Objet du Conseil n. 2521 du 12 juillet 2012 - Resoconto
OGGETTO N. 2521/XIII - Disegno di legge: "Modificazioni alla leggi regionali 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato), e 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento 14 aprile 1998, n. 1)".
Articolo 1
(Modificazioni all'articolo 2)
1. Al secondo periodo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1), le parole: "Nel caso della locazione di camere con prestazione del solo servizio di prima colazione, è altresì consentito" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso della locazione di camere con prestazione del servizio di prima colazione e di mezza pensione, è altresì consentito".
2. Il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:
"1) somministrazione di pasti o merende preparati attraverso l'utilizzo di prodotti, ivi compresi quelli alcolici e superalcolici, provenienti per almeno il 50 per cento dall'azienda agricola e per il 30 per cento costituiti da prodotti regionali tradizionali o provenienti da aziende agricole regionali, anche associate a cooperative agricole di trasformazione e vendita di prodotti; la parte rimanente dei prodotti può essere di altra provenienza. Le predette percentuali si riferiscono al peso dei prodotti impiegati per l'attività agrituristica nel corso di un anno. Sono esclusi dal conteggio percentuale generale i prodotti necessari e complementari alla preparazione dei pasti definiti con deliberazione della Giunta regionale. È, inoltre, consentito l'acquisto di verdure di diversa provenienza nel periodo invernale. Le bevande devono essere somministrate in correlazione con i pasti o le merende; possono essere serviti soltanto vini di produzione regionale. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne;".
Articolo 2
(Modificazioni all'articolo 3)
1. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 29/2006 è sostituita dalla seguente:
"d) sessanta coperti giornalieri, compresi quelli per gli ospiti delle camere e degli alloggi, per l'attività di ristorazione svolta mediante somministrazione di pasti e merende. Tale limite può essere elevato a ottanta coperti giornalieri, con il limite di sessanta coperti a pasto, qualora l'attività di somministrazione sia svolta per un periodo massimo, anche frazionabile, di duecentodieci giorni all'anno. Non concorrono al raggiungimento di tale limite le attività di degustazione dei prodotti aziendali e di somministrazione delle merende per le fattorie didattiche.".
2. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 29/2006, le parole: "ai sensi del comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 3, lettera d)".
3. Il comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 29/2006 è abrogato.
Articolo 3
(Modificazioni all'articolo 4)
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 29/2006, le parole: "ai corsi di qualificazione professionale di cui all'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "ai corsi di formazione per l'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'articolo 7".
2. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:
"3. Nell'elenco di cui al comma 1 possono altresì essere iscritte le società agricole in qualsiasi forma costituite tra imprenditori agricoli allo scopo di esercitare l'attività agrituristica. In tal caso, i requisiti di cui al comma 2, lettere a), c) e d) devono essere posseduti da tutti i soci e il requisito di cui al comma 2, lettera b), dal socio preposto all'esercizio dell'attività agrituristica.".
Articolo 4
(Modificazioni all'articolo 5)
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:
"1. Le domande per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 sono presentate alla struttura competente e contengono la descrizione delle caratteristiche tipologiche dell'azienda agricola. La descrizione dell'attività agrituristica che il richiedente intende svolgere è inserita nella richiesta del parere di razionalità di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 29/2006, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:
"1bis. La capacità ricettiva relativa a ciascuna azienda è definita dalla struttura competente nell'attestato di complementarietà di cui all'articolo 8, sulla base dei parametri minimi aziendali stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2.".
3. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 29/2006, le parole: "con proprio provvedimento" sono soppresse.
4. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:
"3. Il dirigente, accertata la regolarità della domanda, la completezza e l'idoneità della documentazione allegata, dispone l'iscrizione nell'elenco entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e ne dà comunicazione all'interessato.".
Articolo 5
(Modificazione all'articolo 6)
1. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 29/2006, le parole: "La cancellazione è disposta con provvedimento del dirigente" sono sostituite dalle seguenti: "La cancellazione è disposta dal dirigente".
Articolo 6
(Modificazioni all'articolo 7)
1. Alla rubrica dell'articolo 7 della l.r. 29/2006, le parole: "di qualificazione professionale" sono sostituite dalle seguenti: "di formazione per l'esercizio dell'attività agrituristica".
2. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della l.r. 29/2006, le parole: "di qualificazione professionale" sono sostituite dalle seguenti: "di formazione per l'esercizio dell'attività agrituristica".
Articolo 7
(Modificazioni all'articolo 8)
1. La rubrica dell'articolo 8 della l.r. 29/2006 è sostituita dalla seguente: "Attestato di complementarietà".
2. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini dell'esercizio dell'attività agrituristica, l'operatore interessato è tenuto a conseguire l'attestato che dichiara la complementarietà tra l'attività agricola e l'attività connessa di agriturismo. La degustazione dei prodotti aziendali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e l'attività di fattoria didattica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), non sono soggette all'accertamento della complementarietà e al rilascio del relativo attestato.".
3. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 29/2006, le parole: "il certificato di complementarità" sono sostituite dalle seguenti: "l'attestato di complementarietà".
Articolo 8
(Modificazioni all'articolo 9)
1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 29/2006, le parole: "del certificato di complementarietà" è sostituita dalla seguente: "dell'attestato di complementarietà".
2. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 29/2006, le parole: "soggetto preposto" sono sostituite dalle seguenti: "socio preposto".
Articolo 9
(Modificazioni all'articolo 16)
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 29/2006, le parole: "acquisto di attrezzature e di arredi strettamente funzionali" sono sostituite dalle seguenti: "acquisto di arredamento per locali strettamente funzionale".
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 29/2006 è sostituita dalla seguente:
"d) realizzazione di opere, compresi gli impianti, finalizzate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e);".
3. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 29/2006, come sostituita dal comma 2, è aggiunta la seguente:
"dbis) predisposizione e installazione dei cartelli indicatori delle attività agrituristiche.".
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 29/2006 è inserito il seguente:
"1bis. Le iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b), sono ammesse ad agevolazione nel rispetto dei limiti di ricettività di cui all'articolo 3, comma 3, e tenuto conto delle eventuali agevolazioni già percepite, anche se già decorsi i termini di cui all'articolo 19, comma 1.".
5. Il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:
"2. Le iniziative di cui al comma 1, lettera c), sono riammesse ad agevolazione trascorsi quindici anni dalla prima dotazione.".
Articolo 10
(Modificazione all'articolo 18)
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 29/2006 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e previo parere di razionalità sul progetto di attività agrituristica ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 11/1998".
Articolo 11
(Modificazione all'articolo 20)
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 29/2006 è sostituita dalla seguente:
"d) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui all'articolo 16 entro il termine massimo stabilito con deliberazione della Giunta regionale, comunque non superiore a cinque anni dalla data di concessione dell'agevolazione.".
Articolo 12
(Abrogazione dell'articolo 21)
1. L'articolo 21 della l.r. 29/2006 è abrogato.
Articolo 13
(Sostituzione dell'articolo 22)
1. L'articolo 22 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:
"Articolo 22
(Non ripetibilità e divieto di cumulo)
1. Le agevolazioni di cui al presente capo non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative e, per quanto riguarda le iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b), d) e dbis), non sono ripetibili, anche decorsi i termini di cui all'articolo 19, comma 1.".
Articolo 14
(Modificazioni all'articolo 25)
1. Il comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:
"1. La struttura competente approva il progetto relativo ai cartelli indicatori delle attività agrituristiche per garantirne la segnalazione a fini turistici.".
2. Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 29/2006, le parole: ", costituite con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1" sono soppresse.
Articolo 15
(Modificazione all'articolo 30)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 29/2006, è inserito il seguente:
"3bis. Alla terza violazione accertata definitivamente delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 12, 14 e 25 lo sportello unico dispone la sospensione dell'esercizio dell'attività per un anno.".
Articolo 16
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d), della l.r. 29/2006, come modificate dall'articolo 9, commi 1 e 2, della presente legge, si applicano alle domande per la concessione delle agevolazioni pervenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La disposizione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d), della l.r. 29/2006, come modificata dall'articolo 11, comma 1, della presente legge, si applica anche ai rapporti derivanti dalle agevolazioni già concesse ma non ancora totalmente liquidate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Alle domande di contributo presentate dalle associazioni agrituristiche prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 21 della l.r. 29/2006.
4. Alle domande per la predisposizione e l'installazione di cartelli pervenute prima della data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 25, comma 1, della l.r. 29/2006 nel testo anteriore alle modificazioni di cui alla presente legge.
5. Per l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 30, comma 3bis, della l.r. 29/2006, inserito dall'articolo 15 della presente legge, non rilevano le violazioni accertate definitivamente entro la data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 17
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 3, è determinato in annui euro 10.000 a decorrere dall'anno 2012.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nella parte prima dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2012/2014 nell'unità previsionale di base 1.10.3.10 (Interventi e servizi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare).
3. L'abrogazione dell'articolo 21 della l.r. 29/2006 rende disponibile nell'unità previsionale di base 1.10.3.10 la somma annua di euro 2.000 per gli anni 2013 e 2014 che viene iscritta nella parte prima dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2012/2014 nell'unità previsionale di base 1.16.1.10 (Fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste - spese correnti).
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Presidente - La parola al Consigliere Agostino.
Agostino (UV) - Grazie Presidente.
Questi 17 articoli con modificazioni alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 hanno il fine di accogliere alcune istanze degli operatori del settore e di semplificare il quadro normativo di riferimento. Per quanto riguarda le prime, assume notevole rilievo il fatto di poter utilizzare, nell'ambito dell'attività di somministrazione di pasti o merende, per un massimo del 20 percento, prodotti di provenienza diversa dalla regione, nonché il fatto di elevare il numero massimo di coperti giornalieri qualora l'attività di somministrazione di pasti o merende si svolga, per ragioni di mercato, in un periodo che non supera i duecentodieci giorni all'anno. Di non secondaria importanza è inoltre la previsione di poter ottenere un nuovo finanziamento per l'acquisto di arredamento per i locali trascorsi quindici anni dalla prima dotazione. Per quanto riguarda le seconde, si evidenzia la sostituzione del provvedimento dirigenziale con una comunicazione scritta per disporre l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici entro trenta giorni dalla relativa richiesta.
Il primo articolo di questo disegno di legge in particolare consente l'uso dell'angolo cottura in dotazione nelle camere locate o di una cucina in comune a tutti gli ospiti, anche nel caso di locazione di camere con servizio di mezza pensione, per poter rispondere a richieste sempre più frequenti da parte degli ospiti. Inoltre ridefinisce, in termini percentuali, i prodotti utilizzabili per la preparazione di pasti o merende. Nella normativa di settore di Regioni e Province simili alla nostra si osserva che tutte prevedono un 15-20 percento di prodotti non provenienti né da azienda propria, né da aziende agricole singole o associate del territorio. Si sottolinea che le percentuali indicate nelle normative analizzate si riferiscono al valore annuo del prodotto utilizzato e nessuna delle normative prevede prodotti regionali tradizionali acquistabili non in aziende agricole. Inoltre si è deciso di consentire l'acquisto (questo non va nel 20 percento) di verdure nel periodo invernale (novembre-aprile) poiché difficilmente producibili in Valle d'Aosta, ma necessarie per un servizio di qualità.
Nel secondo articolo si modifica l'articolo 3 della legge regionale n. 29/2006 e si specifica che il limite dei sessanta coperti giornalieri, ora vigente, compresi quelli per gli ospiti delle camere e degli alloggi per l'attività di ristorazione, può essere elevato a ottanta coperti, con il limite di sessanta coperti a pasto, qualora l'attività di somministrazione sia svolta per un periodo massimo, anche frazionabile, di duecentodieci giorni all'anno. Non concorrono al raggiungimento di tale limite le attività di degustazione dei prodotti aziendali e di somministrazione delle merende per le fattorie didattiche. Si esclude dal conteggio dei coperti giornalieri le merende per le fattorie didattiche poiché non sono evidentemente fonte di un reddito rilevante. Inoltre gli operatori manifestano l'esigenza di poter lavorare nei giorni in cui vi è effettivamente mercato che stimano essere circa 210 giorni all'anno. Analizzando la normativa della Provincia di Bolzano, l'attività di somministrazione pasti è limitata a 180 giorni l'anno, mentre il Veneto prevede 160 giorni con 80 posti a sedere o 210 giorni con 60 posti a sedere. Ad oggi in Valle d'Aosta non vi è un limite nei giorni di attività, ma nel numero di coperti che gli operatori stimano troppo basso in alcuni giorni all'anno, mentre in altri giorni il mercato non permette di lavorare. Si propone di aumentare il numero di coperti al giorno fino a 80 per un periodo massimo di 210 giorni all'anno, mantenendo comunque un limite di 60 coperti a pasto per non trasformare gli agriturismi in trattorie.
L'articolo 3 modifica il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 29/2006 ridefinendo i requisiti in capo agli imprenditori agricoli costituenti una società agricola, allo scopo di esercitare l'attività agrituristica, che richiedono l'iscrizione all'elenco operatori agrituristici, al fine escludere l'elusione del vincolo dei tre anni di esercizio di attività agricola.
L'articolo 4 reca modificazioni all'articolo 5 della legge regionale n. 29/2006, che disciplina l'iter di presentazione delle domande per l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici. Il nuovo testo stabilisce che la descrizione dell'attività agrituristica che il richiedente intende svolgere è inserita nella richiesta di parere di razionalità e non più nella domanda di iscrizione all'elenco, momento quest'ultimo eccessivamente prematuro per una definizione chiara e certa della futura tipologia di attività agrituristica. Ora si è costretti a ricorrere a più varianti di iscrizione che determinano burocrazia e spese per gli operatori. Il comma 2 dell'articolo in esame inserisce il comma 1bis dell'articolo 5 della legge regionale n. 29/2006, stabilendo che la capacità ricettiva relativa a ciascuna azienda è definita al momento del rilascio dell'attestato di complementarietà e non più nel provvedimento di iscrizione all'elenco. Infine, al fine di snellire il procedimento di iscrizione all'elenco, in sostituzione del provvedimento dirigenziale, è ora sufficiente una comunicazione scritta per richiedere ulteriore documentazione e per disporre l'iscrizione entro trenta giorni, e non più sessanta, dalla relativa richiesta.
Nell'articolo 5, che modifica l'articolo 6, si prevede, anche in questo caso in un'ottica di semplificazione, che la cancellazione dall'elenco degli operatori agrituristici avvenga non più con apposito provvedimento dirigenziale, bensì con una comunicazione.
Nell'articolo 6, anche qui modificando l'articolo 7, si sostituisce la denominazione: "corso di qualificazione professionale" con la più corretta dicitura: "corso di formazione per l'esercizio dell'attività agrituristica".
Nell'articolo 7 si modifica l'articolo 8 della legge regionale n. 29/2006, al fine di sostituire la denominazione: "certificato di complementarietà" con quella più corretta di "attestato di complementarietà" e di stabilire che il conseguimento del predetto attestato non è necessario per le attività di degustazione dei prodotti aziendali e di fattoria didattica. Si prevede l'esclusione dalla richiesta dell'attestato, oltre che per le degustazioni, anche per le fattorie didattiche, ciò non esime l'operatore dallo svolgere tali servizi in un rapporto di connessione e complementarietà con l'attività agricola, l'iscrizione all'elenco operatori richiede comunque parametri minimi aziendali stabiliti distintamente per tipologia di attività agrituristica.
L'articolo 8 modifica l'articolo 9 della legge regionale n. 29/2006. Si tratta di un mero coordinamento formale riferito al certificato di complementarietà, che ora è denominato attestato di complementarietà.
All'articolo 9 si va anche qui a modificare l'articolo 16 della legge regionale n. 29/2006, che disciplina le iniziative agevolabili. In particolare il testo novellato elimina la possibilità di finanziare l'acquisto di attrezzature e materiale didattico, mentre permangono le agevolazioni per l'arredamento, e prevede la possibilità di ottenere agevolazioni per la predisposizione ed installazione di cartelli indicatori, e stabilisce che l'acquisto di arredamento per i locali è riammesso ad agevolazione, trascorsi quindici anni dalla prima dotazione.
L'articolo 10 modifica il comma 1 dell'articolo 18 prevedendo che le domande per la concessione delle agevolazioni sono presentate alla struttura competente prima dell'avvio dell'iniziativa e previo ottenimento del parere di razionalità sul progetto di attività agrituristica. Si sottolinea la necessità di richiedere il parere di razionalità ai sensi della legge regionale n. 11/1998 (legge sull'urbanistica).
L'articolo 11 modifica la lettera d) del comma 1 dell'articolo 20, prevedendo la revoca dell'agevolazione nel caso in cui il beneficiario non ultimi le iniziative oggetto di finanziamento entro il termine massimo stabilito con deliberazione della Giunta regionale, comunque non superiore a cinque anni dalla data di concessione dell'agevolazione. L'articolo viene uniformato rispetto a quanto previsto per i fabbricati rurali dall'articolo 73 della legge regionale n. 32/2007.
L'articolo 12 abroga l'articolo 21, che prevedeva contributi alle associazioni agrituristiche. Trattasi di contributi poco utilizzati, le attività finanziate sono state circa pari a 5.000 euro dal 2006. Si precisa inoltre che spese di promozione e di pubblicità alle singole aziende non possono essere in carico all'associazione, ma a carico delle singole aziende.
L'articolo 13 modifica l'articolo 22, prevedendo un'eccezione al divieto di cumulo di contributi sulle medesime iniziative e alla non ripetibilità del finanziamento con riferimento all'acquisto di arredamento per i locali, in coerenza con la modificazione di cui all'articolo 9, comma 4. In particolare non è agevolabile una seconda cucina, una seconda sala degustazione, mentre, passati 15 anni, sono rifinanziabili gli arredi.
L'articolo 14 modifica il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 29/2006, prevedendo che il progetto relativo ai cartelli indicatori delle attività agrituristiche deve essere approvato dalla struttura competente, la quale non si occuperà più direttamente dell'attività di predisposizione ed installazione dei medesimi. Ai sensi della normativa di settore chi installa un cartello indicatore deve essere anche proprietario del cartello stesso. La struttura competente si riserva comunque la possibilità di approvare il progetto relativo alla cartellonistica.
L'articolo 15 modifica l'articolo 30 della legge regionale n. 29/2006 introducendo un comma 3bis, che prevede la sospensione dell'esercizio dell'attività agrituristica per un anno, successivamente al terzo accertamento definitivo di violazione delle disposizioni ivi richiamate, mentre prima erano previste solo sanzioni pecuniarie e alle volte conveniva anche rischiare.
Concludo con gli ultimi due articoli: il 16 e il 17, che recano rispettivamente le disposizioni transitorie e le disposizioni finanziarie.
Come detto all'inizio, con questa legge andiamo sicuramente incontro agli operatori del settore, accogliendo i loro suggerimenti e allo stesso tempo semplificando la normativa e la burocrazia. Allegati al provvedimenti ci sono degli emendamenti che l'Assessore illustrerà. Grazie a tutti per la pazienza e l'attenzione.
Presidente - Ricordo che il disegno di legge n. 194 ha avuto parere favorevole a maggioranza sul nuovo testo della III Commissione, parere favorevole a maggioranza, da parte della II Commissione, per compatibilità finanziaria. Sono stati depositati tre emendamenti dagli Assessori Manuela Zublena e Marco Viérin, due emendamenti dall'Assessore Isabellon, un emendamento dal gruppo ALPE assieme al gruppo PD e un emendamento dal gruppo ALPE. Dichiaro aperta la discussione generale.
La parola al Vicepresidente Chatrian.
Chatrian (ALPE) - Grazie Presidente.
Diverse volte in questa legislatura il nostro gruppo ha sollecitato e presentato delle iniziative legate al settore agrituristico per avere la situazione, l'andamento, le difficoltà, le criticità del settore e anche per valutare le azioni da mettere in campo, gli stimoli, gli aiuti, le nuove strade da percorrere e le eventuali modifiche. Oggi ci troviamo ad affrontare questo disegno di legge, che è passato rapidamente nella commissione competente, e che porta due modifiche principali: una legata all'articolo 1, recante la volontà di normare le possibilità di utilizzo della materia prima, quindi, dettagliando la provenienza del prodotto che per il 50 percento deve provenire dall'azienda agricola, per il 30 percento deve essere costituito da prodotti regionali tradizionali o provenienti da aziende agricole regionali, con una rimanenza del 20 percento.
Sappiamo quali sono le criticità, chiederemmo però al Presidente Rollandin dal punto di vista procedurale su questo di anticipare certe problematiche; oggi si affronta la modifica e probabilmente si poteva indirizzare già negli ultimi anni in maniera diversa certe défaillances con magari una sorveglianza di natura politica. Mi sembra che qualcosa sia scappato di mano visto che le nostre aziende agrituristiche sono poche, hanno un livello alto di professionalità e di qualità e a quel punto la politica deve intervenire quando ci sono delle criticità. Oggi interveniamo su questa criticità successivamente e le chiediamo uno sforzo, perché probabilmente nel 2010-2011 qualcosa si poteva fare dal punto di vista amministrativo, se la politica avesse dato delle risposte nei momenti giusti e forse stando un pelino più attenti, quindi condividiamo questo impianto: questa è la sintesi sulla prima modifica.
Sulla finalità e sull'oggetto della vecchia legge, la n. 29/2006, ci ritroviamo al cento percento: "la Regione disciplina e promuove le attività di agriturismo, connesse e complementari all'esercizio dell'attività agricola, anche mediante la concessione di agevolazioni economiche dirette al miglioramento delle relative aziende, al fine di favorire lo sviluppo...agevolare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali attraverso il miglioramento delle condizioni di vita...favorire la multifunzionalità...favorire la conservazione...creare occupazione...valorizzare i prodotti agricoli ed ampliare la gamma tipologica dell'offerta turistica". Nell'articolo 2 però c'è un passaggio importante: "ai fini della presente legge, per attività agrituristica si intende l'espletamento, anche contestuale, dei seguenti servizi, purché svolti in rapporto di connessione e complementarietà con l'attività agricola, che deve comunque rimanere prevalente".
Penso che questo sia il cuore di questo impianto e tale deve rimanere. Sappiamo che lei ha qualche dubbio, anche noi l'abbiamo, sulla seconda modifica, che è legata alla modifica che va a snaturare la filosofia delle aziende agrituristiche: piccole strutture, qualità di prodotto, attenzione all'ospite (non al cliente), che deve poter degustare le nostre prelibatezze, cucina rustica, semplice o che cosa, ma sovente le cose semplici sono le più buone, che devono essere coltivate con le proprie mani, con la propria famiglia, con i propri addetti e qui non parliamo di numeri: qui parliamo di qualità e di natura, di filosofia, parliamo di accogliere il nostro ospite con la nostra azienda agrituristica, con le nostre peculiarità. Lasciamo da parte il discorso redditività, ci entreremo dopo perché i conti devono tornare anche a livello di redditività, lo dice anche l'impianto legislativo: il pubblico va ad incrementare, il pubblico si affianca. Si modifica anche per quanto riguarda le eventuali strutture mobili all'interno dell'attività, hanno una loro usura, quindi il pubblico va ad aiutare e condividiamo questo spirito: da una parte c'è lo spirito di condivisione dal punto di vista politico, dall'altro c'è però la filosofia che deve avere un suo binario. Le chiediamo di valutare, Presidente Rollandin, perché sappiamo che ha dei dubbi sulla modifica legata al numero dei pasti e alla grossa apertura che viene fatta in questa legge, perché la grande apertura non è sui 60 pasti, che c'era già nella vecchia legge.
Nella vecchia legge si diceva: "tale limite può essere elevato fino ad 80 coperti giornalieri, di cui al massimo 60 all'interno...qualora l'attività di somministrazione sia svolta per un periodo massimo, anche frazionabile, di 120 giorni all'anno"; cosa vuol dire? La vecchia legge dava la possibilità di fare 80 coperti, sono numeri di peso, conosciamo le nostre aziende e diciamo che 120 giorni sono 4 mesi, ma 4 mesi frazionabili, quindi week-end, i momenti di punta e tutte le nostre festività, qui la modifica è sostanziale e, a nostro avviso, va a snaturare la traccia messa in campo diversi anni dell'agriturismo, come un prodotto di nicchia legato alla nostra realtà. La modifica prevede la frazionabilità da 120 giorni a 210, la raddoppia. Questo raddoppio ci fa paura, perché andrebbe a snaturare l'impianto ed a stravolgere la filosofia della legge e la qualità dell'intervento. Chiederemmo di sospendere cinque minuti il Consiglio, le chiediamo uno sforzo, noi abbiamo presentato un emendamento: chiederemmo una sospensione perché condividiamo la prima modifica e la nostra proposta va in questa direzione. Vorremmo avere delle risposte dal Governo regionale, poi interverranno altri del nostro gruppo. Grazie.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.
Rollandin (UV) - Grazie Presidente.
Siamo disponibili a valutare la richiesta del collega Chatrian con l'Assessore, tenendo conto di trovare un numero leggermente più ridotto, ma che tenga conto di questo.
Presidente - Il Consiglio è sospeso per cinque minuti.
Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 11,53 alle ore 11,57.
Presidente - Riprendiamo i lavori dopo la breve sospensione.
La parola all'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Isabellon.
Isabellon (UV) - Grazie Presidente.
Ci siamo confrontati con i proponenti per quel che riguarda l'emendamento che è stato illustrato dal collega Chatrian nel suo intervento. Alla luce di tutti i contatti che ci sono stati con l'Associazione agriturismo, la loro determinazione era quella di proporre 210 giorni, ma i 180 giorni - che sarebbe la soluzione che concordiamo - possono essere accettabili per un discorso di equilibrio legato alla nostra realtà, all'esperienza acquisita in questi anni: per noi potrebbe andare bene accettare tale emendamento, ma con la modifica da 150 a 180 giorni.
Presidente - La parola al Consigliere Donzel.
Donzel (PD) - Grazie Presidente.
Cari colleghi, va rimarcato che ci sono delle norme sulle quali noi non abbiamo mancato di polemizzare quando venivano fatte continue modifiche. Non lo faremo su questa e lo motiveremo, perché riteniamo che su tale disciplina ci sia un'evoluzione che si segue passo a passo, si cerca di capire. La realtà della Valle d'Aosta è molto particolare, è un territorio anche...rispetto ad altri territori alpini dove si parla di agriturismo, dove ci sono appezzamenti in zone pianeggianti, questa è una regione dove gli spazi per grandi colture non ci sono, quindi anche la realtà dell'agriturismo ha una sua specificità. Questo lo dico perché tale norma è stata più volte rimaneggiata e sta un po' seguendo l'evoluzione del settore, che c'è stata anche illustrata sia dall'Assessore, sia dagli operatori del settore che hanno collaborato con l'Assessorato, quindi si trovano ben rappresentati da tale testo di legge.
La questione per noi fondamentale è questa apertura che viene data agli agriturismi per quanto riguarda le percentuali di somministrazione di prodotti che vengono prodotti direttamente dalle imprese. Riteniamo questa cosa indispensabile, perché il territorio valdostano in alcune realtà consente davvero di ridurre al minimo le tipologie di prodotti realizzate da un'azienda agrituristica, quindi difficilmente si può concretizzare un'offerta di qualità esclusivamente con il prodotto aziendale. Non siamo in un'azienda della Toscana, dove le potenzialità del clima sono molto più favorevoli a più tipi di colture; ci sono dei territori da noi dove si può fare solo allevamento e non possiamo chiedere a questi agricoltori di coltivare il carciofo. Questa apertura quindi non va letta come una diminutio, non l'abbiamo letta così e l'accogliamo in toto, anche con il riferimento che alcuni prodotti, soprattutto quelli di natura vegetale...durante il periodo invernale ci saranno le conserve ed altri prodotti, ma lì non si può chiedere di coltivare l'insalata a gennaio.
Lo sforzo che faremo, se verrà accolto l'emendamento congiunto con ALPE, quello sulla possibilità di discutere del regolamento, sarà però uno sforzo di vedere nel regolamento - lo anticipo, ma non ha nessuna influenza sul testo di legge, perché, come bene hanno spiegato gli operatori, nel regolamento si gioca una partita importante e spero che sia possibile guardarlo in commissione - come far capire che la sfida su questo tema è consentire al consumatore di avere bene coscienza di qual è il prodotto aziendale, quindi la certificazione di quello che è, per evitare di trovarsi di fronte dei prodotti che lui non riesce ad individuare. Secondo noi, è nell'interesse della stessa azienda, che, attraverso l'offerta di una merenda o di un pasto, può vendere in più altri prodotti. Questo sarà un tema forte per evitare che ci sia confusione con la normale ristorazione. Con tale tipo di atteggiamento siamo convinti che non ci sia concorrenza fra il mondo aziendale agrituristico e il mondo della ristorazione, perché è chiaro che chi frequenta l'agriturismo avrà quella tipologia di prodotto aziendale e questo non andrà in contrasto con l'altra attività.
Siamo altresì convinti, nonostante le difficoltà che incontra questo settore, perché qualcuno è preoccupato della concorrenza, che purtroppo di agriturismi non ne nascono abbastanza. I nuovi che nascono fanno fatica, le aziende che non hanno questa potenzialità di pluricoltura fanno fatica ad entrare in tale mondo e a trasformarsi da zootecnico in agrituristico. Questa apertura quindi è un passo importante - poi seguiremo passo passo se verranno altre norme - nella direzione di aiutare le aziende del settore ad entrare in questo meccanismo, quindi c'è da parte nostra molta attenzione.
Una cosa che cercheremo di portare come ragionamento, se potremo inserirlo come suggerimento nel regolamento, sarà quella di privilegiare un circuito virtuoso a chilometri zero anche per le aziende agrituristiche, perché è vero che diamo delle aperture, ma è vero anche che, se le aperture saranno delle aperture che vanno a sfruttare al massimo il potenziale del nostro territorio, tutto il territorio ne beneficerà. Se negli agriturismi che si trovano sopra i mille metri ci sono difficoltà a reperire dei prodotti in alcuni periodi, è però vero che nel fondovalle questi prodotti ci sono e, piuttosto che comprare l'insalata di Napoli, compriamo l'insalata valdostana che è sul mercato e facciamo questo sforzo, senza imposizioni tanto per capirci, ma favoriamo lo sviluppo, perché le stesse aziende ci hanno dimostrato che è loro interesse farlo: ad esempio nel settore dei vini sono state loro stesse che hanno cercato di promuovere nelle loro aziende il prodotto valdostano a chilometro zero.
Sulla questione dibattuta dei giorni siamo lieti della sensibilità dell'Assessorato, che accoglie un emendamento della minoranza. Siamo sereni sulla questione dei giorni, perché vorremmo che questi 180 giorni fossero giorni di pienone per i nostri agriturismi. Ben venga il pienone, se riusciamo a farlo, ben venga il rilancio di un settore che può diventare strategico in un momento in cui stanno scomparendo le aziende agricole per rilanciare l'economia e un rapporto imprenditoriale - perché qui parliamo di imprese - che sia legato e radicato sul nostro territorio. Da parte del gruppo del Partito Democratico quindi ci sarà un voto favorevole al disegno di legge.
Presidente - La parola al Vicepresidente Chatrian.
Chatrian (ALPE) - Grazie Presidente.
Accogliamo la modifica, ribadisco che le nostre perplessità erano legate a non andare a snaturare quella che è la filosofia di un'azienda agrituristica, di conseguenza accettiamo la modifica apportata, sapendo perfettamente che su questo argomento probabilmente prima della fine della legislatura dovremo fare un'analisi più dettagliata di come mettere in campo delle azioni per far sì che questo mercato possa crescere con i piccoli numeri, con la qualità e dare delle risposte al settore agrituristico ed agricolo. Penso che questa sia una modifica di legge che va a tamponare su due criticità e che su questo argomento dovremo fare un ripensamento più generale per dare nuova linfa alle aziende agricole. Grazie.
Presidente - Se non vi sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione generale.
La parola all'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Isabellon.
Isabellon (UV) - Grazie Presidente.
La dettagliata relazione del collega Agostino ha bene illustrato le finalità e le aspettative per questo disegno di legge. Quello che posso confermare è che con tale provvedimento si va a dare una risposta ad una serie di istanze che sono state presentate da chi opera da alcuni anni nel settore, in particolare dall'Associazione degli operatori agrituristici. Un'associazione che in questi ultimi tempi ha dato segno di grande vitalità, nel senso che quello che si è verificato in questi anni, una certa stagnazione anche di nuove adesioni, era legato a delle necessità di operare alcune ritarature per quel che riguarda gli aspetti, che poi sono il contenuto di questo disegno di legge.
Evidentemente pochi agriturismi può avere diversi significati, è stato ricordato che uno degli aspetti è legato alle regole, ai vincoli, ma giustamente in questi anni si è voluto mantenere una linea di massima serietà, a parte il discorso della complementarietà con l'attività agricola che deve essere mantenuto, ma una certa serietà per quello che riguarda la natura degli agriturismi. Condivido quindi le considerazioni che sono state fatte sia in sede di presentazione da parte del relatore, sia negli interventi successivi. I quali hanno messo l'attenzione anche sul futuro, cioè, proprio alla luce delle nuove regole che prevedono che il 50 percento dei prodotti siano prodotti aziendali, un 30 percento siano reperibili sul territorio e un 20 percento prodotti che per la conformazione del nostro territorio comportano delle difficoltà nell'approvvigionamento locale, dobbiamo inquadrare la situazione dell'agriturismo proprio per il nostro territorio. Abbiamo agriturismi nel fondovalle, ma anche agriturismi che operano nelle vallate, con maggiori difficoltà nel caso della ristorazione per avere a disposizione dei prodotti che non si trovano spesso neanche sul nostro territorio.
Il suggerimento di incentivare delle iniziative per allargare anche il raggio di azione dell'agriturismo, abbiamo l'esperienza ultima delle fattorie didattiche, è da seguire per poterci rivolgere al mondo delle fattorie didattiche, sia al mondo della scuola che delle fattorie sociali. Anche questo è un campo che può permettere delle iniziative interessanti, un esempio è Ollignan, ma lo stesso esempio può essere portato anche nel campo del sociale per chi voglia cimentarsi con la dovuta preparazione per fare un'offerta di tipo diverso, che è anche sensibile al sociale. L'esperienza Ollignan può essere sicuramente riportata anche da parte di privati sul territorio. Il rapporto con la scuola funziona bene, in collaborazione con l'Assessorato della pubblica istruzione, abbiamo cercato di incentivare questa novità, che vede l'adesione di alcune aziende, poche, ma motivate e queste possono costituire un traino anche per il settore.
Il fatto che molte nostre aziende si indirizzino verso la multifunzionalità fa ben sperare anche per un'ulteriore evoluzione verso l'agriturismo. I nuovi indirizzi agricoli predispongono di più verso l'agriturismo che non le aziende che avevano una monoproduzione, che impegna forse troppo chi opera nel settore, il quale a volte ha difficoltà di riuscire ad intraprendere anche l'attività integrativa agrituristica, anche qui si dovrà fare uno sforzo in questa direzione. Credo che il disegno di legge risponda a tali aspettative. Il recepimento di una soluzione concordata per quel che riguarda l'emendamento di cui si è detto in precedenza è un modo importante per condividere a livello di Consiglio queste attenzioni, quindi credo che, se c'è condivisione su tale disegno di legge, sarebbe una bella risposta anche per gli operatori agrituristici, che stanno aspettando l'approvazione della legge per avere l'adeguamento alla situazione attuale dell'attività agrituristica.
Presidente - Passiamo all'esame dell'articolato nel nuovo testo predisposto dalla III Commissione. Il primo emendamento presentato dagli Assessori Manuela Zublena e Marco Viérin è sul titolo.
La parola all'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena.
Zublena (UV) - Grazie Presidente.
Presento con l'Assessore Marco Viérin tre emendamenti che vanno letti insieme e che non intervengono sul testo del disegno di legge concernente l'agriturismo, ma intendono apportare una modifica alla legge regionale che disciplina il servizio idrico integrato per quanto riguarda la data di entrata in vigore della tariffa a carico degli utenti. Come è noto, anche nel servizio idrico integrato la tariffa che costituisce il corrispettivo dell'intero servizio deve assicurare in prospettiva la copertura dei costi di investimento e di esercizio, che sono sostenuti dalle autorità di ambito per tutti gli interventi effettuati su acquedotti, fognature e depuratori. Questo passaggio a tariffa comporta inevitabili aumenti degli importi che vanno a gravare sui cittadini. Poiché è noto a tutti quali difficoltà stiano incontrando le famiglie soprattutto per far fronte ai continui aumenti dei servizi pubblici, in un momento in cui sono evidenti le contrazioni di risorse finanziarie e le situazioni di crisi del lavoro - ieri abbiamo toccato con mano un elemento di criticità della nostra regione - e, in coerenza con la politica che la Regione ha attivato per contenere gli effetti della crisi finanziaria, si prevede con tali emendamenti di prorogare ulteriormente il termine di applicazione della tariffa al 31 dicembre 2014, che in realtà si sarebbe già dovuta applicare a partire da quest'anno.
L'adozione di questa disposizione si rende oggi urgente, perché, se non adottiamo la proroga della scadenza, i Comuni dovrebbero da subito determinare il nuovo sistema tariffario. Riteniamo quindi che, prorogando adesso la scadenza, siano chiari in questo modo per i Comuni il messaggio e lo scenario in relazione all'applicazione della tariffa; inoltre diamo anche la possibilità di valutare quali saranno gli impatti sulla tariffa derivanti dalle disposizioni a livello nazionale, che erano sempre state promesse e che ad oggi non sono state emanate. Dalle ultime informazioni ricevute, si aspetta un decreto del Ministero nel tardo autunno, quindi, stante questo quadro di incertezza sul livello della composizione tariffaria a livello nazionale, riteniamo necessario oggi intervenire per spostare la scadenza in modo che sia chiaro ai cittadini e alle amministrazioni comunali che l'entrata in vigore della tariffa è spostata a partire dall'anno finanziario 2015. Gli emendamenti n. 1 e n. 3 sono di natura tecnica, bisogna cambiare il titolo e poi l'indice della legge.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 presentato dagli Assessori Manuela Zublena e Marco Viérin, che recita:
Emendamento
Il titolo del ddl n. 194 è sostituito dal seguente: "Modificazioni alle leggi regionali 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato), e 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27 e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1)".
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione gli emendamenti n. 2 e n. 3 presentati dagli Assessori Manuela Zublena e Marco Viérin, che recitano rispettivamente:
Emendamento
Prima dell'articolo 1 del ddl n. 194 è inserito il seguente capo:
"CAPO I
MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1999, N. 27".
Articolo 01
(Proroga del termine di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27)
1. Il termine di cui al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato), già prorogato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 10, comma 6, della legge regionale 18 aprile 2008, n. 13 (Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici), è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014.".
Emendamento
Dopo l'articolo 01. come introdotto dall'emendamento n. 2, è inserito il seguente capo:
"CAPO II
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2006, N. 29".
Emendamento n. 2: stesso risultato. Emendamento n. 3: stesso risultato.
Presidente - All'articolo 1 vi è l'emendamento n. 1 del gruppo ALPE e PD, che recita:
Al numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 29/2006, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 del d.l., dopo le parole: "definiti con deliberazione della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: ", previo parere della Commissione consiliare competente".
Lo pongo in votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo così emendato:
Articolo 1
(Modificazioni all'articolo 2)
1. Al secondo periodo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1), le parole: "Nel caso della locazione di camere con prestazione del solo servizio di prima colazione, è altresì consentito" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso della locazione di camere con prestazione del servizio di prima colazione e di mezza pensione, è altresì consentito".
2. Il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:
"1) somministrazione di pasti o merende preparati attraverso l'utilizzo di prodotti, ivi compresi quelli alcolici e superalcolici, provenienti per almeno il 50 per cento dall'azienda agricola e per il 30 per cento costituiti da prodotti regionali tradizionali o provenienti da aziende agricole regionali, anche associate a cooperative agricole di trasformazione e vendita di prodotti; la parte rimanente dei prodotti può essere di altra provenienza. Le predette percentuali si riferiscono al peso dei prodotti impiegati per l'attività agrituristica nel corso di un anno. Sono esclusi dal conteggio percentuale generale i prodotti necessari e complementari alla preparazione dei pasti definiti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente. È, inoltre, consentito l'acquisto di verdure di diversa provenienza nel periodo invernale. Le bevande devono essere somministrate in correlazione con i pasti o le merende; possono essere serviti soltanto vini di produzione regionale. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne;".
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - All'articolo 2 vi è l'emendamento n. 1 del gruppo ALPE e il sub-emendamento dell'Assessore Isabellon, che recitano rispettivamente:
Emendamento
Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 29/2006, modificata dal comma 1 dell'articolo 2 del dl. 194, le parole "duecentodieci giorni all'anno" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta giorni all'anno".
Sub-emendamento
Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 29/2006, modificata dal comma 1 dell'articolo 2 del dl. 194, le parole "duecentodieci giorni all'anno" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni all'anno".
Essendo stata concordata precedentemente la modifica, pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così emendato:
Articolo 2
(Modificazioni all'articolo 3)
1. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 29/2006 è sostituita dalla seguente:
"d) sessanta coperti giornalieri, compresi quelli per gli ospiti delle camere e degli alloggi, per l'attività di ristorazione svolta mediante somministrazione di pasti e merende. Tale limite può essere elevato a ottanta coperti giornalieri, con il limite di sessanta coperti a pasto, qualora l'attività di somministrazione sia svolta per un periodo massimo, anche frazionabile, di centottanta giorni all'anno. Non concorrono al raggiungimento di tale limite le attività di degustazione dei prodotti aziendali e di somministrazione delle merende per le fattorie didattiche.".
2. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 29/2006, le parole: "ai sensi del comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 3, lettera d)".
3. Il comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 29/2006 è abrogato.
Stesso risultato. Articolo 3: stesso risultato. Articolo 4: stesso risultato. Articolo 5: stesso risultato. Articolo 6: stesso risultato. Articolo 7: stesso risultato.
All'articolo 8 vi sono gli emendamenti n. 1 e n. 2 dell'Assessore Isabellon, ne do lettura:
Emendamento
Prima del comma 1 dell'articolo 8 del d.l. 194, è inserito il seguente:
"01. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:
"1. L'esercizio dell'attività agrituristica, le variazioni della tipologia e del numero dei servizi offerti e il trasferimento della proprietà o della gestione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo sportello unico.".
Emendamento
Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del d.l. 194, è inserito il seguente:
"2bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 29/2006, è inserito il seguente:
"3bis. Nel caso di subingresso per causa di morte dell'operatore da parte dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, il subentrante che non sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere d) ed e), può continuare nell'esercizio dell'attività agrituristica, in attesa dell'acquisizione dei requisiti stessi da dimostrare entro un anno dal subingresso, salva proroga per casi comprovati di forza maggiore e fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b) e c)."."
Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo così emendato:
Articolo 8
(Modificazioni all'articolo 9)
1. Il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"1. L'esercizio dell'attività agrituristica, le variazioni della tipologia e del numero dei servizi offerti e il trasferimento della proprietà o della gestione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo sportello unico.".
2. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 29/2006, le parole: "del certificato di complementarietà" sono sostituite dalle seguenti: "dell'attestato di complementarietà".
3. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 29/2006, le parole: "soggetto preposto" sono sostituite dalle seguenti: "socio preposto".
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 29/2006, è inserito il seguente:
"3bis. Nel caso di subingresso per causa di morte dell'operatore da parte dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, il subentrante che non sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere d) ed e), può continuare nell'esercizio dell'attività agrituristica, in attesa dell'acquisizione dei requisiti stessi da dimostrare entro un anno dal subingresso, salva proroga per casi comprovati di forza maggiore e fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b) e c).".
Stesso risultato. Articolo 9: stesso risultato. Articolo 10: stesso risultato. Articolo 11: stesso risultato. Articolo 12: stesso risultato. Articolo 13: stesso risultato. Articolo 14: stesso risultato. Articolo 15: stesso risultato. Articolo 16: stesso risultato. Articolo 17: stesso risultato.
La parola al Vicepresidente Chatrian, per dichiarazione di voto.
Chatrian (ALPE) - Grazie Presidente.
Intervengo brevemente, abbiamo apprezzato la rimodulazione della frazionabilità del Governo regionale e voteremo questo disegno di legge. Colgo l'occasione per mettere sul tavolo una criticità esistente, eventualmente andremo a definirla a fine anno o nel momento in cui ci sarà una modifica di legge su questo argomento, ovvero la possibilità di differenziare il vincolo di destinazione. Penso che sia una richiesta che parte dal basso, ma credo sia una filosofia di aiuti di natura pubblica quella di differenziare la struttura nuova, quindi la nuova realizzazione con vincolo di destinazione di vent'anni come è citato all'articolo 19 ed invece differenziare la ristrutturazione. Penso che questo potremo definirlo meglio, anche perché per tutti i sostegni dell'amministrazione pubblica su tutti gli altri settori il vincolo di destinazione è di 15 anni e sull'agriturismo è di 20 anni. Credo che si possa fare un confronto serio nelle sedi opportune, prima in commissione e poi in aula, e differenziare la ristrutturazione che ritengo sia da incentivare, per non sprecare ulteriore territorio, quindi l'obiettivo è di ricalibrare il vincolo di destinazione sul nuovo e su invece la ristrutturazione; questo lo pongo come riflessione e nelle sedi opportune cercheremo di modificare la legge in questione. Concludo dicendo che registriamo positivamente questo nuovo posizionamento del Governo regionale e voteremo il disegno di legge. Grazie.
Presidente - La parola all'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Isabellon, per dichiarazione di voto.
Isabellon (UV) - Solo per un ringraziamento a coloro che hanno collaborato alla predisposizione del disegno di legge, al relatore Agostino, alla III Commissione. Si è condivisa anche la possibilità di esaminare in commissione le delibere attuative proprio sulla linea di una collaborazione che è emersa in sede di dibattito, quindi, nell'ottica di condivisione delle procedure successive, è stato approvato anche l'emendamento che ha suscitato quel piccolo equivoco. In ogni caso per il futuro si condivide la necessità di valutare attentamente la possibilità di ritarare i termini per il vincolo di destinazione, ma questo non è stato oggetto di attenzione in questo momento, in quanto si è data priorità alle osservazioni che venivano dal mondo agrituristico e dalla stessa associazione. Credo che si possa pertanto andare all'approvazione del disegno di legge. Grazie.
Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.