le norme per la elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta e le altre disposizioni da esse richiamate.
Articolo 40
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 51 e 52 della legge dello Stato 25 maggio 1970, n. 352, concernenti, rispettivamente, le disposizioni penali e la regolamentazione della propaganda in occasione dei referendum previsti dalla Costituzione della Repubblica.
Articolo 41
Le spese per lo svolgimento dei referendum di cui al Titolo I della presente legge sono a carico della Regione.
Articolo 42
Le spese per lo svolgimento dei referendum di cui al Titolo II della presente legge sono a carico per metà dei Comuni interessati, in proporzione alla rispettiva popolazione, e per metà della Regione.
Caveri (U.V.) - Dunque, esaurite le interpellanze, passiamo alla legge sul referendum previsto dallo Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
Per questo problema la Commissione Affari Generali, in considerazione delle perplessità manifestatesi in seno alla Commissione stessa in ordine ad alcuni principi ispiratori di detto disegno di legge - perplessità che risultano condivise dalla Giunta regionale -, ha espresso il parere che il Consiglio debba procedere in aula a una discussione per approfondire i punti di maggiore incertezza allo scopo di trarre gli orientamenti che possano servire da guida per la Giunta o alla Commissione competente per la stesura del testo definitivo.
La discussione è aperta. Chi domanda la parola? Il Presidente della Giunta.
Andrione (U.V.) - Si tratta, com'è noto, di un disegno di legge di attuazione dello Statuto, attuazione che è stata troppo lungamente rinviata e che riteniamo importante per far sottolineare i concetti di partecipazione popolare all'amministrazione della cosa pubblica e di concezione federalista dell'amministrazione, dove il controllo viene esercitato dal Popolo sulle decisioni e sugli atti formali legislativi del Consiglio regionale.
In ordine ad alcuni emendamenti migliorativi proposti già per la discussione in precedenti riunioni del Consiglio regionale dal Gruppo Comunista, abbiamo avuto modo di dichiarare di essere d'accordo e penso che accoglieremo le loro istanze nel corso della discussione.
Per quanto riguarda invece un punto che è stato lungamente dibattuto in Commissione Affari Generali, che è quello del diritto di iniziativa al referendum - cioè i 4.000 elettori, la Giunta regionale e un terzo dei Consiglieri, cioè 12 Consiglieri -, la Giunta fa notare che la dizione del disegno di legge presentato è esattamente quella prevista dall'articolo dello Statuto che istituisce il referendum. Noi non abbiamo delle paure nell'affermare che questo diritto di iniziativa potrebbe benissimo essere lasciato anche alla Giunta e a 12 Consiglieri, in quanto 12 Consiglieri rappresentano, se non vado errato, più di 22 mila voti... 24 mila voti, quindi sei volte tanto il numero richiesto di firme. La Giunta dovrebbe rappresentare addirittura la maggioranza del Consiglio. Ci sembra, però, che effettivamente la dizione dell'articolo statutario sia legata ad una differente concezione del ruolo del Consiglio e della Giunta, cioè che quell'articolo sia stato pensato avendo presente un tipo di governo della Giunta inamovibile durante l'arco dei quattro anni, legato cioè alla legge maggioritaria.
Vi sono quindi tre possibilità aperte: quella di lasciare il disegno di legge tel quel, che forse non è la migliore, perché non sembra giusto che i Consiglieri e la Giunta, che già si sono espressi su quel disegno di legge, abbiano una specie di diritto di appello una volta che il disegno di legge è già stato votato per sottometterlo al referendum popolare; servirsi della procedura prevista dall'articolo 50 dello Statuto e assumere un'iniziativa di modificazione del testo della norma statutaria - modifica sulla quale il Governo dovrebbe pronunciarsi con un "sì" o con un "no", ambedue motivati -; oppure quella di presentare - con un'interpretazione forse un po' forzata, ma mi sembra essere in questo momento la soluzione migliore - la norma di attuazione, tenendo conto soltanto delle 4.000 firme necessarie per richiedere i referendum. Questa è una proposta che la Giunta fa.
Per quanto riguarda il concetto stesso di referendum, è per noi fuori discussione che si tratta di referendum abrogativo, così come già è stato votato otto anni fa, mi sembra, dal Consiglio regionale Sardo, unico Consiglio regionale, unico Statuto di Regioni a Statuto speciale che ricorda esattamente la stessa norma dello Statuto valdostano. Quindi, con questi brevi concetti, la Giunta ritiene che sia opportuno che ogni Gruppo consiliare e che tutti i Consiglieri si esprimano su questo progetto di legge, la cui importanza, dal punto di vista della partecipazione democratica, credo che non possa essere sottovalutata da nessuno.
Chanu (D.P.) - Intervengo rapidamente per sottolineare alcuni punti che già sono stati sottolineati in sede di Commissione. Naturalmente concordiamo sull'opportunità di dare attuazione a questi strumenti legislativi, a questi strumenti di intervento diretto, di partecipazione popolare previsti dallo Statuto. Lamentiamo sempre che lo Statuto non è completamente attuato e effettivamente ritengo che la non attuazione, a tanti anni dall'emanazione dello Statuto, di norme regolamentanti l'istituto del referendum, sia veramente un qualcosa che non possa continuare. Quindi, bene è stata l'iniziativa di studio della Giunta precedente e, sotto questo profilo, approviamo anche l'iniziativa della Giunta di aver voluto portare in discussione questo importante problema.
Detto questo, in questo intervento introduttivo vorrei soltanto puntualizzare due concetti: il primo riguarda l'interpretazione da darsi alla norma, soprattutto a quella dell'articolo 30 dello Statuto, da cui deve discendere cosa intendiamo per referendum. In questa fattispecie, non ci convince - anche se possiamo renderci conto che forse esigenze di pratica attuazione possono spingere più per la tesi già apportata nella relazione introduttiva al disegno di legge e oggi sottolineata dal Presidente della Giunta - dal punto di vista del principio, dell'interpretazione che si vuole dare del referendum, del tipo di referendum, della figura di referendum come referendum puramente abrogativo. Il dettato formale dell'articolo 30, a nostro avviso, non può che essere interpretato, allorquando fa riferimento a disegni di legge che vengono portati in approvazione, che alla figura del referendum cosiddetto "sospensivo". Oltre naturalmente - perché nel più ci sta il meno - alla figura del referendum abrogativo, a cui si può sempre fare ricorso, cioè riteniamo anche che questo articolo 30 contenga implicitamente e esplicitamente la possibilità di considerare questo istituto anche come referendum di carattere sospensivo. Su questo punto abbiamo già espresso il nostro parere in Commissione e non abbiamo che da ribadire questo concetto che altri Consiglieri del Gruppo certamente amplieranno.
Per quello che riguarda poi la preoccupazione che è venuta fuori oggi anche dalle parole del Presidente della Giunta che un eccesso di partecipazione popolare, sia pure in forma indiretta, attraverso coloro - siano essi Giunta siano essi Consiglieri - che rappresentano l'elettorato, che rappresentano gli elettori... Sono venute fuori tre proposte: quella di mandare avanti la legge tout court così com'è; quella di mandare avanti invece la legge, ma previa modifica dello Statuto prevista dall'articolo 50, evidentemente eliminando dal campo di possibilità l'iniziativa da parte dei Consiglieri e forse l'iniziativa da parte della Giunta e la terza e ultima è quella di mandare avanti, facendo finta di dimenticare, omettendo questa possibilità di intervento, in materia di referendum da parte dei Consiglieri nel numero previsto dall'articolo 30 o dalla Giunta. Il Gruppo dei D.P. ritiene che delle tre soluzioni l'unica accettabile, se si vuole mantenere fede, mantenere corpo a questo nostro Statuto, è quella di considerare le tre ipotesi del referendum, le tre iniziative di referendum e di mandarle avanti. Questo perché, come giustamente dice il Presidente della Giunta, i Consiglieri rappresentano, sia pure indirettamente, un numero di elettori tale da garantire, sia pure indirettamente, questo quid di partecipazione popolare, questa possibilità di iniziativa. Se la Giunta, addirittura, rappresenta la maggioranza dell'elettorato, è evidente che non possiamo vederlo se non come un tentativo di evitare il ricorso da parte dei Consiglieri o da parte della Giunta stessa... ma piuttosto da parte dei Consiglieri perché ben difficilmente la Giunta abrogherà quello che ha portato avanti e che ha fatto approvare dalla maggioranza su cui riposa. In definitiva, a nostro avviso, rappresenta anche un tentativo o, meglio, una preconcetta e preventiva dichiarazione di sfiducia per le dignità, le possibilità e le potestà dei Consiglieri regionali nella loro esplicazione di attività previste statutariamente.
Ricordiamoci che lo Statuto è stato approvato prima ancora che si parlasse di legge maggioritaria o di legge proporzionale, perché lo Statuto è stato approvato nel 1948, quando ancora non si poteva sapere se le elezioni del 1949 dovevano poi farsi, anche se c'era già stato un progetto che era portato avanti con il maggioritario o con il proporzionale, però evidentemente, quando lo Statuto della Valle d'Aosta è stato confezionato, non si prevedeva e non si aveva ancora la previsione di sapere quale sarebbe stato il sistema di elezione. Se questa possibilità, se questo diritto dei Consiglieri regionali c'è ed è garantito dallo Statuto, noi non possiamo vedere che come un attentato non solo allo Statuto, perché d'accordo gli Statuti si possono modificare, ma un attentato e una manifestazione di sfiducia anche per i Consiglieri regionali nella loro possibilità di esplicazione il voler evitare la possibilità di ricorrere a un referendum prevista esplicitamente ai Consiglieri regionali dall'articolo dello Statuto stesso.
Quindi, sotto questo profilo, io ritengo che, se si vuole andare avanti, è meglio evitare di intaccare, prima ancora di mettere in attuazione, le disposizioni statutarie e modificarle così, per ragioni di opportunità e di un'opportunità politica, perché, a mio avviso, è un grosso pericolo mettersi sulla strada della modifica, sulla strada dell'adattamento di questo che deve essere lo strumento cardine e non certo un comodo cuscinetto che può servire per tutte le esigenze e per tutte le necessità.
Altro al momento non ho da aggiungere, se non di riservarmi di intervenire ancora come Gruppo dei D.P. nel corso della discussione.
Caveri (U.V.) - Altri che domandano la parola sulla questione del referendum? La parola al Consigliere Dolchi.
Dolchi (P.C.I.) - Signor Presidente, abbiamo già espresso in Commissione Affari Generali il punto di vista del Gruppo Comunista. Vi rubo solo alcuni minuti per ribadirlo in sede di Assemblea, nel corso di questa discussione di carattere generale, sui motivi di fondo che hanno portato la Commissione a richiedere questo dibattito dove ogni Gruppo è chiamato a precisare la propria posizione.
Siamo d'accordo con il Presidente della Giunta: è un problema di attuazione statutaria. Come già diceva il collega Chanu, è un'attuazione statutaria che dipende direttamente da noi, che non costa inoltre, e quindi ci sembra doveroso, anche se con un certo ritardo, arrivare a quest'attuazione che riguarda gli articoli 30, 42 e 28.
Alcune Regioni hanno fatto tre leggi separate per affrontare i tre argomenti. Noi non abbiamo nessuna obiezione particolare al fatto che, se si superano quei dissensi di fondo che si sono manifestati, la legge sia unica com'è stata presentata, anche perché il Titolo II, così com'è, richiamandosi a tutte le norme contenute nel Titolo I, fa della legge un tuttuno che sarebbe opportuno mantenere.
È chiaro che, anche se la legge e l'attuazione statutaria comportano delle valutazioni positive, non è con questa legge che risolviamo i problemi della Valle d'Aosta, non è il toccasana. Allo stesso tempo però, come dicevamo, è una realizzazione di una forma di democrazia diretta prevista dallo Statuto che deve trovarci consenzienti e consapevoli della necessità di giungere a una soluzione anche dei dissensi che su questa legge si sono manifestati. Quindi, la disponibilità del Gruppo Comunista, che non ci esime dal sottolineare che in campo nazionale sono sorte alcune perplessità sulla svalutazione che del referendum si è fatta e degli abusi che, così, per iniziative molto settoriali - che non implicano problemi di fondo su cui richiamare l'attenzione del Paese - si sono manifestati, questo non ci esime, però, dall'applicare queste norme statutarie. Il nostro avviso è che non si complichino - se volete, l'espressione è molto terra-terra - le cose e quindi si dia attuazione allo Statuto così com'è nei suoi articoli 30, 42 e 28. Questo per quanto riguarda il Titolo I, che ci pone di fronte al problema, che è stato discusso e che ha rievocato anche il collega Chanu, sulla competenza dell'iniziativa, cioè Giunta, un terzo dei Consiglieri o 4.000 firme. Ecco, il nostro parere, che si richiama anche all'esperienza sarda - mi permetto di correggere, è una legge del 1957... potrei sbagliarmi, ma dai miei appunti risulta 1957, quindi sono 18 anni di esperienza - e la Sardegna si è trovata nelle nostre stesse condizioni nel fare la legge regionale, perché lo Statuto sardo ha l'identica dizione dello Statuto regionale valdostano.
Mi sembra che molte perplessità che noi abbiamo anche manifestato in sede di Commissione su un certo controsenso che potrebbe esserci nell'iniziativa della Giunta - come Esecutivo - a proporre l'abrogazione di una legge votata dal Legislativo possono essere superate da due considerazioni, una è quella che ha già fatto il Presidente della Giunta sul fatto che la Giunta stessa ha ovviamente una maggioranza e che questa maggioranza, proprio per suffragare la tesi della non possibilità di abuso, ha una strada che è molto più semplice: quella dell'abrogazione da parte del Consiglio regionale, perché ha la maggioranza all'interno del Consiglio regionale.
Per quanto riguarda il terzo dei Consiglieri, ci possono essere delle preoccupazioni di svalutazione e di abusi. In questo senso, però, se ci rifacciamo all'esperienza sarda e al senso di responsabilità che devono avere i Consiglieri regionali, sembra anche di poter superare questa concezione che porterebbe - e noi non saremmo d'accordo - ad affrontare il problema solo per la regolamentazione dell'iniziativa popolare, cioè delle 4.000 firme. E allora, per essere preciso, noi saremmo d'accordo con la formulazione attuale, anche con tutte le perplessità e le sottolineature di controsensi che ci possono essere a 28-20 anni di distanza dall'approvazione dello Statuto, quindi nel mantenere l'iniziativa alla Giunta, ai 12 Consiglieri e alle 4.000 firme, così come prescrive l'articolo dello Statuto.
Per una posizione di carattere nazionale del nostro Partito e anche per una questione pratica che può adattarsi esattamente alla Valle d'Aosta, per quanto riguarda la procedura - che dovrebbe essere tutta modificata se dessimo l'interpretazione di referendum sospensivo -, il nostro Gruppo è favorevole all'interpretazione così com'è stata stabilita dalla legge, che si constata chiaramente dalla relazione, cioè dalla caratteristica di referendum abrogativo.
Il Presidente della Giunta ha già detto che noi, oltre ad alcuni emendamenti di dettaglio, abbiamo presentato due emendamenti di fondo all'articolo 11 per l'abbreviazione della campagna elettorale o, ancora meglio, per la precisazione del tempo della campagna elettorale, che, secondo noi, non dovrebbe superare i 45 giorni, anche perché, poi, la legge stessa si richiama alla procedura per le elezioni del Consiglio regionale, che prevede i 45 giorni di campagna elettorale.
L'altro emendamento riguarda l'articolo 17 e il fatto che la validità del referendum non sia limitata alla partecipazione, alla votazione di un terzo del corpo elettorale, ma ad almeno la metà più uno del corpo elettorale, così com'è previsto dalla Costituzione per il referendum nazionale e così com'è previsto per tutte le altre Regioni che hanno regolamentato questa materia. Abbiamo un po' approfondito questi confronti con le altre Regioni e solo la Sardegna limita a un terzo, ma è stata obbligata a farlo, perché nello Statuto - cosa che per noi non avviene - è precisato che la validità del referendum si manifesta solo quando almeno un terzo degli elettori ha partecipato alla campagna elettorale.
In sede di Commissione i colleghi Commissari e la Giunta hanno dichiarato di essere disponibili all'accoglimento di questi emendamenti, che sono di fondo, al di là degli altri che sono di dettaglio, di formulazione e che, in linea di massima, saranno poi formalizzati quando il Consiglio affronterà la votazione e l'esame articolo per articolo.
Ecco, questa è la posizione del Gruppo Comunista. Noi riteniamo che quindi, con le perplessità e la cautela che ci deve essere in questa materia, si debba comunque dare attuazione allo Statuto e, trovando se possibile quella convergenza, una larga convergenza sul testo, mettere anche in condizione il corpo elettorale valdostano di servirsi di questo strumento democratico.
Milanesio (P.S.I.) - Io intanto ritengo sia necessario, doveroso dare atto alla Giunta regionale di aver immediatamente affrontato questo problema. Se è vero che non è un problema fondamentale della nostra autonomia, è altrettanto vero però che essere il fanalino di coda delle Regioni non solo a Statuto speciale, ma anche a Statuto ordinario, in una materia come quella appunto del referendum popolare, oggi in questo momento storico in cui si parla di partecipazione, in cui si dice che occorre trovare nuove forme e nuovi sbocchi nella partecipazione popolare...certamente poteva essere anacronistico che la nostra Regione non fosse provvista di una legge che disciplinasse, così come previsto dallo Statuto, il referendum stesso.
Nell'esame che la Commissione Affari Generali e Finanze ha fatto su questo disegno di legge della Giunta regionale sono emerse alcune considerazioni, alcune valutazioni, alcune osservazioni che hanno fatto ritenere opportuno alla Commissione stessa che questo disegno di legge venisse comunque discusso in aula, al fine di ottenere un orientamento del Consiglio regionale su alcuni aspetti di questo disegno di legge, che forse non sono stati sufficientemente valutati nei loro riflessi pratici e nelle possibilità di azione che questa legge contempla.
Io vorrei intanto sgombrare il terreno da possibili equivoci. Mi si consenta di dire che lo spirito con cui i vari Gruppi consiliari e i Consiglieri devono avvicinarsi a questa materia deve essere un po' lo spirito della Costituente. Qui stiamo esaminando un problema molto importante, che deve essere sottratto a polemiche speciose. Siamo qui con un'intenzione, che deve essere quella di dare il miglior strumento possibile - e per "migliore" intendo dire anche il più agibile e il meno controproducente alla nostra democrazia - alla democrazia dell'autonomia regionale. Ebbene, io ritengo di sottolineare alcuni aspetti che, a mio avviso, sono di dubbia democraticità, anche se da parte di alcuni Consiglieri si potrà far rilevare che così dice lo Statuto e sbattermi sulla faccia una specie di ipse dixit, per cui non si può assolutamente discutere, non si può assolutamente avanzare delle opinioni di... Voglio solo ricordare che in questo momento è aperto nel Paese il dibattito sulla modificazione di alcuni articoli della Costituzione. Se n'è fatto promotore, anche se poi è stato oggetto di polemiche, lo stesso Presidente della Repubblica. Si parla con insistenza di questo problema in molti Partiti dell'arco costituzionale. Non vedo perché non se ne possa parlare anche qui, in Consiglio regionale, dell'eventualità di modificare quegli articoli dello Statuto, che, tra l'altro, è previsto dallo Statuto stesso e dalla Costituzione che possono essere modificati dal Consiglio regionale.
Ora, se noi esaminiamo il nostro Statuto, ci accorgiamo che in materia di iniziativa popolare gli articoli 27 e 28 dicono delle cose molto vaghe e, comunque, fanno delle affermazioni di principio. L'articolo 30, invece, dice delle cose che, a mio avviso, vanno quanto meno valutate e si deve svolgere su di esse qualche considerazione critica. Il Consiglio regionale, nella sua sovranità, potrà anche sostenere che va bene così, che lo Statuto non va toccato e che quello che hanno detto i Costituenti deve essere attuato. Se vi sarà questa volontà, noi accetteremo, evidentemente, questa interpretazione, però io, non per spirito di polemica o per amore di contraddizione, voglio semplicemente far rilevare quella che, a mio avviso, è un'incongruenza dell'articolo 30. L'articolo 30 recita: "Un disegno di legge adottato dal Consiglio della Valle è sottoposto a referendum popolare su deliberazione della Giunta o quando ne sia fatta domanda da un terzo dei Consiglieri o da almeno 4.000 elettori. Non è ammesso il referendum... le modalità di attuazione del referendum sono stabilite con legge regionale". Qui si introduce un concetto di referendum che ad alcuni è apparso un referendum sospensivo. In realtà, noi sappiamo che il referendum sospensivo non si può materialmente applicare, non si può materialmente esercitare e quindi, di fatto, com'è stato regolamentato in tutte le altre Regioni, si tratta di referendum abrogativo. Ora, io voglio solo far presente ai Signori Consiglieri l'incongruenza di questo articolo. Il referendum è nato per consentire alla volontà popolare una manifestazione diretta, senza passare attraverso il filtro del Consiglio regionale, senza passare attraverso il filtro della Giunta regionale. Qui noi, in questo articolo, diciamo che una legge regionale, un disegno di legge può essere sottoposto a referendum popolare su deliberazione della Giunta, quindi su richiesta della Giunta o su richiesta di un terzo dei Consiglieri. Mi pare che queste due affermazioni siano abbastanza incongruenti, perché noi attribuiamo a quelli che già sono addetti ai lavori - cioè quelli che possono provocare un'abrogazione, una modificazione di una legge - la possibilità, la potestà di indire un referendum quando possono, attraverso l'iniziativa ordinaria, sia di singoli Consiglieri, sia di Giunta regionale affrontare questi problemi e risolverli.
Io ritengo che questo articolo possa prestarsi a delle forzate interpretazioni o a degli usi forzosi del diritto di referendum attribuito, per esempio, a 12 Consiglieri regionali. Lasciamo perdere quello della Giunta, che certamente non andrà a sottoporre a referendum una legge di sua iniziativa e, nell'ipotesi in cui una legge d'iniziativa consiliare passa contro l'avviso della Giunta, mi pare che ci saranno le dimissioni quanto meno della Giunta e quindi non si andrà a sottoporre a referendum questo tipo di proposta. Io però faccio un esempio, un'ipotesi, non mi si dica che questa è un'ipotesi liberticida, però noi sappiamo che la nostra democrazia ha anche degli aspetti nella meccanica in cui si applica che non sempre sono perfetti, non sempre sono sincronizzati, non sempre sono poi fonte di democrazia, quindi, possono anche essere fonte di anti-democrazia, possono anche essere una causa del logoramento delle istituzioni. Ve lo immaginate, per esempio, se vi fosse un abuso da parte di 12 Consiglieri - in questo caso non mi rivolgo certamente all'attuale opposizione, ma mi rivolgo anche a me stesso, diciamo che ci rivolgiamo a tutti i Consiglieri singolarmente - e noi sappiamo che la vita politica in questa Regione è abbastanza vivace, sappiamo che molto sovente, quando una Giunta succede ad un'altra, vi sono perlomeno per un po' di tempo degli strascichi polemici notevoli. Ebbene, vi immaginate se 12 Consiglieri cominciano ad impugnare una serie di disegni di legge che sono passati con le maggioranze che ci sono di solito, che non sono mai maggioranze che vanno al di là dei 18, 19, 20, 21, 22 fino a 23 Consiglieri, diciamo che ce ne sono sempre 12 che possono fare questa richiesta, ebbene, che cosa succede? Succede che si crea un'incertezza sull'efficacia, sulla validità di leggi già approvate, sulla possibilità di queste leggi di continuare ad operare e così si creerebbe, a mio avviso, un elemento di turbativa proprio perché l'iniziativa di referendum viene consentita a chi? Non già ai 4.000 elettori, ai quali noi riteniamo debba essere attribuita in via esclusiva questa possibilità di referendum, ma a dei Consiglieri che sono addetti ai lavori e che, magari, sono risultati soccombenti in certe votazioni, in certe valutazioni con in gioco delle maggioranze e delle minoranze che sono previste dal nostro istituto democratico e costituzionale.
Ecco, a mio avviso, qual è un aspetto problematico dell'applicazione dell'articolo 30: è un aspetto problematico che voglio sottoporre a questo Consiglio, non già come colui il quale ritiene che a cuore leggero si possa esaminare l'ipotesi di una modificazione statutaria. Io condivido molte delle perplessità che sono state avanzate in sede di Commissione Affari Generali e Finanze e in altri pourparler da Consiglieri regionali che hanno manifestato la loro viva preoccupazione...una modifica dello Statuto, però voglio anche dire che...i Costituenti probabilmente avevano un'idea ancora vaga di come si sarebbe configurata la democrazia e dei meccanismi che dovevano presiedere all'esercizio di questa democrazia, in quanto provenivano da una parentesi oscura di anti-democrazia e di mancanza di democrazia. Faccio solo presente che questo aspetto è incongruente e che non ha nulla a che fare con la sovranità popolare. Mi si obietterà: "ma in Sardegna il referendum è stato regolamentato, disciplinato e poiché la Sardegna ha uno Statuto quasi identico a quello della nostra Regione, che è stato promulgato anche nello stesso momento cronologico...". Lì inconvenienti di sorta non ce ne sono stati, perché, a quanto pare, nessuno ha mai posto mano all'istituto del referendum. Il fatto che una cosa fatta male non abbia poi dato dei risultati pratici negativi, perché nessuno se ne è occupato o nessuno ha voluto por mano a quella cosa non è una ragione sufficiente, io ritengo, per farci operare oggi in modo superficiale, in modo direi avventuroso su questo terreno. Comunque penso che questo sia un argomento al quale debba essere data una risposta, cioè noi vogliamo dare attuazione comunque allo Statuto anche laddove, penso per unanime convergenza, vi sono degli aspetti problematici, oppure vogliamo modificare, se il Consiglio lo riterrà, lo Statuto? Prima domanda.
Seconda domanda: nel caso in cui il Consiglio voglia modificare lo Statuto, va bene, io ritengo che si debba mantenere e garantire la sovranità popolare, escludendo Consiglio e Giunta ma, nel caso in cui questo non si voglia fare, cosa facciamo? Diamo applicazione a tutto lo Statuto, oppure sottraiamo l'articolo 30 da un'attuazione? Certo, qualcuno potrebbe dire: "se sottraiamo l'articolo 30, che cosa facciamo?". Intanto, impediamo la sovranità popolare di esercitarsi con il referendum abrogativo e allora lo attuiamo nel senso indicato dalla Giunta regionale, sia pure con alcuni correttivi che sono stati indicati in Commissione e sui quali penso ci sia stata un'ampia convergenza. Il Consigliere Dolchi parlava prima della necessità di aumentare il quorum per la partecipazione. Mi pare giustissimo. C'erano altri aspetti che tendevano a sottrarre all'esame del Consiglio la proposta di referendum, l'istruzione della pratica di referendum di iniziativa consiliare e mi pare anche questo un argomento giusto. Signori Consiglieri, io penso che si debba dare essenzialmente una risposta a questi quesiti.
Sul Titolo II i problemi ci sono, non sono immensi: si tratta di esaminare se dobbiamo dare iniziativa di referendum, in questo caso, anche eventualmente ai Consigli comunali o a quota parte delle popolazioni dei Comuni interessati. Ecco, poi c'è da discutere sempre se, come io ritengo, comunque la sovranità per la fusione di Comuni e la modificazione di denominazione debba spettare al Consiglio regionale - cosa che io ritengo che non possa essere sottratta al Consiglio regionale - per cui, anche in presenza di deliberazioni favorevoli, vuoi delle popolazioni interessate, vuoi dei Consigli comunali, se l'avviso del Consiglio comunale è contrario o sarà contrario, non possono avvenire queste fusioni, non possano avvenire queste modificazioni o comunque queste corporazioni, così come previsto dal Titolo II della legge.
Sul Titolo III non ci sono sostanzialmente osservazioni da fare. Ecco, io credo di aver ricordato anche, sia pure intervenendo ed esprimendo delle opinioni in questo caso del mio Partito, qual è stato l'arco delle varie ipotesi e posizioni che sono emerse nella Commissione Affari Generali e Finanze che ha esaminato per ben due sedute consecutive con profondità di scandaglio questo argomento.
Bordon (D.C.) - ...com'è noioso per chi deve ascoltare, perché in fondo qui ripetiamo tutti la stessa cosa, in quanto tutti dicono che il problema lo abbiamo dibattuto in Commissione Affari Generali, ma d'altronde se non diciamo il parere anche del Gruppo della D.C., agli atti non resta, anche se abbiamo discusso due giorni in Commissione Affari Generali. Io quindi dovrei ripetere qui, toto corde, quasi su tutto quello che ha detto prima Milanesio, perché, combinazione, anche per i dibattiti avvenuti quadriamo in pieno. Che cos'è avvenuto? È avvenuto che da tanti anni - fin dal 1965, 1966, 1967 - in seno al mio Partito, nel tentativo di portare avanti qualche cosa che non fosse ancora stato risolto nello Statuto, si era esaminata questa questione e, a un certo momento, così, alla buona, come avevamo scherzato in Commissione, avevamo dovuto richiudere il cassetto con questa roba dentro, perché erano tali le perplessità e le paure che ne erano nate e che abbiamo sentito illustrare in questo momento che a un certo momento abbiamo capito che forse creava una situazione, che invece di essere buona per l'andamento dell'Amministrazione regionale, sarebbe stata una remora e avrebbe creato delle difficoltà.
Naturalmente io adesso qui dovrei ripetere un po' tutto quello che è stato detto prima. Mi serve innanzitutto per la battuta che è stata detta che, probabilmente, anche se questo non è condiviso da altri Commissari e da altri Consiglieri, questo è venuto fuori quando si pensava di votare con la legge maggioritaria, quindi con 25 Consiglieri in maggioranza e 10 in minoranza. Ecco quindi che, oggi come oggi, con la proporzionale vengono fuori i pericoli paventati dall'amico Milanesio e anche da altri, che ti dicono: "a un certo momento, siamo qui in Consiglio regionale, con le maggioranze che ci sono adesso, così striminzite, con 12 Consiglieri che non abbiano voluto una legge, che invece è passata con una certa maggioranza, si propone un referendum ed ecco che tutto viene fermato". Discussioni che riguardano il referendum abrogativo o sospensivo... anche su questo, tutte le idee sono opinabili e non si può star qui a discutere se sia bene uno o l'altro. In linea di massima, però, abbiamo visto che, come maggioranza, eravamo più favorevoli all'abrogativo. Abbiamo visto, poi, altri pericoli che possono venir fuori, vale a dire...non so, quando si parla di poter dare il referendum ai Comuni per quanto riguarda la loro circoscrizione, delimitazione territoriale o i loro nominativi e, anche lì, abbiamo portato degli esempi che sono stati condivisi da tutti come pericolo e come paventate difficoltà che si possono presentare. Abbiamo visto dei casi - me lo ricordava prima il Consigliere Ramera - dove potremmo vedere, per esempio, non so, il Comune di Valtournenche e Cervinia che vogliono dividere il loro territorio, così dicasi per Ayas-Champoluc e quindi vedere in seno ai Comuni delle difficoltà e delle richieste che specialmente da noi in Valle d'Aosta, ben conoscendo anche il nostro carattere di Valdostani, potrebbero creare delle situazioni non facili, però che cosa abbiamo detto? È un problema che dobbiamo portare avanti, quindi, studiato o non studiato, è qui in discussione oggi, vediamo di andare in aula e di portare un contributo per una soluzione di questo problema.
Si capisce che, con tutto questo, noi arriviamo qui e dovremmo dire con una precisione di dati: "noi siamo favorevoli a questo; siamo contrari a quello", ma non è così facile stabilire dei tagli netti. Pertanto noi ci adegueremo alla proposta della Giunta e a quella che è stata la spiegazione che prima di me ha dato Milanesio, perché effettivamente noi riteniamo che un referendum abrogativo potrebbe essere meglio - non lo so, ma penso di sì -. Per quanto riguarda le perplessità sulle proposte della Giunta o dei 12 Consiglieri, ad un certo momento da me in piena Commissione era stato proposto: "dimentichiamole un momento e viediamo di portarle avanti, visto che per 30 anni circa non abbiamo avuto niente sul referendum, cominciamo a portare avanti il referendum popolare delle 4.000 firme, così vedremo se ci sarà qualche cosa che non funziona. Altri giustamente hanno detto: "lo Statuto deve essere rispettato al cento percento". Perplessità riguardo alla modifica di questo nostro Statuto ce ne sono tante; l'altro giorno un Commissario - Fosson se non sbaglio - in Commissione ce le ha illustrate anche lui come le vedevamo noi. Andare a toccare lo Statuto sembra facile, ci dovrebbero rispondere con un "sì" o con un "no", non vorremmo che poi altre iniziative venissero fuori, quindi si capisce che, se il problema non fosse stato così difficile e complesso, saremmo arrivati qui con delle decisioni molto più nette, che in Commissione Affari Generali non ci siamo sentiti di portare avanti decisamente.
Noi quindi abbiamo chiesto che questo dibattito avvenga qui, con questa discussione che già abbiamo fatto in parte, dove ognuno prenderà le proprie responsabilità per l'abrogativo o il sospensivo o per tutte e due, perché la Giunta, i 12 Consiglieri o le 4.000 firme possono essere o tutte e tre comprese o qualcheduno può essere escluso. Ma si deve venire ad una soluzione di questo problema che ci dia una certa tranquillità. Sarebbe infatti veramente il colmo che, a un certo momento, per portare avanti questo problema, che deve essere portato avanti - ma non con la fretta, perché se è rimasto bloccato per tanto tempo, è segno che le difficoltà sono enormi - per portare avanti un provvedimento, che naturalmente dia soddisfazione al Popolo valdostano, ma che ne rispetti lo Statuto... poi invece si presenti una situazione da non lasciare più amministrare tranquillamente una maggioranza. Questa è la nostra paura. Naturalmente, ripeto, non mi si venga poi a dire: "non volete l'attuazione del referendum", perché sì, è molto facile, perché qui dentro si parla molte volte di serietà e di dignità dei Consiglieri, poi si vedono degli episodi che qui avvengono, per cui la paura dei 12 Consiglieri che vogliono fare dell'ostruzionismo a getto continuo e che impediscono l'amministrazione regionale si può anche vedere, perché non sarebbe la prima volta che accade!
Caveri (U.V.) - Io vorrei esprimere un po' la mia opinione su questo problema occupandomi di tre punti distinti: primo punto, noi ci troviamo davanti a questo problema se sia conveniente e se sia prudente chiedere la modifica dello Statuto; secondo punto, dobbiamo vedere se si possa togliere ai 12 Consiglieri la possibilità di determinare un referendum senza modificare lo Statuto, quindi dobbiamo pure esaminare questo punto; terzo punto: che cosa ha inteso stabilire l'articolo 30 dello Statuto? Ha inteso stabilire un referendum abrogativo o ha inteso stabilire un referendum sospensivo? Questo è il terzo punto.
Primo punto: in 29 anni o quanti sono di autonomia, 27 anni di Statuto speciale, noi ci siamo sempre ben guardati come dalla peste dalla tentazione di chiedere la modifica dello Statuto. In questi giorni, per orientarmi su questa faccenda del referendum e anche per altre questioni che ci occupano in questo momento in tema di applicazione dello Statuto, mi sono riletto tutto il verbale della seduta dell'Assemblea Costituente nella quale è stato esaminato ed è stato approvato il nostro Statuto speciale. Rileggendo quel verbale, ho rivissuto quei giorni, specialmente il giorno in cui è stato discusso e approvato dall'Assemblea Costituente il nostro Statuto e mi sono venute delle paure retrospettive, perché ho visto quali pericoli tremendi abbiamo corso a quell'epoca. Tra l'altro, ci si voleva imporre la duplice denominazione in italiano e in francese dei nostri Comuni e altre cose del genere. Ora, qualcuno dice in questo momento: "ma in realtà, sarebbe sempre una grave imprudenza per noi chiedere la modifica del nostro Statuto". Anche se alcuni articoli, veramente, dovrebbero essere modificati, perché la loro dizione è abbastanza imprecisa e anche, in alcuni casi, come dirò parlando dell'articolo 30, secondo me, ci sono state delle autentiche sviste o, insomma, degli errori di formulazione letterale. Sarebbe quindi un gravissimo errore chiedere la modifica dello Statuto, perché se noi domani ottenessimo la modificazione di qualche articolo, poi naturalmente a qualcun altro, non troppo amico della nostra autonomia, verrebbe la tentazione di modificare in peggio il nostro Statuto. Prima di tutto quindi c'è questo pericolo. Personalmente sono nettamente contrario a ogni richiesta di modificare lo Statuto!
Secondo punto: io non vedo come si possa togliere ai 12 Consiglieri l'iniziativa del referendum senza modificare lo Statuto. Mi pare che questa sia una verità elementare proprio apolitica, perché si può essere favorevoli o contrari al fatto di dare soltanto a 12 Consiglieri l'iniziativa del referendum, si può avere un'opinione favorevole, si può avere un'opinione contraria, ma quando l'articolo 30 affida a un terzo dei Consiglieri - cioè praticamente a 12 Consiglieri - questa iniziativa, bene o male, io non discuto di questo, ma quando lo Statuto, che è una legge costituzionale, stabilisce questo, noi non possiamo con una legge regionale cambiare o togliere questa facoltà ai 12 Consiglieri. Mi pare che questo sia di un'evidenza lapalissiana.
Terzo punto: la questione del significato dell'articolo 30. Io riconosco che, apparentemente, la dizione letterale dell'articolo 30 si spinge piuttosto a interpretare questo articolo nel senso che questo referendum sia un referendum sospensivo... alla lettera, veramente, quando si dice un disegno di legge adottato dal Consiglio della Valle... però io ritengo... Qualcuno parlava un momento fa dello spirito della Costituente: ora, se vogliamo andare a vedere qual è stata la mens legis di questo articolo 30, mi pare che si possa con un certo fondamento, anzi, con molto fondamento affermare che in questo articolo 30, dove si parla di disegno di legge, ci sia stata veramente una svista e che sia stata una svista dei Costituenti, letterale, che non esclude che si possa interpretare, invece, quale sia stata la loro mens legis, la mens del legislatore. È dimostrata da un confronto tra l'articolo 30 e l'articolo 31 dello Statuto: l'articolo 30 è quello che regola il referendum, l'articolo 31 è quello che considera i poteri della Commissione di Coordinamento in relazione alle leggi approvate dal Consiglio.
Ora, se noi leggiamo l'inizio di questi due articoli vediamo che l'articolo 30 dice: "un disegno di legge adottato dal Consiglio della Valle è sottoposto a referendum popolare...". È stranissima questa parola "adottato", abbastanza impropria, perché evidentemente il termine "approvato" è il più esatto, perché questo termine "adottato" ricorda un po' quello che dicono le leggi urbanistiche per il piano regolatore adottato dai Comuni, quindi qui si è detto: "adottato", ma si voleva dire: "approvato". E poi, l'articolo 31, che regola i poteri della Commissione di Coordinamento, dice: "ogni legge approvata dal Consiglio della Valle è comunicata al rappresentante del Ministero dell'interno, al Presidente della Commissione di coordinamento...", eccetera, quindi correggo quello che ho detto prima, perché ho detto: Commissione di Coordinamento, volevo dire: Presidente della Commissione di Coordinamento, il quale solo ha competenza in materia di leggi. Se noi quindi facciamo questo confronto tra l'articolo 30 e l'articolo 31, possiamo porre la domanda: "ma che differenza c'è tra un'ipotesi e l'altra?". In tema di potere, la Commissione di Coordinamento... giustamente l'articolo 31 dice: "ogni legge approvata dal Consiglio della Valle..." e così pure la stessa espressione letterale doveva essere usata per l'articolo 30, perché evidentemente un disegno di legge adottato - cioè approvato - dal Consiglio della Valle non è più un disegno di legge, ma è una legge.
Tutto ciò quindi dimostra che l'articolo 30 non ha voluto istituire un referendum sospensivo, ma ha voluto istituire un referendum abrogativo. A parte questa opinione, che potrà evidentemente essere discussa e non condivisa da altri Consiglieri, mi pare che ci sia da fare una considerazione di opportunità. La considerazione di opportunità è che noi, in questo momento, in questa discussione tra referendum abrogativo e referendum sospensivo dobbiamo interrogare la nostra coscienza e non pensare agli interessi di una maggioranza o di una minoranza - maggioranze e minoranze che noi sappiamo quanto siano labili e quanto non sempre corrispondano agli interessi della Regione - perché noi in questo momento dobbiamo pensare agli interessi della Regione e dobbiamo pensare seriamente alle conseguenze che ci sarebbero se noi interpretassimo l'articolo 30 nel senso di un referendum sospensivo. Che cosa vorrebbe dire ciò? Vorrebbe dire semplicemente affidare a 12 Consiglieri la possibilità reale e non immaginaria di bloccare tutta l'attività legislativa del Consiglio regionale, perché se 12 Consiglieri potessero scatenare un referendum sospensivo, evidentemente rimarrebbe paralizzata l'attività legislativa del Consiglio regionale e ciò non per l'interesse della maggioranza o della minoranza, ma contro gli interessi della Regione. Mi pare quindi che dobbiamo pensare seriamente ai gravi pericoli di un'interpretazione in questo senso.
Veramente io - che personalmente sono contrario a questa logorrea del Consiglio regionale - dovrei rallegrarmene, perché se viene paralizzata l'attività legislativa del Consiglio, beh... però, evidentemente, è una cosa che andrebbe troppo in là, anche riguardo all'osservazione - che forse alcuni condividono - che si approvino troppe leggi in questo Consiglio regionale, perché non se ne farebbe più nessuna! È questo il fatto! Tutta l'attività legislativa quindi verrebbe paralizzata da questa iniziativa dei 12 Consiglieri se si interpretasse questo articolo 30 nel senso di un referendum sospensivo.
Quindi io concludo: 1) niente modificazioni allo Statuto, pensiamo bene a quello che facciamo; 2) possiamo togliere ai 12 Consiglieri l'iniziativa di un referendum senza modificare lo Statuto? Secondo me, evidentemente, no; 3) pensiamo alle conseguenze catastrofiche di un'applicazione generale di un referendum sospensivo.
Chanu (D.P.) - Dopo le parole del Presidente del Consiglio, io credo che cadano, quanto meno, per i due terzi, i tre punti che sono stati presi in esame. È ben più facile sostenere la nostra posizione, soprattutto per quel che riguarda l'inopportunità di modifiche statutarie e nello stesso tempo - se abbiamo un minimo di serietà politica e vogliamo effettivamente fare una legge che sia in armonia con lo Statuto, che non cerchi di svicolare o scavalcare quelli che possono essere i pericoli ipotetici - l'impossibilità di statuire su un referendum, senza tener conto della disposizione dell'articolo 30, che dà questa possibilità sia alla Giunta, sia a un terzo dei Consiglieri e quindi io non ho che da riproporre la posizione del Gruppo dei D.P. in ordine a questi due punti, a mio avviso, fondamentali.
Vorrei dire una cosa sul terzo punto, sull'interpretazione del tipo di referendum che l'articolo 30 dello Statuto propone per la Valle d'Aosta. Le considerazioni del Presidente del Consiglio possono essere anche discusse perché in materia di interpretazione, evidentemente, si possono sostenere l'una e l'altra tesi, a mio avviso, e qui non lo faccio per sfogo dialettico: ritengo che la contraddizione fra l'articolo 30 e l'articolo 31 ci sia o non ci sia. Si faccia solo l'ipotesi di creare, proprio per dare ossequio alla norma dell'articolo 30 dello Statuto, nella regolamentazione dell'iter legislativo delle leggi in Consiglio regionale, per esempio, l'istituto della doppia approvazione, della duplice pubblicazione. Evidentemente, comunque, sono queste discussioni che potrebbero portare molto lontano... ritengo che, se sulla natura di referendum sospensivo si possono sostenere le proprie tesi, anche per rivendicare una certa originalità, una certa particolarità del nostro Statuto, chissà perché dobbiamo sempre adeguarci a quelle che sono state le disposizioni o le interpretazioni di altri Consigli regionali o addirittura dello Stato! Comunque, non ritengo che su questo punto ci si debba rompere la testa e sacrificare tutto a questa battaglia. È certo che, se il Consiglio riterrà di dare questa interpretazione - come sembra nella sua maggioranza - di carattere abrogativo all'istituto del referendum, mi sembra che caschino anche di per sé le remore e i timori che sono stati espressi dal Consigliere Milanesio e che sono stati ripresi dal Consigliere Bordon. Potrei anche giustificare queste remore e questi timori di paralisi se si trattasse di referendum sospensivo, ma si tratta qui, evidentemente, di referendum abrogativo, la cui efficacia non sarà certo est tunc, ma est nunc. E poi, diciamolo francamente, l'iniziativa parte dai Consiglieri, ma il giudizio su questa iniziativa sarà dato dal Popolo valdostano.
Non credo - ed è questo il punto che vorrei sottolineare - che quale che sia il calore della polemica, quale che sia la difficile situazione di maggioranze e minoranze, ci possano essere dei Gruppi consiliari o dei Consiglieri talmente garibaldini da portare avanti un'iniziativa di referendum, che poi certamente sfuggirà agli iniziatori ma verrà al Popolo e che si potrebbe risolvere, qualora fosse veramente iniziativa garibaldina, non certo in una impasse per l'Amministrazione - che non si vedrebbe vincolata a niente e che non vedrebbe la legge non esecutiva, perché la legge è esecutiva - ma si risolverebbe in un vero e proprio boomerang. D'altra parte, abbiamo visto che iniziative di referendum portate avanti e sostenute a spada tratta da certi Partiti - prendiamo, ad esempio, quella riguardante il divorzio - si sono poi risolte in un vero e proprio boomerang non tanto per gli iniziatori quanto per coloro che stavano dietro agli iniziatori e l'hanno poi portata avanti in sede pratica. Io quindi ritengo e posso affermare che se il Consiglio ritenesse che il carattere di questo referendum debba essere un carattere abrogativo, cadrebbe di per sé una buona parte delle remore, una buona parte delle perplessità di questa iniziativa sia di Giunta, sia da parte del terzo dei Consiglieri. Non vedo quindi come, di fronte a questi paventati pericoli, che non hanno certo ancora... che non si può dire abbiano una concretizzazione nei fatti...si debba arrivare "alla gherminella" a non considerare lo Statuto o, ancor peggio, alla strumentalizzazione di una modifica statutaria, che rappresenterebbe un gravissimo precedente come ha sottolineato, meglio di me, il Presidente del Consiglio.
Andrione (U.V.) - Per le ragioni già ampiamente illustrate dal Presidente del Consiglio, dal Consigliere Chanu e dal Consigliere Dolchi, eravamo giunti alla determinazione di presentare il disegno di legge così com'è stato presentato e cioè nel rispetto totale degli articoli che prevedono i referendum, interpretando evidentemente questi referendum come referendum abrogativi, anche per il fatto - aggiungendo solo questo a quanto ha detto il Presidente il Consiglio - che l'unico referendum riconosciuto dalla legislazione nazionale e regionale in Italia è il referendum abrogativo. Un referendum sospensivo previsto dalla Valle d'Aosta sarebbe un'eccezione, sarebbe l'unica, il che ci sembra volere enormemente forzare le cose. D'altra parte, è certo che la dizione dell'articolo 30 è una dizione infelice. Si è parlato di svista del legislatore. È evidente che, quando questo articolo è stato formulato, si avevano presenti diversi tipi di referendum e di esperienze che avvengono anche in altri Paesi, per cui ne è uscito fuori un qualcosa che lascia perplessi e non credo soltanto la Giunta o chi parla in questo momento. Pertanto, se vi fosse stata unanimità del Consiglio nel ritenere che questo articolo deve comunque essere interpretato come non perfettamente formulato da parte del legislatore - e giustamente si è parlato della mens legis, cioè di quello che il legislatore voleva e credo che sia fuori discussione che l'interpretazione più corretta sia quella che vede nel referendum uno strumento di partecipazione popolare, per cui le 4.000 firme sono fuori di ogni discussione, è la cosa più importante della legislazione sul referendum e non certo l'iniziativa della Giunta o dei Consiglieri - e se vi fosse stata questa unanimità, l'ho detto per primo, con una forzatura - visto che l'ultimo comma dice che le modalità di attuazione del referendum sono stabilite con legge regionale - nelle modalità di attuazione si sarebbe potuti arrivare ad altre soluzioni.
Credo però che, nell'intervento dei differenti gruppi, si sia delineata una larghissima maggioranza sul fatto di applicare i referendum, in sostanza - salvo alcune formule di modifica migliorativa del testo della legge presentate - così come la Giunta l'ha formulato, in ottemperanza a quei criteri logici illustrati precedentemente dal Presidente del Consiglio.
Per quanto riguarda le altre questioni che sono state sollevate, le uniche che vorrei sottolineare sono quelle del Consigliere Dolchi relative alla possibilità di abuso. Già il Consigliere Chanu ha sottolineato che gli abusi si pagano e che bisogna fare molta attenzione in questa materia, perché soltanto quando il referendum è veramente sentito, si può avere una campagna elettorale e si può avere una decisione popolare che sia conforme allo spirito dell'istituto. D'altra parte, recentemente in Italia credo che siano stati lanciati non so quanti referendum da parte di un gruppo di persone molto perbene, ma certamente esaltate e credo che neanche un referendum abbia raggiunto il quorum delle firme necessarie, per cui tutti questi referendum sono caduti. L'esperienza ha provato che soltanto una volta su un argomento scottante e importante si è giunti ad un referendum che ha visto la mobilitazione di tutte le persone, perché è stato estremamente seguito e su quel referendum c'è stata una battaglia di notevole importanza democratica, che ha permesso di prendere delle posizioni certamente innovative per quanto riguarda il nostro Paese, per cui, mantenendo una critica di fondo sulla formulazione di questo articolo... che non ci vede perfettamente consenzienti, in quanto, ripeto, non troviamo logico che vi sia una specie di diritto di appello da parte di chi è già chiamato una volta a esprimersi su quel testo di legge e, soprattutto, direi che ancor più nel caso dei 12 Consiglieri. Mi sembra poi abnorme il caso della Giunta regionale, che teoricamente dovrebbe sottoporre a referendum - per usare l'espressione del testo di legge - un disegno di legge, ma, in realtà, una legge approvata dal Consiglio, dove evidentemente la Giunta regionale è quella che, in una maniera o nell'altra, è responsabile di quel testo! È per questo tipo di incongruenze che abbiamo voluto che ci fosse la discussione in Consiglio e che ci fosse una presa di posizione da parte di ogni Consigliere.
Per quanto riguarda, invece, la questione dei Comuni sollevata dal Consigliere Milanesio e ripresa in parte dal Consigliere Bordon, mi sembra che il testo dell'articolo 42 sia tale da dare ogni garanzia, perché dice che è la Regione che ha la potestà di iniziativa in materia e anche se tutto il Breuil o Champoluc - per riprendere gli esempi fatti da Bordon - volessero erigersi a Comune autonomo, rimane chiaro che è la Regione che ha il potere di decidere. Questo è fuori discussione proprio per la dizione della legge, ma non solo, anche di decidere, addirittura, di prendere l'iniziativa di proporre, di consultare le popolazioni interessate. Non credo che su quello ci possano essere dei dubbi interpretativi. Può essere una richiesta del Comune, ma l'iniziativa... perché l'articolo 42 dello Statuto recita: "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nei propri territori nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni". È la Regione quindi che può, sentite... quindi "può" è facoltativo e non è assolutamente un obbligo della Regione. Credo che su questo ...(voce)... no, non è vincolante... ma non è vincolante il risultato. Addirittura è la Regione che decide se sentire le popolazioni o meno... dì pure...
Chanu (D.P.) - Naturalmente, trattandosi di una legge, l'iniziativa legislativa non è che... Il testo dice la Regione, ma l'iniziativa legislativa potrebbe partire, come proponente, vuoi da un Consigliere regionale, vuoi della Giunta regionale, vuoi da 3.000 firme, questo...
Andrione (U.V.) - Dato che la Regione può e la Regione si esprime come Consiglio e come legge, se non approva l'iniziativa... Mi sembra che ci sia il controllo assoluto, di conseguenza, mi sembra che, come risultato di questa discussione, si possa accettare - con le modifiche proposte - questo disegno di legge, tenendo presente che, secondo quanto emerso da questa discussione, il testo dell'articolo 30 dello Statuto non è perfetto. Non conviene, probabilmente, sollevare un problema di modifica, ma è importante, invece, più dei difetti, è importante che vi sia la possibilità per 4.000 elettori valdostani o di abrogare la legge, o per 3.000 elettori di prendere un'iniziativa legislativa in materia. Secondo noi, sono strumenti democratici previsti dallo Statuto, che non possono essere ulteriormente rimandati di fronte alle perplessità che può suscitare un articolo, un testo di legge mal formulato.
Caveri (U.V.) - Vorrei fare qualche considerazione. Mi pare che la Commissione Affari Generali sia stata bene ispirata quando ha pensato che fosse opportuno un dibattito orientativo, perché effettivamente il dibattito che è avvenuto finora ha chiarito alcune cose fondamentali. Le cose fondamentali mi pare che, riprendendo i tre punti ai quali ho accennato nel mio precedente intervento, siano queste. Mi pare - con questo non voglio polemizzare con chi ha proposto l'idea di una modifica dello Statuto - di sentire che la maggioranza di questo Consiglio sia contraria a una modifica dello Statuto e ciò per i timori che sono stati espressi e cioè il timore poi di modifiche di altre parti, che potrebbero ridursi in una menomazione del nostro Statuto. Mi pare che su questo punto ci sia una quasi unanimità, o perlomeno una notevole maggioranza.
Dobbiamo prendere atto del fatto che il rappresentante dei D.P. ha ammorbidito le sue posizioni sull'interpretazione di referendum abrogativo e di referendum sospensivo, quindi questo è un punto... Se vi fosse un accordo anche su questo punto, ci potremmo avvicinare notevolmente ad una conclusione di questo problema del referendum, dove mi pare che siano necessari dei chiarimenti da parte della Giunta è sul secondo punto al quale avevo accennato prima, cioè la Giunta rinuncia all'idea di... forse io non ho capito, rinuncia all'idea di togliere ai 12 Consiglieri l'iniziativa del referendum? Perché se così non fosse, avremmo delle grosse perplessità al riguardo.
La parola al Presidente della Giunta.
Andrione (U.V.) - Se l'articolo 30 dello Statuto rimane così com'è e se da parte di un numero notevole di Consiglieri si ritiene che non si possa non applicare l'articolo 30 nella sua interezza - e credo che l'intervento dell'Avvocato Chanu prima abbia detto quello -, non vedo come si possa non tener conto del fatto che l'articolo 30 prevede la possibilità di iniziativa da parte di un terzo dei Consiglieri. Questo, come diceva lei prima, è lapalissiano, quindi la Giunta rinuncia assolutamente a modifiche e mantiene il suo testo di legge.
Chiedo scusa se prima non lo avevo detto, ma volevo solo dire - premettendo un "purtroppo" - che al giorno d'oggi in Valle d'Aosta - e credo anche nelle altre Regioni - si fa dell'amministrazione soltanto a colpi di legge, perché sennò non si può fare. Mi dispiace, perché è un'enorme remora, una difficoltà per la Giunta, per le Commissioni e per il Consiglio, però, visto un certo tipo di andazzo, qualsiasi cosa deve essere presa soltanto con legge e il Parlamento italiano ha stabilito delle differenze tra legge e leggina, perché con la leggina si danno dei fondi che altre volte si davano con semplice deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Caveri (U.V.) - Ecco, quindi, a seguito di queste ultime dichiarazioni del Presidente della Giunta, l'articolo 2 rimane così com'è, con la facoltà a 12 Consiglieri di determinare un referendum. La parola al Consigliere Milanesio.
Milanesio (P.S.I.) - Quando mi feci propugnatore della discussione in aula, lo feci a ragion veduta. Evidentemente, non insisto, perché già potevo prevedere che c'era un orientamento contrario alla modificazione dello Statuto. Non insisto perché evidentemente questi argomenti hanno un senso e possono essere portati avanti nella misura in cui si manifesta una quasi generalità del Consiglio a favore di queste tesi. Io non sarei nella maniera più assoluta dell'avviso di mettere in votazione, ad esempio, un'idea di modificazione dello Statuto o, perlomeno, concordando le forze del Consiglio, eventualmente all'unanimità su una posizione di questo genere.
Io ritengo che la modifica dello Statuto sia non solo legittima sul piano giuridico, perché, ripeto, è consentita sia dall'articolo 50 del nostro Statuto, sia dall'articolo 123 della Costituzione e solo in certe materie, fra cui questa, non per altre, sia ben chiaro, però io evidentemente non insisto su questa posizione, perché mi pare che non abbia il gradimento della stragrande maggioranza del Consiglio.
Ecco, ciò detto, vorrei ricordare che a questo punto - e lo ha detto prima il Presidente della Giunta - non rimane che una strada: quella indicata nel disegno di legge presentato dalla Giunta, che potrà essere emendato, che potrà essere corretto in alcune formulazioni. Abbiamo già visto di che tipo di correzione si può trattare, che potrà essere meglio precisata in altri punti e in altri aspetti, però, evidentemente, diamo attuazione allora all'articolo 30 nella sua globalità, nella sua interezza, non si può fare diversamente. A questo punto l'unica cosa che rimane da auspicarsi è che se ne faccia un uso accorto. Penso che un referendum sia effettivamente una grossa arma in mano non solo ai 4.000 elettori, ma anche ai 12 Consiglieri, però, come qualcuno ha ricordato, è anche un'arma a doppio taglio. Non dimentichiamo che un referendum abrogativo che dà un esito negativo per i proponenti e magari clamorosamente negativo può voler anche significare una clamorosa bocciatura da parte del corpo elettorale! Certo, può darsi che ci saranno degli abusi, può darsi che si userà questo strumento in modo poco acconcio, ma in definitiva non resta a questo punto a tutti noi che inchinarci di fronte allo Statuto. Nella misura in cui lo vogliamo mantenere così com'è, lo dobbiamo applicare così! Io quindi non ritengo a questo punto che da parte mia possano esistere altre proposte se non quella, seguendo la logica del progetto presentato dalla Giunta regionale, di vedere di migliorarlo, o comunque di meglio precisarlo laddove forse occorrono delle precisazioni e degli approfondimenti.
Dujany (D.P.) - Solo alcune precisazioni. La Commissione, a maggioranza, si era già espressa contro la modifica dello Statuto. Fosson, Dolchi, Chanu, Dujany si sono espressi chiaramente contro qualunque modifica dello Statuto. Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 30 e la proposta nella sua globalità, è un provvedimento che è già stato attuato da altre Regioni a Statuto speciale - fin dal 1956-1957 dalla Sardegna e fin dal 1957-1958 dal Trentino-Alto Adige - ed altre Regioni a Statuto ordinario, quali il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, eccetera.
Esperienza della Sardegna. Qui si sono sollevati tanti timori, tante preoccupazioni. L'esperienza della Sardegna è la seguente: che queste norme non hanno mai trovato attuazione pratica malgrado 15 anni di esistenza. È vero anche che la Sardegna, che ha la nostra stessa dizione nello Statuto, ha approvato una legge regionale di applicazione che prevedeva il referendum abrogativo e non sospensivo. Ora, il Presidente della Giunta ha ripetutamente affermato l'opportunità di questo strumento come strumento di partecipazione popolare, come strumento di controllo popolare sull'attività del Consiglio e sull'attività politica in genere dell'Ente Regione. Ora, se dobbiamo perseguire queste finalità, a me parrebbe opportuno, ma con questo non è che vogliamo morire su questa proposta...
Caveri (U.V.) - Sarebbe un peccato per tutti, eh!
Dujany (D.P.) - Dato il tono della discussione, mi parrebbe opportuno che venisse affrontato proprio il problema del referendum sospensivo, con tutti quegli accorgimenti che sono necessari e che devono essere tenuti presenti per evitare naturalmente il malfunzionamento dell'organo, del Consiglio stesso nella sua attività legislativa. Perché? L'interesse della gente ad un certo problema avviene nel momento in cui il Consiglio regionale lo discute, avviene nel momento in cui il problema genera un certo interesse; il controllo della popolazione sull'attività del Consiglio avviene in quel momento.
Ditemi voi che razza di valore può avere un referendum di carattere abrogativo su una legge approvata dal Consiglio regionale 2, 5, 8, 10, 15, 20 anni fa, quando questa è un'iniziativa che potrebbe essere ottima, che però non suscita un interesse, una discussione e una partecipazione. Di fatto, questo è dimostrato dalla regolamentazione dell'Alto Adige, del Trentino e dalla regolamentazione della Sardegna, che hanno il referendum in atto, ed è abrogativo, fin dal 1956-1957 e non è mai stato utilizzato né dalla Giunta, né dal Consiglio, né dalla popolazione.
Per quanto riguarda invece il problema della partecipazione dei Comuni - e qui non riguarda più l'applicazione dell'articolo 30, ma riguarda l'applicazione dell'articolo 42 dello Statuto -, a me pareva opportuno, in sede di regolamentazione, di prevedere l'iniziativa anche ai Comuni, e mi sembra che in Commissione lo avessimo concordato fra gli Enti che devono avere l'iniziativa, malgrado che il nostro Statuto sia abbastanza preciso in questa materia e non preveda la partecipazione dei Comuni. Questo anche per il fatto che i referendum che sono stati adottati successivamente da altre Regioni a Statuto ordinario e da altre Regioni a Statuto speciale hanno previsto l'iniziativa anche a favore dei Comuni accanto all'iniziativa della Giunta, accanto all'iniziativa di un Consigliere, accanto all'iniziativa delle 3.000 firme, tanto più che questo problema di referendum si riferisce esclusivamente al problema della delimitazione dei confini dei Comuni e della denominazione dei Comuni stessi. Direi quindi che il limite naturalmente della competenza mi pare così estremamente limitato, per cui anche se viene esteso ai Comuni, non è destinato a sovvertire alcun lavoro del Consiglio regionale o alcuna attività concreta del Consiglio.
Caveri (U.V.) - Altri interventi? La questione è che se ci sono altri interventi, ci allontaniamo sempre di più, ritorniamo in alto mare, come tende un po' a riportarci l'intervento del Consigliere Dujany dopo il saggio intervento del Consigliere Chanu, che sembrava avvicinarsi ad una volontà comune, ciascuno è libero di esporre la sua opinione...
(voce di un Consigliere) - Non è una piccola cosa, perché siete coscienti anche voi delle conseguenze di un referendum sospensivo.
Caveri (U.V.) - Allora, cosa facciamo? Leggiamo gli articoli di questa legge? Mi pare che la discussione generale possa considerarsi chiusa, o si vuole rimandare alla Commissione? La parola al Presidente della Giunta.
Andrione (U.V.) - Semplicemente, non credo che valga la pena di riaprire la discussione sulla questione del referendum abrogativo e sospensivo.
Per quanto riguarda l'iniziativa dei Comuni, sarebbe una modifica dello Statuto e quindi non possiamo assolutamente fare una modifica allo Statuto per allargare il diritto di iniziativa, che invece è tassativamente prevista.
Caveri (U.V.) - Ma sull'andamento del dibattito cosa vogliamo fare come ordine della discussione?
Andrione (U.V.) - Farei la proposta di passare all'esame articolo per articolo, è quello che ci vuole. Poi, evidentemente, se ci sono degli emendamenti da presentare, verranno presentati ai differenti articoli man mano che si procede.
Caveri (U.V.) - Mettetevi d'accordo voi due.
Chanu (D.P.) - Volevo solo a questo proposito informare il Presidente della Giunta che nella discussione in sede di Commissione, ad un certo articolo, che mi sembra l'articolo 29, uno degli ultimi articoli del Titolo I, quello che riguarda praticamente ...(voce)... no... qual è? Il 25, pardon, l'ultimo articolo del Titolo I. Si era manifestata in Commissione parecchia perplessità, ponendoci l'ipotesi della modifica di una legge in senso unicamente formale... una limitatissima modifica con l'apparente decisione di abrogare la precedente, per cui si poteva paventare l'idea che con questo atteggiamento si sarebbe potuto anche evitare il ricorso al referendum, senza apportare modifiche tali che questa legge, in effetti, potesse ritenersi modificata e sostituente in fatto... A questo proposito, il consulente Dottor Barbagallo ha detto che - forse anche perché fuorviato da quella che era l'idea della Commissione, cioè che non si sarebbe arrivati ad una discussione, ad un'approvazione in questa sede, perché questo avrebbe dovuto essere più un dibattito orientativo che un dibattito conclusivo - aveva comunque assicurato che avrebbe visto la possibilità di trovare qualche chiarimento su questo punto, che, a nostro avviso - ed è l'avviso di buona parte della Commissione -, così come anche su altri punti che erano venuti fuori, su questioni di dettaglio, ma questioni che potevano avere... adesso non so se certamente andare avanti così, non vorremmo poi che... È quello il difficile, perché effettivamente era proprio il modo di poter superare l'impasse che non poteva essere formalizzato in termini semplicistici e che avrebbe richiesto, forse, un approfondimento anche a livello tecnico e giuridico da parte...
Caveri (U.V.) - ... e un po' si ripeterebbe quello che è avvenuto al tempo della discussione della legge sul divorzio e si parlava di ripresentare una legge diversa, appunto, per evitare il referendum sul divorzio. La parola al Presidente della Giunta.
Andrione (U.V.) - Io non ho avuto tempo di approfondire questo argomento, però credo che qui l'unico tipo di sanzione possibile sia quella politica, perché evidentemente le manovre deviatorie per rimandare a un referendum ricadono normalmente, se il referendum è proposto da questioni che interessano, su chi cerca di rimandarle, ma qui si dice che "... siano state abrogate". Quindi non so come si potrebbe, se si dovesse arrivare a quello che dice il Consigliere Chanu... non vede la questione; c'è una formulazione differente della stessa norma ...(voci)... beh, in quel caso... bisognerebbe riprendere le operazioni per il referendum sulla seconda tu dici... ecco, in quel caso, potrebbero venire utili i 12 Consiglieri. Non mi sembra che ci sia la possibilità di evitare cose di questo genere. Come fai a dire quando una legge, sottoposta a referendum, non può più essere abrogata dalla Regione? Non mi sembra neanche ...
Caveri (U.V.) - Insomma, l'eventualità esiste, evidentemente, perché all'articolo 25 si dice: "...la legge o le singole disposizioni...", quindi basterebbe una modifica di qualche disposizione per fermare il referendum. Comunque l'eventualità esiste. Ma io dico, l'articolo 21 e l'articolo 25... cominciamo a vedere i primi 24 articoli, poi avremo tempo di meditare su questo punto, no? Allora procediamo alla lettura degli articoli? La parola al Consigliere Dujany.
Dujany (D.P.) - Mi pare che in Commissione non si fossero affrontati problemi di dettaglio più che altro delle proposte concrete circa la ristrutturazione di determinati articoli che in sede di discussione erano rimasti, in quanto parevano perlomeno lacunosi e, quindi, si era preferito adottare la strada di portare in Consiglio il problema per una discussione generale, sentendo quali erano gli orientamenti del Consiglio e rivedersi successivamente in Commissione, con maggior tranquillità, per formulare, in relazione a questo comportamento generale del Consiglio, questi indirizzi e di vedere poi nel dettaglio, assieme naturalmente ai funzionari, quale poteva essere la ristrutturazione di questi articoli in un modo più coordinato. Ecco, a me pare che chi ha fatto questo, Milanesio ...(voci)... a formulare questa idea a nome della Commissione, perché il rischio è questo: che potremmo... siccome questa legge è abbastanza complessa e ha manifestato parecchie lacune - sulle quali mi sembra inutile far perdere del tempo al Consiglio - credo che in sede di Commissione, in un momento di maggior tranquillità, questa legge possa essere rivista in un modo più coordinato, per poter essere riportata in Consiglio. Per esempio, io cito un altro dubbio sull'articolo 2. All'articolo 2 si prevede che se l'iniziativa è consiliare, la legalità è accertata dal Consiglio, se l'iniziativa è della Giunta...se l'iniziativa è popolare, la legalità è accertata dal Tribunale. Ecco, perché questi due criteri? Un momento di riflessione, per vedere se non sia opportuno che sia l'iniziativa consiliare, sia l'iniziativa della Giunta, sia l'iniziativa popolare seguano lo stesso iter. Poi ci sono altre osservazioni, che credo dovrebbero recepire alcune incertezze che alcune norme nazionali hanno già fatto sorgere, in occasione dell'applicazione del referendum sul divorzio. Si tratta di incertezze e di lunghe discussioni di carattere giuridico che sarebbe meglio evitare.
Andrione (U.V.) - Non siamo d'accordo sul fatto, perché ci sembrava che la discussione in Consiglio dovesse chiarire i punti fondamentali, quelli, diciamo, di rilevanza politica e di posizione rispetto all'articolo 30 dello Statuto e alla possibilità di stabilire il referendum abrogativo, sospensivo, eccetera. Per quelle che, invece, sono questioni di tecnica giuridica, di piccoli particolari nel complesso della legge, possiamo discuterli adesso in aula, senza che la Giunta si abbarbichi al testo, così come presentato, spiegando il perché e il per come di alcune scelte. Poi, qualunque sia la scelta che viene fatta, in certe materie tecniche, ci sono sempre delle difficoltà e ci saranno sempre delle perplessità.
Caveri (U.V.) - Volevo fare un'osservazione e l'osservazione è questa: che nel parere dato dalla Commissione Affari Generali si parla di perplessità riferite ad alcuni principi ispiratori di detto disegno di legge, cioè perplessità in relazione a certi punti fondamentali di questa legge, ovvero: la possibilità di modifica allo Statuto, se sia possibile togliere l'iniziativa ai 12 Consiglieri senza modificare lo Statuto, la questione dell'interpretazione dell'articolo 30 in relazione alla qualità del referendum, eccetera. Ora che questi tre punti sono stati sostanzialmente chiariti e che è emersa quanto meno la volontà della maggioranza di questo Consiglio, potrebbe essere utile procedere a una lettura degli articoli in modo da vedere le questioni di dettaglio in sede di Consiglio. Poi, se troveremo delle difficoltà notevoli in questo esame, potremo sempre rimandare alla Commissione, ma intanto possiamo fare questo esame in sede di Consiglio. Può darsi benissimo che, chiariti quei tre o quattro punti o quanti sono di dubbio sui principi ispiratori, si possa benissimo, con animo pacato, esaminare le questioni di dettaglio dei vari articoli.
La parola al Consigliere Milanesio.
Milanesio (P.S.I.) - L'intenzione della Commissione - cioè quella di fare in modo che quest'oggi si deliberasse intorno a questa legge - era scaturita essenzialmente per i problemi di principio sollevati nella Commissione stessa. Questi problemi di principio non sto più ad enumerarli, li ha ricordati prima il Presidente del Consiglio. Ora, poiché mi pare che sia stata data una risposta da parte di questo Consiglio, almeno, non una risposta - per me - su una votazione ufficiale, ma attraverso le dichiarazioni ufficiali che sono state fatte dai vari Consiglieri - me compreso, che ho dichiarato una proposta di modificazione dell'articolo 30 dello Statuto - credo che, a questo punto, non si possa che esaminare questa legge così come rappresentata dalla Giunta, riservandosi di fare quegli emendamenti che, tra l'altro, sono emersi in Commissione, che però non stravolgono il senso di questa legge e la sua logica.
Tutte le proposte che sono emerse in Commissione su questa materia da parte sia dei Democratici Popolari, sia dei rappresentanti del Gruppo Comunista, sia del Consigliere Bordon e sia da parte anche del sottoscritto, in certi casi, non stravolgono il senso e la logica della legge così come impostata dalla Giunta regionale. Si tratta, evidentemente, di formulare meglio alcuni articoli, di modificare alcune dizioni. Io penso, però, che una discussione, accertata la volontà generale di questo Consiglio e accettata la logica generale che ispira questa legge, possa anche farsi in aula, perché dalla discussione che è emersa non mi pare che la Giunta abbia tratto la convinzione di dover ritirare questo disegno di legge per presentarne un altro di tipo diverso. Non mi pare che sia emersa questa considerazione, anzi è emerso il conforto da parte del Consiglio sull'impostazione data dalla Giunta regionale. Io penso che, almeno per alcuni aspetti, questa discussione possa proseguire.
Voglio solo approfittare per fare un inciso: potrebbe sembrare ipocrita questo discorso, ma sul famigerato articolo 30, se non si vuole in questo momento disciplinare l'iniziativa sui referendum da parte dei 12 Consiglieri o della Giunta regionale, si può benissimo dire in questa legge che con apposita legge - bisogna dirlo però! - si disciplinerà l'iniziativa dei Consiglieri e della Giunta regionale. A questo punto non si viola lo Statuto. Scusatemi, ma queste finte indignazioni mi fanno semplicemente ridere, sembra che qui vogliamo violentare l'autonomia, vogliamo violentare lo Statuto! Ho già detto prima che ho accettato la tesi di non toccare lo Statuto, però, se vogliamo disattenderlo, come abbiamo fatto fino adesso per certe parti, possiamo anche farlo. Scusatemi, io ho l'abitudine, il coraggio di dire le cose che penso, nella forma in cui le penso, evidentemente. C'è questo espediente, che va valutato, almeno questo dal Consiglio regionale. È un espediente giuridico, legittimo e io ho il coraggio di esprimerlo in questo modo, si può benissimo essere contrari, quello che chiedo solo è di togliere il tono di falsa indignazione.
Caveri (U.V.) - Vorrei dire una cosa, però, perché la mia preoccupazione è un po' di eliminare, di...come dire? ammorbidire i contrasti. Siccome il Presidente della Giunta dopo alcuni dubbi da parte nostra ha chiarito chiaramente che la Giunta rinuncia a modificare l'articolo 2, si lascia inalterato l'articolo 2, mi pare che dopo questa proposta, si possano lasciare le cose in questo modo, perché altrimenti, se rimettiamo di nuovo in discussione l'articolo 2, ecco che ci allontaniamo di nuovo da una conclusione. Siccome è meglio arrivare ad una conclusione, perché il Consiglio regionale non deve trasformarsi in un'accademia, ma deve poi, ad un certo momento, arrivare a certe conclusioni, mi pare che, vista la dichiarazione del Presidente della Giunta, dovrebbero essere superate altre proposte da parte di membri della maggioranza, di Consiglieri della maggioranza. Io chiederei al Consiglio di pronunciarsi per il passaggio all'esame degli articoli. Allora prego il Consigliere Segretario... La parola al Consigliere Dolchi.
Dolchi (P.C.I.) - Vorrei solo una precisazione. Non so se la lettura degli articoli, articolo per articolo, a cui lei adesso fa cenno riguardi già l'esame e la presentazione di emendamenti, perché qui è venuto fuori, a seguito delle due sedute della Commissione, un piccolo contrattempo: siccome in sede di Commissione sono stati avanzati, ma non formalizzati determinati emendamenti, proprio per ricercare, con la collaborazione del Dottor Barbagallo, la migliore stesura del nuovo testo, noi siamo anche pronti all'esame articolo per articolo, però bisognerebbe eventualmente, laddove è possibile avere, se sono stati questi emendamenti accolti dalla Commissione, una formulazione giuridicamente più valida, in modo che non li improvvisiamo noi adesso.
In sede di Commissione avevamo demandato ad un esame più collegiale, perché la Commissione pensava che, dopo questa discussione di carattere generale, dove fossero risolti quei problemi di principio, il tutto ritornasse alla Commissione per una formalizzazione. Può anche essere fatta subito, ma io chiedere il conforto, laddove noi abbiamo fatto delle enunciazioni che sono state accolte, che non si improvvisi l'emendamento, ma che sia la conseguenza di quelle cose che sono state discusse e quindi sono anche più valide dal punto di vista tecnico.
Andrione (U.V.) - Accogliamo l'invito del Presidente del Consiglio, che mi pare sia stato molto chiaro - no? -, che ha proposto di incominciare ad esaminare gli articoli, se dovessero venire fuori delle difficoltà gravi sulla formulazione di un articolo, di un emendamento, eccetera, per quella parte potremmo anche vedere di formalizzare meglio e non in aula, affrettatamente, le differenti modifiche. Per quanto riguarda quelle della Commissione, io ho qui un testo formulato; se ve ne saranno poi delle altre o se verranno ritirate, le vedremo.
Caveri (U.V.) - Se il Consigliere Chanu mi permette, vorrei fare una proposta - credo che non sia considerata troppo eretica -, cioè si potrebbe arrivare a questa soluzione: si leggono gli articoli uno ad uno. Occorre però che il Consigliere che intende proporre degli emendamenti perlomeno li annunci, in modo che possa in un secondo tempo... si tratta di fare una seconda lettura, come al Parlamento inglese. Bisognerebbe stabilire questo: che, quando si legge un determinato articolo, il Consigliere che intende presentare un emendamento lo annuncia e rimane inteso che il Consigliere, alla fine della lettura di tutti gli articoli, formula in modo preciso il suo emendamento. Si potrebbe fare in questo modo, quindi si sospenderebbe l'approvazione di quell'articolo per il quale è stato presentato un emendamento. Non so se si può fare così, penso di sì. In questo senso verrebbe accolta la proposta del Consigliere Dolchi.
La parola al Consigliere Chanu.
Chanu (D.P.) - No, per conto mio la questione era più formale, ma credo che sia già stata superata da quella sua proposta e quindi praticamente se si intendessero presentare emendamenti, che non ci si trovi di fronte alla barriera: "siamo oltre la discussione generale, dovevate presentarli prima". Le sue parole mi tranquillizzano.
Si dà atto che alle ore 11,38 assume la Presidenza il Vice Presidente Giorgio Jorrioz e che dalle ore 11,40 la riassume il Presidente Severino Caveri.
Caveri (U.V.) - Sia ben chiaro questo però: che, per evitare malintesi e discussioni successive, non si possono presentare degli emendamenti che non siano stati annunciati al momento della lettura di quel determinato articolo, perché altrimenti non si finirebbe mai, d'accordo?
Allora si procede con la lettura dell'articolato: "Titolo I. Referendum abrogativo previsto dall'articolo 30 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta. Articolo 1. Il Presidente della Giunta regionale deve indire il referendum previsto dall'articolo 30 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, deliberato dalla Giunta regionale per promuovere l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale nei modi e nei termini di cui all'articolo 11. Dell'iniziativa è dato annuncio, entro cinque giorni dalla deliberazione di cui al comma precedente, nel Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione - preceduta dalla formula "Volete che sia abrogata..." - della legge che si intende sottoporre a referendum abrogativo e del numero del Bollettino Ufficiale nel quale la legge stessa è stata pubblicata. Quando si richiede referendum per abrogazione parziale, deve essere indicato il numero dell'articolo o degli articoli oppure del comma o dei commi di cui si propone l'abrogazione. Qualora l'abrogazione riguardi soltanto uno o più commi di uno o più articoli, dovrà essere aggiunta anche la trascrizione integrale del testo delle disposizioni delle quali si proponga l'abrogazione.".
Chanu (D.P.) - Una brevissima dichiarazione di voto sull'articolo 1. Il Gruppo dei Democratici Popolari, pur riconfermando le proprie riserve sul carattere interpretativo che è stato dato al referendum previsto dall'articolo 30 dello Statuto - nel senso che l'interpretazione letterale, a stretto rigore della norma, porterebbe a qualificare il tipo di referendum come referendum sospensivo e non semplicemente abrogativo - ritenendosi tuttavia convinto che il voler portare poi in pratica attuazione il concetto di referendum sospensivo importerebbe l'adozione di rimedi e di modifiche anche a livello di regolamentazione dell'iter dei disegni di legge da parte dell'Amministrazione regionale e che, indirettamente, la cosa rientrerebbe poi in danno alla possibilità e immediata attuazione dell'istituto del referendum, così com'è stato proposto, dichiara di votare favorevolmente l'articolo 1 nel testo che è stato proposto.
Caveri (U.V.) - Non ci sono osservazioni fondamentali di modifica all'articolo 1? Si proporrebbe - credo che sia stata proposta anche dalla Commissione - una modifica di pochissima importanza e precisamente: al secondo comma, dopo le parole "la legge stessa è stata pubblicata," fare del periodo successivo un terzo comma. Questo non ha nessuna importanza e mi pare giusta la modifica che viene proposta. Perché sia più presentabile l'articolo 1, è giusto fare un comma di questo periodo e pare che il primo testo prevedesse appunto un comma a parte, ma c'è stato un errore di trasmissione da parte della dattilografa - la colpa è sempre della dattilografa, naturalmente, e mai degli autori del testo; si trova comodo dire che la colpa è delle dattilografe, che per lo più, poverine, sono innocenti -, comunque siamo d'accordo su questo punto. Articolo 2.
Chanu (D.P.) - Qui c'è una proposta di emendamento da parte dei Democratici Popolari.
Caveri (U.V.) - La illustri allora.
Chanu (D.P.) - È quello che dico, lasciamo leggere poi... tanto per darlo come annunciato.
Si legge l'articolo 2: "Articolo 2. La richiesta di referendum popolare di cui all'articolo 1 della presente legge, da parte di almeno dodici Consiglieri regionali; con l'indicazione della legge regionale o degli articoli di essa, di cui si promuove l'abrogazione, è presentata alla Presidenza del Consiglio regionale, che la comunica entro quindici giorni al Consiglio in seduta pubblica, nel corso della quale deve essere accertata la legalità della richiesta. Effettuato tale accertamento con esito positivo, il Presidente del Consiglio trasmette la richiesta di referendum, entro cinque giorni dalla seduta, al Presidente della Giunta regionale, il quale indice il referendum nei modi e nei termini di cui all'articolo 11. Si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo precedente. I termini ivi menzionati decorrono dalla trasmissione della richiesta di cui al comma precedente.".
Caveri (U.V.) - Osservazioni? La parola al Consigliere Chanu.
Chanu (D.P.) - Teniamo conto che questo articolo 2 è quello che ha suscitato quella grossa questione, che poi oggi è stata fortunatamente risolta. La questione era venuta fuori dal rilievo portato avanti in Commissione dagli appartenenti al Gruppo dei Democratici Popolari sulla diversità di trattamento che veniva riservata ai Consiglieri regionali rispetto al trattamento invece riservato alla Giunta ed anche ai 4.000 elettori. Non si riusciva a capire per quale motivo la richiesta di referendum, presentata alla Presidenza del Consiglio da parte dei 12 Consiglieri regionali dovesse essere soggetta ad un vaglio preventivo da parte del Consiglio stesso, ad un vaglio di legalità - termine abbastanza vago, abbastanza equivoco - e che, proprio nel corso della discussione, si era venuto a trasformare, per bocca di alcuni degli intervenuti nella discussione in sede di Commissione, in una possibilità di sindacato che non fosse soltanto quello di mera legittimità, ma che potesse anche entrare, sia pure in tutto o in parte, nel merito della richiesta di referendum. È poi da questa discussione che è nato il fatto: allora i 12 Consiglieri possono fare il bello il cattivo tempo, bisogna modificare lo Statuto e così via.
Ritenendo che questa formulazione evidentemente metta i Consiglieri regionali nell'esplicazione della loro potestà di iniziativa in condizione diversa, in condizione di maggior vincolo rispetto agli organi e alle popolazioni che possono adire al referendum, proponiamo di eliminare, al primo comma, dopo le parole: "è presentata alla Presidenza del Consiglio Regionale, che la comunica entro quindici giorni al Consiglio in seduta pubblica" - questo potrebbe essere lasciato perché il Consiglio potrebbe limitarsi ad una presa d'atto per la presentazione del referendum - la dizione: "nel corso della quale deve essere accertata la legalità della richiesta" e anche le parole successive: "effettuato tale accertamento con esito positivo,". La proposta pertanto verrebbe comunicata al Consiglio in seduta pubblica e poi "il Presidente del Consiglio trasmette la richiesta di referendum, entro cinque giorni dalla seduta, al Presidente della Giunta regionale, il quale indice il referendum nei modi e nei termini di cui all'articolo 11". La soppressione quindi andrebbe da "nel corso della quale deve essere accertata la legalità della richiesta" e terminerebbe con "effettuato tale accertamento con esito positivo,", cioè anche questa prima parte della seconda frase dovrebbe venire eliminata.
Caveri (U.V.) - Darò senz'altro la parola al Presidente della Giunta, ma mi sembra che, per decidersi sulla questione sollevata dal Consigliere Chanu, dobbiamo porci la domanda: a che cosa mira questa specie di controllo da parte del Consiglio? Perché non si capisce bene a che cosa si riferisce. Si deve limitare a controllare se i 12 siano veramente dei Consiglieri o deve riferirsi anche ad altro? Mi sembra necessario rispondere a questa domanda prima di prendere una posizione su quello che dice il Consigliere Chanu.
La parola al Presidente della Giunta.
Andrione (U.V.) - Sembra che la proposta non possa essere accolta proprio per il fatto accennato prima dall'Avvocato Chanu, perché i tre modi di indire referendum sono la delibera di Giunta, che è sottoposta alla Commissione di Coordinamento che ne accerta... per forza ogni delibera deve essere sottoposta alla Commissione di Coordinamento, perché si dice: "... accerta la legalità formale di detta delibera". Nel caso del Tribunale, il Tribunale accerta il fatto che siano elettori, che siano iscritti nelle liste elettorali e che abbiano apposto la loro firma nei modi voluti dalla legge. In questo caso è l'Assemblea regionale che fa lo stesso accertamento.
Chanu (D.P.) - Se ho ben capito, quindi, il Presidente della Giunta ci dice che questo controllo di legalità del Consiglio regionale si limita - e deve intendersi limitato - unicamente alla funzione in atto dei presentatori, cioè che i 12 siano 12 e che i 12 siano Consiglieri regionali. Voglio ampliare quello che il Presidente della Giunta forse intendeva dire, ma non ha detto, ovvero che l'oggetto del referendum non ricada in quelle particolari norme, in quelle particolari leggi che statutariamente non sono suscettibili di referendum, come dice appunto il nostro Statuto. Se questo è il concetto di legalità, ben posso rinunciare alla richiesta di abrogazione. Evidentemente, però, se ho fatto questa richiesta, era perché, nel corso della discussione in Commissione, si voleva far entrare dalla finestra quello che attraverso questa porta non poteva essere fatto entrare. Se abbiamo la garanzia dal Presidente della Giunta e di tutto il Consiglio che la porta si limita unicamente a far passare il controllo di legalità del numero, della funzione e della possibilità della legge di essere sottoposta a referendum, che viene in effetti sottoposta a referendum, io rinuncio anche alla richiesta di emendamento.
Andrione (U.V.) - La legalità è sempre contrapposta al merito. Legalità vuol dire la rispondenza formale a certi criteri che sono stabiliti dalla legge, quindi il foglio di carta bollata uso protocollo, la richiesta formale, l'indicazione della legge oppure dell'articolo di legge o degli articoli, scritti per esteso, che si vogliono abrogare, l'autentica delle firme e la qualità di Consigliere, il tipo di legge che si sottopone a referendum, che non può essere che un dato tipo di legge, ma, fatto quel controllo, mi sembra che non ci sia altro da dire.
Caveri (U.V.) - Il Consigliere Chanu quindi può tranquillizzarsi con questa dichiarazione del Presidente della Giunta. Tanto più che non ci sarà l'eventualità, che si è invece verificata al Parlamento italiano, successivamente all'esame della legge dell'ENEL, dove erano state date le più ampie assicurazioni da parte del Deputato De Cocci, relatore alla Camera della legge dell'ENEL, grandi assicurazioni del Ministro Colombo, grandi assicurazioni del Ministro Bosco e poi il Presidente della Repubblica, quando ha fatto i decreti di trasferimento delle società all'ENEL, non ha tenuto conto affatto di quello che era stato detto in Parlamento e delle assicurazioni che ci erano state date. Il Consigliere Chanu, però, non corre gli stessi pericoli e quindi possiamo passare all'articolo 3.
Chanu (D.P.) - ... per far perdere del tempo... Allora quello che dice l'articolo 9 è: "nei dieci giorni successivi alla scadenza... l'Ufficio regionale per il referendum popolare, costituito presso il Tribunale di Aosta a norma dell'articolo 8, esamina tutte le richieste di iniziativa popolare depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, compresa la cognizione dell'ammissibilità ", questo riguarda soltanto l'iniziativa dei 4.000 e l'iniziativa della Giunta? Questo controllo da parte della Commissione di Coordinamento...
Si legge l'articolo 3: "Articolo 3. Al fine di raccogliere le firme di almeno quattromila elettori necessarie per il referendum popolare di cui all'articolo 1 della presente legge, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a quattro, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Valle d'Aosta, alla Cancelleria del Tribunale di Aosta, che ne dà atto con verbale - copia del quale viene rilasciata ai promotori medesimi - e ne dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale. Si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 1. I termini decorrono dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.".
Caveri (U.V.) - Osservazioni sull'articolo 3?
Si legge l'articolo 4: "Articolo 4. Nel caso previsto dall'articolo 3 della presente legge, devono essere usati, per la raccolta delle firme, fogli di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, ciascuno dei quali deve contenere, all'inizio della prima facciata, la dichiarazione della richiesta di referendum, con le indicazioni prescritte dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 1. Successivamente alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, i fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati, a cura di uno o più promotori o di qualsiasi elettore, alla Cancelleria del Tribunale di Aosta. Il Cancelliere del Tribunale appone sui fogli il bollo della Cancelleria, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla ricezione.". Osservazioni sull'articolo 4?
Si legge l'articolo 5: "Articolo 5. Non può essere presentata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi per le elezioni del Consiglio. La disposizione vale anche per i casi previsti negli articoli 1 e 2.".
Si legge l'articolo 6: "Articolo 6. Le firme apposte sui fogli vidimati a norma del secondo comma dell'articolo 4 della presente legge devono essere autenticate da un Notaio oppure dal Sindaco o dal Segretario del Comune di residenza. I richiedenti che non siano in grado - perché menomati, anche temporaneamente, o analfabeti - di apporre la propria firma possono ugualmente manifestare la loro volontà attraverso la dichiarazione di un pubblico ufficiale legittimato all'autenticazione delle firme.".
(voci)
Si legge l'articolo 7: "Articolo 7. I fogli contenenti le firme, o le dichiarazioni sostitutive di cui al secondo comma dell'articolo precedente, ed i certificati elettorali dei sottoscrittori, o dei richiedenti mediante le dette dichiarazioni sostitutive, devono essere depositati presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli anzidetti a norma dell'articolo 4, secondo comma, della presente legge. Tale deposito deve essere effettuato da almeno due dei promotori, i quali rendono al Cancelliere del Tribunale dichiarazione relativa al numero delle firme raccolte. Il Cancelliere rilascia ricevuta, nella quale deve essere indicato il numero delle firme raccolte. Nei casi previsti dagli articoli 1 e 2, il deposito della richiesta di referendum, ai fini di cui al terzo comma dell'articolo 9, è effettuato a cura del Presidente della Giunta regionale, a mezzo di persona all'uopo delegata, entro dieci giorni dalla deliberazione di cui all'articolo 1 o dalla trasmissione della richiesta di cui all'articolo 2.".
Caveri (U.V.) - Mantiene l'emendamento?
Andrione (U.V.) - Sì, propongo il seguente emendamento aggiuntivo che credevo i Consiglieri avessero già: "Qualora non sia stato raggiunto il numero di quattromila richiedenti, la richiesta di referendum perde efficacia e non può essere rinnovata se non sia decorso almeno un anno dalla data entro la quale avrebbero dovuto essere depositati i fogli contenenti le firme. In tal caso, la Cancelleria del Tribunale, alla scadenza di detto termine, dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale della mancata presentazione dei fogli anzidetti o del mancato raggiungimento del numero di quattromila firme. Di ciò è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.". Chiedo scusa, credevo che fosse... faccio pervenire... allora basta, se siamo tutti d'accordo non... ah, va beh, ve lo faccio distribuire.
Caveri (U.V.) - L'emendamento del Presidente della Giunta è accolto? Sì.
Si legge l'articolo 8: "Articolo 8. Salvo il disposto dell'articolo 5 della presente legge, tutte le richieste di referendum devono essere depositate presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta in ciascun anno dal primo gennaio al 30 settembre. Il Presidente del Tribunale di Aosta, entro cinque giorni dal deposito della richiesta, istituisce, nell'ambito del tribunale medesimo, un ufficio regionale per il referendum popolare.".
Si inizia la lettura dell'articolo 9.
Dolchi (P.C.I.) - Noi avevamo sollevato in Commissione il problema per la costituzione dell'Ufficio per il referendum presso il Tribunale per l'esame preventivo. Avevamo portato l'esempio di alcune Regioni italiane che affidano questo compito alla Presidenza del Consiglio. Sono state fatte in sede di Commissione alcune riserve, lo annunciamo nuovamente in sede di Consiglio per un eventuale dibattito se i Consiglieri lo ritengono, da parte nostra non insistiamo su questo fatto. Sembra che alcune Regioni - come la Lombardia e la Puglia - abbiano una fiducia illimitata nei confronti della Presidenza del Consiglio, che invece noi non abbiamo, perché ci fidiamo di più dell'Ufficio costituito presso il Tribunale ...(voci)... è una battuta, comunque non insistiamo su questa proposta.
Caveri (U.V.) - Poi ci sono già tanti controlli in questa legge, che aggiungere ancora un controllo di più, no...(voci)...
Dolchi (P.C.I.) - Tutta la parte di istruttoria confluiva alla Presidenza del Consiglio, così avviene in Lombardia e in Puglia.
Caveri (U.V.) - Però è meglio il sistema proposto da questa legge, non insistete. La parola al Consigliere Chanu.
Chanu (D.P.) - Quando ho parlato di articolo 2, avevo chiesto se effettivamente il referendum, il controllo di legittimità, di legalità, sull'iniziativa di referendum proposta dai Consiglieri regionali fosse limitato a quello del Consiglio regionale. C'è un doppio controllo, quindi non è che ...(voci)... sì, ma dico, comunque, non è che l'iniziativa dei Consiglieri regionali arrivasse senza controlli. L'iniziativa dei Consiglieri regionali è sottoposta al controllo di cui all'articolo 9 e a un primo identico controllo, contro il quale però non ci sarebbe possibilità di appello. L'idea è che... mettiamo un caso: accolti con un colpo di maggioranza... tanto perché qui siamo un Consiglio un po'... il Consiglio regionale, anche se non ci sono motivi validi, ritiene illegale la richiesta di referendum, i Consiglieri regionali che hanno proposto questo che mezzo anno per ...(voci)... perché non possono, lì si fermano. Non arriverebbe neanche al successivo controllo di legalità da parte dell'Ufficio regionale per il referendum.
Andrione (U.V.) - Se poi la Commissione di Coordinamento dichiarasse illegittima e annullasse una deliberazione di Giunta legittima in materia, cosa può fare?
Chanu (D.P.) - Però questo comporta... e non so neanche se sia ammissibile il ricorso giurisdizionale in questo ...(voci)... è quello che appunto si voleva discutere in relazione all'articolo 2. Era questo: se questo controllo, anziché essere controllo si fosse trasformato in parere, cioè il Consiglio regionale dà un parere in modo da svestire il Presidente del Consiglio dalla responsabilità di mandare avanti un qualche cosa manifestamente illegittimo, però la decisione definitiva in sede di legalità la dà, come per l'iniziativa popolare, l'Ufficio regionale per il referendum, che è quello, appunto, a cui confluiscono tutti questi vari rivoletti ...(voci)... sono paure che hanno portato a questa discussione sulla modifica dello Statuto.
Caveri (U.V.) - All'articolo 9, al quarto rigo, dopo le parole: "esamina tutte le richieste" vengono aggiunte le parole: "di referendum". Per evitare dei malintesi, non so se si ritenga utile aggiungere tali parole anche al terzo rigo del secondo comma dopo le parole: "delle singole richieste", perché se si parla solo di iniziativa popolare, si può far confondendere magari con il Titolo II, non so...
Chanu (D.P.) - Referendum di iniziativa popolare... va inteso comunque i tre tipi di referendum, che parta dalla Giunta, dai Consiglieri o solo da quello...(voci)...
Caveri (U.V.) - ... solo da quello di iniziativa popolare.
Dolchi (P.C.I.) - Volevo ribadire che per il terzo comma dell'articolo 10 c'è l'esame dei tre tipi di referendum: quello di iniziativa della Giunta, dei Consiglieri, eccetera. Sull'obiezione sollevata dal Consigliere Chanu io sono un po' dubbioso riguardo al fatto che ci debba essere una motivazione, perché se diventa un accertamento, quindi si manifesta con un'espressione di volontà, e cinque Consiglieri chiedono che sia segreto, la motivazione è solo nella pallina bianca o nella pallina nera, quindi come può essere una motivazione contro la quale poi si possa fare eventualmente ricorso? Perché se diventa una deliberazione, cioè una manifestazione del Consiglio regionale di rigetto, anche senza motivazione legale, che si manifesta con la maggioranza nello scrutinio segreto, diventa poi difficile questo accertamento.
Andrione (U.V.) - Ma qui siamo nel campo degli atti dovuti, per cui bisogna obiettivamente dire se i Consiglieri, in numero di 12, rispondono al fatto... se la loro richiesta risponde o non risponde a dei requisiti formali, dopodiché si dirà, da parte di qualcuno, che risponde. Anche se la votazione dovesse essere segreta, ci troviamo esattamente nella stessa situazione in cui ci si trova per i concorsi pubblici, per cui, quando ad un certo momento uno ha vinto un concorso pubblico - c'è fior di sentenze in materia - ci possono essere anche 35 palline nere, quello viene immesso in ruolo, o la convalida dei Consiglieri... Io quindi pensavo al caso della votazione palese, nella quale si sostiene, per esempio, che Dolchi non ha firmato quella data richiesta, oppure l'ha firmata in un momento nel quale non poteva farlo. Una cosa di questo genere, a quel momento il ricorso giurisdizionale accerta o meno l'esistenza di quell'atto obiettivo, ma non mi sembra possibile altra...
Caveri (U.V.) - Siamo d'accordo di aggiungere la parola "di referendum" al primo e al secondo comma?
Dujany (D.P.) - Mi dispiace insistere su questo problema, ma è chiaro però che i 12 Consiglieri che prendono l'iniziativa del referendum sono soggetti a un doppio controllo rispetto all'iniziativa della Giunta e rispetto all'iniziativa popolare. C'è un controllo del Consiglio e c'è un controllo, sempre di legalità - ambedue - da parte del Tribunale. Ecco, mi pare che questo renda effettivamente pesante uno strumento che già di per sé è pesante. Non riesco a capire il motivo di questo duplice controllo!
Caveri (U.V.) - Abbiamo già esaminato però la questione che è stata sollevata da lei, Consigliere Dujany, nella lettura dell'articolo 2. Sono argomenti che sono già superati dal fatto dell'approvazione dell'articolo 2.
Dujany (D.P.) - L'articolo 2 è stato esaminato, però è stato risposto erroneamente che l'articolo 9 non interessava l'iniziativa dei Consiglieri, mentre, da un ulteriore approfondimento, da un ulteriore esame, anche i Consiglieri sono interessati dall'articolo 9...(voci)...
Andrione (U.V.) - Referendum di iniziativa popolare ...(voci)... l'articolo 10 riguarda tutte le richieste: quelle di iniziativa popolare sono esaminate dal Tribunale, quelle della Giunta dalla Commissione di Coordinamento, quelle dei Consiglieri dal Consiglio, dopodiché all'articolo 10 tutte hanno un ulteriore esame.
Caveri (U.V.) - Sì, questo è vero, perché al terzo comma dell'articolo 10 si dice: "l'Ufficio regionale per il referendum popolare decide con l'ordinanza definitiva sulla legittimità di tutte le richieste depositate". Questo articolo 10 quindi riguarda tutti i tipi di referendum e stabilisce il controllo dell'Ufficio regionale per il referendum. Non può non essere macchinosa una procedura per il referendum, è ancora da inventare un sistema più semplice.
Si legge l'articolo 9: "Articolo 9. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del 30 settembre, l'Ufficio regionale per il referendum popolare, costituito presso il Tribunale di Aosta a norma dell'articolo 8 della presente legge, esamina tutte le richieste di iniziativa popolare depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, compresa la cognizione della ammissibilità. Entro il 10 novembre l'Ufficio regionale per il referendum popolare rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste di iniziativa popolare, assegnando ai presentatori un termine, per l'inoltro di controdeduzioni circa le irregolarità contestate. Sempre entro il 10 novembre l'Ufficio regionale per il referendum popolare propone, con ordinanza, la concentrazione delle richieste - comprese quelle di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge - che rivelano uniformità o analogia di materia, assegnando un termine per le eventuali opposizioni alla proposta. Le ordinanze di cui ai due commi precedenti devono essere notificate, entro cinque giorni, ai presentatori, a mezzo di Ufficiale Giudiziario.".
Si legge l'articolo 10: "Articolo 10. La scadenza del termine fissato nell'ordinanza non può essere successiva al 30 novembre, sia nel caso del terzo comma che nel caso del quarto comma dell'articolo precedente. Sia le controdeduzioni che le opposizioni devono essere presentate per iscritto all'Ufficio regionale per il referendum popolare. Successivamente alla scadenza del termine fissato nella ordinanza ed entro il 31 dicembre, l'Ufficio regionale per il referendum popolare decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimità di tutte le richieste depositate, provvedendo alla concentrazione di quelle tra esse che rivelano uniformità o analogia di materia e mantenendo distinte le altre che non presentino tali caratteri. L'ordinanza definitiva deve essere comunicata e notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 9, ultimo comma, della presente legge e trasmessa, negli stessi termini, al Presidente della Giunta regionale.".
Si legge l'articolo 11: "Articolo 11. Il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla ricezione dell'ordinanza definitiva di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente e, in ogni caso, nel periodo compreso fra il 1 e il 16 gennaio, indice, con decreto, il referendum, fissando la convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 1 maggio ed il 30 giugno. Il decreto deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni dalla data della sua emanazione. In caso di più referendum, saranno emanati tanti decreti quanti sono i referendum richiesti; i decreti rispetteranno l'ordine cronologico della presentazione delle singole richieste.".
Dujany (D.P.) - Il primo comma dell'articolo 11 prevede che la convocazione degli elettori possa avvenire in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 30 giugno. Non si ritiene opportuno prevedere anche un periodo autunnale? Questa è una norma dello Stato che è stata copiata tale e quale, non so se non si ritenga più opportuno che in Valle d'Aosta siano previsti periodi elettorali nell'autunno piuttosto che nel mese di giugno.
Dolchi (P.C.I.) - In questo articolo noi avevamo sollevato, in sede di Commissione, la precisazione necessaria per la brevità della campagna elettorale, in quanto il richiamo al decreto del Presidente della Giunta potrebbe provocare degli equivoci, in quanto lo stesso Presidente della Giunta convoca, in base alla legge elettorale per la Regione, i comizi elettorali che devono aver luogo entro 45 giorni. Al 45º giorno, c'è un riferimento più avanti nella legge sulla procedura da seguire per le elezioni regionali...siccome si tratta di due decreti, entrambi del Presidente della Giunta, sarebbe forse bene precisare che la campagna elettorale dura comunque 45 giorni, perché questo primo decreto del Presidente della Giunta potrebbe esser confuso con quello che la legge elettorale prevede, per le elezioni regionali, come decreto di inizio della campagna elettorale. In sede di Commissione si era appunto ritenuto opportuna questa precisazione, in modo che fosse chiaro che, così - nell'intento del Consiglio regionale - la campagna elettorale non può essere più lunga di 45 giorni. Mi sembra che ci sia ormai un orientamento di tutte le forze politiche, anche a livello nazionale, per cercare di restringere il più possibile la campagna elettorale.
Caveri (U.V.) - Mi si fa osservare, a proposito di quello che dice il Consigliere Dolchi, che la modifica è prevista all'articolo 15, dove si prevede di aggiungere, al secondo comma, dopo le parole: "luoghi di riunione", le parole: "e la durata della campagna elettorale," affinché sia chiaro che la campagna elettorale ha la stessa durata di quella prevista per l'elezione del Consiglio regionale, quindi ne riparleremo all'articolo 15.
A proposito dell'osservazione del Consigliere Dujany di prevedere anche un periodo autunnale, mi sembra di poter affermare che questa legge prevede tutto un ciclo: è vero che comincia in settembre, praticamente, la decisione in merito ai referendum, per cui mi pare inopportuno di prolungare ancora oltre questo ciclo, che è bene che si chiuda col mese di giugno, perché si è iniziati con il mese di settembre dell'anno precedente e sarebbe un ritardo di tutta quanta la procedura.
Si legge l'articolo 12: "Articolo 12. Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio, il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto del Presidente della Repubblica di cui al terzo comma dell'articolo 48 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4. I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere a datare dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data delle elezioni. Non può effettuarsi referendum nella stessa data di svolgimento di elezioni per le Camere del Parlamento nazionale o di referendum disciplinati dalla legge dello Stato 25 maggio 1970, n. 352.".
Chanu (D.P.) - Sull'articolo 12, in sede di Commissione, da parte nostra si era fatta presente forse l'eccessiva lunghezza del termine di sospensione dell'attività di referendum, allorché si parla, nel secondo comma, di ripresa di queste attività, oltre a decorrere dal 365º giorno successivo alla data dell'elezione. Essendo già che è un termine de quo, quindi non è che dice che allo scadere... e prima non lo possiamo fare. Arrivato quel termine, dopo lo possiamo fare. Io ritengo che forse sarebbe il caso di ridurre il termine, pur lasciando questa dizione: "a decorrere dal". Noi proponevamo: "dal 180º giorno dalla data delle elezioni". Non si tratta di un termine perentorio, preciso, si tratta di un termine limitativo, cioè da quel momento in avanti si può. Ora, riteniamo che un anno di assoluta stasi, con il prolungamento successivo, potrebbe essere...
Andrione (U.V.) - Chiedo scusa, è solo per una ragione... noi possiamo accettare l'emendamento del Consigliere Chanu, ma solo per una ragione di logica, in quanto normalmente l'elezione del Consiglio regionale avviene a scadenza fissa - o in autunno o in primavera - e, mettendo 365 giorni, si ha la certezza che l'iter ricomincia in quelle date, mentre con 180 giorni si può cadere in piena estate. È vero che questo può essere corretto dal fatto che le elezioni si tengono poi sempre in pratica soltanto dal 1° maggio al 30 giugno e quindi può essere quello... insomma, è soltanto più lungo il periodo, per cui noi possiamo accettarlo. Si era scelto 365 giorni per quel motivo: per essere in regola con le elezioni regionali. Dal 180º giorno è un emendamento che accettiamo.
Dolchi (P.C.I.) - Anche a noi pareva troppo lungo il 365° giorno, tenuto conto dell'anno precedente, quindi, praticamente si sommerebbe l'anno precedente di 365 giorni susseguenti e si avrebbe una stasi praticamente di due anni.
L'altra obiezione che era stata fatta in sede di Commissione a nome del Gruppo Comunista riguardava la non possibilità di effettuare il referendum in coincidenza con altre elezioni. Mancava, secondo noi, la coincidenza con le elezioni comunali, che si tende a far effettuare in tutti i Comuni della Valle lo stesso giorno, anche se non è tassativa. In sede di Commissione si è fatto presente e questa è la ragione per cui non insistiamo, anche se la annunciamo ai colleghi del Consiglio questa nostra riserva fatta in Commissione, che per gli altri Comuni c'è anche in occasione delle elezioni comunali, sempre una seconda scheda che riguarda le elezioni provinciali, per cui sembrerebbe che, anche in Valle d'Aosta, se si coincide con le elezioni comunali, una seconda scheda di referendum non dovrebbe creare delle grosse difficoltà. Noi quindi non insistiamo su questa obiezione che avevamo presentato in Commissione.
Caveri (U.V.) - Allora possiamo proseguire.
Si legge l'articolo 13: "Articolo 13. Qualora siano stati richiesti, nei termini di cui al primo comma dell'articolo 8 e non siano stati unificati, a norma del terzo comma dell'articolo 10, due o tre referendum per l'abrogazione di leggi regionali diverse, essi si svolgono contemporaneamente. Qualora i referendum richiesti siano più di tre, quelli che, in ordine cronologico - e, a parità di data, numerico - dei decreti di cui all'articolo 11, risulteranno successivi al terzo, si svolgeranno in successive convocazioni a gruppi di tre.". Il primo comma di questo articolo 13 non poteva essere formulato diversamente, però vi è un fatto di pensare all'imbarazzo nel quale si troveranno molti elettori che si troveranno a dover rispondere su tre schede diverse a tre quesiti su tre referendum diversi, questo però non si può fare diversamente.
Si legge l'articolo 14: "Articolo 14. Le schede per il referendum sono di carta consistente e di tipo unico: sono fornite dalla Presidenza della Giunta regionale, con le caratteristiche analoghe a quelle indicate nell'articolo 35 della legge dello Stato 25 maggio 1970, n. 352, e nelle tabelle C e D annesse a detta legge. Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sulle quali si vota nello stesso giorno - nei regimi autoritari le schede di colore diverso sono per il "sì" e per il "no" per vedere come ha votato l'elettore, ma qui non c'è pericolo - L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita copiativa fornitagli dal personale dell'Ufficio di sezione un segno sulla risposta al quesito, di cui al secondo comma, da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.".
Si legge l'articolo 15: "Articolo 15. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle medesime disposizioni concernenti l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto o del primo dei decreti di cui all'articolo 11 e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.". Un momento, qui all'articolo 15 ricorre l'emendamento al quale accennava il Consigliere Dolchi, cioè dopo le parole: "luoghi di riunione" aggiungere: "e la durata della campagna elettorale", affinché siano disciplinati dalle medesime disposizioni concernenti l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta. Il Consiglio è d'accordo su questo emendamento, che corrisponde a quanto è stato proposto dal Consigliere Dolchi? Nessuno è contrario.
Si legge l'articolo 16: "Articolo 16. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni dell'Ufficio regionale per il referendum popolare, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo o supplente di ognuno dei gruppi consiliari regionali e - in caso di referendum di iniziativa popolare - anche un rappresentante effettivo o supplente dei promotori del referendum. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del capo gruppo consiliare e, rispettivamente, dei promotori di cui all'articolo 3.".
Si legge l'articolo 17: "Articolo 17. Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli Uffici di sezione per il referendum di tutti i Comuni della Valle d'Aosta, l'Ufficio regionale per il referendum popolare, di cui al secondo comma dell'articolo 8, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e, se esso costituisce almeno un terzo dell'intero elettorato regionale, dà altresì atto dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati. L'Ufficio regionale per il referendum popolare dichiara non valido il referendum se non vi ha partecipato almeno un terzo degli elettori. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta agli atti dell'Ufficio, uno viene depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta ed uno viene trasmesso al Presidente della Giunta regionale. Al verbale che resta agli atti dell'Ufficio regionale per il referendum popolare vanno allegati i verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il referendum ed i documenti annessi. I delegati o i promotori della richiesta di referendum hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta.".
Andrione (U.V.) - Dove si dice: "almeno un terzo", sostituire con: "almeno la metà più uno" dell'intero corpo regionale ...(voci)...
Caveri (U.V.) - Sì, ma stabilendo il 50%, molti referendum saranno annullati per scarsa partecipazione, come volete, per me... Allora siamo d'accordo di sostituire le parole "un terzo" con le parole "la metà più uno"? Va bene, d'accordo.
Si legge l'articolo 18: "Articolo 18. Il Tribunale di Aosta, appena in possesso del verbale di cui al terzo comma dell'articolo 17, procede, in pubblica adunanza, presieduta dal Presidente del Tribunale e costituita da tutti i componenti dell'Ufficio regionale per il referendum popolare, con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Aosta e con l'assistenza, per l'esecuzione materiale dei calcoli, di esperti designati dallo stesso Presidente del Tribunale, all'accertamento del numero dei votanti, della somma dei voti validi favorevoli e dei voti contrari e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.".
Si legge l'articolo 19: "Articolo 19. Il risultato del referendum, salvo quanto disposto dall'articolo 17, secondo comma, è favorevole all'abrogazione se, considerando i voti validi, si è avuto un numero di voti affermativi, cioè favorevoli all'abrogazione, maggiore dei voti negativi, cioè contrari all'abrogazione. È contrario all'abrogazione in ogni altro caso.".
Dolchi (P.C.I.) - In sede di Commissione abbiamo accertato che si intendevano voti validi i voti affermativi, i voti negativi e le schede bianche e quindi erano escluse solo le nulle. Siccome si parla esclusivamente di voti affermativi che devono essere maggiori dei voti negativi, rimane in sospeso la questione dei voti validi e il concetto delle schede bianche. Può nascere un certo equivoco circa i voti validi, essendo presi in considerazione solo i voti affermativi e i voti negativi per stabilire la validità del responso, mentre è chiaro che le nulle non fanno parte del conteggio. Io voglio attirare la vostra attenzione su questo fatto: che se consideriamo voto valido la scheda bianca - e mi sembra ormai acquisito che la scheda bianca è un voto valido -, bisognerebbe precisarlo nelle ultime quattro righe di questo articolo, perché, così com'è redatto, può creare delle confusioni, in quanto prende in considerazione solo i voti affermativi che devono essere maggiori dei voti negativi, non si capirebbe dove vanno collocate le schede bianche.
Andrione (U.V.) - Io vorrei delle maggiori spiegazioni, perché non ho capito bene il dubbio del Consigliere Dolchi. Dunque, ci vuole già il 50% degli elettori che abbia votato. Ora, immaginiamo che sia esattamente il 51%, tu fai l'ipotesi, io capisco bene, che si divide in 17...17 bianche, 17 virgola qualche cosa affermative e un po' meno di 17 contrarie, per cui il referendum avrebbe validità entro questi limiti, in quanto le bianche non rientrano nel computo. Tu, invece, considereresti le bianche come negative. È molto delicata la questione, perché tu, in pratica, con questo sistema dai alle bianche una collocazione che invece è stata rifiutata, mentre in questo caso le bianche servirebbero soltanto a determinare il quorum. L'elettore ha ritenuto di presentarsi e poi non gliene frega niente ...(voci)... infatti, ma la nulla vale per il quorum e poi vengono stralciate. Praticamente questa gente che cosa dice? "Vado ad esprimere la mia opinione, in quanto partecipo al referendum, ma poi che detta norma venga abrogata o non venga abrogata non me ne importa niente". Di conseguenza, rimangono in lista i fautori del "sì" e del "no", perché, espresso come dici tu, praticamente fai dire alle bianche quello che non hanno detto. Perché cosa succede? Sempre con il 51%, se c'è un nucleo consistente di schede bianche e i "sì" e i "no" sono quasi uguali, tu praticamente fai pendere tutte le schede bianche da una parte sola! Non so se mi sono spiegato bene...
Fosson (U.V.) - ... sostenuta dal Presidente della Giunta, perché praticamente in questo caso le schede bianche sono come un'astensione e quindi servono per il quorum, ma non si può assolutamente considerarle negative o positive, quindi, praticamente, è come un'astensione sulla decisione da prendere, però devono servire per il quorum. Questa mi sembra che sia l'interpretazione che dobbiamo dare, perché altrimenti falseremmo completamente e potremmo falsare completamente, con un'interpretazione errata, l'esito di un referendum.
Caveri (U.V.) - Penso che il Consigliere Dolchi non voglia insistere, se è lecito fare un'interpretazione a distanza del suo pensiero...(voci)...
Dolchi (P.C.I.) - Non capisco il riferimento che si fa ai voti validi per stabilire il quorum, perché è favorevole all'abrogazione, considerando i votanti. Allora direi, per il quorum, perché noi escludiamo la scheda nulla. È una scelta, non è che sia vietato, noi possiamo considerare che per raggiungere questa... mentre sopra parliamo di partecipazione almeno del 50% più uno, per stabilire il quorum dei partecipanti, io partecipante posso votare "sì", posso votare "no", posso sbagliarmi a votare o scrivere una parola sconcia, per cui la mia scheda è nulla e poi posso mettere la scheda bianca. Quindi, escludendo le nulle, abbiamo qui un riferimento che parla di voti validi, poi però diciamo che... cioè scusa per stabilire il quorum, lo abbiamo già detto all'articolo 17.
Caveri (U.V.) - Sono due cose diverse. Nel primo articolo si tratta di stabilire se c'è la percentuale per la validità del referendum. All'articolo 19 si vuole vedere la differenza tra i voti positivi e negativi, quindi è logico che si stabilisce in questo modo.
Dolchi (P.C.I.) - Non capisco allora perché si debba fare riferimento ai voti validi. Allora, per essere chiari, mi sembra che quello che diceva il Presidente della Giunta è: favorevole all'abrogazione, se si sono avuti dei voti affermativi, cioè favorevoli all'abrogazione maggiori dei voti negativi, cioè contrari all'abrogazione.
Andrione (U.V.) - Potremmo mettere: "considerando i voti espressi", perché è una questione abbastanza delicata ...(voci)... È vero, bisogna lasciare... è per questa ragione che è fondamentale. Perché si dice: "voti validi"? Perché la scheda nulla può portare un'opinione. La scheda nulla può essere nulla perché addirittura rafforza il "no" o il "sì", in quanto - lasciamo perdere l'ipotesi della frase sconcia - può essere fortemente affermativa. Può dire, per esempio: "è ora che si faccia questo!". Ma che cosa vuol dire: esprimere in bianco? Vuol dire che l'80% è indifferente che sia o "sì", o "no"...(voci)...
Monami (P.C.I.) - ... sempre maggior democrazia che noi intendiamo, democrazia cioè che la maggioranza della gente deve prevalere o può e deve prevalere solo una certa minoranza, con tutti quei rispetti... adesso non facciamo le discussioni sulla libertà e sulla democrazia per gli amici Democratici Cristiani... Potremmo anche stabilire, eventualmente, il principio che, abrogato o non abrogato... se soltanto il 50% più uno dei voti espressi abroga o non abroga... quindi allora perché vogliamo per forza riferirci ai voti validi? Perché fra i voti validi ci sono anche le schede bianche e le schede nulle, che poi, ai fini del computo, non prendono nessuna collocazione. Ecco questo è un po' l'equivoco che viene a sorgere; non so però suggerire una formulazione diversa.
Caveri (U.V.) - C'è una considerazione molto semplice da fare ed è che non si può attribuire un significato alle schede bianche, che sono schede bianche e non hanno un significato...(voci)...
Andrione (U.V.) - Faccio un esempio molto banale: prendo la legge successiva, di cui leggo l'articolo 5 - è un esempio stupido, ma credo che chiarisca le idee -: "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31" e via dicendo. La Giunta regionale propone di fare un referendum su detto articolo. Il 90% degli elettori si presenta e il 75% dice che mette scheda bianca, perché non gliene frega niente che sia urgente o che non sia urgente, l'8% vuole che sia urgente. In un certo senso ha espresso un'opinione, democraticamente si segue l'opinione dell'8%, mi sembra che sia normale.
Dolchi (P.C.I.) - Nella sostanza siamo perfettamente d'accordo. Non capisco perché si debba chiaramente fare riferimento ai voti validi quando poi non ne teniamo conto. Faccio l'esempio in cifre, non in percentuale: 41 mila elettori - cioè la metà più uno - votano; in questo caso, in base all'articolo 17, il referendum è valido. Dobbiamo allora stabilire se la norma per cui si è votato è abrogata o non è abrogata. Allora, ci sono 41.000 votanti che ti fanno dire che il referendum è valido; 1.000 hanno votato scheda nulla: si sono sbagliati, hanno fatto qualsiasi cosa per cui la loro scheda è stata dichiarata nulla; 40 mila sono i voti validi a cui fa riferimento questo articolo. Ci sono 18.000 "sì" e ci sono 19.000 "no" e ci sono 3.000 schede bianche. In base alla lettera dell'articolo, i 19.000 "no" sono superiori alle 18.000 schede favorevoli. Il provvedimento non è abrogato, perché dobbiamo fare riferimento ai voti validi quando non prendiamo in considerazione queste 3.000 schede, ecco io trovo solo ...(voci)... ma non prende in considerazione neanche le bianche, perché se tu dici: "quelle negative sono..."
Andrione (U.V.) - Si dice: "voti validi", perché non vengano prese in considerazione le schede nulle, va bene? Poi le prendiamo in considerazione tutte: quelle bianche non hanno espresso nessuna opinione, quindi prendiamo atto del fatto che non hanno espresso nessuna opinione. Dopodiché, facciamo il computo dei "sì" e dei "no" e stabiliamo, chi è... ecco, se ha vinto il "no", ma prendiamo in considerazione anche... e, d'altra parte, non per quel referendum, ma l'imponenza del fenomeno delle schede bianche dà utili indicazioni politiche, i voti validi per evitare che vengano calcolate le schede nulle. ...(voci)... sì, che modifica...
Dolchi (P.C.I.) - Scusa, se tu dici: "il risultato del referendum, salvo quanto disposto dall'articolo 17, secondo comma, è favorevole all'abrogazione se" e dopo togli "considerando i voti validi", rimane: "si è avuto un numero di voti affermativi, cioè favorevoli all'abrogazione, maggiore dei voti negativi, cioè contrari all'abrogazione".
Andrione (U.V.) - ... espressi questi voti. Questa è una dizione formale, nel senso che può essere favorevolissimo all'abrogazione uno che ha scritto un poemetto sulla scheda dicendo che era ora che... Mettiamo che le schede nulle siano 15, se è stata espressa un'opinione, non possono entrare in considerazione perché non è stato validamente espresso il voto, è in questo senso che lo diciamo. Il risultato del referendum potrebbe essere determinato da 1 scheda nulla o da 10 schede nulle, se voi togliete che si considerano soltanto i voti validi, allora tutti i voti...va beh, evidentemente tutti i voti vengono compresi.
Dolchi (P.C.I.) - L'articolo 17, secondo comma, dice: "...dichiara non valido il referendum se non vi ha partecipato almeno la metà più uno" del corpo elettorale, quindi se la metà più uno e mette dentro la scheda il referendum è valido.
Andrione (U.V.) - Rispetto alla domanda del referendum: "volete voi..." e via dicendo, si è preso posizione, però sono nulle... Se tu dici, però l'abrogazione... se si è avuto un numero di voti affermativi maggiori dei voti negativi, anche il voto espresso in maniera nulla può essere un voto affermativo, oppure può essere un voto negativo, noi diciamo che si considerano soltanto i voti validi, cioè espressi validamente ...(voci)... ma perché le schede bianche non hanno espresso un'opinione, non hanno detto né "sì", né "no", hanno votato, punto e basta. Non posso prenderle in considerazione...(voci)...
Milanesio (P.S.I.) - A questo punto sono io che non ho capito. Per intenderci, un conto è quelli che partecipano e abbiamo capito tutti che i partecipanti sono quelli che in qualunque modo entrano in un'urna, depongono un voto - che non sappiamo quello che sarà - però sono i partecipanti e devono essere il 50% più uno degli elettori assegnati. Ecco, a questo punto, abbiamo già stabilito... Lasciamo perdere i voti espressi per il "sì" e i voti espressi per il "no", che sono accertati, chiari. Ci sono dei voti nulli e quelli sono considerati nulli, cioè non rientrano nel computo dei voti validi. Per intenderci, a un certo punto, come si dice: elettori, votanti, schede nulle e poi si mette "voti validi". I voti validi sono quelli per il "sì", quelli per il "no" e anche gli astenuti ...(voci)...
Scusatemi, le bianche sono nei voti validi. Io procedo per gradi. Evidentemente io credo che l'articolo 19 voglia dire che, per abrogare questa legge, quel disegno di legge, occorra che ci sia la maggioranza di voti validi, cioè, computando anche gli astenuti per far tornare il quorum. Mi pare che questo sia il significato, cioè le schede bianche voglio dire, in questo caso, computando anche le schede bianche per formare il quorum. Sennò, se lo fai sulla maggioranza di voti validi, io voglio chiedere cosa si intende per voti validi. Se considerando i voti validi si è avuto un numero di voti affermativi, cioè favorevoli all'abrogazione maggiore dei voti negativi, cioè contrari all'abrogazione, allora a questo punto i voti validi, non sono solo i "sì" o i "no", ma in questo caso sarebbero solo i "sì" e i "no", si esclude che il voto ...(voci)... Ecco, è indifferente, cioè il discorso è questo - io faccio solo questa osservazione, perché qui può nascere un equivoco - se per voti validi noi intendiamo tutti i voti espressi, ad eccezione di quelli annullati, che sarebbero le schede nulle, allora, a questo punto, noi, a mio avviso, introduciamo una contraddizione, cioè diciamo che, considerando i voti validi, si è avuto un numero di voti affermativi, cioè favorevoli all'abrogazione, superiore ai voti negativi. Allora, a questo punto, non bisogna più parlare di voti validi, bisogna semplicemente dire che si è avuto un numero di voti affermativi maggiore di quelli negativi, perché sennò, se si vuole computare come corpo elettorale espresso validamente anche le schede bianche, allora a questo punto bisogna fare riferimento a tutti quei voti, quindi, computando le schede bianche anche per arrivare al quorum? Questa è la domanda. Io faccio una domanda, perché non ho capito in questo caso.
Mappelli (D.C.) - Sono stato tante di quelle volte in quei seggi e anche l'ultimo referendum che abbiamo avuto in Italia, benissimo ...(voci)... sarei ben contento, la tua Signora sarà ben contenta, comunque la tua Signora è la prima ad essere contenta ...(voci)... comunque, il computo dei voti è sempre questo: votanti, cioè coloro che sono andati a votare, in questo caso abbiamo 51, poi ci sono le schede nulle, le schede bianche e i voti validi, in questo caso sono i "sì" e i "no", punto e basta.
Andrione (U.V.) - Io credo di non riuscire a spiegarmi bene. Farò ancora una volta un esempio. Ritorno a quella che è la ratio legis di un referendum, che è la partecipazione popolare, cioè una presa di posizione del cittadino rispetto a un articolo o a una legge, che esprime a modo suo, attraverso lo strumento del referendum, qual è la sua posizione rispetto al disegno di legge. Ora, vi sono due interpretazioni possibili: se va a votare il 60% degli elettori, il referendum è valido, l'opinione del restante 40% è eliminata, perché non hanno voluto partecipare. Nel 60% dei votanti vi è il 2% di schede nulle, che non vengono prese in considerazione, perché non sono voti validi e rimane il 58%, facciamo che sia stato il 62% e rimane il 60% dei voti espressi. Se vi è il 60% dei voti espressi e se vi è il 20% di schede nulle, basta il 21% espresso, voluto, per modificare quella legge... di schede bianche, sì, basta il 21%. Invece, con il vostro conto, ci vuole comunque sempre il 31%, no ...(voci)... ma io dicevo...allora chiedo scusa, rispondo al Consigliere Milanesio. Il dubbio era questo. Ora, secondo noi, in un referendum si premia la partecipazione, si premia la presa di posizione, per cui colui che è andato a votare e che ha messo la scheda bianca, è un voto valido, non eliminato a priori, non perché invalido, perché colui che ha messo una scheda bianca ha espresso un parere di indifferenza, per cui lui può essere aggiunto utilmente, scusatemi, sia ai "sì" che ai "no". Se il numero dei "sì" è maggiore a quello dei "no", vince, e viceversa se il numero dei "no" è maggiore a quello dei "sì", vince. Secondo noi, è per regola di referendum, in quanto pone l'accento sulla partecipazione popolare.
Milanesio (P.S.I.) - Non è che si vogliano stravolgere certe indicazioni, però qui siamo di fronte ad una proposta in cui si può votare in due modi, diciamo in tre modi: esprimendo il "sì", esprimendo il "no" e astenendosi. Non è come di fronte ad una qualunque competizione elettorale, dove l'astensione, in questo caso, può significare che non ha votato né per questo, né per quel Partito né per l'altro Partito ancora. Ecco, ora, trattandosi di referendum abrogativo, in questo caso, è giusto fino in fondo. Perché è giusto fino in fondo considerare gli astenuti come equamente divisi tra i "sì" e i "no"? La domanda che io pongo è solo questa: è giusto considerarlo così? Comunque non mi pare che la legge in questo caso lo preveda espressamente. Potrebbero nascere delle difformità interpretative su questo articolo. Forse bisognerebbe essere più chiari, a mio avviso, perché qui non lo dice, perché i voti validi... o, perlomeno, c'è una contraddizione: "considerando i voti validi, si è avuto un numero di voti affermativi, cioè favorevoli all'abrogazione, maggiore dei voti negativi, cioè contrari all'abrogazione.". Ecco, allora non bisognerebbe dire i voti validi, tutto lì. Non bisognerebbe dire quello.
Caveri (U.V.) - Prima di dare la parola al Consigliere Dolchi, vorrei dire questo: che in fondo la dizione di questo articolo 19, così com'è stata configurata, com'è stata formulata questa espressione, è la più chiara possibile, perché dicendo: "se, considerando i voti validi, si è avuto un numero di voti affermativi, cioè favorevoli all'abrogazione, maggiore dei voti negativi, cioè contrari all'abrogazione" è la dicitura, la dizione più chiara pensabile. È vero che forse se si tolgono le parole "i voti validi" forse non cambia molto, però è sempre meglio dire un qualche cosa che ribadisca i principi e cioè che solo i voti validi contano e che fra questi vi sono gli affermativi e i negativi. In fondo, è la più saggia delle diciture, perché toglie ogni possibilità di equivoco e non ci sono sorprese, invece, facendo come dite voi, probabilmente le conseguenze cambiano.
Andrione (U.V.) - Mi sembra che ci siano due posizioni differenti: da un lato, la posizione del Consigliere Milanesio, il quale fa una domanda che può essere posta e che è questa: ritenete che basti la semplice vittoria, cioè basti avere il numero maggiore di voti per abrogare o ritenete, invece, che debba essere una valutazione da discutere anche di chi non ha espresso il voto? Ora, personalmente, è una mia opinione, perché le due tesi sono perfettamente sostenibili, sono contrario alla seconda interpretazione, in quanto già con tutte le difficoltà che si vedono, ancora una remora maggiore mette ancora un ostacolo più grave all'abrogazione. Non so se mi sono spiegato, in quanto, praticamente, le schede bianche vengono sempre computate dalla parte di coloro che si oppongono a che sia abrogato, rovesciando il concetto sempre più democratico - almeno per noi sempre più democratico - di premiare chi ha partecipato al referendum esprimendo un'opinione, in questo caso contraria a quella del Consiglio regionale.
Il dubbio che invece viene a Dolchi, se ho capito bene, perché Dolchi concorda su questa interpretazione, su quello che dice la legge, però è un dubbio formale, in quanto lui dice che, considerando i voti validi, non c'entra per niente. Credo che, secondo noi, sia indispensabile per l'eliminazione delle schede nulle. sì, sennò bisogna specificare tutto: specificare nulle...(voci)...
Monami (P.C.I.) - Ho voluto rifare un esempio con le percentuali per vedere in che modo noi facciamo giocare una certa funzione anche a quei voti che riteniamo validi, che però sono bianchi. Supponiamo che si presenti ai seggi il 90% degli elettori. Il 5% delle schede sono nulle, per facilitare il conteggio, e il 5% delle schede sono bianche. Poi avremo che l'80% ha espresso un voto, non parlo di voto valido, non dico valido, ha espresso un voto: o un "sì" o un "no". In questo caso il 40% più uno dei "sì" o dei "no" vince, chiaro? Se io invoco le parole "voti validi", devo fare un altro discorso: il 90% ha votato e tolgo il 5% delle schede nulle, perché quelle non sono valide - è chiaro fino a qui? - allora cosa ho? Devo tenere in considerazione, in base alla legge che dice: "riferiti i voti validi" l'85% degli elettori... lo prende in considerazione, perché la legge dice: "tenuto conto dei voti validi", però, quando attribuisco la vittoria o la sconfitta, mi riferisco sempre al 40% più uno e non al 42,5% più uno che sarebbe dedotto dai voti validi! Cioè 90% meno 5% delle nulle e quindi l'85% dei voti validi. Allora, se questa scheda bianca - come abbiamo visto - non gioca un ruolo, perché, pur invocandola come voto valido - ed è un voto valido - non la faccio contare, perché rimane sempre vincente chi ha ottenuto il 41% e non chi ha ottenuto il 42,5%, è inutile invocare i voti validi. Allora dico che, in sede di scrutinio, ha vinto il "sì" se ha un numero maggiore dei "no" o ha vinto il "no" se ha un numero maggiore dei "sì", al di là del riferimento, che poi è solo accademico, vuoto, senza contenuto, dei voti validi ...(voce)... ma no, la scheda nulla non è un voto valido, un voto che mi serve ai fini del 50%, quello lo abbiamo superato...
Andrione (U.V.) - Scusa, Consigliere Monami, cerchiamo di non ripetere, ma se tu lo togli da questo computo... Ha avuto un numero di voti affermativi, cioè favorevole all'abrogazione... C'è il tipo che ha scritto tre volte "sì"... va bene, bravo, è nulla. Però se tu dici: "è favorevole all'abrogazione per dire tre volte "sì"!"... Ma dove viene detto che la scheda nulla non entra nel computo? Dove?
Monami (P.C.I.) - La legge dice che tutte le schede...
Andrione (U.V.) - Dice che non viene computato? Il voto favorevole all'abrogazione, così come quello contrario, fra le schede eventualmente nulle... quindi tu fai riferimento ai voti validi... perché sennò rientrano nel...
Caveri (U.V.) - Sentiamo il parere del Consigliere Chanu.
Chanu (D.P.) - Per me è una discussione bizantina, perché si arriva allo stesso risultato, perché sì, tu hai ragione, dici: "i voti validi". Ma nell'attribuire la vittoria al referendum o la sconfitta non guardi i voti validi, ma guardi gli affermativi e i negativi, quindi che tu metta: "voti validi" e cioè escluda le nulle, da quale computo? Dal computo dei voti "sì" e dei voti "no", perché il referendum lo vincerà chi ha più "sì" rispetto a chi ha più "no". Anche se in ipotesi - qui si sono fatti sempre dei risultati con il 10% di schede nulle o di schede bianche - ci potrebbe essere un referendum che, come voti, come partecipazione, raggiunga anche al 90%, ma con il 10% di schede nulle e con il 60% di schede bianche. Cosa vuol dire? Non vuole dire proprio niente, perché noi diremo: "Il referendum è validamente espresso. I voti validi sono: tot. I voti affermativi sono: tot. I voti negativi sono: tot" e quindi che ci sia o non ci sia io non ci vedo nessuna differenza.
Caveri (U.V.) - Scusi, Consigliere Milanesio, devo dare prima la parola all'Assessore Fosson.
Fosson (U.V.) - Io voglio solo ribadire un momento che se noi lasciamo la dizione che c'è dei voti validi, abbiamo chiarito completamente l'argomento; se noi togliamo, agli effetti del risultato, dovremmo specificare in questo punto che devono essere eliminati, non considerati i voti nulli, perché non lo diciamo in nessun altro posto. Allora, nel caso, si può dire: "d'accordo, si considerano come voti nulli", ma mi sembra che questa maggior specifica di prendere in considerazione i voti validi eviti di mettere che non bisogna prendere in considerazione i voti nulli. Altrimenti bisognerebbe specificarlo, perché altrimenti verrebbe, in sede di computo dei voti, no... Potrebbe avvenire, proprio, una discussione e dire: "dov'è detto nella legge che se uno ha espresso il suo voto con tre "sì" e con una riaffermazione di altro genere...?", potrebbe dare appiglio a una discussione inutile. Invece in questo senso è completamente eliminata, almeno mi sembra questa la...
Milanesio (P.S.I.) - Ritiro l'osservazione che avevo fatto, anche perché, dopo averla esaminata meglio, mi sono accorto che ha ragione l'Avvocato Chanu quando dice che è una questione bizantina, anche perché, in realtà, possiamo dire che è una questione - non so se si può dire - di filosofia giuridica, perché in realtà che cosa succede? Anche se noi non contassimo, per così dire, i voti nulli, non cambia il risultato. Non so se mi spiego. Non cambia niente, cioè che noi i voti - chiamiamoli così - le schede bianche... se noi le schede bianche le contiamo o non le contiamo, che noi i voti nulli li contiamo o non li contiamo non cambia il risultato. Basta che ci sia il corpo elettorale che partecipa in una certa misura, poi è il prevalere dei "sì" rispetto ai "no" che determina il risultato. Ciò detto, evidentemente, qualunque nostra considerazione diventa bizantina a questo punto.
Andrione (U.V.) - Sulla questione del premio di maggioranza è stata contestata formalmente la questione del numero delle schede nulle e non ha che da andare a rivedere i verbali alla Camera... sono delle schede nulle. Se le schede nulle fossero state computate valide, la legge passava; essendo state considerate nulle, cioè il computo dei voti validi... non è passata la legge. Ora, la nostra preoccupazione è quella che non si computino delle schede nulle.
Milanesio (P.S.I.) - A questo punto credo che non ci sia più ragione di discutere sulla formulazione, tanto il risultato non si modifica, perché, al limite, potrebbero esserci - scusate l'espressione, visto che è un referendum e si vuole premiare la volontà di chi la esprime - 40 mila, 50 mila votanti, 10 mila schede nulle e 30 mila astenuti e vincono quelli che... gli altri vincono, ecco, perché gli astenuti, a questo punto, si ritiene che siano stati distribuiti a metà tra i "sì" e i "no".
Chanu (D.P.) - Io volevo solo dire questo, che è talmente logico che il voto nullo non può essere considerato né in un senso, né nell'altro, che non mi sembra che questo discorso possa portare molto lontano. Forse, qualora fosse stato previsto un quorum, il discorso del voto valido poteva avvenire, ma dato che in questo tipo di elezione, senza quorum, vince il più forte, anche se obiettivamente è il più debole, perché si contrattano i "sì" e i "no", che ci sia, ripeto, che non ci sia il valido... Posso essere d'accordo con Andrione che dice: "potrebbe venire fuori un Pico della Mirandola che dice: "il voto nullo per il referendum è voto valido". Se è nullo, non è valido e quindi non può essere computato, preso in esame, non è che...
Caveri (U.V.) - Quando si dice che la parola "validi" possa essere superflua, allora dobbiamo ricordarci del detto che dice: quod abundat non vitiat e quindi tanto vale tenere i validi, sembra la soluzione più pratica.
Allora, mettiamo in votazione la questione dei "voti validi" o no? O siamo d'accordo che va bene il testo attuale? Va bene.
Allora, terminata l'approvazione dell'articolo 19, io sarei dell'opinione di togliere la seduta e di riprenderla alle ore 16,30. L'articolo 19 si intende quindi approvato.
La seduta è tolta.
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La seduta termina alle ore 13,07.
