Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 787 du 7 octobre 2009 - Resoconto

OGGETTO N. 787/XIII - Disegno di legge: " Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1981, n. 20 (Nuove norme per la concessione dell'indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali)".

Articolo 1

(Modificazione al titolo della legge)

1. Nel titolo della legge regionale 21 aprile 1981, n. 20 (Nuove norme per la concessione dell'indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali), le parole: "per ricovero ospedaliero" sono soppresse.

Articolo 2

(Sostituzione dell'articolo 1)

1. L'articolo 1 della l.r. 20/1981 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

1. Alle unità attive dei coltivatori diretti, agli artigiani, titolari d'impresa e collaboratori, agli esercenti attività commerciali, titolari d'impresa e collaboratori, è corrisposta, quando non vi sia responsabilità di terzi o non provvedano altre leggi:

a) una indennità giornaliera per ricovero ospedaliero derivante da malattia o infortunio;

b) una indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da malattia o infortunio.".

Articolo 3

(Modificazioni all'articolo 2)

1. Il secondo comma dell'articolo 2 della l.r. 20/1981 è sostituito dal seguente:

"2. L'importo dell'indennità giornaliera per ricovero ospedaliero di cui al primo comma è aggiornato periodicamente con deliberazione della Giunta regionale, in base alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e, comunque, nei limiti delle disponibilità di bilancio.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 20/1981, come sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:

"2bis. L'importo dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da malattia o infortunio è stabilito, per l'anno 2009, in euro 22,26 ed è aggiornato annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, in base alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT.".

Articolo 4

(Modificazioni all'articolo 3)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 3 della l.r. 20/1981, è inserito il seguente:

"3bis. L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da malattia o infortunio è concessa a partire dal quinto giorno successivo all'inizio della malattia o alla data dell'infortunio, per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare. A tal fine, l'interessato deve presentare apposita domanda alla struttura regionale competente, corredata di una certificazione medica rilasciata da un medico di medicina generale, entro dieci giorni dall'inizio della malattia o dalla data dell'infortunio.".

2. Dopo il comma 3bis dell'articolo 3 della l.r. 20/1981, introdotto dal comma 1, è inserito il seguente:

"3ter. La Regione può effettuare controlli sullo stato di effettiva inabilità temporanea assoluta delle persone cui è corrisposta l'indennità, mediante i competenti servizi dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (azienda USL).".

3. Il quarto comma dell'articolo 3 della l.r. 20/1981 è sostituito dal seguente:

"4. L'indennità giornaliera è concessa con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.".

Articolo 5

(Sostituzione dell'articolo 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 20/1981 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

1. Gli interessati alla concessione dell'indennità giornaliera per ricovero ospedaliero devono presentare, entro sei mesi dall'avvenuta dimissione, apposita domanda alla struttura regionale competente, corredata di una certificazione attestante il periodo di degenza, rilasciata dalla struttura sanitaria.".

Articolo 6

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annui euro 25.000 per l'anno 2009 e in annui euro 100.000 a decorrere dall'anno 2010, trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2009 e pluriennale per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica) nel Fondo regionale per le politiche sociali di cui al capitolo 61310, previsto dall'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004).

2. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Président - Je vous rappelle que sur ce projet de loi a été déposé un amendement de la part du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau et du groupe PD.

La parole au rapporteur, Conseiller Crétaz.

Crétaz (UV) - Il disegno di legge oggi alla vostra attenzione modifica alcuni articoli della legge 21 aprile 1981, n. 20, la cui finalità è quella di intervenire mediante la concessione a favore di artigiani, commercianti e coltivatori diretti di un'indennità per ricovero ospedaliero dipendente da malattia laddove non provvedano già altre leggi.

L'intento è principalmente quello di introdurre un'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da malattia e/o infortunio, per i quali non vi è una responsabilità di terzi o provvedano altre leggi. Tale modificazione risponde all'esigenza di supportare i soggetti nei periodi di malattie e infortuni non lavorativi e nel decorso post-ospedaliero, periodi durante i quali gli stessi non sono ancora in grado di riprendere l'attività lavorativa.

Le modalità per la concessione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da malattia o infortunio sono le medesime di quelle gia previste per le casalinghe, ed in particolare: l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da malattia o infortunio deve essere dichiarata dall'interessato su apposita domanda corredata da un certificato medico redatto da un medico di medicina generale, entro 10 giorni dall'inizio della malattia o dalla data dell'infortunio; la Regione effettua controlli sullo stato di effettiva inabilità temporanea assoluta delle persone a cui viene corrisposta l'indennità mediante i competenti servizi dell'USL. Qualora il periodo di inabilità temporanea assoluta sia conseguenza di un periodo di ricovero ospedaliero, alla richiesta di indennità andrà allegata la documentazione dell'avvenuto ricovero e pertanto la franchigia, prevista dall'articolo 213 del DPR n. 1124/1965, verrà tolta una sola volta all'inizio dell'intero periodo (ricovero + inabilità temporanea assoluta).

Relativamente all'adeguamento degli importi, lo stesso avverrà sulla base del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali a cui si rifanno le circolari dell'INAIL (annuale). L'importo dell'indennità per inabilità temporanea assoluta verrà adeguato annualmente, quello del ricovero ospedaliero avrà una periodicità che verrà valutata.

È importante sottolineare che questo disegno di legge nasce da un'attenta analisi delle domande di indennità di ricovero ospedaliero presentate negli ultimi anni, che ha fatto emergere un aumento dei giorni di ricovero ospedaliero che presuppongono situazioni sanitarie complesse e, di conseguenza, è emersa la necessità di pensare ad un'ulteriore indennità che andasse a coprire il periodo post ricovero durante il quale il soggetto non può certamente riprendere l'attività lavorativa.

In considerazione poi del fatto che la legge regionale n. 44/1998 prevede che alle casalinghe iscritte all'albo regionale sia corrisposta, oltre all'indennità di ricovero, ai sensi della legge regionale n. 20/1981, un'indennità per inabilità temporanea assoluta dovuta a malattia o infortunio, si è pensato, alla luce dello stretto legame già esistente tra le due leggi, di proporre l'indennità con le medesime modalità gia in uso da anni.

In conclusione si tratta di un provvedimento concreto a favore dei lavoratori autonomi, che spesso non vengono considerate delle categorie che necessitano di interventi sociali, ma che invece al contrario sempre più di frequente rischiano di scendere al di sotto di quella linea labile che separa il benessere dalla povertà. Il nostro è un messaggio politico chiaro e forte e a questo proposito i rappresentati delle associazioni dei commercianti, degli artigiani e dei coltivatori diretti, auditi dalla V Commissione, che colgo l'occasione per ringraziare, hanno espresso apprezzamento per le scelte contenute nel disegno di legge che questo Consiglio si accinge ad approvare.

Grazie per l'attenzione.

Président - Je vous rappelle que sur ce projet de loi a été déposé un amendement de la part du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau et du groupe PD.

La parole au Conseiller Rigo.

Rigo (PD) - Grazie, Presidente. Prima di tutto mi sembra corretto precisare che si tratta di un disegno di legge innovativo, anche se consta di pochi articoli, e che ha una grande ambizione: quella di sperimentare un intervento finanziario ispirato ad un principio di equità. I lavoratori autonomi, come sapete, non hanno diritto alla copertura assicurativa durante il periodo di malattia, quindi questo provvedimento consente di riconoscere loro un diritto già conquistato dai lavoratori subordinati. È questo un piccolissimo tassello che però si accompagna ad altre conquiste nel campo della salute e del benessere, quelle leggi e quei provvedimenti che fanno della Valle d'Aosta una terra attenta alla giustizia sociale.

Bisognava riconoscere questo in premessa, credo, e in Commissione abbiamo avuto il piacere di conoscere il parere e l'opinione dei rappresentanti delle associazioni di categoria, degli artigiani, dei commercianti e degli agricoltori. Sono state delle audizioni a mio parere interessanti e ancora una volta occasioni che hanno permesso di acquisire elementi utili al miglioramento del provvedimento legislativo o a quei provvedimenti che si renderanno necessari per l'attuazione di questo provvedimento legislativo. Le audizioni quindi, se programmate, sono un po' come le mozioni che, aveva ricordato l'Assessore Pastoret prima, se programmate con l'obiettivo di un vero coinvolgimento dei diversi attori interessati, non sono perdite di tempo, ma anzi possono essere momenti di conoscenza, di confronto e di arricchimento anche per il Governo regionale.

Nel merito del disegno di legge, le associazioni di categoria, nel manifestare tutte il loro favorevole parere, riconoscendo - e in questo sono state molto corrette - lo sforzo fatto dall'Amministrazione regionale nei confronti dei loro associati, hanno posto alcune domande, che meritavano e meritano l'attenzione dovuta. Osservazioni e rilievi che sono stati portati alla conoscenza dell'Assessore competente, che in sede di commissione ha avuto modo di analizzare e di spiegare anche le ragioni dell'Amministrazione. Audizioni quindi - mi sembra corretto anche qui sottolinearlo - non prettamente rivendicative, certo, lo sono state in parte rispetto alla cifra, all'importo per quanto riguarda l'indennità giornaliera... e anche il fatto di avere paragonato questi lavoratori autonomi alle casalinghe... ma non era questo il senso delle richieste e delle questioni poste dalle associazioni, ma audizioni che hanno cercato e si sono svolte in uno spirito di corretto dialogo istituzionale, con il fine di rendere il testo più comprensibile, di più facile lettura per tutti e in particolare per i potenziali fruitori. È in questa direzione che con la collega Morelli avevamo pensato di presentare alcuni emendamenti oltre a quello presentato, con l'obiettivo di cercare di far sì che l'interpretazione di chi legge il testo sia quella corretta, sia la stessa di quella autentica del legislatore. Abbiamo visto che c'era molta confusione di interpretazione su questi articoli da parte di tutte le associazioni e la loro preoccupazione di darne una lettura negativa.

Permettetemi a questo punto una considerazione del tutto personale: la legge, a mio avviso, dovrebbe essere una cornice precisa, ma molto semplice indicante gli obiettivi, le finalità, gli indirizzi che si vogliono perseguire, le modalità, gli aspetti tecnici e amministrativi dovrebbero essere oggetto poi successivamente di deliberazioni della Giunta regionale. Tutto ciò per dare alla Regione stessa la possibilità di modificare in tempi brevi con sollecitudine quelle parti della deliberazione o delle deliberazioni che nella pratica quotidiana si rivelano o si sono rivelate di ostacolo, di freno ai cambiamenti avvenuti nel frattempo nella società stessa. Nel disegno di legge che stiamo esaminando i riferimenti ai giorni - quattro, cinque, dieci, trenta, sei mesi -, agli importi, ai controlli, alla documentazione da produrre dovrebbero essere contenuti invece nelle deliberazioni di Giunta che disciplinano i criteri e le modalità della sua applicazione. Mi chiedo, se vi fosse la necessità di modificare da quattro a cinque giorni una scadenza, se dobbiamo tornare in Consiglio regionale e modificare il testo; per cambiare piccole parti di un atto amministrativo o di una documentazione da allegare, dobbiamo tornare in Consiglio.

Con questa logica, secondo me, il disegno di legge andrebbe riscritto ma, immaginando che questo sia impossibile e cercando comunque di dare risposta ad alcuni dubbi nati nel corso delle audizioni, avevamo pensato di proporre alcuni emendamenti: in particolare per chiarire che se c'è continuità, come detto fra le righe nella relazione, fra ricovero e convalescenza, andrebbero superate le franchigie proposte nel disegno di legge, lo stesso per chi è a casa e poi la malattia si aggrava e va in ospedale, oppure per chi dopo alcuni giorni delle dimissioni dall'ospedale ritorna necessario un nuovo ricovero o una convalescenza a casa cosa succede con queste franchigie? Dobbiamo definire bene nella deliberazione della Giunta cosa succede per evitare confusioni o interpretazioni dettate dal momento che poi non corrispondono ai dettami della legge. Per queste ragioni non li abbiamo presentati: per evitare che se il Consiglio li avesse approvati gli stessi potessero essere motivo di ulteriori elementi di confusione nell'interpretazione della legge. Speriamo - io lo spero vivamente - che l'Assessore abbia cura a presentare nella deliberazione della Giunta la chiarezza necessaria e sgombrare il campo da ogni confusione interpretativa, ciò nonostante voteremo a favore del provvedimento.

Président - La parole au Conseiller Lattanzi.

Lattanzi (PdL) - Grazie, Presidente. Intanto ringraziamo il relatore che ha tentato di illustrare un provvedimento che non è facile da presentare. Mi rendo conto che potrebbe sembrare un provvedimento banale, però fra i principi che sottendono a questo provvedimento e la tecnicità burocratica dello stesso... oggettivamente ho apprezzato la calma con la quale il relatore ha cercato di esprimere un concetto abbastanza complesso.

Noi facciamo due riflessioni. Quando questo Consiglio fu messo nelle condizioni di discutere l'assicurazione per i maestri di sci, nacque un primo concetto di ragionamento: attenzione, perché se la Regione si mette a fare le coperture assicurative per le categorie professionali, prima o poi arriverà qualcuno che ci chiederà di coprire con assicurazioni di Stato, fra virgolette di Regione, anche altri bisogni. La Regione con questo provvedimento dà seguito a quella preoccupazione, lo diciamo non tanto per il peso di questa delibera... perché diciamocelo fuori dai denti: 22,6 euro al giorno di indennità a persone...

(interruzione fuori microfono)

...con 26 euro al giorno per persone che rimangono inabili dalla loro attività e che, se stanno a casa qualche giorno, prendono qualche decina o centinaia di euro, non risolviamo certo il problema alle persone, da questo provvedimento non risolveranno i problemi della loro vita. Esprimiamo però sommessamente una preoccupazione: è giusta la strada che la Regione ha intrapreso molti anni fa e che con questo provvedimento rinforza, ossia quella di diventare assicuratore, fra virgolette, di Stato? Perché poi nascono le esigenze di burocratizzare i processi. Spero che l'Assessore si renda conto di cosa significhi, perché qui parliamo di titolari di imprese, collaboratori, artigiani e commercianti, ossia il campo è vasto: noi dovremmo mettere un ufficio che dovrà andare a fare i controlli, ad istituire le pratiche, quello che fa una compagnia di assicurazioni per mettere sotto garanzia i propri clienti. Capisco il punto di partenza positivo dal quale siamo partiti, ossia garantire a chi non ha certe coperture un aiuto, ma allora parliamo di esso: 22 euro è un aiuto? Attenzione, non è che fra due ore e mezza, approvata questa delibera, ci arrivano alla porta altre categorie che dicono: "ma anche noi abbiamo il problema della copertura assicurativa, noi ce la dobbiamo pagare, perché loro sì e noi no?". Questo è il tema che noi sommessamente solleviamo. Non siamo contrari a tale provvedimento, nel senso che qui non andiamo a fare la guerra ai poveracci: qui è gente che si spacca la schiena e che ha meno tutele di altre categorie, quindi non è su questo provvedimento che andiamo a fare le guerre sante, però stiamo rinforzando un concetto che da qui a qualche anno potrebbe tornare indietro come un boomerang legato anche ad altre categorie e ad altre esigenze, magari esposte a rischi più pesanti, a professionalità più complesse e che magari con 22 euro non affrontano i loro problemi, che oggi sono assistite sulle infermità temporanee da assicurazioni private, stiamo invadendo un campo del libero mercato, dell'iniziativa privata.

Noi sommessamente diciamo questo provvedimento non ci appassiona, sta ledendo un principio di libertà del mercato che non ci convince, non ci convince neanche l'entità dell'intervento, non ci convince la struttura necessaria per gestire un intervento che alla fine produrrà... speriamo per pochissimi o per nessuno... ma che dovrà vedere impegnata una parte della struttura burocratica a controlli e processi di gestione di questi eventi. Che dire? Ci sediamo e lasciamo al Consiglio la riflessione e la preoccupazione che, per quanto riguarda Il Popolo della Libertà, è una libertà di mercato che in questo momento stiamo andando ad intaccare.

Président - Pas d'autres interventions? Je ferme la discussion générale.

La parole à l'Assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, Albert Lanièce.

Lanièce A. - Grazie, Presidente. Pensavo di non fare neanche un intervento, ma qualcosa devo riferire. Cercherò di essere il più rapido possibile. Ringrazio il Consigliere Crétaz per aver spiegato bene qual è lo spirito di questo provvedimento che va ad integrare una legge nata nel 1981 che aiuta le categorie di lavoratori i quali hanno apprezzato in questi anni tale intervento, in particolare gli agricoltori.

Naturalmente non concordo con il fatto che vi siano delle confusioni riguardanti le tempistiche e le modalità, in quanto le tempistiche sono per gran parte esattamente quelle che sono state previste dalla legge n. 20/1981, compresa la franchigia di 4 giorni. Abbiamo semplicemente aggiunto, in risposta ad un'istanza delle categorie, in particolare quella degli agricoltori, di prevedere degli aiuti e, non solo durante il ricovero ospedaliero, ma anche in condizioni che non prevedono il ricovero, un piccolo indennizzo. L'indennizzo di 22 euro non è un caso, perché se calcoliamo che l'indennizzo dell'INAIL per l'inabilità temporanea assoluta è di 26 euro...

Lattanzi (fuori microfono) - ...ma non è nostro compito...

Lanièce A. - ...non è nostro compito, però abbiamo preso atto che un intervento di tale tipo poteva aiutare le famiglie di queste categorie o i cosiddetti "poveracci" che apprezzano anche 24 o 23 euro al giorno durante questo periodo. Abbiamo voluto sottolineare alcuni aspetti in commissione riguardanti le franchigie; chiaramente nella delibera applicativa, essendoci ora due franchigie, non ci sarà più quella durante la convalescenza, che farà partire l'inabilità temporanea assoluta. Credo quindi che con la delibera applicativa andremo a spiegare benissimo tutti i punti.

Per quanto riguarda l'emendamento n. 1, annuncio fin d'ora che verrà accolto, la revisione della quota in base all'ISTAT avverrà quindi annualmente. Grazie.

Président - On passe maintenant à l'examen article par article.

Je soumets au vote l'article 1er:

Conseillers présents: 31

Votants: 28

Pour: 28

Abstentions: 3 (Lattanzi, Tibaldi, Zucchi)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 2:

Conseillers présents: 31

Votants: 28

Pour: 28

Abstentions: 3 (Lattanzi, Tibaldi, Zucchi)

Le Conseil approuve.

Président - A l'article 3 il y a un amendement proposé par le groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau et par le PD; j'en donne lecture:

Emendamento

Articolo 3, comma 1.

La parola "periodicamente" è sostituita con la parola "annualmente".

Président - La parole à la Conseillère Patrizia Morelli.

Morelli (VdAV-R) - Oui, un amendement qui paraît un détail, mais qui en réalité ne l'est pas: il s'agit d'harmoniser, au deuxième alinéa on dit: "L'importo dell'indennità giornaliera per ricovero ospedaliero di cui al primo comma è aggiornato periodicamente con deliberazione della Giunta regionale, in base alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie..."; dans l'alinéa 2 bis au contraire on dit: "L'importo dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta... ed è aggiornato annualmente...", il nous paraît correct que la mise à jour soit annuelle.

Président - Puisque l'amendement est accepté, je soumets au vote l'article 3 dans le texte ainsi amendé:

Articolo 3

(Modificazioni all'articolo 2)

1. Il secondo comma dell'articolo 2 della l.r. 20/1981 è sostituito dal seguente:

"2. L'importo dell'indennità giornaliera per ricovero ospedaliero di cui al primo comma è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale, in base alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e, comunque, nei limiti delle disponibilità di bilancio.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 20/1981, come sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:

"2bis. L'importo dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da malattia o infortunio è stabilito, per l'anno 2009, in euro 22,26 ed è aggiornato annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, in base alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT.".

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 29

Abstentions: 3 (Lattanzi, Tibaldi, Zucchi)

Le Conseil approuve.

Président - La parole au Conseiller Lattanzi sur l'article 4.

Lattanzi (PdL) - Grazie, Presidente. Solo per significare che, mentre per il resto del provvedimento di asteniamo, sull'articolo 4, che di fatto indica la procedura, esprimiamo una contrarietà forte, perché in questi anni mai avrei pensato di venire in Consiglio regionale a parlare di una polizza assicurativa, che mettiamo in mano ad un dirigente dell'assessorato la responsabilità di valutare i danni e di certificare le indennità diventa oggettivamente imbarazzante...

(voce fuori microfono) - ...medicina legale...

Lattanzi (PdL) - ...sì sarà medicina legale, ma è un dirigente che deve stabilire se c'è stato un infortunio e liquidare... ossia è una roba da periti assicurativi. Se ci consentite, esprimiamo su questa cosa la contrarietà su tale articolo, che è sulla procedura che, di fatto, fa diventare la Regione un assicuratore dei suoi cittadini.

Président - Je soumets au vote l'article 4:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 29

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 5:

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 29

Abstentions: 3 (Lattanzi, Tibaldi, Zucchi)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 6:

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 29

Abstentions: 3 (Lattanzi, Tibaldi, Zucchi)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 7:

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 29

Abstentions: 3 (Lattanzi, Tibaldi, Zucchi)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote la loi dans son ensemble:

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 29

Abstentions: 3 (Lattanzi, Tibaldi, Zucchi)

Le Conseil approuve.