Objet du Conseil n. 2562 du 26 juillet 2012 - Resoconto
OGGETTO N. 2562/XIII - Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport)".
Articolo 1
(Modificazioni all'articolo 4)
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), dopo le parole: "affiliate ad una FSN" sono inserite le seguenti: "e riconosciute ai fini sportivi dal CONI".
2. Dopo il comma 8 dell'articolo 4 della l.r. 3/2004, è aggiunto il seguente:
"8bis. Con riferimento all'attività sportiva degli atleti diversamente abili e dei rispettivi enti di appartenenza, i contributi di cui all'articolo 3 sono sostituiti dalle specifiche provvidenze di cui all'articolo 8bis.".
Articolo 2
(Modificazioni all'articolo 5)
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 3/2004 è sostituita dalla seguente:
"a) 31 luglio, con riferimento ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);".
2. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 3/2004, le parole: "entro il 31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre".
Articolo 3
(Modificazioni all'articolo 6)
1. Il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 3/2004 è sostituito dal seguente:
"5. Nell'individuazione dei criteri per la definizione dei piani di riparto concernenti i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), la Giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi:
a) spese sostenute da ogni EPS e da società o associazioni ad essi affiliate e riconosciute ai fini sportivi dal CONI, riferite all'utilizzo di impianti e infrastrutture sportivi non gestiti direttamente;
b) attribuzione al CAI Valle d'Aosta di un contributo fisso forfetario pari al 7 per cento dello stanziamento annuo complessivo per la concessione dei contributi medesimi.".
2. Al comma 8bis dell'articolo 6 della l.r. 3/2004, le parole: "5, lettera a)," sono soppresse.
Articolo 4
(Modificazioni all'articolo 8)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 3/2004, le parole: ", e alle spese di investimento in attrezzature, ancorché individuali, necessarie alla pratica sportiva dei diversamente abili, fino ad un massimo del 40 per cento" sono soppresse.
2. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 3/2004 è sostituito dal seguente:
"3. Ogni società o associazione sportiva può presentare annualmente domanda di contributo limitatamente all'acquisto di uno degli automezzi di cui al comma 1, lettera c).".
3. Al comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 3/2004, le parole: "entro il 31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio".
Articolo 5
(Inserimento della sezione Ibis del capo II)
1. Dopo la sezione I del capo II è inserita la seguente:
"SEZIONE IBIS
ATTIVITÀ SPORTIVA DEGLI ATLETI DIVERSAMENTE ABILI
Articolo 8bis
(Contributi regionali)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), la Regione incentiva e sostiene l'attività sportiva degli atleti diversamente abili nell'ambito degli organismi sportivi di appartenenza mediante la concessione di un contributo forfetario a favore della delegazione regionale Valle d'Aosta del Comitato italiano paralimpico (CIP), di seguito denominata delegazione, comunque non superiore al disavanzo del bilancio consuntivo relativo all'anno cui si riferisce il contributo, approvato dai competenti organi statutari.
2. Il contributo è concesso esclusivamente con riferimento agli oneri di gestione della delegazione e all'attività di promozione e gestione dell'attività sportiva dei soggetti diversamente abili svolta direttamente dalla medesima ovvero da organismi o enti sportivi riconosciuti dal CIP, costituiti ed operanti in Valle d'Aosta.
3. Il contributo è concesso annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.
4. La domanda è presentata alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata di una relazione illustrante l'attività programmata e del bilancio preventivo, approvato dai competenti organi statutari.
5. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni, con le seguenti modalità:
a) in acconto, fino ad un massimo del 60 per cento;
b) a saldo, previa presentazione del bilancio consuntivo, approvato dai competenti organi statutari, e di una relazione illustrante l'attività svolta nell'anno cui si riferisce il contributo.
6. La Giunta regionale è autorizzata a definire eventuali ulteriori criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.".
Articolo 6
(Modificazione all'articolo 10)
1. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 3/2004, le parole: "entro il 31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio".
Articolo 7
(Modificazione all'articolo 12)
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 3/2004, le parole: "entro il 31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio".
Articolo 8
(Modificazione all'articolo 13)
1. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 3/2004, le parole: "entro il 31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio".
Articolo 9
(Modificazione all'articolo 14)
1. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 3/2004, le parole: "entro il 31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio".
Articolo 10
(Modificazione all'articolo 20)
1. Al comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 3/2004, dopo le parole: "del rapporto di sponsorizzazione" sono aggiunte le seguenti: ", ivi compresi quelli specificatamente riferiti agli atleti diversamente abili".
Articolo 11
(Modificazione all'articolo 22)
1. Al comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 3/2004, dopo le parole: "conferenze stampa e premiazioni" sono aggiunte le seguenti: ", fatte salve le eventuali limitazioni imposte all'atleta sponsorizzato dai regolamenti federali nazionali o internazionali ovvero dalla società sportiva di appartenenza".
Articolo 12
(Modificazione all'articolo 25)
1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 3/2004, le parole: "e nelle spedizioni di alto livello tecnico, con particolare riferimento a quelle alpinistiche" sono sostituite dalle seguenti: "e nelle spedizioni alpinistiche di alto livello tecnico".
Articolo 13
(Modificazione all'articolo 26)
1. Il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 3/2004 è sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le spese ammissibili e definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi, tenuto conto del rilievo tecnico e turistico-promozionale degli eventi considerati.".
Articolo 14
(Modificazioni all'articolo 27)
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 3/2004, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio".
2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 3/2004, è inserita la seguente:
"abis) 2 gennaio, per le iniziative programmate nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile successivi;".
Articolo 15
(Modificazione all'articolo 28)
1. Al comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 3/2004, dopo le parole: "della manifestazione" sono aggiunte le seguenti: ", entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 27, comma 2.".
Articolo 16
(Disposizioni transitorie)
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.
2. L'articolo 6, comma 5, della l.r. 3/2004, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, si applica a decorrere dalla ripartizione, per l'anno 2012, dei contributi a favore degli EPS e delle sezioni del CAI Valle d'Aosta, sulla base delle domande presentate, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 3/2004, entro il 30 settembre 2012.
Articolo 17
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 3/2004:
a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5;
b) la lettera f) del comma 3 dell'articolo 6;
c) il comma 4 dell'articolo 6;
d) il comma 2 dell'articolo 8.
2. È, inoltre, abrogato il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4.
Articolo 18
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 8bis della l.r. 3/2004, come introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è determinato in annui euro 30.000 a decorrere dall'anno 2013.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014 nell'UPB 1.7.4.10. (Interventi correnti nel settore dello sport) e al suo finanziamento si provvede con le risorse iscritte nella medesima UPB.
3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Presidente - La parola al relatore, la Consigliera Segretaria Emily Rini.
Rini (UV) - Merci M. le Président.
Le projet de loi qui est soumis à notre attention apporte des modifications à la loi régionale en matière de mesures de promotion des sports dans le but de résoudre les problèmes inhérents à l'application de ladite loi, qui se sont présentés depuis l'approbation de cette dernière. Les points les plus importants concernés par ces modifications sont les suivants: le choix des critères de définition des plans de répartition des financements en faveur des établissements de promotion des sports (les EPS), la réglementation des aides régionales destinées à soutenir les activités sportives pratiquées par des athlètes porteurs d'handicap.
Pour ce qui est du premier point, les critères fixés par la loi actuelle pour définir les modalités de répartition des financements annuels en faveur des EPS se sont relevés trop analytiques et difficiles à évaluer tant pour les établissements concernés que pour les services régionaux chargés d'instruire les dossiers des demandes de financement. Dans une optique de simplification des démarches liées à l'octroi des aides notamment, et surtout pour les organismes bénéficiaires, et compte tenu du montant limité des ressources financières destinées globalement aux EPS, nous avons jugé opportun de revoir intégralement le mécanisme complexe d'attribution des aides et de fixer comme critère unique le montant des dépenses soutenues chaque année par les EPS qui œuvrent en Vallée d'Aoste et aussi par les associations ou sociétés sportives affiliées à celles-ci, aux fins de l'utilisation des installations et des infrastructures sportives qu'ils ne gèrent pas directement, à l'exception de l'aide forfaitaire attribuée au CAI Vallée d'Aoste, qui s'élève à 7 pour cent du total des aides annuelles prévues pour les EPS.
Gli adempimenti in capo agli enti beneficiari per la fruizione delle provvidenze regionali vengono in tal modo considerevolmente alleggeriti e nel contempo semplificati; alle rispettive domande di contributo gli enti di promozione sportiva saranno infatti tenuti, in conseguenza alla modifica in discussione, ad allegare i soli giustificativi di spesa derivanti dall'affitto delle infrastrutture utilizzate nell'anno per lo svolgimento dell'attività amatoriale di promozione dello sport sul territorio regionale. Ciò in sostituzione della ben più ponderosa documentazione giustificativa sinora richiesta, attestante lo svolgimento e le caratteristiche di tutte le iniziative attuate nel periodo di riferimento.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, va rilevato che già il legislatore regionale del 2004 aveva manifestato attenzione nei confronti dell'attività sportiva dei soggetti diversamente abili, prevedendo forme e strumenti di sostegno sostanzialmente analoghi a quelli previsti con riferimento all'attività svolta dalla generalità degli atleti. Detta impostazione si è rivelata tuttavia nel tempo non idonea ad offrire un efficace sostegno a favore di un'attività che inevitabilmente presenta caratteristiche ed esigenze del tutto particolari e peculiari. Le modifiche previste dal disegno di legge intendono offrire al mondo dello sport dei diversamente abili, rappresentato al suo vertice istituzionale ed organizzativo dalla delegazione Valle d'Aosta del Comitato italiano paralimpico, uno strumento di sostegno specifico e flessibile, destinato a supportare gli oneri sostenuti dalla delegazione e da tutti gli enti che ad essa comunque fanno riferimento, costituiti ed operanti in ambito regionale, per lo svolgimento di tutte le attività ed iniziative di promozione e sviluppo dell'attività sportiva presso i soggetti diversamente abili, realizzate nell'ambito dei rispettivi scopi istituzionali.
Ulteriori disposizioni contenute nel disegno di legge riguardano la modifica dei termini per la presentazione delle istanze riferite ad alcune tipologie di contributo, funzionali in taluni casi, come per i contributi ordinari, ad eliminare l'attuale eccessiva concentrazione dei relativi bandi in funzione di una migliore e più celere gestione delle attività istruttorie poste a carico degli uffici competenti ed in altri a meglio conformarle a principi di contabilità regionale in materia di competenza di bilancio.
Infine il disegno di legge precisa il contenuto di alcune disposizioni della legge n. 3/2004 in materia di sponsorizzazioni di atleti e prevede la limitazione dell'ambito applicativo delle provvidenze per le spedizioni di elevato contenuto tecnico in continenti extra europei, di cui al Capo V della legge, alle sole spedizioni di tipo alpinistico maggiormente idonee ad assicurare quell'effetto promozionale dell'immagine turistica regionale posto a fondamento della concessione dei contributi di cui trattasi.
Concludo esprimendo tutta la mia soddisfazione, oltre che per il merito, quindi per il contenuto del presente disegno di legge, anche per il metodo con il quale si è proceduto alla stesura dello stesso. Per questo mi sento di dover ringraziare il Governo regionale, in particolare l'Assessore Marguerettaz, per aver coinvolto ampiamente tutti i soggetti interessati dal presente disegno di legge nella fase di stesura dello stesso, recependone suggerimenti e suggestioni. Questo modus operandi è stato fortemente apprezzato dagli stessi soggetti coinvolti, così come è emerso durante le audizioni svolte in seno alla V Commissione, ove tutti i soggetti auditi si sono detti più che favorevoli ed ampiamente soddisfatti dal presente disegno di legge.
Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale.
La parola alla Consigliera Patrizia Morelli.
Morelli (ALPE) - Merci M. le Président.
Nous avons déjà eu maintes fois l'occasion de souligner la valeur que nous attribuons à la pratique sportive, notamment au sport amateur dont il est question dans ce projet de loi, car il est le moyen par lequel les jeunes - et non seulement - peuvent cultiver une passion qui souvent est née à l'école. En passant je rappelle comme c'est surtout l'école qui fait découvrir à la généralité des jeunes les différentes disciplines sportives et que par la suite c'est le sport amateur qui donne la possibilité de poursuivre dans un parcours sportif, qui parfois va aboutir même à une véritable carrière professionnelle, mais qui pour la plupart constitue un moment de socialisation, de croissance personnelle, de formation et d'éducation. Nous sommes tous conscients du fait que l'activité sportive peut contribuer de manière importante au développement physique et psychique de la personne, car elle peut favoriser l'adoption de systèmes de vie plus corrects ayant des bénéfices même sur la santé.
Il ne faut pas non plus oublier la valeur sociale du sport pour les jeunes, mais non seulement, pour les adultes, pour les personnes âgées, pour les handicapés, dont il est question dans le projet de loi et pour cette attention particulière qui a été appréciée par les représentants des associations sportives regroupant les handicapés, attention que nous partageons également. Le projet de loi va modifier la loi n° 3/2004, qui établit les instruments financiers à soutien de l'activité des associations de promotion sportive. Les modifications vont dans le sens de la simplification des critères d'assignation, ce qui devrait déterminer: d'une part, une phase d'instruction plus légère et, d'autre part, une contraction des temps d'attente de la part des associations sportives.
Les auditions des représentants que nous avons pu joindre en commission nous ont rapporté l'adhésion au contenu de ce projet, tout en nous témoignant aussi les difficultés auxquelles le secteur sportif amateur est confronté, car, comme nous l'a rappelé le Président de l'ASIVA, le moment de crise a déterminé l'abandon de la part d'un certain nombre de sponsor, ce qui signifie pour les associations sportives une augmentation des difficultés de type économique.
Un autre aspect, qui nous a été signalé par des associations avec lesquelles nous nous sommes rapportés, concerne la possibilité...que l'on aurait pu adopter pour améliorer ultérieurement le mécanisme de l'allocation des contributions...par exemple, en introduisant un système basé sur l'autocertification, système qui pourrait être contrôlé sur base d'échantillons et qui pourrait prévoir des sanctions même sévères contre les fausses déclarations. Ce sont des réflexions que nous avons eues après la discussion en commission et que nous n'avons pas pu exprimer en phase de discussion en commission. Nous tenons tout de même à vous en faire part, Assesseur, puisque ce sera la Junte régionale qui ira définir par une délibération les critères et donc l'on pourra tenir compte aussi de cette suggestion.
Globalement notre évaluation de cette loi est sans doute positive.
Presidente - La parola al Consigliere Donzel.
Donzel (PD) - Grazie Presidente.
Cuore pulsante di questo disegno di legge è certamente l'articolo 5, il fatto che con il cosiddetto "articolo 8bis" si introduca nell'ambito di un'importante legge sullo sport un finanziamento ad hoc per i diversamente abili è segno di una sensibilità che, quando si entra nel mondo sportivo, si manifesta forse in modo più forte di quanto non si manifesti all'interno della società. È per questo che soprattutto per le importanti risorse economiche che mette in campo nel complesso tale disegno di legge, per i disabili siamo ad un primo passo, si parla di 30.000 euro...è segno di una testimonianza di una sensibilità in questo settore, che va riconosciuta all'Amministrazione regionale e che è importante sotto moltissimi aspetti, perché l'attività sportiva, soprattutto da parte dei giovani e poi a seguire per tutte le età, è un elemento di qualità dello sviluppo non solo fisico, ma anche etico, morale, della capacità dell'essere parte di una società delle nuove generazioni.
Come abbiamo avuto modo in commissione di confrontarci con i rappresentanti dello sport, anche con l'Assessore abbiamo sempre ribadito l'attenzione che va data in questo settore alla promozione della disciplina sportiva fra i giovani e i rappresentanti del CONI hanno mostrato come quella sia statutariamente la prassi normale delle loro attività. Certo non è un'attività semplice da portare avanti, perché nello stesso tempo, affinché dei giovani si avvicinino allo sport, serve anche promuovere qualche risultato sportivo di pregio. Sappiamo che, se abbiamo uno sciatore che fa un grande risultato, al di là dell'immagine positiva per la Regione, avremo tanti ragazzini che vogliono provare a mettere gli sci. Se abbiamo un atleta che fa un risultato in bicicletta, sappiamo che tanti ragazzini vorranno provare a fare la bicicletta. Vi è quindi una connessione fra la prestazione sportiva del campione e lo sviluppo della disciplina e l'attrattività che quella disciplina ha.
Un altro elemento positivo del disegno di legge è quello che riguarda la semplificazione dei criteri di riparto dei contributi annui a favore degli enti di promozione sportiva. Qui entriamo in un mondo dove è importante il ruolo del volontariato, dello sport per tutti non professionistico, quindi il fatto di rendere più agevole l'accesso a questi contributi...che non vuol dire che non ci sono dei criteri o delle precise richieste che vanno adempiute, ma che, invece di presentare dei dossier alti dieci centimetri di carta, si va a verificare concretamente qual è la vera e propria attività sportiva messa in atto. E anche qui c'è stata una capacità dei diversi enti di promozione sportiva di capire il meccanismo messo in atto dall'Assessorato e trovare un accordo interno fra gli enti di promozione sportiva per addivenire a questi risultati.
Altra cosa che voglio rimarcare è che va riconosciuta una sensibilità crescente da parte degli operatori della scuola, che aprono le porte della scuola all'attività sportiva; in questo senso tutti i soggetti auditi hanno ribadito che le risorse messe a disposizione sono molto importanti. Certo tutti ne vorrebbero di più, mi sono rimaste a cuore due situazioni in particolare: una è quella che appartiene alla mia generazione, quando noi ci si avvicinava al mondo del calcio era perché quello era lo sport che costava meno. La società sportiva ti dava un buono per acquistare un paio di scarpe e ti regalava anche alla fine dell'anno una sacca se avevi fatto un certo numero di allenamenti; oggi sempre più famiglie fanno fatica ad avvicinarsi a questo mondo. Dobbiamo cercare di fare il possibile perché l'avvicinamento allo sport sia concesso alla più ampia fascia di popolazione possibile, per questo l'attenzione che le scuole rivolgono sempre più alle pratiche sportive, accettando che le società vengano a promuovere lo sport nelle scuole, è una strada da implementare. In questo senso la Federazione degli sport popolari faceva notare come, pur non lamentandosi delle importanti risorse messe a disposizione, abbiano potuto promuovere gli sport de "noutra tèra" (traduzione letterale dal patois: "nostra terra") solo negli ultimi anni: la quarta e la quinta della scuola elementare, anche se stanno arrivando richieste di avvicinamento allo sport da parte delle classi inferiori. Magari quindi con il volontariato o con sinergie particolari trovare il modo per cui le pratiche sportive, attraverso le porte aperte della scuola, possano arrivare a tutti e che tutti i ragazzi possano avere questa opportunità. Oggi più che mai quella quota di iscrizione, che magari è di soli 100 o 200 euro per giocare a calcio, sta diventando difficile per una fascia almeno della popolazione valdostana: le famiglie numerose o quelle in difficoltà, per queste dobbiamo trovare dei meccanismi per facilitare.
Il giudizio sul disegno di legge è assolutamente positivo e le nostre osservazioni vanno a sostegno e non a detrimento dello sforzo fatto dall'Amministrazione regionale.
Presidente - Se non vi sono altre richieste di intervento, dichiaro chiusa la discussione generale.
La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Marguerettaz.
Marguerettaz (UV) - Grazie Presidente. Il lavoro che è stato fatto è importante, la commissione ha avuto modo di fare un ottimo lavoro, in particolare ringrazio la relatrice e ringrazio anche per il riconoscimento del lavoro, che fa sempre piacere. Al di là del lavoro personale, credo che su questo tema ci sia stata una convergenza di tutte le energie, in particolare ringrazio il CONI nella persona di Bruno Oro, ringrazio anche tutte le federazioni e la delegazione valdostana del Comitato paralimpico, che è l'omologo a cui fanno riferimento tutte le attività per i diversamente abili.
Al di là del contenuto della legge, che è stato ben descritto sia dalla relatrice che dagli interventi dei colleghi, volevo dare due suggestioni, perché la collega Morelli ha introdotto un argomento che abbiamo già sviscerato molto attentamente. Personalmente ho presentato questo argomento alla Consulta dello sport e poi presso il Comitato ristretto; periodicamente ho la fortuna di presiedere la Consulta dello sport e la decisione delle federazioni è stata quella di non procedere nell'autocertificazione: è una decisione loro, ed è abbastanza comprensibile, le do solo due elementi: coloro che si occupano di sport lo fanno a titolo gratuito e quindi riconoscono loro stessi di non essere molto preparati nella gestione delle attività di ufficio, sono concentrati sullo sport, sugli allenamenti; qualora tu vada a presentare dei documenti ed essi non dovessero essere corretti, in virtù del certificato sostitutivo dell'atto di notorietà, se tu presenti della documentazione non conforme, potresti avere delle conseguenze di natura penale. Allora dicono: "noi ci sentiamo più rassicurati, anche se è vero che è un aggravio per le strutture regionali valutare la documentazione che presentiamo".
Sugli aiuti, Donzel, con onestà intellettuale lei ha avuto modo di dire che quanto fa l'Amministrazione regionale per lo sport è molto più intenso rispetto a qualsiasi altra Amministrazione. Le necessità sono sempre più importanti, faremo già i salti mortali per continuare a mantenere questo tipo di intensità di aiuto. Noi chiediamo uno sforzo da parte delle società, perché vale quello che ho detto prima per gli aeroclub: l'obiettivo è aumentare il numero di coloro che praticano lo sport e non il numero delle società, perché questo genera dei problemi: spazi acqua, i campi, le palestre. Cerchiamo di creare una convergenza e non una ripartizione, perché alla fine si rischia di avere lo stesso numero di praticanti con un numero maggiore di società.
Concludo ringraziando le strutture, dott. Ferrazzin e dott.ssa Deregibus e tutti coloro che hanno lavorato sul dossier, perché hanno preparato molto bene le carte.
Presidente - Passiamo all'esame dell'articolato.
Pongo in votazione l'articolo 1:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Articolo 2: stesso risultato. Articolo 3: stesso risultato. Articolo 4: stesso risultato. Articolo 5: stesso risultato. Articolo 6: stesso risultato. Articolo 7: stesso risultato. Articolo 8: stesso risultato. Articolo 9: stesso risultato. Articolo 10: stesso risultato. Articolo 11: stesso risultato. Articolo 12: stesso risultato. Articolo 13: stesso risultato. Articolo 14: stesso risultato. Articolo 15: stesso risultato. Articolo 16: stesso risultato. Articolo 17: stesso risultato.
Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità.