Objet du Conseil n. 97 du 7 juillet 1962 - Verbale

OGGETTO N. 97/62 - INTEGRAZIONE ASSISTENZA DI MALATTIA AI COLTIVATORI DIRETTI - DELEGA ALLA GIUNTA.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, CHANTEL, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di approvazione, in via di massima, della spesa da erogare per le finalità previste dalla legge regionale 20 dicembre 1955 n. 3 e dal relativo regolamento per l'applicazione della legge stessa, relazione tra smessa in copia ai Signori Consiglieri in data 6 luglio 1962:

---

"Ai sensi della legge regionale 20.12.1955 n.3 e del relativo regolamento per la applicazione della legge stessa, l'Amministrazione Regionale con apposito stanziamento sul proprio bilancio annuale assume a suo carico, totalmente o parzialmente, il contributo pro-capite dovuto da famiglie di coltivatori diretti in particolari condizioni di bisogno, sostituendosi agli E.C.A. nell'intervento previsto dall'art.24 ultimo comma del la legge 22.11.1954 n. 1136.

Le quote integrative previste alla lettera d) dell'art.22 della citata legge 22.11.1954 per il maggior costo dell'assistenza sanitaria generica e per l'estensione delle prestazioni nella forma facoltativa, fra cui l'assistenza farmaceutica, deliberata dalle Casse Mutue Comunali ai sensi dell'art. 4 della legge sopracitata, saranno assunte a carico della Regione nella misura stabilita annualmente con apposita deliberazione del Consiglio Regionale in sede di approvazione del bilancio preventivo, in relazione alle disponibilità finanziarie regionali ed al numero dei coltivatori obbligati all'assicura zione di malattia.

Tenuto presente che i coltivatori obbligati all'assicurazione, residenti in Valle d'Aosta, ammontano complessivamente a oltre 22.000 unità, si propone che il Consiglio Regionale

DELIBERI

1°) - di stabilire, in via di massima, in Lire 14.000.000 (quattordicimilioni) annue la spesa massima da erogare per le finalità previste dalla legge regionale 20.12.1955 n.3 e dal relativo regolamento per l'applicazione della legge stessa così suddivise:

a) Lire 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) per spese di rimborso quote capitarie coltivatori bisognosi;

b) Lire 11.500.000 (undicimilionicinquecentomila) per maggior costo dell'assistenza sanitaria generica;

c) Lire 1.000.000 (unmilione) per rimborso spese per l'estensione delle prestazioni nella forma facoltativa.

2°) - di delegare alla Giunta Regionale l'adozione dei necessari provvedimenti de liberativi ad avvenuta entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, per la concessione e la erogazione dei contributi di cui sopra nonché per, la approvazione e il finanziamento delle relative spese".

---

L'Assessore CHANTEL fa una breve relazione sull'argomento. Segue discussione alla quale prendono parte oltre al Presidente FILLIETROZ, il Consigliere DUJANY e l'Assessore CHANTEL.

Il Presidente FILLIETROZ, rilevato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento di cui si tratta, invita il Consiglio a votare, per alzata di mano, per l'approvazione della proposta del Giunta.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, CHANTEL;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trenta);

DELIBERA

1°) di stabilire, in via di massima, in Lire 14.000.000 (quattordicimilioni) annue la spesa massima da erogare per le finalità previste dalla legge regionale 20.12.1955 n.3 e del relativo regolamento per l'applicazione della legge stessa così suddivisa;

a) Lire 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) per spese di rimborso quote capitarle coltivatori bisognosi;

b) Lire 11.500.000 (undicimilionicinquecentomila) per maggior costo dell'assistenza sanitaria generica;

c) Lire 1.000.000 (unmilione) per rimborso spese per l'estensione delle prestazioni nella forma facoltativa.

2°) di delegare alla Giunta Regionale l'adozione dei necessari provvedimenti deliberativi, - ad avvenuta entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, - per la concessione e:à erogazione dei contributi di cui sopra nonché per la approvazione e il finanziamento della relativa spesa.

______