Objet du Conseil n. 884 du 18 novembre 2009 - Resoconto
OGGETTO N. 884/XIII - Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4 (Contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, ai sensi dell'art. 78 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale))".
Articolo 1
(Modificazioni all'articolo 1)
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4 (Contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, ai sensi dell'art. 78 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale)), è sostituito dal seguente:
"1. Presso la Presidenza della Regione, è istituita la Commissione di garanzia regionale per il controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, di seguito denominata Commissione, composta da due dottori commercialisti, iscritti da almeno cinque anni nell'albo professionale, da due dipendenti regionali appartenenti alla qualifica dirigenziale e da un segretario degli enti locali, designato dall'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta.".
2. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 4/1997 è sostituito dal seguente:
"2. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi non oltre il decimo giorno antecedente la data delle elezioni generali comunali e durano in carica fino alle elezioni generali comunali successive. Il decreto individua il Presidente della Commissione, scegliendolo tra i dipendenti regionali.".
Articolo 2
(Sostituzione dell'articolo 3)
1. L'articolo 3 della l.r. 4/1997 è sostituito dal seguente:
"Articolo 3
(Presentazione dei rendiconti)
1. I rappresentanti o i committenti responsabili dei partiti, dei movimenti, dei gruppi, delle liste di candidati, nonché, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco devono depositare presso la struttura regionale competente in materia di enti locali, di seguito denominata struttura competente, entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, sottoscrivendolo, sotto la propria responsabilità, su apposito modulo predisposto dalla Commissione, il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, compresi i servizi ricevuti gratuitamente, e alle relative fonti di finanziamento.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono esclusi dall'obbligo di deposito dei rendiconti presso la struttura competente:
a) per le liste presentate nei Comuni con popolazione sino a 500 abitanti;
b) per le liste presentate nei Comuni con popolazione superiore a 500 abitanti, qualora sia stata presentata una sola lista di candidati, fermo restando quanto previsto al comma 3.
3. Entro il termine di cui al comma 1, nei Comuni con popolazione superiore a 500 abitanti, i rendiconti devono essere depositati in copia presso il Comune, al fine della pubblicazione, nei successivi cinque giorni, nel proprio sito Internet, per un periodo di trenta giorni. Gli interessati possono consultare liberamente i rendiconti e la documentazione depositata.".
Articolo 3
(Sostituzione dell'articolo 4)
1. L'articolo 4 della l.r. 4/1997 è sostituito dal seguente:
"Articolo 4
(Limiti delle spese elettorali)
1. Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, ciascuna lista rappresentata dal candidato alla carica di sindaco, dal candidato alla carica di vice sindaco e dai candidati alla carica di consigliere comunale e circoscrizionale, che partecipa alla votazione, non può superare, per la campagna elettorale, una spesa complessiva di euro 3.600, più la somma risultante dalla moltiplicazione di euro 0,45 per il numero di abitanti costituenti la popolazione residente del Comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello delle elezioni.
2. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale, che partecipa alla votazione, non può superare, per la campagna elettorale, una spesa complessiva di euro 7.200, più la somma risultante dalla moltiplicazione di euro 0,30 per il numero di abitanti costituenti la popolazione residente del Comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello delle elezioni.
3. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco e ciascun candidato alla carica di vice sindaco non può superare, per la campagna elettorale, una spesa pro capite di euro 2.200.
4. Gli importi di cui al presente articolo sono aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con provvedimento del dirigente della struttura competente.".
Articolo 4
(Modificazioni all'articolo 5)
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 4/1997, le parole: "e nei teatri" sono sostituite dalle seguenti: ", nei teatri e su Internet".
2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 4/1997 è sostituito dal seguente:
"2. Le spese di viaggio e telefoniche, nonché gli oneri finanziari passivi, sono calcolati in misura forfetaria in percentuale fissa del 20 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 4/1997, è aggiunto il seguente:
"3bis. Non sono considerate spese relative alla campagna elettorale quelle sostenute per gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, la cui pubblicazione e diffusione hanno carattere di continuità e regolarità.".
Articolo 5
(Modificazioni all'articolo 6)
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 4/1997, le parole: "la regolarità e la conformità" sono sostituite dalle seguenti: "la conformità alla legge e la regolarità".
2. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 4/1997 è sostituito dal seguente:
"4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 3, comma 1, gli iscritti nelle liste elettorali di un Comune della regione possono presentare alla Commissione esposti sulla regolarità dei rendiconti.".
Articolo 6
(Sostituzione dell'articolo 7)
1. L'articolo 7 della l.r. 4/1997 è sostituito dal seguente:
"Articolo 7
(Obbligo di comunicazione)
1. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare alla Commissione e al Comitato Regionale per le Comunicazioni di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85), i servizi di comunicazione politica e i messaggi politici effettuati, gli spazi concessi a titolo gratuito o oneroso, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, nonché gli introiti realizzati e i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.".
Articolo 7
(Sostituzione dell'articolo 8)
1. L'articolo 8 della l.r. 4/1997 è sostituito dal seguente:
"Articolo 8
(Sanzioni)
1. In caso di accertata violazione dei limiti di spesa per la campagna elettorale delle liste e dei candidati previsti dall'articolo 4, la Commissione provvede ad accertare, contestare e applicare la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite e non superiore al triplo di detto importo.
2. In caso di irregolarità nel rendiconto, la Commissione, esperita la procedura di cui all'articolo 6, comma 2, provvede ad accertare, contestare e applicare la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 20.000.
3. In caso di mancata presentazione del rendiconto nel termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, la Commissione, previa diffida a provvedere entro i successivi quindici giorni, provvede ad accertare, contestare e applicare la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 10.000 a euro 25.000.
4. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1, il Co.Re.Com. provvede ad accertare, contestare e applicare la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 10.000 nei confronti dei soggetti inadempienti.
5. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.
6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, si osservano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), con esclusione dell'articolo 16, salvo quanto diversamente disposto.".
Articolo 8
(Sostituzione dell'articolo 10)
1. L'articolo 10 della l.r. 4/1997 è sostituito dal seguente:
"Articolo 10
(Sondaggi elettorali)
1. In caso di violazione, per i sondaggi elettorali, delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), il Co.Re.Com. attiva le procedure per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, della medesima legge.".
Articolo 9
(Disposizione di coordinamento. Modificazioni alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4)
1. Ai commi 2 dell'articolo 2, 3 dell'articolo 33 e 2 dell'articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), le parole: "dell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "del penultimo anno precedente".
Président - La parole au rapporteur, le Conseiller Empereur.
Empereur (UV) - L'acte législatif sur lequel nous sommes appelés à nous exprimer modifie la loi régionale n° 4/1997, portant: limitation, publicité et contrôle des frais pour les candidats aux élections municipales. Le cas est de souligner, avant tout, que la validité de ces dispositions, en termes généraux, eu égard notamment à la logique qui a conduit à leur émanation, n'est pas en doute. Elle est, par ailleurs, ressortie lors des deux applications ayant eu lieu jusqu'à présent à l'occasion des rendez-vous électoraux de 2000 et 2005. Cette validité fait de façon qu'on arrive à modifier la loi n° 4/1997 pour la première fois presque treize années après son entrée en vigueur.
Le projet de loi qui est soumis aujourd'hui au Conseil œuvre une révision axée sur trois différents aspects: le premier est celui de la forme, on veut rendre encore plus clair le texte de la loi, en répondant aux exigences de transparence que cette matière impose; ensuite il importe d'harmoniser ces dispositions, afférentes aux collectivités locales, aux principes qui ont été introduits par la loi n° 3 de 1993, comme modifiée par la loi n° 22/2007, à l'égard des frais de la campagne électorale pour le renouveau du Conseil de la Vallée; enfin cet acte aligne les différents plafonds des frais établis par la loi à l'augmentation du coût de la vie enregistrée depuis 1997. A ce sujet la nécessite d'une révision était évidente du fait que les montants dans la loi en vigueur sont encore exprimés en lires italiennes.
Il disegno di legge che viene sottoposto al Consiglio si compone di nove articoli. L'articolo 1 prevede che il Segretario degli enti locali, componente della Commissione di garanzia regionale per il controllo delle spese della campagna elettorale, sia designato dall'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta quale organismo preposto alla gestione dell'Albo dei segretari. Dispone poi che il presidente della commissione sia scelto tra i dirigenti regionali componenti la stessa e che essa venga nominata in occasione delle elezioni generali comunali, durando in carica un quinquennio.
L'articolo 2, fermo restando l'obbligo per tutte le liste di non superare i limiti di spesa posti dalla normativa, stabisce adempimenti, diversificati sulla base della popolazione del comune, in materia di rendicontazione delle spese.
Attraverso l'articolo 3 vengono rivalutati i limiti di spesa per la campagna elettorale, sulla base dell'indice ISTAT al 31 dicembre 2008. Dal punto di vista pratico, questa rivalutazione si traduce in un incremento dei limiti, dal 1998 al 2008, del 37,4 per cento. Inoltre gli importi così rideterminati saranno per il futuro rivalutati su base annua, secondo gli stessi parametri, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di enti locali.
Gli articoli 4, 5 e 6 adeguano la legge in vigore alla disciplina prevista dal titolo V bis della legge regionale n. 3/1993, come modificata dalla n. 22/2007, per i consiglieri regionali.
L'articolo 7 attribuisce direttamente alla Commissione di garanzia regionale, anziché al Presidente della Regione, la competenza ad accertare, contestare e applicare la sanzione amministrativa pecuniaria in caso di comprovata violazione dei limiti di spesa per la campagna elettorale. Inoltre, è soppressa la sanzione che prevede la decadenza del candidato, o dei candidati proclamati eletti; quindi, al quarto comma, si introduce una sanzione, non prevista dalla legge vigente, nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione posti a carico degli editori e dei titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva e attribuisce al Comitato regionale per le comunicazioni le competenze del caso.
All'articolo 8 si rinvia alla legge n. 28 del 2000 per quanto riguarda la disciplina dei sondaggi e le sanzioni da applicarsi nel caso di violazione di quelle regole. Alla formulazione definitiva dell'articolo si è giunti attraverso un emendamento che la commissione ha adottato in sede di esame del disegno di legge, recependo un'indicazione del CORECOM.
Per concludere, l'articolo 9 modifica la legge regionale n. 4/1995, stabilendo un nuovo termine temporale per la definizione esatta della popolazione residente del comune. Questa variazione vuole coordinare la revisione della legge n. 4 del 1997 alle disposizioni di analogo contenuto attualmente previste dalla legge n. 4 del 1995.
Je crois que ce projet de loi, ayant reçu l'avis favorable du Conseil permanent des collectivités locales, modernise la loi n° 4 de 1997, en la rendant encore plus répondante à la realite valdôtaine et à l'ensemble des dispositions qui, de nos jours, concernent la matière de la limitation, de la publicité et du contrôle des frais électoraux dans des domaines différents de celui des collectivités locales. En plus le fait qu'on soumette aujourd'hui ce projet de loi au Conseil permettra d'appliquer la loi ainsi modifiée lors des élections municipales au programme pour le 23 mai 2010, ce qui se veut un signe d'attention de cette Assemblée a la communauté, à l'égard d'un rendez-vous d'envergure pour la vie démocratique de notre région. Je vous remercie.
Président - La discussion générale est ouverte. S'il n'y a pas d'interventions, je ferme la discussion générale. On peut passer à l'examen de la loi article par article. Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents et votants: 26
Pour: 26
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - A l'article 2 il y a l'amendement n° 1 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.
La parole au Conseiller Giuseppe Cerise.
Cerise G. (VdAV-R) - Condividiamo l'impostazione generale di tale legge, condividiamo l'esonero dall'obbligo di presentare il rendiconto per i comuni fino a 500 abitanti, in quanto, come appreso dall'audizione in commissione con la dott.ssa Benanni, nelle ultime consultazioni... che genericamente si è attestato sul 20 per cento del tetto massimo di spesa delle spese sostenute, eccetto un caso che mi pare del 57 per cento. L'emendamento da noi presentato è relativo al punto b), punto che prevede per le liste uniche presentate nei comuni con popolazione superiore a 500 abitanti l'esonero dall'obbligo di deposito dei rendiconti, noi invece vorremmo che per i comuni al di sopra dei 2.000 abitanti..., che rimanga l'obbligo della presentazione del rendiconto... auspicheremmo che in tutti i comuni vi fossero almeno due liste, che in un comune di 2.000 abitanti non se ne presentino due lo riteniamo una forte anomalia... vorremmo che almeno debba essere presentato il rendiconto; sappiamo che è un aspetto più formale che sostanziale.
Président - La parole au rapporteur, le Conseiller Empereur.
Empereur (UV) - Merci, M. le Président. Intervengo sulla proposta del collega Cerise per ricordare che c'è un passaggio direi abbastanza importante fra una normativa e l'altra, in precedenza la rendicontazione era obbligatoria per tutti, la legge si pone un obiettivo che è quello di una semplificazione, ma vuole conservare un elemento abbastanza importante di trasparenza. Sono state quindi introdotte due deroghe: una quella per le liste presentate nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti e una seconda deroga, che è quella per le liste uniche nei comuni con più di 500 abitanti, peraltro con una modalità di rendicontazione abbastanza semplificata rispetto alla situazione precedente. Questa è l'ottica con cui ci siamo approcciati a tale normativa, quindi, anche alla luce delle risultanze della situazione del vissuto di queste due legislature di applicazione della normativa, non saremmo disposti ad accogliere tale emendamento.
Président - La parole au Conseiller Giuseppe Cerise.
Cerise G. (VdAV-R) - Ho precisato che si tratta più un aspetto formale che sostanziale, comunque manteniamo questo emendamento.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 1 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, qui récite:
Emendamento
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4, come sostituito dall'articolo 2 del d.1., è sostituita dalla seguente:
"b) per le liste presentate nei Comuni con popolazione superiore a 2000 abitanti, qualora sia stata presentata una sola lista di candidati, fermo restando quanto previsto al comma 3.".
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 6
Contre: 23
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents et votants: 32
Pour: 32
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Article 3: même résultat. Article 4: même résultat. Article 5: même résultat. Article 6: même résultat. Article 7: même résultat. A l'article 8 il y a l'amendement de la Ière Commission, qui récite:
Emendamento
L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Articolo 8
(Sostituzione dell'articolo 10)
1. L'articolo 10 della l.r. 4/1997 è sostituito dal seguente:
"Articolo 10
(Sondaggi)
1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), il Co.Re.Com. attiva le procedure per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, della medesima legge.".
Je peux annoncer le même résultat? L'article 8, comme a été modifié par l'amendement approuvé par la Ière Commission, est approuvé avec le même résultat. Article 9: même résultat.
Président - La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - Merci, M. le Président. Juste pour remercier avant tout le rapporteur pour avoir eu la possibilité et la compétence d'expliquer quelles sont les raisons de ce choix et de ce changement, qui, tout en étant par rapport aux contraintes des Communes un aspect non indifférent, est quand même une aide qui va dans la simplification. Je crois que dans ce sens c'est un choix de bon sens avant tout, qui va primer les activités des Communes surtout en sachant ce qui se passe dans les petites Communes où il n'y a pas de campagne électorale: il y a un porte à porte tout simplement, il y a un système de se rapporter avec la population qui est très simple, qui n'engage pas des dépenses... qui sont à même de mériter toute une procédure de rapports suivants... Je crois donc qui soit une loi qui va dans la direction d'aider les petites Communes, surtout les petites administrations à simplifier les procédures. Dans ce sens je ne peux qu'exprimer le vote favorable, en remerciant la collaboration qu'il y a eu dans la commission compétente... pour aboutir à un résultat qui, comme je viens de comprendre, est l'approvation à l'unanimité de cette loi. Merci.
Président - Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité.
