Objet du Conseil n. 110 du 13 juillet 1962 - Verbale
OGGETTO N. 110/62 - DISCUSSIONE DELLA LEGGE REGIONALE RECANTE PROVVIDENZE PER PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLA VIABILITÀ RURALE (STRADE PODERALI, INTERPODERALI E VICINALI).
L'Assessore alla Agricoltura e Foreste, FOSSON, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale recante provvidenze per promuovere lo sviluppo della viabilità rurale (strade poderali, interpoderali e vicinali), disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
---
È nota l'importanza, sempre crescente, che assume la viabilità rurale ai fini di un razionale esercizio della attività agricola, specie di quella montana.
Sotto il nome di viabilità rurale sono state comprese le strade poderali, interpoderali e, recentemente e molto opportunamente, anche le strade vicinali (3° comma art. 8 legge 2 giugno 1961 n. 454).
L'Amministrazione regionale aveva ravvisato fino dal 1951 la necessità di intervenire nell'intento di favorire la costruzione e il riattamento di strade di interesse agricolo e aveva approvato provvidenze (contributi) con deliberazione del Consiglio regionale n. 82 del 5 ottobre 1951.
In seguito al rapido progresso della tecnica agricola e alla evoluzione delle aziende, il citato provvedimento, per quanto utile e opportuno nel periodo in cui fu adottato è divenuto in seguito non più idoneo a favorire un organico e sostanziale sviluppo della viabilità rurale.
La limitazione nella concessione dei contributi regionali alle sole opere d'arte, con esclusione dei costosi ed impegnativi movimenti di terra, che tanta importanza assumono invece nella costruzione delle strade in montagna e la inadeguatezza della misura percentuale dei contributi sono le principali cause che rendono attualmente quasi inefficace il citato provvedimento.
Il perfezionarsi della tecnica di costruzione delle strade, anche di quelle di modesta importanza, connesso al quasi generale e diffuso usò di mezzi meccanici in sostituzione della mano di opera un tempo fornita gratuitamente dagli agricoltori interessati, ha sensibilmente ridotto le possibilità della pratica applicazione del provvedimento stesso.
Per contro, si è venuta determinando una sempre maggiore necessità di intensificare lo sviluppo della rete viabile di carattere agricolo, particolarmente in seguito al diffondersi della meccanizzazione agricola.
In considerazione di quanto sopra si ravvisa la necessità di approvare un provvedimento legislativo adeguato alle nuove esigenze e che permetta all'Amministrazione regionale di intervenire efficacemente in modo da sbloccare una situazione che, se ulteriormente procrastinata, potrebbe ripercuotersi sfavorevolmente sull'intera economia agricola regionale o, quanto meno, generare sfasature negative fra i vari settori agricoli.
Il disegno di legge di cui si propone ora l'approvazione prevede interventi finanziari considerevoli e proporzionati all'importanza delle varie opere stradali da attuare.
Infatti, le opere indicate nell'articolo 2,- appunto perché vengono ad assumere una importanza che, senza giungere a quella di carattere pubblico, supera tuttavia largamente quella delle strade strettamente private o aziendali, - richiedono per la loro esecuzione un decisivo intervento dell'Amministrazione regionale, intervento che può arrivare anche fino alla esecuzione diretta da parte della Regione ove ciò sia necessario per garantire una razionale esecuzione delle opere stesse.
In questo caso i proprietari interessati debbono intervenire nelle spese, che non devono essere assunte a totale carico della Amministrazione regionale (vedasi il comma A dell'art. 3).
Le provvidenze contemplate dal disegno di legge regionale in esame riguardano opere che interessano prevalentemente più aziende.
Ne deriva la necessità per gli agricoltori di riunirsi in consorzi cui vengono affidati compiti piuttosto gravosi in; quanto non dovranno solo assicurare la esecuzione delle opere, ma anche adottare decisioni e agire per conto dei singoli consorzisti.
È quindi necessario richiedere che questi organismi assumono personalità giuridica a tutti gli effetti, mediante formale atto di costituzione a' sensi di legge.
In tal modo si viene a porre il presupposto atto ad assicurare un successivo sicuro funzionamento dei consorzi e tale da garantire che le opere progettate siano condotte a buon fine.
La norma prevista dall'art. 5 del disegno di legge risponde alla stessa esigenza di assicurare già in sede di concessione dei contributi il finanziamento delle spese per la totale esecuzione delle opere progettate nonché di vedere precisati gli obblighi dei singoli interessati verso i consorzi beneficiari dei contributi.
Secondo quanto previsto dall'art. 1 del disegno di legge dalle provvidenze in esame sono escluse le opere di manutenzione ordinaria nonché quelle, anche se di importanza maggiore; che si rendono necessarie a causa di accertata incuria da parte degli utenti nella manutenzione delle strade.
(Segue disegno di legge)
---
Il Presidente FILLIETROZ dichiara aperta la discussione sul disegno di legge in esame. Intervengono nel dibattito il Presidente della Giunta, Marcoz, l'Assessore Fosson ed i Consiglieri Dujany, Lucat, Machet, Martinet, Treves e Vesan.
Il Presidente, FILLIETROZ, dichiara chiusa la discussione di carattere generale sul disegno di legge regionale in esame e rinvia all'adunanza pomeridiana la discussione dei singoli articoli e l'approvazione del disegno di legge.
______
