Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 2001 du 4 octobre 2011 - Resoconto

OGGETTO N. 2001/XIII - Proposta di legge: "Riordino dell'attività in sede consultiva delle Commissioni consiliari permanenti. Modificazioni di leggi e regolamenti regionali".

Articolo 1

(Modificazioni alla legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 (Approvazione del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013), è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, il numero di componenti e le modalità di funzionamento della Consulta.".

2. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 34/2010 è sostituito dal seguente:

"4. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, il numero di componenti e le modalità di funzionamento del Consiglio.".

Articolo 2

(Modificazione alla legge regionale 2 marzo 2010, n. 10)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 2 marzo 2010, n. 10 (Istituzione del sistema statistico regionale della Valle d'Aosta (SISTAR-VdA)), è sostituito dal seguente:

"2. Il programma statistico regionale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta del Comitato, e ha durata triennale. La Giunta regionale, ove necessario e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, può approvare aggiornamenti annuali al medesimo programma.".

Articolo 3

(Modificazioni alla legge regionale 2 marzo 2010, n. 7)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 2 marzo 2010 n. 7 (Disposizioni in materia di motorizzazione civile, di sicurezza stradale e di mobilità), è sostituito dal seguente:

"1. Il Piano regionale della sicurezza stradale, di seguito denominato Piano, è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, e ha durata triennale. Il Piano ha l'obiettivo di perseguire una mobilità sicura e sostenibile, riducendo il numero di incidenti stradali e i costi sociali sostenuti dal settore pubblico, dalle imprese e dalle famiglie, in conformità alla normativa europea e statale vigente in materia. La Giunta regionale, ove necessario e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, può approvare aggiornamenti annuali al medesimo Piano.".

2. L'articolo 7 della l.r. 7/2010 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

(Riscossione dei proventi della motorizzazione civile)

1. La Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, stabilisce le modalità per la riscossione dei proventi inerenti all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, ivi inclusa la compartecipazione, da parte delle imprese operanti nel settore, agli oneri che la Regione sostiene per l'erogazione dei servizi in materia di motorizzazione civile.".

Articolo 4

(Modificazione alla legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3)

1. L'articolo 9 della legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3 (Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste), è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

(Rinvio)

1. La Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, definisce, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, le spese ammissibili per gli aiuti previsti dalla presente legge e ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione dell'aiuto, ivi compresi le modalità e i termini di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e la documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione dell'aiuto.".

Articolo 5

(Modificazione alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 30)

1. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), è sostituito dal seguente:

"2. Subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica correlati al patto di stabilità, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione, previa illustrazione alla commissione consiliare competente, alle occorrenti variazioni nella parte entrata e nella parte spesa del bilancio prevedendo, se necessario, l'istituzione di apposite unità previsionali di base, nonché di capitoli di entrata e di spesa.".

Articolo 6

(Modificazione alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9)

1. Il comma 3 dell'articolo 43 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale determina con propria deliberazione, previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti, le misure massime di contributo concedibile a favore delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 19/2001, come modificate dai commi 1 e 2, concernenti l'attività di affittacamere.".

Articolo 7

(Modificazione alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 4)

1. L'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 (Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria), è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

(Disposizioni finali)

1. La Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, è autorizzata ad apportare con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, modificazioni ed integrazioni all'allegato A, anche in esito alle informazioni e ai dati acquisiti ai sensi dell'articolo 12, comma 6.".

Articolo 8

(Modificazione alla legge regionale 29 giugno 2007, n. 16)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 (Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti), è sostituito dal seguente:

"1. La disciplina degli adempimenti o degli aspetti relativi ai procedimenti di cui alla presente legge, ivi compresi quelli finalizzati alla concessione dei contributi di cui all'articolo 5, è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con propria deliberazione, previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti.".

Articolo 9

(Modificazione alla legge regionale 14 marzo 2007, n. 3)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 14 marzo 2007, n. 3 (Misure alternative al ticket sanitario istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007)), è sostituito dal seguente:

"2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale individua, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, ulteriori misure volte a contrastare e disincentivare comportamenti non corretti da parte degli utenti, con particolare riferimento ai casi di mancato ritiro degli accertamenti effettuati e di mancata presentazione, senza preavviso, alle prestazioni prenotate.".

Articolo 10

(Modificazione alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33 (Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari e modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008)), è sostituito dal seguente:

"2. La Regione sostiene, inoltre, le attività di rilevanza sociale ed educativa, analoghe a quelle di cui al comma 1, svolte da enti senza scopo di lucro in ambito giovanile e adolescenziale. All'individuazione di tali enti si provvede sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, tenendo conto del radicamento degli stessi nella realtà valdostana, della loro struttura, della loro presenza operativa e capacità organizzativa.".

Articolo 11

(Modificazione alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2007/2009). Modificazioni di leggi regionali), è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale, avvalendosi anche delle procedure previste dall'articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione), individua ulteriori disposizioni finalizzate al contenimento della spesa di personale e può stabilire, previa illustrazione alle commissioni consiliari competenti, eccezioni ai limiti di cui al comma 1 per professionalità di tipo sanitario di difficile reperibilità sul mercato e di forte impatto sull'appropriatezza dei livelli di assistenza da garantire all'utenza.".

Articolo 12

(Modificazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27 (Interventi della Regione autonoma Valle d'Aosta a sostegno della previdenza complementare ed integrativa e di iniziative di natura assistenziale), è sostituito dal seguente:

"2. I rapporti tra la Regione e la Società sono regolati da appositi disciplinari, approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente.".

Articolo 13

(Modificazione alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 15)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2004, n. 15 (Istituzione di un contrassegno di qualità per il settore agroalimentare ed enogastronomico valdostano denominato Saveurs du Val d'Aoste), è sostituito dal seguente:

"2. La deliberazione della Giunta regionale che definisce i requisiti di cui al comma 1, lettera a), è adottata previa illustrazione alla Commissione consiliare competente.".

Articolo 14

(Modificazione alla legge regionale 5 febbraio 2004, n. 1)

1. L'articolo 4 della legge regionale 5 febbraio 2004, n. 1 (Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e di definizione degli illeciti edilizi nel territorio della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

(Rinvio)

1. La Giunta regionale definisce con apposita deliberazione, previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti, le modalità di applicazione dell'articolo 3.".

Articolo 15

(Modificazione alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è sostituito dal seguente:

"1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo ai procedimenti di cui alla presente legge, compresa l'individuazione della documentazione di spesa e di quella da allegare alle domande, è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con apposita deliberazione, previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti.".

Articolo 16

(Modificazione alla legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36)

1. Il comma 2 dell'articolo 26ter della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 (Norme disciplinanti la rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Abrogazione della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41), è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e l'ammontare delle spese ammissibili e approva i bandi per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.".

Articolo 17

(Modificazione alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27)

1. Il comma 1 dell'articolo 39bis della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, le procedure per la scelta del contraente con cui stipulare le convenzioni di cui all'articolo 39. La Giunta regionale provvede, altresì, ad individuare i criteri di valutazione dell'offerta con relativa ponderazione, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.".

Articolo 18

(Modificazione alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 21)

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 21 (Servizio di trasporto pubblico della telecabina Champoluc-Crest e modificazione alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 5 (Gestione della telecabina Aosta-Pila)), è sostituito dal seguente: "Al fine di sostenere la funzione di TPL, la Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, definisce con il concessionario della linea un contratto di servizio nel quale sono stabiliti:".

Articolo 19

(Modificazione alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:

"1. L'indicatore di reddito è desunto dalla dichiarazione sostitutiva unica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), riportante i redditi relativi all'anno precedente la data di presentazione della domanda. I limiti dell'ISE, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge, sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti.".

Articolo 20

(Modificazione alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 5)

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 5 (Gestione della telecabina Aosta-Pila), è sostituito dal seguente: "Al fine di sostenere la funzione di trasporto pubblico locale, la Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, stipula con la società di cui all'articolo 1 un contratto di servizio nel quale sono definiti:".

Articolo 21

(Modificazione alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale individua con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, eventuali altre associazioni di categoria da ammettere ai benefici previsti dalla presente legge.".

Articolo 22

(Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84)

1. Il comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), è sostituito dal seguente:

"8. Le condizioni, i criteri, le modalità e ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione.".

Articolo 23

(Modificazioni alla legge regionale 17 giugno 1992, n. 28)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 17 giugno 1992, n. 28 (Istituzione del Sistema bibliotecario regionale e nuove norme in materia di biblioteche regionali, comunali o di interesse locale. Abrogazione di leggi regionali), è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di una migliore e più capillare organizzazione, la Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, suddivide l'intero territorio regionale in sottosistemi bibliotecari comprensoriali, ad esclusione del comune di Aosta che costituisce uno specifico sottosistema bibliotecario urbano. Ogni sottosistema assicura il servizio di lettura, di documentazione e di informazione nel suo ambito territoriale. A tal fine può utilizzare anche un servizio di bibliobus.".

2. Il comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 28/1992 è sostituito dal seguente:

"2. Entro il 31 gennaio, la Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, approva il piano annuale e determina gli importi dei fondi per le iniziative previste dall'articolo 19, nonché dei contributi di cui all'articolo 21 che si prevede di erogare nel corso dell'anno.".

Articolo 24

(Modificazione alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 15)

1. Il comma 2 dell'articolo 6bis della legge regionale 7 aprile 1992, n. 15 (Iniziative per lo sviluppo del servizio ferroviario e dell'intermodalità e per la riqualificazione della linea ferroviaria Aosta - Pré-St.-Didier), è sostituito dal seguente:

"2. Il concorso nelle spese di cui al comma 1 non può eccedere il 30 per cento della spesa effettivamente sostenuta ed è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente.".

Articolo 25

(Modificazione alla legge regionale 5 settembre 1991, n. 44)

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali), è sostituito dal seguente:

"3. Gli schemi di convenzione sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 5, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente".

Articolo 26

(Modificazioni alla legge regionale 27 marzo 1991, n. 11)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 1991, n. 11 (Interventi finanziari per incentivare le Amministrazioni pubbliche a dotarsi di automezzi non inquinanti), è sostituita dalla seguente:

"a) a stipulare convenzioni con case produttrici di autoveicoli elettrici o alimentati a metano e loro concessionarie, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente;".

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 11/1991 è sostituito dal seguente:

"2. Le sperimentazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), sono approvate dalla Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente.".

Articolo 27

(Modificazioni alla legge regionale 7 maggio 1990, n. 28)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1990, n. 28 (Censimento e catalogazione dei beni culturali sul territorio regionale), è sostituito dal seguente:

"2. Le operazioni previste nel piano, approvato dalla Giunta regionale previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti, sono curate dalla struttura regionale competente in materia di catalogazione dei beni culturali, la quale indirizza e controlla la metodologia delle operazioni di rilevamento ed assicura la compatibilità dei dati assunti con le disposizioni dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione del Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di consentire lo scambio di informazioni.".

2. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 28/1990 è sostituito dal seguente:

"1. Le operazioni di censimento e catalogo possono anche essere affidate a singoli professionisti o società qualificate nel settore, mediante convenzione con gli stessi, approvata dalla Giunta regionale previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti.".

Articolo 28

(Modificazione alla legge regionale 30 luglio 1986, n. 36)

1. Il comma terzo dell'articolo 1 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 36 (Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone), è sostituito dal seguente:

"Il suo funzionamento è disciplinato con apposito statuto da approvare con decreto del Presidente della Regione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente.".

Article 29

(Modification de la loi régionale n° 17 du 22 avril 1985)

1. Le septième alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 17 du 22 avril 1985 portant règlement de police pour la circulation des véhicules à moteur sur le territoire de la Région, est remplacé comme suit:

"7. Le Gouvernement régional peut créer des zones bien délimitées pour la pratique des activités motorisées, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière d'agriculture et après présentation de l'initiative à la commission du Conseil compétente.".

Articolo 30

(Modificazione alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33)

1. Il comma 2 dell'articolo 7bis della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), è sostituito dal seguente:

"2. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 12, la violazione di una delle disposizioni di cui al comma 1 e degli obblighi convenzionalmente assunti comporta, in capo ai proprietari e al soggetto gestore solidalmente tra loro, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 1.250.000. La Giunta regionale determina con apposita deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, i criteri ed i parametri necessari per l'applicazione della sanzione anche in considerazione della differenza di valore tra l'unità di residenza temporanea e l'unità adibita a villaggio albergo o a residenza turistico-alberghiera.".

Articolo 31

(Modificazione alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54)

1. Il comma terzo dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54 (Interventi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps), è sostituito dal seguente:

"La Giunta regionale, accertata la rispondenza dell'iniziativa per la quale è richiesto il contributo, provvede entro il 31 maggio di ciascun anno, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, alla ripartizione e liquidazione dei contributi agli enti richiedenti sino alla concorrenza massima dell'80 per cento della somma ritenuta ammissibile.".

Articolo 32

(Modificazione al regolamento regionale 26 maggio 2009, n. 2)

1. Il comma 3 dell'articolo 8 del regolamento regionale 26 maggio 2009, n. 2 (Nuove disposizioni per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione dei regolamenti regionali 27 maggio 2002, n. 1, 17 agosto 2004, n. 1, e 18 gennaio 2007, n. 1), è sostituito dal seguente:

"3. I limiti di reddito di cui al presente articolo possono essere modificati, in caso di necessità, dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti.".

Presidente - La proposta di legge ha avuto il parere favorevole all'unanimità della I Commissione.

La parola al relatore, Consigliere Zucchi.

Zucchi (PdL) - Grazie Presidente. La proposta di legge che mi appresto ad illustrarvi è il risultato del lavoro svolto dalla I Commissione su incarico della Commissione per il Regolamento, che, nella riunione del 25 gennaio, ha demandato alla commissione il compito di procedere alla ricognizione della normativa regionale che prevede i pareri delle commissioni consiliari in sede consultiva, vale a dire i pareri su atti di competenza della Giunta.

La commissione doveva valutare se mantenerli, oppure trasformarli in un'illustrazione alle commissioni preventiva all'adozione dell'atto. In questa seconda ipotesi la I Commissione aveva l'incarico di predisporre un'apposita proposta di legge da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale, cosa che è in discussione e in votazione oggi.

Dando per scontato che questa è una relazione che dà più il senso di quelli che sono stati i lavori che si sono svolti in commissione in diverse sedute e dando per letta la relazione tecnica, allegata alla proposta di legge, vorrei darvi brevemente conto dei lavori che hanno portato la commissione ad elaborare il testo del provvedimento in questione, che ha ricevuto il consenso unanime di tutti i commissari. È necessario premettere che la normativa regionale che prescrive la consultazione delle commissioni utilizza varie formule: "sentita la commissione consiliare competente" o "previo parere della commissione consiliare competente" e, per una prassi ormai consolidatasi nel tempo, le commissioni hanno proceduto in modo differente nei casi in cui le leggi regionali richiedevano il loro "previo parere", rispetto a quelli in cui si prevedeva che fossero "sentite": solo nel primo caso, infatti, si procedeva all'espressione di un parere - non formalizzato però in un atto formale -, mentre nel secondo caso le commissioni si limitavano ad una semplice presa d'atto. Ciò sul presupposto che la locuzione "sentita la Commissione" avesse un valore meramente informativo nei confronti delle stesse.

Alla luce del significato attribuito dalla prassi alla suddetta locuzione, le forze di maggioranza ad inizio lavori avevano avanzato la proposta di sostituirla, in tutti gli atti normativi in cui questa locuzione compare, con una formula che sottolinei più chiaramente il carattere esclusivamente informativo-illustrativo del passaggio in commissione e di conservare la dizione "previo parere" laddove già prevista. Le forze di minoranza invece hanno sostenuto la necessità di mantenere il parere per quelle disposizioni che, sebbene contengano l'espressione "sentita la commissione", stabiliscono criteri attributivi di sussidi e contributi o hanno una certa rilevanza politica. Questo è stato il frutto quindi di un lavoro che si è svolto in diverse riunioni e devo registrare con grande piacere che c'è stata una grande collaborazione fra tutte le forze politiche presenti, che hanno sortito tale testo, che è stato il frutto di un lavoro congiunto. La maggioranza, vista la suddetta controproposta, ha avanzato un'ulteriore proposta in base alla quale la commissione dovrebbe esprimere un parere solo sulle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono il coinvolgimento del Consiglio permanente degli enti locali. Per quelle rimanenti, invece, il coinvolgimento della commissione nell'iter di competenza della Giunta regionale dovrebbe essere a livello di informativa.

La I Commissione è riuscita, infine, a trovare una sintesi stabilendo che siano sottoposte a parere tutte quelle disposizioni che prevedono il coinvolgimento del Consiglio permanente degli enti locali e quelle che, analizzate nello specifico, rivestono per le forze di minoranza una particolare importanza di natura politica, per cui è necessario richiedere il pronunciamento formale delle commissioni. Qui mi sento di dire che comunque questi principi sia della maggioranza che della minoranza all'atto dei lavori sono stati stabiliti di comune accordo e sono stati condivisi in modo convinto.

Gli uffici hanno poi provveduto ad effettuare le verifiche del caso su alcune disposizioni per le quali erano emersi dubbi circa la loro attuale vigenza.

Giunta alla definizione puntuale delle norme che risultano ancora attuali e applicabili, la I Commissione ha, infine, approvato all'unanimità l'elenco delle disposizioni normative da modificare e ha incaricato gli uffici di predisporre la presente proposta di legge, che si compone di 32 articoli che individuano le disposizioni normative al cui interno sono state apportate le opportune modifiche testuali per sostituire la locuzione "sentita la commissione".

In conclusione vorrei ringraziare tutti i commissari che hanno lavorato in un modo fattivo su questo dossier, ci tengo a ringraziarli uno per uno, come intendo ringraziare di cuore il lavoro compiuto dai tecnici, dalla dott.ssa Perrin, dalla dott.ssa Sonia Greco e da Giuseppe Pollano, che hanno contribuito in un modo attento, professionale, capace alla sintesi di quanto è emerso nel corso dei lavori di questa commissione, che ha portato oggi in aula una proposta di legge che, come in commissione, mi auguro l'aula licenzi all'unanimità.

Presidente - La discussione generale è aperta.

La parola al Consigliere Bertin.

Bertin (ALPE) - Grazie Presidente. Intervengo solo per confermare il voto positivo ai lavori svolti in commissione, che hanno visto un accordo di tutte le forze politiche, un accordo che garantisce un ruolo al Consiglio e alle commissioni, e che, da un certo punto di vista, razionalizza il lavoro delle commissioni. Si tratta pertanto di un lavoro utile, che non può che avere il nostro voto favorevole. Grazie.

Presidente - Ci sono altri interventi? Dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo in votazione l'articolo 1 della proposta di legge:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Articolo 2: stesso risultato. Articolo 3: stesso risultato. Articolo 4: stesso risultato. Articolo 5: stesso risultato. Articolo 6: stesso risultato. Articolo 7: stesso risultato. Articolo 8: stesso risultato. Articolo 9: stesso risultato. Articolo 10: stesso risultato. Articolo 11: stesso risultato. Articolo 12: stesso risultato. Articolo 13: stesso risultato. Articolo 14: stesso risultato. Articolo 15: stesso risultato. Articolo 16: stesso risultato. Articolo 17: stesso risultato. Articolo 18: stesso risultato. Articolo 19: stesso risultato. Articolo 20: stesso risultato. Articolo 21: stesso risultato. Articolo 22: stesso risultato. Articolo 23: stesso risultato. Articolo 24: stesso risultato. Articolo 25: stesso risultato. Articolo 26: stesso risultato. Articolo 27: stesso risultato. Articolo 28: stesso risultato. Articolo 29: stesso risultato. Articolo 30: stesso risultato. Articolo 31: stesso risultato. Articolo 32: stesso risultato.

Pongo in votazione la proposta di legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Con questa votazione dichiaro conclusi per questa mattinata i lavori dell'odierna adunanza consiliare; i lavori riprenderanno alle ore 15,30 con la discussione degli altri punti all'ordine del giorno.

La seduta è tolta.

---

La seduta termina alle ore 12,55.