Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 2227 du 8 février 2012 - Resoconto

OGGETTO N. 2227/XIII - Disegno di legge: "Disposizioni per l'eradicazione della malattia virale rinotracheite bovina infettiva (BHV-1) nel territorio della regione".

Articolo 1

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto della decisione n. 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri, disciplina il programma regionale finalizzato all'eliminazione dal territorio regionale dell'agente patogeno responsabile della malattia virale denominata rinotracheite bovina infettiva (BHV-1), le condizioni per l'attribuzione e il mantenimento della qualifica sanitaria di azienda indenne dal virus BHV-1, le procedure per la concessione di contributi per la sostituzione degli animali infetti, nonché le misure di compensazione volte ad incentivare l'attuazione del predetto programma.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti e i mercati;

b) allevamento: qualsiasi animale o gruppo di animali della specie bovina tenuto in un'azienda intesa come unità epidemiologica;

c) allevamento da ingrasso: allevamento in cui si pratica esclusivamente l'ingrasso di bovini;

d) allevamento da riproduzione o da produzione: allevamento in cui tutti i bovini di età superiore a nove mesi sono destinati ad essere allevati per la produzione di latte o di carne;

e) vaccino deleto inattivato o attenuato: ceppo vaccinale caratterizzato da una completa delezione del gene che codifica la produzione della glicoproteina E (gE). La delezione consente di differenziare, su base sierologica, gli animali vaccinati da quelli infettati da virus di campo;

f) vaccino tradizionale o a virus intero: categoria di vaccino allestita con stipiti vaccinali che sono attenuati, di norma, attraverso passaggi seriali su colture cellulari; in tale modo, i virus perdono gran parte del loro potere patogeno, pur conservando un grado di replicazione tale da indurre una risposta protettiva negli animali vaccinati;

g) tecnica di realtime PCR: tecnica di laboratorio che permette di ricercare il virus BHV-1 all'interno della mucosa nasale, attraverso tamponi nasali, e quindi di valutare se l'animale è infetto e se si trova nella fase espulsiva del virus;

h) test di sieroneutralizzazione: metodo di laboratorio in cui si può valutare la capacità degli anticorpi presenti nel campione di siero di neutralizzare l'attività biologica di un antigene;

i) test ELISA-IBR: esame sierologico per il virus BHV-1 effettuato su sangue individuale, specifico per anticorpi totali (Ab totali) o per anticorpi rivolti verso proteine virali, non oggetto di delezione nei vaccini disponibili in commercio;

j) test ELISA-IBRgB: esame sierologico per il virus BHV-1 effettuato su sangue individuale, specifico per anticorpi rivolti verso la glicoproteina B (gB) del virus BHV-1;

k) test ELISA-IBRgE: esame sierologico per il virus BHV-1 effettuato su sangue individuale, specifico per anticorpi rivolti verso la glicoproteina E (gE) del virus BHV-1, nel caso di animali immunizzati con vaccino deleto inattivato o attenuato;

l) colostro artificiale: colostro certificato libero da anticorpi anti BHV-1;

m) animale negativo al virus BHV-1: animale non infetto, risultato negativo alla ricerca di anticorpi totali;

n) animale negativo al virus BHV-1 vaccinato: animale non infetto vaccinato con vaccino deleto inattivato o attenuato, risultato positivo alla ricerca di anticorpi totali e negativo alla ricerca degli anticorpi anti gE;

o) animale positivo al virus BHV-1: animale infetto o vaccinato con vaccino tradizionale o a virus intero risultato positivo alla ricerca di anticorpi totali e anticorpi anti gE;

p) azienda positiva: azienda con uno o più animali positivi al virus BHV-1;

q) azienda negativa: azienda con tutti gli animali negativi ad un solo esame sierologico eseguito su di un campione di sangue per la ricerca di anticorpi totali nei confronti del virus BHV-1, ovvero per la ricerca degli anticorpi anti gE, qualora vaccinati con vaccino deleto inattivato o attenuato;

r) territorio indenne dal virus BHV-1: territorio regionale in cui sono presenti il 99,8 per cento di allevamenti indenni da virus BHV-1 e in cui non si sono verificati casi clinici o sospetti di malattia. Il territorio mantiene la qualifica di indenne se, in seguito a controlli annuali su tutte le aziende presenti, non viene superato lo 0,2 per cento di prevalenza del virus BHV-1.

Articolo 3

(Programma regionale di eradicazione del virus BHV-1)

1. Il programma regionale di eradicazione del virus BHV-1 è obbligatorio per tutte le aziende con allevamenti da riproduzione o produzione, ad eccezione di quelle con allevamenti esclusivamente da ingrasso.

2. Il programma prevede:

a) il monitoraggio sierologico su almeno due campioni di sangue prelevati ad un intervallo compreso tra cinque e sette mesi da tutti gli animali da riproduzione o da produzione di età superiore a nove mesi presenti nell'azienda;

b) il monitoraggio sierologico su almeno un campione individuale di sangue prelevato ogni dodici mesi da tutti gli animali da riproduzione o da produzione di età superiore a dodici mesi presenti nell'azienda;

c) la macellazione obbligatoria degli animali risultati positivi al virus BHV-1 entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito dell'accertamento;

d) l'adozione di corrette misure igienico-sanitarie volte ad evitare il rischio di introduzione del virus nelle aziende e la sua trasmissione all'interno degli allevamenti definite con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, individuata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), di seguito denominata struttura competente.

3. La gestione del programma è affidata al servizio veterinario competente dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) che trasmette annualmente alla struttura competente il prospetto riepilogativo dell'attività realizzata e dei risultati ottenuti.

Articolo 4

(Monitoraggio sierologico)

1. Per i monitoraggi sierologici previsti dal programma di cui all'articolo 3 possono essere utilizzati i medesimi campioni di sangue utilizzati per gli interventi di profilassi obbligatoria, purché questi siano in quantità non inferiore a 5 millilitri e sia utilizzata la stessa modulistica prevista per gli interventi di profilassi obbligatoria, sulla quale deve essere registrato lo stato vaccinale dell'azienda e dei singoli animali testati.

2. Gli esami sierologici sono effettuati in prima istanza dalla sezione diagnostica di Aosta dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta e, in seconda istanza, dalla sede centrale dello stesso Istituto mediante i test ELISA IBR, ELISA IBRgB, ELISA IBRgE, di sieroneutralizzazione e mediante tecniche di realtime PCR, sulla base del protocollo diagnostico sierologico di cui all'allegato A.

3. Il protocollo diagnostico sierologico di cui all'allegato A può essere modificato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

4. Per ogni esame sierologico di cui al comma 2, la Regione corrisponde all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta un importo determinato sulla base della tariffa prevista dal tariffario dello stesso Istituto, previa esibizione di regolare fattura o, se più favorevole, un importo forfetario determinato con apposita convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale.

5. L'esito positivo delle sole prove sierologiche effettuate con test ELISA-IBR e ELISA IBRgE non comporta la denuncia di malattia infettiva ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).

Articolo 5

(Profilassi immunizzante)

1. È vietato l'uso di vaccino tradizionale o a virus intero su tutto il territorio della regione.

2. Le aziende con animali risultati positivi al test ELISA-IBR possono utilizzare solo vaccino deleto inattivato o attenuato, previa autorizzazione del servizio veterinario competente dell'Azienda USL e, comunque, previa macellazione degli animali risultati positivi entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito dell'accertamento.

Articolo 6

(Qualifica sanitaria di azienda indenne dal virus BHV-1)

1. Un'azienda è considerata indenne dal virus BHV-1 se soddisfa le seguenti condizioni:

a) nell'azienda è stato applicato il monitoraggio sierologico del programma regionale di eradicazione del virus BHV-1 di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), e tutti gli animali sono risultati negativi al test per la ricerca di anticorpi totali nei confronti del virus BHV-1 o negativi al test per la ricerca degli anticorpi anti gE, qualora vaccinati con vaccino deleto inattivato o attenuato;

b) nell'azienda non è stato rilevato alcun sospetto di infezione da virus BHV-1 nei precedenti sei mesi e nessuno degli animali dell'azienda presenta sintomi clinici riconducibili all'infezione da virus BHV-1;

c) l'azienda, i pascoli o i locali non adiacenti che fanno parte dell'azienda medesima, indipendentemente dalla proprietà, devono essere effettivamente separati da aziende, pascoli o locali non indenni al fine di impedire efficacemente il contatto diretto di animali aventi statuto sanitario diverso;

d) i test ELISA IBR o IBRgE eseguiti per qualsiasi ragione sul siero degli animali dell'azienda hanno sempre dato esito negativo. A tal fine, l'allevatore è obbligato a notificare al servizio veterinario competente dell'Azienda USL eventuali risultati non conformi relativamente ad esami eseguiti su animali della propria azienda;

e) l'azienda effettua accertamenti diagnostici su tutte le bovine che hanno abortito oltre il terzo mese di gravidanza e sul materiale fetale;

f) il trasporto degli animali è effettuato con automezzi in condivisione con animali di aziende con la medesima qualifica sanitaria.

2. La qualifica sanitaria di azienda indenne dal virus BHV-1 è attribuita dal servizio veterinario competente dell'Azienda USL che rilascia apposita attestazione. Copia della predetta attestazione è trasmessa alla struttura competente per l'inserimento nell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento di cui alla legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento).

3. Gli allevatori possono avvalersi della qualifica di cui al comma 2 per la valorizzazione commerciale degli animali.

Articolo 7

(Mantenimento della qualifica sanitaria di azienda indenne dal virus BHV-1)

1. Un'azienda mantiene la qualifica di cui all'articolo 6, comma 2, se:

a) le condizioni di cui all'articolo 6, comma 1, continuano ad essere soddisfatte;

b) nell'azienda è stato applicato il monitoraggio sierologico del programma regionale di eradicazione del virus BHV-1 di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), e tutti gli animali sono risultati negativi al test per la ricerca di anticorpi totali nei confronti del virus BHV-1 o negativi al test per la ricerca degli anticorpi anti gE, qualora vaccinati con vaccino deleto inattivato o attenuato;

c) sono stati introdotti nell'azienda esclusivamente animali provenienti da aziende indenni dal virus BHV-1, accompagnati da certificato sanitario, e che risultano negativi ad un controllo sierologico effettuato mediante test ELISA IBR o ELISA IBRgE nei trenta giorni precedenti l'introduzione;

d) gli animali dell'azienda hanno avuto contatti unicamente con animali provenienti da aziende indenni dal virus BHV-1;

e) gli animali di sesso femminile sono fecondati esclusivamente con sperma prodotto conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina, o sono stati montati da tori appartenenti ad aziende indenni dal virus BHV-1;

f) nell'azienda sono utilizzati embrioni ottenuti da donatrici appartenenti ad aziende indenni dal virus BHV-1 oppure trattati con chimotripsina;

g) nell'azienda è utilizzato esclusivamente colostro artificiale o naturale di madri appartenenti ad azienda indenne dal virus BHV-1.

2. L'attestazione del mantenimento della qualifica sanitaria di azienda indenne è rilasciata dal servizio veterinario competente dell'Azienda USL, che la trasmette alla struttura competente per l'inserimento nell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento di cui alla l.r. 17/1993.

Articolo 8

(Sospensione e revoca della qualifica sanitaria di azienda indenne dal virus BHV-1)

1. La qualifica di cui all'articolo 6, comma 2, è sospesa dal servizio veterinario competente dell'Azienda USL qualora, durante il monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), un animale reagisca positivamente.

2. La qualifica, sospesa conformemente al comma 1, può essere riacquisita se l'azienda:

a) provvede a macellare gli animali positivi entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito dell'accertamento;

b) si sottopone a una scrupolosa indagine epidemiologica, effettuata dal servizio veterinario competente dell'Azienda USL, volta ad accertare le cause dell'introduzione del contagio;

c) provvede a revisionare il piano della gestione aziendale e delle misure preventive di biosicurezza;

d) si sottopone, con esito negativo, a due controlli sierologici su tutti gli animali di età superiore a nove mesi effettuati dal servizio veterinario competente dell'Azienda USL a distanza di almeno tre mesi, il primo dei quali ad almeno trenta giorni dalla macellazione degli animali risultati positivi.

3. Nel caso in cui gli animali risultati positivi siano in numero limitato, cioè l'infezione abbia una prevalenza inferiore o uguale al 10 per cento, la qualifica può essere mantenuta se gli animali risultati positivi sono macellati entro otto giorni dalla comunicazione dell'esito dell'accertamento o isolati dal resto dell'allevamento in attesa della macellazione e se tutti gli altri animali dell'azienda di età superiore a nove mesi risultano negativi ad un test sierologico eseguito almeno ventun giorni dopo l'eliminazione o l'isolamento dell'ultimo animale risultato positivo.

4. La qualifica di cui all'articolo 6, comma 2, è revocata dal servizio veterinario competente dell'Azienda USL nel caso in cui le condizioni di cui agli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, non siano rispettate.

5. La sospensione e la revoca della qualifica di cui all'articolo 6, comma 2, sono comunicate alla struttura competente per l'inserimento nell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento di cui alla l.r. 17/1993.

Articolo 9

(Introduzione di animali nelle aziende)

1. Nelle aziende situate sul territorio della regione è vietata l'introduzione di animali risultati positivi al test ELISA-IBR o ELISA IBRgE.

2. Gli animali di età superiore ai nove mesi introdotti nelle aziende situate sul territorio della regione devono:

a) provenire da aziende in possesso della qualifica di cui all'articolo 6, comma 2;

b) possedere apposito certificato sanitario;

c) risultare negativi ad un controllo sierologico per BHV-1 effettuato mediante test ELISA IBR o ELISA IBRgE nei trenta giorni precedenti l'introduzione con oneri a carico delle aziende richiedenti.

3. L'esito e il tipo di test sierologico utilizzato deve essere riportato sul certificato sanitario di cui al comma 2, lettera b).

Articolo 10

(Introduzione di animali negli alpeggi)

1. Negli alpeggi situati sul territorio della regione possono essere introdotti esclusivamente animali provenienti da aziende in possesso della qualifica di cui all'articolo 6, comma 2.

2. È consentito l'invio in alpeggio in promiscuità dei soli animali sieronegativi appartenenti ad allevamenti positivi, purché siano stati immunizzati con vaccino deleto inattivato o attenuato non più di sessanta giorni e non meno di quindici giorni prima della monticazione.

3. L'esito e la data di avvenuta vaccinazione devono essere attestati sul passaporto dell'animale.

Articolo 11

(Partecipazione a mostre, fiere, rassegne zootecniche o batailles)

1. La partecipazione a mostre, fiere, rassegne zootecniche o batailles è consentita solamente ad animali appartenenti ad aziende in possesso della qualifica di cui all'articolo 6, comma 2.

Articolo 12

(Contributi per sostituzione di capi positivi)

1. Gli allevatori possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 (Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico), per l'acquisto di animali in sostituzione di quelli risultati positivi al virus BHV-1, di cui abbiano la proprietà da almeno un anno, fino ad un massimo di sei animali.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche per la sostituzione di animali risultati positivi al virus BHV-1 tramite rimonta interna.

3. Il numero massimo di animali ammessi a contributo è ridefinito annualmente con deliberazione dalla Giunta regionale sulla base della percentuale di incidenza della malattia rilevata l'anno precedente.

4. Possono beneficiare dei contributi di cui ai commi 1 e 2 gli allevatori iscritti all'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento di cui alla l.r. 17/1993.

5. Nelle aziende in cui vi sono più detentori o proprietari di animali, questi sono considerati come singoli allevatori, ai fini di cui al comma 4, nel caso in cui siano iscritti alla pertinente sezione del registro delle imprese e, in qualità di titolari di azienda, negli elenchi dei coltivatori diretti detenuti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché siano in possesso dei requisiti necessari per la corresponsione dell'indennità compensativa di cui al programma di sviluppo rurale regionale (PSR).

6. Gli animali acquistati con i contributi di cui al comma 1 non possono essere ceduti se non sono decorsi otto mesi dalla data di introduzione nell'allevamento.

7. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi esclusivamente per l'acquisto di animali di sesso femminile di età compresa fra ventiquattro mesi e sei anni, accertata al momento della data di introduzione nell'azienda dai dati contenuti nell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento di cui alla l.r. 17/1993.

8. I contributi di cui al comma 2 possono essere concessi per la sostituzione di animali di sesso femminile di età compresa fra ventiquattro e trentasei mesi, accertata al momento della macellazione dell'animale risultato positivo al virus BHV-1, a condizione che l'azienda non aumenti il capitale bovino calcolato in UBA (Unità Bestiame Adulto) risultante all'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento di cui alla l.r. 17/1993 alla data della prova sierologica.

Articolo 13

(Importi)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce il valore commerciale di riferimento per le categorie di bovini di razze autoctone iscritte nei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici.

2. In deroga a quanto previsto all'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 3/2002, l'entità dei contributi di cui all'articolo 12 è fissata nella misura massima del 70 per cento del valore commerciale di cui al comma 1, per l'acquisto di ogni singolo animale in sostituzione di quello risultato positivo al virus BHV-1, e nella misura massima del 50 per cento del medesimo valore commerciale, per la sostituzione tramite rimonta interna.

Articolo 14

(Misure di compensazione)

1. Al fine di incentivare l'attuazione del programma regionale di eradicazione del virus BHV-1 di cui all'articolo 3, è concessa una misura di compensazione annuale fino ad un massimo di euro 40 per ogni animale risultato negativo di età superiore a dodici mesi presente nelle aziende che hanno ottenuto la qualifica di cui all'articolo 6, comma 2, e l'attestazione di cui all'articolo 7, comma 2.

2. Possono beneficiare della misura di compensazione di cui al comma 1 gli allevatori iscritti all'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento di cui alla l.r. 17/1993.

Articolo 15

(Presentazione delle domande e concessione dei contributi e delle misure di compensazione)

1. Le domande dirette all'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 12 e delle misure di compensazione di cui all'articolo 14 sono presentate alla struttura competente.

2. Il dirigente della struttura competente valuta l'ammissibilità della domande presentate e procede all'erogazione dei contributi e delle misure di compensazione, secondo i parametri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 19.

3. Le misure di compensazione di cui all'articolo 14 sono concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

4. I contributi di cui all'articolo 12 e le misure di compensazione di cui all'articolo 14 sono concessi sino all'ottenimento, da parte della Regione, della qualifica di territorio indenne rilasciata dalla Commissione europea e compatibilmente con le disponibilità finanziarie dello stanziamento del bilancio regionale assegnato; qualora le domande superino le risorse finanziarie disponibili, i contributi e le misure di compensazione sono ridotte proporzionalmente in base al numero delle domande.

Articolo 16

(Divieto di cumulo)

1. I contributi di cui all'articolo 12 non sono cumulabili con altri benefici, anche di natura assicurativa, previsti per le medesime finalità.

Articolo 17

(Revoca dei contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 12 sono revocati:

a) in caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 12, comma 6;

b) in caso di morte dell'animale sostituito durante il periodo minimo di detenzione di cui all'articolo 12, comma 6, fatta eccezione per gli eventi accidentali e indipendenti dalla volontà dell'allevatore.

2. La revoca comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare del contributo percepito, maggiorato degli interessi riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione del medesimo e la data del provvedimento di revoca, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per il periodo in cui si è beneficiato dell'indennizzo.

3. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

4. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

Articolo 18

(Contributo all'Associazione nazionale allevatori bovini di razza valdostana)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è concesso un trasferimento annuale all'Associazione nazionale allevatori bovini di razza valdostana (ANABORAVA) per l'acquisto di colostro artificiale.

Articolo 19

(Rinvio)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, gli ulteriori criteri e modalità nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, utili al fine della concessione dei contributi e delle misure di compensazione di cui alla presente legge.

Articolo 20

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni di cui alla presente legge si applica, ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 (Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali), la sanzione amministrativa da un minimo di 215,19 euro ad un massimo di 1.291,14 euro.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono contestate dall'Azienda USL e irrogate dal Presidente della Regione.

3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Articolo 21

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 3, 4, 12, 14 e 18 è determinato complessivamente in annui euro 1.400.000 a decorrere dall'anno 2012.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della l.r. 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), sia nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 sia in quello per il triennio 2012/2014:

a) nell'U.P.B. 01.10.02.10 (Interventi per la promozione e la tutela della zootecnia) per annui euro 300.000;

b) nell'U.P.B 01.10.02.20 (Interventi d'investimento e sviluppo nel settore dell'allevamento zootecnico) per annui euro 1.100.000.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede, sia con riferimento agli anni 2012 e 2013 del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 sia con riferimento agli anni 2012, 2013 e 2014 del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014, mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti:

a) nell'UPB 01.10.02.10 per annui euro 1.200.000;

b) nell'UPB 01.10.02.20 per annui euro 200.000.

4. Le somme derivanti dall'applicazione delle revoche dei contributi di cui all'articolo 17 e dalle sanzioni di cui all'articolo 20 sono introitate nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 22

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2, lettera a), 10, commi 1 e 2, e 11 non si applicano, limitatamente all'anno 2012, nei confronti di animali negativi al virus BHV-1 e di animali negativi al virus BHV-1 vaccinati, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e n), iscritti all'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento di cui alla l.r. 17/1993, provenienti da aziende negative e da aziende positive, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettere p) e q); le aziende positive, nel caso dell'invio in alpeggio, devono provvedere prima della monticazione alla macellazione degli animali risultati positivi e alla vaccinazione degli animali negativi.

2. In deroga all'articolo 3, comma 2, lettera c), e limitatamente all'anno 2012, fatto salvo quanto disposto dal comma 1, il periodo entro cui provvedere alla macellazione degli animali risultati positivi, che sono separati dai restanti animali negativi all'interno dell'azienda, è di novanta giorni.

3. Limitatamente all'anno 2012, il primo controllo sierologico successivo alla macellazione degli animali risultati positivi è effettuato a distanza di almeno ventuno giorni dalla stessa, unicamente nelle aziende positive dove, a seguito di valutazione del servizio veterinario competente dell'Azienda USL, la sieroconversione è indice di circolazione virale.

Articolo 23

(Clausola valutativa)

1. Al fine di monitorare l'attuazione della presente legge e di verificarne l'impatto e l'efficacia, la Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette alla Commissione consiliare competente una relazione sull'attività realizzata e sui risultati ottenuti in attuazione della legge stessa.

Articolo 24

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

Protocollo diagnostico sierologico

(articolo 4, comma 2)

1) Su tutti gli animali non vaccinati e vaccinati con vaccino deleto viene effettuato il test ELISA IBR per la ricerca di anticorpi totali nei confronti del virus BHV-1.

2) Se il risultato del test ELISA IBR è positivo si procede al test ELISA IBR gB.

3) Se il risultato del test ELISA IBR gB è ancora positivo si procede secondo le modalità di cui ai punti 4 e 5.

4) Nel caso di animale non vaccinato, il campione analizzato dalla sezione di Aosta dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta è inviato alla sede centrale dello stesso Istituto per il test della sieroneutralizzazione. Se il risultato del test è ancora positivo, l'animale è da considerarsi positivo e pertanto da abbattere. Se il risultato è negativo, l'animale è da considerarsi negativo.

5) Nel caso di animale vaccinato con vaccino deleto, la sezione di Aosta dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta procede al test ELISA-IBRgE.

6) Se l'animale risulta positivo al test ELISA-IBRgE di cui al punto 5, lo stesso campione analizzato viene inviato, per la conferma, alla sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta per un nuovo test ELISA-IBRgE. Se il risultato è ancora positivo, l'animale è da considerarsi positivo e pertanto da abbattere. Se invece il risultato è negativo, l'animale rimane sotto vincolo sanitario, il passaporto viene ritirato ed è sottoposto, dopo un mese, ad un nuovo test ELISA-IBRgE da parte della sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. Se a seguito del nuovo test il risultato è ancora positivo, l'animale è da considerarsi positivo e pertanto da abbattere. Se il risultato è negativo, l'animale è da considerarsi negativo.

7) Se l'animale risulta positivo al test ELISA-IBRgE di cui al punto 5, con un risultato vicino al cut-off, che rappresenta il valore in densità ottica del test, tale esito viene riportato sul rapporto di prova e sul passaporto, l'animale rimane sotto vincolo sanitario, il passaporto viene ritirato ed è sottoposto, dopo un mese, ad un nuovo test ELISA- IBRgE da parte della sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. Se a seguito del nuovo test il risultato è ancora positivo, l'animale è da considerarsi positivo e pertanto è da abbattere. Se il risultato è negativo, l'animale è da considerarsi negativo. Se a seguito del nuovo test il risultato è positivo, con un risultato vicino al cut-off, il giudizio sulla positività o negatività dell'animale è delegato al gruppo tecnico di gestione dei focolai del servizio veterinario competente dell'Azienda USL della Valle d'Aosta che deciderà sulla base della situazione epidemiologica dell'azienda. Se il gruppo tecnico giudica l'animale negativo, l'animale è da considerarsi negativo e tale giudizio è riportato sul passaporto per i monitoraggi successivi. Se invece è giudicato positivo, l'animale è da abbattere.

8) Gli esiti degli accertamenti sierologici preventivi all'introduzione di animali nelle aziende sono gestiti secondo le modalità descritte nei punti da 1 a 7. Nel caso di risultato positivo vicino al cut-off di cui al punto 7 e di successiva delega al gruppo tecnico di gestione dei focolai del servizio veterinario competente dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, se l'indagine sierologica sull'intero allevamento è stata svolta più di 30 giorni prima dell'accertamento sul singolo animale, il giudizio sull'animale medesimo è contestuale ad un nuovo monitoraggio sierologico effettuato sull'intero allevamento.

Presidente - La parola al relatore, Consigliera Emily Rini.

Rini (UV) - Merci M. le Président.

La rhinotrachéite bovine infectieuse est une maladie contagieuse et insidieuse causée par le virus BHV-1, qui pout générer différentes manifestations cliniques. A l'échelon européen, elle est classée parmi les maladies infectieuses des animaux: c'est pourquoi les Etats membres peuvent adopter des mesures de contrôle et d'éradication destinées à obtenir la qualification sanitaire des zones et des élevages qui ne sont pas touchés par l'IBR. Certains Pays limitrophes de l'Italie, comme la Suisse, ont déjà adopté des programmes de contrôle de l'IBR et exigent, par conséquent, que les propriétaires qui estivent leurs troupeaux dans les Pays frontaliers remplissent des conditions sanitaires supplémentaires. Des garanties analogues sont requises pour les animaux exportés vers les Pays et les zones qui adoptent de telles mesures.

En Italie, certaines Régions et Provinces autonomes (la Vénétie, le Frioul, Trente, Bolzano, le Piémont et la Lombardie) ont déjà adopté des plans de contrôle de la maladie, mais seule la Province de Bolzano a été déclarée non atteinte par l'IBR. Pour mettre en place un plan d'éradication efficace, il convient de tenir compte des caractéristiques du virus et, en particulier, de ses modalités de transmission, de sa période de quarantaine, de ses formes cliniques et de sa résistance. C'est en effet la seule façon d'agir sur les facteurs qui peuvent causer la diffusion du virus et de réduire les délais de diagnostic.

Ce projet de loi se compose de 23 articles et d'une annexe.

Ma vediamo nel dettaglio qual è la situazione attuale in Valle d'Aosta. Per contrastare questa patologia, dal 2003 ad oggi la Regione Autonoma Valle d'Aosta, stante l'importanza rivestita dal settore dell'allevamento bovino, ha deciso di attuare annualmente uno specifico piano di monitoraggio sierologico ed ha avviato un'adeguata campagna vaccinale basata sull'impiego di vaccini marker, che consentono la distinzione tra capi infetti e capi vaccinati. Per quanto attiene i risultati negli anni, si rileva il miglioramento continuo della situazione in termini di capi e di allevamenti con il passaggio della percentuale di capi IBR positivi dal 17,25 percento del 2005 al 4,5 percento del 2011. Quindi l'adozione di un piano di eradicazione, vista la situazione ottimale, rappresenta la naturale conseguenza dell'attività effettuata sinora.

L'obiettivo del programma di eradicazione dell'IBR è l'eliminazione dell'agente patogeno responsabile di tale malattia dall'intero territorio regionale e l'ottenimento della qualifica di "territorio indenne" sulla base della decisione della Commissione CE del 21 agosto 2007: possono acquisire la qualifica di "territorio indenne da IBR" i territori in cui il 99,8 percento degli allevamenti siano liberi da IBR.

Vediamo brevemente quali sono le misure che vengono inserite nel presente piano. Il programma regionale di eradicazione del virus BHV-1 è affidato al servizio veterinario competente dell'Azienda USL della Regione, è obbligatorio, e prevede che negli allevamenti bovini tutti gli animali presenti di età superiore ai 9 mesi da riproduzione e/o produzione, esclusi gli allevamenti ad indirizzo esclusivo ad ingrasso, debbano essere sottoposti ad accertamenti diagnostici su campioni di sangue necessari per l'attribuzione della qualifica sanitaria di azienda indenne per IBR. Gli esami sierologici sono effettuati in prima istanza dalla sezione diagnostica di Aosta dell'Istituto zooprofilattico sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e, in seconda istanza, dalla sede centrale dello stesso istituto. Gli animali risultati positivi a tali accertamenti devono essere a regime obbligatoriamente abbattuti entro 30 giorni dalla notifica ed i restanti animali negativi essere invece riprovati a distanza di 30 giorni dalla macellazione degli animali positivi. La qualifica si ottiene con due prove negative su tutti i capi a distanza di 5/7 mesi. Una volta che l'azienda ha ottenuto la qualifica di "indenne", gli animali di età superiore a 12 mesi appartenenti ad essa vengono testati ogni 12 mesi, e se questi risultano tutti negativi l'azienda mantiene la qualifica di "indenne". La qualifica sanitaria viene attribuita dall'Azienda USL che rilascia un'attestazione di "Allevamento bovino indenne da rinotracheite infettiva bovina". In caso di esiti positivi ai controlli ufficiali, la qualifica viene sospesa e può essere riacquisita dopo aver eliminato i capi infetti e dopo aver sottoposto a due controlli sierologici tutti gli animali di età superiore a nove mesi, con esito negativo a distanza di almeno tre mesi, il primo dei quali ad almeno trenta giorni dalla macellazione degli animali risultati positivi. Se ad uno dei due controlli sierologici vi sono altri animali positivi, la qualifica viene revocata. Nel caso in cui gli animali risultati positivi siano in numero limitato, cioè l'infezione abbia una prevalenza inferiore o uguale al 10 percento, la qualifica può essere mantenuta se gli animali risultati positivi sono macellati entro otto giorni dalla comunicazione dell'esito dell'accertamento e se tutti gli altri animali dell'azienda di età superiore a nove mesi risultano negativi ad un test sierologico eseguito almeno ventuno giorni dopo l'eliminazione o l'isolamento dell'ultimo animale risultato positivo. La partecipazione a mostre, fiere, batailles o rassegne zootecniche sarà consentita, nel momento in cui la legge entrerà a regime, solamente ad animali di allevamenti indenni. Così come negli alpeggi presenti sul territorio della regione potranno essere introdotti, sempre a regime di legge, esclusivamente animali provenienti da allevamenti indenni per IBR.

La Regione promuove una politica di abbattimento e di corresponsione di incentivi agli allevamenti che detengono sino a 6 capi positivi per la sostituzione di tali capi, sia mediante acquisto che da rimonta interna. Il numero massimo di animali ammessi a contributo è ridefinito annualmente con deliberazione dalla Giunta regionale. L'entità dei contributi è fissata nella misura massima del 70 percento del valore commerciale stabilito con delibera di Giunta per l'acquisto di ogni singolo animale in sostituzione di quello risultato positivo al virus BHV-1 e nella misura massima del 50 percento del medesimo valore commerciale per la sostituzione tramite rimonta interna. Parimenti vengono erogati incentivi in regime de minimis agli allevamenti indenni, al fine di incentivare l'attuazione del programma regionale di eradicazione del virus fino ad un massimo di euro 40 per ogni animale risultato negativo di età superiore a dodici mesi presente in azienda. Finora ho descritto e brevemente analizzato quella che sarà la disciplina quando la legge entrerà a regime ma, fatto particolarmente importante e non certo secondario, è contemplata in questo disegno di legge un'importante fase transitoria caratterizzata da norme specifiche molto differenti da quelle appena citate.

Mi permetto di aprire una piccola parentesi di carattere più puramente politico, sottolineando come - durante i lavori svolti in V Commissione, e più precisamente nel corso delle varie audizioni fatte con i rappresentanti degli allevatori, che colgo l'occasione per ringraziare - siano emerse esigenze e preoccupazioni specifiche, che grazie al lavoro della commissione, ma soprattutto alla disponibilità dell'Assessore Lanièce e della sua struttura, sono state in gran parte recepite in questo nuovo testo, il quale ha introdotto delle misure transitorie che seguono le indicazioni emerse durante le audizioni. Vediamo quindi di analizzarle in maniera sintetica.

Limitatamente al 2012, e onde consentire un'adozione graduale delle misure previste dal piano, si è previsto che il periodo entro cui provvedere alla macellazione degli animali risultati positivi, che sono separati dai restanti animali negativi all'interno dell'azienda, è di novanta giorni, che non ci fossero vincoli particolari nelle compravendite degli animali e nella partecipazione a mostre, fiere, batailles o rassegne zootecniche riservate agli animali negativi e negativi vaccinati provenienti da aziende negative e da aziende positive anche nel periodo di attesa per la macellazione; le aziende positive dovranno invece provvedere contestualmente al riscontro degli animali positivi alla vaccinazione dei restanti animali negativi. Nella gestione degli alpeggi gli animali negativi e negativi vaccinati provenienti da aziende negative e da aziende positive potranno andare in promiscuità, ma le aziende positive dovranno provvedere, prima della monticazione, alla macellazione degli animali risultati positivi ed alla vaccinazione degli animali negativi. Il primo controllo sierologico successivo alla macellazione degli animali risultati positivi è effettuato a distanza di almeno ventuno giorni dalla stessa unicamente nelle aziende positive dove, a seguito di valutazione del servizio veterinario competente dell'azienda USL, la sieroconversione è indice di circolazione virale.

Si dà atto che dalle ore 18,13 assume la presidenza il Vicepresidente André Lanièce.

Presidente - Prima di aprire la discussione generale, ricordo che il disegno di legge ha avuto parere favorevole, a maggioranza, su un nuovo testo della V Commissione e parere favorevole, a maggioranza, della II Commissione. Sono stati presentati 10 emendamenti dai gruppi ALPE e PD ed un emendamento dall'Assessore Lanièce.

Dichiaro aperta la discussione generale.

La parola al Consigliere Segretario Rigo.

Rigo (PD) - Grazie Presidente. Ho chiesto la parola non per intervenire nel merito del provvedimento. La scarsa conoscenza della materia mi ha consigliato di lasciare questo compito al collega Donzel che, per cultura e conoscenza personali, meglio può illustrare la posizione del nostro gruppo.

Io invece vorrei cercare di capire, insieme a voi, perché nella scorsa seduta consiliare l'Assemblea non ha accolto la proposta avanzata dall'Assessore Lanièce di inserire la proposta, in via d'urgenza, all'ordine del giorno del Consiglio. Non è stato un fatto normale, né marginale, né un segnale dei difficili rapporti che l'Assessore ha instaurato con la commissione competente, come hanno cercato di giustificare alcuni colleghi della maggioranza sui giornali. No, non è stato un fatto marginale e non c'entrano niente i rapporti, che considero buoni, fra l'Assessore e la V Commissione. Giustamente nell'articolo pubblicato da La Stampa il 26 gennaio scorso il giornalista Alessandro Camera, nel raccontare il voto espresso dall'aula sull'iscrizione all'ordine del giorno nell'adunanza in corso di svolgimento del disegno di legge, ora alla nostra attenzione, scriveva: "Chiamati da Patrizia Morelli, Capogruppo di ALPE, al voto segreto, i Consiglieri, con una scelta che ha pochi riscontri nella storia dell'Assemblea regionale, hanno detto no". Curioso sono andato a verificare quante volte nel corso di questa legislatura è stata posta all'ordine del giorno l'iscrizione in via d'urgenza di un disegno o di una proposta di legge. Risultato: sei volte, due nel 2009, tre nel 2010 ed una nel 2011; il voto è stato espresso sempre in modo palese e cinque volte su sei ad unanimità di voti favorevoli. Un solo disegno di legge è stato votato a maggioranza con 28 favorevoli e 5 contrari. Giusta osservazione quindi quella del giornalista e questo unico precedente, per il momento, credo meriti una spiegazione. Il voto di quindici giorni fa, per la inutile iscrizione in via d'urgenza - spiegherò perché "inutile" - è essenzialmente frutto di un iter incerto e confuso in sede di commissione consiliare, per la verità un confuso navigar anche prima di arrivare in commissione. Ma procediamo con ordine e provo ad elencarne i motivi.

"La Regione autonoma Valle d'Aosta, stante l'importanza rivestita dal settore dell'allevamento bovino, aveva deciso già dal 2005 di attuare un piano di monitoraggio e controllo della rinotracheite infettiva del bovino, più semplicemente nota con la sigla IBR". Così è scritto in un articolo-relazione su L'Informatore Agricolo di inizio 2011. "Per valutare l'andamento del piano - leggo - sono stati analizzati i controlli sanitari effettuati dal 1° gennaio 2005 al 30 giugno 2010... In conclusione possiamo affermare che i numeri del piano sono incoraggianti, siamo partiti nel 2005 con il 45 percento di aziende positive e nel 2010 queste sono scese al 23 percento; i capi positivi erano il 17,5 nel 2010 e sono il 4,5. Il trend discendente della quantità di aziende con almeno un capo positivo è frutto dell'efficacia delle misure di prevenzione e controllo del rischio di contagio e diffusione del virus, messo in atto dal piano regionale di controllo e protezione dal virus tramite la campagna di vaccinazione". Questi dati sono stati ricordati in commissione, lunedì 16 gennaio, dall'Assessore Lanièce per spiegare la "naturale evoluzione" - sono parole, queste, del dottor Ruffier - di una serie di piani di controllo e monitoraggio che hanno determinato una situazione ottimale, in grado di cogliere l'obiettivo dell'eradicazione della malattia.

Prima questione: se non ho capito male, già nel 2010 c'erano tutte le condizioni per definire modi e tempi per attivare, con un'opportuna legge, una specifica campagna di eradicazione. Infatti, i riferimenti normativi nazionali ed europei partono dal 1964 e l'ultimo atto amministrativo citato dai tecnici dell'Assessorato della sanità è del 2007; Trento, Bolzano, il Veneto, il Friuli, il Piemonte, la Lombardia hanno già attuato - è stato detto - dei processi che vanno nella direzione dell'eradicazione dell'IBR. Così come lo stesso processo è in atto in Svizzera ed in Francia. Anche alla luce di tutto ciò l'Assessore Lanièce ha motivato il senso del disegno di legge: evitare l'accerchiamento e quindi il rischio di isolamento dalle Regioni confinanti riconosciute indenni. Anche perché le normative comunitarie sono precise e stabiliscono quali sono le misure da intraprendere quando vi è la presenza di una malattia infettiva, cosa si intende per "azienda indenne", quali i tempi di eradicazione, quelli per l'attribuzione della qualifica, per l'abbattimento di un capo bovino, eccetera. Il nostro disegno di legge applica le decisioni comunitarie, che sono rigide nei tempi di esecuzione e dei quali occorre tener conto perché la legge andrà comunicata alla Commissione europea. Per forza di cose, come si suol dire, abbiamo le mani legate: la nostra legge deve rispondere alle normative comunitarie, altrimenti il rischio è quello di incorrere nella valutazione negativa, vanificando così il lavoro che ci apprestiamo a fare. Tutto ciò che ho detto, riassumendolo ovviamente, è stato relazionato con determinazione e certezze, non c'erano dubbi, nell'audizione del 16 gennaio dall'Assessore Lanièce, coadiuvato dai funzionari e dai tecnici.

Seconda questione: come mai lunedì le decisioni comunitarie erano tassative mentre venerdì 20 gennaio le normative europee non erano più così rigide tanto da permettere la presentazione di emendamenti che modificano la norma transitoria in maniera più elastica, meno rigida rispetto al testo illustrato dall'Assessore qualche giorno prima? Anche il calendario dei lavori della commissione consiliare merita una riflessione. Venerdì 13 gennaio il Presidente della commissione, Maquignaz, informò i commissari che l'Assessore Lanièce aveva manifestato l'urgente necessità di portare il disegno di legge all'attenzione del Consiglio regionale già convocato per il 25 e il 26 del mese. I Consiglieri di maggioranza proponevano di convocare Assessore ed associazioni, insieme, il 20 gennaio per l'illustrazione del provvedimento, le audizioni ed il relativo parere. Tutto in mezza giornata e tutto ciò per inserire, entro i termini del regolamento, il disegno di legge nell'ordine del giorno suppletivo. Questo iter snello e veloce è possibile, come abbiamo visto questa mattina con il disegno di legge n. 174, quando il provvedimento è semplice e non comporta particolari approfondimenti. Il disegno di legge sulla rinotracheite bovina non presentava certamente queste caratteristiche. Per fortuna, possiamo dire così, è stata accolta dalla commissione la proposta della minoranza di sentire prima l'illustrazione dell'Assessore e poi, in un'altra seduta, audire le associazioni interessate; è stato così possibile aprire quel confronto positivo a cui si richiamava prima la collega Rini.

Terza questione: se la proposta della minoranza non veniva accolta e si decideva di risolvere la questione in tutta fretta, in un solo pomeriggio, forse non ci sarebbero stati il tempo e la possibilità di riflettere e quindi di richiedere, con unanime parere dei commissari, all'Assessore Lanièce di valutare nel merito le preoccupazioni poste dagli allevatori. Si arrivava così in Consiglio regionale con il testo approvato dalla Giunta regionale? Presidente, il disegno di legge oggi in aula è diverso nella disposizione transitoria rispetto al precedente, lo ha richiamato la collega Rini. L'approvazione in Giunta, l'urgenza di arrivare in Consiglio con un "testo blindato", che sarebbe stato poi, forse, emendato in aula, a cosa ci devono far pensare?

Quarta questione: come si spiega il balletto a cui abbiamo assistito in V Commissione? ci sono dietro giochetti politici o - peggio ancora - forse incapacità di coordinare e di gestire meglio la cosa? Perché chiedo non è stato possibile arrivare a settembre 2011 con il disegno di legge che è stato approvato dalla Giunta regionale invece solo a dicembre? Il testo - ci ha detto l'Assessore Lanièce - era pronto a settembre, ma si è voluta aspettare la definizione del protocollo allegato. Credo di essere corretto e di raccontare i fatti come si sono svolti in commissione. Ma non c'era prima il tempo necessario per fare tutto ciò, quando abbiamo visto che il processo ormai è avviato da tempo? Alcune questioni erano chiare ormai da tempo: già a luglio 2010 erano sul tavolo tutti gli elementi per concordare un testo, e poterlo presentare a settembre, nel periodo più opportuno, a detta di tutti gli interlocutori, dai tecnici agli allevatori ed ai politici. Voi, invece, siete riusciti ad iscriverlo in Consiglio a febbraio, e così entrerà in vigore nel periodo più sfavorevole per gli allevatori! È un articolato che, proprio in virtù di una tempistica sbagliata, è stato rivisto e corretto. Ripeto: questo difficile navigar è responsabilità di giochetti politici o di scarsa capacità amministrativa? Questa confusione è forse dovuta alla mancanza di confronto politico? Non in Giunta, non lo può essere per i tempi; non in maggioranza, non c'è tempo neanche lì! Non si può fare in commissione e tanto meno in Consiglio regionale. Allora mi chiedo: quando si possono analizzare politicamente le ricadute dei nostri provvedimenti sul territorio, sulla comunità? Un conto sono gli aspetti tecnici, i nostri obiettivi, un conto l'impatto delle leggi che approviamo sulla vita quotidiana delle persone, delle famiglie e, in questo caso, delle aziende. La politica del fare, se non è preceduta dal pensare, dal discutere e dall'ascoltare rischia di diventare fallimentare! Qual è oggi il senso, l'opportunità di approvare un provvedimento che, a detta dei tecnici e degli allevatori, non modificherà di molto la situazione attuale?

Sono d'accordo, come tutti in commissione, con l'obiettivo della completa eradicazione dell'IBR. La certificazione di "territorio ufficialmente indenne" è importante per gli allevatori e per la comunità. Il problema quindi non è nel programma regionale definito nel disegno di legge, ma nella sua tempistica. Iniziare a febbraio vuol dire non essere in sintonia con la natura, con la scansione delle stagioni che determinano il programma lavorativo degli allevatori.

L'Assessore Lanièce ci ha detto in commissione, in maniera convinta, che l'eradicazione necessita di decisioni che devono essere irrevocabili per quanto riguarda una serie di aspetti di gestione degli allevamenti risultati positivi. Sono d'accordo con lei, Assessore, la campagna deve essere scandita da misure che fra loro non si contraddicono. Con gli emendamenti, che raccolgono le preoccupazioni degli allevatori, una per tutte il blocco della movimentazione degli allevamenti, abbiamo cercato in commissione, con la disponibilità dell'Assessore, di limitare i danni di una campagna che nasce a febbraio, ma queste norme transitorie - certamente di buon senso - hanno come contraltare il fatto che quest'anno la quasi totalità delle aziende non saranno riconosciute indenni. Certo, la macellazione obbligatoria è un passo importante nella direzione dell'eradicazione, ma se non è accompagnata da norme che vietano la promiscuità fra animali anche l'abbattimento non potrà produrre quei benefici indispensabili per un corretto programma di eradicazione.

Sicuramente, sarà per le mie scarse conoscenze e per la confusione creata da un nervoso confronto in commissione, viziato forse da pregiudizi non solo di una parte, ma non capisco perché non si voglia, a questo punto, programmare una campagna con la tempistica da tutti considerata ottimale: partire ad ottobre con quelle decisioni irrevocabili, senza norme transitorie, a cui faceva cenno l'Assessore in commissione, per riuscire, partendo con il piede giusto, in pochi anni, ad avere un patrimonio bovino assolutamente sano in un territorio indenne dal virus in cui sono presenti il 99,8 percento di allevamenti indenni. Ecco perché, anche se il lavoro in commissione è stato proficuo e difficile, resto convinto che un confronto più aperto e più laico avrebbe potuto spazzare via, prima di arrivare in quest'aula e con quel voto l'altra volta sull'iscrizione in via d'urgenza, tutte le perplessità e le preoccupazioni che ancora rimangono.

Presidente - La parola alla Consigliera Patrizia Morelli.

Morelli (ALPE) - Merci M. le Président.

Il collega Rigo mi sembra troppo modesto quando afferma di non essere competente in materia, perché credo che abbia svolto una relazione assolutamente competente e dettagliata.

La rinotracheite bovina, questa malattia che era sconosciuta alla gran parte di noi, sembra essere diventata la grande sfida della sanità valdostana, sfida che l'Assessore Lanièce, con molta determinazione, ha raccolto dopo il passaggio di competenze su questo argomento dall'agricoltura alla sanità. L'esame della norma ha richiesto un grosso impegno da parte della commissione in ragione dei molti e complessi tecnicismi di cui la legge è espressione, e sicuramente avrebbe necessitato di un tempo di analisi più lungo e di un clima di confronto più sereno, meno "nervoso", come diceva giustamente il collega Rigo. Da subito, invece, sono emerse contraddizioni e forzature che non hanno favorito l'ottimale svolgimento dei lavori.

In un primo momento la necessità di procedere all'eradicazione della rinotracheite bovina ci è stata presentata quasi come un passaggio obbligato, stabilito dalla Commissione europea. L'Assessore, in V Commissione, ci ha detto come la Commissione europea abbia dato ai governi nazionali e poi alle Regioni di approvare dei programmi di eradicazione negli Stati membri, facendo apparire la norma come un atto di una perentorietà ineludibile, che andava assolutamente applicato in tempi e modi ben definiti. Man mano che l'iter in commissione procedeva, si è però assistito ad un ammorbidimento di questa posizione, infatti la realtà della normativa è assai meno perentoria, la decisione della Commissione europea del 2004 - consultabile su Internet - si limita ad approvare i programmi presentati dagli Stati membri, elencati in un allegato, che sono esattamente cinque: Germania, Danimarca, Austria, Finlandia e Svezia, e da una Provincia italiana, Bolzano, per l'eradicazione e la lotta alla BHV-1 ed a stabilire le garanzie per gli scambi comunitari. Niente di più, nessun obbligo di eradicazione. Ben diverso - e a mio parere più corretto - è invece dire, come è stato fatto dal veterinario regionale e dai veterinari responsabili a vario titolo intervenuti, a cui va l'apprezzamento del nostro gruppo per lo sforzo fatto di rendere comprensibile un argomento così complesso, che questa legge è la naturale evoluzione di una serie di piani di controllo e monitoraggio che decorrono in Valle d'Aosta fin dal 2003, diventati effettivi dal 2005, e proseguiti negli anni con risultati significativi che già sono stati ricordati, che hanno visto diminuire l'incidenza dal 17,5 percento del 2005 al 4,5 percento del 2010. Certo, il passaggio dai piani di monitoraggio e controllo ad un piano di eradicazione vero e proprio non è né facile, né indolore, perché l'eradicazione prevede misure severe, come la macellazione degli animali positivi e la sospensione dei vaccini, ed interviene drasticamente sulla movimentazione dei capi. Questo non avveniva con i piani di monitoraggio e controllo degli scorsi anni, sicuramente rigorosi, ma meno impattanti, condizione che ha favorito l'adesione positiva degli allevatori ai piani di anno in anno attuati.

Ora, se sotto l'aspetto puramente sanitario l'eradicazione di una malattia contagiosa e subdola, che è causa di perdita di produttività per gli allevamenti, anche se non pericolosa per l'uomo, è da considerarsi un fatto positivo e condivisibile, anche in considerazione di un contesto geografico circostante che tende all'eradicazione, è anche vero che questo programma per la sua riuscita non può prescindere dall'adesione convinta e totale degli allevatori. Ed è proprio questa condizione che ci pare si sia affievolita per ragioni che ci sono state spiegate in modo chiaro ed argomentato in commissione dal rappresentante degli allevatori, ragioni che riguardano l'applicazione della legge in questo periodo dell'anno, che comporterebbe l'eliminazione coatta dei soggetti positivi nel mezzo della campagna di produzione invernale, e che determinerebbe notevoli complicazioni legate alla movimentazione degli animali ed alla programmazione ormai definita della campagna di alpeggio 2012.

Situazione di grande disagio, dunque, che comporta danni economici importanti, situazione di disagio tutta da imputare alla politica; è la politica che ha fatto sì che una legge - il cui testo è pronto dall'estate scorsa - sia stata assegnata in commissione a dicembre, con un grande ritardo, andando a sconvolgere la tempistica di attuazione e non tenendo conto che le conseguenze dell'applicazione pratica immediata andrà ad ingenerare. Ma è sempre la politica che non ha saputo valutare appieno la portata di questa legge e non ha svolto il ruolo che le compete, di interfaccia fra il mondo sanitario ed il mondo degli allevatori. Non solo, nel tentativo maldestro di porre rimedio ad una situazione che si stava rivelando molto delicata, si è voluto caricare la commissione di una pretesa urgenza e di responsabilità che non sono sicuramente ad essa attribuibili. Un atteggiamento disdicevole e molto scorretto nei confronti di tutti i commissari, in particolare di quelli di opposizione: nel giro di una settimana, otto giorni, da lunedì a lunedì, con un tour de force di riunioni ed audizioni, facendo leva sul senso di responsabilità dei commissari, si è preteso di votare un disegno di legge complesso su una materia poco conosciuta, nel quale non venivano sufficientemente prese in conto le applicazioni pratiche e le ripercussioni sull'organizzazione del lavoro, sulla produttività degli allevamenti e sulla stagionalità per il primo anno, con il risultato che all'ultimo giorno utile, in un clima sempre più affannato, raccogliendo in extremis le osservazioni di una commissione che si è impegnata a fondo in un lavoro di comprensione dei problemi e di miglioramento del testo, e soprattutto di contenimento degli aspetti negativi, ci sono stati presentati dall'Assessore ben 10 emendamenti, poi ridimensionati a 4, con cui si introducevano delle norme transitorie che in precedenza non erano state prese in considerazione.

Ma non è ancora tutto. In sintesi, una legge che, se è chiara e condivisibile sotto l'aspetto sanitario, poiché tende all'eradicazione in tempi brevi di una malattia che è causa di perdita di produttività per gli allevamenti e dai dati a nostra disposizione appare evidente che la Valle d'Aosta è nelle condizioni di fare il passo, non lo è altrettanto per quanto concerne i tempi ed i modi di applicazione. Per quanto mi riguarda, con rincrescimento segna anche l'ultima volta in cui mi rendo disponibile ad accogliere motivazioni di urgenza ed a dover decidere in tempi non adeguati, sotto la spinta della fretta che, come dimostra il percorso di questa legge, è sempre una pessima consigliera.

Presidente - La parola al Consigliere Donzel.

Donzel (PD) - Egregio Presidente, cari colleghi, sono un po' imbarazzato perché mi sono state attribuite delle competenze in materia che non ho. L'unica competenza che mi attribuisco è quella di occuparmi talvolta delle parti marginali, delle voci che non trovano rappresentanza all'interno di quelle che sono generalmente considerate le associazioni di maggioranza.

Come cultura, come Partito Democratico, ci interessa moltissimo tutelare il lavoro in senso lato, non solo il lavoro dipendente, e lo abbiamo dimostrato occupandoci del settore turistico, del settore industriale, cioè più che mai - lo dimostra il dibattito stamani in aula su questioni che riguardano l'industria - è indispensabile che si creino condizioni per la produzione e per il lavoro. Proprio partendo da questo, voglio fare la mia riflessione che è stata preceduta da due pregevoli interventi e anche per la prima parte molto interessante del relatore di questa legge.

Siamo di fronte ad una tensione che era già stata espressa in un'assemblea di agricoltori, circa tre anni fa, dove in un confronto pubblico mi ricordo che l'Assessore Lanièce perse le staffe e si allontanò. È chiaro che l'argomento era diverso, non c'entra nulla con quello di oggi, ma il senso della questione è: riusciamo noi ad avere la capacità di mettere insieme le competenze scientifiche di qualità che sono espresse dai nostri Assessorati dell'agricoltura e della sanità, con le esigenze culturali e del mondo del lavoro espresso dalla zootecnica? Secondo me questa Regione lo ha fatto egregiamente fino ad oggi. Abbiamo visto migliorare le aziende zootecniche, in particolare facendo fare loro un salto enorme di qualità, però i dati di questi ultimi anni ci dicono che il numero di queste aziende è in fortissimo calo. Quindi ogni azienda diventa un patrimonio di lavoro collettivo, che va tutelato, e questa cosa la troviamo espressa non dal PD, ma da qualsiasi forza politica presente qui dentro, quindi è una prerogativa che condividiamo con gli amici dell'ALPE e con tutte le altre forze politiche, anche con il PdL.

Si tratta però di capire se questa legge va in questa direzione che tutti sosteniamo. Allora, quanto alla procedura, non aggiungo altro rispetto a quanto è stato ben espresso dai colleghi che mi hanno preceduto, ci sono stati dei problemi oggettivi nell'approcciarsi a questa normativa, non c'è stata una sufficiente chiarezza. Ci sono state delle affermazioni che vorrei riprendere qui dal dibattito della commissione, in cui l'Assessore Lanièce ha detto, naturalmente assolutamente convinto del lavoro positivo fatto fino a oggi: "Siamo arrivati al punto dove, prendendo atto della decisione di Regioni e governi dell'Unione europea di andare verso l'eradicazione - e, ricordo, lo abbiamo messo anche in premessa -, le Province autonome di Trento, Bolzano, il Veneto, il Friuli, il Piemonte e la Lombardia hanno già attuato dei processi che portano ad un'eradicazione dell'IBR".È una affermazione che ci sta, ma sono andato a vedermi come si sono mosse queste Regioni. La "famosa" Provincia di Bolzano, che ha fatto l'eradicazione, ha iniziato il programma di eradicazione volontario alla fine del 1990, che è diventato obbligatorio nel 1994...cioè: qui ci sono 15 anni prima di noi di lavoro; è chiaro che oggi questi vanno dicendo che hanno fatto l'eradicazione, ma 15 anni prima! Provincia di Trento: programma di eradicazione volontario dal 1997 diventato obbligatorio nel 1998; anche qui, quasi 10 anni prima di noi. Voi direte: ma a Trento sono a due passi dall'eradicazione...allora leggo da un'interpellanza presentata da un collega della Lega Nord in Consiglio provinciale di Trento: "I casi di allevamento con capi di bestiame colpito da rinotracheite infettiva bovina IBR sono in continua crescita anche in Trentino"...questo cosa vuol dire? Che non si può venire in commissione a dire: ragazzi, hanno eradicato in Svizzera, di qua e di là, programmi iniziati 10 anni prima che da noi, e noi, adesso, in due anni, con un colpo così, di bacchetta magica, raggiungiamo dei livelli che neanche loro hanno raggiunto...perché l'IBR sta ripartendo in Provincia di Trento! Quali sono i problemi? "Il problema che si trovano ad affrontare gli allevatori - si dice nell'interpellanza - non va sottovalutato, considerato che se non portano gli animali in malga perché si impongono dei vincoli per il periodo estivo, perdono il contributo previsto", e da qui tutti i problemi legati al meccanismo dell'alpeggio. Questi sono i problemi che non solo alcuni, pochi, come è stato definito, quattro gatti di allevatori valdostani devono affrontare, ma è l'enorme problema dell'eradicazione dell'IBR di tutto il nord Italia...cioè Regioni che hanno iniziato molto prima di noi sono indietro! Il Friuli, piano simile a quello del Veneto, a partire dal 2000: hanno tutti iniziato prima di noi e non sono arrivati a conclusione!

Noi adesso abbiamo deciso, come dei carri armati, secondo una linea dell'Assessore Lanièce, che dobbiamo fare in fretta e furia, e spesso la fretta è una cattiva consigliera. Intanto ho rappresentato la mia perplessità perché questa questione è sempre stata gestita di comune accordo fra l'Assessorato dell'agricoltura e quello della sanità...di colpo, senza che fossimo informati...ma non è che nella maggioranza ci fosse maggiore chiarezza, questo argomento diventa di materia sanitaria. Io, ripeto, sono ignorante di questa materia, vado a verificare, e lo ribadisco ancora una volta, visto che ero intervenuto già nel 2010 su questa materia, l'IBR non è una zoonosi, cioè non procura alcun danno all'uomo; si può utilizzare la carne, bere il latte in assoluta serenità...mi rivolgo agli organi di stampa, qui non stiamo parlando di TBC, né di brucellosi, stiamo parlando di una malattia che può colpire gli animali.

Altra piccola questione: si parla di positività e di negatività, ma la positività non vuol dire che l'animale è malato, vuol dire che reagisce ad un test e questa non è una cosa banale, perché sembra che siano tutti animali malati, che ci sia una malattia che devasta le stalle! Allora vedete gli allevatori valdostani che vanno al pascolo di animali tutti con la bava che cola, che non producono più latte...assolutamente non è così! Per gli allevatori è molto difficile capire che quell'animale reagisce positivamente, perché sono animali positivi alla reazione, ma non affetti dalla malattia, quindi si presentano in condizioni di efficacia. Bisogna fare il test per riuscire ad individuare che c'è questa malattia; l'allevatore, nonostante la sua grande esperienza, non riesce a capire che questo animale è affetto dalla malattia. Per gli allevatori questo è un problema, quindi bisogna costruire un percorso di avvicinamento e di conoscenza; visto che il piano è sempre stato volontario, che tutti i documenti che abbiamo acquisito dicono che sono gli allevatori che hanno chiesto di iniziare questo piano qui, si potrà andare a capire con loro perché alcuni, forse pochi esprimono delle resistenze?

La mia domanda è: si è fatto un gran parlare di IMU perché c'era da attaccare il Governo Monti, l'IMU distruggerà tutta l'agricoltura valdostana, è un problema, e...cosa ha votato il PD? Ha votato a sostegno della risoluzione della maggioranza, ci siamo resi conto che è un grosso problema l'IMU per le aziende agricole...

(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)

...c'entra quello che sto dicendo, c'entra, perché se noi...quando si tratta di dire che il Governo Monti distrugge la zootecnia valdostana...partiamo in quattro, allora dico: siamo così sicuri che questa legge, nonostante le modifiche apportate dall'Assessore in extremis sotto pressione di tutta la commissione, compreso i colleghi di maggioranza, non possa determinare in alcune aziende un tracollo, un danno peggiore dell'IMU? Io, che non sono nessuno, ho fatto una verifica...ci possono essere delle aziende che arrivano ad una perdita pari a 100.000 euro. Sapete cosa mi dicono? Che non è una questione di denaro, è una questione di anni di lavoro che rischiano di essere buttati al macero! Partendo dal principio condiviso da tutti, agricoltori, forze di maggioranza e di minoranza, che bisogna arrivare all'eradicazione di questa malattia, quello che abbiamo cercato di rappresentare è che, siccome anche in altre Regioni si procede passo a passo, forse era il caso di non fare il triplo salto carpiato e dire "abbattimento totale", tanto più che i test hanno un'attendibilità scientifica pari al 96 percento, cioè non hanno il 100 percento, e siamo di nuovo al problema che alcuni esemplari risultati positivi, in una riprova, sono risultati negativi. Questi sono dati oggettivi.

Seconda cosa, assolutamente grave dal nostro punto di vista...l'ordine dei veterinari, per bocca del dottor Dal Monte, che è venuto in commissione ed ha detto: "Avremmo parlato se fossimo stati contattati"...quindi l'ordine dei veterinari è stato contattato dalla commissione, ma non c'è stato l'interesse di conoscere anche il parere di questi signori, dice una cosa interessante: "Certo, l'IBR è una malattia che dal punto di vista della commerciabilità dell'animale con Paesi vicini, che hanno messo in piedi dei piani di eradicazione dell'IBR, può rappresentare sul medio-lungo periodo dei problemi"...non domattina, ma sul medio-lungo periodo! Noi abbiamo un allevamento che non è che viva di commercializzazione a tutto spiano, è un allevamento in grossa difficoltà, che ha bisogno di grande attenzione alle problematiche che affronta...e allora vengo al tema più delicato.

La prima proposta di legge imponeva una serie di vincoli stringenti, che sono molto dannosi se applicati tout court al nostro sistema di allevamento...

(nuova interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)

...Presidente, non si arrabbi, è stato modificato per quest'anno, ma dall'anno prossimo siamo di nuovo punto a capo con i vincoli, e siccome quest'anno sono spuntati dei casi nuovi, un altro anno un'azienda X può essere colpita dal vincolo, e sappiamo che il vincolo è la cosa che più mette in difficoltà le aziende, non perché l'ho detto io, ma perché lo sostengono i vostri stessi documenti, altrimenti non ci sarebbe stata la necessità di modificare all'ultimo minuto!

Dicevo - parlando rispetto all'ordine dei veterinari - che l'agricoltore, quello più emancipato, che vuole informarsi, chiama il proprio veterinario di fiducia, lo fa venire nel suo allevamento e gli chiede dei consigli su cosa può fare con i suoi animali. C'è una malattia terribile, molto pericolosa, si chiama IBR...ma perché non li vaccini questi animali? E l'allevatore, che quegli animali li vedeva bene, decide di vaccinarli...ma è un vaccino che oggi non è più possibile riscontrare. Purtroppo ci sono animali vaccinati nell'intenzione di andare dietro all'indirizzo scientifico, quindi di seguire la scienza, di fare quello che la scienza diceva; adesso la scienza ha cambiato linea, non si deve più vaccinare, ma non solo, anche gli animali vaccinati con il vaccino non deleto, non riconoscibile, vanno abbattuti. Mi permetterà che questo allevatore, che ha pure pagato il vaccino per farlo iniettare nella sua mucca, adesso se lo ritrova come un boomerang: questa mucca che voleva salvare, la deve abbattere!

Questa legge francamente, poi lo dimostreranno gli emendamenti presentati dal nostro gruppo insieme all'ALPE, dimostrerà che ci sono molti problemi che non vanno bene, soprattutto il concetto del vincolo ed il fatto che, anche se volessimo attuare un piano di eradicazione, abbiamo per forza, in una realtà come la Valle d'Aosta, necessità di tempi più lunghi. Lo dimostrano i tempi delle altre Regioni che hanno raggiunto questi obiettivi, sono tutti partiti prima di noi...perché noi dobbiamo fare questa cosa dall'oggi al domani? Francamente questa cosa non riesco a capirla, oltretutto l'iter di discussione di questo disegno di legge è assolutamente incomprensibile, perché dagli atti della commissione risulta che si sia partiti con le consultazioni già nella primavera dell'anno scorso. Nella primavera dell'anno scorso si arriva con un blitz in commissione, con una legge che poi viene stravolta dagli emendamenti dell'Assessore e che, a mio avviso, ancora non risponde all'esigenza della nostra realtà regionale. Ci saranno poi altre questioni nel merito, che illustrerò insieme agli emendamenti, non voglio dirle prima, perché sarebbe una ripetizione inutile.

Dal mio punto di vista questa legge, su di noi, ha suscitato molte perplessità e, siccome sono tante le leggi che votiamo anche se non facciamo parte della maggioranza, questo sta a significare che ci sono delle volte che noi rappresentiamo pure delle esigenze che non è detto che la maggioranza abbia colto! Però invitiamo a riflettere su questo.

Presidente - Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione generale.

La parola all'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce.

Lanièce A. - Grazie Presidente. Ringrazio per gli interventi che mi hanno preceduto, meno quello del collega Donzel che ha confuso le idee abbondantemente alla stampa ed ai colleghi presenti.

Quando abbiamo deciso - diciamo che l'iter è partito nella tarda primavera - di ragionare sul piano IBR, si sono presi in considerazione gli elementi che sono stati citati dalla collega Rini, e degli altri due interventi dei Consiglieri Morelli e Donzel...questa malattia è stata banalizzata, ma è una malattia insidiosa che può causare rinotracheite, congiuntivite, balanopostite pustolosa, vulvovaginite pustolosa, aborto al terzo mese, infertilità, metriti, infezione neonatale sistemica, encefalite, mastite, dermatite e gravi danni agli allevamenti bovini. È quindi una malattia che, negli anni, era stata considerata dalla Commissione europea particolarmente importante e su cui occorre porre un'attenzione particolare. Quindi il ragionamento era stato fatto partendo dalla considerazione che ormai le campagne precedenti avevano portato, seppure con i difetti che c'erano, ad una riduzione dei capi positivi. A questo punto si era deciso di dare il colpo definitivo ed arrivare a prendere una decisione che fosse quella di arrivare ad un'eradicazione che portasse, in breve tempo, ad un territorio ufficialmente indenne, come suggerito dalla Commissione europea.

Non credo di aver detto - lo vorrò verificare sui verbali - che la Commissione ha dato mandato alle Regioni ma ho detto che la Commissione ha dato delle indicazioni agli Stati ed alle Regioni; di conseguenza, avevo accennato ai territori nazionali ed internazionali che hanno già portato ad una decisione di arrivare all'eradicazione e quindi a fare delle normative in questo senso.

C'è stato un confronto fin dall'inizio con l'Associazione allevatori, e l'aspetto che preoccupava di più e su cui abbiamo posto un'attenzione particolare era il fatto che nella campagna scorsa c'erano stati alcuni casi di positività, che poi si erano trasformati in negatività ad un secondo controllo. Quindi abbiamo voluto approfondire con l'Istituto zooprofilattico Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria - dove ringrazio il Direttore generale, che è venuto un paio di volte in Valle e che si è messo a disposizione con tutto lo staff per stilare con tutta l'esperienza acquisita anche in Piemonte un protocollo il più possibile serio e preciso, anche se in questo caso, ma anche sugli esami di laboratorio ai quali ogni tanto ci sottoponiamo, noi non si arriva mai alla certezza totale - con una base scientifica importante. Questo protocollo prevede, a differenza degli altri anni, che i prelievi siano sottoposti, qualora ci sia una positività, ad un'ulteriore valutazione alla sede di Torino. Questo esame di sieroneutralizzazione permette, nello specifico, di andare a vedere se la positività, che in una prima istanza è emersa nella sede di Aosta, sia confermata. Non solo, si è voluto anche tenere in considerazione quelle deboli positività che a volte emergono con test sofisticati, che poi possono ad un secondo prelievo risultare negative, ed in questo caso addirittura in modo precauzionale si è previsto di sospendere il controllo, rifare un controllo dopo un mese - senza procedere all'abbattimento - e, qualora ci sia ancora una debole positività, c'è una valutazione della commissione veterinaria se è il caso di abbattere il capo oppure no. Quindi abbiamo posto un'estrema attenzione, e questo allegato - che è uno degli elementi che ha fatto slittare in avanti la presentazione della legge - ha dato un valore aggiunto alla legge, perché permette di dare una certezza maggiore qualora vi siano dei dubbi.

Sul fatto dei vaccini, prima del 2005 si usava il vaccino intero, ovvero una vaccinazione che non permetteva di fare una discriminazione qualora ci fosse la prova fra positivo ammalato e positivo vaccinato. Ormai sono capi vecchi ed abbiamo appurato che sono veramente pochi i capi in questa situazione; invece, dalla campagna 2005, è stato usato il vaccino deleto, che permette di discriminare i capi che sono positivi ammalati o positivi vaccinati. Si tratta di un elemento importante, perché con l'allegato predisposto con l'istituto zooprofilattico è possibile discriminare questo aspetto, quindi i capi vaccinati dal 2005 se sono solo positivi al vaccino sono considerati sani e non ammalati. Questo è un elemento importante, che abbiamo spiegato anche all'Associazione allevatori, la quale ha perfettamente capito questo passaggio. Il fatto che si dica che se un capo è positivo non è ammalato, - credo che Donzel si riferisse a questo aspetto - avvero che l'animale è risultato positivo perché è stato vaccinato, ma noi lo possiamo discriminare con il vaccino deleto e questo può essere discriminato con i test di cui ho parlato prima. Per quanto riguarda i tempi, il servizio veterinario dell'USL ha già iniziato dal primo gennaio a fare i prelievi dei capi, ci sono già più di 2.000 capi che sono stati oggetto di prelievo e, appena approvata la legge, ci potrà essere la comunicazione sulla positività e sulla negatività.

Qualcuno prima diceva che la quasi totalità delle aziende non sarà indenne; ricordo che invece più dell'80% sono indenni e che abbiamo circa 600 capi che sono risultati positivi su 30.000 effettivi, ed è quello che volevo affermare, cioè che siamo arrivati ad una situazione dove manca poco per arrivare all'ufficialmente indenne. Quindi credo che dobbiamo tutelare con questa legge le aziende, più dell'80%, forse addirittura il 90%, che sono sempre risultate negative, che hanno sempre fatto tutto quello che si doveva fare; pertanto dal punto di vista sanitario è importante dare una tutela a chi è sempre stato negativo.

Per quanto riguarda il fatto di iniziare...non ho capito il discorso di Donzel, ci accusa che abbiamo deciso di iniziare una campagna di eradicazione mentre gli altri nel 1994 avevano già iniziato... Io, nel 1994, facevo il sottotenente medico, avevo la stelletta degli Alpini ecc. arrivo adesso come Assessore alla sanità, abbiamo preso questa competenza, abbiamo fatto un ragionamento di tipo sanitario che porterà ad un ulteriore miglioramento dal punto di vista sanitario dei nostri allevamenti. Come ho detto in commissione, siamo arrivati allo 0,7 sulla tubercolosi che nel 2008 era il 3,4...scusate se è poco, con tutto quello che c'è stato! Siamo ufficialmente indenni su altre malattie (brucellosi ovicaprina) siamo molto messi bene sulla brucellosi bovina, quindi è un quadro generale che sta via via migliorando.

Con questa norma crediamo di dare un valore aggiunto a tutto l'effettivo del patrimonio bovino valdostano, perché vuol dire che fra poco ci sarà un ulteriore miglioramento e, se riusciremo ad arrivare ufficialmente indenni, avremo un valore aggiunto, soprattutto gli allevatori potranno dimostrare di avere un patrimonio zootecnico assolutamente sano. Questo non può che fare una buona pubblicità al nostro mondo dell'agricoltura. Grazie.

Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.

Rollandin (UV) - Grazie Presidente.

Le osservazioni fatte dall'Assessore credo abbiano già chiarito alcuni punti importanti di questa discussione, ma vorrei sottolineare che soprattutto l'intervento del collega Rigo ha evidenziato un aspetto non secondario: che la discussione partita mesi fa è arrivata ad essere coinvolta nella fretta di approvare questo documento, altrimenti la campagna slittava di nuovo di un anno. Questo è vero, poteva essere accelerata la discussione prima, condividiamo che si poteva fare meglio. Forse è dipeso anche dal modo con cui le discussioni a volte avvengono...uno chiede il tempo per riflettere su alcune cose, il tempo passa, quindi su questo condivido. Come credo che ci sia da chiarire quale delle due interpretazioni è corretta, se quella della collega Morelli o quella di Donzel, perché la collega Morelli ha detto: prendo atto che dalle altre parti, dove si è iniziato questo processo, le cose sono andate avanti in un certo modo, che ci sono dei risultati, qui siamo a buon punto, quindi il discorso dell'eradicazione ha un senso, anche se l'accelerazione può portare a determinati risultati.

Ora, tre cose vanno sicuramente chiarite. Nessuno ha intenzione, con questo intervento, di peggiorare le condizioni di chi lavora nel settore. Penso che, come il collega Donzel, molti fra di noi conoscono, seguono, sentono le lagnanze, le difficoltà...abbiamo fatto nostre una serie di difficoltà legate a finanziamenti, eccetera. Nessuno in quest'aula ha detto che questa è una zoonosi che comporta l'obbligo di intervenire, nessuno ha barato; noi abbiamo semplicemente un ragionamento lineare: se si impegnano somme per cercare di arrivare a risolvere il problema, si deve avere il coraggio di dire quali sono le soluzioni realistiche. Infatti, qual era l'unico punto debole delle campagne precedenti? Che quando si individuavano i bovini ammalati, questi rimanevano nella stalla, questi andavano in alpeggio ed erano a contatto continuo con gli animali sani.

Voi dovete solo dirmi questo...credo che non ci sia bisogno di essere esperti, tutti noi abbiamo conoscenza di cosa significa, quando c'è un capo, in questo caso animale...ma dall'altra parte ci sono gli altri animali, che saremmo noi...che quando uno è ammalato sicuramente è infettante, e quante volte succede di entrare a contatto con persone ammalate, non per malattie infettive, ma dove ci sono malattie infettive mi sembra che ci sia un reparto per malattie infettive che ha determinate regole! Per fortuna lì si curano, e qui, tenuto conto della possibilità di attivare dei meccanismi preventivi che sono quelli che stiamo dicendo, si attua una politica che è quella di dire: se non elimino entro un certo tempo i soggetti che sono oggettivamente in grado di infettare gli altri, difficilmente arriverò in tempi ragionevoli a ridurre al minimo, non diciamo ad eliminare la malattia, ma almeno ridurre al minimo, in modo che i capi infetti siano talmente ridotti da non costituire più un problema... Quindi noi abbiamo solo cercato di portare con un periodo di transizione...allora l'altra accusa è quella che il periodo di transizione è troppo breve...finito quest'anno, cosa succede?

La nostra prima considerazione è che quest'anno serve da transizione per vedere quanti ce ne sono ancora di realmente ammalati, e ripeto, "realmente ammalati", perché l'altro punto essenziale è che i dubbi che c'erano prima, ma che non erano così importanti, perché tanto il capo non si eliminava, questa volta diventano determinanti perché il capo lo elimino. Da qui l'esigenza di fare questa grande ripartizione seria, con l'esame fatto a Torino come secondo passaggio, altrimenti non si riesce a capire. Allora, cosa si fa: si fa una prova giusto per farla, tanto poi non si evidenzia il discorso del vaccino o meno? Ecco le ragioni per cui l'anno di transizione è sufficiente per farci capire in che modo dobbiamo operare ed a che livello siamo, altrimenti...avevo sentito in quest'aula, quando abbiamo portato le delibere l'anno scorso sull'IBR, che proprio Donzel aveva obiettato che non si parlava più di eradicazione...

(interruzione del Consigliere Donzel, fuori microfono)

...prendiamo i verbali? Hai detto: non si parla più di eradicazione! Non c'era più il termine nella delibera, nelle delibere precedenti c'era, poi ad un certo punto è stata fatta una delibera...ma portiamo gli atti, non c'è problema, su questo non c'è da discutere, perché sono gli atti che parlano.

Il discorso molto semplice è che, dopo quest'anno di prova, noi avremo la possibilità di evidenziare cosa succede e quali sono le condizioni in Valle, e questo credo sia sufficiente per capire da che parte si sta andando. Queste sono le questioni vere, quindi abbiamo chiarito le reazioni che sono discriminanti e possono chiarire che non c'è più il dubbio di eliminare soggetti che siano non positivi, ma di quelli vaccinati abbiamo la possibilità di fare una controprova e di avere le misure adeguate per eliminare in un tempo utile il rischio di contagio. Questa è la base del ragionamento. Troppo presto? Qual è la critica? Che si vuole accelerare il processo? Ma dall'altra parte è stato detto che in questi anni comunque un risultato si è ottenuto, sono stati ridotti i numeri. Il dato adesso discriminante è che non si può più mantenere l'animale che è positivo oltre un certo limite. È vero che quest'anno c'è stata questa modifica, proprio per evitare le situazioni di cui parlava la collega Morelli che si sono verificate in Trentino e nel Sud Tirolo, legate a possibili disagi nei confronti dell'allevatore, che aveva impegni sia nei confronti della Comunità, che altro.

Abbiamo cercato di individuare questi percorsi, sono stati previsti per l'anno di transizione; alla fine di quest'anno credo che tutti noi saremo lì a vedere cosa succede, e pronti a discuterne, proprio sui risultati. In questo momento sarà importante vedere cosa è successo e qual è la differenza.

Presidente - Passiamo ora all'esame del testo.

La parola al Consigliere Donzel.

Donzel (PD) - Visto che c'è un po' di fretta, chiederei su questo articolo il voto segreto.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1 per scrutinio segreto come richiesto dai gruppi PD e ALPE:

Consiglieri presenti: 34

Votanti: 33

Favorevoli: 19

Contrari: 14

Astenuti: 1

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:

Consiglieri presenti e votanti: 33

Favorevoli: 25

Contrari: 8

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:

Consiglieri presenti e votanti: 34

Favorevoli: 26

Contrari: 8

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 4 vi è l'emendamento n. 1 dei gruppi ALPE e PD.

La parola al Consigliere Donzel.

Donzel (PD) - Nonostante l'amarezza perché questo disegno di legge è andato avanti, il mio dovere mi chiama a segnalare alcune questioni che potrebbero migliorarlo, nonostante rimanga una legge profondamente sbagliata nelle forme applicative, non nell'ispirazione. Al comma 3 dell'articolo 4 sono aggiunte le seguenti parole: "previo parere della Commissione consiliare competente". La commissione consiliare competente, della quale non faccio parte, ha dimostrato passione ed interesse per questo argomento ed ha cercato di migliorare il testo, pertanto sono convinto che può fornire un contributo positivo quando verranno apportati dei correttivi; quindi chiedo che sia introdotto questo concetto. Ripeto: non faccio parte di questa commissione, ma ritengo che sia una commissione che possa dare un contributo da quel punto di vista.

Presidente - La parola all'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce.

Lanièce A. - Questo protocollo è un protocollo altamente tecnico e scientifico, quindi credo che, con tutto il rispetto della commissione, non possa portare un valore aggiunto. Noi ci asteniamo su questo.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 dei gruppi ALPE e PD, che recita:

Emendamento

Articolo 4

Al comma 3 dell'art. 4 sono aggiunte le seguenti parole: "previo parere della Commissione consiliare competente".

Consiglieri presenti: 34

Votanti e favorevoli: 8

Astenuti: 26 (Agostino, Benin, Bieler, Caveri, Alberto Cerise, Comé, Crétaz, Empereur, Hélène Impérial, Isabellon, La Torre, André Lanièce, Lattanzi, Lavoyer, Maquignaz, Marguerettaz, Pastoret, Prola, Emily Rini, Rollandin, Rosset, Salzone, Tibaldi, Laurent Viérin, Manuela Zublena, Zucchi)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:

Consiglieri presenti e votanti: 34

Favorevoli: 26

Contrari: 8

Il Consiglio approva.

Presidente - Articolo 5: stesso risultato. Articolo 6: stesso risultato. Articolo 7: stesso risultato.

All'articolo 8 vi sono gli emendamenti n. 2 e 3 dei gruppi ALPE e PD.

La parola al Consigliere Donzel.

Donzel (PD) -Sono assolutamente consapevole che questi emendamenti creano dei problemi applicativi, ma vogliono lanciare un messaggio chiaro: noi abbiamo riscontrato che una delle difficoltà maggiori che hanno le aziende in questo momento è quella di essere sottoposte a continui controlli ed ispezioni. Allora io dico: adesso avete deciso di massacrare tutti gli animali malati, ormai è andata, è passato l'articolo 1, avete deciso di portare al macello secondo alcune stime 600 capi di bestiame (fra cui alcuni di pregio), però il problema è che questa legge ripartirà l'anno prossimo con una serie di costanti controlli. È proprio questo che non funziona! Qui gli allevatori non riescono più a svolgere in modo sereno la loro attività, per cui emendare queste parti vuol dire "no" a controlli costanti, continui, pervasivi dell'attività aziendale.

Stamani avete fatto blocco compatto a dire che non bisogna entrare nella privacy, invece adesso votate serenamente per dire andiamo tutti i giorni nelle stalle degli allevatori a far loro dei prelievi, tenuti come se fossero delle persone che commettono chissà quale illecito e quindi sempre sottoposti a controllo.

Il nostro spirito è profondamente diverso, il piano volontario fatto fino ad oggi era un piano che ha portato da 6.000 a 600 capi, quindi vuol dire che, senza andare a misure radicali, ci si era fortemente avvicinati ad una soglia positiva. Si poteva naturalmente fare qualche forzatura, ma non dire "completamente abbattuti", tutti, quest'anno! Non si è voluti andare in quella direzione...almeno negli anni a venire basta con i controlli e con il veterinario sempre nella stalla!

Presidente - La parola all'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce.

Lanièce A. - Su questi due emendamenti voteremo contro, perché la tempistica prevista a regime è quella stabilita dalla decisione europea. Noi abbiamo dovuto sentire il Ministero nel momento in cui abbiamo proposto la norma transitoria, e in quel momento ci è stato detto che nella norma transitoria era possibile decidere fra 60 e 90 giorni e noi abbiamo optato per 90 giorni. A regime la tempistica prevista per la sospensione e la revoca è questa. Ricordo che il comma 3 prevede che al di sotto del 10%, macellando in 8 giorni, si può liberare già la stalla dopo il 21° giorno, quindi questi due emendamenti hanno il nostro voto contrario.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 2 dei gruppi ALPE e PD, che recita:

Emendamento

Articolo 8

La lettera d) del comma 2 dell'art. 8 è soppressa.

Consiglieri presenti e votanti: 34

Favorevoli: 8

Contrari: 26

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 3 dei gruppi ALPE e PD, che recita:

Emendamento

Articolo 8

Il comma 3 dell'art. 8 è soppresso.

Stesso risultato.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:

Consiglieri presenti e votanti: 34

Favorevoli: 26

Contrari: 8

Il Consiglio approva.

Presidente - Articolo 9: stesso risultato. Articolo 10: stesso risultato. Articolo 11: stesso risultato.

All'articolo 12 vi sono gli emendamenti n. 4 e 5 dei gruppi ALPE e PD.

La parola al Consigliere Donzel.

Donzel (PD) - Al comma 1 dell'articolo 12 sono aggiunte le seguenti parole: "nel caso di aziende che abbiano già acquistato in passato capi risultati positivi al virus BHV-1 e fino a un massimo di 15 animali nel caso di aziende che non abbiano acquistato negli ultimi cinque anni capi risultati positivi al virus BHV-1". Questo significa che ci sono delle aziende che non hanno fatto commercializzazione, cioè non hanno introdotto nel loro allevamento animali che provenivano dall'esterno già ammalati, facendo una speculazione, cioè, siccome questi animali ammalati sul mercato costavano meno, qualcuno faceva un'operazione commerciale, pertanto sono allevamenti che hanno gestito il loro patrimonio zootecnico e si trovano oggi a fare un abbattimento totale di questi capi. Siccome non è vero che nella stalla ce ne sono solo uno o due, ma possono risultarne più di 10, non capisco perché non si vada all'indennizzo di questi capi; non è gente che faceva commercio, ma è gente che si è trovata la sfortuna che oggi, con il test, si trova l'animale malato, lo deve abbattere, è un disastro economico. Preciso che questa è una mia idea, perché gli allevatori mi hanno detto: noi non vogliamo che passi la legge, non ce ne frega niente dei contributi, vogliamo i nostri animali. Così non è l'intendimento dell'Assessorato, né della Giunta...almeno pagate quelli che abbattete e venite incontro alle aziende che non facevano commerci strani, ma allevavano i loro animali con passione e con cura. Sono quindi perché si innalzi quella soglia per chi non faceva attività commerciale.

Al comma 3 ribadisco che, come ha dimostrato il testo che la maggioranza intende votare, la commissione ha svolto un ruolo importante in questa legge, i componenti di maggioranza e minoranza sono intervenuti nel merito di questa legge, perché senza l'intervento della commissione l'Assessore non la emendava. Allora non capisco perché non si possa accogliere il parere della commissione su queste cose; è una commissione competente, e questo le deve essere riconosciuto!

Presidente - La parola all'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce.

Lanièce A. - Sul primo emendamento restiamo dell'idea che sia corretto indennizzare fino a 6 capi per riconoscere la stragrande maggioranza delle aziende che sono state negative finora.

Sul secondo emendamento all'articolo 12 siamo d'accordo; accettiamo di fare il passaggio anche in commissione, qualora la Giunta decida di ridefinire il numero massimo degli animali indennizzabili.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 4 dei gruppi ALPE e PD, che recita:

Emendamento

Articolo 12

Al comma 1 dell'art. 12 sono aggiunte le seguenti parole:

"nel caso di aziende che abbiano già acquistato in passato capi risultati positivi al virus BHV-1 e fino a un massimo di 15 animali nel caso di aziende che non abbiano acquistato negli ultimi cinque anni capi risultati positivi al virus BHV-1".

Consiglieri presenti e votanti: 34

Favorevoli: 8

Contrari: 26

Il Consiglio non approva.

Presidente - Do lettura dell'emendamento n. 5 dei gruppi ALPE e PD:

Emendamento

Articolo 12

Al comma 3 dell'art. 12 sono aggiunte le seguenti parole: "previo parere della Commissione consiliare competente".

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo così emendato:

Articolo 12

(Contributi per sostituzione di capi positivi)

1. Gli allevatori possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 (Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico), per l'acquisto di animali in sostituzione di quelli risultati positivi al virus BHV-1, di cui abbiano la proprietà da almeno un anno, fino ad un massimo di sei animali.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche per la sostituzione di animali risultati positivi al virus BHV-1 tramite rimonta interna.

3. Il numero massimo di animali ammessi a contributo è ridefinito annualmente con deliberazione dalla Giunta regionale sulla base della percentuale di incidenza della malattia rilevata l'anno precedente, previo parere della Commissione consiliare competente.

4. Possono beneficiare dei contributi di cui ai commi 1 e 2 gli allevatori iscritti all'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento di cui alla l.r. 17/1993.

5. Nelle aziende in cui vi sono più detentori o proprietari di animali, questi sono considerati come singoli allevatori, ai fini di cui al comma 4, nel caso in cui siano iscritti alla pertinente sezione del registro delle imprese e, in qualità di titolari di azienda, negli elenchi dei coltivatori diretti detenuti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché siano in possesso dei requisiti necessari per la corresponsione dell'indennità compensativa di cui al programma di sviluppo rurale regionale (PSR).

6. Gli animali acquistati con i contributi di cui al comma 1 non possono essere ceduti se non sono decorsi otto mesi dalla data di introduzione nell'allevamento.

7. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi esclusivamente per l'acquisto di animali di sesso femminile di età compresa fra ventiquattro mesi e sei anni, accertata al momento della data di introduzione nell'azienda dai dati contenuti nell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento di cui alla l.r. 17/1993.

8. I contributi di cui al comma 2 possono essere concessi per la sostituzione di animali di sesso femminile di età compresa fra ventiquattro e trentasei mesi, accertata al momento della macellazione dell'animale risultato positivo al virus BHV-1, a condizione che l'azienda non aumenti il capitale bovino calcolato in UBA (Unità Bestiame Adulto) risultante all'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento di cui alla l.r. 17/1993 alla data della prova sierologica.

Consiglieri presenti: 34

Votanti: 29

Favorevoli: 26

Contrari: 3

Astenuti: 5 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Louvin, Patrizia Morelli)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 13:

Consiglieri presenti e votanti: 34

Favorevoli: 26

Contrari: 8

Il Consiglio approva.

Presidente - Articolo 14: stesso risultato.

All'articolo 15 vi è l'emendamento n. 6 dei gruppi ALPE e PD.

La parola al Consigliere Donzel.

Donzel (PD) - All'articolo 15, comma 4 sono soppresse le parole iniziali: "I contributi di cui all'articolo 12 e"; l'aggettivo "concessi" è sostituito dall'aggettivo "concesse". Il significato di questo sta a dire che coloro che hanno gli animali abbattuti si vedono indennizzati 6 animali per intero, che è una miseria rispetto al valore reale dell'animale, e torno a dire che non è qui il nocciolo della questione, ma visto che ne devo abbattere alle volte 10 e me ne indennizzano solo 6, almeno che quei 6 me li indennizzino! Invece, votando questa cosa, la maggioranza cosa fa? Qualora il budget complessivo dell'operazione non sia corrispondente al numero degli animali abbattuti, si va a ridurre anche il premio, quindi non è vero che indennizziamo tutti e 6 gli animali abbattuti. Quindi sono perché tutti e 6 gli animali abbattuti, almeno questi nel disastro totale siano indennizzati, altrimenti votando questo articolo, votate che neanche quei 6 li indennizzate loro. Ripeto: "indennizzate", non che riconoscete il valore, cioè l'indennizzo è già una miseria!

Presidente - La parola all'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce.

Lanièce A. - Su questo articolo mi sento di dire che noi garantiamo che ci sono i fondi necessari, tant'è vero che l'emendamento finanziario che abbiamo messo dà una copertura a questa campagna. Quindi a questo emendamento siamo contrari.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 6 dei gruppi ALPE e PD, che recita:

Emendamento

Articolo 15

Al comma 4 sono soppresse le parole iniziali: "I contributi di cui all'articolo 12 e"; l'aggettivo "concessi" è sostituito dall'aggettivo "concesse".

Consiglieri presenti: 34

Votanti: 33

Favorevoli: 8

Contrari: 25

Astenuti: 1 (Lavoyer)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 15:

Consiglieri presenti e votanti: 34

Favorevoli: 26

Contrari: 8

Il Consiglio approva.

Presidente - Articolo 16: stesso risultato. Articolo 17: stesso risultato. Articolo 18: stesso risultato. Articolo 19: stesso risultato. Articolo 20: stesso risultato.

All'articolo 21 vi è l'emendamento dell'Assessore Lanièce, che recita:

Emendamento

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Art. 21

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 3, 4, 12, 14 e 18 è determinato complessivamente in annui euro 1.400.000 a decorrere dall'anno 2012.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014:

a) nell'U.P.B. 01.10.02.10 (Interventi per la promozione e la tutela della zootecnia) per annui euro 300.000;

b) nell'U.P.B 01.10.02.20 (Interventi d'investimento e sviluppo nel settore dell'allevamento zootecnico) per annui euro 1.100.000.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio:

a) nell'UPB 01.10.02.10 per annui euro 1.200.000;

b) nell'UPB 01.10.02.20 per annui euro 200.000.

4. Le somme derivanti dall'applicazione delle revoche dei contributi di cui all'articolo 17 e dalle sanzioni di cui all'articolo 20 sono introitate nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio".

Lo pongo in votazione: stesso risultato.

All'articolo 22 vi sono gli emendamenti n. 7, 8 e 9 dei gruppi ALPE e PD.

La parola al Consigliere Donzel.

Donzel (PD) - Lo scopo del primo emendamento al comma 1 ha la funzione di riprendere il concetto che è stato portato nella seconda tornata in commissione, perché nella prima legge non era prevista la possibilità di mantenere gli animali in stalla di sosta, nella seconda impostazione si consente il mantenimento in stalla di sosta dell'animale, però viene introdotto un vincolo per cui comunque...

(interruzione dell'Assessore Albert Lanièce, fuori microfono)

...no, la legge dice "stalla di sosta", poi abbiamo parlato con i veterinari e sappiamo che si intende l'animale spostato in fondo alla fila, però la legge dice "stalla di sosta". Speriamo che i veterinari non facciano il disastro finale di chiedere l'applicazione di questa cosa! Comunque facciamo finta di niente, tanto nessuno capisce, quindi si può andare avanti.

Quello che chiediamo è che si esenti dalla macellazione il capo...la norma funziona così: tu puoi tenere 90 giorni il capo, ma se devi andare al mayen che risulta già alpeggio, non puoi fare questa movimentazione se non hai abbattuto il capo, quindi in realtà non è vero che si applica fino in fondo quella norma. Allora io dico: se l'animale è nelle condizioni di isolamento dagli altri, gli altri possono tranquillamente partire e questi rimangono in stalla di sosta. L'ho capito che voi non lo volete fare, altrimenti non scrivevo l'emendamento, Assessore...

(nuova interruzione dell'Assessore Albert Lanièce, fuori microfono)

...però lo scrivo: io dico che l'animale che viene messo nella condizione...cioè gli altri vanno in alpeggio, questo rimane lì...lo so che non lo volete, ma io sto illustrando l'emendamento! Al comma 2 le parole "novanta giorni" sono sostituite con le parole "duecentodieci giorni", perché se il principio è che si è allungato a 90 giorni per difendere la quota latte, esiste anche una quota latte in alpeggio ed una lattazione che deve essere portata a termine dall'animale. Se l'animale rimane in una stalla per conto suo, ha la possibilità di essere tenuto 210 giorni, perché se si può allungare a 90, vale il principio che posso allungare anche a 210, permettendogli così di completare il percorso di lattazione fino in fondo: chiedo questo, in sostanza.

Presidente - La parola all'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce.

Lanièce A. - Non siamo d'accordo, perché questo stravolge la disposizione transitoria che è stata peraltro concordata con il Ministero che indicava che i capi venissero abbattuti, che i capi risultati positivi venissero separati nella stalla e non in stalla di sosta, perché gli stessi allevatori avevano...

(interruzione del Consigliere Donzel, fuori microfono)

...sono 90 giorni, entro 90 giorni devono essere abbattuti. Comunque siamo contrari a questi due emendamenti che stravolgono l'impianto di questa norma transitoria.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 7 dei gruppi ALPE e PD, che recita:

Emendamento

Articolo 22

Al comma 1 sono aggiunte in fine le parole: "Sono comunque esentati dalla macellazione, ai sensi del successivo comma 2, gli animali che siano posti in isolamento in adeguata stalla di sosta, a seguito di verifica e certificazione del servizio veterinario competente dell'Azienda USL".

Consiglieri presenti e votanti: 34

Favorevoli: 8

Contrari: 26

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 8 dei gruppi ALPE e PD, che recita:

Emendamento

Articolo 22

Al comma 2 le parole "novanta giorni" sono sostituite con le parole "duecentodieci giorni".

Consiglieri presenti e votanti: 34

Favorevoli: 8

Contrari: 26

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 9 dei gruppi ALPE e PD, che recita:

Emendamento

Articolo 22

Il comma 3 è soppresso.

Stesso risultato.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 22:

Consiglieri presenti e votanti: 34

Favorevoli: 26

Contrari: 8

Il Consiglio approva.

Presidente - Articolo 23: stesso risultato.

All'articolo 24 vi è l'emendamento n. 10 dei gruppi ALPE e PD.

La parola al Consigliere Donzel.

Donzel (PD) - Questo emendamento ha un carattere forse un po' provocatorio, perché l'urgenza di questa legge è l'ennesimo procurato allarme, procurata urgenza da parte della maggioranza, che non ha seguito i tempi per presentare una legge, che accelera i tempi e che fa delle forzature in un momento in cui il mondo del lavoro è con l'acqua alla gola. Quindi noi siamo dell'avviso che rinviare tutto ad ottobre sarebbe la vera urgenza, non quella di applicarla subito!

Presidente - La parola all'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce.

Lanièce A. - Per dire che siamo contrari a questo emendamento.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 10 dei gruppi ALPE e PD, che recita:

Emendamento

Articolo 24

L'articolo 24 è sostituito dal seguente: "Art. 24 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore a partire dal 1° ottobre 2012".

Consiglieri presenti e votanti: 34

Favorevoli: 8

Contrari: 26

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 24:

Consiglieri presenti e votanti: 34

Favorevoli: 26

Contrari: 8

Il Consiglio approva.

Presidente - Allegato A: stesso risultato.

Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti e votanti: 34

Favorevoli: 26

Contrari: 8

Il Consiglio approva.