Objet du Conseil n. 114 du 13 juillet 1962 - Verbale
OGGETTO N. 114/62 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI PUBBLICHE RELAZIONI DA SVOLGERE TRAMITE LA "AGENCE EUROPEENNE DE RELATIONS PUBLIQUES".
L'Assessore alla Pubblica Istruzione, GEX, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente la realizzazione di un programma di pubbliche relazioni da svolgere tramite la "Agence Européenne de Relations Publiques", di Parigi, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Con deliberazione n. 79 in data 5 giugno 1962 il Consiglio regionale approvava in linea di massima, un programma di pubbliche relazioni e delegava alla Giunta regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento esecutivo per la realizzazione del programma stesso ed il finanziamento delle relative spese, sino all'ammontare massimo di Lire 22.000.000, da imputare su apposito capitolo di spesa da istituire nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1962/1963.
Con lettera in data 7/6/1962, prot. n. 1688, la Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta comunicava quanto segue:
"Come in altre consimili occasioni è stato fatto presente, con la legge formale di approvazione del bilancio di previsione non possono essere istituiti nuovi capitoli con cementi nuove spese, se esse non siano state in precedenza approvate con legge sostanziale.
Si restituisce, pertanto, l'unita copia della deliberazione in oggetto distinta, affinché il programma di relazioni pubbliche ed il funzionamento del conseguente onere siano approvati con apposita legge regionale."
Senza entrare nel merito a quanto sopra ed al fine di addivenire, senza difficoltà burocratiche con la massima possibile sollecitudine, alla realizzazione dell'iniziativa di cui si tratta, si propone che il Consiglio regionale,
tenuto presente che la spesa di Lire 22.000.000 prevista per l'attuazione del programma di cui si tratta dovrebbe gravare sul seguente capitolo di spesa della parte straordinaria del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1962/1963 ("Spese, sussidi e contributi per attività ed iniziative culturali, per pubbliche relazioni, nonché per manifestazioni culturali e scientifiche varie") corrispondente, con opportuna variazione, al capitolo 170 del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1961/1962,
Approvi
l'allegato disegno di legge regionale concernente l'attuazione di un programma di pubbliche relazioni tramite la "Agence Européenne de Relations Publiques", con sede a Parigi (Avenue Mac Mahon-23-25 - Paris 17):
(Segue disegno di legge)
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Il Presidente FILLIETROZ dichiara aperta la discussione generale sul disegno di legge di cui si tratta. Intervengono nella discussione l'Assessore GEX ed i Consiglieri DUJANY e VESAN.
Dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola in merito, il Presidente FILLIETROZ dichiara chiusa la discussione ed invita il Consiglio a procedere alla discussione e alla votazione, per alzata di mano, per l'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge in esame.
Articoli 1 e 2 - Si dà atto che gli articoli e 2 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza modificazioni (Consiglieri presenti, votanti e favore voli: ventisei).
Articolo 3 - Si dà atto che l'articolo 3 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei) con il seguente emendamento sostitutivo del primo comma:
"La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26.2.1948 n. 4 ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione."
Il Presidente, FILLIETROZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i tre articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati, con tre separate votazioni per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori DUJANY, NACHET e NICCO Anselmo, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: ventisette;
- voti favorevoli: ventisei; - Voti contrari: uno
Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente la realizzazione di un programma di pubbliche relazioni da svolgere tramite la "Agence Européenne de Relations Publiques", di Parigi:
Disegno di legge regionale n. 15
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ?.. N ......: REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI PUBBLICHE RELAZIONI DA SVOLGERE TRAMITE LA "AGENCE EUROPEENNE DE RELATIONS PUBLIQUES".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la attuazione tramite la "Agence Européenne de Relations Publiques" con sede a Parigi, di un programma di pubbliche relazioni per conto della Regione Autonoma della Valle di Aosta, in conformità agli accordi intercorsi tra l'Agenzia stessa e l'Amministrazione regionale e già sottoposti all'esame del Consiglio regionale nell'adunanza del 5 giugno 1962 (provvedimento consiliare n. 79).
Art. 2
All'approvazione e alla liquidazione delle spese, previste in Lire 22.000.000 (ventiduemilioni), per l'attuazione del programma di cui al precedente articolo 1, provvederà la Giunta regionale con motivate deliberazioni e con imputazione all'apposito capitolo di spesa 177 della parte straordinaria del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1962/1963 ("Spese, sussidi e contributi per attività ed iniziative culturali, per pubbliche relazioni, nonché per manifestazioni culturali e scientifiche varie").
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26.2.1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, lì ... 1962
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