Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 1767 du 20 avril 2011 - Resoconto

OGGETTO N. 1767/XIII - Disegno di legge: "Nuove disposizioni in materia di elettrodotti. Abrogazione della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 32".

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in conformità alla pianificazione territoriale ed urbanistica e nell'ambito delle competenze regionali, disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee elettriche, sottostazioni e cabine di trasformazione per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, di seguito denominate elettrodotti, ed in particolare delle funzioni concernenti l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione nominale non superiore a 150 kV non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, in armonia con i principi di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti).

2. La presente legge è finalizzata a garantire:

a) la tutela sanitaria della popolazione, la prevenzione e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico generato da elettrodotti;

b) l'ordinato sviluppo, la compatibilità paesaggistica e la corretta localizzazione degli elettrodotti, in conformità alla pianificazione territoriale ed urbanistica;

c) la tutela dell'ambiente e del paesaggio, anche mediante l'individuazione di strumenti ed azioni per il perseguimento di obiettivi di qualità, in conformità alla normativa statale vigente in materia;

d) la puntuale disponibilità di energia elettrica nella crescente qualità e quantità richiesta, allo scopo di migliorare il benessere e la qualità della vita dei cittadini;

e) i principi di economicità, di efficacia, di efficienza e di semplificazione dell'azione amministrativa;

f) la tempestiva e completa informazione ai cittadini.

Articolo 2

(Competenze)

1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, fatte salve le competenze attribuite alle Autorità indipendenti e allo Stato e nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, nonché dei criteri e delle modalità da quest'ultimo fissati:

a) autorizza i tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, prevedendo e segnalando le fasce di rispetto secondo i parametri fissati dalla normativa statale vigente;

b) provvede alla concertazione e alla consultazione con il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale per la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), della l. 36/2001, anche mediante la stipulazione di protocolli ed accordi di programma;

c) verifica il rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa statale vigente, avvalendosi, per gli aspetti tecnici, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);

d) esprime parere, nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica, sui programmi di sviluppo e sugli aggiornamenti annuali della rete elettrica di trasmissione nazionale;

e) promuove e valorizza le iniziative di salvaguardia ambientale di cui all'articolo 3.

2. I comuni, singolarmente o in forma associata attraverso le Comunità montane, nell'esercizio delle loro competenze e nel rispetto della pianificazione territoriale e urbanistica, perseguono gli obiettivi di qualità, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti.

3. L'ARPA effettua il monitoraggio dell'esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti.

Articolo 3

(Valorizzazione e salvaguardia ambientale)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, promuove, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti, mediante accordi di programma ovvero mediante la stipulazione di convenzioni con i gestori o altri soggetti interessati:

a) l'ottimizzazione paesaggistica e ambientale dei progetti per la realizzazione ed il rifacimento degli elettrodotti;

b) la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie che consentono di minimizzare le emissioni generate dagli elettrodotti;

c) la realizzazione di campagne e di sistemi di monitoraggio continuo delle sorgenti elettriche ed elettromagnetiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), la struttura regionale competente in materia di elettrodotti, di seguito denominata struttura competente, valuta l'ottimizzazione dei progetti per la realizzazione ed il rifacimento degli elettrodotti rispetto ai seguenti obiettivi:

a) il coordinamento e la compatibilità delle scelte progettuali relative alle opere autorizzate ai sensi della presente legge sia con le destinazioni urbanistiche in vigore sia con il complessivo assetto derivante dagli atti di pianificazione territoriale, ambientale e paesaggistica;

b) la mitigazione dell'impatto visivo e degli elementi di contrasto degli elettrodotti progettati e dei rispettivi tracciati, in rapporto ai valori e alle funzioni proprie del contesto interessato;

c) la scelta di tecnologie atte a ridurre l'impatto rispetto alle riconosciute esigenze di salvaguardia e valorizzazione ambientale.

3. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), la valutazione dell'ottimizzazione rispetto agli obiettivi di cui al comma 2 è effettuata nell'ambito dell'istruttoria relativa alla valutazione di impatto ambientale.

Articolo 4

(Programmi di sviluppo e piani di riqualificazione ambientale)

1. Il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale presenta annualmente alla Regione il programma di sviluppo della rete, corredato di un'analisi di compatibilità ambientale, ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), provvedendo, inoltre, a mettere a disposizione i relativi aggiornamenti annuali, ivi compresi quelli determinati da provvedimenti normativi, di sicurezza e di tutela ambientale e sanitaria.

2. Il parere è espresso dal Presidente della Regione, sentiti gli assessori regionali competenti.

3. La Regione, nell'ambito di quanto previsto dai capi III e IV della legge regionale 5 febbraio 2004, n. 1 (Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e di definizione degli illeciti edilizi nel territorio della Valle d'Aosta), e con le modalità ivi stabilite, predispone piani per la riqualificazione ambientale di aree interessate dall'attraversamento di elettrodotti che prevedano l'interramento dei cavi o di porzioni di essi o la loro dislocazione.

CAPO II

TITOLI ABILITATIVI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI ELETTRODOTTI

Articolo 5

(Autorizzazione e segnalazione di inizio lavori)

1. Sono soggetti ad autorizzazione la costruzione e l'esercizio di elettrodotti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di tensione nominale di esercizio non superiore a 150 kV, la realizzazione di opere accessorie, nonché le variazioni delle caratteristiche elettriche o del tracciato di elettrodotti esistenti, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa statale vigente, in assenza di opposizioni da parte dei privati interessati, sono soggetti alla sola segnalazione di inizio lavori:

a) la costruzione e l'esercizio delle linee e degli impianti elettrici con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, la cui lunghezza non sia superiore a 2.000 metri, che si derivino da altri già autorizzati;

b) la costruzione e l'esercizio delle linee e degli impianti elettrici in cavo sotterraneo con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, di qualunque lunghezza, da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati, previa acquisizione del consenso dei proprietari;

c) le opere accessorie e l'allestimento elettrico di cabine con opere edilizie esistenti o già autorizzate;

d) le varianti e gli spostamenti, di sviluppo complessivo non superiore a 2.000 metri, di elettrodotti esistenti di tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V;

e) i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, anche con varianti di tracciato che non comportino, rispetto all'asse del tracciato originario, scostamenti superiori a 40 metri.

3. La segnalazione di inizio lavori, sottoscritta dal legale rappresentante dell'esercente, deve essere presentata alla struttura competente e al Comune territorialmente interessato, corredata di una relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche dell'impianto, di una corografia con l'indicazione delle opere da realizzare e di una dichiarazione dell'esercente attestante l'acquisizione dei provvedimenti autorizzativi e degli assensi comunque denominati delle amministrazioni interessate e la conformità delle opere a quanto prescritto dalla normativa tecnica vigente.

4. Dalla data di presentazione della segnalazione di inizio lavori il richiedente può procedere alla realizzazione dell'opera. La struttura competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai commi 2 e 3, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dalla struttura competente, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

5. Il richiedente deve comunicare alla struttura competente la data di ultimazione dei lavori corredata della dichiarazione di regolare entrata in esercizio dell'impianto.

6. Acquisiti i provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari, è consentito all'esercente di costruire ed esercire impianti elettrici con tensione nominale fino a 1.000 V che si diramano da un impianto preesistente. Le opere strutturali, ovvero la posa dei sostegni e dei cavidotti sulle pubbliche strade, sono soggette a segnalazione di inizio lavori presentata al Comune territorialmente interessato e corredata della documentazione di cui al comma 3. Dalla data di presentazione della segnalazione, il richiedente può procedere alla realizzazione dell'opera. Qualora le opere implichino procedure espropriative o imposizioni di servitù, le stesse sono soggette all'autorizzazione di cui al comma 1. Gli impianti con tensione nominale fino a 1.000 V compresi nell'autorizzazione di cui al comma 1 non necessitano di segnalazione di inizio lavori.

7. Non sono soggetti ad autorizzazione né a segnalazione di inizio lavori gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, ivi compresa la sostituzione di parte dei componenti e sostegni degli stessi anche in ragione all'evoluzione tecnologica.

Articolo 6

(Istanza di autorizzazione e avvio dell'istruttoria)

1. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, gli interessati presentano alla struttura competente apposita istanza, corredata di una corografia su scala non inferiore a 1:25.000 e di una relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche degli impianti.

2. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, la struttura competente verifica la completezza della documentazione e richiede eventuali integrazioni, indicando il termine entro cui presentarle. Decorso il termine stabilito senza che siano state presentate integrazioni, l'istanza è dichiarata non procedibile.

3. L'istanza e la relativa documentazione restano depositate, durante l'istruttoria, presso la struttura competente a disposizione del pubblico, delle strutture regionali e degli altri enti interessati.

4. Il richiedente, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede, a proprie spese, a trasmettere copia dell'istanza al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 111, comma secondo, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).

5. La struttura competente, ove non vi abbia provveduto il richiedente, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede a:

a) pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione l'avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione con l'indicazione del termine di trenta giorni per la presentazione di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse e delle modalità di presentazione delle stesse alla struttura competente;

b) comunicare ai comuni territorialmente interessati l'avvenuta presentazione dell'istanza, trasmettendo copia della documentazione allegata alla stessa;

c) trasmettere copia dell'istanza alle strutture regionali e agli altri enti invitati alla conferenza di servizi di cui all'articolo 9.

6. Ove ritenuto necessario, la struttura competente può effettuare sopralluoghi nelle aree interessate dall'opera; al sopralluogo possono partecipare il richiedente, nonché altri enti o strutture regionali interessati, allo scopo preventivamente informati.

7. I comuni territorialmente interessati provvedono a:

a) dare notizia del deposito dell'istanza, mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, per consentire la presentazione di osservazioni alla struttura competente da parte di chiunque vi abbia interesse;

b) trasmettere copia del referto della pubblicazione di cui alla lettera a) alla struttura competente;

c) predisporre idonea documentazione attestante la conformità urbanistica, lo stato dei luoghi, le interferenze e l'indicazione delle richieste di costruzione in atto relative al proprio territorio da fornire, entro trenta giorni, alla struttura competente nell'ambito del procedimento per il rilascio del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 1.

Articolo 7

(Istruttoria)

1. La struttura competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 6, comma 1, anche su richiesta del richiedente, può convocare una riunione valutativa preliminare con le strutture regionali, gli enti e i soggetti interessati alla realizzazione dell'opera, al fine di pervenire ad una prima valutazione sulla fattibilità dell'opera stessa.

2. Entro dieci giorni dalla riunione di cui al comma 1, la struttura competente comunica al richiedente le determinazioni assunte in esito della riunione, le quali possono anche consistere nella richiesta motivata di apportare modificazioni al progetto presentato o di integrare la documentazione tecnica presentata.

3. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, è sospeso nei casi in cui si renda necessaria l'attivazione di una procedura di deroga in relazione alla presenza degli ambiti inedificabili di cui al titolo V della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), ovvero qualora il richiedente ne faccia motivata richiesta.

Articolo 8

(Valutazione di impatto ambientale)

1. Nel caso in cui l'istanza di cui all'articolo 6, comma 1, abbia ad oggetto elettrodotti soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della l.r. 12/2009, si applica la procedura istruttoria ivi prevista.

2. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, è sospeso sino all'adozione, da parte della Giunta regionale, della deliberazione di cui all'articolo 23 della l.r. 12/2009.

Articolo 9

(Conferenza di servizi)

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuto deposito dell'istanza di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), la struttura competente indice una conferenza di servizi ai sensi del capo VI della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al fine di acquisire i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati da parte delle strutture e degli enti pubblici competenti, nonché delle autorità interessate ai sensi dell'articolo 120 del r.d. 1775/1933.

Articolo 10

(Conclusione del procedimento)

1. Entro dieci giorni dalla conclusione favorevole dei lavori della conferenza di servizi di cui all'articolo 9, il dirigente della struttura competente autorizza, con proprio provvedimento da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, la costruzione e l'esercizio provvisorio dell'opera. Il provvedimento può dichiarare la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori e delle opere ed ogni altra condizione necessaria a giustificare l'occupazione di urgenza delle aree interessate dalla costruzione degli elettrodotti.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, parere o nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio degli elettrodotti e costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti.

3. Il titolare dell'autorizzazione deve:

a) adottare, sotto la propria responsabilità, tutte le misure tecniche e di sicurezza stabilite dalla normativa vigente per la costruzione, l'esercizio e la variazione dei tracciati degli elettrodotti;

b) trasmettere alla struttura competente le dichiarazioni di inizio e di fine dei lavori. I lavori devono iniziare entro due anni dalla data di comunicazione del provvedimento di autorizzazione e terminare entro cinque anni dalla medesima data;

c) provvedere all'accatastamento delle cabine e di eventuali altri manufatti edilizi;

d) trasmettere alla struttura competente, ai comuni territorialmente interessati e all'ARPA la dichiarazione di regolare entrata in esercizio degli elettrodotti oggetto di intervento e delle opere accessorie.

4. Eventuali varianti all'intervento e alle opere accessorie autorizzate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, che si rendano necessarie in corso d'opera, devono essere autorizzate con la medesima procedura prima della loro realizzazione. Le varianti all'intervento e alle opere accessorie oggetto di segnalazione di inizio lavori, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, possono essere realizzate in corso d'opera e segnalate alla struttura competente prima dell'autorizzazione all'esercizio definitivo di cui all'articolo 11, comma 8, ovvero contestualmente alla dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 7.

5. La realizzazione di linee ed impianti elettrici non è soggetta al rilascio di titoli abilitativi edilizi. La costruzione di opere edilizie adibite a cabine elettriche primarie e secondarie con strutture di fondazione è soggetta, rispettivamente, a concessione edilizia o a denuncia di inizio attività ai sensi della l.r. 11/1998. L'interessato può richiedere che i predetti interventi siano autorizzati con il provvedimento di cui al comma 1.

Articolo 11

(Collaudo)

1. Qualora il Ministero competente non presenti opposizione ai sensi del decreto interministeriale del 21 marzo 1988, n. 449 (Approvazione nelle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne), gli elettrodotti e le opere accessorie sono sottoposti a collaudo a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro l'anno successivo ai primi tre anni dall'entrata in esercizio dell'opera autorizzata.

2. In sede di collaudo, il collaudatore deve accertare:

a) l'avvenuta ultimazione dei lavori;

b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;

c) la conformità delle opere al progetto e alle eventuali varianti e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;

d) il rispetto dei valori limite previsti dalle disposizioni vigenti per i livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici della popolazione residente;

e) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa.

3. Qualora i materiali e le strutture degli elettrodotti e delle relative opere siano conformi ai modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudo di tipo, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 449/1988, gli accertamenti di cui al comma 2, lettera b), sono ad ogni effetto sostituiti da un attestato del titolare dell'autorizzazione che confermi tali circostanze.

4. Il collaudatore è nominato dalla struttura competente e deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione di linee ed impianti elettrici, non collegati professionalmente, né economicamente in modo diretto o indiretto al titolare dell'autorizzazione relativamente all'opera da collaudare.

5. Le operazioni di collaudo sono riportate su apposito verbale, redatto dal professionista incaricato, in due originali, da inviare rispettivamente alla struttura competente e al titolare dell'autorizzazione.

6. Il verbale di collaudo si intende tacitamente approvato qualora, entro trenta giorni dal suo ricevimento, la struttura competente all'autorizzazione non sollevi alcun rilievo.

7. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 2, il collaudo può essere sostituito, ad ogni effetto di legge, da una dichiarazione dell'esercente attestante l'esatto adempimento di quanto previsto dal comma 2, nonché la conformità dell'opera alla normativa tecnica vigente.

8. In caso di esito favorevole del collaudo, il dirigente della struttura competente autorizza, con proprio provvedimento, l'esercizio definitivo della linea.

9. Qualora il collaudo abbia dato esito negativo, il collaudatore invia una motivata relazione al titolare dell'autorizzazione e alla struttura competente, la quale provvede a determinare, sentito il titolare, gli interventi necessari da effettuarsi entro un congruo termine.

10. Il titolare dell'autorizzazione provvede, a proprie spese, all'esecuzione delle modifiche disposte, a conclusione delle quali richiede un nuovo collaudo diretto a verificare l'ottemperanza a quanto stabilito nella relazione di cui al comma 9. L'esito del collaudo è certificato ai sensi del comma 5.

11. La mancata o inadeguata esecuzione delle modifiche disposte nel termine assegnato, accertata ai sensi del comma 9, comporta la revoca dell'autorizzazione. Il provvedimento di revoca è adottato dalla struttura competente e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Con il provvedimento di revoca è assegnato un congruo termine per la demolizione o la rimozione dell'impianto già autorizzato, alla quale provvede, in caso di inerzia del soggetto obbligato, ed a spese di quest'ultimo, la struttura competente.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 12

(Pubblica utilità, urgenza e indifferibilità)

1. Per i lavori e le opere relativi alla costruzione di elettrodotti è dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità qualora alla loro realizzazione provvedano i titolari di concessione statale e negli altri casi previsti dalla legge. In ogni altro caso, su istanza del richiedente e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, con il provvedimento di autorizzazione possono essere dichiarate la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori e delle opere e la sussistenza di ogni altra condizione necessaria a giustificare l'occupazione di urgenza delle aree interessate dalla costruzione degli elettrodotti. Il provvedimento di autorizzazione dell'opera indica i termini entro i quali devono avere inizio e fine le espropriazioni e i lavori.

Articolo 13

(Somma urgenza)

1. Le disposizioni di cui al capo II non si applicano nel caso in cui i lavori e le opere relativi ad elettrodotti siano determinati da:

a) guasti, anomalie e danni anche provocati da terzi;

b) situazioni di pericolo per persone, animali o cose;

c) situazioni in cui è prioritariamente necessario garantire la continuità nell'erogazione dell'energia;

d) eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

e) installazioni qualificate dalla Regione o dai comuni come connesse ad eventi di pubblico interesse;

f) ulteriori ragioni di urgenza individuate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. Terminata l'urgenza, i lavori e le opere di cui al comma 1 devono essere autorizzati con le modalità di cui al capo II.

Articolo 14

(Domanda in sanatoria)

1. I titolari di elettrodotti costruiti in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, possono richiedere l'autorizzazione in sanatoria, presentando apposita istanza alla struttura competente con le modalità di cui all'articolo 6.

2. I titolari di elettrodotti costruiti in assenza della segnalazione di cui all'articolo 5, comma 2, possono presentare la predetta segnalazione, in sanatoria, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 3.

3. In seguito alle procedure di cui agli articoli 220, 221, 222, 223 e 224 del r.d. 1775/1933 e fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 20, alle istanze e alle segnalazioni in sanatoria si applicano le disposizioni di cui al capo II, ad esclusione dell'articolo 7.

Articolo 15

(Spostamenti per ragioni di pubblico interesse)

1. Il dirigente della struttura competente, anche su richiesta dei comuni territorialmente interessati, può ordinare, con proprio provvedimento, lo spostamento, anche parziale, o la modifica dei tracciati di elettrodotti per ragioni di pubblico interesse.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 autorizza lo spostamento o la modifica imposti ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori e delle opere necessari allo scopo. Nel provvedimento è inoltre indicato l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere alla società o impresa titolare dell'elettrodotto.

Articolo 16

(Piani di risanamento)

1. Ai sensi dell'articolo 9 della l. 36/2001, i gestori degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV presentano alla struttura competente una proposta di piano di risanamento.

2. Le proposte di piano di risanamento di cui al comma 1 sono approvate dal dirigente della struttura competente, sentiti i comuni interessati ed acquisito il parere tecnico dell'ARPA. Il provvedimento di approvazione può indicare le modifiche, le integrazioni e le prescrizioni eventualmente necessarie, i cui oneri realizzativi sono posti a carico dei proprietari degli elettrodotti.

3. In caso di inerzia o inadempienza da parte dei gestori, i piani di risanamento degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV sono adottati dalla Regione, con deliberazione della Giunta regionale, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA sulla base di un programma di priorità degli interventi da effettuare.

4. Il mancato risanamento, in ottemperanza alle prescrizioni del piano, degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, dovuto all'inerzia o all'inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano la disponibilità, comporta la disattivazione dei suddetti impianti, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità. La disattivazione è disposta con decreto del Presidente della Regione, per un periodo non superiore a sei mesi, su segnalazione dell'ARPA.

Articolo 17

(Elettrificazione prevista dal piano di sviluppo rurale)

1. Per la realizzazione di elettrodotti previsti dai piani di sviluppo rurale e richiesti da pubbliche amministrazioni, le società o le imprese distributrici di energia elettrica sono esentate dal pagamento di qualsiasi canone o corrispettivo per l'utilizzo dei beni del demanio e del patrimonio della Regione e dei comuni.

2. L'esenzione di cui al comma 1 non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni cagionati durante la costruzione dell'elettrodotto, anche per effetto delle necessarie occupazioni temporanee.

Articolo 18

(Censimento e catasto degli elettrodotti)

1. I gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica forniscono alla struttura competente la mappa completa delle proprie reti di distribuzione al fine dell'implementazione del catasto istituito ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 32 (Disposizioni in materia di elettrodotti).

2. La Regione può stipulare apposite convenzioni con i gestori delle reti al fine di disciplinare il trattamento, la divulgazione e la diffusione delle informazioni di cui al comma 1.

CAPO IV

VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 19

(Vigilanza)

1. Fatte salve le attribuzioni riconosciute dallo Stato agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, alla struttura competente, ai comuni e al Corpo forestale della Valle d'Aosta spettano la vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.

Articolo 20

(Sanzioni)

1. L'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, senza il prescritto titolo abilitativo di cui all'articolo 5, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico del proprietario, da euro 50 a euro 500 per elettrodotti fino a 1.000 V, da euro 500 a euro 3.000 per elettrodotti da 1.000 V a 20.000 V, da euro 3.000 a euro 15.000 per elettrodotti da 20.000 V fino a 150.000 oltre l'eventuale disattivazione dell'impianto con le modalità previste dall'articolo 16, comma 4.

2. In caso di violazione delle disposizioni statali vigenti in materia di tutela dagli effetti dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si applica l'articolo 15 della l. 36/2001. All'irrogazione delle sanzioni provvede il dirigente della struttura competente, sulla base degli accertamenti tecnici effettuati dall'ARPA.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti effettuati dai soggetti preposti alla vigilanza ai sensi dell'articolo 19.

4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 21

(Rinvio)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, ogni altro adempimento o aspetto procedimentale relativo alla disciplina di cui alla presente legge, ivi compresa la documentazione da allegare alle segnalazioni e alle istanze autorizzative previste.

Articolo 22

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione degli articoli 3, 11, comma 11, 15 e 16 è determinato in euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2012.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2011/2013 nell'area omogenea 1.14.1 (Tutela ambiente e urbanistica).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'UPB 1.14.1.20 (Investimenti per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio).

4. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 20 sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 23

(Abrogazione)

1. La legge regionale 15 dicembre 2006, n. 32, è abrogata.

Articolo 24

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 11, comma 11, 15 e 16 entrano in vigore il 1° gennaio 2012.

Presidente - Il disegno di legge regionale ha avuto il parere favorevole a maggioranza, con un emendamento, della III Commissione, il parere favorevole a maggioranza della II Commissione e il parere favorevole del Consiglio permanente degli enti locali. Sono stati presentati 14 emendamenti dai gruppi ALPE e Partito Democratico.

La parola al relatore, Consigliere Bieler.

Bieler (UV) - La loi regionale n° 32 du 15 décembre 2006: "Dispositions en matière de lignes électriques", entrée en vigueur le 29 décembre 2006, réglemente l'exercice des fonctions administratives en matière de lignes électriques, sous-stations et cabines de transformation pour le transport, la transformation et la distribution d'énergie électrique, et les lignes électriques en général, et réglemente en particulier l'exercice des fonctions concernant l'autorisation de la construction et de la gestion de lignes électriques avec tension nominale non supérieure a 150 kilovolts, conformément avec les principes inhérents à la loi n° 36 du 22 février 2011 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), et dans le respect de ce qui a été établi par le décret du Président du Conseil des ministres du 8 juillet 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti).

La necessité pour la Région de se doter de sa propre législation en matière de lignes électriques se fondait principalement sur l'exigence de faire un peu d'ordre par rapport à un cadre normatif qui apparaissait, et c'est encore le cas aujourd'hui, pour le moins peu structuré.

La construction et la gestion de lignes électriques sont en effet réglementées par le décret royal n° 1775 du 11 décembre 1933 et par le règlement d'application s'y rapportant, approuvé par décret du Président de la République n° 1062 du 21 juin 1968. Sont successivement intervenues en la matière la loi de nationalisation de l'énergie électrique, les dispositions pour la privatisation, parmi lesquelles en particulier le décret-loi n° 333 du 11 juillet 1992, converti par modifications par la loi n° 359 du 8 août 1992, qui a disposé la privatisation de IRI, ENI, INA et ENEL.

Cependant, le décret d'application, qui sur la base des prévisions contenues dans cette loi aurait dû être adopté, afin de respecter aussi les principes généraux de la législation en vigueur en la matière, en premier lieu le décret royale n° 1755 de 1933, n'a jamais été promulgué. De la même manière, le règlement d'application prévu par la loi n° 36 du 22 février 2001 n'a pas été promulgué, qui devrait disposer la simplification et la réorganisation des dispositions en vigueur, avec une attention particulière à celles contenues dans le décret royal n° 1775 de 1933. Jusqu'à aujourd'hui, à côté du décret royal n° 1775 de 1933 et du décret du Président de la République n° 1062 de 1968, il existe de nombreuses autres dispositions concernant ce secteur, parmi lesquels le règlement approuvé par décret du Président du Conseil des ministres en date du 8 juillet 2003, lequel - en application de ce qui est établi par la loi n° 36 de 2001 précédemment citée - fixe les limites d'exposition, les valeurs d'attention et les objectifs de qualité pour la protection de la population des expositions aux champs électriques et magnétiques à la fréquence de réseau.

En considération de ce cadre normatif national, la loi régionale n° 32 de 2006 entendait donc dicter, dans le cadre des compétences revenant à la Région, une réglementation inhérente à l'exercice des fonctions administratives en matière de lignes électriques, pour la protection et sauvegarde de l'environnement, ainsi qu'établir quelques principes de simplification et de transparence de l'action administrative. La nécessité pour la Région de revoir la précédente législation en matière de lignes électriques vient de l'exigence d'adapter la norme régionale existante aux principes de simplification, bon déroulement et transparence des procédures administratives énoncés par la normative nationale et régionale en la matière. C'est dans ce sens, celui de la simplification, que sont ressortis quelques aspects dans l'application de la loi régionale en vigueur en matière de lignes électriques sur lesquels procéder à un assouplissement: temps de la procédure d'autorisation; identification d'une procédure simplifiée pour des interventions "mineures"; charges administratives et financières revenant au sujet demandant l'autorisation; essai des lignes électriques.

Le présent projet de loi se veut donc un instrument de simplification administrative prévoyant la réduction des délais pour la conclusion de la procédure, la présentation d'une instance simplifiée, l'identification, pour la réalisation d'interventions précises, d'une simple signalisation de début des travaux et la définition de la procédure d'essai, dans le respect des principes fondamentaux établis par le législateur national pour la protection et la sauvegarde de l'environnement. Merci.

Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale.

La parola al Consigliere Giuseppe Cerise.

Cerise G. (ALPE) - Intervengo brevemente per dire che condividiamo sostanzialmente le finalità di questa legge quando si parla di semplificazione, di tutela del territorio, di tutela della salute dei cittadini; per quanto ci riguarda, questo contesto sfonda una porta aperta. Bisogna poi far sì che quanto enunciato nella finalità trovi rispondenza concreta nell'articolato, è questa la ragione per cui assieme ai colleghi del PD abbiamo presentato degli emendamenti, che, a nostro avviso, vanno in questa direzione. Sono 14 emendamenti, ma una buona parte sono assimilabili e vertono sostanzialmente al rafforzamento dell'attenzione che si deve porre sulla tutela della salute, richiamando l'attenzione alle fasce di rispetto riguardo all'inquinamento elettromagnetico generato dagli elettrodotti. Gli emendamenti prendono spunto dalle osservazioni che erano state formulate in audizione in commissione da parte del Direttore dell'ARPA e sono osservazioni che abbiamo ritenuto pertinenti e degne di essere sottoposte all'attenzione di questa Assemblea. Un emendamento al quale attribuiamo un'importanza rilevante è quello relativo alla competenza comunale, che, secondo il disposto del disegno di legge in oggetto, si ridurrebbe alla partecipazione alla Conferenza dei servizi, in quanto l'articolo 10 prevede che a conclusione del procedimento il dirigente della struttura competente autorizzi l'opera e questo provvedimento sostituisce ogni altra autorizzazione di carattere urbanistico ed edilizio. Auspicheremmo un ruolo più marcato dei Comuni in questo contesto, evitando comunque di appesantire l'iter, perché è una legge che si pone un obiettivo di semplificazione e non saremo sicuramente noi a proporre degli emendamenti che possano andare ad appesantire quell'iter. Vi è poi l'emendamento relativo alle sanzioni previste qualora l'intervento venga realizzato in assenza del prescritto titolo abitativo; qui il problema è che riteniamo irrilevanti alcune di queste sanzioni, allora potrebbe indurre qualcuno a dire: "se poi si riduce per accelerare i tempi, io realizzo tutto e poi a sanatoria pagherò la sanzione e comunque ho risparmiato alcuni mesi di tempo per la realizzazione dell'opera". Entreremo poi più nei particolari nell'illustrazione dei singoli emendamenti, il nostro approccio a questo disegno di legge è comunque propositivo, in quanto gli emendamenti proposti non appesantirebbero assolutamente l'iter e non pregiudicherebbero la semplificazione, che è una delle finalità di questo provvedimento legislativo. Alla luce dell'approccio che ci sarà al riguardo dei nostri emendamenti, faremo le valutazioni conclusive.

Presidente - Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

La parola all'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena.

Zublena (UV) - Grazie Presidente. Ringrazio il Consigliere Bieler per la relazione, nella quale sono già stati evidenziati i punti salienti alla base della modifica della legge precedente e della proposta del nuovo testo. Voglio inoltre ringraziare la III Commissione per il lavoro fatto, che è stato, come sempre, piuttosto approfondito. Si tratta in questo caso di una legge molto tecnica e specialistica, che si riferisce anche a un contesto normativo abbastanza ampio riguardante molte discipline: si va dall'urbanistica all'aspetto paesaggistico, all'aspetto ambientale e sanitario; soprattutto l'ambito di tutela ambientale e sanitaria è soggetto ad evoluzioni molto frequenti e anche importanti. Tocchiamo qui anche il tema dell'energia; parlando di reti di trasporto e distribuzione di energia elettrica, non possiamo non prescindere anche dal tema così sentito della domanda di energia elettrica, che è sempre in continua crescita sia in termini quantitativi, ma anche di efficienza e di qualità. È un tema oggetto di attenzione e anche di impulso verso la promozione di utilizzo di fonti energetiche alternative, che chiaramente comportano ricadute sulla rete di trasporto e distribuzione presente sul territorio.

Proprio perché la legge è interdisciplinare, credo sia stato importante il lavoro svolto dall'architetto Rollandoz Stefania, dipendente dell'Assessorato, che ha coordinato il gruppo di lavoro che ha lavorato nel corso del 2010; esso ha visto la partecipazione di numerosi uffici dell'Amministrazione regionale, la Direzione ambiente, il Servizio VIA, la Sovrintendenza e naturalmente l'ARPA. Questo gruppo ha sentito e consultato i gestori, che sono i soggetti più direttamente coinvolti sulla tematica. Il lavoro è consistito per gli uffici anche nel trovare un punto di conciliazione fra diverse istanze che sono pervenute su questo tema. Come ricordato dal relatore, la proposta che oggi stiamo esaminando è proprio scaturita dall'esperienza maturata nei primi anni di applicazione della legge n. 32, in cui, trovandosi di fronte a casi concreti, a situazioni molto specifiche, sono emerse tutte quelle indicazioni e quegli elementi che sono alla base della strutturazione e della proposta di questa modifica della norma. Gli obiettivi in particolare che ci si è posti con questa modifica sono stati quelli di cercare di semplificare il più possibile procedure intrinsecamente complesse, perché si tratta di autorizzazioni di interventi che richiedono comunque l'acquisizione di numerosi pareri di diverse autorità. Questi pareri sono previsti a livello nazionale, quindi sono di fatto dei passaggi che restano obbligatori pur cercando forme di semplificazione. Abbiamo cercato in particolare di discriminare i piccoli interventi, ossia quegli interventi molto semplici come il collegamento ad un piccolo impianto magari di iniziativa personale, piuttosto che l'allacciamento ad una cabina, rispetto invece a quegli interventi molto più rilevanti, che hanno un impatto più importante sia da un punto di vista paesaggistico, ma soprattutto per la salute della persona. Abbiamo poi cercato di operare delle semplificazioni nel ridurre i tempi laddove possibile, ossia quelli a carico dell'Amministrazione regionale, con l'obiettivo di dare delle risposte più veloci alle istanze provenienti dai cittadini.

Con questi obiettivi abbiamo prodotto questa proposta, fermi restando però i principi fondamentali della legge: non saremmo qui a proporre una legge se non avessimo posto attenzione alla tutela sanitaria della popolazione rispetto all'esposizione ai campi elettromagnetici prodotti dagli elettrodotti, così come in generale attenzione a promuovere delle iniziative per ridurre l'inquinamento elettromagnetico, e per garantire una sempre maggiore compatibilità paesaggistica per quanto riguarda in particolare la localizzazione degli elettrodotti in coerenza con la pianificazione territoriale urbanistica. Analoga attenzione è stata posta anche per garantire che la popolazione sia adeguatamente informata. Questo quindi è lo spirito della legge e, per quanto riguarda gli annunciati emendamenti, andrò a commentare ogni singolo emendamento che avete presentato.

Presidente - Procediamo ora all'analisi dell'articolato. All'articolo 1 c'è l'emendamento n. 1 presentato dai gruppi ALPE e Partito Democratico.

La parola al Consigliere Giuseppe Cerise.

Cerise G. (ALPE) - Come dicevo prima, questo primo emendamento che era stato così...non un emendamento, era una sottolineatura che aveva fatto il Direttore dell'ARPA..."al comma 1 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dal decreto 29 maggio 2008 del Direttore generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti)".

Presidente - La parola all'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena.

Zublena (UV) - Grazie Presidente. In relazione a questo emendamento, sicuramente il decreto citato dal Direttore generale di ARPA è uno dei riferimenti normativi da considerare. Consultandomi anche con gli uffici, appare poco opportuno fare dei richiami puntuali ad ulteriori disposizioni vigenti e soprattutto ad un particolare decreto dirigenziale che è molto specifico e come tale soggetto anche a possibili evoluzioni. Come ho detto precedentemente, le norme in questo settore particolare cambiano in modo molto frequente, quindi richiami così puntuali rischiano di essere superati. Fra l'altro, la modifica proposta richiama uno solo dei due provvedimenti che disciplinano la determinazione delle fasce, perché l'altro provvedimento è il DPCM 8 luglio 2003. Fermo restando che essi sono il riferimento da tenere in considerazione per esprimere i pareri, non se ne prescinde, ma riterremmo di non accogliere l'emendamento per le ragioni che ho detto, perché intanto è parziale e poi perché c'è un'evoluzione normativa abbastanza spinta in questo settore.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 dei gruppi ALPE e Partito Democratico, che recita:

Emendamento

Al comma 1 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dal decreto 29 maggio 2008 del Direttore generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti)".

Consiglieri presenti e votanti: 31

Favorevoli: 8

Contrari: 23

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti: 32

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 8 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)

Il Consiglio approva.

Presidente - Articolo 2: stesso risultato. Pongo in votazione l'articolo 3:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Articolo 4: stesso risultato. All'articolo 5 ci sono 7 emendamenti presentati dai gruppi ALPE e Partito Democratico.

La parola al Consigliere Giuseppe Cerise.

Cerise G. (ALPE) - È in linea con il precedente e con tutta una serie di altri che seguono...di conseguenza direi, Assessore, che ce lo dica nella risposta di questo che così fino all'articolo...è esaurita la situazione...altrimenti ripetiamo... Sono comunque degli emendamenti che nulla vanno a togliere alla bontà della legge, non vanno a complicare o a rallentare l'iter, dunque non vanno ad incidere sulla semplificazione, non creano un appesantimento dell'iter, ma è una riaffermazione di alcuni concetti che vertono sul discorso della tutela della salute per quanto riguarda l'elettromagnetismo.

Presidente - La parola all'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena.

Zublena (UV) - Gli emendamenti, in particolare i numeri 2, 6, 9 e 11, fanno riferimento alle fasce di rispetto. Chiaramente è posta attenzione alla definizione delle fasce di rispetto, perché quelle sono le aree al di fuori delle quali si garantisce un'esposizione della popolazione compatibile con gli standard sanitari. Credo che proprio la finalità della legge sia quella della tutela sanitaria della popolazione, della prevenzione e salvaguardia dall'inquinamento elettromagnetico. Questo emendamento riproposto a più riprese di fatto non è che aggiunga molto: è una precisazione che si può condividere dal punto di vista di ARPA, il cui obiettivo principale è quello della verifica delle fasce, però è implicitamente previsto, perché la legge stabilisce in diversi punti che ogni intervento debba assicurare il rispetto dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, fra cui rientrano le fasce di rispetto. Fra l'altro, un richiamo specifico a questo aspetto è posto all'articolo 2, comma 1, lettera a), dove si lega l'autorizzazione di tale tipo di interventi all'individuazione e alla segnalazione di tutti i parametri fissati, dalla normativa proprio per la tutela di tipo sanitario. Non aggiungendo molto nella concretezza, quindi io sarei non dico per respingere, ma per astenermi, comunque per non apportare questa modifica, perché non cambia il tipo di verifiche e di attività che viene fatta per autorizzare i progetti di elettrodotti. Lei ha introdotto quanti emendamenti...3, 4, 5, fino a che numero?

(interruzione del Consigliere Giuseppe Cerise, fuori microfono)

...per quanto riguarda allora l'emendamento n. 3, esso riguarda però un altro aspetto, richiede qualche precisazione. Questa fattispecie in particolare deve essere correlata a quanto previsto dall'articolo 10, infatti le due disposizioni risolvono alcune problematiche che sono emerse sulla natura del titolo abilitativo che è necessario per la realizzazione delle cabine quando queste sono parte integrante di un edificio, piuttosto di quando queste risultano isolate. Le due norme quindi vanno viste contestualmente alla luce del quadro normativo esistente; infatti questi manufatti possono essere assoggettati a diversi ambiti normativi: da un lato, c'è la normativa sull'edilizia di cui alla legge n. 11/1998...e l'autorizzazione unica di cui alla legge n. 11/2003, che è la legge sullo sportello unico, oppure a questa legge. Poiché la volontà è quella di semplificare il procedimento e di poterlo adattare alle diverse situazioni, questo ha suggerito di introdurre le due norme: quella oggetto di emendamento e quella dell'articolo 10. La verifica dei limiti e il rispetto delle fasce quindi è sempre richiesta, anche in questo caso non riterrei di accogliere l'emendamento.

Per quanto riguarda gli emendamenti n. 4 e n. 5, invece voi proponete di introdurre il termine linee elettriche, ma la presente legge disciplina appunto l'esercizio delle funzioni in materia di elettrodotti comprendendo le linee elettriche, sottostazioni, cabine di trasformazione. Poiché il termine "elettrodotti" si riferisce all'insieme delle opere, la volontà è quella di trovare delle forme di semplificazione, pertanto non riterremmo anche in questo caso di accogliere l'emendamento.

Presidente - La parola al Consigliere Giuseppe Cerise.

Cerise G. (ALPE) - Mi pareva di essere stato chiaro...dicendo che, avendo stessa natura, se le risposte erano coerenti con le prime che ha dato...avevo detto di andare fino all'articolo 6, dove illustreremo l'emendamento che per noi ha una sua valenza, altrimenti continuiamo a ripeterci le stesse cose; è stata molto gentile, molto prolissa, la ringrazio, ma è superfluo.

Presidente - Fino all'articolo 6 o l'emendamento n. 6, scusi...emendamento n. 6...

Cerise G. (ALPE) - ...no, all'articolo 6, l'emendamento n. 6 parla sempre...no, pardon, n. 9...

Presidente - La parola al Consigliere Donzel.

Donzel (PD) - Lo so che fa un po' sorridere, perché la stanchezza prende gli Assessori, non solo i consiglieri, però riteniamo che apparentemente questi piccoli emendamenti siano invece il segnale di quell'attenzione che bisogna dare a tali problemi e a tali norme. Sicuramente già non eravamo stati soddisfatti della risposta data all'emendamento n. 1, molto elusiva, quindi non è che un fiume di parole possa cancellare la non volontà di perfezionare un disegno di legge che poi, come sempre abbiamo visto in quest'aula, verrà poi riproposto dalla stessa maggioranza per dei ritocchi molto presto.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 2 dei gruppi ALPE e Partito Democratico, che recita:

Emendamento

All'alinea del comma 2 dell'articolo 5, dopo la parola "vigente" sono inserite le seguenti "e garantite le fasce di rispetto previste per gli elettrodotti".

Consiglieri presenti e votanti: 30

Favorevoli: 8

Contrari: 22

Il Consiglio non approva.

Presidente - Automaticamente gli emendamenti n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8 presentati dai gruppi ALPE e Partito Democratico sono decaduti; ne do rispettivamente lettura per il verbale:

Emendamento

La lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 è soppressa.

Emendamento

Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 la parola "elettrodotti" è sostituita dalla parola "linee".

Emendamento

Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 le parole "degli elettrodotti" sono sostituite dalle seguenti "delle linee".

Emendamento

Al comma 3 dell'articolo 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti ", con particolare riferimento alle fasce di rispetto previste per gli elettrodotti".

Emendamento

Al comma 5 dell'articolo 5, dopo le parole "struttura competente" sono inserite le seguenti "e all'ARPA".

Emendamento

Al comma 7 dell'articolo 5, dopo le parole "evoluzione tecnologica" sono inserite le seguenti "che non comportino un ampliamento delle fasce di rispetto previste per gli elettrodotti".

Pongo in votazione l'articolo 5:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 8 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 6 ci sono due emendamenti, che però sono collegati con le fasce di rispetto, quindi teoricamente anche questi dovrebbero essere decaduti...

(interruzione del Consigliere Giuseppe Cerise, fuori microfono)

...scusi, niente...allora solo l'emendamento n. 9 dei gruppi ALPE e Partito Democratico è decaduto; ne do lettura per il verbale:

Emendamento

Al comma 1 dell'articolo 6, le parole "e di una relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche degli impianti" sono sostituite dalle seguenti ", di una relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche degli impianti e attestante il rispetto delle fasce previste per gli elettrodotti".

La parola al Consigliere Giuseppe Cerise sull'emendamento n. 10 dei gruppi ALPE e Partito Democratico.

Cerise G. (ALPE) - Come dicevo già in discussione generale, su questa legge il ruolo dei Comuni si riduce alla partecipazione alla Conferenza dei servizi, perché l'autorizzazione assolve anche alla parte autorizzativa rispetto alla parte urbanistica ed edilizia; di conseguenza, il ruolo del Comune ci pare debole in questo contesto. Noi non vogliamo assolutamente andare ad appesantire la legge, ci siamo permessi esclusivamente per quegli interventi che sono soggetti ad autorizzazione, quindi quelle opere di una certa valenza, non quelle a cui faceva riferimento prima l'Assessore...quelle opere modeste sotto i 2 chilometri che si collegano a delle dorsali già esistenti che hanno una loro natura di completamento della rete distributiva, ma che non vanno ad intaccare la cosa...al comma 7 dell'articolo 6 noi aggiungeremmo semplicemente, dopo la lettera c), la lettera d): "esprimere il proprio parere sull'istanza di autorizzazione", è una forma che coinvolge il Comune, perché non va a penalizzare in assoluto, perché con gli adempimenti del Comune, che deve fare le pubblicazioni e tutto quanto ne concerne...fa questa approvazione e ha 45 giorni di tempo per farla...dunque non è che questo va a frenare, perché l'iter di autorizzazione parte da questo...volevamo coinvolgere maggiormente i Comuni in questa cosa.

Presidente - La parola all'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena.

Zublena (UV) - Nella confusione è stato saltato un emendamento, quindi grazie per averlo riproposto. Sicuramente il ruolo dei Comuni deve essere affermato e io preciso però che, proprio in relazione a questo procedimento, il Comune partecipa direttamente ed esprime il proprio parere in relazione a tali autorizzazioni, perché deve verificare la coerenza con il proprio quadro programmatorio e in particolare con il piano regolatore e con il regolamento edilizio. Su questo punto, siccome mi risulta che la commissione abbia espressamente posto il problema al rappresentante del CELVA, che ha dichiarato di considerare ricomprese nel procedimento autorizzativo le sue funzioni, prendo atto anche che il CELVA, nell'esprimere il proprio parere favorevole, non ha rilevato la necessità di questa esplicitazione. Tutto sommato, quindi non credo che: può essere una sottolineatura del ruolo dei Comuni, ma i Comuni non l'hanno richiesta e hanno dato parere favorevole senza apportare modifiche. Non ritengo di accogliere l'emendamento.

Presidente - La parola al Consigliere Giuseppe Cerise.

Cerise G. (ALPE) - Effettivamente il rappresentante del CELVA non ha avuto niente da aggiungere in merito a questo, il CELVA ha espresso un parere favorevole e ne prendo atto. Non sono qua in quanto rappresentante del CELVA, ma in quanto rappresentante del Consiglio, rappresento una parte della sovranità popolare, credo che sul ruolo e sulle competenze dei Comuni in materia di gestione del territorio ci sia qualcosa da dire. Evidentemente abbiamo delle opinioni diverse, la partecipazione e l'impegno diretto lo si rivendica verso l'alto, si è sempre meno disponibili ad estenderlo verso il basso, ma questa è una mia valutazione, o anche una certa deformazione per il mio passato, che influenza una serie di mie valutazioni in questo campo. Abbiamo ragionato anche con l'Ufficio legislativo di andare ad inserire tale emendamento in un modo che non appesantisca l'iter, di fatto è stato inserito come una lettera nuova in cui si dice che il Comune esprime un parere, non è neanche detto se è un'espressione del Consiglio, ma mi pare vi sia una certa trasparenza, perché alla Conferenza dei servizi partecipa il Sindaco, nei Comuni ci sono anche espressioni della minoranza come in questa ala qua della sala, di conseguenza noi questo lo ribadiamo.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 10 dei gruppi ALPE e Partito Democratico, che recita:

Emendamento

Dopo la lettera c) del comma 7 dell'articolo 6 è aggiunta la seguente:

"d) esprimere il proprio parere sull'istanza di autorizzazione.".

Consiglieri presenti e votanti: 34

Favorevoli: 8

Contrari: 26

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:

Consiglieri presenti e votanti: 34

Favorevoli: 26

Contrari: 8

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Articolo 8: stesso risultato.

Pongo in votazione l'articolo 9:

Consiglieri presenti: 34

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 8 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 10 c'è l'emendamento n. 11 dei gruppi ALPE e Partito Democratico, che è collegato con le fasce di rispetto, quindi è decaduto; ne do lettura per il verbale:

Emendamento

Al comma 4 dell'articolo 10, dopo le parole "possono essere realizzate in corso d'opera" sono inserite le seguenti: ", previa valutazione delle fasce di rispetto previste per gli elettrodotti,".

Articolo 10: stesso risultato.

Presidente - All'articolo 11 c'è l'emendamento n. 12 dei gruppi ALPE e Partito Democratico, che è collegato con le fasce di rispetto, quindi è decaduto; ne do lettura per il verbale:

Emendamento

La lettera d) del comma 2 dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente:

"d) l'osservanza delle distanze previste dalle fasce di rispetto degli elettrodotti;".

Articolo 11: stesso risultato. Articolo 12: stesso risultato. Articolo 13: stesso risultato. Articolo 14: stesso risultato. Articolo 15: stesso risultato. Articolo 16: stesso risultato. Articolo 17: stesso risultato. All'articolo 18 vi sono due emendamenti, di cui uno presentato dalla III Commissione, che recita:

Emendamento

Al comma 1 dell'articolo 18 le parole: "la mappa completa delle proprie reti di distribuzione" sono sostituite dalle seguenti: "la mappa completa delle proprie reti di distribuzione con tensione superiore a 1.000 Volt.".

Vi è poi l'emendamento n. 13 presentato dai gruppi ALPE e Partito Democratico. Qualcuno intende illustrarlo?

Cerise G. (fuori microfono) - ...è ritirato.

Presidente - L'emendamento n. 13 dei gruppi ALPE e Partito Democratico viene ritirato; ne do lettura per il verbale:

Emendamento

Al comma 1 dell'articolo 18 le parole "catasto istituito" sono sostituite dalle seguenti "catasto già istituito".

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo emendato dall'emendamento della III Commissione:

Articolo 18

(Censimento e catasto degli elettrodotti)

1. I gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica forniscono alla struttura competente la mappa completa delle proprie reti di distribuzione con tensione superiore a 1.000 Volt al fine dell'implementazione del catasto istituito ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 32 (Disposizioni in materia di elettrodotti).

2. La Regione può stipulare apposite convenzioni con i gestori delle reti al fine di disciplinare il trattamento, la divulgazione e la diffusione delle informazioni di cui al comma 1.

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Articolo 19: stesso risultato. All'articolo 20 c'è l'emendamento n. 14 dei gruppi ALPE e Partito Democratico.

La parola al Consigliere Giuseppe Cerise.

Cerise G. (ALPE) - Abbiamo presentato questo emendamento perché ritenevamo che le sanzioni fossero piuttosto irrisorie, in quanto potrebbero incentivare qualcuno ad accelerare i tempi per realizzare le opere per poi con una modesta sanzione sanarle successivamente. Bisogna invece rafforzare le sanzioni per disincentivare o per educare a rispettare le regole, che credo sia una delle poche note che a volte gli operatori conoscono e intendono. Su questo emendamento mi pare di aver percepito in commissione da parte dell'Assessore e del dirigente che anche loro avessero ritenuto insufficienti tali sanzioni, prendiamo atto che al contrario c'è stato un ripensamento.

Presidente - La parola all'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena.

Zublena (UV) - Credo vi sia stato un fraintendimento. Al contrario in questa disciplina delle sanzioni - e parliamo di sanzioni di tipo amministrativo - si è cercato di tener conto della gravità delle violazioni in relazione a piccoli e grandi interventi; siccome le sanzioni sono modulate in funzione dell'importanza delle linee elettriche/degli elettrodotti, queste vogliono tener conto dell'effettiva gravità dell'infrazione commessa. Secondo noi, quindi, non è necessario applicare sanzioni di tipo amministrativo troppo elevate, anche perché eventuali violazioni più gravi sono disciplinate e comporterebbero l'applicazione di altro tipo di sanzioni. In particolare voglio ricordare le sanzioni previste dalla legge n. 689/1981, modifiche al sistema penale, che fissa l'importo minimo e massimo, nonché le modalità di applicazione. In ragione di questi motivi, non accogliamo l'emendamento.

Presidente - La parola al Consigliere Giuseppe Cerise.

Cerise G. (ALPE) - Sono basito, perché, quando parliamo di sanzioni amministrative da minimo 50 a 500 euro, poi lo sappiamo come viene fatto...qualcuno ci aveva anche spiegato come vengono calcolate le sanzioni che non sono mai il massimo, perché si fa almeno il doppio del minimo, la metà del massimo...di conseguenza...ma quello potrei anche sorvolarlo, perché potrebbe riferirsi all'allacciamento urgente di un cantiere, ma, quando passiamo agli elettrodotti fino a 150 kV, Assessore, qui la cosa mi pare diversa. Vorrei allora vedere chi non è disposto a pagare una multa di 3.000 euro e sanare la cosa dopo alcuni mesi, ma intanto ha realizzato i lavori! Ha fatto la semplificazione dell'iter, questo, a nostro avviso, è inaccettabile! L'ho detto in commissione, lo ripeto qua, in commissione avevo percepito da parte sua e del dirigente una valutazione di assenso al fatto che queste sanzioni erano troppo basse, perché sono irrisorie, la minima, 50 euro, ci andiamo a mangiare la pizza la sera! Se questo è un modo per educare o disincentivare i furbi e vedrà quanti...ma se domani devo fare un percorso di questo tipo, è chiaro, faccio l'opera e poi pagherò 500 euro, ma li ho risparmiati tutti da un'altra parte!

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 14 dei gruppi ALPE e Partito Democratico, che recita:

Emendamento

Il comma 1 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"1. L'esecuzione delle opere previste dalla presente legge senza il prescritto titolo abilitativo di cui all'articolo 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico del proprietario, da euro 500 a euro 2.000 per elettrodotti fino a 1.000 V, da euro 2.000 a euro 5.000 per elettrodotti da 1.000 V fino a 20.000 V, da euro 5.000 a euro 15.000 per elettrodotti da 20.000 V fino a 150.000, oltre all'eventuale disattivazione dell'impianto con le modalità previste dall'articolo 16, comma 4.".

Consiglieri presenti e votanti: 34

Favorevoli: 8

Contrari: 26

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 20:

Consiglieri presenti e votanti: 34

Favorevoli: 26

Contrari: 8

Il Consiglio approva.

Presidente - Articolo 21: stesso risultato. Articolo 22: stesso risultato. Articolo 23: stesso risultato. Articolo 24: stesso risultato.

La parola al Consigliere Giuseppe Cerise, per dichiarazione di voto.

Cerise G. (ALPE) - Sarà una dichiarazione di voto molto sintetica. Abbiamo soppesato tutte le valutazioni che sono state fatte sui vari emendamenti che abbiamo proposto, fino all'ultimo, che era quello minimale delle sanzioni. Abbiamo registrato anche un riscontro negativo anche su questo che ci pareva di largo buon senso: quello di principio dei Comuni, è inutile che lo ripeta, per noi aveva una sua valenza. Non c'è stato un segnale che ci potesse fare rimeditare. Ripeto: il discorso di semplificazione che è enunciato nei principi e nelle finalità di questa legge lo condividiamo fino in fondo, perché, quando si parla di semplificazione e di tutela dell'ambiente, del territorio, della salute pubblica, si "sfonda una porta aperta", ma non ci avete dato l'opportunità di poter sostenere questa legge. Di conseguenza il nostro voto sarà contrario, ho avuto modo oggi e in un'altra occasione di dire che non è che vi serva il nostro voto, ma era comunque un segnale che volevamo dare, quando vediamo delle cose che sono fatte nell'interesse della comunità, noi siamo sempre disponibili a sostenerle e a portare il nostro fattivo contributo. Grazie.

Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti e votanti: 34

Favorevoli: 26

Contrari: 8

Il Consiglio approva.