Objet du Conseil n. 154 du 14 juin 1974 - Verbale

OGGETTO N. 154/74 - Disegno di legge regionale concernente: "Provvedimenti per la zootecnia con particolare riguardo all'incremento della produzione di carne bovina".

Il Presidente Dolchi, dopo aver ricordato che, al termine della odierna seduta antimeridiana, ha dichiarato chiusa la discussione generale sul disegno di legge concernente: "Provvedimenti per la zootecnia con particolare riguardo all'incremento della produzione di carne bovina" invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge stesso, nel nuovo testo elaborato dalla Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura:

Relazione della Giunta Regionale

La razza valdostana, nelle sue due varietà, pezzata rossa e pezzata nera, è considerata come una razza con attitudine alla produzione del latte, adattata molto bene all'ambiente agrario della nostra Regione in quanto sfrutta nel modo migliore la relativamente scarsa produzione foraggera e soprattutto i più alti pascoli degli alpeggi estivi, che, senza il bestiame adatto, non potrebbero essere utilizzati, con la perdita di quasi un terzo della produzione foraggera della Valle d'Aosta.

La razza valdostana presenta pure una discreta attitudine alla produzione della carne, soprattutto allevando opportunamente i giovani soggetti non destinati alla rimonta ed alimentando nel dovuto modo le vacche a fine carriera.

Infatti i soggetti di razza valdostana, pur essendo notoriamente di sviluppo somatico e ponderale piuttosto limitato, come altre razze di origine montana, presentano però una spiccata precocità sessuale e somatica che porta ad un rapido accrescimento soprattutto nei primi mesi di vita.

Per produrre soggetti da ingrasso, sempre partendo dalla razza valdostana, potranno essere utilizzati gli incroci di prima generazione con tori di razze specializzate per la carne, ad esempio la razza piemontese da carne, che secondo uno studio dei Proff. Raimondi ed Auxilia della Sezione di Torino dell'Istituto Sperimentale per la Zootecnia, fornisce meticci che si distinguono per una maggiore resa ed una migliore qualità delle carni, anche se l'accrescimento giornaliero in peso si è pressoché rivelato uguale sia nei meticci piemontese per valdostana pezzata rossa, che nei soggetti di razza valdostana pezzata rossa.

Non vengono prese in considerazione altre razze specializzate per la produzione della carne note a tutti gli operatori zootecnici, perché si reputa che nella Regione Valle d'Aosta non sia assolutamente opportuno abbandonare od anche sostituire parzialmente la razza valdostana pezzata rossa o pezzata nera per i seguenti motivi:

1°) per evitare le difficoltà di ambientamento di una nuova razza a condizioni del tutto particolari di allevamento, come si riscontrano nelle regioni montane;

2°) per continuare l'allevamento in purezza di una razza (soprattutto nella varietà pezzata rossa) che nonostante la concorrenza di grandi razze a diffusione internazionale e con alto grado di selezione, presenta una richiesta costante da parte degli allevatori delle zone di espansione della razza stessa e continua ad essere sempre più apprezzata per le sue doti di rusticità e produttività;

3°) per evitare le spese notevoli di acquisto fuori Valle o all'estero dei soggetti destinati alla produzione del la carne;

4°) per valorizzare il bestiame locale al fine di incrementare sia l'allevamento bovino, sia la produzione foraggera, nelle aziende agricole della Regione singole od associate.

Allo scopo di ovviare la sempre maggiore carenza di carne, le nuove direttive nel campo dell'agricoltura prevedono un regime di premio allo sviluppo dell'allevamento bovino specializzato nella produzione di carne.

Infatti la C.E.E. ha predisposto particolari regolamenti (n. 1353/73 del Consiglio 15 maggio 1973 e n.1821/73 della Commissione 15 luglio 1973) che prevedono modalità di applicazione relative al regime di premio per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero verso la produzione di carni e di premio allo sviluppo dell'allevamento bovino specializzato nella produzione di carne.

Però tali disposizioni prevedono, come mezzo per raggiungere i risultati previsti, la sostituzione, sia pure graduale, degli animali di razza da latte con bovini di razze con prevalente attitudine alla produzione della carne; mentre nella nostra Regione questa pratica è da evitare per i motivi sopra accennati.

Si reputa infatti di capitale importanza, pur nella attuazione di un programma per la produzione della carne, non perdere il patrimonio zootecnico rappresentato dalla razza bovina valdostana, frutto di parecchi decenni di lavoro da parte degli allevatori e tecnici che si sono occupati della razza stessa.

Se pertanto il programma abbozzato potrà presentarsi incompleto e parziale nelle sue finalità produttive, potrà dare cioè risultati inferiori a quelli ottenibili con l'applicazione integrale delle direttive C.E.E., esso peraltro dovrebbe avere le caratteristiche indispensabili per adattarsi nel modo migliore alla struttura agricola delle zone di montagna, salvaguardando la razza bovina locale, la popolazione agricola, le coltivazioni tradizionali, in quanto questa attività si inserirebbe, con carattere di complementarietà, nella normale conduzione delle aziende agricole.

Inoltre, allo scopo di illustrare meglio la finalità di alcuni articoli della legge, è opportuno aggiungere le seguenti osservazioni.

In riferimento all'art.2: è previsto un ciclo di allevamento di almeno cinque capi contemporaneamente per limitare gli interventi finanziari ad aziende economicamente valide.

In riferimento all'art.3: per i vitelli destinati all'ingrasso di razza valdostana, è previsto il sesso maschile per evitare di incentivare la macellazione di manzette e manze destinate alla rimonta.

In regime di premio, l'allevatore può trovare più conveniente macellare le femmine invece di destinarle all'allevamento, con grave pregiudizio della razza stessa.

Sono previsti un peso minimo di 350 chilogrammi, o la eruzione dei denti picozzi da adulto, al fine di ottenere una maggiore produzione di carne con un numero relativamente minore di capi bovini.

È previsto il mantenimento dei vitelli per tutto il periodo di allevamento in una azienda la cui produzione di foraggi e mangimi sia in grado di soddisfare per almeno il 40% il fabbisogno alimentare dei bovini allevati; ciò serve ad incentivare, nello stesso tempo, la corretta conduzione aziendale e la produzione della maggior parte degli alimenti, al fine di evitare, per quanto possibile, il grave esborso per l'acquisto dei mangimi sul mercato; al fine inoltre di evitare speculazioni che possono essere tentate da parte di pseudo-agricoltori.

Non è opportuno prevedere, anche alla luce delle attuali direttive economiche dello Stato (blocco parziale dell'importazione), forme di sussidi o interventi per allevatori che allevano o si dedicano all'ingrasso dei capi bovini di razze estere.

In riferimento all'art. 4: è prevista la macellazione dei vitelli nel territorio della Valle d'Aosta al fine di incentivare anche la fase finale della produzione della carne, cioè la macellazione, preparazione, conservazione e distribuzione delle carni da parte di operatori economici della Regione, o, come soluzione ottimale, da parte di cooperative di agricoltori che si potrebbero costituire con lo scopo di non perdere gli utili derivanti dalla commercializzazione delle carni prodotte.

In riferimento all'art. 5: per i meticci valdostana piemontese da carne è assolutamente necessario evitare che possano essere destinati all'allevamento per non inquinare la razza valdostana con caratteri genetici negativi in una razza di montagna.

In riferimento agli artt. 4 e 6: i premi per l'allevamento dei vitelli sono stati calcolati in L. 60.000 a capo macellato a Kg. 350 peso vivo, o all'eruzione dei primi picozzi da adulto, e in L. 25.000 per manza che partorisce in allevamenti della Regione, tenendo conto della somma indicata nell'analogo disegno di legge statale, diminuita della somma già prevista dalla legge regionale 7 marzo 1973, n.7. Pertanto il premio previsto per lo stesso animale dalla presente legge e quello previsto dalla legge regionale 7 marzo 1973, n.7, sono cumulabili.

Il programma sopra abbozzato si limita all'aspetto zootecnico della produzione della carne; naturalmente questo dovrà essere completato, affinché ne sia resa possibile l'attuazione, su scala sufficientemente ampia, da altri programmi riguardanti:

a) la ristrutturazione delle aziende, affinché queste siano poste in grado di produrre per quanto possibile gli alimenti necessari per l'allevamento del bestiame;

b) il reperimento su mercato a prezzi competitivi di mangimi non prodotti dall'azienda;

c) la garanzia di vendere la carne prodotta a prezzi remunerativi tramite l'organizzazione di un macello cooperativistico gestito dagli agricoltori.

(SEGUE disegno di legge n. 43) (...Omissis...)

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Relazione al nuovo testo del disegno di legge n.43 concernente "Provvedimenti. Per la zootecnia con particolare riguardo nell'incremento della produzione di carne bovina".

Nella riunione in data 10 c.m., la Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura, in sede di esame del disegno di legge sopracitato e del relativo regolamento di applicazione, ha rilevato l'opportunità di riunire in un unico testo legislativo le norme dispositive di entrambi i predetti atti; ciò, per dei motivi di tempestività nell'applicazione della legge.

La Commissione inoltre, dopo aver sentito i rappresentanti delle categorie interessate, ha ritenuto di dover proporre le seguenti modificazioni al testo del disegno di legge originario:

- soppressione del limite minimo di cinque capi da ingrasso per azienda;

- modificazione della condizione per aver diritto al premio che i soggetti da ingrasso siano mantenuti con il "40% dei mangimi e dei foraggi prodotti nell'azienda" con la condizione del "50% dei foraggi prodotti nell'azienda";

- elevazione da L. 25.000 a L. 30.000 dell'importo del premio per le manze primipare destinate alla rimonta;

- introduzione del principio che la fecondazione artificiale e l'allevamento dei meticci valdostana per piemontese sono effettuati in via sperimentale, previo rilascio di singole autorizzazioni e sotto stretto controllo dello Assessorato dell'Agricoltura e Foreste.

Il nuovo testo di disegno di legge che si sottopone all'esame del Consiglio recepisce appunto tutte le sopra elencate modificazioni proposte in sede di Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura.

(Segue nuovo testo del disegno di legge n. 43) (...Omissis...)

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i ventidue articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sotto riportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori CHABOD, CRETIER e MAQUIGNAZ, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventinove;

- Voti favorevoli: ventisei;

- Voti contrari: tre.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sotto riportato disegno di legge regionale concernente: "Provvedimenti per la zootecnia con particolare riguardo all'incremento della produzione di carne bovina".

(SEGUE: disegni di legge regionale n. 43)

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Disegno di legge regionale n. 43

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale n ...: "PROVVEDIMENTI PER LA ZOOTECNIA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI CARNE BOVINA".

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

(Disposizioni generali)

Art. 1

Sono autorizzati, per il quinquennio 1974-1978, interventi straordinari per la zootecnia nel territorio della Regione Valle d'Aosta, al fine di difendere il patrimonio zootecnico, con particolare riguardo all'allevamento della razza bovina valdostana e all'incremento della produzione della carne.

Art. 2

Agli agricoltori singoli od associati in cooperative che, in applicazione della presente legge, mantengono nelle loro aziende bovini di razza valdostana o meticci di prima generazione fra vacche di razza valdostana e tori di razza piemontese per la produzione della carne, è concesso un premio speciale calcolato in base ad ogni soggetto preparato per la macellazione.

L'allevamento dei meticci è ammesso in via eccezionale a titolo sperimentale.

Art. 3

Il premio di cui al precedente articolo è fissato in Lire 60.000 al capo ed è corrisposto alla macellazione dei bovini in macelli pubblici o privati della Regione.

Art. 4

Il premio è concesso per l'ingrasso di bovini di razza valdostana di sesso maschile allevati dall'età di due-tre mesi fino al raggiungimento del peso vivo minimo di Kg. 350, oppure fino all'eruzione dei denti picozzi da adulto.

Tali soggetti, prodotti in azienda o acquistati, non oltre i tre mesi di età, presso altri agricoltori della Regione, devono essere mantenuti con almeno il 50% dei foraggi prodotti nella azienda stessa e devono essere macellati nel territorio della Regione.

Art. 5

Il premio è concesso anche per l'ingrasso di vitelli meticci valdostana per piemontese, secondo le norme di cui agli artt. 2 e 6. In questo caso, i vitelli devono essere prodotti in azienda ricorrendo all'applicazione della fecondazione artificiale con seme di tori di razza piemontese da carne e devono essere tutti, maschi e femmine, destinati all'ingrasso e macellati secondo le norme previste nei precedenti articoli 3 e 4.

Art. 6

Nelle aziende degli agricoltori di cui all'art. 2, può essere applicata la fecondazione artificiale gratuita con seme di tori di razza piemontese da carne, al fine di ottenere vitelli meticci da destinare esclusivamente all'ingrasso.

La fecondazione artificiale e l'allevamento dei meticci sono ammessi in via sperimentale e del tutto eccezionale, previo rilascio di singole autorizzazioni e sotto stretto controllo dell'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste.

Art.7

Agli agricoltori è concesso un premio di Lire 30.000 per ogni manza primipara di razza valdostana destinata alla rimonta, che partorirà nell'azienda.

Art.8

Alle cooperative di agricoltori di cui all'art.2, si applicano le norme della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34; le medesime potranno fruire dei contributi e interventi finanziari previsti da detta legge.

TITOLO II

(Norme di applicazione)

Art. 9

Gli agricoltori singoli od associati in cooperative che intendono beneficiare dei premi e delle agevolazioni di cui alla presente legge devono presentare all'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste apposita domanda nella quale risultino la superficie totale della azienda, la ripartizione colturale della medesima, le disponibilità foraggere e il bestiame presente in azienda.

Art. 10

Agli effetti della presente legge, l'allevamento di vitelli di sesso maschile di razza valdostana pezzata rossa o pezzata nera può aver inizio solo dopo la presentazione della domanda di cui al precedente articolo.

Art. 11

Non appena venuto in possesso dei vitelli facenti parte del ciclo di ingrasso, l'agricoltore deve richiedere all' Assessorato Agricoltura e Foreste un sopralluogo per la loro marchiatura, che è effettuata a cura dell'Assessorato stesso.

Art. 12

La fecondazione artificiale gratuita con seme di tori di razza piemontese da carne è applicata esclusivamente nelle aziende a tale scopo autorizzate ai sensi del precedente articolo 6 e limitatamente alle bovine non iscritte al Libro Genealogico della razza valdostana pezzata rossa.

Art. 13

Il seme di tori di razza piemontese da carne è fornito gratuitamente ai veterinari incaricati dall'Amministrazione Regionale. La relativa prestazione professionale sarà a carico della medesima.

Art. 14

I vitelli meticci nati dalla fecondazione artificiale devono essere marcati alla nascita. A tale scopo, l'agricoltore interessato deve comunicarne tempestivamente la nascita all'Assessorato Agricoltura e Foreste.

Art. 15

La macellazione al peso vivo minimo di 350 Kg. o all'eruzione dei denti picozzi da adulto, in macelli pubblici o privati della Regione, deve essere certificata dal Veterinario Ispettore delle carni. Detto certificato deve pervenire tempestivamente all'Assessorato Agricoltura e Foreste accompagnato dall'orecchio intero recante la marca auricolare numerata.

Art. 16

Ad avvenuta e dimostrata macellazione dei vitelli, mantenuti per tutta la durata del ciclo nell'azienda del conduttore, l'Amministrazione Regionale provvede alla corresponsione del premio spettante all'agricoltore.

Art. 17

Il premio di Lire 30.000 per ogni manza di razza valdostana destinata alla rimonta, che partorisce per la prima volta nella azienda del richiedente, è corrisposto su presentazione di domanda accompagnata da certificato veterinario accertante la condizione richiesta (primo parto in azienda), i dati segnaletici e il numero della marca auricolare numerata dell'animale.

Art. 18

Gli agricoltori che trasgrediscono alle norme della presente legge, quelli che producono documentazioni non rispondenti al vero, che non rispettano gli impegni assunti o che, comunque, con il loro comportamento traggono in errore la pubblica amministrazione, perdono il diritto alla corresponsione dei premi previsti dalla legge stessa e sono tenuti a restituire gli eventuali premi indebitamente percepiti, fatta salva l'azione penale in caso di reato.

TITOLO III

(Disposizioni finanziarie e finali)

Art. 19

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue Lire 400.000.000, graverà sul capitolo 361, che viene istituito nella Parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974, previo prelievo di pari somma dal capitolo 271 della Parte SPESA del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni 1975, 1976, 1977 e 1978.

Art. 20

Al bilancio di previsione per l'anno 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

- Variazioni in aumento:

Titolo II - Categoria III - Trasferimenti - Servizi Agrari e Zootecnici - Capitolo 361 "Spese e contributi per interventi intesi a favorire il piano di sviluppo della zootecnia e relative infrastrutture" (legge regionale.....)

£. 400.000.000

- variazioni in diminuzione:

Capitolo 271 "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F)"

£. 400.000.000

Art. 21

I fondi assegnati alla Regione in applicazione dell'art.3 della legge 7 agosto 1973, n. 512, della legge 18 aprile 1974, n. 118, e di eventuali altre leggi dello Stato saranno utilizzati in armonia con le norme emanate dalla Regione stessa a favore della zootecnia, riservati i provvedimenti di variazione del bilancio e le modificazioni eventualmente da apportare alla vigente disciplina regionale della materia.

Art. 22

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì