Objet du Conseil n. 789 du 7 octobre 2009 - Resoconto
OGGETTO N. 789/XIII - Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74)".
Articolo 1
(Modificazioni all'articolo 7bis)
1. Al comma 3 dell'articolo 7bis della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1 dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74), le parole: "da effettuarsi a cura della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "da parte della struttura regionale competente".
2. Il comma 4 dell'articolo 7bis della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:
"4. Qualora dall'esito dell'accertamento, disposto ai sensi del comma 3, risultino differenze sostanziali, consistenti nel difetto di conoscenze essenziali funzionali alla salvaguardia della sicurezza dei clienti, rispetto alla formazione prescritta ai sensi della presente legge per l'esercizio in Valle d'Aosta della professione di maestro di sci, la Regione, su proposta e con l'ausilio tecnico dell'AVMS, dispone nei confronti del richiedente l'applicazione di misure compensative o di sistemi di vigilanza. All'applicazione delle misure compensative provvede l'AVMS, mentre all'applicazione dei sistemi di vigilanza provvedono le Scuole di sci autorizzate operanti nel comprensorio interessato dall'esercizio temporaneo della professione.".
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 7bis della l.r. 44/1999, come sostituito dal comma 2, è inserito il seguente:
"4bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 3 e 4, l'AVMS redige e aggiorna annualmente la lista dei titoli ritenuti validi per l'esercizio temporaneo della professione e la trasmette alla struttura regionale competente entro il 31 agosto di ogni anno.".
4. Il comma 5 dell'articolo 7bis della l.r. 44/1999 è abrogato.
5. Al comma 6 dell'articolo 7bis della l.r. 44/1999, dopo le parole: "di misure compensative" sono inserite le seguenti: "e dei sistemi di vigilanza".
6. Dopo il comma 6 della l.r. 44/1999, come modificato dal comma 5, è inserito il seguente:
"6bis. Il maestro di sci straniero già in possesso del decreto di idoneità permanente rilasciato dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, può esercitare temporaneamente la professione in Valle d'Aosta a condizione che:
a) permanga l'autorizzazione all'esercizio della professione nello Stato di provenienza;
b) si sottoponga ad un aggiornamento professionale, secondo le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6;
c) sia in possesso di copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso i terzi derivante dallo svolgimento dell'attività, valida sul territorio nazionale.".
7. Il comma 7 dell'articolo 7bis della l.r. 44/1999 è abrogato.
Articolo 2
(Modificazioni all'articolo 8)
1. Dopo la lettera d) del comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 44/1999, è inserita la seguente:
"dbis) una sezione relativa alla certificazione Eurosécurité;".
2. Dopo la lettera dbis) del comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 44/1999, introdotta dal comma 1, è inserita la seguente:
"dter) per le sole discipline alpine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), una sezione relativa alla certificazione Eurotest;".
3. Il comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:
"5. Le prove di esame comprendenti la sezione tecnica, didattica, teorico-culturale, linguistica e quella relativa alla certificazione Eurosécurité sono superate qualora il candidato raggiunga la sufficienza in ciascuna delle cinque sezioni. L'Eurotest è superato con riferimento ai parametri determinati a livello europeo per la sua valutazione.".
Articolo 3
(Inserimento dell'articolo 14bis)
1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 44/1999, è inserito il seguente:
"Articolo 14bis
(Divisa professionale)
1. I maestri di sci iscritti all'albo professionale regionale devono adottare, nello svolgimento della loro attività, la divisa professionale ufficiale individuata dall'AVMS.".
Articolo 4
(Modificazioni all'articolo 23)
1. Il comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:
"1. Le tariffe per le prestazioni professionali dei maestri di sci e delle scuole di sci operanti in Valle d'Aosta sono stabilite dall'AVMS e comunicate alla struttura regionale competente che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.".
2. Il comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 44/1999 è abrogato.
Articolo 5
(Modificazioni all'articolo 24)
1. Al comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 44/1999, le parole: "segnala agli organi competenti eventuali casi di abusivismo professionale, identificandone i responsabili" sono sostituite dalle seguenti: "dispone l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 25 tramite redazione di verbali di contestazione, in caso di esercizio abusivo della professione accertato o di mancato rispetto delle disposizioni della presente legge".
Articolo 6
(Modificazioni all'articolo 25)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 44/1999, le parole: "di cui agli articoli 7 e 7bis, commi 3, 4 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 7 e 7bis, commi 3 e 4".
2. Le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 44/1999 sono abrogate.
Articolo 7
(Modificazioni all'articolo 28)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 44/1999, le parole: "per l'approvazione" sono sostituite dalle seguenti: "per la verifica".
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 44/1999, dopo le parole: "per istruttori tecnici nazionali e/o regionali nonché" sono inserite le seguenti: "delle sole spese di iscrizione alla selezione e ai corsi".
Articolo 8
(Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'AVMS provvede agli adempimenti di cui al comma 4bis dell'articolo 7bis della l.r. 44/1999, introdotto dall'articolo 1, comma 3, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 9
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Président - La parole au rapporteur, Conseiller Bieler.
Bieler (UV) - Grazie, Presidente. Le modificazioni che si intendono apportare alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44: "Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta" riguardano in particolare lo svolgimento della professione in Valle d'Aosta da parte di maestri di sci stranieri per un periodo limitato e stabilito dalla legge: il cosiddetto "esercizio temporaneo" per non più di quattro settimane nel corso della medesima stagione invernale.
L'esigenza che si intende perseguire è quella di operare un maggiore controllo sullo svolgimento dell'attività, facendo in modo che la stessa si affianchi, correttamente disciplinata e in uno spirito di assistenza e collaborazione, all'attività svolta dai maestri di sci valdostani nell'ambito dei diversi comprensori interessati, il tutto avendo quale elemento di riferimento prioritario la sicurezza degli sciatori che frequentano le piste di sci della Valle d'Aosta.
Le modificazioni prevedono, nel caso in cui la formazione di tali maestri presenti delle differenze sostanziali, in particolare rispetto alle conoscenze essenziali funzionali alla salvaguardia della sicurezza dei clienti, la conferma dell'applicazione di misure compensative in determinate condizioni, oppure - e questa è la novità che viene introdotta - l'applicazione di sistemi di vigilanza atti a salvaguardare la sicurezza dei clienti. Le misure compensative consistono nella verifica di livelli di preparazione tecnica, di conoscenza delle norme di sicurezza in montagna e di conoscenza minima di almeno una delle lingue utilizzate in Valle d'Aosta, mentre il sistema di vigilanza si realizzerà nel sottoporre il maestro di sci straniero non in possesso nel proprio Paese di appartenenza di un titolo di abilitazione di massimo livello preliminarmente ad una formazione di base relativa ai medesimi aspetti citati ed alla conoscenza del comprensorio in cui intenderà operare e, successivamente, all'esercizio della professione sotto la sorveglianza delle scuole di sci autorizzate presenti nel comprensorio di riferimento. Le scuole di sci saranno coinvolte nell'attività di formazione e sorveglianza, attività i cui oneri saranno a carico dei maestri di sci stranieri che intenderanno esercitare temporaneamente in Valle d'Aosta. Il presente disegno di legge intende apportare poi ulteriori modificazioni riguardanti in particolare le disposizioni concernenti la formazione dei maestri di sci prevedendo espressamente il conseguimento di certificazioni di sicurezza aggiuntive cosiddette "Eurosécurité" e tecniche "Eurotest", già inserite, di fatto, nel percorso abilitante dei maestri di sci valdostani al fine di elevarne il livello di professionalità.
Sulla base di richieste formulate dall'Associazione maestri e in considerazione del riscontro in termini di visibilità e immagine ottenuto in questi anni, è scaturita poi l'esigenza di tutelare la divisa professionale, prevedendone l'uso da parte dei maestri di sci iscritti all'albo regionale durante lo svolgimento dell'attività. Grazie.
Président - La discussion générale est ouverte.
La parole au Vice-président Chatrian.
Chatrian (VdAV-R) - Anche su questo provvedimento avevamo già dato il nostro contributo positivo. Apprezziamo anche per tale disegno di legge il percorso e la condivisione che parte dall'associazionismo, dal basso soprattutto, chiarisce alcune difficoltà. Condividiamo soprattutto i ruoli che sono stati dati all'associazione per quanto riguarda la lista di titoli ritenuti validi per l'esercizio temporaneo e soprattutto il ruolo che avranno le scuole di sci sul territorio: di controllo da una parte, di sorveglianza e soprattutto di formazione dall'altra, perché alla base di questo provvedimento e alla base di tutte queste attività di montagna riconosciute in quanto tali in questo nostro contesto turistico di qualità, in questo momento di difficoltà e in questo momento dove la competitività è ad altissimo livello, la qualità, dicevo, dei clienti e di conseguenza della nostra Associazione valdostana maestri di sci e della sicurezza dei clienti devono essere sempre ai massimi livelli. Una tutela in più e un'iscrizione nero su bianco in legge anche per quanto riguarda la tutela della divisa professionale, che è un fiore all'occhiello a livello delle nostre Alpi, perché le altre regioni e province non hanno questa condivisione di divisa, che si esprime non in quanto divisa, ma è legata soprattutto a riconoscere il maestro, a riconoscere quello che è non solo il perno, ma che viene percepito come conoscitore dei nostri domaines skiables, delle nostre montagne e delle nostre località in Valle d'Aosta. Grazie.
Président - Pas d'autres interventions? Je ferme la discussion générale.
On passe à l'examen article par article sur ce projet de loi a été déposé un amendement de la part de la IVe Commission.
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Il y a l'amendement n° 1 de la IVe Commission, qui récite:
Emendamento
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
"Articolo 2bis
(Modificazione all'articolo 11)
1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 44/1999 le parole: "del servizio d'igiene e sanità pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "della struttura sanitaria dell'Azienda USL territorialmente competente".".
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 4:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 6:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 7:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 8:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 9:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
